Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
Revisione parziale della legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR)
Rapporto esplicativo
3 dicembre 2007
Compendio
Il presente avamprogetto di modifica della legge sulla ricerca (LR) crea, come chiesto da numerosi interventi parlamentari, una nuova base legale per la Commissione della tecnologia e dell'innova- zione (CTI) e per la promozione dell'innovazione della Confederazione.
Il campo di prestazione "Promozione dell'innovazione" dell'Ufficio federale della formazione profes- sionale e della tecnologia (UFFT), di cui la CTI è l'organo consultivo, è il centro di competenza per la promozione dell'innovazione e per il trasferimento di sapere e tecnologie 1 . Per la sua attività di pro- mozione di progetti di ricerca e sviluppo orientati all'applicazione, la CTI sarà in futuro dotata di competenze decisionali e organizzata quale commissione decisionale. Oltre alla riorganizzazione della CTI, l'avamprogetto stabilisce i compiti della Confederazione in materia di promozione dell'in- novazione. Attualmente questi compiti sono già di competenza del campo di prestazione "Promo- zione dell'innovazione" dell'UFFT, ma il quadro normativo è poco chiaro e ormai sorpassato. Il disci- plinamento proposto nell'avamprogetto, che si fonda su varie perizie, è una diretta conseguenza della revisione del 21 maggio 2006 delle disposizioni costituzionali sulla formazione. Sulla base di queste perizie, il Consiglio federale ha ritenuto che la forma organizzativa più idonea per la CTI sia quella della commissione decisionale.
La presente revisione fa riferimento al testo della legge sulla ricerca approvato il 5 ottobre 2007 dal Parlamento federale.
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Contesto
Dalla loro istituzione nel 1943, la Promozione dell'innovazione della Confederazione e la CTI 2 si concentrano sul rafforzamento della cooperazione tra economia e scienza. I loro peri- ti esaminano principalmente domande di contributi inoltrate congiuntamente da imprese e scuole universitarie che intendono realizzare progetti di ricerca e sviluppo orientati al merca- to. Nel corso degli anni, la Promozione dell'innovazione ha progressivamente ampliato il suo campo d'attività ogni qualvolta era necessario colmare lacune nella catena di creazione di valore aggiunto che, partendo dall'applicazione di conoscenze della ricerca fondamentale e passando per lo sviluppo di prototipi, culmina nella produzione di prodotti commerciabili. Con la sua attività, la Promozione dell'innovazione della Confederazione rafforza la competitività delle PMI e promuove le nuove leve scientifiche.
a) Basi legali della CTI Nel 1954, l'attività di promozione della Confederazione è stata iscritta nella legge federale del 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro (RS 823.31). Questa base legale è ancora in vigore, ma è ormai sorpassata. Inizialmente, la promozione della ricerca orientata all'applicazione era motivato soprattutto da ragioni di politica congiunturale. Per questo, la legge sulle misure preparatorie intese a com-
1 Art. 6 cpv. 3 dell'ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (RS 172.216.1). Finora, tutte le attività di promozione dell'UFFT e della CTI erano riunite sotto la denominazione di "Agenzia per la promozione dell'innovazione – CTI". Secon- do quanto previsto dalla nuova normativa, il campo d'attività della CTI è limitato alla promozione di progetti, mentre gli altri compiti di promozione dell'innovazione sono affidati all'Amministrazione federale (v. art. 16b). 2 Dal 1944 al 1995 l'attuale CTI era denominata Commissione per il promovimento della ricerca scientifica (CPRS). 2 / 12
battere le crisi e a procurare lavoro si fondava sull'articolo congiunturale della Costituzione (art. 100). Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, è un altro aspetto della promozione ad aver assunto sempre maggiore importanza, ossia la promozione l'innovazione a medio termine e, in particolare, la promozione dell'innovazione attraverso la ricerca e lo sviluppo. Con la revi- sione del 21 maggio 2006 delle disposizioni costituzionali, la promozione dell'innovazione è stato esplicitamente aggiunto a quella della ricerca (art. 64 Cost.). Per i suoi compiti di pro- mozione dell'innovazione, la Confederazione può oggi fondarsi dunque sia sull'articolo 100 capoverso 1 che sull'articolo 64 capoverso 1 Cost. In virtù dell'articolo 4 della legge sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi, la Confederazione può sostenere la ricerca orientata all'applicazione mediante sussidi a "uni- versità, ad altre istituzioni scientifiche e ai servizi di ricerche di scuole specializzate, che non perseguono direttamente uno scopo lucrativo". Questa attività di promozione è disciplinata nell'ordinanza d'esecuzione del 12 marzo 1956 della legge federale sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro (RS 823.311). L'ordinanza del DFE del 17 dicembre 1982 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell'innova- zione contiene disposizioni sull'organizzazione e i compiti della Promozione dell'innovazione (RS 823.312). La Costituzione federale garantisce una solida base legale alla promozione dell'innovazione. Meno buona è, invece, l'attuazione dei principi costituzionali a livello di legge. Per le attività congiunturali e di politica della ricerca della Confederazione nel campo della promozione del- l'innovazione sono sì previste alcune disposizioni nella legge sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e in vari atti normativi sulla ricerca 3 ; nella legislazione federale manca però un disciplinamento trasparente, completo e aggiornato della promozione dell'innovazio- ne. C'è dunque da chiedersi se la normativa vigente risponda al principio di legalità sancito dall'articolo 164 Cost. Per fare un esempio: attualmente, le attività della Confederazione di promozione dell'imprenditorialità e delle start-up non si fondano su un'esplicita base legale. La legislazione va adeguata soprattutto per disciplinare a livello di legge questi compiti, che assumono un'importanza sempre maggiore.
