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Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Dipartimento federale dell’economia DFE Segreteria di Stato dell’economia SECO Direzione del lavoro

Procedura di consultazione del 1o ottobre 2010 relativa all’avamprogetto di ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (Avamprogetto OADI)

Rapporto esplicativo

A Contesto e considerazioni generali

Il 19 marzo 2010 le Camere federali hanno adottato la modifica della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI). La revisione della legge è stata accettata nella votazione popolare del 26 settembre 2010.

L’OADI disciplina in primo luogo i dettagli sulla base della nuova LADI. Gli articoli modificati in tale ambito sono contrassegnati con un *. Inoltre, sono state apportate modifiche fondate sulla giurisprudenza e sulla prassi

B Elenco delle abbreviazioni

cpv. capoverso AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ID Indennità di disoccupazione AD Assicurazione contro la disoccupazione PML Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro Art. Articolo COLSTA Sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro LADI Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione OADI Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione DTF Decisione del Tribunale federale lett. lettera DFE Dipartimento federale dell’economia TFA oggi TF Tribunale federale delle assicurazioni, oggi Tribunale federale II Indennità per insolvenza AI Assicurazione invalidità ILR Indennità per lavoro ridotto Circolare PML Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro SPSS Sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale URC Ufficio regionale di collocamento SEMO Semestre di motivazione RS Raccolta sistematica della Confederazione IPI Indennità per intemperie cfr. confronta ad.es. ad esempio

C Commento ai singoli articoli

Titolo 2: Prestazioni Capitolo 1: Indennità di disoccupazione Sezione 1: Diritto

Art. 4 Giorno lavorativo intero (art. 11 cpv. 1 LADI)

Capoverso 2 In vari settori il sabato e la domenica sono considerati giorni lavorativi normali. Per evitare incertezze riguardo alla computabilità o meno della perdita di lavoro di un assicurato che ha lavorato di sabato (ad es. settore alberghiero e della ristorazione), questa disposizione deve essere adattata. L’ID continua tuttavia ad essere corrisposta per al massimo 5 giorni a settimana.

*Art. 6 Periodi di attesa speciali (art. 14 cpv. 1 e 18 cpv. 2 e 3 LADI)

Capoverso 1 Tutti gli assicurati esonerati dall’adempimento dell’obbligo di contribuzione che si iscrivono alla disoccupazione al termine di una formazione scolastica o degli studi devono osservare un periodo di attesa speciale di 120 giorni, a prescindere dalla loro età, da un’eventuale obbligo di mantenimento nei confronti di figli o dal fatto che beneficino o meno di una formazione professionale completa.

Come menzionato nel messaggio concernente la revisione della LADI1, in seguito ai risultati della procedura di consultazione si è rinunciato all’idea di aumentare a 260 giorni il periodo di attesa speciale per tali persone. Per contro, il Consiglio federale è stato incaricato, in base all’articolo 18 capoverso 2 LADI, di fissare il periodo di attesa speciale a 120 giorni per tutte le persone al termine di una formazione scolastica o degli studi, senza ammortizzatore sociale.

Capoverso 1bis vigente Dato che tutti gli assicurati esonerati dall’adempimento dell’obbligo di contribuzione secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI devono osservare, al termine di una formazione scolastica o degli studi, un periodo di attesa speciale di 120 giorni (soppressione dell‘ammortizzatore sociale di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. a, b, c), il capoverso 1bis deve essere stralciato.

Adeguamento formale in seguito alla soppressione dell’obbligo (obbligo implicito nel testo italiano, esplicito nei testi francese è tedesco) di cui all’articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI di aver concluso la scuola obbligatoria in Svizzera e in seguito allo stralcio del capoverso 1bis.

Capoverso 1ter (nuovo) L’articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere per determinate persone, in caso di disoccupazione

Messaggio del 3 settembre 2008 concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, FF 2008 6770

elevata, la possibilità di partecipare a un periodo di pratica professionale durante il periodo di attesa speciale. In questo modo si intende in particolare lottare contro la disoccupazione giovanile, che aumenta in modo eccessivo nei periodi di debole congiuntura. A beneficiare di questa nuova disposizione sono soprattutto le persone che concludono gli studi universitari o una scuola specializzata superiore, per i quali un periodo di pratica professionale è spesso l’unica possibilità per entrare nel mondo del lavoro. Fissando il limite di età a 30 anni si tiene conto del fatto che tali persone hanno spesso più di 25 anni al momento in cui terminano gli studi.

L’esperienza attuale e gli studi scientifici svolti indicano che bisogna prendere in considerazione un tasso di disoccupazione medio del 3,3 per cento nel corso di un ciclo congiunturale. Il tasso di disoccupazione ufficiale si basa sul censimento della popolazione del 2000. Se il tasso di disoccupazione medio supera il 3,3 per cento, si può parlare di disoccupazione superiore alla media o di disoccupazione elevata.

Capoverso 3 Dato che l’ammortizzatore sociale previsto al capoverso 1 (lett. a-c) è stato soppresso, il capoverso 3 non è più necessario.

*Art. 6a Periodo di attesa generale (art. 18 cpv. 1 e 1bis LADI)

Capoverso 1 Il riferimento ai cinque giorni è soppresso in quanto l’articolo 18 capoverso 1 LADI prevede ora un periodo di attesa generale di 5, 10, 15 o 20 giorni differenziato in funzione dell'importo del guadagno assicurato.

Capoversi 2 e 3 Secondo l’articolo 18 capoverso 1bis LADI, per evitare casi di rigore il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati. Per conformità con il nuovo articolo 18 capoverso 1 LADI, anche i cinque giorni di attesa devono essere attenuati socialmente in funzione del guadagno assicurato e dell’esistenza di un obbligo di mantenimento nei confronti di figli.

