Lexipedia

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol

Berna,...

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE relativo al recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (direttiva 91/477/CEE) (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Avamprogetto di legge e rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

1 Punti essenziali del progetto 3

1.1 Situazione iniziale 3

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 3

1.3 Sintesi del contenuto della direttiva UE sulle armi modificata 3

1.4 Valutazione 5

2 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen 5

3 Contenuto della direttiva (UE) 2017/853 6

3.1 Campo di applicazione e definizioni 6

3.2 Classificazione nelle categorie di armi da fuoco 6

3.3 Acquisizione e detenzione di armi da fuoco 7

3.4 Custodia delle armi da fuoco e delle munizioni 8

3.5 Fabbricazione e commercio di armi 8

3.6 Tracciabilità delle armi da fuoco 9

4 Trasposizione nel diritto svizzero 9

4.1 Necessità di trasposizione e normativa proposta 9

4.2 Commenti ai singoli articoli 11

5 Ripercussioni 15

5.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione 15

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 15

5.3 Ripercussioni per l’economia, la società e l’ambiente 16

6 Aspetti giuridici 16

6.1 Costituzionalità 16

6.2 Forma dell’atto 16

6.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 16

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Nell’accordo di associazione a Schengen (AAS)1 la Svizzera si è di principio impegnata nei confronti dell’UE a recepire tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto giuridico si svolge secondo una procedu- ra particolare che prevede la notifica dello sviluppo da parte dei responsabili organi dell’UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera. Il 17 maggio 2017 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato la direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE2 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (di seguito anche: direttiva UE sulle armi modificata). Il 31 maggio 2017 questo atto è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell’acquis di Schengen. Conformemente agli impegni derivanti dall’AAS, il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha deciso di recepire e trasporre la direttiva UE sulle armi modificata, fatta salva l’approvazione da parte del Parlamento. Lo stesso giorno, nella sua nota di risposta il Consiglio federale ha notificato al Consiglio dell’UE che la direttiva (UE) 2017/853 potrà essere recepita e trasposta soltanto con riserva del «soddisfacimento dei requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone ora di un termine massimo di due anni, a partire dalla notifica della direttiva da parte dell’UE, per concludere la procedura interna di approvazione e legislativa. Il termine scade il 31 maggio 2019.

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

La direttiva (UE) 2017/853 è il risultato di una difficile ricerca del compromesso tra il Consiglio e le richieste del Parlamento euro- peo. Sulla scia degli attentati terroristici che hanno colpito Parigi il 13 novembre 2015 e su pressione dei ministri di giustizia e degli affari interni dell’UE, il 18 novembre 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta di adeguamento dell’attuale direttiva UE sulle armi3 anticipando i tempi previsti e inserendo contenuti più ambiziosi rispetto a quanto inizialmente pianificato. I negoziati in seno al Consiglio sono stati avviati a fine 2015, ancora sotto la presidenza lussemburghese del Consiglio, e sono proseguiti a pieno ritmo fino alla fine. A livello peritale, le deliberazioni si sono svolte nel gruppo di lavoro del Consiglio GENVAL4 e hanno visto in parte anche il coinvolgimento del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER) e del Consiglio dei Mini- stri (Consiglio dei ministri di giustizia e degli affari interni, Consiglio GAI). Il 10 giugno 2016 le deliberazioni del Consiglio si erano già concluse. Nell’ambito dei successivi negoziati del trilogo, condotti per il Consiglio dalla presidenza slovacca, il 22 dicembre 2016 il Consiglio e il Parlamento europeo sono giunti a un compromesso politico. L’adozione formale della direttiva UE sulle armi modificata è infine avvenuta il 17 maggio 2017. Sulla base dei suoi diritti di partecipazione in qualità di Stato associato a Schengen (art. 4 AAS), la Svizzera ha perorato le proprie richieste in seno al Consiglio e si è impegnata a sensibilizzare gli altri Stati Schengen e in seguito, per via informale, anche i grandi partiti nel Parlamento europeo sulle peculiarità e le tradizioni svizzere in materia di tiro. Può essere considerato il risultato di questi sforzi il fatto che il progetto sia stato attenuato in molti punti, nonostante la Commissione europea avesse difeso con veemenza le proprie richieste in sede di dibattito. La direttiva ad esempio non contempla più il divieto assoluto per privati di detenere le armi da fuoco più pericolose (armi automatiche e semiautomatiche) o l’introduzione di esami medici e psicologici obbligatori quale requisito generale per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco. Inoltre, la direttiva consente esplicitamente di cedere in proprietà ai

militari prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare l’arma militare con il relativo caricatore e di utilizzarla per il tiro sportivo.

1.3 Sintesi del contenuto della direttiva UE sulle armi modificata

Con la direttiva (UE) 2017/853, le norme della direttiva UE sulle armi che disciplina il controllo dell’acquisizione e della detenzione (da parte di privati) di armi da fuoco nonché la loro introduzione in un altro Stato Schengen, che erano state recepite dalla Svizzera nel quadro dell’approvazione dell’AAS5, saranno precisate in modo puntuale e in parte integrate con nuove prescrizioni. Gli adegua- menti vanno considerati alla luce degli attentati terroristici di Parigi, Bruxelles e Copenaghen del 2015 nonché delle richieste di modifica precedentemente formulate dalla Commissione europea6 finalizzate a migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco e a intensificare la lotta al loro uso improprio. Le novità principali possono essere sintetizzate come segue (per i dettagli cfr. n. 3).

  • Estensione del campo di applicazione e precisazione delle definizioni (art. 1): il campo di applicazione materiale della diret- tiva è ampliato puntualmente in modo da comprendere anche i dispositivi che possono essere facilmente trasformati o ricon- vertiti in armi da fuoco. La direttiva quindi si applica anche ad armi da fuoco trasformate in armi per sparare cartucce a salve (cosiddette armi da saluto o acustiche), sostanze irritanti, sostanze attive oppure munizioni pirotecniche nonché ad armi non da fuoco destinate esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti ecc. (cosiddette armi d’allarme o da segnala- zione), poiché entrambe le tipologie di armi possono essere trasformate o riconvertite in armi da fuoco. Inoltre viene precisa- to che nel campo di applicazione personale della direttiva non rientrano soltanto gli intermediari bensì anche i collezionisti e i musei.

  • Ampliamento del catalogo delle armi da fuoco della categoria A (allegato I): la classificazione delle armi da fuoco nelle va- rie categorie7 è modificata in modo puntuale. Diversi di tipi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione (categoria B) sono ora trasferite nella categoria A («armi da fuoco proibite»). In futuro tali armi da fuoco potranno quindi essere acquisite sol-

1 Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31) 2 Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51 (modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE, GU L 179 dell’8.7.2008, pag. 5).

3 Cfr. nota 2.

4 Gruppo di lavoro del Consiglio «Gruppo per le questioni generali, valutazione compresa».

5 Cfr. allegato B AAS.

6 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 ott. 2013 «Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell’UE: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito» COM(2015) 185 final; relazione della Commissione del 18 nov. 2015 «Valutazione REFIT della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, modificata dalla direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi», COM(2015) 751 final.

7 Cfr. n. 3.2.

tanto previo rilascio di un’autorizzazione eccezionale. Sono interessate da tale modifica le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, ora inserite nella categoria A6, di cui fa parte anche il fucile d’assalto ceduto in proprietà dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. Lo stesso vale anche per le armi da fuoco se- miautomatiche a percussione centrale, nella misura in cui sono combinate con un caricatore ad alta capacità di colpi8 (ora ca- tegoria A7). Si tratta ad esempio della versione civile del fucilo d’assalto 90 (fabbricato in versione semiautomatica) laddove venga utilizzato con un tale caricatore. L’attribuzione a una categoria diversa di cui sopra non si ripercuote tuttavia sulle armi già detenute: i detentori attuali posso- no farsi confermare il legittimo possesso delle armi, se all’epoca queste ultime erano state legalmente acquisite secondo le prescrizioni allora vigenti e regolarmente registrate (art. 7 par. 4 bis). - Precisazione dei requisiti per l’acquisizione di armi da fuoco della categoria A (art. 6): la formulazione aperta finora con- templata dalla direttiva è precisata mediante la menzione esplicita ed esaustiva dei possibili motivi che consentono di acquisi- re un’arma della categoria A. In futuro un’autorizzazione eccezionale sarà concessa se l’acquisizione ha lo scopo di assolvere specifici compiti di protezione9 o persegue fini di difesa nazionale, d’istruzione, culturali, di ricerca e storici. Per determinati gruppi di persone e istituzioni (collezionisti, musei e tiratori sportivi) sono inoltre create fattispecie particolari corredate di condizioni specifiche, quali la dimostrazione da parte di collezionisti e musei che le armi sono custodite in modo sicuro oppu- re la prova da parte dei tiratori sportivi di praticare il tiro sportivo. In tale contesto la direttiva esplicita chiaramente che le armi d’ordinanza utilizzate durante il servizio militare possono essere conservate dalle persone prosciolte dai loro obblighi militari e utilizzate per il tiro sportivo (art. 6 par. 6 primo comma). Restano invece invariati i requisiti finora applicati all’acquisizione e alla detenzione di armi da fuoco delle categorie B (armi da fuoco soggette ad autorizzazione) e C (armi da fuoco soggette a dichiarazione) di cui agli articoli 5, 7 e 8 paragrafo 1. Per

gran parte delle armi da fuoco utilizzate per la caccia e il tiro non vi sono quindi cambiamenti in materia di acquisizione e de- tenzione.

  • Riesame periodico delle autorizzazioni già rilasciate: conformemente al principio tuttora applicato secondo cui la detenzione di un’arma da fuoco è lecita finché i pertinenti requisiti in materia di acquisizione continuano a essere adempiuti, la direttiva obbliga ora esplicitamente le autorità a riesaminare periodicamente le autorizzazioni rilasciate in passato per le armi apparte- nenti alle categorie A e B e a ritirare le armi in questione se le condizioni di autorizzazione non sono più soddisfatte. La defi- nizione delle modalità secondo cui effettuare tale esame rientra nel potere discrezionale degli Stati. Se il riesame non è svolto in modo continuo bensì puntuale, gli intervalli tra un esame e l’altro non devono superare i cinque anni (art. 5 par. 2, 6 par. 7 e 7 par. 4).