b) Interventi parlamentari Negli scorsi anni sono stati depositati diversi interventi parlamentari concernenti l'insufficien- za delle disposizioni sulla promozione dell'innovazione e il ruolo dello Stato nel processo di innovazione. Un primo ampio dibattito 4 in merito si è svolto quando il Parlamento ha trattato il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007 (messaggio ERT 2004-2007). In quell'occasione il Consiglio federale aveva pro- spettato, al più tardi in vista del periodo di sussidio 2008-2011, una revisione delle basi legali o l'emanazione di una nuova legge federale sulla promozione dell'innovazione e il trasferi- mento tecnologico. Il Consiglio federale ha successivamente ribadito questa sua volontà, proponendo di accogliere il postulato "CTI: nuova base legale" (03.3186), depositato l'11 aprile 2003 dalla Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consi- glio nazionale (CSEC-N) e approvato dal Parlamento federale. Nelle risposte a numerosi interventi parlamentari 5 , si è inoltre espresso sull'elaborazione di una nuova base legale per la CTI e sull'opportunità di accrescerne l'autonomia.
3 Per esempio nella legge del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1), nella legge dell'8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università (RS 414.20) e nella legge del 7 dicembre 2004 sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71). 4 Consiglio nazionale, sessione speciale del maggio 2003, prima seduta, 5 maggio 2003 (02.089). 5 Cfr. 03.3186, 03.3186, 04.3688, 05.3503, 05.3489, 06.408. 3 / 12
c) Studi condotti Nel quadro dell'attuazione del messaggio ERT 2004-2007 e in adempimento ai mandati di verifica del Parlamento sono stati condotti diversi studi volti ad analizzare criticamente il mandato, le basi legali, il posizionamento e l'impatto della CTI in un contesto in trasformazio- ne e a presentare proposte di riforma. I risultati degli studi sono confluiti nel presente avam- progetto di legge 6 .
1.2 Nuovo disciplinamento della promozione dell'innovazione
a) Ragioni per l'adozione di una nuova forma organizzativa e fattori determinanti Le ragioni per cui la CTI necessita di una nuova forma organizzativa sono esposte, tra l'altro, nella mozione Noser (04.3688), che chiede di aumentare l'autonomia della CTI per permet- terle di reagire con rapidità e flessibilità ai mutamenti in corso, di disporre di una maggiore li- bertà d'azione e soprattutto di decidere in modo indipendente. Attualmente la CTI, essendo una commissione amministrativa con funzione prettamente consultiva, può soltanto formulare raccomandazioni per la valutazione delle domande di con- tributi. Le competenze decisionali sono invece attribuite all'Amministrazione federale o al Consiglio federale. Anche se il sistema attuale consente una rapida adozione delle decisioni, la Promozione dell'innovazione sta attraversando una fase di riorientamento organizzativo e giuridico, poiché negli ultimi anni il suo campo di attività si è ampliato. Il nuovo disciplinamen- to proposto tiene conto di questa evoluzione senza però compromettere l'attuale buon fun- zionamento del sistema. Il 2 maggio 2007, il Consiglio federale ha discusso del posizionamento, del mandato, dell'orga- nizzazione e del fondamento giuridico della CTI. Nella sua decisione ha stabilito che la legge sulla ricerca costituirà la futura base legale della promozione dell'innovazione e, di conseguen- za, della CTI. Ha quindi incaricato il DFE di presentare una revisione della legge sulla ricerca e di coordinare i lavori con il progetto relativo al panorama universitario svizzero (LASU) 7 .
