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Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Avamprogetto del 2.4.2015

Rapporto esplicativo

Berna, aprile 2015

1 Osservazioni generali

1.1 Contesto

Mediante la Strategia internazionale della Confederazione nel settore dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione, adottata il 30 giugno 2010, il Consiglio federale persegue l’obiettivo di consolidare la posizione della Svizzera come una delle piazze scientifiche più competitive al mondo e di continuare a rafforzare le cooperazioni internazionali. In questo contesto anche la formazione, per la quale lo scambio internazionale di idee e di persone diventa sempre più importante, fornisce il suo contributo.

Per sancire a livello giuridico le attività derivate dalla strategia, nell’ambito del Messaggio del 2 febbraio 20121 concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2013-2016 il Parlamento ha rivisto la legge dell’8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità. Quest’ultima è entrata in vigore il 15 febbraio 2013. Inizialmente si è rinunciato a emanare le relative disposizioni d’esecuzione poiché era prevedibile che il rinnovo della partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea (UE) in materia di educazione, formazione professionale e gioventù dal 20143 e la separazione dal 2014 in poi della promozione di progetti e cooperazioni rilevanti sul piano della ricerca dalla promozione di progetti e cooperazioni rilevanti sul piano della formazione nel quadro della revisione degli atti legislativi concernenti la legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), avrebbero richiesto una revisione totale dell’ordinanza del 5 dicembre 20034 sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi.

La Svizzera non ha potuto partecipare al programma dell’UE Erasmus+ per il periodo 2014-2020 come invece previsto. A seguito dell’approvazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa il 9 febbraio 2014 la Commissione europea (CE) ha sospeso i negoziati sull’associazione della Svizzera al programma Erasmus+. Il 26 febbraio 2014 la CE ha comunicato che la Svizzera, fino a nuovo avviso, parteciperà al programma Erasmus+ non più come Paese associato, bensì come Paese terzo. Con lo status di Paese terzo, i partecipanti svizzeri sono esclusi dai finanziamenti del budget di Erasmus+ per la maggior parte delle attività.

Alla luce di queste considerazioni, il 16 aprile 2014 e il 19 settembre 2014 il Consiglio federale ha stabilito delle misure transitorie per la partecipazione a singoli progetti del programma Erasmus+ nel 2014, 2015 e 2016. Il contributo obbligatorio inizialmente previsto per l’associazione è stato messo a disposizione per finanziare la partecipazione della Svizzera a singoli progetti in qualità di Paese terzo5. La Confederazione, in particolare la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) o gli uffici incaricati possono così finanziare direttamente i partecipanti svizzeri ai progetti di mobilità e cooperazione nel quadro di Erasmus+, purché vengano ammessi ai progetti e non ricevano già finanziamenti tramite i fondi dell’UE. In questo modo si permette agli operatori svizzeri di partecipare al meglio possibile alle attività nel quadro delle condizioni previste per i Paesi terzi. Dato che le disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza non corrispondono più agli attuali requisiti per il finanziamento di singoli progetti, è necessaria una revisione totale dell’ordinanza che sia conciliabile con i principi definiti dal Consiglio federale per una soluzione transitoria riguardo a Erasmus+ nel periodo 2015-2016.

La presente revisione totale dell’ordinanza ridefinisce quanto segue:

12.033 Messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2013–2016 del 22 febbraio 2012 (Messaggio ERI 2013-2016). 2 RS 414.51 Dal 2011 la Svizzera partecipa ai programmi europei in materia di educazione, formazione professionale e gioventù «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione». Il programma «Erasmus+», che sostituirà i due precedenti, inizierà il 1° gennaio 2014 e si concluderà nel 2020. 4 RS 414.513