Le persone il cui guadagno assicurato non supera i 36 000 franchi non devono osservare alcun periodo di attesa, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni. Le persone che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni e il cui guadagno assicurato è compreso tra 36 001 e 60 000 franchi non devono osservare alcun periodo di attesa. Le persone che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni e un guadagno assicurato a partire da 60 001 franchi devono compiere un periodo di attesa di cinque giorni.

Capoverso 3 vigente Il capoverso 3 attualmente in vigore è stralciato. Dato che il periodo di attesa generale è differenziato in funzione dell’importo del guadagno assicurato e che gli assicurati con un basso reddito non devono osservare alcun periodo di attesa generale (cfr. cpv. 2), gli assicurati che beneficiano di una quota globale ridotta (del

50 per cento) ai sensi dell’articolo 41 capoverso 2 non devono più osservare il

periodo di attesa generale. La metà della quota globale più elevata ammonta a

19 920 franchi all’anno e la metà della quota globale più bassa a 5 208 franchi

all’anno.

Panoramica dei periodi di attesa generali e speciali

Le seguenti tabelle presentano una panoramica dei periodi di attesa generali e speciali in applicazione degli articoli 14 capoverso 1 e 18 capoversi 1, 1bis, 2 e 3 LADI in combinato disposto con gli articoli 6 e 6a OADI.

Panoramica

Periodo di attesa generale (art. 6a OADI)

Periodo di Articolo Reddito annuo in CHF Condizioni attesa

esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione 6a cpv. 2 OADI quota globale fino a 36'000 0 indipendentemente dall’esistenza di un obbligo di mantenimento

18 cpv. 1bis LADI indipendentemente

fino a 36'000 dall’esistenza di un 0 6a cpv. 2 OADI obbligo di mantenimento

18 cpv. 1bis LADI con obbligo di

36'001 - 60'000 0 6a cpv. 3 OADI mantenimento

con obbligo di

18 cpv. 1 LADI da 60'001 5

mantenimento

senza obbligo di

18 cpv. 1 LADI 36'001 - 60'000 5

mantenimento

senza obbligo di

18 cpv. 1 LADI 60'001 - 90'000 10

mantenimento

senza obbligo di

18 cpv. 1 LADI 90'001 - 125'000 15

mantenimento

senza obbligo di

18 cpv. 1 LADI da 125'001 20

mantenimento

Periodi di attesa speciali (art. 6 OADI) Periodo di Articolo Condizioni attesa

6 cpv. 1 OADI

14 cpv. 1 lett. a da solo

esenzione dall’adempimento del periodo di 120 o contribuzione in connessione con lett. b & c LADI

6 cpv. 2 OADI esenzione dall’adempimento del periodo di

contribuzione per

14 cpv. 1 lett. b & c;

• separazione

14 cpv. 2 & 3 OADI

  • divorzio 5

  • soppressione di una rendita AI, ecc.

  • rientro in Svizzera per i cittadini svizzeri dopo un soggiorno in uno Stato non membro dell’UE/AELS

Art. 10b Prestazioni volontarie destinate alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI)

Finora l’articolo 10b utilizzava erroneamente la nozione di «importo massimo del salario coordinato» invece di «importo limite superiore» secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP. Nel 2010 l’importo limite superiore è di 82 080 franchi (cfr. art. 5 OPP 22).

Art. 16 Occupazione adeguata (art. 16 LADI)

Articolo intero L’articolo 16 è un residuo di vecchie disposizioni. Le fattispecie menzionate in tale articolo e le relative conseguenze sono interamente enunciate e coperte all’articolo 30 LADI.

Art. 23 Dati di controllo per l’esercizio del diritto all’indennità (art. 17 cpv. 2 LADI)

Capoversi 1, 3 e 4 Lo schedario «dati di controllo» è un residuo di vecchie disposizioni e può essere soppresso (cfr. adeguamento analogo agli art. 29 e 42 cpv. 3). Nella versione italiana il nome del modulo «indicazioni dell’assicurato» viene adeguato al titolo riportato nel modulo in questione, ossia «Indicazioni della persona assicurata» e la nozione di «copia» al capoverso 4 viene soppressa per adeguare la formulazione alle versioni in tedesco e in francese.

Art. 26 Ricerche personali di lavoro dell’assicurato (art. 40 e 43 LPGA3, 17 cpv. 1 e

30 cpv. 1 lett. c LADI)

Capoversi 1-3 Per quanto riguarda le ricerche personali di lavoro, il Tribunale federale4 ha stabilito che la regolamentazione prevista finora all’articolo 26 capoverso 2bis può essere insoddisfacente, in quanto offre la possibilità di presentare sistematicamente la prova delle ricerche di lavoro senza una giustificazione valida dopo la scadenza del termine fissato nella legge. In base alla nuova regolamentazione, ogni assicurato è tenuto ad inoltrare tale prova entro il decimo giorno del mese seguente. Non viene accordato alcun termine supplementare, tranne in caso di impedimento oggettivamente valido. Per evitare incertezze giuridiche il termine «fornire» viene sostituito con «inoltrare», conformemente alla terminologia della LPGA.

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.441.1) Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1) DTF del 27 giugno 2008; 8C_183/2008

Sezione 3: Indennità

Art. 28 Scelta e mutamento della cassa (art. 20 cpv. 1 LADI)

Capoverso 2 L’assicurato può mutare cassa di disoccupazione soltanto se abbandona il campo d’azione della cassa. La nozione «en règle générale» nella versione francese viene stralciata per adeguare linguisticamente quest’ultima alle versioni in tedesco e in italiano, che sono corrette.

Art. 29 Esercizio del diritto all’indennità (art. 40 LPGA e 20 cpv. 1 e 2 LADI)

Capoversi 1-2 Lo schedario «dati di controllo» è un residuo di vecchie disposizioni. Tutti i Cantoni registrano i dati di controllo con il modulo «Indicazioni della persona assicurata». Per quanto riguarda la nozione di «Indicazioni della persona assicurata», si veda il commento all’articolo 23.