b) Forma organizzativa proposta e compiti della Promozione dell'innovazione il DFE promuove l'innovazione nell'ambito della sua politica economica. Gli obiettivi persegui- ti sono principalmente due: incrementare la capacità d'innovazione delle imprese svizzere at- traverso la cooperazione con le scuole universitarie nel quadro di progetti di ricerca e svilup- po e aumentare il numero delle nuove imprese orientate alla crescita che contribuiscono in misura determinante a migliorare la capacita di innovazione dell'economia svizzera. Anche in futuro la CTI ha il compito di promuovere la ricerca e lo sviluppo orientati all'appli- cazione e di contribuire a far sì che le imprese, in particolare le PMI, facciano capo alla ricer- ca universitaria per le proprie attività di innovazione. La CTI aiuta i ricercatori universitari a sviluppare prodotti o processi innovativi in collaborazione con le imprese. I fondi destinati alla promozione, che possono essere richiesti per tutte le discipline scientifiche, sono versati e- sclusivamente ai partner del settore universitario. Questi principi fondamentali e consolidati
6 Gli studi seguenti si sono occupati delle basi legali e del posizionamento organizzativo della CTI: perizia legale del centro di compe- tenza per la gestione pubblica dell'Università di Berna del 25 giugno 2003 sulle basi legali delle misure di promozione della Confede- razione nel campo della tecnologia e dell'innovazione (“Rechtliche Abstützung der Fördermassnahmen des Bundes im Bereich von Technologie und Innovation”, soltanto in tedesco) e parere del medesimo del 30 dicembre 2006 sul posizionamento e l'assetto orga- nizzativi dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione (CTI) (“Organisatorische Positionierung und Ausgestaltung der Förderagen- tur für Innovation [KTI]”, soltanto in tedesco) sulla base del rapporto sul governo d'impresa del Consiglio federale (FF 2006 7545). 7 La presente revisione non ha punti in comune con la LASU e può dunque entrare in vigore indipendentemente dallo stato dei relativi lavori. 4 / 12
non cambieranno. In futuro si vuole promuovere un maggior numero di progetti particolar- mente rischiosi ma con grandi potenzialità (i cosiddetti "progetti Discovery"). In questa cate- goria possono rientrare anche progetti vicini alla ricerca fondamentale che offrono prospetti- ve di sfruttamento commerciale e lasciano prevedere un notevole impatto economico. Le at- tività saranno coordinate con il Fondo nazionale svizzero, ma la CTI potrà anche elaborare, stabilire e attuare propri programmi con un indirizzo tematico. La CTI opera secondo i principi dell'economia di mercato, attenendosi quindi a una chiara ri- partizione dei compiti tra Stato ed economia. Il Consiglio federale vuole fare della CTI una commissione decisionale. In questo modo, la CTI acquista maggiore importanza, poiché può statuire sulle domande di contributi. La CTI accorda i sussidi mediante decisione formale o contratto. Conformemente alle dispo- sizioni generali del diritto amministrativo federale, queste decisioni possono essere impugna- te davanti al Tribunale amministrativo federale. Questo vale, del resto, anche per le decisioni dell'Amministrazione federale in materia di promozione dell'innovazione. Le decisioni della CTI sono preparate e eseguite dall'Amministrazione federale.
1.3 Promozione dell'innovazione da parte dell'Amministrazione federale
Mentre la CTI si concentra sulla promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all'appli- cazione, l'Amministrazione federale svolge altri compiti di promozione dell'innovazione. Le attività dell'Amministrazione federale, delegate all'UFFT, sono: • provvedimenti per promuovere l'imprenditorialità; • provvedimenti in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla ri- cerca; • la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie e dello sfruttamento del sape- re; • la promozione della partecipazione di imprese, scuole universitarie e altri centri di ri- cerca a programmi e progetti internazionali di ricerca e sviluppo orientati all'applica- zione e di innovazione; • l'elaborazione delle basi per la promozione dell'innovazione.
