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Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)

Dipartimento federale delle finanze DFF

Segreteria generale DFF Servizio giuridico DFF

20 settembre 2012

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (modifica della disposizione sulla valutazione conforme al mercato degli impegni assicurativi)

Segreteria generale DFF Bundesgasse 3, 3003 Berna Tel. +41 31 32 26067, Fax +41 31 32 32647 regulierung@gs-efd.admin.ch www.efd.admin.ch

Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (modifica della disposizione sulla valutazione conforme al mercato degli impegni assicurativi)

1 Situazione iniziale

1.1 Contesto economico / sviluppo internazionale / mozione

Dato che i contratti d’assicurazione sulla vita sono conclusi per una lunga durata, l’attuale e perdurante fase di bassi tassi d’interesse ha ripercussioni profonde sul ramo delle assicura- zioni sulla vita. Attualmente, gli interessi (più elevati) garantiti originariamente con i prodotti classici delle assicurazioni sulla vita non possono più essere finanziati mediante i redditi conseguiti con gli investimenti meno rischiosi a interesse fisso. Questo significa che per con- seguire redditi più elevati rispetto a quelli degli investimenti a interesse fisso le imprese di assicurazione sono costrette a effettuare investimenti più rischiosi. Le prescrizioni giuridiche esigono che la solvibilità delle imprese di assicurazione sia valuta- ta, tra l’altro, con il Test svizzero di solvibilità (SST). Il concetto del SST corrisponde ampia- mente al concetto di base della direttiva Solvency II dell’UE. Contrariamente al Test svizzero di solvibilità, Solvency II non è ancora attuata. Rispetto al SST sono però da attendersi pa- recchie agevolazioni in ordine alle esigenze in materia di capitale. Infine, con la mozione 12.3557 del consigliere nazionale Hans Kaufmann è chiesto un cam- biamento del tasso di sconto. La mozione è ancora pendente nella Camera bassa.

1.2 Situazione giuridica attuale

Il principio alla base del SST stabilisce che attivi e capitale di terzi sono stimati in base al mercato. Il concetto di valutazione conforme al mercato è disciplinato nell’allegato 3 dell’ordinanza del 9 novembre 20051 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione priva- te (Ordinanza sulla sorveglianza; OS). Il numero 3 dell’allegato definisce il valore conforme al mercato degli impegni assicurativi quale migliore valore di stima più un supplemento per i costi del capitale. Il miglior valore di stima di questi impegni è il valore atteso dei flussi di pa- gamenti futuri assicurati per contratto scontati con una curva di rendimento senza rischio di controparte. Nella valutazione degli impegni la curva di rendimento ha un ruolo centrale. In base alla regolamentazione in vigore possono essere presi in considerazione solo i rendi- menti dei prestiti della Confederazione.

1.3 Lacune della situazione giuridica attuale

Una curva di rendimento è considerata senza rischio se non contiene alcun rischio di contro- parte. È il caso dei prestiti statali con un rating AAA o di altri strumenti finanziari, nella misura in cui un rischio di controparte esistente sia eliminato matematicamente. Di principio esistono altre curve di rendimento senza rischio oltre a quelle dei prestiti della Confederazione.

Con l’attuale rigida normativa non è tuttavia possibile effettuare una scelta tra le curve di rendimento idonee senza rischio. A seguito dell’impossibilità di scelta, per i prestiti della Con- federazione occorre effettuare una rettifica matematica a partire dal momento in cui la liquidi- tà disponibile è esigua, cosiddetto last liquid point. Inoltre, questa rigida regola impedisce, come anche per Solvency II, di prendere in considerazione curve di rendimento simili. Se per gli assicurati svizzeri si vogliono evitare svantaggi concorrenziali più importanti e ingiustifica- ti, le esigenze in materia di capitale molto più severe secondo il SST non sono tuttavia attua- bili sul lungo periodo.

1 RS 961.011

Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (modifica della disposizione sulla valutazione conforme al mercato degli impegni assicurativi)

Inoltre, l’attuale normativa non prevede alcuna disposizione d’eccezione dalla curva di ren- dimento senza rischio per le fasi eccezionali e perduranti di tassi d’interesse bassi. In questi casi estremi gli assicuratori possono incontrare grosse sfide e problemi.

2 Modifica proposta

3. Capitale di terzi

Il Best-Estimate degli impegni è il valore atteso dei flussi di pagamenti futuri assicurati per contratto scontati con una curva di rendimento senza rischio, tenendo conto dei seguenti principi: … Durante una fase straordinaria di bassi tassi d’interesse, per lo sconto di impegni esistenti la FINMA può autorizzare anche altre curve di rendimento, tenendo conto dei principi di cui al capoverso 2.

Allegato 3 numero 3 capoverso 2 Al capoverso 2 l’espressione tra parentesi (prestiti della Confederazione) è soppressa, ren- dendo possibile la scelta tra curve di rendimento senza rischio. Occorre specificare che, nonostante il diritto di scelta, sono ammesse curve di rendimento senza rischio solo nel qua- dro del capoverso 2. Il ricorso a curve di rendimento con rischi è possibile solo alle rigide condizioni di cui al capoverso 3.

Allegato 3 numero 3 capoverso 3 Con il nuovo capoverso 3, in situazioni straordinarie riconducibili ai tassi d’interesse sarà ora possibile ammettere provvisoriamente curve di rendimento che presentano rischi di contro- parte. Al riguardo gli interessi degli assicurati devono tuttavia permanere per quanto possibi- le garantiti. Per questo motivo è possibile ordinare il provvedimento solo in caso di fase straordinaria di bassi tassi d’interesse, quantunque la FINMA non ne sia obbligata (formula potestativa). Inoltre, le agevolazioni sono applicabili unicamente agli affari esistenti e non a quelli nuovi. In tal modo si intende impedire che un’impresa di assicurazione concluda nuovi affari che non soddisfino condizioni di mercato, provocando così distorsioni di mercato tra i fornitori di ser- vizi finanziari. D’altra parte questo provvedimento è sempre di natura provvisoria e limitato al massimo alla fase dei bassi tassi d’interesse.

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