09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati
09.430
Iniziativa parlamentare Legge concernente l’aiuto alle vittime di reati. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del …
Onorevole Presidente e colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il disegno di una legge federale sul diritto d’informazione della vittima (modifica del Codice penale, del diritto penale minorile e della procedura penale militare), che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale. La Commissione propone di approvare il progetto di legge allegato.
… In nome della Commissione: Il presidente, Yves Nidegger
Compendio
Il 30 aprile 2009 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato l’iniziativa parlamentare 09.430, chiedendo una modifica della legislazione che permetta alle vittime di reati di essere informate in merito alle decisioni essenziali relative all’esecuzione della pena pronunciata a carico dell’autore del reato (congedi, semiprigionia, rilascio ecc.). Le Commissioni degli affari giuridici delle Camere hanno accolto la richiesta favorevolmente, ritenendo che vi sia un’effettiva necessità di legiferare in quest’ambito. La Commissione del Consiglio nazionale propone di modificare il Codice penale e il diritto penale minorile, introducendo una regolamentazione semplice ed equilibrata, che permetta alle vittime che lo desiderano di ricevere tutte le informazioni di loro interesse, tenendo contemporaneamente conto degli interessi legittimi del condannato.
Rapporto
1 Genesi del progetto
Il 30 aprile 2009 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato l’iniziativa parlamentare 09.430 intitolata «Legge concernente l’aiuto alle vittime di reati» dal tenore seguente: «Per completare i diritti delle vittime nei procedimenti penali, la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) deve pure prevedere che la vittima sia informata dalle autorità anche sull’esecuzione della pena per il colpevole e su importanti decisioni riguardanti la stessa. È opportuno un corrispondente completamento del capitolo 6 riguardante la protezione e i diritti della vittima nel procedimento penale». Secondo l’autrice dell’iniziativa, la pratica ha dimostrato che la protezione delle vittime deve continuare anche una volta terminato il procedimento penale. Le vittime sentono infatti il bisogno legittimo di essere informate in merito alle decisioni essenziali riguardanti l’esecuzione della pena inflitta all’autore del reato (p. es. congedi, semiprigionia, rilascio). In molti casi la minaccia che incombe sulla vittima perdura anche durante l’esecuzione della pena. A questo riguardo non va dimenticata la componente psicologica: le vittime che hanno subito violenza devono essere informate del rischio di ritrovarsi faccia a faccia con l’autore del reato. Il 9 ottobre 2009 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di dar corso all’iniziativa con 20 voti favorevoli, uno contrario e tre astenuti. Il 22 novembre 2010 l’omologa Commissione del Consiglio degli Stati ha acconsentito all’elaborazione di un progetto. Nel suo lavoro la Commissione si è avvalsa del sostegno del Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 112 cpv. 1 LParl).
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Situazione iniziale
Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP)1, in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede disposizioni sul diritto d’informazione della vittima durante il procedimento penale. Secondo l’articolo 214 capoverso 4 «la vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un’eventuale fuga dell’imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo». Il legislatore parte dal presupposto che la vittima nutra un effettivo interesse per le decisioni concernenti la detenzione dell’imputato quando il procedimento è appena stato avviato. In tale momento, infatti, il reato può ancora essere relativamente recente. Inoltre, la vittima può rilasciare dichiarazioni schiaccianti a carico
1 RS 312.0
dell’imputato e si trova a confrontarsi direttamente con lui durante il procedimento, cosa che costituisce un rischio supplementare di conflitto. Per questo motivo la legge prevede l’informazione d’ufficio, cui si rinuncia soltanto se la vittima vi si è espressamente opposta o se l’informazione implica un serio pericolo per l’imputato. L’autrice dell’iniziativa chiede che la vittima sia informata anche durante l’esecuzione della pena. Tuttavia gli interessi in gioco sono diversi una volta che il procedimento penale è concluso, perché la vittima e l’autore del reato non sono più obbligati a incontrarsi. Per questo motivo il progetto di legge si distanzia in più punti dalla normativa contenuta nel CPP.
La normativa proposta si inserisce nella Parte generale del Codice penale (CP)2, che al Titolo quarto (art. 74 segg.) prevede già disposizioni relative all’esecuzione delle pene. Il CPP e la legge federale del 23 marzo 20073 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) possono difficilmente accogliere nuove norme: il primo perché non si applica una volta concluso il procedimento in giudizio e la seconda perché da quando è stato adottato il CPP non contiene più disposizioni di diritto penale – il capitolo 6, menzionato dall’autrice dell’iniziativa, è stato abrogato.