  • Acquisizione di caricatori ad alta capacità di colpi (art. 5 par. 3): poiché la capienza del caricatore è decisiva per classificare le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale10 secondo la legislazione sulle armi, la direttiva vincola i requisiti per l’acquisizione e la detenzione di un caricatore ad alta capacità di colpi11 all’adempimento delle condizioni di acquisizione applicabili alla corrispondente arma da fuoco della categoria A7. Se la persona in questione non è titolare di un’autorizzazione eccezionale in tal senso (art. 6) o se la pregressa detenzione legale di un’arma della categoria A7 non è sta- ta confermata (art. 7 par. 4 bis), occorre ritirare il caricatore e l’arma da fuoco in questione.

  • Norme in materia di custodia delle armi da fuoco e delle munizioni (art. 5 bis): la direttiva obbliga ora gli Stati a emanare anche norme in materia di custodia in sicurezza delle armi da fuoco e delle munizioni, limitandosi tuttavia a indicare soltanto requisiti di carattere generale (p. es. custodia separata di armi e munizioni, considerazione del numero e della pericolosità delle armi). Agli intermediari, ai musei e ai collezionisti si applicano disposizioni particolari (cfr. sopra).

  • Vigilanza sul commercio di armi: in tale contesto la direttiva (art. 4 par. 3 e 4 in fine) sottopone le attività degli intermediari

alle medesime norme applicate a quelle degli armaioli (riserva relativa all’autorizzazione a esercitare l’attività, obbligo di re- gistrare e segnalare le transazioni). D’altro canto, assoggetta il commercio tramite Internet di armi da fuoco e munizioni a de- terminate condizioni quadro minime: per le transazioni commerciali effettuate tramite mezzi di comunicazione a distanza12 gli Stati sono ora tenuti a garantire una sufficiente trasparenza riguardo all’identità delle persone coinvolte, e in particolare dell’acquirente (art. 5 ter). - Migliore tracciabilità delle armi da fuoco (art. 4 par. 1, 2 e 4 nonché 13 par. 4): a tal fine sono precisate tutte le norme da rispettare in materia di marcatura (marcatura unica, chiara e permanente da apporre su tutti i componenti essenziali delle ar- mi; marcatura apposta senza ritardo dopo la fabbricazione, prima dell’immissione sul mercato o subito dopo l’importazione). Considerando la durevolezza delle armi da fuoco è inoltre previsto di estendere la durata di conservazione dei dati iscritti nell’archivio (garanzia di accesso ai dati fino a 30 anni dopo la distruzione dell’arma). Infine gli Stati Schengen saranno tenu- ti ad ampliare lo scambio transfrontaliero d’informazioni di principio ai casi in cui un’autorizzazione è stata rifiutata per mo- tivi di sicurezza (affidabilità della persona in questione). I dettagli (entità dello scambio d’informazioni e singole modalità), tuttavia, non sono ancora definiti e dovranno essere fissati dalla Commissione europea (in collaborazione con gli Stati Schengen) in un pertinente atto delegato.

8 Rientrano in tale categoria le armi semiautomatiche che consentono di sparare più di 21 cartucce, nel caso delle armi da fuoco corte, o più di 11 cartucce, nel caso delle armi da fuoco portatili, senza ricaricare. Se le pertinenti armi da fuoco sono provviste di un caricatore più piccolo, resta- no nella categoria B e possono essere acquisite con un permesso d’acquisto di armi conformemente alle condizioni applicate finora. 9 La direttiva indica ad esempio la sicurezza delle infrastrutture critiche o di convogli di elevato valore. 10 Se tali armi sono combinate con un caricatore ad alta capacità di colpi, sono attribuite alla categoria A, e più precisamente alla categoria A7, altrimenti restano nella categoria B (categorie B4 e B5). Per tutte le altre armi da fuoco, per esempio quelle per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (categoria A6), la capienza del pertinente caricatore non ha alcuna rilevanza. 11 È considerato ad alta capacità di colpi un caricatore con una capienza superiore a 20 cartucce per le armi da fuoco corte e superiore a 10 cartucce per le armi da fuoco portatili. 12 Per «contratto a distanza» s’intende qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso (cfr. art. 2 pun- to 7 della direttiva 2011/83/UE, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

- Disattivazione delle armi da fuoco (art. 10 ter): la direttiva sancisce infine le norme13 e le procedure da rispettare per rendere definitivamente inutilizzabili le armi da fuoco (disattivazione), quali la verifica da parte di un’autorità competente e la marca- tura apposita delle armi disattivate. Gli Stati non sono soggetti ad alcun obbligo di disattivazione. La direttiva esige, tuttavia, che le armi da fuoco disattivate secondo le norme della direttiva stessa debbano comunque continuare a essere considerate armi da fuoco soggette a dichiarazione (categoria C6).

1.4 Valutazione

Con la presente direttiva (UE) 2017/853 sono adeguati alcuni aspetti importanti del vigente quadro giuridico senza tuttavia procedere a una rielaborazione generale del tenore delle prescrizioni sancite dalla direttiva UE sulle armi. Le norme definite da quest’ultima vanno tuttora considerate come standard minimo e concedono al legislatore nazionale un certo margine di manovra, consentendogli un’attuazione pragmatica che tenga conto delle peculiarità a livello nazionale. Anche il campo di applicazione delle norme (armi da fuoco) resta sostanzialmente il medesimo. È invece degno di nota l’assoggettamento alla direttiva di oggetti che possono essere trasformati in armi da fuoco. Simili armi sono state utilizzate tra l’altro durante gli attacchi terroristici di Parigi. Nel complesso, le prescrizioni della direttiva UE sulle armi modificata restano limitate per quanto concerne la loro applicazione a privati. Gran parte delle armi da fuoco non sono toccate dalle modifiche. Le condizioni per l’acquisizione e la detenzione nonché per il trasferimento transfrontaliero di armi soggette ad autorizzazione (categoria B) e di armi soggette a dichiarazione (categoria C) restano infatti invariate. Inoltre non è previsto alcun obbligo di introdurre esami medici o psicologici obbligatori quale requisito generale (aggiuntivo) per acquisire e detenere armi da fuoco. I cacciatori e i tiratori sportivi che utilizzano con regolarità le armi da fuoco di tali categorie non sono interessati dalle modifiche della direttiva, così come non lo sono i collezionisti o altre persone che desiderano acquisire e detenere simili armi. La direttiva UE sulle armi modificata inoltre non sancisce alcuna norma aggiuntiva sulla registrazione delle armi, eccezion fatta per l’estensione del periodo di conservazione dei dati. L’acquisto di armi in Svizzera potrà anche in futuro essere registrato in modo decentrato, in quanto la direttiva non impone l’istituzione di un archivio delle armi centra- lizzato. Per i privati, le modifiche più sostanziali riguardano le armi da fuoco che presentano un elevato potenziale di pericolo e vanno per- tanto attribuite alla categoria A. L’intenzione di introdurre un divieto assoluto per tali armi è stata abbandonata, tuttavia sono previste

due novità fondamentali: in primis l’inasprimento dei presupposti per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale per l’acquisizione e la detenzione di armi della categoria A mediante un elenco esaustivo dei possibili motivi alla base dell’acquisizione. Ciononostante, in tale ambito i motivi importanti (esigenze professionali, collezionismo, tiro sportivo) potranno comunque continuare a essere presi in considerazione anche in futuro. Inoltre, alcuni tipi di arma finora attribuiti alla categoria B e che in Svizzera erano soggetti all’obbligo di permesso d’acquisto di armi, in futuro rientreranno nella categoria A. Per il loro acquisto occorrerà quindi un’autorizzazione eccezionale. Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale rientrano in tale campo di applicazione soltanto laddove siano utilizzate con caricatori ad alta capacità di colpi. Queste prescrizioni sono tuttavia relativizzate dal fatto che non si applicano alle armi già detenute, poiché la loro detenzione legale può essere mantenuta nel quadro della conferma dell’autorizzazione (art. 7 par. 4 bis). In merito alle armi d’ordinanza dell’esercito occorre precisare che la loro consegna a giovani tiratori nonché la loro detenzione a domicilio durante l’obbligo di prestare servizio militare non rientrano nel campo di applicazione della direttiva UE sulle armi modifi- cata (art. 2), ragion per cui restano applicabili le norme vigenti. La direttiva consente anche in futuro di cedere armi d’ordinanza in proprietà a militari prosciolti dall’obbligo militare. Prima della loro cessione, queste armi sono trasformate in armi da fuoco semiau- tomatiche appartenenti alla categoria A6. La capienza del caricatore non incide quindi sulla loro consegna. Le armi in questione potranno quindi anche in futuro essere acquisite con i caricatori usuali. La tradizione svizzera del tiro fuori dal servizio non è pertanto messa in discussione. Le restanti novità introdotte nell’ambito della direttiva (UE) 2017/853 concernono aspetti puntuali che i titolari di patenti di commer- cio di armi sono tenuti a osservare (marcatura, disattivazione e trasformazione di armi, regolamentazione delle attività di intermedia- rio, prescrizioni minime per il commercio tramite Internet) o il cui contenuto dettagliato dovrà ancora essere stabilito dalla Commis-

sione in collaborazione con gli Stati Schengen e sarà quindi notificato alla Svizzera soltanto in un secondo momento quale sviluppo dell’acquis di Schengen (p. es. potenziamento dello scambio transfrontaliero d’informazioni).

2 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen

L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen: in un primo momento l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Successivamente la Svizzera dispone di un termine di 30 giorni per comunicare all’UE se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole e trasporlo nel proprio ordinamento giuridico. La scadenza inizia a decorrere dal momento dell’adozione dell’atto da parte dei competenti organi dell’UE. Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conforme- mente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato incombe, a seconda del contenuto dell’atto UE da recepire, al Consiglio federale o al Parlamento (e, nel quadro del referendum facoltativo, al Popolo). Se, come nel presente caso (cfr. n. 6.1), l’approvazione del trattato compete all’Assemblea federale o se per la sua trasposizione occorrono adeguamenti legislativi, nella sua nota di risposta la Svizzera informa l’UE che il recepimento dello sviluppo potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). In tal caso la Svizzera dispo- ne di un termine massimo di due anni per l’approvazione parlamentare e l’intera procedura di recepimento, compreso un eventuale referendum. Il termine inizia a decorrere dalla notifica dello sviluppo da parte dell’UE. Nel presenta caso, l’UE ha notificato alla Svizzera la direttiva (UE) 2017/853 il 31 maggio 2017. Il termine di due anni scade quindi il 31 maggio 2019.

13 Le concrete norme e tecniche di disattivazione sono stabilite dalla Commissione (in collaborazione con gli Stati Schengen) in atti di esecuzione distinti.

