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Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea

Dipartimento federale delle finanze DFF

19 febbraio 2016

Rapporto esplicativo concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea

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Compendio

Il presente avamprogetto intende presentare all’Assemblea federale il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea (di seguito Corea). L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Questi mandati concernono la ne- goziazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea (UE), gli Stati Uniti e con altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche. In vista dell’introduzione standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall’Organizza- zione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) (standard globale), il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA). Questo accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza ammini- strativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’ap- plicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa, il MCAA e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono state approvate dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner è necessaria un’attivazione bi- laterale. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordina- mento del MCAA (sez. 7 par. 2.2 MCAA). Il presente avamprogetto di decreto federale autorizza il Consiglio federale a comunicare che la Corea deve figurare nell’elenco tenuto dal Segretariato dell’Or- gano di coordinamento del MCAA ai sensi della sezione 7 paragrafo 2.2 MCAA. Il decreto è sottopo- sto per approvazione all’Assemblea federale e fa seguito alla dichiarazione congiunta concernente

l’introduzione dello scambio automatico di informazioni firmata il 18 febbraio 2016 da Svizzera e Co- rea. La Corea corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio au- tomatico di informazioni. In considerazione delle buone relazioni economiche e politiche con la Sviz- zera, delle sufficienti possibilità di regolamentazione, del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati adeguato e della disponibilità a condurre discussioni concernenti l’accesso al mercato, la Corea adempie i criteri stabiliti dal Consiglio federale nel mandato di negoziazione dell’8 ottobre 2014. In generale, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea, previsto per il 2017 con il primo scambio nel 2018, contribuirà a consolidare la posizione della Svizzera a livello internazio- nale. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea permetterà inoltre alla Svizzera di intensificare la cooperazione fiscale con un altro importante membro del G20.

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1 Situazione iniziale

Questi ultimi anni sono stati marcati da una forte crescita della lotta contro la frode e l’evasione fiscale che ha condotto, nel 2014, allo sviluppo dello standard per lo scambio automatico di informazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (standard globale). Questo standard globale è stato approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014 e avallato dai capi di Stato e di Governo del G20 nel mese di novembre del 2014. Lo standard globale disciplina lo scambio a intervalli regolari tra due Stati concernente le informazioni relative a conti che contribuenti (persone fisiche o giuridiche) di un determinato Stato detengono presso un istituto finanziario nell’altro Stato. Esso regola in particolare le modalità dello scambio: le informazioni da scambiare devono essere raccolte dalle istituzioni finanziarie dello Stato e trasmesse alle sue autorità fiscali, che a loro volta le comunicano alle autorità fiscali dello Stato con cui è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Esso regola in particolare le modalità dello scambio: le informazioni da scambiare devono essere raccolte dalle istituzioni finanziarie del Paese e trasmesse alle sue autorità fiscali, che a loro volta le comunicano alle autorità fiscali del Paese con cui è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard glo- bale specifica anche le informazioni da scambiare. Si tratta in particolare di informazioni relative al saldo dei conti e concernenti tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, utili delle vendite e altri red- diti) nonché l’identità dei beneficiari effettivi di questi valori patrimoniali. Lo standard globale definisce altresì l’espressione «istituzione finanziaria tenuta alla dichiarazione» e contiene le disposizioni rela- tive all’identificazione dei clienti, alla protezione dei dati e all’impiego delle informazioni scambiate (principio di specialità). 97 Stati hanno comunicato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali («Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes», Forum glo- bale) la loro intenzione di introdurre il nuovo standard globale. Fatto salvo l’adempimento delle proce- dure di approvazione applicabili, 56 si sono impegnati a raccogliere i dati dal 2016 e a procedere a un

primo scambio nel 2017, mentre 41 altri, tra cui la Svizzera, hanno annunciato la raccolta dei dati per il

2017 e un primo scambio per il 2018.