2.2 La normativa proposta
– Le nuove disposizioni si applicano alle vittime ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LAV, ossia alle persone che hanno subito un attacco diretto alla loro integrità fisica, psichica o sessuale a causa di un reato. Ai congiunti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 LAV è riconosciuto un diritto d’informazione autonomo soltanto se la vittima è deceduta in seguito al reato. – Le decisioni relative all’esecuzione della pena pronunciata a carico dell’autore del reato sono portate a conoscenza della vittima soltanto se questa lo chiede espressamente per scritto. La domanda va presentata una sola volta e la procedura deve essere semplice. In tal modo è possibile evitare d’informare le vittime che non vi hanno interesse o che desiderano voltare pagina. Inoltre si tiene conto del fatto che la situazione è cambiata rispetto alla fase del procedimento penale (cfr. sopra cap. 2.1, ad art. 214 cpv. 4 CPP). – La vittima è informata di tutte le decisioni che la interessano (inizio, interruzione, alleggerimento e fine dell’esecuzione, compresi la liberazione condizionale e il ripristino, l’istituzione d’esecuzione, eventuali forme particolari d’esecuzione, fuga e arresto). – L’autorità sente il condannato prima di prendere una decisione in merito alla domanda della vittima. In via eccezionale può rifiutare di fornire le informazioni se il condannato ha un interesse legittimo e preponderante al mantenimento del segreto. – L’autorità deve informare la vittima dei suoi diritti. Deve inoltre renderla attenta in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate.
2 RS 311.0 3 RS 312.5
La normativa proposta è il risultato di una ponderazione minuziosa degli interessi in gioco: si tratta di istituire una procedura semplice ed efficace, che permetta di fornire alla vittima, se lo desidera, tutte le informazioni di cui ha bisogno, senza tuttavia perdere di vista gli interessi del condannato.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Codice penale
Articolo 92a Diritto d’informazione della vittima Cpv. 1 Non tutte le persone i cui diritti sono stati intaccati, ossia lesi4, direttamente da un reato potranno far valere il diritto di essere informate, bensì soltanto coloro la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata lesa in modo diretto, effettivo e con una certa intensità a causa di un reato5, vale a dire le persone che possono essere definite vittime ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LAV. I reati che possono rendere la persona lesa una vittima ai sensi della LAV sono indicati principalmente nel Codice penale (CP). Si tratta, ad esempio, di determinati reati contro la vita e l’integrità della persona6, contro la libertà7 e contro l’integrità sessuale8. Oltre che nel CP, i reati rilevanti al fine dello status di vittima figurano anche nel Codice penale militare del 13 giugno 19279 (CPM), ad esempio nell’articolo 154 CPM (violenza carnale) o nell’articolo 121 CPM (lesioni gravi). Una persona obbligata al servizio miliare che commette uno di questi reati mentre è in servizio è condannata in base al CPM. Poiché il CPM rimanda al CP per l’esecuzione delle pene detentive e delle misure (cfr. art. 34b cpv. 1 e 47 cpv. 2 CPM), il diritto d’informazione della vittima vale anche per i condannati sulla base del CPM. Taluni reati rilevanti ai fini dello status di vittima figurano anche nel diritto penale accessorio10. L’articolo 92a AP-CP si applica anche al diritto penale accessorio poiché l’articolo 333 capoverso 1 CP sancisce l’applicabilità delle disposizioni generali del CP (p. es. l’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni che comportano la privazione della libertà secondo l’art. 74 segg. CP) anche a queste leggi federali, purché non contengano disposizioni specifiche11,. Il diritto d’informazione è riconosciuto a tutte le vittime ai sensi della LAV, a prescindere dal fatto che in precedenza abbiano partecipato al procedimento penale, ossia si siano costituite come accusatore privato (cfr. art. 118 CPP). Il diritto
4 Cfr. art. 115 cpv. 1 CPP.
5 Un pregiudizio innocuo e transitorio all’integrità fisica, sessuale o psichica non è sufficiente per attribuire lo status di vittima. A essere determinante non è la gravità dell’atto, ma la misura in cui colpita la vittima. 6 P. es. omicidio (art. 111 CP), assassinio (art. 112 CP), lesioni personali (art. 122 e 123 CP). 7 P. es. rapina (art. 140 CP), estorsione (art. 156 CP), coazione (art. 181 CP).