Con la revisione, questi compiti saranno iscritti nella legge e disciplinati in modo più traspa- rente. La ripartizione dei compiti tra CTI e Amministrazione federale proposta si giustifica per i mo- tivi seguenti: • i compiti di promozione dell'innovazione dell'Amministrazione federale si basano so- prattutto su considerazioni di politica economica ed educativa e necessitano dunque di una gestione politica. Per la promozione della ricerca e dello sviluppo orientati al- l'applicazione è invece opportuno che la CTI, nel valutare le domande di contributi, possa decidere ed emanare direttive autonomamente. • I compiti attribuiti all'Amministrazione federale sono molto vicini ad altri settori d'attivi- tà della Confederazione nell'ambito della politica educativa e della ricerca, per esem- pio il settore delle scuole universitarie professionali (insegnamento e ricerca). La ri- partizione dei compiti proposta garantisce un coordinamento ottimale delle attività in questi settori. • I compiti dell'Amministrazione federale, soprattutto quelli relativi alla promozione in- ternazionale dell'innovazione, sono compiti ministeriali, in parte a carattere sovrano.
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Conformemente al rapporto sul governo d'impresa del Consiglio federale, questi compiti devono essere svolti dall'Amministrazione centrale 8 .
1.4 Ripercussioni della revisione di legge
1.4.1 Per la Confederazione
a) Ripercussioni finanziarie Sotto il profilo contabile, la CTI resta un'unità amministrativa del Dipartimento federale dell'e- conomia. Quest'ultimo inserisce le spese della CTI per risorse umane, beni e servizi nel pre- ventivo della Confederazione. La nuova forma organizzativa della CTI (commissione deci- sionale) non genera maggiori spese d'esercizio, ma non permette neppure di ridurle. Finora la CTI, in qualità di commissione amministrativa, esaminava le domande di contributi e ne proponeva o meno l'accoglimento all'Amministrazione federale, che quindi prendeva la deci- sione. Grazie alla nuova soluzione l'iter è più breve, poiché la CTI può decidere autonoma- mente. I crediti stanziati nel quadro del messaggio ERI 2008-2011 sono sufficienti per la CTI nella sua nuova forma organizzativa.
b) Ripercussioni a livello di risorse umane Le modifiche proposte non comportano né un aumento né una riduzione degli effettivi. A se- conda della struttura organizzativa della segreteria della CTI, è tuttavia possibile che cambi la subordinazione gerarchica e il campo di attività delle persone che attualmente partecipano all'esame delle domande di contributi in seno all'UFFT. La CTI emana un regolamento inter- no in cui disciplina i dettagli della sua organizzazione. Il regolamento sottostà all'approvazio- ne del Consiglio federale. La revisione di legge non implica conseguenze a livello di risorse umane per gli altri compiti che continueranno a essere svolti dall'Amministrazione federale (v. art. 16c).
1.4.2 Programma di legislatura
Il progetto è stato preannunciato nel rapporto sul programma di legislatura 2003-2007 (FF 2004 969, v. pag. 1013).
1.5 Aspetti giuridici
1.5.1 Costituzionalità
La presente revisione si fonda sull'articolo 64 capoverso 1 Cost., che, nel suo nuovo testo, attribuisce alla Confederazione la competenza di promuovere l'innovazione. Si fonda inoltre, come finora, sull'articolo 100 Cost., che autorizza la Confederazione a prendere provvedi- menti per un'equilibrata evoluzione congiunturale. Dato che la promozione dell'innovazione della Confederazione e l'attività della CTI hanno sia una componente di politica della ricerca che di politica congiunturale, appare opportuno che le nuove disposizioni di legge si basino sia sull'articolo 64 capoverso 1 che sull'articolo 100 Cost.
1.5.2 Delega di competenze legislative
L'avamprogetto non prevede deleghe di competenze legislative particolari.
8 FF 2006 7545, v. pag. 7571 e seg.
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2 Commenti ai singoli articoli
Titolo dell'atto normativo L'estensione della promozione all'innovazione traspare anche dal nuovo titolo: "Legge fede- rale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, LPRI)". Questa modifica tiene conto delle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione e, in particolare, dell'aggiunta della promozione dell'innovazione nell'artico- lo 64 capoverso 1.
Ingresso La legge si fonda anche sull'articolo 100 Cost., che attribuisce alla Confederazione la compe- tenza di prendere provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale. L'attività di promozione dell'innovazione si fondava già in precedenza su questa disposizione costituzio- nale.