L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l’UE, gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al modello FATCA I) e altri Stati. Per quanto concerne questi ultimi, in una prima fase verranno presi in considerazione Paesi con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche e che – ove opportuno – mettono a disposizione dei propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. I mandati prevedono anche che le negoziazioni debbano mirare al mantenimento dell’accesso al mercato al suo livello attuale nonché eventuali miglioramenti dell’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Nel quadro delle discussioni sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni la Svizzera ne- gozia dunque il mantenimento dell’accesso al mercato e le misure che permetterebbero di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari. Sulla base di questi mandati, il 18 novembre 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio con- cernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l’Austra- lia1, facendo seguito alla dichiarazione congiunta firmata da Svizzera e Australia il 3 marzo 2015. Il 25 novembre 2015 esso ha parimenti licenziato il messaggio concernente lo scambio automatico di infor- mazioni tra la Svizzera e l’UE2. Esso fa seguito alla firma, il 27 maggio 2015, del relativo accordo bila- terale, ovvero il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità euro- pea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi3. Nel mese di gen-

4 Valutazione

4.1 Relazioni economiche e politiche

Svizzera e Corea intrattengono relazioni buone e sempre più strette. La Corea riconosciuta come uno Stato di diritto integro ed è membro del G20. La Corea è anche membro di organizzazioni internazio- nali centrali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e le sue istituzioni, come il Fondo mone- tario internazionale (FMI) o l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Banca mondiale. Per la Svizzera la Corea è un importante partner commerciale. Dal 2006 è in vigore un Accordo di li- bero scambio7 tra la Corea e gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), di cui fa parte anche la Svizzera. Nel 2014 il volume commerciale bilaterale ammontava a 3,6 miliardi di franchi circa. Dal 25 luglio 2012 è parimenti in vigore un Protocollo che modifica la Convenzione del 1981 tra la Svizzera e la Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI Svizzera - Corea)8. Il Protocollo contiene una clausola sullo scambio di informazioni fiscali su domanda con- forme allo standard OCSE. La Corea è inoltre un membro attivo del Forum globale e fa parte del gruppo peer review che effettua una valutazione tra pari. Tenuto conto di queste considerazioni la Corea corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio fede- rale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con la Corea. Dopo l’Au- stralia, il Giappone e il Canada la Svizzera può inoltre attuare lo standard globale con un altro impor- tante Paese del G20 e dunque accentuare ancor di più la sua intenzione di introdurre lo scambio auto- matico di informazioni a livello internazionale.

4.2 Attuazione delle necessarie basi legali

Per introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base del MCAA devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • la Convenzione sull’assistenza amministrativa è in vigore in entrambi gli Stati;
  • entrambi gli Stati hanno firmato il MCAA;
  • entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali necessarie per applicare lo standard globale;
  • entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA la loro in- tenzione di voler scambiare informazioni su base automatica con l’altro Stato. La Corea è firmataria della Convenzione sull’assistenza amministrativa e del MCAA. La Convenzione sull’assistenza amministrativa e il Protocollo di modifica sono state firmate dalla Corea il 27 maggio 2010. La (riveduta) Convenzione sull’assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° luglio 2012. Il MCAA è stato firmato il 29 ottobre 2014. In veste di precursore («early adopter») la Corea si è impe- gnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2016 e ad effettuare il primo scambio nel 2017. Ciò significa che disporrà di una legislazione di applicazione per quella data. La Corea dispone dunque delle necessarie basi legali per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e del MCAA. La legge di appli- cazione è entrata in vigore. Per la Svizzera la Convenzione sull’assistenza amministrativa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2017. Conformemente alle disposizioni di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministra- tiva, bisognerà concludere con la Corea un accordo complementare ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa che è di competenza del Consiglio federale se- condo l’articolo 4 del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sull’assistenza amministrativa. In questo modo l’applicazione della Convenzione sull’assistenza ammi- nistrativa e dunque l’attuazione dello scambio automatico di informazioni può essere convenuto dal 1°

7 RS 0.632.312.811 8 RS 0.672.928.11

gennaio 2017. Tali accordi complementari devono essere di principio conclusi con tutti gli Stati partner con cui è prevista l’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2017 sulla base dell’arti- colo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. La Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013 e il MCAA il 19 novembre 2014. L’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull’assistenza amministra- tiva, il MCAA e la LSAI il 18 dicembre 2015. Così, in assenza di referendum, la Svizzera disporrà delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati.