5 FF 2013 6763 articolo 2

 dopo la partecipazione a pieno titolo dal 2011, il nuovo status di adesione della Svizzera ai programmi per la formazione e la gioventù dell’UE a partire dal 2014 richiede un adeguamento delle sezioni 2 (Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni) e 3 (Contributi per i programmi) dell’attuale ordinanza. La nuova ordinanza è concepita sia per la partecipazione della Svizzera come Paese terzo sia per un’eventuale nuova associazione;

 per quanto concerne la concessione delle borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei, la presente ordinanza disciplina le basi di calcolo e le procedure;

 la nuova ordinanza fornirà le basi per la promozione di progetti di cooperazione internazionali in materia di formazione e scienza, finora sostenuti mediante l’ordinanza del DEFR del 4 luglio 20016 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza, abrogata il 1° gennaio 2014. I fondi necessari sono previsti nel Messaggio ERI 2013-2016;

 con l’entrata in vigore il 1°gennaio 2015 della legge federale del 30 settembre 20117 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), nelle disposizioni relative alla Casa svizzera a Parigi (chiamata anche Fondation Suisse) occorre considerare anche la fusione delle tre conferenze dei rettori in un’unica Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

1.2 Necessità di regolamentazione a livello di ordinanza

L’ordinanza mira a disciplinare la modalità di partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e a stabilire direttive procedurali chiare in materia di finanziamento. Dal punto di vista giuridico l’avamprogetto tiene conto delle mutate condizioni quadro che si applicherebbero sia alla partecipazione della Svizzera come Paese terzo sia in caso di eventuale nuova associazione al programma Erasmus+. In questo contesto sono determinanti i principi approvati dal Consiglio federale il 16 aprile 2014 e il 19 settembre 2014. Il testo definisce i criteri per l’assegnazione delle borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei. Sono inoltre sanciti a livello di ordinanza il rafforzamento e l’ampliamento della collaborazione internazionale nell’ambito della formazione. Vengono infine ribadite le modalità di concessione dei contributi in favore della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) nonché le modalità di selezione degli studenti e degli altri residenti della Casa svizzera secondo l’articolo 25 capoverso 1 nel quadro attuale.

2 Commento alle singole disposizioni

Ingresso L’ordinanza si basa sugli articoli 2a e 3 capoverso 2 della legge federale dell’8 ottobre 19998 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina:

6 RS 420.123 7 RS 414.20 8 RS 414.51

a. la partecipazione della Svizzera ai programmi europei in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. Le misure di cui al numero 2 sono da intendere come complemento alle misure di cui al numero 1; b. la concessione di borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei; c. altri sussidi per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione, e; d. la concessione di contributi alla Casa svizzera nella CIUP.

Capitolo 2: Partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù

Sezione 1: Assegnazione di sussidi

Art. 2 Principio L’assegnazione di sussidi federali per le attività dei programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù è possibile soltanto se la Svizzera partecipa come Paese non associato. In caso di associazione ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù, la Svizzera versa un contributo obbligatorio alla CE sulla base di un trattato internazionale. I partecipanti svizzeri sono finanziati direttamente mediante il budget dell’UE. In questo caso il finanziamento di progetti di mobilità e di cooperazione ai sensi degli articoli 4 e 5 è disciplinato in tale trattato internazionale. Le direttive attuative del programma sono mantenute e non necessitano di un’ulteriore specificazione nella presente ordinanza. In caso di mancata associazione, i partecipanti svizzeri possono essere sostenuti per singoli progetti.

Art. 3 Condizioni per la concessione di sussidi Il capoverso 1 stabilisce che i sussidi sono concessi per due tipologie di progetto: i progetti di mobilità e i progetti di cooperazione ai sensi delle azioni chiave 1, 2 e 3 del programma Erasmus+. In presenza di un accordo bilaterale o multilaterale reciproco e in assenza di un duplice finanziamento proveniente dai fondi dell’UE, le condizioni per la concessione dei sussidi federali di cui all’articolo 2 garantiscono la partecipazione della Svizzera in qualità di istituzione partner autofinanziata di un Paese partner. Negli altri casi vale il principio della partecipazione propria ai costi. Tale principio è valido per tutti i progetti sostenuti dai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

Secondo il capoverso 2, il sostegno di un partecipante svizzero comporta la partecipazione di almeno un Paese associato ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. Oltre ai membri dell’UE, questo concerne al momento anche i Paesi SEE/AELS e i Paesi candidati all’adesione all’UE. Per quanto concerne le attività extrascolastiche, nonché a livello europeo, il focus geografico è più ampio e, oltre ai Paesi associati, comprende anche i Paesi limitrofi all’UE (Europa sudorientale, Europa orientale/Caucaso, area del Mediterraneo).