8 P. es. violenza carnale (art. 190 CP), coazione sessuale (art. 189 CP).
9 RS 321.0 10 P. es. art. 128 cpv. 2 della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30). 11 A quanto risulta, il diritto penale accessorio non prevede disposizioni specifiche che disciplinino l’esecuzione delle pene detentive e delle misure.
d’informazione della vittima durante il procedimento penale è un diritto difensivo teso a sgravare la vittima. Come tale, si riallaccia esclusivamente allo status di vittima (cfr. anche art. 214 cpv. 4 CPP)12. Di conseguenza anche il diritto d’informazione della vittima durante l’esecuzione della pena costituisce un diritto difensivo: ai fini della coerenza, per farlo valere non può quindi essere pretesa una partecipazione al procedimento penale condotto in precedenza. Se la vittima intende essere informata delle future decisioni relative all’esecuzione nei confronti del condannato, deve presentare una domanda scritta all’autorità d’esecuzione competente. Diversamente dal caso del procedimento penale, in cui la vittima è informata ad esempio in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 214 cpv. 4 CPP), la vittima non è più informata d’ufficio delle decisioni d’esecuzione, perché non tutte le vittime vogliono confrontarsi con tali informazioni oppure perché non vi hanno alcun interesse. Ad esempio, la vittima di un reato stradale commesso per negligenza di norma non è interessata a sapere che il condannato è stato rilasciato dopo una pena detentiva di breve durata. La comunicazione su richiesta delle informazioni mira a evitare un onere inutile per le autorità. Un sondaggio presso i Cantoni che già prevedono un diritto d’informazione simile13 ha inoltre dimostrato che le vittime fanno valere tale diritto molto raramente14. Se la vittima non ha l’esercizio dei diritti civili, la domanda va essenzialmente presentata dal rappresentante legale (p. es. genitori o tutore). Se, per quanto riguarda le conseguenze dell’informazione, la vittima che non ha l’esercizio dei diritti civili risulta capace di discernimento, può presentare la domanda autonomamente15. La presentazione della domanda non è vincolata a un termine, vale a dire che non deve avvenire subito dopo il passaggio in giudicato della condanna a una sanzione privativa della libertà. Anche la vittima che decide di voler ricevere le informazioni soltanto nel corso dell’esecuzione della pena o della misura (distanza dal fatto) deve poter presentare la pertinente domanda – al più tardi comunque entro la scarcerazione definitiva del condannato. La domanda va presentata soltanto una volta. Da questo momento le informazioni
riguardanti le decisioni d’esecuzione sono fornite d’ufficio – sempreché la domanda sia stata accolta (cfr. cpv. 4) – fino alla liberazione definitiva del condannato o fino a un eventuale ritiro della domanda da parte della vittima. Non sono tuttavia fornite informazioni retroattive in merito a decisioni d’esecuzione prese prima della presentazione della domanda. L’autorità d’esecuzione competente per la ricezione della domanda si evince dal diritto cantonale, poiché, secondo l’articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), l’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. L’autorità d’esecuzione competente per il collocamento del condannato non solo informa la vittima del suo diritto
12 A differenza dei cosiddetti diritti offensivi, che mirano al perseguimento, alla condanna e alla punizione dell’imputato. Per farli valere essi richiedono la partecipazione della vittima al procedimento penale. 13 Una disposizione simile esiste nei Cantoni di Berna, Neuchâtel, Ticino, Zurigo, Sciaffusa e dei Grigioni. 14 Nel Cantone dei Grigioni, ad esempio, dall’entrata in vigore della disposizione, il 1° gen. 2010, è stato fatto ricorso a questo diritto soltanto tre volte. 15 Cfr. a tal fine anche l’art. 106 cpv. 3 CPP e l’art. 19 cpv. 2 del Codice civile (CC; RS 210).