4.3 Regolarizzazione del passato

Secondo il mandato adottato dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014, lo scambio automatico di informa- zioni può essere introdotto soltanto se esistono meccanismi appropriati che, se necessario, permet- tano ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale e garantiscano in questo modo una tran- sizione ordinata verso il nuovo sistema di scambio di informazioni. La Corea offre un programma di collaborazione volontaria relativa a redditi e valori patrimoniali esteri non dichiarati («Offshore Voluntary Disclosure Program»). Con questo programma i contribuenti co- reani possono regolarizzare i loro redditi e valori patrimoniali esteri. Il programma è iniziato il 1° otto- bre 2015 e finirà il 31 marzo 2016. I contribuenti possono dichiarare entro questo termine i pertinenti redditi e valori patrimoniali e pagare le imposte ai quali sono assoggettati. Con la partecipazione a questo programma è possibile evitare le multe previste dalla legislazione fiscale e dalla legge sulle operazioni di cambio. Con questa partecipazione non è però applicabile alle cosiddette pene fiscali supplementari per il non pagamento o il pagamento parziale di imposte («additional tax penalties for non-payment or underpayment of tax»). Queste pene sono delle multe. La base di calcolo è costituita dall’importo di imposta dovuto. A questo importo viene addebitata un’aliquota dello 0,3 per mille al giorno. I contribuenti possono inoltre beneficiare di un perseguimento penale più lieve, o che addirit- tura vi si rinunci, relativo alla sottrazione d’imposta commessa e alla non comunicazione delle opera- zioni di cambio. Le possibilità di regolarizzazione in Corea possono essere considerate nel loro insieme adeguate. Dall’inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere alla denuncia spontanea non punibile e al recupero d’imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regola- rizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio del 5 giugno 2015 relativo al MCAA e alla LSAI.9

4.4 Confidenzialità e sicurezza dei dati

4.4.1 In generale

In generale la cooperazione fiscale è strettamente inquadrata da accordi internazionali che pongono elevate esigenze in materia di confidenzialità e di impiego di dati fiscali (art. 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa; sez. 5 MCAA; art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE). Nel qua- dro dei negoziati è pertanto importante verificare l’esistenza di una legislazione in materia di prote- zione dei dati e che il trattamento e l’utilizzazione dei dati da parte delle autorità fiscali avverranno nel quadro limitato degli accordi internazionali di cui sopra. La protezione materiale dei dati è dunque prin- cipalmente garantita tramite le norme del diritto fiscale. Con la Corea non è stata inoltre in passato segnalata alcuna difficoltà in termini di protezione dei dati per quanto concerne la cooperazione fiscale in materia di scambio di informazioni su domanda, nel frattempo oggetto di un’esperienza pluriennale. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha inoltre considerato conforme alla legge sulla protezione dei dati lo scambio di informazioni sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e della legge sull’assi- stenza amministrativa fiscale (LAAF). Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ritiene che gli aspetti

9 FF 2015 4467, pag. 4534

concernenti la protezione dei dati relativi allo scambio automatico di informazioni non sono fondamen- talmente diversi da quelli relativi allo scambio di informazioni su domanda. Tuttavia, se sembrano in- sufficienti, il DFF procede a un esame approfondito delle condizioni quadro concernenti la confidenzia- lità e la sicurezza dei dati di uno Stato partner.