Art. 4 Sussidi per i progetti di mobilità I progetti di mobilità favoriscono la mobilità individuale ai fini dell’apprendimento. Si incentiva la mobilità di studenti, studenti delle scuole professionali, persone in formazione, scolari e personale delle istituzioni formative. Inoltre viene promossa la mobilità dei giovani tra i Paesi partecipanti nel settore dell’apprendimento formale e informale nonché di persone attive in organizzazioni o attività giovanili. I progetti di mobilità nel settore delle scuole universitarie si fondano sul principio di reciprocità poiché nel proprio accordo interistituzionale tali scuole stabiliscono contingenti reciproci in materia di mobilità. Dato che la Svizzera non è associata ai programmi in materia di educazione, formazione professionale e gioventù, la mobilità dei partecipanti europei in Svizzera non viene finanziata. Affinché i partecipanti svizzeri (studenti, docenti, personale delle scuole universitarie) possano beneficiare dei progetti di mobilità occorre indennizzare gli istituti svizzeri coinvolti anche per l’accoglienza dei partecipanti stranieri provenienti dai Paesi che aderiscono ai programmi. Al di fuori del settore universitario, gli istituti svizzeri vengono indennizzati per i progetti di mobilità «in arrivo», se anche loro portano avanti progetti di mobilità presso i propri istituti partner in base al principio di reciprocità. Nell’ambito delle attività giovanili extrascolastiche non vige alcuna reciprocità.

Nel quadro dei progetti di mobilità, gli istituti partecipanti vengono indennizzati per tre diversi tipi di costi. In primo luogo vengono indennizzati i costi per il sostegno organizzativo della mobilità individuale da parte dell’istituto. In secondo luogo quelli per il sostegno di singole persone, ovvero gli importi forfettari pro capite come partecipazione ai costi overhead di un progetto di mobilità. In terzo luogo vengono indennizzati i costi per l’assistenza linguistica o per i partecipanti disabili o con possibilità limitate.

Art. 5 Sussidi per progetti di cooperazione Nel quadro dei progetti di cooperazione vengono incentivati i partenariati finalizzati allo sviluppo e alla realizzazione di iniziative comuni nonché alla promozione del peer learning e dello scambio di esperienze. Gli istituti svizzeri possono ricevere finanziamenti per la partecipazione ad alleanze della conoscenza e alleanze per le abilità settoriali con l’intento di favorire la cooperazione tra istituti universitari, operatori della formazione (professionale) e mondo del lavoro. Per quanto concerne i progetti di cooperazione, secondo le direttive attuative del programma vengono sostenute, da un lato, le spese per il personale finalizzate alla gestione e alla realizzazione di progetti e le prestazioni intellettuali e, dall’altro, le spese per incontri di progetto transnazionali, assistenza in caso di esigenze particolari, eventi moltiplicatori e attività transnazionali di apprendimento, insegnamento e formazione.

Art. 6 Calcolo e procedura Secondo la decisione relativa al programma Erasmus+9 la CE è incaricata di approvare i piani di lavoro annuali per la realizzazione del programma, i quali specificano le direttive attuative mediante atti d’esecuzione. Tutto ciò è contenuto in un’apposita guida al programma10. I capoversi 1 e 2 stabiliscono che per il calcolo dei sussidi per i progetti di mobilità e cooperazione si applicano, nella misura in cui sono applicabili, le direttive attuative e i criteri di finanziamento menzionati validi per i partner di progetto provenienti dai Paesi partecipanti al programma. In questo modo si intende garantire una congrua ed equa ripartizione dei fondi nei confronti dei partecipanti svizzeri rispetto ai loro partner di progetto.

I capoversi 3-6 definiscono la procedura per la presentazione delle domande e per la concessione dei sussidi.

Secondo il capoverso 7, le misure previste garantiscono un ordine di priorità trasparente per quanto riguarda le attività sostenute dalla SEFRI in caso di budget limitato.