d’informazione, ma le indica anche l’autorità cui presentare l’eventuale domanda (cfr. cpv. 5). Spetta ai Cantoni designare le autorità d’esecuzione competenti per informare la vittima in merito alle singole decisioni d’esecuzione e stabilire la modalità d’informazione (orale o scritta). In tal modo si tiene conto del singolo caso e delle necessità della vittima nel modo più flessibile possibile16. Il diritto d’informazione della vittima si limita alle decisioni d’esecuzione emanate in merito a sanzioni privative della libertà (pene o misure). Ciò si evince dall’inserimento della disposizione nella parte generale del CP sotto il titolo «Dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà» (art. 74 segg. CP). Sono considerate sanzioni privative della libertà da un lato la pena detentiva senza la condizionale e dall’altro le misure terapeutiche stazionarie e l’internamento. Durante l’esecuzione di una sanzione privativa della libertà vengono prese numerose decisioni. Non tutte sono di pari interesse per la vittima. Anche il diritto del condannato all’autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.) ovvero il principio della proporzionalità nel caso di ingerenza in questo diritto fondamentale (art. 36 cpv. 3 Cost.) impongono una limitazione. Vanno pertanto comunicate soltanto le decisioni d’esecuzione essenziali, che per di più tengono conto delle esigenze di protezione della vittima (p. es. poter evitare il condannato). Si tratta, da un lato, di decisioni che privano il condannato della libertà (p. es. inizio della sanzione, ripristino dell’esecuzione, conclusione dell’evasione) e dall’altro di decisioni che danno la possibilità di lasciare l’istituzione d’esecuzione per potersi muovere più o meno in libertà (p. es. vacanza, regime aperto, liberazione)17.
Lett. a Se a questo punto la domanda è già stata presentata e accolta (cfr. cpv. 4), la vittima è informata in anticipo dell’inizio della sanzione privativa della libertà (pena o misura) a carico del condannato. Viene comunicato anche il passaggio dall’esecuzione anticipata della pena o misura a quella definitiva18. L’informazione verte sul momento in cui ha inizio l’esecuzione e sull’istituzione d’esecuzione. In determinate circostanze è opportuno informare anche in merito alla forma dell’esecuzione, sempreché diverga da quella ordinaria19. Se un condannato sconta una pena detentiva di breve durata, ad esempio sotto forma di semiprigionia (cfr. art. 77b CP), trascorre soltanto il tempo di riposo e il tempo libero nell’istituzione d’esecuzione, mentre continua a lavorare (o a seguire la formazione)
16 P. es., nel Cantone di Zurigo la vittima può indicare sul modulo «Opferbenachrichtigung» (Informazioni alle vittime) come desidera essere informata (per telefono o per scritto). Anche nei Grigioni l’informazione avviene oralmente o per scritto a seconda delle necessità. 17 Non vi rientra, ad esempio, la decisione di trasferire il condannato dal regime chiuso a quello aperto. Si tratta infatti solo di diversi gradi di sicurezza. Il condannato trascorre il tempo di lavoro e di riposo nonché il tempo libero nell’istituzione d’esecuzione. 18 Cfr. art. 236 CPP. In tali casi l’informazione non può ovviamente essere comunicata in anticipo, ma avviene subito dopo la presentazione della domanda. 19 Nell’esecuzione ordinaria, di norma il condannato trascorre nell’istituzione d’esecuzione il tempo di lavoro e di riposo nonché il tempo libero (art. 77 CP).
