Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale Politica fiscale
Divisione Legislazione fiscale, 23 settembre 2016
Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva (finanziamento di gruppi)
Rapporto esplicativo
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Nell’espressione «finanziamento di gruppi» sono sussunte due diverse attività imprenditoriali: il finanziamento esterno al gruppo: un’impresa entra sul mercato per ottenere capitale di terzi, ad esempio tramite l’emissione di obbligazioni. Su tali obbligazioni, l’impresa versa interessi agli investitori; il finanziamento interno al gruppo: un’impresa mette a disposizione capitale all’interno del gruppo imprenditoriale concedendo prestiti o gestendo la liquidità. Di norma, secondo la legislazione vigente, nell’ambito di tali attività i pagamenti di interessi dell’impresa svizzera sono soggetti all’imposta preventiva. Rispetto alla prassi internazionale, la riscossione di un’imposta alla fonte del 35 per cento presso tutti gli investitori rappresenta uno svantaggio e indebolisce il mercato dei capitali del nostro Paese. Questa situazione si traduce nel trasferimento all’estero delle attività di finanziamento del gruppo (compresi la creazione di valore aggiunto, i posti di lavoro ecc.). Si tratta di un problema noto da tempo e la necessità di prendere provvedimenti al riguardo è indiscussa. Le modifiche dell’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva (OIPrev) e dell’or- dinanza del 3 dicembre 19732 concernente le tasse di bollo, entrate in vigore il 1° agosto 2010, hanno migliorato in parte la situazione, consentendo di esentare dall’imposta preven- tiva gli averi all’interno di un gruppo (art. 14a cpv. 1 OIPrev). Non possono beneficiare della norma derogatoria i gruppi svizzeri che emettono un’obbligazione tramite una società estera del gruppo, garantita da una società svizzera appartenente allo stesso gruppo (art. 14a cpv. 3 OIPrev). In tal modo si intende evitare che i fondi acquisiti tramite un’obbligazione, i cui interessi non sono soggetti all’imposta preventiva, siano trasferiti in Svizzera per mezzo del finanziamento interno al gruppo. Dalla modifica del 2010 si è registrato un numero sempre maggiore di insediamenti in Sviz- zera di società appartenenti a gruppi esteri, che garantiscono il finanziamento all’interno del gruppo3. Per contro, a seguito della suddetta limitazione prevista all’articolo 14a capoverso 3 OIPrev, i gruppi svizzeri a tal riguardo non hanno beneficiato di alcun miglioramento signifi- cativo. La riforma della legge federale del 13 ottobre 19654 sull’imposta preventiva (LIP) proposta dal Consiglio federale (passaggio al principio dell’agente pagatore), posta in consultazione il 18 dicembre 2014, risolverebbe definitivamente i problemi attuali. I gruppi potrebbero benefi- ciare di condizioni quadro competitive nell’ambito dell’imposta preventiva sia per il finanzia- mento interno sia per quello esterno al gruppo. In tal modo la piazza finanziaria svizzera ne risulterebbe rafforzata. Nel contempo tale riforma consentirebbe di consolidare la funzione di garanzia propria dell’imposta preventiva, poiché l’imposta sarebbe riscossa in maniera più mirata rispetto al sistema vigente. Tuttavia, in attesa dei risultati della votazione sull’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» prevista attualmente non prima del 2017, al momento il progetto di riforma è sospeso e la relativa tempistica rimane incerta. Il Consiglio federale ribadisce gli obiettivi della riforma, ma riconosce che una sua attuazione nei pros- simi anni appare irrealistica. Alla luce di quanto esposto l’Esecutivo propone quale misura realizzabile a breve termine di precisare la modifica dell’ordinanza introdotta nel 2010, al fine
3 Non è possibile fornire indicazioni quantitative per mancanza di statistiche corrispondenti. Si osserva inoltre che i migliora- menti concernenti l’imposta preventiva costituiscono soltanto uno, benché importante, dei molti fattori alla base della scelta rela- tiva all’ubicazione di una società. 4 RS 642.21 2/9
di rafforzare l’attrattiva della piazza finanziaria svizzera anche per i gruppi con sede in Sviz- zera (di seguito: gruppi svizzeri).