Sezione 2: Misure collaterali

Art. 7 Principio Il capoverso 1 stabilisce le misure con le quali la Confederazione può contribuire a realizzare obiettivi di mobilità e di collaborazione nello spazio formativo europeo.

Il capoverso 2 disciplina l’obbligo della SEFRI di garantire l’esecuzione legale delle attività promosse e di presentare il relativo rapporto.

Tali misure sono da adottare a prescindere dall’esistenza di un trattato internazionale per l’associazione ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù in quanto garantiscono il successo dei progetti di mobilità e di cooperazione sostenuti sia in caso di piena associazione sia di partecipazione a singoli progetti.

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, GU LU 347 del 20.12.2013, p. 50. Erasmus+ Guida al programma, versione 3 (2015): 16.12.2014

Art. 8 Informazione, consulenza, divulgazione e valorizzazione L’informazione e la consulenza ai partecipanti svizzeri sono fondamentali per il successo della partecipazione ai programmi dell’UE. Si punta ad aumentare il livello di partecipazione. Questi servizi possono essere forniti dalla SEFRI e/o da altri enti appositamente incaricati (capoverso 1).

Per ottenere la massima efficacia, i prodotti e i rapporti elaborati nel quadro dei progetti di mobilità e di cooperazione devono essere divulgati e valorizzati (capoverso 2).

Art. 9 Rappresentanza degli interessi svizzeri La Svizzera può far valere i propri interessi all’interno dei comitati e delle istituzioni dell’UE o dei suoi Stati membri nel settore dell’educazione, garantendo così la continuità della sua collaborazione. Per quanto concerne le reti europee come Eurydice o Eurodesk, la SEFRI nomina anche i delegati che rappresentano queste reti in Svizzera e partecipano alle attività a livello europeo.

Art. 10 Visite preparatorie Affinché gli istituti svizzeri possano preparare le domande di progetto insieme ai loro partner in Europa vengono finanziate apposite visite preparatorie. Se un’organizzazione è già in contatto con alcuni istituti partner di un Paese che partecipa ai programmi, può richiedere una visita preparatoria in uno di questi istituti. Durante questa visita si incontrano tutti i partecipanti che intendono presentare una richiesta insieme. L’obiettivo è stabilire i contenuti e i metodi del progetto, assegnare i compiti e le competenze, concordare un piano di lavoro e compilare i moduli di domanda. In caso di mancata associazione, le visite preparatorie sono ancora più importanti per consentire agli istituti svizzeri di essere coinvolti nell’organizzazione dei progetti che verranno promossi in futuro. Questo compito può essere svolto dalla SEFRI e/o da un ente appositamente incaricato (capoverso 1).

I capoversi 2 e 3 definiscono la procedura per la concessione di sussidi e l’aliquota massima prevista.

Art. 11 Organi di esecuzione e di contatto, reti e iniziative Per integrare la Svizzera nello spazio formativo europeo e coinvolgere in modo mirato gli operatori svizzeri, piuttosto eterogenei, nelle attività dei programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù occorrono misure aggiuntive nei settori delle reti e della collaborazione istituzionale. Per offrire agli interessati un’assistenza conforme alle loro esigenze, i Paesi partecipanti finanziano – a complemento delle prestazioni dell’agenzia nazionale – servizi e centri di contatto che ricoprono importanti funzioni di coordinamento tra la Svizzera e l’UE per le attività di educazione, formazione professionale e gioventù. A Bruxelles questo compito viene svolto dalla Missione della Svizzera presso l’Unione europea, sostenuta dal Fondo nazionale svizzero (FNS) e dall’ufficio di collegamento SwissCore, cofinanziato dalla SEFRI.

I servizi che hanno già ricevuto sussidi pubblici nel quadro della partecipazione ufficiale, in particolare NARIC, Eurydice, Europass, Euroguidance, eTwinning, Youthpass e Eurodesk, sono elencati nel Messaggio concernente il finanziamento della partecipazione svizzera al programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-202011. Se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 2, possono essere sostenuti anche ulteriori servizi e organi di contatto.