*Art. 33 Aliquota dell’indennità giornaliera (art. 22 cpv. 2 e 3 LADI)

Capoverso 1 La nuova regolamentazione all’articolo 22 capoverso 2 lettera a LADI prevede che il diritto a un tasso d’indennità dell’80 per cento per le persone con obblighi di mantenimento nei confronti di figli si estingua al più tardi quando il figlio compie 25 anni.

Capoverso 3 Conformemente all‘articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI, soltanto la riscossione di una rendita di invalidità dà diritto a un’indennità giornaliera dell’80 per cento del guadagno assicurato. Il capoverso 3 lettera b viene pertanto stralciato. Il fatto di aver richiesto una rendita di invalidità non è più sufficiente. Il capoverso 3 elenca, alle lettere a-e, le rendite di invalidità delle varie assicurazioni prese in considerazione. L’elenco viene completato aggiungendo la previdenza professionale (lett. d).5

*Art. 35 Conteggio AVS per le indennità di disoccupazione (art. 32 LPGA e 22a cpv. 2 LADI)

Capoverso 1 Modifica del rinvio all’articolo 61 (articolo abrogato), sostituito ora con l’articolo 59cbis capoverso 1 LADI.

Messaggio del 3 settembre 2008 concernente la modifica della LADI, pag. 6778

Art. 37 Periodo di calcolo per il guadagno assicurato (art. 23 cpv. 1 LADI)

Capoverso 3bis La regolamentazione speciale a favore in particolare dei lavoratori del settore artistico (cfr. art. 8) è soppressa, ossia il guadagno assicurato in caso di salario che varia in seguito al genere di contratto di lavoro è ora calcolato conformemente ai capoversi 1-3. Dato che la disposizione vigente, considerata parzialmente contraria alla legge, è stata corretta dal Tribunale federale nella sua giurisprudenza e che pertanto l’idea iniziale della disposizione non può più essere attuata, la soppressione di questa regolamentazione speciale è giustificata. Il Tribunale federale ha deciso a favore di queste persone che i mesi senza reddito non dovevano essere presi in considerazione nel periodo di calcolo per il guadagno assicurato. Con questo adeguamento il calcolo del guadagno assicurato risulta più favorevole per gli assicurati del settore artistico, le incertezze giuridiche vengono eliminate e l’esecuzione semplificata.

Per le persone il cui salario varia in seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo (ad es. settore edile), il guadagno assicurato è ora calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo però in base all’orario annuo medio convenuto contrattualmente. Con questo adeguamento si intende semplificare l’esecuzione pur continuando a tener conto delle variazioni di salario in seguito all’orario di lavoro. La formulazione vigente («…in base agli ultimi dodici mesi…») è stata fonte di varie incertezze giuridiche. Il rinvio ai capoversi 1–3 nella nuova formulazione elimina tali incertezze. Il periodo di calcolo è determinato conformemente ai capoversi 1-3. Il limite superiore per il calcolo del guadagno assicurato è costituito, come finora, dall’orario annuo medio convenuto contrattualmente.

Esempio 1 Un lavoratore del settore edile si ritrova disoccupato a inizio settembre. Il calendario di lavoro di tale settore prevede un orario di lavoro superiore alla media annua nei mesi estivi. Il guadagno assicurato è calcolato sulla base degli ultimi sei mesi di contribuzione conformemente all’articolo 37 capoverso 1, il che va a favore degli assicurati. Se il risultato di tale calcolo supera il reddito ottenibile in base all'orario annuo medio, il guadagno assicurato deve essere ridotto in modo corrispondente al salario annuo medio.

Esempio 2 Un lavoratore del settore edile si ritrova disoccupato a inizio aprile. Il calendario di lavoro di tale settore prevede un orario di lavoro inferiore alla media annua nei mesi invernali. Il guadagno assicurato è calcolato sulla base degli ultimi dodici mesi di contribuzione conformemente all’articolo 37 capoverso 2, a favore degli assicurati. Se il risultato di tale calcolo supera il reddito ottenibile in base all’orario annuo medio, il guadagno assicurato deve essere ridotto in modo corrispondente al salario annuo medio (ad es. in caso di ore supplementari).

Questa regolamentazione garantisce che gli assicurati occupati in settori con un calendario di lavoro abbiano lo stesso trattamento indipendentemente dalla data di iscrizione alla disoccupazione.

Capoverso 3ter In seguito allo stralcio dell’articolo 23 capoversi 4 e 5 (soppressione della presa in considerazione delle indennità compensative nel calcolo del guadagno assicurato in un termine quadro successivo), l’articolo 37 capoverso 3ter deve essere abrogato.

Art. 40 Limite minimo del guadagno assicurato (art. 23 cpv. 1 LADI)

Con l’aumento del limite minimo del guadagno assicurato a 800 franchi si intende evitare i casi di poco conto nell’AD. L’esistenza di minimi del guadagno assicurato diversi per i lavoratori a domicilio (300 franchi) e per tutti gli altri assicurati (500 franchi) viene soppressa.

Art. 41 Quote globali per il guadagno assicurato (art. 23 cpv. 2 LADI)

Capoverso 1 La terminologia dei livelli formativi nell’OADI è adeguata a quella della LFPr6 e

Art. 41b Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi all’età che dà diritto alla rendita AVS (art. 27 cpv. 3 LADI)

L’articolo 41b capoverso 2, in vigore dal 1° giugno 2006, non ha una base legale. Il necessario adeguamento legale all’articolo 27 capoverso 3 proposto nel messaggio è stato tuttavia respinto dal Parlamento, il che comporta un ritorno alla versione in vigore prima del 1° giugno 20068..