4.4.2 Valutazione della confidenzialità da parte del Forum globale

La confidenzialità e il principio di specialità sono stati giudicati essenziali al momento dell’elaborazione dello standard globale. A tal fine il Forum globale ha allestito un processo che mira a valutare le mi- sure di confidenzialità in vigore nei 97 Stati e territori che hanno manifestato la loro volontà di intro- durre lo scambio automatico di informazioni. Lo scopo di questo meccanismo è di sostituire i diversi esami bilaterali tra Stati partner con un esame multilaterale sotto forma di una valutazione tra pari. Gli Stati impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni dispongono dunque di uno stru- mento non vincolante che permette loro di determinare l’adeguatezza delle misure in materia di confi- denzialità di un potenziale Stato partner. Le valutazioni sono effettuate da un gruppo di 12 esperti messi a disposizione dagli Stati membri. Un esperto svizzero fa parte di questo gruppo che dispone di grande perizia tecnica per quanto concerne l’attuazione e la supervisione di misure relative alla confi- denzialità e alla sicurezze dei dati fiscali, in particolare in campo informatico. Ai fini della valutazione gli Stati devono compilare un questionario concernente la confidenzialità e il principio di specialità. Si tratta di un questionario tipo, allegato allo standard globale, elaborato sulla base del questionario impiegato dagli Stati Uniti nel quadro della normativa FATCA. Il questionario è articolato in tre capitoli: (i) il quadro giuridico, (ii) le prassi e le procedure che mirano a garantire la si- curezza dei dati e (iii) il controllo del rispetto e le sanzioni in caso di violazione della confidenzialità. Su questa base il gruppo di esperti redige un rapporto per ogni Stato, messo poi in consultazione presso gli altri Stati membri del Forum globale. Il 29 e il 30 ottobre 2015 i membri del Forum globale hanno ricevuto un primo lotto di una ventina di rapporti effettuati dal gruppo di esperti, che non ha espresso alcuna raccomandazione di migliora- mento. Il 3 e il 4 dicembre 2015, un secondo lotto di una ventina di rapporti sono stati presentati ai membri del Forum globale. Questi rapporti sono confidenziali e servono da base di valutazione in vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni.

4.4.3 Valutazione della confidenzialità nel quadro della normativa FATCA

Allo scopo di attuare i modelli di accordi tra governi («intergovernmental agreement», IGA) che preve- dono lo scambio reciproco di dati fiscali, l’autorità fiscale statunitense («Internal Revenue Service», IRS) effettua valutazioni della confidenzialità sulla base del questionario FATCA e di visite in loco negli Stati interessati10. Questa valutazione costituisce un indicatore importante del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati di uno Stato.

4.4.4 Valutazione della confidenzialità della Corea

Valutazione del Forum globale, dell’IRS nel quadro della normativa FATCA e del DFF La verifica della confidenzialità della Corea da parte del Forum globale è già avvenuta poiché la Corea fa parte degli Stati che hanno cominciato a raccogliere informazioni già nel 2016 per effettuare il primo scambio di dati nel 2017. La valutazione della Corea è uno dei rapporti di cui si è preso atto nel mese di dicembre del 2015. Nel quadro della valutazione della confidenzialità del Forum globale, il rapporti concernente la Corea non è stata oggetto di raccomandazioni da parte del gruppo di esperti. Anche il DFF ha ricevuto ed esaminato il relativo questionario. La confidenzialità della Corea è stata verificata e valutata in modo positivo anche dall’IRS. La Corea non figura ancora nell’elenco dell’IRS poiché questo elenco degli Stati il cui livello di confidenzialità è

10 Vedi l’elenco pubblicato dall’IRS degli Stati valutati adeguati per il reciproco scambio automatico di informa- zioni fiscali: http://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-15-50.pdf.