Quando la procedura interna è terminata e tutti i requisiti costituzionali sono quindi stati soddisfatti, la Svizzera ne informa «imme- diatamente» il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Tale comunicazione equivale alla ratifica dello scambio di note. Se non è lanciato alcun referendum, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Lo scambio di note concernente il recepimento dello sviluppo in questione entra in vigore al momento della trasmissione della comunicazione. Se la Svizzera dovesse decidere di non recepire o trasporre uno sviluppo, verrebbe avviata una procedura che conduce automaticamente alla cessazione dell’Accordo di associazione a Schengen e Dublino, a meno che il comitato misto non decida altrimenti in modo unanime (art. 7 par. 4 AAS)14.

3 Contenuto della direttiva (UE) 2017/853

La direttiva (UE) 2017/853 precisa alcune norme della direttiva UE sulle armi15 e integra quest’ultima puntualmente con nuove disposizioni. Nel complesso, l’oggetto normativo e le disposizioni materiali restano tuttavia in gran parte invariati. La direttiva infatti si applica tuttora esclusivamente alle armi da fuoco e le sue norme disciplinano unicamente aspetti correlati all’acquisizione (a titolo privato) e alla detenzione da parte di privati nonché, viste le possibilità di elusione altrimenti presenti, al trasferimento transfrontalie- ro di armi da fuoco. La direttiva contiene ampie parti di mandati legislativi di carattere generale, concedendo così al legislatore nazionale i necessari margini di manovra per la trasposizione. Le norme sono concepite come standard minimi (art. 3) e consentono quindi anche in futuro di adottare disposizioni più articolate (e restrittive) a livello nazionale. Il campo di applicazione della direttiva UE sulle armi modificata interessa quindi, come finora, solo una parte della questioni gene- ralmente disciplinate nella legislazione nazionale sulle armi, come è chiaramente illustrato dall’articolo 2 paragrafo 1. La direttiva non si applica al porto d’armi, all’uso delle armi da fuoco o alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo. Schengen quindi non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali relative all’organizzazione e all’esercizio di tali attività (autorizzazioni di caccia e di abbattimento, stagione di caccia, svolgimento di manifestazioni di tiro ecc.). La direttiva non si applica nemmeno alle forze armate, alla polizia o ad altre autorità pubbliche (art. 2 par. 2). Il disciplinamento di tale settore, comprese le questioni di acqui- sizione e detenzione, resta completamente soggetto al diritto nazionale. Le novità principali introdotte dalla direttiva (UE) 2017/853 possono essere riassunte come segue.

3.1 Campo di applicazione e definizioni

Il campo di applicazione materiale della direttiva UE sulle armi è esteso a due gruppi di dispositivi, visto che si tratta in parte degli stessi oggetti utilizzati durante gli attacchi terroristici di Parigi.

  • Il primo gruppo di dispositivi comprende le armi da fuoco specificamente trasformate in armi non da fuoco per sparare car- tucce a salve (cosiddette armi da saluto o acustiche), sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche. Questi dispositivi sono assoggettati alla direttiva in quanto possono essere riconvertiti in modo relativamente facile in armi da fuoco. Secondo le norme della direttiva, tali oggetti devono essere trattati come armi da fuoco. Permangono quindi nella ca- tegoria nella quale erano stati classificati in qualità di armi da fuoco prima della loro trasformazione (allegato I, categorie A9,

  • Il secondo gruppo riguarda le armi non da fuoco che in fondo sono destinate esclusivamente a sparare cartucce a salve, so- stanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione. Tali oggetti rientrano ora nel campo di applicazione della direttiva e devono essere classificati dagli Stati come armi da fuoco (art. 10 bis par. 2), poiché anch’essi possono essere trasformati in modo relativamente facile in armi da fuoco a tutti gli effetti16. Il campo di applicazione personale ora contempla anche gli intermediari. Per intermediario s’intende una persona che esercita un’attività professionale consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita, alla fornitura o al trasferimento in altri Stati o all’interno del medesimo Stato di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni (art. 1 par. 1 punto 10). In futuro saranno assoggettati alla direttiva anche i collezionisti e le istituzioni storiche e culturali riconosciute (musei). Questi ultimi dovranno tuttavia rispettare concreti obblighi di comportamento solo per quanto concerne l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria A (art. 6 par. 3 e 5). L’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco appartenenti alle categorie B e C non sono invece vincolate a simili norme, lasciando quindi intatto il margine di manovra del legislatore nazionale.

3.2 Classificazione nelle categorie di armi da fuoco

La direttiva UE sulle armi finora classificava le armi da fuoco in quattro categorie in base alla loro pericolosità. A ogni categoria si applicano diversi requisiti per l’acquisizione: le armi da fuoco di principio «proibite» (categoria A) necessitano di un’autorizzazione eccezionale, le armi da fuoco «soggette ad autorizzazione» (categoria B) che possono essere acquisite con un’autorizzazione ordina- ria (permesso d’acquisto di armi), le armi da fuoco «soggette a dichiarazione» (categoria C) e le «altre armi da fuoco» (categoria D) la cui acquisizione e detenzione non è soggetta a restrizioni, ad eccezione dell’età minima richiesta.17 Con la direttiva UE sulle armi modificata la classificazione dei singoli tipi di armi da fuoco (allegato I) subisce gli adeguamenti seguenti.

Ampliamento del catalogo delle armi da fuoco «proibite» (categoria A) Determinate armi da fuoco semiautomatiche, finora attribuite alla categoria B (armi soggette ad autorizzazione), a causa della loro pericolosità sono ora classificate nella categoria A. Si tratta dei seguenti tipi di armi:

14 Cfr. n. 2.6.7.5 del messaggio «Accordi bilaterali II», FF 2004 5273.

15 Cfr. nota 2.

16 La Commissione è incaricata di definire insieme agli Stati Schengen le specifiche tecniche la cui applicazione impedirà praticamente la trasfor- mazione di tali dispositivi in armi da fuoco. Queste specifiche saranno adottate sotto forma di un atto di esecuzione e notificate alla Svizzera in tempo opportuno come sviluppo dell’acquis di Schengen (art. 10 bis par. 3).

17 Cfr. n. 2.6.4.6.1 del messaggio «Accordi bilaterali II», FF 2004 5273.

  • armi da fuoco automatiche trasformate in armi semiautomatiche (ora nella categoria A6; ne fanno parte soprattutto i fucili d’assalto 57 e 90 ceduti in proprietà dopo il proscioglimento dall’obbligo militare);

  • armi da fuoco corte e armi da fuoco portatili semiautomatiche a percussione centrale che consentono di sparare più di 21 cartucce nel caso delle armi da fuoco corte o più di 11 cartucce nel caso delle armi da fuoco portatili (categoria A7)18; nonché

  • armi da fuoco portatili semiautomatiche che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm tramite un calcio pie- ghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi (categoria A8). In seguito alla riclassificazione in futuro occorrerà un’autorizzazione eccezionale per acquisire tali armi da fuoco (art. 6). Chi detiene già un’arma simile può tuttavia farsi confermare il possesso sempre che l’arma sia stata legalmente acquisita secondo le norme allora vigenti e regolarmente registrata (art. 7 par. 4 bis).

Abolizione della categoria «altre armi da fuoco» (categoria D) La categoria D delle altre armi da fuoco è abolita e integrata nella categoria C delle armi da fuoco soggette a dichiarazione. Apparte- nevano alla categoria D le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia. In futuro le categorie di armi disciplinate dalla diretti- va saranno quindi ridotte a tre alla stregua del numero di categorie già contemplato dalla legislazione svizzera sulle armi.

3.3 Acquisizione e detenzione di armi da fuoco

La revisione dei requisiti per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco era uno degli obiettivi principali della Commissione. Considerando le proposte originarie da essa avanzate, la portata materiale delle prescrizioni alla fine adottate è limitata, sebbene vi siano comunque da annoverare alcune novità importanti. Qui di seguito sono illustrati alcuni aspetti fondamentali.

Precisazione dei requisiti per l’acquisizione di armi da fuoco della categoria A (art. 6) Come finora, l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco più pericolose rientranti nella categoria A restano vietate (art. 6 par. 1). Tali armi devono poter essere acquisite, detenute o scambiate soltanto in casi eccezionali debitamente motivati. Mentre la direttiva vigente contiene una formulazione aperta e lascia ai singoli Stati la competenza di disciplinare i casi in cui è possibile l’acquisizione, nella direttiva modificata i motivi per acquisire un’arma da fuoco della categoria A sono indicati in modo esplicito ed esaustivo. In futuro un’autorizzazione eccezionale potrà essere concessa laddove l’arma in questione serva ad assolvere determinati compiti di protezione (la direttiva specifica la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili) nonché a fini di difesa nazionale, d’istruzione, culturali, di ricerca e storici (art. 6 par. 2). Per determinati gruppi di persone e istituzioni (collezionisti, musei e tiratori sportivi) sono inoltre create fattispecie particolari corre- date di condizioni specifiche.

  • I collezionisti di armi, ovvero le persone che intendono acquisire armi da fuoco della categoria A espressamente per motivi collezionistici (i collezionisti hanno infatti anch’essi la possibilità di effettuare un’acquisizione per motivi diversi) possono procedere all’acquisizione, a condizione che dimostrino di aver adottato le misure necessarie per prevenire eventuali pericoli e di provvedere in particolare alla custodia in sicurezza delle armi da fuoco proibite in loro possesso. I collezionisti sono inol- tre tenuti a registrare tutte le armi da fuoco della categoria A da essi detenute in un registro e a renderlo accessibile alle auto- rità nazionali competenti (art. 6 par. 3). Queste nuove prescrizioni non si applicano alla collezione di armi da fuoco classifi- cate nelle categorie B e C.