1.2 Diritto vigente
Secondo il diritto vigente, l’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto in particolare gli interessi, le rendite, le partecipazioni agli utili e tutti gli altri redditi da obbliga- zioni emesse da una persona domiciliata in Svizzera (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a LIP) e da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (art. 4 cpv. 1 lett. d LIP).
All’articolo 15 OIPrev viene definito il concetto di «obbligazione» ai fini dell’imposta preven- tiva, il cui significato è più ampio rispetto alla definizione prevista nelle norme sui titoli di cre- dito (art. 965 segg. del Codice delle obbligazioni5, CO) e nel settore commerciale e bancario. Sono quindi obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, con importi fissi ed emessi in più esemplari, per raccogliere collettivamente capitale di terzi, offrire possibilità collettive di inve- stimento oppure consolidare impegni.
Per averi di clienti ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LIP si intendono i crediti dete- nuti presso banche o casse di risparmio svizzere, come ad esempio conti di risparmio, inve- stimenti, depositi, conti correnti, depositi a termine, «call money», conti stipendio, prestiti a azionisti ecc.
Conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LIP, si considera banca o cassa di risparmio chiunque offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse. Nel concetto di accettazione continua di denari fruttiferi rientra qualsiasi forma di detenzione continua di crediti di terzi.
Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il domicilio, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero; sono pure considerate domiciliate in Svizzera le persone giuridiche o le società commerciali senza per- sonalità giuridica la cui sede statutaria si trova all’estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un’attività in Svizzera (cfr. art 9 cpv. 1 LIP).
L’imposta preventiva è del 35 per cento (art. 13 cpv. 1 lett. a LIP).
Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LIP). Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera (art. 24 cpv. 2 LIP). I beneficiari di interessi con sede all’estero hanno diritto al rimborso completo o parziale dell’imposta, a condizione che tra la Svizzera e lo Stato di sede sia stata conclusa una convenzione per evitare le doppie imposizioni che contempli un simile rimborso.
L’articolo 14a capoverso 1 OIPrev stabilisce che gli averi tra le società di un gruppo non sono considerati né obbligazioni né averi di clienti ai sensi della LIP. Se il debitore di un pre- stito è una società svizzera, ai fini dell’applicazione di questa disposizione gli interessi versati da tale società ad altre società del gruppo non sono soggetti all’imposta preventiva. Simili averi rientrano nel concetto di finanziamento interno al gruppo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un accentramento di liquidità («cash pooling») investita a breve termine o di prestiti a media o lunga scadenza. L’elemento determinante è che il creditore e il debitore degli averi in questione appartengano allo stesso gruppo.
5 RS 220 3/9
L’articolo 14a capoverso 2 OIPrev definisce quindi il concetto di società di un gruppo. Affin- ché sia garantita l’unità che vincola debitore e creditore alle stesse direttive, è necessario uno stretto legame con il gruppo. È il caso di tutte le società i cui conti annuali sono integral- mente consolidati in un conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti e applicati da tale gruppo.
L’articolo 14a capoverso 3 OIPrev permette di distinguere gli averi all’interno di un gruppo dagli averi di clienti. Se una società estera acquisisce fondi sul mercato dei capitali (esterna- mente) ed essi sono garantiti da una società svizzera del gruppo (ai sensi dell’art. 14a cpv. 2 OIPrev) è probabile che i fondi propri e i fondi di terzi si confondano tra loro. In tal caso si ri- schia che anche gli averi all’interno di un gruppo siano considerati averi di clienti ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LIP. In quanto tali essi non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 14a capoverso 1 OIPrev e pertanto gli interessi dovuti su tali averi sarebbero interamente soggetti all’imposta preventiva. La limitazione del capoverso 3 garan- tisce che i fondi esenti dall’imposta preventiva secondo tale approccio non rientrino nei fondi all’interno del gruppo. Si evita così l’erosione della base imponibile dell’imposta preventiva svizzera.