Art. 1 Scopo Allo scopo è aggiunto la promozione dell'innovazione. Questo compito comprende sia la promozione dell'innovazione, per quanto si basi sulla ricerca scientifica e sulla cooperazione tra scuole universitarie e partner attuatori, sia la promozione della costituzione di imprese basate sulla ricerca (promozione di start-up). L'articolo chiarisce in questo modo che la pro- mozione dell'innovazione non include la costituzione di imprese non basate sulla ricerca. Finora la legge sulla ricerca parlava soltanto di sostegno alla "valorizzazione" dei risultati del- la ricerca. Con questo termine si intende in primo luogo la loro utilizzazione a scopi scientifi- ci. Un programma nazionale di ricerca, per esempio, è valorizzato di norma sulla base di un rapporto scientifico finale. La promozione dell'innovazione va oltre la semplice utilizzazione a scopi scientifici. Per questa ragione deve essere possibile promuovere anche l'ulteriore "sfruttamento" dei risultati della ricerca (p.es. attraverso lo sviluppo di nuovi apparecchi ausi- liari ad uso medico). Integrando nel testo della legge sulla ricerca la promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all'applicazione, che ha un forte indirizzo di politica economica, si vuol sottolineare la maggiore importanza attribuita alla concretizzazione dei risultati della ri- cerca sotto forma di prodotti per il mercato. L'inserimento dell'innovazione nella legge sulla ricerca significa che in futuro la ricerca e lo sviluppo saranno intesi e promossi in modo più ampio rispetto a oggi. Occorre precisare che la ricerca fondamentale e quella applicata non sono due poli contrapposti, ma devono integrarsi a vicenda ed essere promosse in ugual misura.
Art. 2 Principi In futuro, i principi applicati dagli organi della ricerca per pianificare la propria attività e fissare i punti nodali terranno conto anche delle esigenze della promozione dell'innovazione. Oltre alla ricerca fondamentale l'articolo menziona anche quella orientata all'applicazione. Questa modifica mette in evidenza la finalità di politica economica della promozione della ricerca e dello sviluppo da parte della Confederazione. La ricerca orientata all'applicazione dovrà forni- re un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all'occupazione in Sviz- zera (creazione di nuovi posti e mantenimento di posti con prospettive future).
Art. 4 Campo d'applicazione La precisazione "per questa" è stralciata in modo da estendere il campo d'applicazione della legge anche alla promozione dell'innovazione. La CTI è considerata un organo della ricerca ai sensi della legge sulla ricerca (v. art. 5).
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Art. 5 Organi della ricerca La CTI e l'Amministrazione federale figurano ora nella legge sulla ricerca quali organi della ricerca per i compiti di promozione dell'innovazione. Esse sono menzionate nella nuova lette- ra d dell'articolo 5 per ragioni materiali, poiché la promozione dell'innovazione è un compito speciale che non rientra nella lettera c. Questa disciplina soltanto l'attività di ricerca dell'Am- ministrazione federale, ma non la promozione dell'innovazione. Con la lettera d è pertanto creata la base legale necessaria per l'attività di promozione dell'innovazione dell'Amministra- zione federale e della CTI.
Capitolo 2 Con l'aggiunta della promozione dell'innovazione, il titolo del capitolo è adeguato all'esten- sione del campo d'applicazione della legge.
Art. 6 Compiti della Confederazione Nell'articolo sono menzionati i compiti di promozione dell'innovazione della Confederazione. La CTI continua a far parte dell'Amministrazione federale decentralizzata (v. il commento al capitolo 2 sezione 4 art. 16d). Sul piano del diritto finanziario, questo significa che la CTI – diversamente dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica – non riceve contributi della Confederazione (sussidi), ma finanzia le proprie attività con fondi stanziati per l'Ammi- nistrazione nel bilancio della Confederazione.
Capitolo 2 sezione 2 Le disposizioni della sezione 2 del capitolo 2 non sono applicabili alla CTI. La sezione 2 con- cerne esclusivamente le istituzioni di promovimento della ricerca esterne all'Amministrazione federale. Dato che la CTI fa parte dell'Amministrazione federale, non sono necessarie dispo- sizioni analoghe a quelle previste per tali istituzioni. In materia di contributi, alla CTI sono ap- plicabili le disposizioni della legge sulle finanze della Confederazione e della legge sui sussi- di. Laddove le prescrizioni di queste due leggi non sono sufficienti, vale a dire nel caso dei contributi per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead, art. 8 cpv. 5) e della "buona prassi scientifica" (art. 11a cpv. 1 e 2), le pertinenti disposizioni sono dichiarate applicabili anche alla CTI mediante un rimando in tal senso nella sezione 4 articolo 16b capoverso 3.