  • L’acquisizione di armi da fuoco delle categorie A6 e A7 può inoltre essere autorizzata ai tiratori sportivi, se necessitano di tali armi per l’esercizio della loro attività. A tal fine devono comprovare di realmente praticare il tiro sportivo (quindi eserci-

tarsi attivamente o partecipare a gare di tiro). Inoltre non devono sussistere motivi che si oppongono alla detenzione delle ar- mi in questione (art. 6 par. 6 primo comma). In tale contesto la direttiva sancisce che le armi d’ordinanza (classificate come armi da fuoco proibite della categoria A6) utilizzate durante il servizio militare, potranno anche in futuro essere cedute in proprietà alla persone prosciolte dagli obblighi militari che le utilizzano per il tiro sportivo (art. 6 par. 6 primo comma in fi- ne). Come in parte menzionato precedentemente, le novità illustrate si applicano soltanto alle armi attribuite alla categoria A. I requisiti vigenti per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco delle categorie B (armi soggette ad autorizzazione) e C (armi soggette a dichiarazione) restano invariati, poiché le pertinenti disposizioni (art. 5, 7 e 8 par. 1) non subiscono modifiche. Per quanto concerne l’acquisizione e la detenzione di gran parte delle armi da fuoco utilizzate per la caccia e il tiro sportivo, non vi saranno quindi cam- biamenti rispetto alla situazione attuale. Riesame periodico delle autorizzazioni già rilasciate Secondo il principio applicato sotto l’attuale regime della direttiva UE sulle armi, la detenzione di un’arma da fuoco è lecita se l’acquisizione è stata lecita e lo rimarrà finché i pertinenti requisiti di acquisizione sono adempiuti. Una novità è invece rappresentata dal fatto che le competenti autorità degli Stati Schengen sono ora espressamente tenute a riesaminare periodicamente le autorizza- zioni rilasciate in passato per le armi delle categorie A e B e a ritirare le pertinenti armi da fuoco qualora le condizioni relative all’autorizzazione non siano più soddisfatte. S’intende così impedire che le persone, per le quali in un secondo momento si manifesta un motivo d’impedimento, restino in possesso delle armi da fuoco in questione. La definizione delle modalità secondo cui effettuare tale esame rientra sostanzialmente nel potere discrezionale degli Stati. La diret- tiva lascia al legislatore nazionale la scelta se istituire un sistema di monitoraggio su base continua, nel cui ambito le condizioni sono esaminate in occasioni particolari, oppure secondo un sistema non continuo in cui le pertinenti condizioni sono riesaminate periodi-

camente, al più tardi ogni cinque anni (art. 5 par. 2, 6 par. 7 e7 par. 4). La direttiva esige inoltre che debbano essere valutate anche le informazioni mediche e psicologiche pertinenti (art. 5 par. 2). La direttiva non impone tuttavia alcun obbligo di introdurre esami

18 Per queste armi da fuoco è quindi determinante la capienza del caricatore. Se sono dotate di un caricatore con una capacità inferiore o pari rispettivamente a 20 o a 10 cartucce, le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale restano nella categoria B e possono anche in futu- ro essere acquisite con un permesso d’acquisto di armi. Per tutte le altre armi da fuoco della categoria A, la capienza del caricatore è irrilevante.

medici e psicologici quale requisito generale (aggiuntivo) per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco. Chiede piuttosto di tener conto all’occorrenza di questo genere di informazioni quando si tratta di valutare se una persona possa utilizzare l’arma per mettere in pericolo se stessa o terzi. Per le armi da fuoco appartenenti alla categoria C (armi soggette a dichiarazione) non è previsto alcun obbligo esplicito di riesamina- re periodicamente se a posteriori sono insorti motivi che impediscono la detenzione di una tale arma. Acquisizione e detenzione di caricatori ad alta capacità di colpi Come già esposto, la capienza del caricatore è decisiva per classificare le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale secondo la legislazione sulle armi: se una tale arma è provvista di un caricatore ad alta capacità di colpi19 in futuro sarà attribuita alla categoria A7, altrimenti resterà nell’attuale categoria B. La direttiva limita quindi l’acquisizione di un caricatore ad alta capacità di colpi, idoneo a essere montato su un’arma da fuoco appar- tenente alla categoria A7, a chi è autorizzato ad acquisire anche la corrispondente arma da fuoco della categoria A7. Questa persona deve pertanto essere titolare di un’autorizzazione eccezionale a norma dell’articolo 6 o di un’autorizzazione che conferma la pregres- sa detenzione legale a norma dell’articolo 7 paragrafo 4 bis. Non è previsto il rilascio di un’autorizzazione eccezionale distinta per l’acquisizione del caricatore. Qualora una persona fosse in possesso di un tale caricatore senza disporre dell’autorizzazione necessaria, la direttiva statuisce che il caricatore in questione e l’arma da fuoco corrispondente debbano essere ritirati (art. 5 par. 3). Per tutte le altre armi da fuoco, per esempio le armi da fuoco per il tiro a raffica che sono state trasformate in armi semiautomatiche (categoria A6), questi principi enunciati sono irrilevanti poiché la capienza concreta del caricatore non influisce sulla classificazione delle armi secondo la legislazione sulle armi.

3.4 Custodia delle armi da fuoco e delle munizioni

La direttiva UE sulle armi modificata obbliga ora gli Stati Schengen a stabilire norme sulla custodia in sicurezza e la sorveglianza adeguata delle armi da fuoco e delle munizioni. Le pertinenti disposizioni sono formulate in modo molto generico e si limitano a fissare principi e linee guida di carattere generale (art. 5 bis). Le armi da fuoco e le relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente al fine di ridurre al minimo il rischio che persone non autorizzate possano impossessarsene. Anche per il trasporto di armi da fuoco occorre adottare misure appropriate per garantire che il legittimo detentore mantenga sempre il controllo sui dispositivi. Le norme concrete concernenti la custodia in sicurezza vanno commisurate al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni. Nel caso dei minori di 18 anni, la responsabilità della custodia appropriata incombe al genitore o all’adulto titolare di un’autorizzazione valida (art. 5 par. 1).

3.5 Fabbricazione e commercio di armi

La direttiva UE sulle armi modificata definisce alcune nuove norme di cui tenere conto nella fabbricazione e nel commercio di armi. Qui di seguito sono illustrati alcuni aspetti fondamentali.

Equiparazione dello statuto giuridico degli intermediari a quello degli armaioli La direttiva esige di sottoporre le attività degli intermediari alle medesime norme applicate a quelle degli armaioli. Ne consegue che anche l’avvio dell’attività è assoggettato a una riserva relativa all’autorizzazione a esercitare l’attività e che, in vista del rilascio della licenza, occorre verificare le competenze private e personali della persona (art. 4 par. 3). Gli intermediari devono inoltre assolvere obblighi di registro analoghi a quelli degli armaioli (art. 4 par. 4). Durante tutta la loro attività, gli intermediari sono quindi tenuti a conservare un registro nel quale sono iscritte tutte le armi da fuoco e le munizioni in entrata e in uscita con tutti i dati che ne consen- tono l’identificazione e la tracciabilità (p. es. il numero di serie delle armi, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte). Obbligo di segnalazione per armaioli e intermediari Quale novità, gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a segnalare senza indebito ritardo alle autorità competenti le transazioni riguardanti le armi da fuoco o i componenti essenziali (art. 4 par. 4 in fine). Per tali fini di rendicontazione occorre mettere a loro disposizione una connessione elettronica. Dopo aver ricevuto le informazioni in questione, le autorità provvedono senza indugio ad aggiornare l’archivio. La direttiva modificata prevede inoltre la possibilità per armaioli e intermediari di rifiutare transazioni sospette di munizioni (p. es. in caso di quantitativi insolitamente elevati per l’uso privato). Se si avvalgono di tale diritto, devono segnalare la transazione rifiutata alle autorità competenti (art. 10 par. 2).

Norme per il commercio tramite mezzi di comunicazione a distanza (art. 5 ter)

Gli Stati Schengen provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni di tutte le categorie mediante «contratto a distanza»20, vengano controllate l’identità e, ove richiesto, l’autorizzazione della persona acquirente. Tale controllo dev’essere effettuato da un armaiolo o intermediario in possesso di licenza o da un’autorità al più tardi al momento della consegna degli oggetti all’acquirente. Con questa norma s’intende fronteggiare il rischio costituito dal commercio anonimo tramite Internet, piccoli annunci, posta elettronica o telefono. Disattivazione delle armi da fuoco (art. 10 ter)

19 È considerato ad alta capacità di colpi un caricatore con una capienza superiore a 20 cartucce per le armi da fuoco corte e superiore a 10 cartucce per le armi da fuoco portatili. 20 Per «contratto a distanza» s’intende qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso (cfr. art. 2 pun- to 7 della direttiva 2011/83/UE, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

La direttiva UE sulle armi modificata sancisce i principi da rispettare per rendere definitivamente inutilizzabili le armi da fuoco (disattivazione). Tali norme si applicano tuttavia soltanto agli Stati che applicano già l’istituto della disattivazione. Ciononostante, non sussiste alcun obbligo di introdurre tale istituto nella legislazione nazionale.

3.6 Tracciabilità delle armi da fuoco

Per migliorare ulteriormente la tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, la direttiva UE sulle armi modifica- ta prevede le tre nuove misure seguenti.

  • Sono precisate le norme da rispettare in materia di marcatura. Quale novità, una marcatura unica, chiara e permanente deve essere apposta anche su tutti i componenti essenziali delle armi da fuoco, senza ritardo dopo la fabbricazione, prima dell’immissione sul mercato o subito dopo l’importazione (art. 4 par. 1). I componenti essenziali troppo piccoli per essere provvisti di marcatura completa, vanno contrassegnati almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale (art. 4 par. 2). Queste prescrizioni si applicano alle armi da fuoco di nuova produzione o di nuova importazione. In assenza di una pertinente norma esplicita nella direttiva modificata, non è richiesta una marcatura a posteriori delle armi da fuoco già in circolazione.

  • Considerando la durevolezza delle armi da fuoco, viene estesa la durata di conservazione dei dati registrati nell’archivio computerizzato relativi alle armi da fuoco e ai loro detentori. Tali informazioni devono ora essere conservate negli archivi per un periodo di 30 anni dopo la distruzione delle armi da fuoco o di loro componenti essenziali. L’accesso ai dati va concesso alle autorità competenti (autorità di autorizzazione, autorità doganali) per un periodo di dieci anni e alle autorità di persegui- mento penale per un periodo di 30 anni dopo la distruzione delle armi (art. 4 par. 4).

  • Infine è ampliato lo scambio d’informazioni transfrontaliero. Oltre all’obbligo reciproco già vigente di informarsi sulle auto- rizzazioni concesse per il trasferimento definitivo di armi da fuoco verso un altro Stato Schengen e per l’acquisizione di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen, la direttiva modificata ora stabilisce che gli Stati devono scam- biarsi di principio anche le informazioni relative alle autorizzazioni di acquisizione rifiutate per determinati motivi. Nel caso concreto occorre scambiarsi le informazioni se un’autorizzazione è stata rifiutata per motivi di sicurezza connessi all’affidabilità della persona in questione. L’intero scambio d’informazioni deve avvenire per via elettronica e soltanto su ri-

chiesta. I dettagli tecnici e materiali di tale scambio d’informazioni non sono ancora definiti e devono essere stabiliti dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati Schengen (art. 13 par. 4 e 5). Il pertinente atto sarà notificato alla Svizzera a tempo debito quale sviluppo dell’acquis di Schengen.