Vengono costantemente lanciate nuove iniziative che apportano valore aggiunto alla collaborazione europea, come ad esempio lo scambio di buone pratiche nel settore della formazione professionale duale. Anche in questo contesto sono determinanti le condizioni di cui al capoverso 2, tenendo conto del fatto che i progetti non possono essere finanziati in via sussidiaria attraverso altre fonti.

Il capoverso 3 stabilisce per quali costi devono essere concessi sussidi in relazione alle partecipazioni svizzere. In questo contesto occorre inoltre garantire che le istituzioni e le organizzazioni svizzere impieghino i sussidi in modo efficiente.

11 FF 2013 1763, p. 1778

Art. 12 Verifica, valutazione e rapporto Tutti i rapporti e le decisioni concordati secondo questa base legale contengono le disposizioni relative alla verifica ordinaria dell’utilizzo dei fondi di cui al capoverso 1.

Secondo il Messaggio concernente il finanziamento della partecipazione svizzera al programma dell’UE per l’educazione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-202012 è prevista una valutazione periodica dell’efficacia della partecipazione ai programmi. Conformemente al capoverso 2 questo obbligo è valido anche nel caso in cui la Svizzera non si associasse a Erasmus+. Si prevede una valutazione verso la metà dell’attuale programmazione 2014-2020, ovvero nel corso del 2017.

Il capoverso 3 disciplina la presentazione ordinaria del rapporto. Da un lato, occorre presentare periodicamente rapporto al Consiglio federale sull’utilizzo dei fondi. Dall’altro, in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù, in qualità di autorità di vigilanza la SEFRI è tenuta a verificare il funzionamento dell’agenzia nazionale e i suoi rapporti annuali e a presentare rapporto alla CE. Mediante il monitoraggio e la verifica dei rapporti, nonché regolari controlli in loco e valutazioni periodiche, si dovrà inoltre analizzare l’efficacia della partecipazione e individuare eventuali margini di miglioramento.

Sezione 3: Agenzia nazionale

Art. 13 Designazione e compiti La gestione delle attività di cui agli articolo 4 e 5 da parte di un’agenzia nazionale corrisponde alla modalità di attuazione ordinaria nel quadro dei programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. Conformemente all’articolo 2a della legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità, la Confederazione può istituire un’agenzia nazionale incaricata di curare la partecipazione svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. A tal fine la SEFRI designa uno o più enti competenti. Tra il 2011 e il 2013 è stata designata la «Fondazione ch per la collaborazione confederale» come agenzia nazionale per l’attuazione dei programmi «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione». Prima della sospensione dei negoziati per l’adesione a Erasmus+, tale fondazione si è occupata anche di preparare e curare i bandi di concorso 2014 in qualità di agenzia nazionale. Secondo la lettera a la SEFRI approva le proposte dell’agenzia nazionale, che le sottopone di norma ogni anno per tipologia di sussidio. Qualora l’EU preveda più di un termine per presentare le domande, l’agenzia nazionale può sottoporre le proposte altrettanto di frequente. A seguito della decisione della SEFRI in merito alle singole proposte, l’agenzia nazionale si occupa anche di curare lo svolgimento dei progetti, inclusi la gestione dei rapporti e la vigilanza.

Con l’attuazione delle misure di cui alla lettera a, l’agenzia nazionale può essere incaricata solo in caso di mancata associazione ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. Come menzionato nell’articolo 2, in caso di associazione le direttive attuative sono stabilite nell’accordo internazionale. Mediante le misure di cui alla lettera b l’agenzia nazionale può essere incaricata a prescindere dall’esistenza di un trattato internazionale.

Art. 14 Indennità L’agenzia nazionale funge da sportello unico per la gestione del programma a livello nazionale e può essere indennizzata conformemente al capoverso 1 per i servizi forniti nell’ambito di questo compito. Le sue attività vanno impostate in modo tale che i sussidi a disposizione per i programmi possano essere interamente sfruttati in caso di associazione ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. In questo contesto sono da considerare le percentuali minime di stanziamento dei fondi per ogni ambito formativo conformemente alla decisione relativa al programma Erasmus+13.