Le disposizioni dell’articolo 14a OIPrev sono entrate in vigore il 1° agosto 2010. Si applicano esclusivamente alle scadenze successive alla loro entrata in vigore e ai gruppi per i quali non sono pendenti prestiti garantiti secondo le modalità descritte più sopra.
1.3 Necessità d’intervento
Il finanziamento esterno al gruppo mediante obbligazioni riguarda in primo luogo i grandi gruppi. Di norma le obbligazioni non sono emesse in Svizzera, a causa principalmente dell’imposta preventiva applicabile a tali obbligazioni e riscossa secondo il principio del debi- tore. Rispetto alla prassi internazionale, la riscossione presso tutti gli investitori di un’imposta alla fonte del 35 per cento sugli interessi rappresenta uno svantaggio e indebolisce il mer- cato dei capitali del nostro Paese. Generalmente i gruppi svizzeri cercano quindi di eludere l’imposta emettendo l’obbligazione tramite una società estera del gruppo la cui sede si trova in uno Stato che non riscuote alcuna imposta alla fonte sugli interessi da obbligazioni. La so- cietà madre svizzera garantisce questo prestito in modo da assicurare la solvibilità. L’entità dell’interesse è quindi paragonabile a quella di un’obbligazione emessa dalla stessa società madre. Questa situazione risulta svantaggiosa per la Svizzera sotto diversi aspetti. I gruppi svizzeri sostengono costi per la gestione della struttura estera, il valore aggiunto di queste attività rimane all’estero e per questi titoli la funzione di garanzia dell’imposta preventiva ri- sulta vanificata.
L’imposta preventiva ostacola anche il finanziamento interno al gruppo. Solitamente queste attività vengono infatti svolte presso le società estere di un gruppo o in stabilimenti d’impresa svizzeri di imprese estere che non sono assoggettati all’imposta preventiva (cfr. art. 9 cpv. 1 LIP e contrario).
Inoltre queste funzioni di finanziamento sono attualmente a rischio a causa delle nuove diret- tive del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’Organizzazione per la coopera- zione e lo sviluppo economico (OCSE). I possibili svantaggi sono dovuti in particolare ai re- quisiti più severi riguardanti la sostanza, alle nuove direttive in materia di prezzi di trasferi- mento o alle rendicontazioni Paese per Paese («country-by-country reporting»). I gruppi de- vono pertanto aspettarsi che in futuro le attività di finanziamento, laddove esercitate separa- tamente da altre importanti funzioni del gruppo da società finanziarie con una sostanza eco- nomica ridotta, siano esaminate sempre più criticamente dalle amministrazioni fiscali estere ed eventualmente non accettate fiscalmente. Gli utili derivanti da tali attività di finanziamento saranno pertanto tassati sempre più spesso presso le società estere del gruppo dalle com- petenti amministrazioni fiscali estere.
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Nel complesso è probabile che i gruppi svizzeri conferiscano ulteriori compiti alle loro strut- ture di finanziamento estere e che quindi posti di lavoro e funzioni interessanti siano trasferiti dalla Svizzera all’estero. Oltre alle funzioni di finanziamento, gli ostacoli fiscali in tale settore compromettono anche lo svolgimento in Svizzera di altre attività della sede centrale, come la gestione strategica delle singole filiali. Se sono in corso ristrutturazioni all’interno di un gruppo (ad es. una «joint venture» con un gruppo estero) e queste riguardano attività fonda- mentali del gruppo in Svizzera, recentemente si è assistito sempre più spesso all’ubicazione della nuova sede all’estero. Se la sede della società si trova ad esempio a Londra, non è prelevata alcuna imposta preventiva e le attività svolte nel nostro Paese possono essere fa- cilmente finanziate con obbligazioni estere esenti da tale imposta.