4 Trasposizione nel diritto svizzero

4.1 Necessità di trasposizione e normativa proposta

Il filo conduttore della presente revisione della legge sulle armi (LArm)21 è costituito dalla necessità di trasporre in modo pragmatico le prescrizioni della direttiva UE sulle armi modificata. Ne consegue che l’attuale legislazione sarà preservata nella misura più ampia possibile e che saranno proposte soluzioni in grado di soddisfare sia i requisiti della direttiva sia le peculiarità nazionali nonché di limitare a un livello ragionevole gli oneri amministrativi. Sulla base di tali principi, le proposte di modifica della legge sulle armi si limitano esclusivamente agli ambiti che devono essere obbligatoriamente regolamentati ai fini dell’attuazione degli standard minimi della direttiva. Ogni ulteriore modifica di carattere materiale che vada oltre tali standard e che non debba essere imperativamente trasposta non è stata considerata dalla presente revisio- ne. Nel complesso, la necessità di adeguamenti legislativi è limitata sostanzialmente ai seguenti aspetti22:

  • integrazione delle armi da fuoco semiautomatiche delle categorie A6–A8 nell’elenco delle armi da fuoco vietate (art. 5 LArm);

  • regolamentazione delle condizioni per l’acquisto e il possesso (art. 28c–28e LArm) nonché conferma del legittimo possesso già in atto di questo tipo di armi (art. 31 cpv. 2bis e 42b LArm);

  • modalità di acquisto e di possesso di caricatori ad alta capacità di colpi che sono compatibili con le armi da fuoco semiauto- matiche a percussione centrale (art. 4 cpv. 2bis, 16a e 31 cpv. 1, 2, 2ter e 3 LArm);

  • prescrizioni in materia di contrassegno (art. 18a cpv. 1 LArm) e di modifica di armi da fuoco (art. 19 cpv. 1–3 LArm);

  • introduzione di ulteriori obblighi di tenere la contabilità e di comunicazione per i commercianti di armi e gli intermediari in relazione alle transazioni da essi effettuate (art. 21 cpv. 1, 1bis e 1ter LArm); e

  • creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio d’informazioni transfrontaliero (art. 32a cpv. 1, 32b cpv. 2 e 5 Per quanto attiene ai restanti ambiti normativi disciplinati dalla nuova direttiva UE sulle armi, non è invece necessario modificare le disposizioni della legge sulle armi già in vigore in Svizzera. Le pertinenti disposizioni risultano infatti già compatibili con i requisiti della direttiva. Di seguito sono riassunte le ragioni di tale compatibilità.

  • Abrogazione della categoria D (altre armi da fuoco): l’obbligo di trasferire le armi da fuoco della categoria D (altre armi da fuoco) nella categoria C (armi da fuoco soggette a dichiarazione) non è rilevante per la Svizzera. La legge sulle armi distin- gue infatti soltanto tre categorie di armi: armi vietate (art. 5 LArm), soggette ad autorizzazione (art. 8 LArm) e a dichiarazio- ne (art. 10 e 11 LArm). Le armi da fuoco concretamente interessate dall’abrogazione della categoria D (armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia) sono assegnate a quest’ultima categoria.

  • Inclusione di oggetti che possono essere trasformati o riconvertiti in armi da fuoco: secondo quanto sancito dalla direttiva, le armi da fuoco che sono state trasformate in armi per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure

21 Legge federale del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm; RS 514.54)

22 Per maggiori dettagli cfr. i commenti di cui al n. 4.2.

munizioni pirotecniche o trasformate in armi da saluto o acustiche permangono nella loro categoria originaria (A9, B8 e C5). Tale prescrizione è già attuata nel diritto svizzero. Quest’ultimo statuisce infatti che ogni oggetto che possa essere modificato in un’arma da fuoco è considerato un’arma da fuoco (art. 4 cpv. 1 lett. a LArm). Inoltre, sancisce che le armi da fuoco, com- prese quelle che sono state modificate o disattivate, permangono nella loro categoria originaria. Tale disposizione non si ap- plica alle armi da fuoco che sono state modificate in un’arma da fuoco di categoria superiore. In tal caso, le armi sono infatti soggette alle disposizioni valide per la categoria superiore cui sono ora assegnate (cfr. commenti all’art. 19 LArm).

  • Disattivazione di armi da fuoco: le prescrizioni in materia di disattivazione contenute nella direttiva UE sulle armi modificata (art. 10 ter) non sono trasposte in quanto sono applicabili soltanto agli Stati che contemplano l’istituto della disattivazione. Il diritto svizzero vigente non prevede per contro alcuna procedura di disattivazione e non conferisce pertanto alle armi da fuo- co disattivate alcuno status privilegiato nell’ambito del diritto in materia di armi: anche le armi rese inutilizzabili sono tratta- te, a prescindere dalla procedura secondo cui sono state disattivate, a pieno titolo come armi da fuoco, ragion per cui perman- gono nella categoria di armi applicabile. Ne consegue che il diritto svizzero disciplina la materia in modo più rigoroso rispetto alla direttiva, la quale conferisce alle armi da fuoco disattivate delle categorie A e B uno status privilegiato, classifi- candole come armi da fuoco soggette a dichiarazione (categoria C6). Tale divergenza resta tuttavia ammissibile, visto che, come statuito dall’articolo 3 della direttiva, gli Stati sono autorizzati ad adottare disposizioni più rigorose rispetto a quelle minime fissate dalla stessa direttiva.

  • Riesame periodico delle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione (categorie A e B): la direttiva prescrive che le autoriz- zazioni già rilasciate per le armi delle categorie A e B siano riesaminate periodicamente e che, se del caso, debbano essere revocate e le armi in questione ritirate. Il diritto svizzero contempla già tali disposizioni, il che rende superfluo un apposito

disciplinamento nella legge sulle armi. Orbene, in Svizzera non è prevista una revoca formale delle autorizzazioni, in quanto queste ultime sono rilasciate soltanto ai fini dell’acquisto di un’arma da fuoco e non del loro possesso23. Tuttavia, in tale con- testo a essere determinante non è tanto la natura formale della procedura di autorizzazione quanto il fatto che l’arma da fuoco possa essere o venga sequestrata laddove le condizioni per l’autorizzazione non siano più soddisfatte. Lo scopo precipuo del riesame periodico è infatti quello di evitare che una persona resti in possesso di un’arma nonostante siano sopraggiunti motivi di impedimento e la sicurezza non possa essere pertanto più garantita. L’articolo 31 LArm tiene pienamente conto di questo aspetto. In virtù di tale disposizione, le autorità competenti sono autorizzate a sequestrare un’arma da fuoco a una persona qualora sopravvenga un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm.24 Non appare inoltre opportuno stabilire anche per la Svizzera un esame periodico da ripetere a intervalli non superiori a 5 anni, visto che le autorità cantonali competenti, in presenza di elementi concreti, eseguono già, nel quadro di un sistema di monitoraggio su base continua, le ve- rifiche necessarie e che, come illustrato in precedenza, tale procedura è contemplata in modo esplicito dalla stessa direttiva25. La Confederazione può partire dal presupposto che le autorità cantonali competenti in materia di armi siano talmente inter- connesse tra loro da disporre delle informazioni di polizia rilevanti in possesso dei Cantoni. In tale contesto è di fondamentale importanza che, con l’entrata in vigore della revisione totale della legge sul casellario giudiziale (LCaGi26, prevista per il 2020), a tali autorità cantonali possano essere comunicate le sentenze penali e i procedimenti penali pendenti che concernono persone in possesso di armi nel Cantone di domicilio in questione (art. 63 LCaGi). - Custodia sicura di armi da fuoco e munizioni: l’articolo 26 LArm statuisce già che le armi e le munizioni debbano essere custodite con diligenza e non debbano essere accessibili a terzi non autorizzati. L’articolo 28 LArm stabilisce inoltre che du- rante il trasporto di armi da fuoco le armi e le munizioni debbano essere tenute separate. Il concetto di sicurezza, specificato

all’articolo 5 bis della direttiva UE sulle armi modificata, trova pertanto sufficiente riscontro a livello legislativo. - Regole per il commercio tramite mezzi di comunicazione a distanza: le prescrizioni in materia previste dalla direttiva (con- trollo da parte di un armaiolo, di un intermediario o di un’autorità pubblica dell’identità dell’acquirente e, ove richiesto, dell’autorizzazione al più tardi al momento della consegna) sono già ampiamente soddisfatte dal diritto vigente. L’articolo 8 capoverso 2 lettera a LArm in combinato disposto con l’articolo 15 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza sulle armi (OArm)27 prevede infatti che alla domanda per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi indirizzata all’autorità competente occorra allegare una copia del passaporto o della carta d’identità in corso di validità. Per quanto concerne invece le autorizzazioni ec- cezionali rilasciate dai Cantoni (art. 5 cpv. 4 LArm) tale requisito non è precisato in modo altrettanto esplicito, sebbene risulti già ben consolidato nella prassi cantonale e si preveda di precisarlo ulteriormente nell’ordinanza sulle armi. Nel caso delle armi soggette a dichiarazione spetta all’alienante verificare l’identità dell’acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione (art. 10a cpv. 1 LArm). Nel caso in cui la persona alienante sia un commerciante di armi, i requisiti della diret- tiva risulteranno soddisfatti. Per contro, persiste una lacuna nell’ambito dell’acquisto di armi tra privati. In questi casi, infatti, la verifica dell’identità non è eseguita preliminarmente da un commerciante di armi o da un’autorità. Tale divergenza è tutta- via ammissibile. È infatti sufficiente sancire per legge l’obbligo per l’alienante di trasmettere, in virtù dell’obbligo di comu- nicazione cui è comunque soggetto, una copia del documento di legittimazione dell’acquirente (cfr. commenti all’art. 11 LArm).

23 Ai sensi dell’articolo 12 LArm, il legittimo possesso scaturisce indirettamente dalla legittimità dell’acquisto, per il quale può essere necessaria un’autorizzazione (permesso d’acquisto di armi o autorizzazione eccezionale). Il diritto svizzero non prevede inoltre alcuna carta di detenzione di armi che, al pari di una licenza di circolazione, contenga informazioni sulla legittimazione al possesso delle armi ivi registrate. 24 Conformemente a questa disposizione, sussiste un motivo d’impedimento quando la persona in questione non ha ancora raggiunto l’età minima di 18 anni (lett. a), è sotto curatela generale o è rappresentata da un mandatario designato con mandato precauzionale (lett. b), dà motivi di rite- nere che esporrà a pericolo sé stessa o terzi (lett. c) o in ragione di determinati reati risulta iscritta nel casellario giudiziale (lett. d).