12 FF 2013 1763, p. 1779

Regolamento che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, GU LU 347 del 20.12.2013, pp. 50–

In caso di mancata associazione l’agenzia nazionale svolge i compiti di cui al capoverso 2 analogamente ai compiti di un’agenzia nazionale nel quadro di un’associazione. In caso di mancata associazione viene meno anche la partecipazione ai costi derivati dal budget di programma dell’UE e la Svizzera è tenuta ad assumersi i costi complessivi per la gestione degli enti designati a svolgere il ruolo di agenzia nazionale (capoverso 1).

Conformemente al capoverso 2 vengono indennizzati i costi per l’adempimento dei compiti che le sono stati delegati. In questo contesto è fondamentale curare i principali aspetti legati alla gestione dei progetti di mobilità e di cooperazione (bando di concorso, presentazione della domanda, gestione dei fondi, presentazione del rapporto), nonché le attività di informazione, consulenza, divulgazione e valorizzazione e le visite preparatorie. Occorre garantire che l’agenzia nazionale impieghi i sussidi in modo efficiente.

Art. 15 Convenzione sulle prestazioni e vigilanza Conformemente al capoverso 1 la SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con l’istituto selezionato. Se più enti svolgono i compiti dell’agenzia nazionale, la SEFRI stipula convenzioni separate che delimitano in modo chiaro i relativi ambiti d’attività.

La convenzione sulle prestazioni di cui al capoverso 2 indica nel dettaglio le prestazioni da fornire e le modalità per l’assegnazione delle indennità.

Il capoverso 3 disciplina la procedura per regolamentare eventuali deroghe all’articolo 6 capoverso 1 nel quadro della convenzione sulle prestazioni.

Per quanto concerne la vigilanza, il capoverso 4 prevede per la SEFRI gli stessi obblighi di cui all’articolo 12 capoverso 1.

Capoverso 4: Competenza di concludere trattati internazionali

Art. 16 Il capoverso 1 stabilisce che il DEFR, dipartimento competente, è autorizzato, nell’ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Tali trattati devono essere conclusi soltanto nei limiti dei crediti stanziati e riguardano quelle cooperazioni europee multilaterali che rappresentano un importante supporto ai programmi, ma che non sono finanziate nell’ambito dei programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù (p. es. l’istituto europeo CEDEFOP, che esisteva già prima dell’avvio dei programmi e ha una propria base giuridica europea).

Secondo il capoverso 2 inoltre vi è la possibilità di affidare questa competenza a un ufficio federale. Occorrerà poi verificare in ogni singolo caso se esiste un trattato di portata limitata e il contratto non può essere concluso dal Consiglio federale, bensì dal dipartimento o dall’ufficio federale competente (purché sia prevista tale delega).

Capitolo 3: Borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei

Art. 17 Capoverso 1: In base alla decisione del Consiglio federale del 10 agosto 1973 in merito al contributo svizzero al Collège d’Europe di Bruges (Belgio) di norma la Svizzera garantisce borse di studio a quattro studenti svizzeri presso il Collège d’Europe. Queste borse sono composte da un sussidio ai beneficiari delle borse di studio e da contributi all’istituto che, in base alla decisione del Consiglio

73. L’articolo 18 stabilisce gli importi minimi assegnati per settore formativo: istruzione superiore 33,3 %, formazione professionale 17%, istruzione scolastica 11,6%, formazione degli adulti 3,9%, gioventù 10%. 14 RS 172.010

federale del 10 agosto 1973, garantiscono alla Svizzera un seggio nel consiglio di amministrazione del Collège d’Europe. L’istituto, fondato nel 1949, è il più vecchio istituto di studi europei postuniversitari. Sulla base dell’accordo di cooperazione del 19 settembre 1991 tra la Confederazione svizzera e l’Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze ogni anno vengono ammessi sei candidati svizzeri, i quali ricevono una borsa di studio e sono esonerati dalle tasse di frequenza. L’IUE, fondato nel 1972 dagli Stati membri della Comunità europea di allora, è un istituto di formazione internazionale che offre corsi postlaurea in scienze politiche e sociali, economia, diritto, storia e storia della cultura.