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giudicato adeguato per il reciproco scambio automatico di dati fiscali è aggiornato soltanto periodica- mente. La Corea dovrebbe tuttavia figurare prossimamente nell’elenco. Valutazione del Forum globale concernente la confidenzialità nel quadro dello scambio di infor- mazioni su domanda La prassi in materia di scambio di informazioni su domanda, in particolare per quanto concerne la con- fidenzialità, è pure oggetto di una valutazione specifica da parte del Forum globale.11 Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, la Co- rea offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Tutti gli accordi della Corea sullo scambio di informazioni ai fini fiscali contengono una clau- sola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. La Corea creato inoltre di una legge concernente la protezione dei dati personali (Personal Information Protection Act). Que- sta legge mira a rafforzare i diritti e gli interessi dei cittadini nel caso in cui i loro dati personali ven- gano elaborati. La loro sfera privata viene inoltre protetta dalla raccolta non autorizzata e dall’abuso di dati personali nonché da fughe di informazioni. Conclusione Dalle esperienze fatte sinora con la Corea, la valutazione del Forum globale concernente lo scambio di informazioni su domanda della Corea e la valutazione del DFF (sulla base di informazioni e della stima dell’ambasciata svizzera in Corea) permettono di rilevare che questo Paese dispone di un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati fiscali adeguato ai fini dello scambio automatico di informa- zioni.

4.5 Accesso al mercato

Nel suo mandato di negoziazione dell’8 ottobre 2014, il Consiglio federale ha stabilito che in occasione dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni bisognerà introdurre anche la questione dell’ac- cesso al mercato per i servizi finanziari. Il mercato coreano non fa tuttavia parte dei mercati target dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per l’attività transfrontaliera. Con l’Accordo di libero scambio in vigore dal 1° settembre 2006 la Corea e la Svizzera dispongono già attualmente di un trattato internazionale nel settore della fornitura transfrontaliera di servizi, servizi finanziari compresi. Nella dichiarazione con- giunta per introdurre lo scambio automatico di informazioni è stata inoltre aggiunta una disposizione con cui la Corea segnala la propria disponibilità a intensificare con la Svizzera l’attuale cooperazione nel settore dei servizi finanziari.

4.6 Condizioni concorrenziali eque («level playing field»)

La Svizzera ha adottato lo standard globale, al quale essa stessa ha fornito un contributo attivo nell’ela- borazione. Lo standard globale permette pari condizioni («level playing field») per quanto concerne la concorrenza tra le piazze finanziarie, poiché queste regole valgono per tutti. A tal proposito occorre sottolineare che la Corea si è impegnata presso il Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2016 con il primo scambio nel 2017, ovvero un anno prima della Svizzera. Poiché la Corea è membro del G20, si si prospetta che questo Paese effettui un rapido ampliamento della sua rete anche con altri Stati e piazze finanziarie. Occorre inoltre osservare che il Forum globale, garante della buona esecuzione dello standard a livello internazionale, sta attualmente elaborando un processo di sorveglianza per l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni negli Paesi impegnati. Ne risulterà una valutazione tra pari di tutti gli Stati interessati che, tenendo conto dell’allestimento di una rete di Stati soddisfacente, mirerà a garantire pari condizioni tra i partner impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni. Il G20 verrà informato tramite dei rapporti periodici.

11 http://eoi-tax.org/jurisdictions/#default > Korea, Republic of

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I lavori del Forum globale indicano che gli Stati avanzano nell’attuazione delle basi giuridiche neces- sarie per lo scambio automatico di informazioni e che la maggioranza dei precursori («early adop- ters») sarà pronta per l’applicazione da quest’anno. Gli Stati del secondo gruppo (2017/2018), tra cui la Svizzera, progrediscono nella loro preparazione, in particolare Hong Kong e Singapore. È infine importante sottolineare che nella maggior parte degli Stati la scelta dei Paesi con cui intro- durre lo scambio automatico di informazioni è di competenza del Governo e non necessita di approva- zione parlamentare. Per questa ragione questi Paesi sono in grado di allestire rapidamente un’impor- tante rete di Stati partner con cui verrà introdotto lo scambio automatico di informazioni. In Svizzera, conformemente all’ordine delle competenze e alla procedura legislativa, ogni attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni in base al MCAA è sottoposta all’approvazione dell’Assem- blea federale. Il rispetto della procedura legislativa implica, nel caso specifico dello scambio automa- tico di informazioni, il rapido avvio dei negoziati con gli Stati partner affinché l’introduzione dello scam- bio automatico di informazioni avvenga nel 2017 con un numero soddisfacente di Stati conformemente agli obblighi della Svizzera presi nei confronti del Forum globale.