25 Cfr. n. 3.3.

26 FF 2016 4315 27 Ordinanza del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm; RS 514.541)

4.2 Commenti ai singoli articoli

Art. 4 L’articolo 4 definisce le nozioni utilizzate nella legge sulle armi. Contiene, oltre alle definizioni relative alle armi, anche quelle concernenti gli accessori di armi nonché altre nozioni. Appare pertanto opportuno introdurvi, al capoverso 2bis, anche la definizione di caricatori ad alta capacità di colpi. Un caricatore presenta un’elevata capacità quando può contenere più di 20 cartucce, nel caso delle armi da fuoco corte, e più di 10 cartucce, nel caso delle armi da fuoco portatili. L’utilizzo di caricatori ad alta capacità di colpi assume tuttavia rilevanza soltanto se i caricatori sono impiegati su armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale (categoria A7) (cfr. commenti agli art. 15, 16a e 31 LArm). Diversamente, questo tipo di caricatori potrà continuare a essere acquistato singolarmente e utilizzato senza vincoli. Con l’introduzione del nuovo capoverso 2bis concernente i caricatori ad alta capacità di colpi, l’attuale capoverso 2bis, contenente la definizione di «Stato Schengen», è trasferito, senza modifiche materiali, nel nuovo capoverso 2ter.

Art. 5 Poiché, per ragioni di sistematica, gran parte del suo contenuto ha dovuto subire modifiche, il presente articolo è stato sottoposto a una revisione totale. L’attuale capoverso 1 disciplina le attività che sono vietate in relazione agli oggetti ivi elencati. Nel diritto vigente il divieto di pos- sesso è limitato agli oggetti classificati come armi proibite della categoria A dalla direttiva UE sulle armi. Tali oggetti comprendono segnatamente le armi da fuoco per il tiro a raffica e i lanciagranate (cpv. 2 lett. a–c). Con l’inserimento nella categoria A di determi- nate armi da fuoco semiautomatiche (cfr. n. 3.2) è necessario estendere il divieto di possesso anche a queste armi da fuoco. Di conse- guenza, occorre adeguare la sistematica dell’articolo 5, disciplinando al capoverso 1 anche il divieto di possesso, quale regola gene- rale, unitamente alle altre attività soggette a divieto. Oltre agli oggetti già contemplati quali le armi da fuoco per il tiro a raffica e gli ordigni militari per il lancio nonché le loro parti essenziali o costruite appositamente (lett. a), le armi da fuoco che simulano oggetti di uso corrente nonché le loro parti essenziali e i lanciagranate (lett. e ed f), il capoverso 1 comprende ora anche le armi seguenti.

  • Le armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche rientrano, in base alla direttiva UE sulle armi modificata, nella categoria A delle armi da fuoco proibite (categoria A6). Anche la vigente legislazione svizzera in ma- teria di armi classifica attualmente queste armi come vietate, fatta eccezione solo per le armi da fuoco di ordinanza svizzere per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (fucili d’assalto 57 e 90) (cfr. attuali cpv. 1 lett. a e cpv. 6). Anche questo tipo di armi di ordinanza saranno ora classificate come armi vietate, conformemente al nuovo capoverso 1 let- tera b. L’attuale capoverso 6 è di conseguenza stralciato.

  • Il presente articolo deve inoltre contemplare anche le armi da fuoco che sono state inserite nella categoria A7 dalla direttiva UE sulle armi modificata. Si tratta nello specifico di armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, dotate di un ca- ricatore ad alta capacità di colpi secondo l’articolo 4 capoverso 2bis LArm. Queste armi sono ora menzionate nel capoverso

1 lettera c. Come già illustrato in precedenza, un caricatore è considerato ad alta capacità quando può contenere più di 20 car- tucce, nel caso delle armi da fuoco corte (lett. c, primo punto elenco) e più di 10 cartucce, nel caso delle armi da fuoco porta- tili (lett. c, secondo punto elenco). Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale dotate di un caricatore che può contenere un numero di cartucce inferiore a 20, nel caso delle armi da fuoco corte, o a 10, nel caso delle armi da fuoco porta- tili, permangono invece nella categoria B delle armi soggette ad autorizzazione e possono quindi continuare a essere acquista- te con un permesso d’acquisto di armi (art. 8 LArm). - Nel capoverso 1 occorre inoltre introdurre anche le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (ovvero le armi da fuoco origina- riamente destinate a essere imbracciate) che, senza perdere in funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm tramite un calcio pieghevole o telescopico o senza l’ausilio di attrezzi (categoria A8). Tali armi sono ora disciplinate dalla lettera d. Il capoverso 2 definisce ora, alle lettere a–d, le armi bianche che non sono contemplate dalla direttiva UE sulle armi e che non sono soggette a un divieto di possesso. Rientrano in tale tipologia di armi, come finora, coltelli e pugnali (lett. a), dispositivi contundenti e da lancio (lett. b), dispositivi che producono un elettrochoc (lett. c) e accessori di armi (lett. d). Per motivi di sistematica, il contenuto dell’attuale capoverso 3 è scisso in tre capoversi: il nuovo capoverso 3 disciplina ora il divieto di sparare con le armi da fuoco per il tiro a raffica e gli ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente; i nuovi capoversi 4 e 5 regolamentano invece rispettivamente il tiro in luoghi accessibili e non accessibili al pubblico. In virtù della scissione del capoverso 3, gli attuali capoversi 4 e 5 diventano rispettivamente i nuovi capoversi 5 e 6.

Art. 11 Ai fini dell’alienazione di un’arma, l’identità dell’acquirente è verificata dall’autorità competente nel quadro della rispettiva procedu- ra di autorizzazione oppure è accertata preliminarmente dal commerciante di armi, qualora l’acquisto venga effettuato presso quest’ultimo (cfr. n. 4.1 in fine). Questa regola si applica a prescindere che la transazione venga condotta fisicamente o a distanza (commercio elettronico ecc.). Una lacuna esiste esclusivamente nel caso di vendita tra privati di armi da fuoco soggette a dichiara- zione. In tal caso occorre infatti garantire che l’identità dell’acquirente possa essere verificata da parte di un’autorità. Secondo la nuova disposizione, il contratto d’acquisto scritto dovrà pertanto includere, in luogo dell’indicazione del tipo e del numero del docu- mento ufficiale di legittimazione, una copia del documento di legittimazione. I dati contenuti in questi documenti rendono infatti più agevole l’identificazione a posteriori degli acquirenti da parte delle autorità cantonali. Se a essere alienata è un’arma da fuoco ai sensi dell’articolo 10 LArm, la persona alienante conformemente al capoverso 3 dovrà quindi presentare, insieme alla copia del contratto, anche una copia del documento di legittimazione dell’acquirente.

Occorre disciplinare anche l’acquisto e il possesso di grossi caricatori ad alta capacità di colpi (art. 4 cpv. 2bis). Questi oggetti non devono sottostare alla stessa procedura prevista per l’acquisto di armi e di parti essenziali di armi. Il loro acquisto non deve essere

pertanto assoggettato all’ottenimento di un permesso d’acquisto di armi o di un’autorizzazione eccezionale. È infatti sufficiente subordinare l’acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi all’adempimento delle condizioni materiali per l’acquisto dell’arma corrispondente, analogamente a quanto già previsto in caso di acquisto di munizioni ed elementi di munizioni. È pertanto opportuno che l’acquisto e il possesso di tali oggetti sia integrato nel capitolo «Acquisto e possesso di munizioni ed elementi di munizioni» e che il titolo di quest’ultimo comprenda anche la nozione di «caricatori ad alta capacità di colpi». L’articolo 15 capoverso 1 disciplina ora, oltre all’acquisto di munizioni, anche l’acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi. Que- sto tipo di caricatori può essere acquistato soltanto da persone che sono legittimate all’acquisto dell’arma corrispondente (ovvero di armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c). Conseguentemente, nell’articolo 16a viene stabilito che è legittimato al possesso di un caricatore ad alta capacità di colpi soltanto chi lo ha acquistato legalmente.

Si prevede inoltre di inserire nell’ordinanza sulle armi l’obbligo per chi aliena caricatori ad alta capacità di colpi di accertare, facen- dosi mostrare l’autorizzazione eccezionale, la conferma del legittimo possesso (cfr. art. 42b LArm) o il libretto di servizio, che la persona che intende acquistare il caricatore sia legittimata al possesso dell’arma corrispondente.

L’articolo 4 paragrafo 1 della direttiva UE sulle armi modificata estende l’obbligo di marcatura anche ai componenti essenziali. L’attuale articolo 18a capoverso 1 LArm prevede ugualmente l’obbligo di contrassegnare singolarmente le parti essenziali. Tuttavia, stabilisce che, nel caso di armi da fuoco assemblate, è sufficiente contrassegnarne una parte essenziale. Per tale ragione, occorre ora precisare al capoverso 1 che tutte le parti essenziali di arma devono essere contrassegnate singolarmente e distintamente.