Art. 11a Buona prassi scientifica e sanzioni Visto che, come detto, questa sezione non è applicabile alla promozione dell'innovazione, singole sue disposizioni vanno dichiarate applicabili, laddove necessario, nella sezione 4 (promozione dell'innovazione).
Capitolo 2 sezione 4 Questa sezione disciplina la promozione dell'innovazione da parte della Confederazione e della CTI in qualità di commissione decisionale. È così creata una base legale formale tra- sparente e aggiornata per le relative attività.
Art. 16a Compiti Il capoverso 1 stabilisce i compiti di promozione dell'innovazione della Confederazione. Nel- l'elenco figurano tutte le prestazioni attualmente fornite dall'Amministrazione federale, che comprendono, oltre alla classica promozione di progetti di ricerca e sviluppo orientati all'ap- plicazione (lett. a), provvedimenti per promuovere l'imprenditorialità (lett. b) e quelli in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla ricerca (lett. c). Anche in futuro, il campo di prestazione "Promozione dell'innovazione CTI" non svolgerà un'attività di promo- zione imprenditoriale su larga scala, ma si limiterà a provvedimenti per promuovere le impre- 8 / 12
se basate sulla ricerca. Anche il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universita- rie e l'economia (lett. d) e la partecipazione di imprese e scuole universitarie svizzere a pro- grammi e progetti internazionali di ricerca e sviluppo orientati all'applicazione (lett. e) rientra- no già oggi nell'attività di promozione della Confederazione. Oltre l'80 per cento dei sussidi della Confederazione sono utilizzati per promuovere progetti: nel 2007, 87 dei 107 milioni di franchi disponibili complessivamente per la promozione del- l'innovazione sono stati impiegati per sostenere progetti di ricerca e sviluppo orientati all'ap- plicazione ai sensi della lettera a. Questo compito è pertanto disciplinato in modo più detta- gliato rispetto alle altre attività di promozione dell'innovazione della Confederazione. I provvedimenti del capoverso 2 intendono garantire un costante miglioramento dell'attività della Confederazione e il raggiungimento di risultati ottimali. I mezzi a disposizione sono, per esempio, il monitoraggio e la valutazione dell'efficienza del sistema innovativo svizzero e l'a- nalisi degli effetti della relativa politica, la valutazione delle esperienze estere e l'elaborazione di nuove strategie. Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di concludere, entro i limiti dei crediti stanziati, accordi di cooperazione internazionale nel campo dell'innovazione che in- cludano eventuali misure collaterali. L'autorizzazione di carattere generale alla conclusione di accordi nel settore della ricerca, decretata dall'articolo 16 capoverso 3, si è finora rivelata in- sufficiente per le misure d'accompagnamento. Il capoverso 3 autorizza pertanto il Consiglio federale a stabilire anche le misure collaterali necessarie, che nel campo della ricerca e del- l'innovazione riguardano spesso il controllo finanziario o la proprietà intellettuale.
Art. 16b Promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all'applicazione La CTI, nella sua nuova qualità di commissione decisionale, statuirà sulle domande di contri- buti (v. art. 16d) nel rispetto degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale. Questi risul- tano, per esempio, dal programma di legislatura, dagli obiettivi annuali del Consiglio federale o dal messaggio ERI 9 . Il capoverso 1 elenca i beneficiari dei contributi e le condizioni del diritto al sostegno. Nel det- taglio, i principi di promozione sono i seguenti: la CTI promuove l'attività di ricerca di scuole universitarie o di altri centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali (lett. a). Esclu- dendo i centri di ricerca che perseguono in primo luogo scopi commerciali, si vuole evitare il più possibile una distorsione della concorrenza. I progetti sono sostenuti soltanto se è possi- bile attendersi un'attuazione efficace sul mercato dei risultati della ricerca sotto forma di pro- dotti, servizi e procedimenti (lett. b). La concessione di un contributo della CTI è di norma soggetta alla condizione che il partner attuatore (di regola un'impresa privata) si assuma la metà del finanziamento del progetto (lett. d). Le deroghe a questa disposizione devono essere stabilite nel regolamento interno della CTI (v. art. 16d cpv. 6). Si pensa in particolare a progetti che presentano un rischio e- conomico o di ricerca particolarmente alto, ma allo stesso tempo offrono prospettive di sfrut- tamento commerciale estremamente elevate. In questi casi il contributo della CTI può supe- rare il 50 per cento. Viceversa, per progetti a basso rischio il contributo può essere anche in- feriore al 50 per cento.