fuori dal penitenziario20. L’obbligo d’informazione sussiste anche nel caso in cui vengano concessi gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica («electronic monitoring») se questa forma d’esecuzione è pronunciata per l’intera durata di una pena detentiva di breve durata21, poiché in questo caso tale pena non è scontata in un’istituzione d’esecuzione, bensì ai domiciliari nel proprio alloggio. In certi orari prestabiliti (p. es. durante l’orario di lavoro, sedute terapeutiche, manifestazioni sportive) il condannato può muoversi al di fuori della propria abitazione. Il rispetto di questi orari è sorvegliato mediante una cavigliera elettronica22. La vittima va informata del momento e della durata di un’eventuale interruzione dell’esecuzione23 (art. 92 CP). Inoltre la vittima deve essere informata in caso di passaggio al regime aperto24, che permette al condannato di uscire dall’istituzione d’esecuzione con conseguente possibilità di incontrare la vittima. Rientra in tale categoria da un lato la decisione di concedere una vacanza o l’esecuzione sotto forma di lavoro esterno (art. 77a cpv. 1 e 2 CP), in cui il detenuto trascorre il tempo libero e di riposo nell’istituzione d’esecuzione, ma lavora fuori dal penitenziario e si sposta autonomamente e senza sorveglianza. Dall’altro lato la vittima va informata anche della concessione dell’alloggio e del lavoro esterni, con il condannato che, oltre a lavorare, vive anche al di fuori dell’istituzione d’esecuzione (art. 77a cpv. 3 CP)25. È considerata regime aperto anche la sorveglianza elettronica, che può essere concessa non solo come forma d’esecuzione per l’intero periodo di privazione della libertà (di breve durata), ma anche alla fine dell’esecuzione, ossia prima di una liberazione con la condizionale. L’elenco dei tipi di regime aperto non è esaustivo. Poiché, in base all’articolo 387 capoverso 4 lettera a CP, il Consiglio federale può introdurre in via sperimentale nuove forme d’esecuzione, in determinate circostanze potranno essere rilevanti per la vittima anche altre forme di regime aperto, sussumibili sotto la lettera a. Lo stesso dicasi per le forme d’esecuzione che i Cantoni possono stabilire fondandosi sul diritto cantonale26. Infine la vittima va informata anche del momento in cui è prevista la liberazione condizionale o definitiva dall’esecuzione della pena o della misura. Occorre inoltre
informare la vittima se la persona rilasciata con la condizionale disattende le norme di condotta e viene quindi ripristinata l’esecuzione della pena o della misura (art. 89 cpv. 1 e 95 cpv. 5 CP).
20 Cfr. ANDREA BAECHTOLD, Strafvollzug, 2a ed. 2009, pag. 127 segg.
21 Attualmente la sorveglianza elettronica esiste soltanto nei Cantoni di Berna, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud, Ginevra e Soletta. Tuttavia si prevede di ancorare questa forma d’esecuzione nel CP, estendendola a tutti i Cantoni. Cfr. art. 79b D-CP; messaggio del 4 apr. 2012 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Modifica del diritto sanzionatorio), FF 2012 4181, pag. 4199 segg.
22 Cfr. BAECHTOLD, op. cit., pag. 134 segg., soprattutto n. marg. 70.
23 Nella pratica l’interruzione dell’esecuzione è concessa molto di rado. Cfr. BAECHTOLD, op. cit., pag. 93 seg. 24 Il regime aperto consiste in un allentamento della privazione della libertà (art. 75a cpv. 2 CP).
25 Cfr. BAECHTOLD, op. cit., pag. 121 segg.
26 Cfr. BAECHTOLD, op. cit., pag. 138 seg.
Lett. b Se il condannato si sottrae all’esecuzione della pena o della misura evadendo, la cosa va tempestivamente comunicata alla vittima. Lo stesso vale qualora venga posta fine alla fuga. Equivale alla fuga il caso in cui, ad esempio, un condannato non faccia ritorno nell’istituzione d’esecuzione dopo una vacanza.
Cpv. 2 Il diritto d’informazione della vittima secondo il capoverso 1 è esteso ai congiunti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 LAV. Per congiunti si intendono, ad esempio, il coniuge, i figli o i genitori della vittima. Può rivelarsi problematico attribuire lo status di coniuge nel caso del convivente di una vittima deceduta. Se questi inizia una nuova relazione ed è decorso molto tempo dal fatto, è dubbio che possa ancora essere considerato congiunto. I congiunti hanno il diritto di ricevere informazioni soltanto se la vittima è deceduta a causa del reato (p. es. assassinio, omicidio). Se, ad esempio, il marito ha assassinato la moglie e di conseguenza i figli maggiorenni hanno interrotto qualsiasi contatto con il padre, appare legittimo e necessario che tali figli possano pretendere di essere informati delle decisioni d’esecuzione a carico del padre. I congiunti non hanno invece alcun diritto di ricevere informazioni se la vittima è viva o muore durante l’esecuzione della pena o della misura a carico dell’autore per un motivo del tutto estraneo al reato. Questa limitazione s’impone a causa delle seguenti riflessioni: le decisioni d’esecuzione costituiscono dati personali degni di particolare protezione27, il cui trattamento, compresa la trasmissione alla vittima da parte delle autorità28, collide con il diritto fondamentale del condannato all’autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.). Questo diritto fondamentale comprende il divieto, all’indirizzo delle autorità statali, di trasmettere a terzi (p. es. la vittima o i suoi congiunti) dati personali quali ad esempio la comunicazione di una prevista liberazione con la condizionale. La comunicazione di tali dati costituisce un’ingerenza in detto diritto fondamentale. Le ingerenze nei diritti di libertà, come il diritto all’autodeterminazione informativa, sono ammesse soltanto alle condizioni previste dall’articolo 36 Cost. Se – come in questo caso – sono interessati dati personali degni di particolare protezione, un’ingerenza deve essere particolarmente giustificata; va soprattutto verificata accuratamente la proporzionalità (ragionevolezza) del trattamento29. Per tale motivo, la cerchia degli aventi diritto all’informazione deve rimanere quanto più ristretta. Inoltre occorre evitare che ai congiunti sia riconosciuto un diritto d’informazione indipendente dalla volontà della
vittima. Se la vittima decide di non presentare alcuna domanda, i suoi congiunti non devono avere la possibilità di ottenere ugualmente informazioni a prescindere dagli interessi della vittima.