1.4 La normativa proposta
A seguito della necessità d’intervento descritta più sopra, il Consiglio federale propone di modificare i capoversi 2 e 3 dell’articolo 14a OIPrev. La disposizione secondo cui un’emis- sione all’estero garantita da una società svizzera escluda la possibilità di applicare l’arti- colo 14a capoverso 1 OIPrev e quindi, in definitiva, gli interessi pagati sugli averi all’interno del gruppo siano soggetti alle regole generali dell’imposta preventiva, deve essere relativiz- zata. Il quadro normativo deve però continuare a essere osservato e, in particolare, non deve essere pregiudicata la funzione di garanzia dell’imposta preventiva. Quest’ultima situazione si verifica ad esempio se i fondi acquisiti tramite un’obbligazione estera garantita conflui- scono in Svizzera come fondi esenti dall’imposta preventiva grazie al finanziamento interno al gruppo.
L’acquisizione di fondi all’estero garantita da una società svizzera di un gruppo non dovrebbe escludere necessariamente l’applicazione dell’articolo 14a capoverso 1 OIPrev. La società estera emittente dovrebbe poter trasferire fondi ad una società del gruppo domiciliata in Sviz- zera al massimo fino a concorrenza dell’ammontare del suo capitale proprio senza che ciò metta in discussione la qualifica sancita nell’articolo 14a capoverso 1 OIPrev. Se i fondi tra- sferiti dall’emittente estera a una società svizzera del gruppo superassero il capitale proprio, gli interessi pagati nell’ambito delle attività di finanziamento interne al gruppo della società svizzera continuerebbero però ad essere soggetti all’imposta preventiva secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e d LIP.
Inoltre, soprattutto per considerazioni legate alla parità di trattamento, all’articolo 14a capo- verso 2 OIPrev si propone ora di estendere la cerchia delle società di un gruppo, oltre alle attuali società con conti annuali integralmente consolidati in un conto di gruppo, anche alle società con conti consolidati solo in parte (ad es. «joint venture» con una partecipazione di almeno il 50 %; per ulteriori spiegazioni al riguardo si veda il cap. 2). Non vi sono motivi per cui in questo contesto le società di un gruppo con conti annuali in parte consolidati in un conto di gruppo debbano essere trattate diversamente da quelle con conti integralmente con- solidati.
1.5 Motivazione della soluzione proposta
La misura proposta migliora le condizioni quadro in ambito fiscale per il finanziamento in- terno dei gruppi svizzeri. Nonostante i fondi siano acquisiti da una società estera di un gruppo e garantiti da una società svizzera appartenente allo stesso gruppo, il finanziamento interno al gruppo secondo l’articolo 14a capoverso 1 OIPrev sarebbe possibile senza versare l’imposta preventiva in Svizzera, a condizione che la società estera non trasferisca nel nostro Paese fondi superiori all’ammontare del suo capitale proprio. Questa modifica consente an- che ai gruppi svizzeri di effettuare il finanziamento interno al gruppo e il «cash pooling» in Svizzera e di rinunciare ad eventuali strutture corrispondenti all’estero, che li esporrebbero al rischio di un’imputazione degli utili. In tal modo viene eliminata la penalizzazione dei gruppi
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svizzeri rispetto a quelli esteri nell’ambito del finanziamento interno al gruppo, creando condi- zioni eque.
Poiché il capitale proprio della società estera che emette un’obbligazione è stato conferito tramite prestazioni dei titolari di partecipazioni nel quadro di una liberazione di capitale e non può quindi provenire dall’acquisizione di capitale di terzi, il trasferimento di fondi fino a con- correnza del capitale proprio non pregiudica i fini dell’imposta preventiva, che continua per- tanto a esercitare la propria funzione di garanzia.