5 Commento ai singoli articoli del decreto federale

Il decreto oggetto della presente consultazione ha le disposizioni seguenti:

Art. 1

Con il presente articolo l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che la Corea deve figurare nell’elenco degli Stati con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni de- vono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali. Esso permette inoltre di tener conto delle procedure di approva- zione relative alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, al MCAA, alla LSAI e al presente avamprogetto.

Art. 2

L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell’elenco degli Stati con cui la Sviz- zera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi es- sere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 della Costituzione, Cost.). Pur non essendo un trattato internazionale ai sensi dell’articolo 141 Cost., il meccanismo di attiva- zione bilaterale esplica effetti equivalenti a quelli di un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni, poiché permette di attuare in modo concreto il MCAA (in merito alle conseguenze dell’at- tuazione del MCAA, cfr. il messaggio del 5 giugno 2015 relativo all’approvazione del MCAA e alla sua attuazione). Il decreto federale deve quindi essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Tuttavia, se la LSAI entra in vigore prima del voto finale del presente decreto, l’articolo 39 di questa legge sarà applicabile al decreto. Secondo questo articolo l’Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice l’introduzione di uno Stato nell’elenco dell’OCSE secondo la sezione 7 pa- ragrafo 1 lettera f MCAA, ovvero non sottostà a referendum facoltativo.

6 Ripercussioni finanziarie

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea dovrebbe rafforzare la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera sul piano internazionale, migliorare la prevedibilità del di- ritto e l’accesso al mercato ai fornitori di servizi finanziari attivi a livello internazionale.

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Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea va osservato che, soprattutto durante la fase introduttiva, le istituzioni finanziarie interessate dovranno far fronte a costi supplementari. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sulle istituzioni finanziarie svizzere. Non si può escludere tuttavia che la regolarizzazione fiscale degli averi patrimo- niali dei clienti esteri gestiti dalle istituzioni finanziarie svizzere si traduca in una tendenza a una dimi- nuzione di tali averi. La fuga di capitali dovuta all’introduzione dello scambio automatico di informa- zioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere soddisfatte. In questo contesto è ipotizzabile che grazie all’Offshore Voluntary Disclosure Program (cfr. n. 4.3) in Corea questa evoluzione nell’ambito della regolarizzazione dei patrimoni non dichiarati sia già in fase avanzata. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea non dovrebbe comportare al- cuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché le principali piazze finanziarie concorrenti si sono a loro volta impegnate ad adottare lo standard globale. Al contempo i vantaggi concorrenziali tradizionali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, acquisteranno in futuro un peso ancora maggiore, ripercuotendosi in modo positivo sulla competitività della piazza finanziaria svizzera. L’attuazione dello standard globale provocherà per le autorità delle contribuzioni federali e cantonali un onere finanziario supplementare. Per quanto concerne le ripercussioni fiscali, bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera verso le autorità fiscali estere e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà dall’estero sulla base della reciprocità convenuta negli accordi con gli Stati partner. Sulla base delle comunicazioni della Svizzera verso l’estero, per Confederazione e Cantoni sono pos-

sibili minori entrate poiché gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all’attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile. I minori margini e un eventuale diminuzione degli averi patrimoniali gestiti per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo i proventi dell’imposta sull’utile e provocando indirettamente un’eventuale diminuzione dell’occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuoteranno sulle entrate dell’imposta sul reddito. A causa dell’obbligo de facto di rivelare (regolarizzare) con lo scambio automatico di informazioni redditi finora non dichiarati, si prevede un aumento delle domande di rimborso dell’imposta preventiva da parte di persone straniere. Detratta l’imposizione di base, che non può essere rimborsata, ciò potrebbe ridurre le entrate dall’imposta preventiva. Inversamente, la reciprocità dello scambio automatico di informazioni racchiude un potenziale au- mento delle entrate fiscali connesse con gli averi patrimoniali attualmente non dichiarati detenuti da contribuenti svizzeri presso agenti pagatori esteri. Tali averi potranno venire alla luce sulla base delle comunicazioni provenienti dall’estero o delle denunce spontanee (senza conseguenze penali) dei con- tribuenti. Si rimanda inoltre al messaggio del 5 giugno 2015 concernente l’MCAA e la LSAI.12