27 Art. 3 lett. c n. 4 della legge federale del 19 giu. 1992 sulla protezione die dati (LPD; RS 235.1). Cfr. URS BELSER, Datenschutzgesetz, Maurer-Lambrou, Vogt (ed.), 2a ed. 2008, art. 3 n. marg. 18.
28 Cfr. art. 3 lett. f LPD.
29 RAINER J. SCHWEIZER, Die schweizerische Bundesverfassung, B. Ehrenzeller, P.
Mastronardi, R.J. Schweizer, K.A. Vallender (ed.), 2a edizione 2008, art. 13 n. marg. 41 seg.
Cpv. 3 L’avamprogetto prevede una partecipazione del condannato al procedimento, dal momento che, all’articolo 29 capoverso 2, la Costituzione federale garantisce il diritto del condannato di venire a conoscenza della domanda della vittima e di essere sentito nel successivo procedimento amministrativo30. Il condannato deve avere occasione di esprimersi (diritto di essere sentiti) prima che le autorità decidano di comunicare alla vittima le future decisioni d’esecuzione. La mera possibilità di prendere visione degli incartamenti su richiesta non è sufficiente a soddisfare i requisiti della garanzia costituzionale31. Le autorità d’esecuzione sono libere di scegliere la forma con la quale garantire il diritto di essere sentiti, ossia oralmente o per scritto. L’audizione può portare alla luce eventuali scrupoli in vista di un rifiuto di comunicare le informazioni o fornire elementi importanti per una simile decisione (cfr. cpv. 4 e 5). Per garantire la protezione della vittima, le autorità d’esecuzione possono, ad esempio, vincolare la concessione di vacanze alla condizione di non avvicinarsi alla vittima ovvero di non contattarla. Lo stesso vale per il periodo della liberazione condizionale, per il quale al condannato possono essere impartite istruzioni in tal senso (art. 86 cpv. 2 CP).
Cpv. 4 Il diritto d’informazione della vittima non è di natura assoluta. Ad esso si oppone il diritto all’autodeterminazione informativa del condannato garantito dalla Costituzione (art. 13 cpv. 2 Cost.), di cui tiene conto il capoverso 4. L’interesse del condannato a mantenere il segreto può prevalere su quello della vittima a conoscere i dati (art. 36 Cost., cfr. anche art. 9 LPD). Si tratta, ad esempio, del caso in cui il condannato, a causa della comunicazione delle informazioni alla vittima (o ai suoi congiunti), viene esposto a un pericolo serio che mette a rischio la sua integrità fisica o psichica. Si pensi al caso in cui la vittima, o i suoi conoscenti, vogliano vendicarsi (col sangue) del condannato. Un interesse legittimo al mantenimento del segreto può però sussistere anche quando la vittima prevarica lo scopo del diritto d’informazione e trasmette a terzi non autorizzati i dati sensibili ottenuti. Può ad esempio tentare di impedire la reintegrazione del condannato nella società, influenzando negativamente le persone che avranno a che fare con lui in futuro (vicini, datore di lavoro) e mettendo quindi a rischio un’esistenza dignitosa del condannato. La formulazione del capoverso 4 è più ampia di quella dell’articolo 214 capoverso 4 CPP, poiché all’ingerenza nel diritto fondamentale del condannato non si oppongono soltanto rischi per il suo benessere fisico e psichico, ma anche altri interessi. Nel procedimento penale in corso gli interessi della vittima sono diversi da quelli nella
30 Alcuni Cantoni non riconoscono un diritto d’informazione del condannato. Cfr. § 27 della legge sull’esecuzione penale e giudiziaria (Straf- und Justizvollzugsgesetz, StJVG) del Cantone di Zurigo o § 3a dell’ordinanza sull’esecuzione giudiziaria (Justizvollzugsverordnung, JVV) del Cantone di Sciaffusa. 31 DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148: il diritto di essere sentiti comprende il diritto dell’interessato di esprimersi prima che venga presa una decisione che incida sulla sua posizione giuridica, nonché il diritto all’assunzione delle prove giuridicamente rilevanti presentate per tempo e in dovuta forma.