Art. 19 Poiché una parte preponderante del suo contenuto ha subito modifiche, il presente articolo è stato sottoposto a una revisione totale. L’attuale direttiva UE sulle armi prevede già di classificare come armi da fuoco gli oggetti che possono essere modificati in armi da fuoco (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a LArm). La direttiva UE sulle armi modificata specifica ora che un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato se le sue caratteristiche di fabbricazione o il materiale utilizzato per fabbricarlo si prestano a tal fine. La Commis- sione è tenuta ad adottare le pertinenti specifiche tecniche. Conseguentemente un’arma da fuoco va eventualmente assegnata a una categoria superiore qualora a seguito della sua modifica presenti le stesse funzionalità delle armi da fuoco classificate nella categoria in questione. Viceversa, permarrà nella categoria originaria se è stata trasformata in un’arma da fuoco di categoria inferiore o se non risulta più idonea a sparare. Il presente articolo disciplina la modifica a titolo non professionale di armi in armi vietate ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LArm. In ragione della nuova sistematica dell’articolo 5, nel capoverso 1 occorre ora aggiungere anche un rinvio al capoverso 2 dell’articolo 5, che disciplina anch’esso le armi vietate. Inoltre, poiché in linea di principio possono essere modificati in armi vietate anche altri tipi di oggetti diversi dalle armi, l’espressione «modifica di armi» è sostituita con «modifica di oggetti». Al pari della modifica di oggetti in armi vietate occorre disciplinare anche le ulteriori possibili modifiche. È il caso della modifica di oggetti in armi soggette a dichiarazione ai sensi dell’articolo 10 LArm o in armi soggette ad autorizzazione (art. 8 LArm). Questa nuova disposizione è introdotta nel nuovo capoverso 2. Lo scopo non è di vietare di principio questo tipo di modifiche, bensì di garantire che la modifica non abbia come fine ultimo quello di eludere le condizioni che sarebbero invece applicabili in caso di acquisto di questo tipo di armi da fuoco. Alla modifica di cui al nuovo capoverso 2 si applicano pertanto per analogia le pertinenti disposizioni previste in caso di acquisto (art. 8, 9, 9b cpv. 3, 9c, 10, 11 cpv. 3 e 5 nonché art. 12 LArm). Per tale ragione, in caso di

modifica in un’arma soggetta ad autorizzazione, la persona interessata è tenuta a richiedere preventivamente presso l’ufficio delle armi del Cantone di domicilio un permesso d’acquisto di armi. Se l’oggetto è modificato invece in un’arma soggetta a dichiarazione, la persona che effettua la modifica è tenuta a comunicarlo all’ufficio cantonale di comunicazione entro 30 giorni dall’avvenuta modi- fica. Gli attuali capoversi 2 e 3 diventano i capoversi 3 e 4 senza subire modifiche materiali.

Art. 21 Conformemente alla direttiva UE sulle armi modificata, gli Stati Schengen devono provvedere affinché gli armaioli e gli intermediari segnalino senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti le operazioni riguardanti le armi da fuoco o i componenti essenzia- li. Successivamente occorre aggiornare i registri (art. 4 par. 4 della direttiva). La trasposizione di tale disposizione è attuata nell’articolo 21. Questo articolo, che attualmente sancisce esclusivamente gli obblighi di contabilità per i titolari di una patente di commercio di armi, ora regolamenta pertanto anche l’obbligo di comunicazione all’ufficio cantonale delle armi del Cantone di domicilio. La rubrica dell’articolo deve quindi essere integrata in tal senso («Contabilità e obbli- go di comunicazione»). Al capoverso 1 gli obblighi di contabilità sono ora estesi anche ai caricatori ad alta capacità di colpi. In virtù di questo nuovo obbligo occorrerà registrare tutte le informazioni disponibili, segnatamente la quantità di caricatori ad alta capacità di colpi fabbricati, acqui- stati e alienati e le generalità del fornitore e dell’acquirente. Al capoverso 1bis viene introdotto l’obbligo di comunicazione all’ufficio cantonale delle armi. Tale obbligo riguarda, oltre all’acquisto, alla vendita e a ogni altro commercio, anche transazioni quali l’introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero sulla base di un’autorizzazione specifica ai sensi dell’articolo 24a o di un’autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni ai sensi dell’articolo 24c. La comunicazione deve essere trasmessa soltanto nel caso in cui l’acquirente sia domiciliato in Svizzera. Il termine per la trasmissione è fissato a 10 giorni. Poiché la comunicazione agli uffici cantonali delle armi avviene per via elettronica, è necessario elaborare una soluzione uniforme e appropriata che consenta di agevolare il lavoro dei commercianti di armi operanti in tutta la Svizzera e permetta al contempo ai Cantoni di trasferire in modo efficace nei loro sistemi i dati pervenuti. In collaborazione con i servizi cantonali competenti occorre adottare la migliore soluzione possibile (p. es. modulo web). La nuova soluzione dovrà essere inoltre regolamentata a livello di

ordinanza. Si potrebbe anche ipotizzare un ampliamento da parte di determinati Cantoni dei propri sportelli online e-Police, utilizzati già attualmente in relazione all’acquisto di armi. La direttiva UE sulle armi modificata stabilisce inoltre che gli armaioli e gli intermediari possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa all’acquisizione dell’insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenerla sospetta, a causa della sua natura o portata (art. 10 par. 2 della direttiva). In caso di rifiuto, essi sono tenuti a segnalare tali tentativi di transazione all’autorità competente. Il nuovo capoverso 1ter tiene conto di tale disposizione. Esso introduce unicamente l’obbligo per i Cantoni di designare un’autorità incaricata della ricezione delle segnalazioni di transazioni sospette. La possibilità di rifiutare una transazione è infatti già contemplata dal Codice delle obbligazioni.

Titolo prima dell’art. 28b L’attuale capitolo 7 contiene disposizioni relative ad «autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti». Poiché ora sono richieste ulteriori tipologie di autorizzazioni eccezionali per l’acquisto di armi vietate, è opportuno che tali autoriz- zazioni siano disciplinate separatamente nella sezione 1, introdotta con la presente modifica.

Il nuovo tenore riprende in gran parte il contenuto materiale del vigente articolo 28b. L’unica novità riguarda il suo campo d’applicazione, che viene ora ristretto esclusivamente alle armi bianche e agli accessori di armi secondo l’articolo 5 capoverso 2. Tali oggetti non sono pertanto interessati da alcuna modifica sul piano giuridico. Le disposizioni applicabili alle armi da fuoco sono invece ora contenute negli articoli 28c–e LArm.

Il presente articolo disciplina le condizioni per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per le armi da fuoco e le parti essenziali e appositamente costruite secondo l’articolo 5 capoverso 1 LArm. In virtù del capoverso 1, le autorizzazioni eccezionali possono continuare a essere rilasciate se vi sono motivi validi, non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 e sono adempite le condizioni specifiche previste dalla legge. In linea con quanto previsto dall’articolo 6 della direttiva UE sulle armi modificata, il capoverso 2 definisce cosa s’intende per motivi validi, ovvero le esigenze professionali, che comprendono in particolare l’adempimento di compiti di protezione (lett. a), il tiro sportivo (lett. b), il collezionismo (lett. c), le esigenze di difesa nazionale (lett. d) o i fini d’istruzione, culturali e storici nonché di ricerca (lett. e). Il capoverso 3 definisce le condizioni per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per il tiro con armi da fuoco per il tiro a raffica e con ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente nonché per il tiro in luoghi accessibili al pubblico (cfr. art. 5 cpv. 4 e 5 LArm). Tale norma non è nuova, in quanto era già contenuta in modo implicito nell’attuale articolo 28b LArm. Analogamente all’attuale disposizione, le pertinenti autorizzazioni eccezionali possono essere rilasciate se nei confronti della persona in questione non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm. Il capoverso 3 precisa inoltre che la sicurezza deve essere garantita da misure appropriate al fine di evitare che il tiro possa provocare il ferimento di terze persone o il danneggiamento o la distruzione di proprietà altrui.

L’articolo 28d definisce le condizioni specifiche da osservare ai fini del rilascio di autorizzazioni eccezionali ai tiratori sportivi, andando a precisare l’articolo 28c capoverso 2 lettera b. In conformità a quanto prescritto dalla direttiva UE sulle armi modificata (art. 6 par. 6), il capoverso 1 statuisce che le autorizzazioni eccezionali per l’acquisto, il possesso, la mediazione per destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero possono essere rilasciate ai tiratori sportivi soltanto per le armi da fuoco ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c (categorie A6 e A7). Limitando il rilascio di autorizzazioni eccezionali agli oggetti che sono effettivamente necessari per il tiro sportivo, s’intendono recepire le condizioni poste dalla direttiva UE sulle armi modificata, secondo cui l’arma da fuoco in questione deve essere conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficial- mente. Il capoverso 2 intende garantire che le autorizzazioni eccezionali vengano rilasciate soltanto ai tiratori sportivi che praticano effetti- vamente tale disciplina. Per ottenere un’autorizzazione eccezionale è sufficiente fornire prova della propria appartenenza a una società di tiro. Tuttavia non sussiste alcun obbligo in tal senso. In alternativa, i tiratori sportivi hanno infatti anche la possibilità di dimostrare in altro modo, ad esempio mediante un certificato che attesti la frequenza regolare di un poligono di tiro privato, di prati- care con regolarità il tiro sportivo. Tale prova dev’essere fornita all’ufficio delle armi del Cantone di domicilio nell’ambito della domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale. La prova dell’appartenenza a una società di tiro o della pratica regolare del tiro sportivo, oltre ai fini dell’ottenimento di un’autorizzazione eccezionale, deve essere fornita nuovamente anche a distanza di cinque e dieci anni (cpv. 3). Il capoverso 4 esenta i militari, che in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari hanno ricevuto in proprietà la loro arma d’ordinanza, sia dalla prova dell’appartenenza a una società di tiro (cpv. 2) sia dalla prova della pratica regolare del tiro sportivo (cpv. 3). Tale esenzione è giustificata dal fatto che il diritto militare prevede già, come condizione per la consegna della vecchia arma

d’ordinanza, l’obbligo di comprovare che il tiro venga praticato attivamente. È pertanto superfluo richiedere nuovamente di fornire tale prova ai fini del rilascio di un’autorizzazione eccezionale. Conformemente all’articolo 11 dell’ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM)28, i militari interessati devono infatti fornire prova che negli ultimi tre anni hanno effettuato due volte il programma obbligatorio a 300 m e due volte il tiro in campagna a 300 m e che li abbiano fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari.

28 Ordinanza del 5 dic. 2003 sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM; RS 514.10)

La presente disposizione disciplina le condizioni specifiche che i collezionisti e i musei sono tenuti a soddisfare (cfr. art. 28c cpv. 2 lett. c). In virtù del capoverso 1, possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per tutti i tipi di armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 LArm. Poiché una collezione può racchiudere un numero elevato di armi da fuoco, l’aspetto della sicurezza riveste in questo ambito un’importanza fondamentale Per tale ragione, ai fini dell’ottenimento di un’autorizzazione eccezionale i collezionisti e i musei sono chiamati a presentare all’ufficio cantonale delle armi un piano di sicurezza in cui sono illustrate le misure da essi adottate per garantire la custodia in sicurezza della collezione. L’ufficio cantonale delle armi deve in seguito verificare l’adeguatezza di tali misure. In conformità dell’articolo 26 LArm occorre in particolare garantire che le armi da fuoco non possano essere accessibili a terzi non autorizzati. Conformemente al capoverso 2, i collezionisti e i musei devono inoltre illustrare in modo preciso lo scopo che essi perseguono con la loro collezione. Concretamente si tratta di spiegare con chiarezza il motivo per cui debbano essere acquistate determinate armi da fuoco. I collezionisti e i musei sono altresì tenuti a indicare in una lista, costantemente aggiornata, le armi da fuoco ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 che si trovano in loro possesso. Ogni nuovo acquisto di un’arma da fuoco ai sensi dell’articolo 5 capover- so 1 dovrà essere pertanto integrato tempestivamente in tale lista. La lista intende infine fornire, in tempi rapidi e in ogni momento, agli uffici cantonali delle armi che ne abbiano fatto richiesta una panoramica delle armi da fuoco vietate in possesso di collezionisti e musei.

