Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE): febbre catarrale ovina (Bluetongue o «malattia della lingua blu»)
Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie: malattia della lingua blu (Bluetongue)
Note esplicative
In generale
Visto il cambiamento della situazione delle epizoozie è necessario adattare l’Ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE; RS 916.401). Finora, la malattia della lingua blu (Bluetongue) faceva parte delle epizoozie "altamente contagiose". La presente revisione dell’OFE pone la malattia della lingua blu nella categoria delle epizoozie "da combattere". Il cambio di categoria è necessario per i seguenti motivi:
Lo scopo della lotta contro le epizoozie altamente contagiose consiste nella loro rapida eradicazione. Tuttavia, l’eradicazione della Bluetongue a breve scadenza non è realistica, poiché il virus è trasmesso da una specie di zanzare.
Le epizoozie altamente contagiose sono trasmesse direttamente da un animale all’altro. Il contagio della malattia della Bluetongue avviene indirettamente, mediante zanzare infette. Perciò, i provvedimenti di lotta applicati alle epizoozie altamente contagiose si avverano inefficaci contro la malattia della Bluetongue.
La Bluetongue figurava nella lista A (epizoozie altamente contagiose) dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE). Detta lista ha servito come base per classificare la malattia della Bluetongue nella categoria delle epizoozie altamente contagiose. L’OIE non prevede più alcuna distinzione fra le epizoozie altamente contagiose e le altre.
Inoltre, vengono adattati i provvedimenti specifici di lotta. La prevenzione si trova in primo piano. Le modifiche più significative in questo senso consistono nella possibilità di ordinare una vaccinazione in massa contro la malattia della Bluetongue, stabilita dall’Ufficio federale di veterinaria.
Spiegazioni riguardo alle singole disposizioni
Art. 4 lett. gbis (Abrogazione dell’art. 2 lett. i e art. 111a – 111g) La malattia della Bluetongue, come menzionato sopra, viene spostata dalla categoria delle "epizoozie altamente contagiose " a quella delle "epizoozie da combattere ". Scopo della lotta è di ridurre i danni economici e di ostacolare l’espansione della malattia della Bluetongue.
Art. 239a In generale Secondo le recenti conoscenze, accanto ai ruminanti, anche i camelidi possono essere contagiati dal virus della Bluetongue. Il campo d’applicazione delle prescrizioni viene dunque esteso a questa famiglia. I ruminanti selvatici sono volontariamente esclusi, poiché non è ragionevolmente possibile applicare i provvedimenti di lotta. Gli animali vaccinati e quelli che hanno sopravvissuto alla malattia possono conservare per anni gli anticorpi contro la malattia della Bluetongue nel sangue. I risultati positivi degli esami serologici sono poco espliciti per quanto riguarda il decorso attuale dell’epizoozia. Perciò, il sospetto di epizoozia deve essere confermato mediante l’esame dei virus della Bluetongue.
Art. 239b Sorveglianza Vista l’enorme tendenza alla propagazione della malattia della Bluetongue, è necessario stabilire una sorveglianza a lunga scadenza e su vaste aree. L’Ufficio federale assumerà la coordinazione di questo compito.
Art. 239c Caso di sospetto Il sospetto della malattia della Bluetongue può essere dato da sintomi clinici e/o da dati epidemiologici. Esso deve essere confermato o smentito mediante prelievo di campioni e esame alla ricerca del virus della bluetongue. La limitazione del movimento di animali e i provvedimenti contro le zanzare vettrici serviranno a diminuire la possibilità di propagazione dei virus della Bluetongue. Tali provvedimenti restano in vigore fin quando non ci sono chiari esiti di laboratorio: se il sospetto è confutato i provvedimenti sono immediatamente abrogati. Se il sospetto è confermato si applicano i provvedimenti previsti per il caso di epizoozia. Se i risultati di laboratorio non sono chiari i provvedimenti contro l’epizoozia restano in vigore. Le prescrizioni dettagliate quanto al prelievo dei campioni, agli esami in laboratorio e alla lotta contro le zanzare saranno stabilite nelle direttive tecniche. La lotta alle zanzare vettrici è prevista solo localmente in caso di sospetto o di epizoozia. Misure su vasta scala non sono piú previste. Inoltre l’impiego di vaccinazioni preventive deve servire a limitare quanto possibile il numero di casi clinici. Misure contro le zanzare vettrici sono applicate quindi in modo limitato. Quali possibili provvedimenti vi sono: speciale gestione del pascolo (ad es. far sí che gli animali siano in stalla nelle ore del crepuscolo e dell’alba), uso di prodotti repellenti (applicazione di prodotti sugli animali al pascolo per scacciare le zanzare), otturazione delle aperture della stalla (zanzariere alle finestre), regolare eliminazione del letame o prosciugamento di piccole pozze d’acqua nella stalla o nelle immediate vicinanze (ad es. liquami di silo). Queste misure devono essere adeguate alla situazione concreta del posto. Non ci saranno provvedimenti di lotta contro le zanzare sul pascolo. Le disposizioni a salvaguardia dell’ambiente sono quindi rispettate.