9 Un nuovo ampio disciplinamento della pianificazione e della gestione strategica della politica della ricerca e dell'innovazione della Confederazione è previsto nel quadro della revisione totale della legge sulla ricerca, che sarà coordinata nei tempi e nei contenuti con l’emanazione della nuova legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LA- SU). 9 / 12
La CTI sostiene anche progetti nel campo delle scienze umane e sociali o dell'arte. Occorre pertanto adottare una definizione di "mercato" che tenga conto delle peculiarità dei vari setto- ri di promozione. I progetti devono contribuire alla formazione orientata alla pratica delle nuove leve (lett. e). L'attività della CTI è molto importante per la promozione dell'attività di ricerca delle nuove le- ve: la promozione dell'innovazione della Confederazione permette già oggi di finanziare an- nualmente circa 1000 posti di lavoro di dottorandi e collaboratori del corpo accademico in- termedio nelle scuole universitarie svizzere. Mentre il capoverso 1 riguarda i progetti classici della CTI, che vedono coinvolti partner del mondo economico e scientifico, il capoverso 2 disciplina la concessione di contributi in casi speciali, vale a dire per studi di fattibilità, prototipi, impianti pilota ecc., che, qualora presenti- no un notevole interesse per la ricerca, devono poter essere realizzati anche senza partner attuatore. Questi "progetti preliminari" hanno lo scopo di sondare la fattibilità di eventuali futu- ri progetti CTI e di prepararne la realizzazione, mostrandone le potenzialità. Dovendo essere svolti nelle prime fasi di sviluppo, è raro che questi progetti possano contare sull'impegno di- retto di un partner del mondo economico. La possibilità di sostenere la realizzazione di im- pianti pilota e prototipi dovrebbe ridurre il rischio che progetti innovativi promettenti ma ri- schiosi falliscano per mancanza di finanziamenti. Come per il resto della promozione dell'in- novazione, anche in questo caso non sono accordati contributi alle imprese. Il capoverso 3 dichiara applicabile per analogia alla CTI la disposizione dell'articolo 8 capo- verso 5 concernente la concessione di contributi per compensare i costi indiretti di ricerca (o- verhad) da parte del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. Il rinvio all'artico- lo 11a capoversi 1 e 2 garantisce che le regole della buona prassi scientifica valgano anche per la promozione dell'innovazione.
Art. 16c Altri ambiti di promozione dell'innovazione ai sensi dell'articolo 16a L'articolo 16c precisa i compiti di cui all'articolo 16a lettere b-e. L'Amministrazione federale può promuovere l'innovazione sostenendo la sensibilizzazione e la formazione di potenziali imprenditori con idee innovative. Grazie al programma "Venturelab", finanziato dalla Confe- derazione, queste offerte esistono già oggi a livello svizzero e riscontrano un notevole suc- cesso. In futuro andranno mantenuti anche gli attuali provvedimenti in favore della costitu- zione e dello sviluppo di start-up. Per queste imprese sono previste offerte di consulenza professionale, ad esempio il mentorato per giovani imprenditori con idee (prodotti e servizi) che promettono un'elevata creazione di valore aggiunto. L'Amministrazione federale sostiene il trasferimento di sapere e tecnologie (TST), per esem- pio, attraverso contributi a consorzi TST. Questo permette, da un lato, di aumentare la capa- cità delle scuole universitarie di trasferire sapere e tecnologie alle imprese e, dall'altro, di aiu- tare le imprese a sfruttare le risorse delle scuole universitarie per le proprie innovazioni e a chiedere a queste ultime di fornire loro il sapere e le tecnologie necessarie. La Confederazione aiuta già oggi le imprese e le scuole universitarie ad accedere a reti di ri- cerca e innovazione internazionali, quali il programma di cooperazione paneuropea EURE- KA, i programmi quadro dell'UE e il programma di ricerca e sviluppo internazionale "Intelli- gent Manufacturing Systems" (IMS). La Confederazione agevola inoltre la partecipazione a cooperazioni bilaterali di ricerca e sviluppo con Paesi che offrono prospettive di crescita par- ticolarmente elevate all'economia svizzera. Mediante appositi servizi di consulenza e soste- gno contribuisce, in particolare, a ridurre gli ostacoli di accesso per le PMI svizzere. In seno ad organi internazionali, la Confederazione partecipa, infine, alla concezione, pianificazione e realizzazione di iniziative di promozione internazionali.