fase dell’esecuzione penale. Nel secondo caso la vittima non partecipa più al procedimento. Di conseguenza deve assumere un ruolo attivo se desidera ottenere informazioni. Alla sua esigenza di ricevere informazioni si possono opporre sia pericoli per l’integrità psichica e fisica del condannato sia altri interessi connessi alla condanna o all’esecuzione penale. Per tale motivo, l’elenco delle deroghe che impongono la rinuncia a informare la vittima è stato ampliato rispetto al CPP. Le autorità che ricevono una domanda d’informazioni da parte della vittima devono effettuare una ponderazione degli interessi. Questo requisito si basa sull’articolo 36 Cost. e sulla LPD32, che concretizza il trattamento dei dati personali. Per poter conoscere gli interessi del condannato, le autorità devono informarlo della domanda d’informazioni e sentirlo in merito (cpv. 3). Ciò si evince anche dal diritto di essere sentiti secondo l’articolo 29 capoverso 2 Cost. Inoltre è consigliabile consultare anche gli atti del precedente procedimento penale, che possono accennare a fatti, come ad esempio minacce contro il condannato, che si oppongono alla comunicazione di informazioni. Se prevale l’interesse del condannato a mantenere segrete le informazioni, la domanda della vittima va respinta. Le autorità sono responsabili dell’incolumità del condannato fintanto che lo hanno in custodia (in senso lato) e sussistono pericoli concreti legati all’esecuzione o alla liberazione. Dal momento che nei Cantoni l’esperienza ha dimostrato che le vittime ricorrono al loro diritto d’informazione con molta moderazione 33, si ipotizzano pochi casi in cui si dovrà rigettare la domanda. Non si prevede quindi alcuna limitazione pesante dei diritti della vittima. Le autorità devono giudicare la richiesta di informazioni con decisione impugnabile. Pertanto, il condannato (in caso di accoglimento della domanda) e la vittima (in caso di rigetto) hanno a disposizione i rimedi giuridici ammessi dal diritto cantonale. Essenzialmente l’autorità decide una volta sola in merito al diritto d’informazione, fondandosi sui fatti conosciuti al momento del ricevimento della domanda della vittima (oppure dei suoi congiunti), vale a dire che la decisione non va ripetuta prima di ciascuna decisione relativa all’esecuzione. Se durante l’esecuzione della
pena o della misura mutano le circostanze, in determinate situazioni può risultare necessaria una nuova valutazione del diritto d’informazione della vittima. Qualora nella prima procedura le autorità abbiano respinto la domanda della vittima, quest’ultima può quindi presentare una seconda domanda, in cui espone la nuova situazione. Se però la prima domanda è stata accolta, spetta al condannato far valere i nuovi fatti che si oppongono alla futura comunicazione di informazioni alla vittima. Visto che le autorità d’esecuzione hanno particolari obblighi di protezione nei confronti del condannato, devono poter effettuare una nuova valutazione della situazione anche d’ufficio se vengono a conoscenza di circostanze che si potrebbero opporre alla comunicazione di informazioni alla vittima. La nuova valutazione del diritto d’informazione per mutate circostanze va disposta mediante decisione. Se
32 PHILIPPE MEIER, Protection des données, Berna 2012, Verlag Stämpfli, n. 386 segg., soprattutto n. 364, n. 394 e nota n. 452: La LPD è applicabile nell’ambito dell’esecuzione delle pene e delle misure. Non vale solo per i privati e le autorità federali (art. 2 cpv. 1 lett. a e b LPD), bensì anche per le autorità cantonali che applicano il diritto federale (art. 3 lett. h LPD). I dati relativi all’esecuzione di pene e misure non rientrano nei procedimenti pendenti secondo l’art. 2 cpv. 2 lett. c LPD, i quali esulano dal campo di applicazione della LPD. Il procedimento penale è già concluso al momento dell’esecuzione.