1.6 Conformità alla legge
La Confederazione riscuote un’imposta preventiva anche sui redditi di capitali mobili. L’impo- sta su tali redditi ha per oggetto gli interessi da obbligazioni svizzere e da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (art. 1 e 4 cpv. 1 lett. a e d LIP). La funzione dell’imposta preventiva è garantire, nel contesto nazionale, le imposte sul reddito e sulla so- stanza della persona beneficiaria di una prestazione.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza si considerano averi di clienti i crediti generati dal de- posito di valori patrimoniali presso una banca o una cassa di risparmio di persone che intrat- tengono con una certa frequenza relazioni con la banca o la cassa di risparmio.6 L’AFC defi- nisce gli averi di clienti come crediti generati da depositi presso una banca o una cassa di ri- sparmio svizzere. Sono ad esempio considerati averi di clienti gli averi a risparmio, a depo- sito e in conto corrente, i depositi a termine, i prestiti giorno per giorno, i conti salario, i mutui di azionisti ecc.7 L’articolo 14a OIPrev, entrato in vigore nel 2010, stabilisce che per gli averi all’interno di un gruppo l’imposta preventiva non è in linea di principio dovuta, poiché essi non sono considerati averi di clienti ai sensi della LIP (cfr. art. 14a cpv. 1 OIPrev). L’attuale disposizione dell’articolo 14a capoverso 3 OIPrev garantisce inoltre che l’imposta preventiva non possa essere elusa tramite la regola del capoverso 1. All’interno di un gruppo, infatti, le emissioni all’estero garantite da una società svizzera sono contabilizzate a titolo di imposta preventiva presso tale società garante, che non può quindi beneficiare della norma di cui all’articolo 14a capoverso 1 OIPrev.
L’articolo 14a capoverso 3 OIPrev necessita ora di una precisazione. Se i fondi acquisiti da una società estera e garantiti da una società svizzera di un gruppo sono trasferiti al massimo fino a concorrenza dell’ammontare del capitale proprio della società estera, la società sviz- zera potrà appellarsi all’articolo 14a capoverso 1 OIPrev. Dal punto di vista contabile, quindi, i fondi derivanti da un’emissione all’estero garantita da una società svizzera continueranno a non poter essere trasferiti nel nostro Paese senza che la società garante svizzera debba ver- sare l’imposta preventiva per i pagamenti di interessi. È quindi evidente che anche con l’ade- guamento proposto la funzione di garanzia dell’imposta preventiva continuerà a essere sod- disfatta.
2. Commento ai singoli articoli
Articolo 14a capoverso 2 Nella disposizione dell’articolo 14a capoverso 2 OIPrev, in vigore dal 1° agosto 2010, sono menzionate le società di un gruppo i cui conti annuali sono integralmente consolidati in un conto di gruppo, ma non le società i cui conti sono in parte consolidati in un conto di gruppo. Dalla prassi è emerso tuttavia che non solo le società estere del gruppo con conti integral- mente consolidati in un conto di gruppo emettono obbligazioni garantite in Svizzera, ma an-
6 Cfr. Kurt Arnold, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli, VStG-Kommentar, 2a ed., Basilea 2012, art. 4 n. 294. 7 Cfr. anche la circolare n. 34 dell’AFC del 26.07.2011, n. 1 (definizione di «averi di clienti»). 6/9
che le società i cui conti sono in parte consolidati. Non vi sono motivi per cui in questo conte- sto le società di un gruppo i cui conti sono in parte consolidati in un conto di gruppo debbano essere trattate diversamente. Si propone pertanto di estendere la cerchia delle società di un gruppo anche alle società i cui conti annuali sono in parte consolidati in un conto di gruppo. Tra queste rientrano in particolare le partecipazioni a «joint venture» (partecipazione del 50 %) e le filiali i cui diritti di partecipazione non sono interamente detenuti da una società del gruppo (le cosiddette imprese a controllo congiunto).
Articolo 14a capoverso 3 L’adeguamento proposto dell’articolo 14a capoverso 3 OIPrev precisa la disposizione se- condo cui, all’interno del gruppo, qualsiasi fondo utilizzato in Svizzera e proveniente da un’emissione all’estero garantita da una società svizzera sottostà al versamento dell’imposta preventiva.