Capoverso 2: Il calcolo dell’importo delle borse di studio a pieno titolo avviene secondi principi stabiliti a tal proposito dagli istituti universitari. Da ciò si evince che il numero di borse di studio dipende dal limite dei crediti stanziati.

Capoverso 3: I principi della procedura di selezione definiscono la frequenza annuale di presentazione delle domande e i criteri di ammissione e di assegnazione. In caso di modifiche da parte degli istituti universitari, tali criteri vengono adeguati di conseguenza.

Capitolo 4: Aiuti finanziari per il rafforzamento e l’ampliamento della cooperazione internazionale in materia di educazione

Art. 18 Sussidi Per i rappresentanti dello spazio formativo svizzero è indispensabile poter partecipare ad attività internazionali. In questo contesto svolgono un ruolo importante la creazione e la divulgazione di conoscenze specialistiche tramite la collaborazione con reti di esperti, l’identificazione di potenzialità non sufficientemente sfruttate e il potenziamento dell’eccellenza scientifica. A tal fine occorre una base che permetta di promuovere eventi (convegni), progetti e programmi affinché la Svizzera possa impegnarsi attivamente in favore del trasferimento transfrontaliero di sapere, contribuire alla sua formazione e parteciparvi. Un ruolo importante spetta alle istituzioni e alle organizzazioni che allestiscono concorsi internazionali con l’obiettivo di promuovere la crescita scientifica o che offrono agli studenti particolarmente meritevoli la possibilità di svolgere soggiorni all’estero e partecipare a eventi internazionali. Vi sono poi le istituzioni che offrono ai docenti delle università e degli istituti universitari svizzeri l’opportunità di trascorrere uno o due semestri all’estero dove collaboreranno con autorevoli scienziati stranieri e affineranno così la loro capacità di pensare e agire in modo innovativo e di istaurare contatti a livello transdisciplinare e internazionale. Ricordiamo infine la partecipazione della Svizzera alle attività di varie organizzazioni internazionali nel settore formativo.

La condizione per ottenere il sostegno finanziario è che l’iniziativa provenga dal mondo scientifico e della formazione. Non è infatti compito della Confederazione lanciare progetti. Tra le organizzazioni finanziate per lo svolgimento di attività internazionali rientrano la fondazione «Scienza e gioventù», l’Associazione delle olimpiadi scientifiche svizzere e la Fondazione svizzera degli studi. Inoltre, vengono sovvenzionati anche gli istituti di studi avanzati per la promozione dell’eccellenza scientifica. Il finanziamento di queste attività si basa sull’ordinanza sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza, abrogata il 1° gennaio 2014. Il volume dei sussidi rimane invariato e ammonta in media a 1,5 milioni di franchi all’anno (2013- 2016).

Art. 19 Condizioni Conformemente al capoverso 1 i progetti per rafforzare e ampliare le cooperazioni internazionali in materia di formazione e scienza possono essere sostenuti se sono d’interesse nazionale o se sono rilevanti sotto il profilo politico-formativo svizzero (lettera a), se al momento previsto il progetto non può essere finanziato diversamente in maniera sufficiente e la partecipazione della Svizzera non è possibile senza aiuti finanziari federali (lettera b). La concessione dei sussidi presuppone inoltre che l’istituzione o l’organizzazione beneficiaria garantisca un impiego efficiente dei fondi e un onere amministrativo ridotto (lettera c) e che il progetto non sia già sostenuto da altri sussidi della Confederazione (lettera d).

Il capoverso 2 stabilisce che non hanno diritto ai sussidi le singole persone e le istituzioni e le organizzazioni i cui compiti e attività non sono orientati primariamente al settore della formazione. In questo modo dovrebbe essere chiaro quali progetti e quali domande non possono essere autorizzati.

Art. 20 Calcolo dei sussidi I sussidi da assegnare devono essere calcolati in base al principio secondo cui non possono superare il 60 per cento dei costi effettivi necessari. Il valore di riferimento e la formulazione della disposizione si basano sulle indicazioni contenute nell’articolo 64 dell’ordinanza del 19 novembre 2011 sulla formazione professionale (cpv. 1).

I singoli sussidi non possono richiedere più di un quarto dell’importo del credito messo a disposizione ogni anno (cpv. 2).