33 Cfr. nota n. 12.
vengono meno le condizioni per l’informazione della vittima, la decisione iniziale va revocata.
Cpv. 5 La vittima va resa attenta ai suoi diritti procedurali. Già in occasione del primo interrogatorio è informata sul procedimento penale imminente (art. 8 cpv. 1 LAV, art. 305 cpv. 1 CPP). Sarebbe tuttavia prematuro preannunciarle sin dalla denuncia o nel corso del procedimento penale i diritti di cui gode nell’eventualità di una futura esecuzione di una pena o misura a carico dell’imputato: infatti, l’esito del procedimento non è ancora certo e le autorità potrebbero quindi suscitare l’impressione errata che l’esito sia invece stabilito fin dall’inizio, il che risulterebbe problematico dal punto di vista della presunzione d’innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost.). Il diritto d’informazione della vittima scatta soltanto nel momento in cui l’autore è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una sanzione privativa della libertà. Pertanto è l’autorità d’esecuzione ad avere il compito di rendere edotta la vittima in merito al suo diritto d’informazione. Difficoltà possono insorgere qualora il recapito della vittima cambi nel corso del procedimento. Le autorità di perseguimento penale potrebbero ovviare al problema chiedendo alla vittima, in occasione del primo interrogatorio, di comunicare eventuali cambiamenti. Contemporaneamente la vittima deve essere messa a conoscenza del carattere confidenziale delle informazioni ricevute, per prevenire eventuali abusi (art. 12 cpv. 2 lett. c LPD). Ciò può avvenire ad esempio sotto forma di dichiarazione di segretezza. Il senso del diritto d’informazione non consiste nel consentire alla vittima di trasmettere dati sensibili a terzi cui non spetta alcun diritto diretto o indiretto d’informazione. Se la vittima viola il proprio obbligo di segretezza, pregiudicando gli interessi legittimi del condannato al mantenimento del segreto, il diritto d’informazione va revocato d’ufficio (cfr. sopra, cpv. 4). La violazione dell’obbligo di segretezza rimane invece impunita se non vi si oppongono interessi legittimi al mantenimento del segreto.
3.2 Diritto penale minorile
Articolo 1 capoverso 2 lettera ibis (nuovo) Anche la vittima di un condannato che ha commesso il reato prima di aver compiuto il diciottesimo anno d’età (cfr. art. 1 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 200334 sul diritto penale minorile, DPMin) deve avere il diritto di essere informata in merito a decisioni essenziali di carcerazione prese in relazione a sanzioni privative della libertà (p. es. privazione della libertà e collocamento). L’articolo 1 capoverso 2 lettera ibis DPMin rimanda pertanto per analogia alla corrispondente disposizione del CP.
34 RS 311.1
3.3 Procedura penale militare
Articolo 56 capoverso 2 (nuovo) L’articolo 56 della procedura penale militare è completato con un nuovo capoverso 2 che riguarda il diritto delle vittime di essere informate. L’articolo 56 vigente diventa il capoverso 1. Rispetto al diritto penale civile (art. 214 cpv. 4 CPP), la procedura penale militare presenta una lacuna, poiché durante il procedimento penale la vittima non è informata dell’ordine o della revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza nonché dell’evasione dell’imputato. L’avamprogetto intende colmare questa lacuna. Il diritto d’informazione da prevedere nella procedura penale militare riprende la formulazione del CPP. Nella versione tedesca l’espressione del CPP «die beschuldigte Person», è sostituita da «der Beschuldigte», al fine di rispettare la terminologia della procedura penale militare.
4 Ripercussioni
Secondo l’articolo 123 capoverso 2 Cost., l’esecuzione delle pene e delle misure compete essenzialmente ai Cantoni. Pertanto il progetto non ha alcuna ripercussione sulla Confederazione.
Per le autorità d’esecuzione cantonali il progetto comporterà un certo carico supplementare. Poiché la prassi finora ha dimostrato che solo un numero estremamente ridotto di vittime fa uso del proprio diritto d’informazione, il carico supplementare per le autorità cantonali competenti dovrebbe però rimanere limitato e quindi poter essere affrontato con le risorse di personale già disponibili.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull’articolo 123 capoversi 1 e 3 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto e procedura penali, nonché di esecuzione delle pene e delle misure.