D’ora in avanti sarà consentito trasferire direttamente in Svizzera a una società del gruppo fondi derivanti da un’emissione all’estero garantita in Svizzera, per un importo pari al capitale proprio della società estera emittente, senza che ciò metta in discussione l’esenzione dall’im- posta ai sensi dell’articolo 14a capoverso 1 OIPrev. Dal momento che il capitale proprio deve essere liberato dal titolare della partecipazione in contanti o in beni materiali e non può per- tanto essere costituito da capitale di terzi, a livello contabile questo assicura che nessun fondo derivante da un’obbligazione emessa all’estero e garantita in Svizzera possa essere utilizzato per trasferire fondi nel nostro Paese.
Il calcolo dell’ammontare massimo dei fondi trasferibili si basa sul capitale proprio della so- cietà estera emittente. Poiché non si tratta di una società svizzera, le pertinenti disposizioni del diritto contabile svizzero non sono applicabili. Il calcolo deve basarsi invece sulle prescri- zioni contabili riconosciute (secondo i principi contabili internazionali IFRS) applicabili alla so- cietà estera emittente. Alla data di chiusura del bilancio della società svizzera che garantisce l’emissione occorre sempre stabilire se, ed eventualmente in quale misura, i fondi utilizzati da una società svizzera del gruppo provengono da un prestito emesso all’estero e garantito in Svizzera (secondo il principio della data di riferimento).
Se i fondi trasferiti direttamente in Svizzera e derivanti da un prestito emesso all’estero ga- rantito da una società svizzera superano l’ammontare del capitale proprio della società estera emittente, secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e d LIP la società svizzera del gruppo è assoggettata come finora all’imposta preventiva per gli interessi versati nell’ambito delle attività di finanziamento interne al gruppo.
Sul piano concettuale si tratta di un limite di esenzione e non di un importo esente da impo- sta. Nel caso del limite di esenzione, l’intero importo è soggetto all’imposta se questo supera il limite fissato. Nel caso dell’importo esente da imposta, soltanto l’importo eccedente è as- soggettato all’imposta. Se una società estera del gruppo procede a diverse emissioni, il limite di esenzione non può valere singolarmente per ogni emissione, ma complessivamente per tutte le emissioni di tale società. Se la società estera A del gruppo che detiene un capitale proprio riconosciuto di 1 milione di franchi ha emesso due obbligazioni rispettivamente di 2 e 3 milioni di franchi, garantite dalla società svizzera B del gruppo, la società A può trasferire complessivamente al massimo 1 milione di franchi alla società B, se quest’ultima intende be- neficiare della regola di cui all’articolo 14a capoverso 1 OIPrev. Per contro, se la società A trasferisce complessivamente fondi che superano 1 milione di franchi, tutti gli interessi pagati sull’intero importo delle emissioni di entrambe le obbligazioni di 5 milioni di franchi sono sog- getti all’imposta preventiva conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera a o d LIP; l’arti- colo 14a capoverso 1 OIPrev non è applicabile.
Poiché il flusso di fondi ammesso ai sensi della modifica proposta costituisce un fatto che esclude il pagamento dell’imposta, il contribuente (ovvero la società svizzera del gruppo che garantisce l’emissione) deve fornire la prova che alla data di chiusura del bilancio il flusso di 7/9
fondi verso la Svizzera non supera l’ammontare del capitale proprio della società estera emittente.
Entrata in vigore L’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza è prevista per il primo semestre del 2017.