7 Programma di legislatura

L’avamprogetto corrisponde all’indirizzo politico 1 «la Svizzera assicura durevolmente la sua prospe- rità» e in particolare all’obiettivo 2 «la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» del messaggio del 27 gennaio 2015 sul pro- gramma di legislatura 2015–2019.

12 FF 2015 4467, pag. 4544 segg.

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8 Aspetti giuridici

8.1 Costituzionalità

In ragione della sua natura politica e programmatica, la dichiarazione congiunta costituisce uno stru- mento internazionale giuridicamente non vincolante che non ha dovuto sottostare all’approvazione dell’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e ha potuto essere conclusa dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l’articolo 184 capoverso 1 Cost. Per contro, l’avamprogetto di decreto federale che autorizza il Consiglio federale a notificare al Segre- tariato dell’Organo di coordinamento che la Repubblica di Corea deve figurare nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni deve essere sottoposto all’appro- vazione dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). L’avamprogetto di decreto federale si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza sugli affari esteri.

8.2 Conformità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Il presente avamprogetto è conforme allo standard globale dell’OCSE. Lo scambio automatico di infor- mazioni con la Corea avviene sulla base del MCAA che costituisce uno strumento conforme allo stan- dard per introdurre questo tipo di scambio.

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica la CDI Svizzera - Corea. I due Paesi continueranno a scambiarsi informazioni su domanda sulla base della CDI ed effettuare invece lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull’assi- stenza amministrativa, del MCAA e dell’attivazione bilaterale oggetto del presente rapporto in quanto le due forme di scambio di informazioni si completano.

Gli altri obblighi internazionali non sono interessati dal presente avamprogetto.

8.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost., gli atti che non contengono norme di diritto sono emanati sotto forma di decreto federale. Poiché l’atto che attribuisce al Consiglio federale la compe- tenza di notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA l’elenco degli Stati ai sensi della sezione 7 paragrafo 2.2 MCAA non contiene norme di diritto, esso deve essere sottoposto all’As- semblea federale sottoforma di decreto federale. Pur non essendo di fatto un trattato internazionale ai sensi dell’articolo 141 Cost., il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti. Il de- creto federale deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo

141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (art. 2 del decreto federale).

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Allegato: Dichiarazione congiunta con la Repubblica di Corea

Dichiarazione congiunta Traduzione

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione svizzera

e

il Ministero della Strategia e delle Finanze della Repubblica di Corea

desiderosi di preservare le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea

e desiderosi di intensificare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea,

hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambi gli Stati intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informa- zioni sui conti finanziari e in materia fiscale fondato sullo standard comune di comunicazione di infor- mazioni dell’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).

Questo fermo restando che: (a) la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa il 25 gennaio 1988 e modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambi gli Stati; (b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambi gli Stati; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sia stata depositata da entrambi gli Stati al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione dell’OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea abbiano informato il Segretariato dell’Or- gano di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari; e che gli impegni di cui al paragrafo 5 più sotto siano rispettati.

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2. Entrambi gli Stati ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall’altro Stato.

3. Entrambi gli Stati provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all’attuazione dello Stan- dard comune di comunicazione dell’OCSE nelle rispettive legislazioni interne.

4. Entrambi gli Stati confermano che ciascuno di essi dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di in- formazioni.

5. I due Stati rafforzeranno la cooperazione nel settore dei servizi finanziari.

Firmato in duplice copia a Seoul il M febbraio 2016.

Per il Dipartimento federale delle finanze Per il Ministero della Strategia e delle Finanze della Confederazione svizzera: della Repubblica di Corea:

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