Secondo l’articolo 41b, il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che si è ritrovato disoccupato durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Con il ritorno alla versione in vigore prima del 1° giugno 2006, per gli assicurati che hanno acquisito un periodo di contribuzione sufficiente grazie a un guadagno intermedio viene aperto un nuovo termine quadro – in generale sulla base di un guadagno assicurato inferiore rispetto a prima – senza che questi abbiano esaurito il diritto alle 120 indennità giornaliere supplementari. Anche se una regolamentazione legale non va sempre a beneficio degli assicurati, il Tribunale federale ha ritenuto la disposizione, così come è stata reintrodotta, conforme alla legge9.

*Art. 41c Aumento del numero di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata (art. 27 cpv. 5 LADI)

La soppressione dell’articolo 27 capoverso 5 LADI, secondo cui il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere nei Cantone colpiti da una disoccupazione elevata che ne fanno richiesta, comporta lo stralcio della disposizione d’esecuzione di cui all’articolo 41c.

Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale; RS 412.10) Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (RS 412.101) Messaggio del 3 settembre 2008 concernente la modifica della LADI, pag. 6781 Decisione del TFA del 30 ottobre 2007; C 182/06

Art. 42 Diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea (art. 28 LADI)

Capoverso 1 Al capoverso 1 viene ora precisato chiaramente l’organo a cui l’assicurato deve annunciare la sua incapacità al lavoro. Non si tratta della cassa di disoccupazione ma dell'URC, che ha bisogno di questa indicazione in primo luogo per il collocamento. Nell’Info-Service «Disoccupazione» viene indicato l’URC quale organo per l’annuncio dell’incapacità al lavoro – come proposto nella nuova regolamentazione (Domanda 13)10.

Capoverso 2 In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, l’incapacità al lavoro è considerata annunciata entro il termine stabilito se è indicata nel modulo «Indicazioni della persona assicurata».

Capoverso 3 Lo schedario «dati di controllo» è un residuo di vecchie disposizioni. Tutti i Cantoni registrano i dati di controllo con il modulo «Indicazioni della persona assicurata» (cfr. adeguamento analogo agli art. 23 e 29)

Sezione 4: Sospensione del diritto all’indennità

Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione (art. 30

Capoversi 1-2 Il vigente capoverso 1 è formulato in modo poco preciso e disciplina contemporaneamente due diverse fattispecie (l’inizio del termine di sospensione e l’inizio del compimento dei giorni di sospensione).

Ora queste due fattispecie sono disciplinate e precisate separatamente. L’inizio del termine di sospensione è importante per l’inizio del termine di sei mesi per l’esecuzione della sospensione (art. 30 cpv. 3 ultimo periodo LADI). Per quanto riguarda l'inizio del compimento dei giorni di sospensione, non è possibile scontare contemporaneamente varie sospensioni; le sospensioni devono essere scontate una dopo l’altra in ordine cronologico.

Capoverso 5 Per garantire la sicurezza giuridica e un’applicazione uniforme del diritto, il periodo di osservazione durante il quale vengono prese in considerazione le sospensioni precedenti è fissato a cinque anni. Il Tribunale federale ha stabilito che le sanzioni subite in «termini quadro precedenti» non devono essere ignorate11. Utilizzando il plurale, il Tribunale federale tiene conto di più di due termini quadro (= più di 4 anni). Per garantire un’applicazione uniforme e conforme di questa disposizione, è indispensabile limitare il periodo preso in considerazione (obbligo di conservazione

Info-Service "Disoccupazione"; n. 716.200 Decisione del TFA del 25 gennaio 2006; C 285/05

degli atti; art. 125). Prima di pronunciare una sanzione più severa, occorre consultare le precedenti decisioni di sospensione. Il termine di cinque anni inizia a decorrere dal momento in cui si è verificato il - nuovo - comportamento passibile di sanzione.

Capitolo 2: Indennità per lavoro ridotto

Art. 51a Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche (art. 32 cpv. 3 LADI)

Capoverso 4 Il termine di attesa ha lo scopo di far partecipare i datori di lavoro ai costi dell’ILR. Il termine di attesa di due settimane attualmente applicato alle aziende per la prima perdita di lavoro della stagione è un ostacolo che limita la possibilità di percepire l’ILR in caso di perdite di lavoro riconducibili a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche La nuova regolamentazione prevede un termine uniforme limitato a tre giorni per ogni periodo di conteggio. Dato che questo strumento copre un rischio aziendale usuale nel ramo, è del tutto opportuno prevedere una partecipazione del datore di lavoro più elevata che per l’ILR «normale».

Art. 57 Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario (art. 34 cpv. 3 LADI)

Determinante per calcolare l’ILR è in linea di principio il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto (art. 34 cpv. 2 LADI). In caso di oscillazioni rilevanti del salario, l’attuale regolamentazione dell’ordinanza basa il calcolo dell’ILR sul salario medio dei tre ultimi mesi. Sarebbe tuttavia adeguato prendere in considerazione un periodo più lungo (analogamente al periodo di calcolo per l’ID, art. 37). Questa regolamentazione riguarda ad es. le persone occupate in un’azienda con un’organizzazione a turni.

Art. 58 Termine di preannuncio (art. 36 cpv. 1 LADI)

Capoversi 1-4 La terminologia utilizzata nel testo della legge e dell’ordinanza non è uniforme. Per evitare qualsiasi incertezza viene ora utilizzata soltanto la nozione di «preavviso».

Capoverso 5 (nuovo) Come le perdite di lavoro dovute a intemperie, le perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche (mancanza di neve nelle regioni di sport invernali) possono essere constatate soltanto a posteriori. Il termine per segnalare tali perdite deve quindi corrispondere al termine di annuncio per l’indennità per intemperie. La regolamentazione vigente, ossia l’obbligo di segnalare le perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche con almeno 10 giorni di anticipo (art. 36 cpv. 1 LADI; art. 58), non è applicabile nella pratica in quanto le condizioni meteorologiche e soprattutto le sue ripercussioni sono prevedibili soltanto in parte.