La SEFRI decide in merito all’assegnazione di sussidi (cpv. 3).

I sussidi possono essere concessi per quattro anni al massimo. Tuttavia, a seconda dei casi, è possibile rinnovare la domanda alla fine del periodo contrattuale (cpv. 4).

Art. 21 Procedura Le disposizioni corrispondono a quelle menzionate nell’articolo 47 dell’ordinanza del 29 novembre 201315 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. Per garantire la coerenza a livello federale, la presentazione delle domande per i progetti nell’ambito della formazione e della ricerca avviene secondo le stesse modalità.

Art. 22 Concessione di sussidi Le disposizioni determinanti della legge sui sussidi stabiliscono caso per caso se il sostegno finanziario viene concesso tramite decisioni o nell’ambito di contratti. Inoltre, bisogna considerare se la prestazione da sostenere deve essere fornita una volta o più volte.

Capitolo 5: Casa svizzera nella CIUP

Art. 23 – 26 La Casa svizzera di Parigi (chiamata anche Fondation Suisse) è uno dei 40 edifici della CIUP che costituiscono un complesso abitativo per studenti di vari Paesi situato nella parte sud di Parigi. La casa costruita da Le Corbusier offre alloggio a 46 inquilini e ha un’enorme importanza sotto il profilo storico-architettonico. Con l’atto di donazione del 10 luglio 1931 la Svizzera ha ceduto l’edificio all’Università di Parigi e da allora versa ogni anno dei contributi federali per l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura.

Il principio del contributo federale e la procedura di selezione sono disciplinati dagli articoli 13a-d dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi. Le relative disposizioni saranno riprese senza modifiche nella presente ordinanza. Unica novità: la Confederazione versa un importo forfettario (art. 24 cpv. 1). Dato che il campo d’applicazione dell’ordinanza viene ampliato e che anche le attività della Casa svizzera sono da includere nell’ambito della collaborazione internazionale in materia di educazione, in particolare della promozione della mobilità, nel titolo si rinuncia a menzionare la Casa svizzera.

Con l’entrata in vigore della LASU16 le conferenze dei rettori sinora esistenti (CRUS, KFH e COHEP) sono state riunite in un’unica Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. A tal fine è

15 RS 420.11 16 RS 414.20

stata fondata l’associazione «swissuniversities». Gli articoli 25 e 26 sono stati adeguati di conseguenza.

Viene inoltre precisato che la Commissione di selezione della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (art. 25) non è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a capoverso 1 LOGA17 (art. 25 cpv. 5). In questo caso si applica l’articolo 57c capoverso 1 LOGA, il quale stabilisce che non viene istituita alcuna commissione parlamentare qualora i compiti possano essere adempiuti più adeguatamente da un’unità dell’Amministrazione federale centrale oppure da un’organizzazione o persona esterna all’Amministrazione federale. I compiti della Commissione di selezione possono essere adempiuti dalla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie poiché dispone delle necessarie competenze accademiche e può essere garantita l’adeguata rappresentanza degli interessi delle scuole universitarie (scuole universitarie, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche). La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie continuerà a costituire la maggioranza dei membri ed è competente per la loro selezione. Inoltre continuerà a gestire la segreteria della commissione.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 5 dicembre 2003 sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi è abrogata.

Ripercussioni finanziarie

La revisione totale dell’ordinanza non prevede nuove fattispecie. I fondi necessari sono stati inseriti nel Messaggio del 22 febbraio 201218 concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2013–2016 e nei relativi decreti federali. In seguito all’abrogazione avvenuta il 1° gennaio 2014 dell’ordinanza del DEFR del 4 luglio 200119 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza, gli istituti di studi avanzati, le attività internazionali della Fondazione svizzera degli studi e l’Associazione delle olimpiadi scientifiche svizzere saranno d’ora in poi disciplinati dalla legge federale dell’8 ottobre 199920 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità e dalla presente ordinanza totalmente riveduta. Per quanto concerne la valutazione dei progetti e la portata della partecipazione della Confederazione non vi sono state modifiche.

17 RS 172.010 18 FF 2012 2727 19 RS 420.123 20 RS 414.51

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