Art. 239d Caso di epizoozia Gli animali contagiati non devono essere uccisi. L’eutanasia può invece essere necessaria per animali gravemente malati, e questo per motivi di protezione degli animali. I provvedimenti ordinati possono essere abrogati al più presto dopo 60 giorni, poiché i virus della Bluetongue circolano nel sangue per 40 giorni in media. Per l’abrogazione dei provvedimenti occorre soddisfare una delle due seguenti condizioni: la dimostrazione, mediante test sierologici, che non ci sono stati nuovi contagi (nessuna sieroconversione), oppure la vaccinazione contro la Bluetongue di tutti gli animali ricettivi.
Art. 239e Zona delimitata a causa della Bluetongue A causa della forte tendenza della Bluetongue a propagarsi, occorre definire ampie zone di protezione attorno ai casi di epizoozia. Per evitare la confusione con la zona di protezione prevista in casi di epizoozia altamente contagiosa, la zona della Bluetongue è denominata “zona delimitata”. L’Ufficio federale coordina la delimitazione delle singole zone con i Cantoni. In questo ambito, tiene conto delle condizioni epidemiologiche, amministrative e geografiche. Fondamentalmente, si tenderà a definire zone il più possibilmente ampie. Per evitare la diffusione del virus della Bluetongue, solo animali vaccinati o esaminati potranno lasciare la zona delimitata. All’interno di questa zona non vi sono restrizioni allo spostamento di animali. Le regole dettagliate a questo proposito saranno definite in direttive di natura tecnica, valide anche per l’esportazione verso l’UE. La revoca del sequestro della zona Bluetongue può essere dichiarata solo qualora l’assenza del virus negli animali da reddito sia stata provata con un programma di sorveglianza di almeno due anni.
Art. 239f Periodi e territori privi di vettori Le zanzare del genere Culicoides sono vettori della malattia della Bluetongue e sono responsabili della trasmissione del virus di questa malattia. Durante la stagione fredda e in altitudine, questi insetti sono poco attivi, si può dunque rinunciare a determinati provvedimenti. Si possono quindi ottenere
facilitazioni di trasferimenti di animali al di fuori dei limiti di zona. L’Ufficio federale coordina con i Cantoni la delimitazione geografica delle zone e la limitazione temporale.
Art. 239g Vaccinazioni Una campagna di vaccinazione ad ampio raggio costituisce il provvedimento più promettente per eradicare il virus della Bluetongue. Il tasso di vaccinazione richiesto, dell’80% degli animali ricettivi, può essere raggiunto solo mediante una vaccinazione obbligatoria. L’Ufficio federale coordina i programmi di vaccinazione con i Cantoni e stabilisce le condizioni di dettaglio con direttive di natura tecnica.
Modifica del diritto vigente
1. Ordinanza sull’allevamento di animali, del 14 novembre 2007 (OAlle; RS 916.310) Art. 1 cpv. 3 Animali sani sono indispensabili per un allevamento di elevato valore. Salvaguardare la salute degli animali è possibile soprattutto mediante provvedimenti preventivi. Fra questi vi sono anche le campagne di vaccinazione e di sorveglianza. Lo scoppio della malattia della Bluetongue in diversi paesi dell’Europa occidentale ha mostrato che non è possibile eliminarne la causa mediante i tradizionali mezzi di lotta contro le epizoozie. Oltre a ciò, oggigiorno è imperativo impedire un’ulteriore propagazione e evitare danni economici. Solo la vaccinazione offre la prospettiva di allontanare, a medio e lungo termine il virus dalla popolazione animale ricettiva. La prevenzione mediante vaccinazione è dunque un importante provvedimento a favore dell’allevamento. La Confederazione deve sostenere la lotta alla malattia della Bluetongue. La „Fédération suisse d’élevage de la race tachetée rouge“ acquisterà probabilmente il vaccino contro la malattia della Bluetongue. La Confederazione le rifonderà le spese risultanti sotto forma di contributi.
2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (BDTA; RS 916.404) Art. 3 cpv. 1 lett. i e cpv. 3, art. 6 cpv. 1, art. 9 cpv. 1
I processi di lavoro amministrativi riguardanti la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina devono essere effettuati dai cantoni nel sistema d’informazione del Servizio veterinario (ISVet). Lo stato della vaccinazione ufficialmente confermato è inoltre illustrato nella banca dati sul traffico di animali nella parte accessibile al pubblico. Vi sono rilevati lo stato della vaccinazione dei singoli animali della specie bovina nonché quello delle unità di allevamento di bovini, ovini e/o caprini.