Capitolo 4: Indennità per insolvenza

*Art. 75a vigente Ignoranza del momento della dichiarazione di fallimento (art.

52 cpv. 1 LADI)

L’articolo 75a attualmente in vigore è stralciato in quanto è stato inserito nella legge (cfr. nuovo art. 52 cpv. 1bis LADI).

*Art. 75a Stesso rapporto di lavoro (art. 52 cpv. 1 LADI)

Secondo l’articolo 52 capoverso 1 LADI, l’II copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro. Questa nuova disposizione LADI garantisce che per un stesso rapporto di lavoro vengano coperti in totale quattro mesi di salario al massimo, indipendentemente dal susseguirsi di varie fattispecie che danno diritto all’indennità per insolvenza (cfr. messaggio12). Il nuovo articolo 75a stabilisce che anche i rapporti di lavoro conclusi e ripresi entro un anno dalle due parti o continuati entro un anno dopo una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro siano considerati stessi rapporti di lavoro. Con questa disposizione si evita che, in caso di ripresa dei rapporti di lavoro dopo brevi interruzioni o di modifiche dei rapporti di lavoro, sorga un nuovo diritto all’II per quattro mesi presso lo stesso datore di lavoro. In altri termine, essa impedisce che la nuova regola di base di cui all’articolo 52 capoverso 1 LADI possa essere elusa. Si veda a riguardo anche il vigente articolo 41a capoverso 3 OADI che, in maniera analoga, intende evitare che la legge sia elusa nel settore del guadagno intermedio.

Art. 77 Esercizio del diritto all’indennità (art. 53 LADI)

Capoverso 1 lettera c Hanno diritto all’II i lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori (art. 51 cpv. 1 LADI). A differenza di quanto avviene per l’ID, ha diritto all’II ogni persona che esercita un’attività dipendente ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LAVS13, indipendentemente dal suo luogo di domicilio, di soggiorno e della sua nazionalità14. L’assicurato deve far valere il diritto all’indennità alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti (art. 53 cpv. 1 LADI).

Capoverso 5 Le fattispecie che danno diritto all’indennità per insolvenza sono disciplinate in modo esaustivo all’articolo 51 capoverso 1 lettere a-c LADI nonché all’articolo 58 LADI. In linea di principio si tratta di eventi legati a uno stadio della procedura d’esecuzione forzata (dichiarazione di fallimento, domanda di pignoramento, mancata dichiarazione di fallimento per manifesto indebitamento del datore di lavoro, moratoria concordataria).

Messaggio, op. cit., Spiegazioni relative all’art. 52, pag. 6784 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10) Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung (Teil O), N 588, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer (Hrsg.) 2a edizione

In caso di mancata dichiarazione di fallimento per manifesto indebitamento del datore di lavoro (art. 51 cpv. 1 lett. b LADI), secondo la dottrina e la giurisprudenza la procedura d’esecuzione forzata deve aver raggiunto almeno lo stadio della domanda di fallimento. Questa fattispecie che dà diritto all’indennità per insolvenza è pertanto adempiuta soltanto dopo che la domanda di fallimento è stata presentata o che il termine fissato dal giudice per il pagamento dell’anticipazione delle spese secondo l’articolo 16915 è trascorso infruttuoso.

Il lavoratore deve far valere il suo diritto all’II entro un termine di perenzione di 60 giorni, ossia ad es. entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento oppure entro

60 giorni dopo l’esecuzione del pignoramento (art. 53 cpv. 1 e 2 LADI).

La regolamentazione attuale del termine secondo l’articolo 77 capoverso 5 non è conforme all’articolo 51 capoverso 1 lettera b LADI, secondo cui l’assicurato deve almeno presentare la domanda di fallimento per aver diritto all’II.

In conformità con la regolamentazione del termine secondo l’articolo 53 LADI, l’articolo 77 capoverso 5 prevede ora che, in caso di mancata dichiarazione di fallimento per manifesto indebitamento del datore di lavoro, il diritto all’II deve essere fatto valere al più tardi 60 giorni dopo aver preso atto che il termine per il versamento dell’anticipazione delle spese secondo l’articolo 169 LEF è trascorso infruttuoso. Dato che in questo caso non vi è alcuna pubblicazione del fallimento (pubblicazione nel FUSC16), si prevede che il termine inizi a decorrere dalla data in cui il lavoratore ha preso atto della scadenza del termine. Il lavoratore che ha presentato la domanda di fallimento (regola generale) prende in ogni caso atto del fatto che il termine per il versamento dell’anticipazione delle spese secondo l’articolo 169 LEF è trascorso infruttuoso.

Capitolo 5: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro Sezione 1: Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali

Art. 81a Controllo dell’efficacia delle misure (art. 59a LADI)

Capoverso 3 In virtù dell’articolo 83 capoverso 1 lettera p LADI e dell’articolo 81a capoverso 1, il Cantone trasmette i dati necessari per il controllo dell’efficacia delle misure al sistema di informazione COLSTA. La nuova disposizione ne precisa le ragioni (come in parte già avviene all’art. 59a LADI) e precisa inoltre che l’accento è posto sulle categorie di disoccupati il cui collocamento risulta difficile (ad es. giovani, persone di una certa età, immigrati). Questa disposizione mostra chiaramente che i dati non servono unicamente al «controllo dell’efficacia» ma anche a migliorare i PML.

Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)

Art. 81c Assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

L'articolo 81c è abrogato in quanto è integrato nel capoverso 1 dell’articolo 81d, pure modificato.