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Art. 16d Commissione della tecnologia e dell'innovazione CTI Finora la CTI poteva soltanto formulare raccomandazioni destinate agli organi decisionali (Amministrazione federale, Consiglio federale); in futuro potrà invece statuire autonomamen- te su domande di contributi da lei esaminate. Nel quadro dei suoi obiettivi strategici, la CTI potrà anche realizzare programmi di promozione con un indirizzo tematico e, in questo mo- do, definire punti nodali tematici in determinati settori di ricerca. Ciò non significa una rinun- cia al collaudato principio bottom up, su cui si fonda attualmente l'attività di promozione della CTI. La CTI non proporrà progetti concreti, nemmeno nei programmi di promozione con un indirizzo tematico, ma si limiterà a favorire l'intensificazione dell'attività di ricerca in settori particolarmente importanti per il nostro Paese. Per poter statuire sulle domande di contributi, la CTI diventerà una commissione decisionale, composta da una commissione indipendente, nominata dal Consiglio federale, e da una se- greteria che prepara i lavori ed esegue le decisioni della commissione. Ai membri della CTI sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza sulle commissioni extrapar- lamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni; RS 172.31). Le condizioni formali per l'eleggibilità dei membri della CTI sono stabilite nell'ordinanza sulle commissioni. Sotto il profilo materiale, ai membri della CTI è richiesto un elevato grado di competenza in campo scientifico e/o economico. Per accelerare i tempi e aumentare l'efficienza delle procedure, la CTI può suddividersi in camere con proprie competenze decisionali. In molti casi si dovrebbe così riuscire ad evitare gravose sedute plenarie. La CTI emana un regolamento interno in cui disciplina i dettagli del- la sua organizzazione. Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale.
Art. 16e Finanziamento La promozione dell'innovazione della Confederazione è finanziata attraverso un credito d'im- pegno per un periodo pluriennale. Il credito d'impegno è richiesto, come finora, nel quadro del messaggio ERI.
Art. 16f Perseguimento penale L'articolo 16f stabilisce che i reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge sui sussidi sono per- seguiti dall'UFFT.
Art. 17 Coordinamento negli organi della ricerca Il termine "ricerca" è stralciato per estendere il campo d'applicazione della disposizione an- che alle attività di promozione dell'innovazione.
Art. 19 Principi Anche in questo caso, con la modifica proposta si intende garantire il rispetto degli interessi della promozione dell'innovazione.
Art. 28 Pubblicazione, valorizzazione e sfruttamento dei risultati della ricerca Nel capoverso 2 è aggiunto il termine "sfruttamento" per sottolineare che, oltre alla valorizza- zione prettamente scientifica, occorre promuovere anche l'ulteriore sfruttamento – in partico- lare quello economico – dei risultati della ricerca.
Art. 28a Valorizzazione dei risultati della ricerca Oltre ai risultati dell'attività di ricerca e sviluppo, per il successo dei progetti promossi è fon- damentale che siano disciplinati i diritti di proprietà intellettuale e di godimento sui risultati del progetto. La Confederazione può pertanto vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari federali
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alla presentazione di un relativo accordo tra l'istituto di ricerca e il partner attuatore (cpv. 1 lett. c).
II
Diritto previgente: abrogazione L'attuale base legale della promozione dell'innovazione della Confederazione, la legge fede- rale del 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procura- re lavoro, è abrogata. La legge, che è contrassegnata dall'esperienza della grave crisi eco- nomica degli anni 1930, è ormai superata. L'unica disposizione ancora applicata è l'articolo 4, che costituisce l'attuale fondamento giuridico della promozione dell'innovazione. I rima- nenti articoli sono ormai obsoleti o sono stati ripresi in altri atti normativi. Oggigiorno, nel- l'ambito della politica congiunturale, i programmi di spesa sono lanciati mediante atti norma- tivi separati, soprattutto decreti di stanziamento particolari, che non si fondano sulla legge. Grazie al contemporaneo inserimento della promozione dell'innovazione nella legge sulla ri- cerca, l'abrogazione della legge sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro non causa alcun vuoto giuridico. L'abrogazione della legge sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro è inoltre conforme agli obiettivi formulati nel messaggio del 22 agosto 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale (FF 2007 5575).
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