3. Ripercussioni per l’economia
La modifica dell’ordinanza consente ai gruppi svizzeri la gestione centralizzata della liquidità («cash pooling») a partire dalla Svizzera a condizioni competitive sul piano internazionale. Finora i gruppi svizzeri hanno delocalizzato le attività di «cash pooling» all’estero al fine di garantirne una gestione efficiente dal punto di vista fiscale; in tal modo, infatti, è possibile evitare la riscossione dell’imposta preventiva e il conseguente svantaggio sui flussi di cassa. Le imprese indigene preferirebbero però gestire queste attività dalla Svizzera poiché, da un lato, la piazza finanziaria garantisce una maggiore certezza del diritto e un’offerta completa di servizi e, dall’altro, accentrando (fisicamente) le funzioni di tesoreria le imprese potrebbero ottenere vantaggi operativi. Al riguardo esiste una relazione con la Riforma III dell’imposi- zione delle imprese (RI imprese III)8. L’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul ca- pitale proprio superiore alla media (versione light della NID, «notional interest deduction»), prevista in tale riforma, determina tra l’altro un’imposizione contenuta, e pertanto competitiva a livello internazionale, degli utili connessi al finanziamento interno al gruppo. Grazie alle condizioni quadro attrattive sotto il profilo fiscale, dovute alla RI imprese III e alla presente modifica dell’ordinanza, le attività dei gruppi svizzeri nell’ambito del finanziamento interno al gruppo e del «cash pooling», finora delocalizzate all’estero, possono essere riportate in Sviz- zera. In particolare nel settore della tesoreria, ciò dovrebbe avere effetti positivi sull’occupa- zione e sulla creazione di valore aggiunto.
Questa soluzione rafforza inoltre l’attrattiva della piazza economica elvetica in relazione alle future direttive del progetto BEPS dell’OCSE. Consentendo ai gruppi di stabilire nel nostro Paese le attività legate al finanziamento interno al gruppo e al «cash pooling», così come al- tre funzioni centrali, la soluzione fa sì che i gruppi possano rinunciare ad altre strutture orga- nizzative per queste attività. In tal modo, il sospetto/il dubbio latente secondo cui simili strut- ture servirebbero all’ottimizzazione fiscale non avrebbe più ragione di esistere. Di conse- guenza, si riduce il rischio che il reddito conseguito dalle società estere controllate sia impu- tato alle società indigene dalle amministrazioni fiscali estere. La Svizzera diverrebbe in gene- rale più attrattiva come sede centrale del gruppo, dove sarebbero riunite diverse attività fon- damentali. Per contro, i gruppi non possono rinunciare alle società estere specializzate, at- traverso le quali all’estero essi emettono prestiti garantiti dalla società madre svizzera.
Ai vantaggi per l’economia pubblica si contrappongono anche taluni svantaggi: la modifica dell’ordinanza facilita l’emissione di prestiti attraverso una società estera di un gruppo che non è assoggettata all’imposta preventiva. Ne conseguono ripercussioni negative sull’obiet- tivo di promozione della piazza economica, che consiste nel migliorare le condizioni offerte dal mercato svizzero dei capitali ai prestiti delle imprese. Dal punto di vista politico, è inoltre possibile che diminuisca l’interesse della piazza industriale a sostenere il passaggio auspi- cato dal Consiglio federale dal principio del debitore al principio dell’agente pagatore, a se- guito del quale la disposizione dell’articolo 14a capoverso 3 OIPrev potrebbe essere abro- gata e la funzione di garanzia sarebbe nel contempo potenziata.
8 Per la scheda completa vedi Curia Vista, oggetto n. 15.049. Il progetto è stato adottato dal Parlamento il 17.06.2016. ll termine per la presentazione della domanda di referendum scade il 6.10.2016. Il PSS ha annunciato di voler ricorrere al referendum. 8/9
4. Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
4.1 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione
Nella misura in cui rafforza l’insediamento di attività della sede centrale del gruppo che com- prendono altre funzioni centrali e in particolare attività di tesoreria, il progetto favorisce la creazione di valore aggiunto. Ne conseguono entrate fiscali supplementari nell’ambito dell’imposta sull’utile di queste società (effetto diretto), dell’imposta sull’utile dei fornitori (ef- fetto indiretto) nonché dell’imposta sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto a seguito della crescita dell’occupazione o dell’aumento dei salari della manodopera (effetto indotto).
4.2 Ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni
Per quanto concerne le ripercussioni finanziarie sul gettito delle imposte sul reddito e sull’utile dei Cantoni e dei Comuni si osservano i medesimi meccanismi descritti per la Con- federazione. Anche in questo caso il progetto dovrebbe pertanto esplicare un effetto positivo.
4.3 Ripercussioni sull’effettivo del personale
La modifica dell’ordinanza non ha ripercussioni sull’effettivo del personale.
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