*Art. 81d Sussidi del servizio competente agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c LADI)

Il tipo e l’importo del sussidio sono disciplinati dalla nuova base legale per la fissazione degli importi massimi per la concessione di sussidi (art. 59cbis cpv. 5 LADI). Per quanto riguarda i sussidi, i Cantoni devono poter scegliere tra una convenzione sulle prestazioni e una decisione. Questa differenza è determinante per quanto riguarda le possibilità di restituzione. In caso di decisione, è possibile chiedere la restituzione mediante decisione. Invece, se i sussidi sono concessi mediante una convenzione sulle prestazioni, bisogna intentare un’azione presso il Tribunale amministrativo federale.

*Art. 82 Partecipazione a provvedimenti da parte di persone non aventi diritto all’indennità dopo la conclusione del termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 59d cpv. 1 LADI)

I disoccupati che hanno esaurito il diritto alle prestazioni dell’AD non possono partecipare ad alcun provvedimento ai sensi dell’articolo 59d per due anni. Permettere a tali persone di continuare a partecipare ai PML dopo aver esaurito il diritto alle prestazioni dell’AD equivarrebbe ad accordare loro un privilegio e comporterebbe una disparità di trattamento rispetto agli altri assicurati che devono adempiere il periodo di contribuzione o esserne esonerati per partecipare nuovamente ai PML. Questa nuova regolamentazione corrisponde alla prassi finora applicata.

*Art. 85 Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di formazione e di occupazione (art. 59cbis cpv. 3 LADI)

Capoversi 1, 2 e 3 Il nuovo articolo 59cbis LADI riassume in modo formale i principi che disciplinano i PML. Dato che gli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI sono soppressi, esso costituisce in particolare la base legale per la concessione di prestazioni agli organizzatori di provvedimenti di formazione e di occupazione e per il rimborso delle spese ai partecipanti. Il fatto di aver raggruppato tali provvedimenti in un unico articolo della LADI richiede un raggruppamento analogo nell’OADI.

La definizione di materiale didattico non deve essere disciplinata a livello di ordinanza. È sufficiente una regolamentazione nella circolare PML. Il primo periodo del capoverso 1 deve pertanto essere stralciato. Anche le modalità precisate nel secondo periodo del capoverso 2 possono essere disciplinate nella circolare, per cui questo periodo va altresì stralciato. Il resto del testo del capoverso 2 funge da base

all’ordinanza del DFE sul rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi (cfr. cpv. 3).

*Art. 85a Spese di esecuzione del provvedimento (art. 59cbis cpv. 2 LADI)

Rimando tra parentesi Adeguamento formale del rimando tra parentesi nella rubrica: rinvio al nuovo articolo 59cbis LADI, che sostituisce gli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI soppressi.

*Art. 86 Rimborso e anticipazioni (art. 59cbis cpv. 3 LADI)

Rimando tra parentesi Adeguamento formale del rimando tra parentesi nella rubrica: rinvio al nuovo articolo 59cbis LADI, che sostituisce gli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI soppressi.

*Art. 87 Attestazione dell’organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione (art. 59cbis cpv. 2 e 3 LADI)

Il nuovo articolo 59cbis LADI riassume in modo formale i principi che disciplinano i PML. Dato che gli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI sono soppressi, esso costituisce in particolare la base legale per la concessione di prestazioni agli organizzatori di provvedimenti di formazione e di occupazione e per il rimborso delle spese ai partecipanti. Il fatto di aver raggruppato tali provvedimenti in un unico articolo della LADI richiede un raggruppamento analogo nell’OADI.

*Art. 88 Spese computabili per l’organizzazione di provvedimenti di formazione (art.

Rimando tra parentesi Adeguamento formale del rimando tra parentesi nella rubrica: rinvio al nuovo articolo 59cbis LADI, che sostituisce gli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI soppressi.

Art. 90 Assegni per il periodo di introduzione (art. 65 e 66 LADI)

Capoverso 1 lettere c nonché e Con la modifica della lettera c si intende attenuare il carattere piuttosto negativo dell’attuale formulazione. Aggiungendo la lettera e si intende estendere la concessione degli assegni per il periodo di introduzione ai giovani disoccupati in caso di disoccupazione elevata e prolungata.

Capoverso 3 Secondo l’articolo 66c capoverso 1 LADI, il salario versato al lavoratore corrisponde almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base e tiene

adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Non ci si baserà più sul salario dell’ultimo anno di tirocinio se il lavoratore non ha alcuna o quasi nessuna esperienza nella professione in questione o in una professione affine. Non sarebbe ragionevole esigere dal datore di lavoro il versamento di un salario corrispondente a quello dell’ultimo anno di tirocinio sin dall’inizio della formazione

Capoverso 5 Secondo l’articolo 66c capoverso 4 LADI, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata. Ciò significa che il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione e che il giorno successivo viene aperto un nuovo termine quadro se l’assicurato adempie i presupposti del diritto all‘indennità. Secondo l’articolo 90a capoverso 5 attualmente in vigore, l’assicurato che ha interrotto o concluso la formazione deve tuttavia aspettare fino alla fine del periodo di controllo seguente per riscuotere l’ID in quanto soltanto allora può essere aperto un nuovo termine quadro. L'ultimo periodo del capoverso 5 è pertanto contrario alla legge.

Sezione 2: Occupazione fuori della regione di domicilio

Art. 91 Regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI)

Nella vita professionale di oggigiorno, un tragitto casa-lavoro di 30 km o di una mezz’ora non è per nulla insolito. Pertanto, gran parte dei disoccupati che hanno trovato un’occupazione possono ottenere un sussidio per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale. Per adattare questa disposizione tenendo conto della mobilità attuale dei lavoratori occorre aumentare la soglia per il diritto al SPSS.

Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all’ultima attività (art 68 cpv. 3 LADI)

Lettere a nonché b Il sussidio per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale non deve essere considerato come una compensazione del salario ma come una compensazione delle spese. Se il nuovo reddito è inferiore al guadagno assicurato, soltanto la differenza tra le spese comportate dalla nuova attività e quelle determinate da quella vecchia può essere rimborsata, come ora precisato alla lettera b.

Art. 95c Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità giornaliere

Capoversi 2, 3 e 4 La terminologia dell’OADI è adeguata alla legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese17 entrata in vigore il 15 marzo 2007.

Legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (RS 951.25)

Art. 95d Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliere

Capoverso 2 e 3 La terminologia dell’OADI è adeguata alla legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese entrata in vigore il 15 marzo 2007.

*Art. 95e Fine della fase di progettazione e termine quadro (art. 71d LADI)

Capoverso 2 L’articolo 95e capoverso 2 è stralciato in quanto, secondo il Tribunale federale18, non è compatibile con l’articolo 71d capoverso 2 LADI ed è pertanto contrario alla legge. Il Tribunale federale ha constatato che, siccome l’articolo 95e capoverso 2 permette di prolungare a quattro anni il termine quadro per la riscossione della prestazione soltanto se l’attività non era soggetta a contribuzione, le persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che hanno fondato una società di capitali sono svantaggiati rispetto a coloro che hanno una ditta individuale.

Capoverso 3 Dato che il capoverso 2 verrà abrogato, le basi legali per il prolungamento del termine quadro saranno precisate al capoverso 3.

Sezione 3: Altri provvedimenti

*Art. 96 Attestazione dell’organizzatore e provvedimenti di occupazione (art. 64a cpv. 1 LADI)

Capoverso 1 Il contenuto del capoverso 1 è integrato nell’articolo 87, pure modificato. Dato che gli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI sono soppressi, il nuovo articolo 59cbis LADI costituisce in particolare la base legale per la concessione di prestazioni agli organizzatori di provvedimenti di formazione e di occupazione e per il rimborso delle spese ai partecipanti. Il fatto di aver raggruppato tali provvedimenti in un unico articolo della LADI richiede un raggruppamento analogo nell’OADI.

*Art. 96a Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di occupazione

Il contenuto di questo articolo è integrato nell’articolo 85, pure modificato. Dato che gli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI sono soppressi, il nuovo articolo 59cbis LADI costituisce in particolare la base legale per la concessione di prestazioni agli organizzatori di provvedimenti di formazione e di occupazione e per il rimborso delle DTF 133 V 133

spese ai partecipanti. Il fatto di aver raggruppato tali provvedimenti in un unico articolo della LADI richiede un raggruppamento analogo nell’OADI.

*Art. 97 Spese di progetto computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione (art. 59cbis cpv. 2 LADI)

Rimando tra parentesi Adeguamento formale del rimando tra parentesi nella rubrica: rinvio al nuovo articolo 59cbis LADI, che sostituisce gli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI soppressi.

Art. 97a Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale (Art. 64b Abs. 2 AVIG)

Secondo la prassi attuale, l’importo della partecipazione del datore di lavoro varia a seconda del fatto che l’assicurato partecipi al periodo di pratica ogni giorno allo stesso tasso di partecipazione (ad es. ogni mattina) o vi partecipi soltanto determinati giorni (giornata intera). Questa pratica non si basa su elementi oggettivi e non è giustificata. La nuova formulazione permette di eliminare questa disparità di trattamento e limita la partecipazione del datore di lavoro all’indennità giornaliera lorda al periodo di tempo in cui l’assicurato ha effettivamente partecipato al periodo di pratica (partecipazione pro rata). Inoltre, la partecipazione finanziaria del datore di lavoro è estesa al contributo di cui all’articolo 98.

*Art. 97b Semestri di motivazione (art. 59cbis cpv. 2, 59d, 64a cpv. 1 lett. c e 5 LADI)

Il guadagno minimo medio al termine del periodo di attesa fissato all’articolo 97b non si fonda su alcuna base legale e deve quindi essere stralciato. Dato che l’indennità giornaliera più bassa è di circa 400 franchi netti, per garantire la parità di trattamento il contributo mensile durante il periodo di attesa è pure fissato a 400 franchi.

*Art. 98 Periodo di pratica professionale (art. 64a cpv. 1 lett. b LADI)

Ora tutti gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI che si iscrivono alla disoccupazione al termine di una formazione scolastica o degli studi devono osservare un periodo di attesa speciale di 120 giorni; inoltre, il diritto all’indennità giornaliera di tutti gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione in generale è ridotto a 90 unità. In altri termini, le persone che al termine degli studi partecipano a un periodo di pratica professionale di sei mesi durante il periodo di attesa non ricevono più l’indennità giornaliera dopo circa quattro mesi in quanto il loro diritto all’indennità è esaurito. In tal modo rischiano di dover interrompere il periodo di pratica o addirittura di non parteciparvi. Il nuovo articolo 98 consente di versare un contributo corrispondente all’indennità giornaliera minima alle persone che partecipano a un periodo di pratica professionale durante il periodo di attesa. Questo contributo non si ripercuote sul numero di indennità giornaliere. Al termine del periodo di attesa tali assicurati ricevono le indennità giornaliere sulla base del guadagno assicurato.

*Art. 102c Rimborso di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59cbis cpv. 5 LADI)

Il nuovo articolo 59cbis LADI disciplina, ai capoversi 2 e 3, il rimborso delle spese comprovate e necessarie agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e ai partecipanti.

La competenza del DFE di disciplinare mediante ordinanza dipartimentale i sussidi per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (ad es. l’importo massimo), finora prevista all’articolo 102c, è stata iscritta all’articolo 59cbis capoverso 5 LADI. L’articolo 102c risulta pertanto privo di oggetto.

Titolo 3: Organizzazione e finanziamento Capitolo 1: Casse di disoccupazione

Art. 105 Amministrazione del capitale d’esercizio (art. 81 cpv. 1 lett. d LADI)

Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione in base all’articolo 84 capoverso 3 LADI. Come dispone l’articolo 84 capoverso 4 LADI, secondo le direttive della commissione di sorveglianza esso dev’essere collocato per conto dell’assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.

L’amministrazione e l’investimento dell’eventuale eccesso di liquidità non utilizzato è garantito dall’ufficio di compensazione e non dalle singole casse di disoccupazione. Il capitale d’esercizio delle casse di disoccupazione è quindi ridotto a un minimo per i pagamenti da effettuare.

Capitolo 2: Altri organi esecutivi Sezione 3: Servizi cantonali

Art. 119 Competenza locale (art. 85 LADI)

Capoverso 1, lettera c Il presupposto di base del diritto all’indennità per intemperie è l’assoggettamento dei lavoratori all’obbligo di contribuzione all’AD. L’IPI è versata principalmente ad aziende del settore della costruzione (cfr. art. 65). Salvo la competenza del servizio cantonale in materia di evasione delle domande secondo il luogo di lavoro, l’OADI non prevede alcuna limitazione geografica. Tuttavia, non precisa a quale servizio il datore di lavoro deve presentare il preannuncio se il luogo di lavoro si trova all’estero. Per i lavori effettuati all’estero, nelle zone di frontiera con la Svizzera, non si può prendere in considerazione il luogo di lavoro bensì il luogo dell’azienda in Svizzera. In tal modo viene colmata la lacuna esistente.

Art. 119c Commissioni tripartite (art. 85d e 113 cpv. 2 lett. d LADI)

Capoverso 2 Il rapporto annuale sull’attività delle commissioni tripartite previsto all’articolo 119c capoverso 2 non fornisce all’ufficio di compensazione alcuna informazione importante o utilizzabile. Non ha quindi senso gravare le amministrazioni con un lavoro che non ha alcuna utilità. Se l’ufficio di compensazioni necessita tuttavia di informazioni, può chiederle direttamente ai Cantoni. Pertanto, l’articolo 119c capoverso 2, che non lascia alcun margine di manovra, deve essere stralciato.

Titolo 4: Disposizioni diverse

*Art. 124 Versamento dell’arretrato a terzi che hanno effettuato anticipi (art. 94 cpv. 3 LADI)

In base al nuovo articolo 94 capoverso 3 LADI, agli organismi d’assistenza che hanno versato anticipi alle persone bisognose in vista del versamento retroattivo delle prestazioni di disoccupazione viene conferito un diritto alla restituzione di tali prestazioni da parte dell’AD nel caso in cui queste ultime vengano versate retroattivamente.

Per poter procedere al corretto versamento dell’arretrato, la cassa di disoccupazione ha bisogno di varie indicazioni (ad es. l’entità dell’anticipo) da parte dell’istituzione che chiede l'arretrato. Per evitare ritardi e doppi pagamenti all’assicurato, il capoverso 1 dispone che il diritto deve essere fatto valere già al momento del versamento dell'anticipo. La cassa di disoccupazione consegnerà una copia della decisione di pagamento all’istituzione che ha effettuato l’anticipo.

Il capoverso 2 definisce quali prestazioni degli organismi d’assistenza sono considerate anticipi. La regolamentazione si basa su quella dell’assicurazione invalidità (cfr. art. 85bis dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità19) in quanto l’AI, come l’AD, versa spesso retroattivamente prestazioni che hanno già dovuto essere anticipate dagli organismi d’assistenza.

Il nuovo articolo 94 capoverso 3 LADI conferisce il diritto a esigere l’arretrato sia agli organismi d’assistenza pubblica che a quelli privati. Mentre gli organismi pubblici forniscono le loro prestazioni in base alle leggi cantonali in materia di assistenza sociale, gli organismi privati versano prestazioni su base contrattuale. Il capoverso 2 lettera b introduce pertanto la necessaria differenziazione.

Art. 127 Competenza in materia di opposizioni (art. 102 cpv. 2 LADI)

Il capoverso 1 è ora disciplinato all’articolo 100 capoverso 2 LADI e il capoverso 2 è già disciplinato all’articolo 52 capoverso 1 LPGA. L’articolo 127 può pertanto essere stralciato.

Ordinanza sull'assicurazione per l’invalidità (RS 831.201)

Titolo quinto: Disposizioni finali

*Art. 130a Modifica del diritto vigente

L‘articolo 96c capoverso 2ter LADI (accesso da parte dell’assistenza sociale mediante procedura di richiamo) richiede una regolamentazione nell’O-COLSTA (art. 4 cpv. 1 lett. g)20.

Allegato: Modifica del diritto vigente

Revisione dell’ordinanza sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA)

*Art. 4 cpv. 1 lett. g O-COLSTA e Allegato

Il nuovo articolo 96c capoverso 2ter LADI, che autorizza gli organi dell’assistenza sociale ad accedere mediante procedura di richiamo al sistema d’informazione gestito dall’Ufficio di compensazione, necessita di un’aggiunta nell’elenco dei servizi collegati al sistema COLSTA e nei dati riportati nell’Allegato che possono essere trattati con il sistema di informazione. Gli organi dell’assistenza sociale non sono autorizzati ad accedere ai dati che non sono assolutamente necessari per la gestione del fascicolo e il reinserimento professionale dei disoccupati e dei disoccupati che hanno esaurito il diritto all’indennità e dipendono dall’aiuto sociale.

C Calendario ed entrata in vigore

Al termine della consultazione, l’avamprogetto sarà rielaborato in base ai pareri formulati.

La revisione della LADI entrerà in vigore il .....2011.

Ordinanza sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (RS 823.114)

Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) | Lexipedia | Lexipedia