Art. 31 L’articolo 5 paragrafo 3 della direttiva UE sulle armi modificata statuisce che i caricatori ad alta capacità di colpi e l’arma da fuoco corrispondente debbano essere confiscati se il possessore è sprovvisto di un’autorizzazione eccezionale (art. 6 della direttiva) o di una conferma del legittimo possesso anteriore dell’arma da fuoco vietata in questione (art. 7 par. 4 bis della direttiva). Tali disposizioni devono essere ora trasposte nel presente articolo, il quale disciplina le condizioni e le procedure relative al sequestro e alla confisca definitiva. Nel capoverso 1 viene aggiunta la lettera f che prevede il sequestro dei caricatori ad alta capacità di colpi e dell’arma da fuoco corrispondente nel caso in cui la persona in questione non sia legittimata all’acquisto o al possesso di tali oggetti, ovvero sia sprovvista dell’autorizzazione cantonale eccezionale (art. 5 cpv. 6 LArm) o di una conferma ai sensi dell’articolo 42b LArm. Nel caso in cui non occorra richiedere una conferma del legittimo possesso (cfr. commenti all’articolo 42b), è sufficiente la prova che l’arma da fuoco in questione sia registrata nel registro cantonale delle armi (art. 32a cpv. 2 LArm) o nel libretto di servizio. Anche il capoverso 2, che disciplina la restituzione ai legittimi proprietari di oggetti sequestrati, deve ora contemplare la possibilità del sequestro di caricatori ad alta capacità di colpi. Il capoverso 2bis prevede per i possessori di armi da fuoco vietate ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere b–d, che siano ancora sprovvisti della necessaria autorizzazione eccezionale o della conferma ai sensi dell’articolo 42b LArm, la possibilità di presentare una domanda di rilascio di un’autorizzazione cantonale eccezionale (art. 5 cpv. 6 in combinato disposto con gli art. 28c–28e LArm). Essi dispongono a tal fine di un termine di tre mesi. In alternativa sono anche autorizzati ad alienare l’arma in questione, entro il termine di tre mesi, a una persona legittimata che sia in possesso della necessaria autorizzazione eccezionale. Il capoverso 2ter estende anche ai casi di sequestro di caricatori ad alta capacità di colpi e delle armi da fuoco corrispondenti la possi- bilità di richiedere un’autorizzazione eccezionale o di alienare gli oggetti a una persona legittimata. Anche in questo caso è previsto un termine massimo di tre mesi.

Se la domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale non è stata inoltrata (entro i termini previsti) o è stata respinta e l’arma da fuoco non è stata alienata a una persona legittimata, gli oggetti in questione dovranno essere confiscati definitivamente conforme- mente al capoverso 3 lettera c.

Conformemente all’articolo 13 paragrafo 4 della direttiva UE sulle armi modificata, lo scambio d’informazioni transfrontaliero mediante assistenza amministrativa è esteso anche ai casi in cui il rilascio di un’autorizzazione per l’acquisto di un’arma da fuoco sia rifiutato per motivi di sicurezza legati all’affidabilità della persona interessata. La direttiva stabilisce inoltre che tutti gli scambi d’informazioni debbano avvenire con mezzi elettronici. La Commissione europea deve prevedere a tal fine un apposito sistema. Le norme dettagliate che definiscono portata e modalità dello scambio d’informazioni saranno stabilite dalla Commissione europea all’interno di un atto di esecuzione, che sarà emanato con il coinvolgimento anche degli Stati Schengen. Il pertinente atto di esecu- zione sarà presumibilmente adottato entro settembre 2018. Esso sarà notificato a tempo debito alla Svizzera in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen da recepire. Sebbene non siano state ancora stabilite le modalità precise secondo cui dovrà avvenire lo scambio d’informazioni e non siano stati ancora definiti i dati che dovranno essere comunicati agli altri Stati Schengen in caso di rifiuto di autorizzazioni per l’acquisto di armi da fuoco, è possibile procedere già adesso alla creazione delle necessarie basi legali. Occorre comunque considerare che in Svizzera il numero di casi in cui tali autorizzazioni vengono rifiutate formalmente dovrebbe risultare esiguo. Le persone che non adempiono i requisiti per l’acquisto (art. 8 cpv. 2 LArm), in particolare quello relativo all’età minima di 18 anni o all’obbligo di assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, tendono consapevolmente a non presentare alcuna domanda per il rilascio di un’autorizzazione. Il vigente diritto prevede già che le informazioni concernenti il rifiuto di autorizzazioni in Svizzera siano registrate nella piattaforma d’informazione ARMADA (banca dati DEBBWA). Questa banca dati è gestita già attualmente dall’Ufficio centrale Armi, che funge inoltre da servizio centrale di ricezione e comunicazione per lo scambio d’informazioni con gli altri Stati Schengen (art. 31c cpv. 2 lett. c LArm). Tuttavia, poiché in futuro nella banca dati DEBBWA saranno registrate anche le informazioni inerenti alle autorizza-

zioni rifiutate trasmesse alla Svizzera da altri Stati Schengen, è necessario adeguare il nome della banca dati all’articolo 32a capo- verso 1 lettera c LArm mediante l’aggiunta dell’espressione «comunicazioni provenienti dagli Stati Schengen concernenti il rifiuto di autorizzazioni per l’acquisto di armi da fuoco per motivi di sicurezza legati all’affidabilità della persona interessata».

L’articolo 32b definisce il contenuto dei singoli sistemi d’informazione facenti parte della piattaforma d’informazione ARMADA. Al capoverso 2 relativo ai dati contenuti nella DEBBWA occorre precisare che nella banca dati debbano essere registrate anche le circostanze che hanno portato alla revoca o al rifiuto di un’autorizzazione (lett. b). Questa aggiunta è fondamentale in quanto sono proprio queste circostanze che consentono di concludere se e quali verifiche supplementari debbano essere svolte nonché di com- prendere, in caso di informazioni provenienti da altri Stati Schengen, se esse avrebbero condotto al rifiuto dell’autorizzazione anche in Svizzera. Con la registrazione in ARMADA delle informazioni trasmesse da altri Stati Schengen, queste ultime sono ora a disposi- zione dei servizi autorizzati all’accesso ai sensi dell’articolo 32c capoversi 1–3 LArm. All’articolo 32c capoverso 3bis occorre inoltre regolamentare le informazioni sulle autorizzazioni rifiutate che la Svizzera è tenuta a trasmettere agli altri Stati Schengen (art. 13 par. 4 della direttiva). Se riceve richieste in tal senso da parte di altri Stati Schengen, l’Ufficio centrale Armi consulta la banca dati DEBBWA ed esegue eventualmente ulteriori accertamenti presso il Cantone di domici- lio della persona in questione, inoltrando in seguito le pertinenti informazioni allo Stato Schengen richiedente. Questo scambio dovrebbe avvenire, se necessario, in maniera automatizzata. È infine necessario che tali informazioni possano essere registrate anche negli altri Stati Schengen.

Il capoverso 5 del presente articolo definisce le informazioni che devono essere introdotte nei registri cantonali delle armi (art. 32a cpv. 2 LArm) al momento della registrazione delle armi da fuoco. Poiché la direttiva UE sulle armi modificata stabilisce che i dati registrati debbano essere conservati per un periodo di almeno 30 anni dopo la distruzione dell’arma, occorre ora iscrivere nei registri cantonali anche la data dell’eventuale distruzione (lett. b). La durata di conservazione sarà stabilita dal Consiglio federale nell’ordinanza sulle armi, conformemente a quanto previsto dall’articolo 32c capoverso 8 LArm.

L’articolo 7 paragrafo 4 bis della direttiva UE sulle armi modificata statuisce che il legittimo possesso di armi da fuoco soggette ad autorizzazione finora appartenenti alla categoria B e rientranti ora nelle categorie A6–A8 delle armi proibite, possa essere confermato conformemente alle attuali condizioni. Tale conferma è possibile soltanto se le armi da fuoco erano state originariamente acquistate e registrate in modo legittimo. La possibilità di confermare il possesso avvenuto secondo il diritto anteriore è prevista dall’articolo 42b LArm. Dal 12 dicembre 2008 il diritto svizzero impone un obbligo di registrazione di carattere generale per l’acquisto di armi da fuoco. Per determinate armi da fuoco erano stati in particolare previsti degli obblighi di registrazione a posteriori29. Ciononostante si presume che le armi da fuoco ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere b–d LArm, corrispondenti alle categorie A6–A8 della direttiva UE sulle armi modificata, siano iscritte nei registri cantonali delle armi soltanto a partire dal 12 dicembre 2008. Il capoverso 1 del presente articolo stabilisce che il legittimo possesso di armi da fuoco ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere b– d LArm possa essere confermato. A tal fine è previsto un periodo di tempo di due anni. La conferma deve essere rilasciata dall’autorità competente del Cantone di domicilio della persona in questione. Nell’ambito di questa procedura di conferma nel regi- stro cantonale delle armi sono registrate le informazioni sull’arma da fuoco e sul suo proprietario. Conformemente al capoverso 2 sono previste esenzioni dall’obbligo di conferma in due casi, ovvero per:

  • le armi da fuoco che figurano già nel registro cantonale delle armi, in quanto il loro possesso è considerato eo ipso legittimo anche a posteriori (lett. a);

  • le armi di ordinanza cedute in proprietà in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari direttamente da parte dell’amministrazione militare (lett. b). Infatti, sebbene tali armi siano registrate in modo sistematico nel sistema d’informazione dell’esercito soltanto a partire dal 1991, anche le cessioni anteriori a tale data possono essere rintracciate e documentate in ogni momento, semplicemente consultando i libretti di servizio. Anche per quanto concerne questo tipo di armi, si parte pertanto dal presupposto che il loro possesso sia legittimo.

Non può invece più beneficiare dell’esenzione di cui al capoverso 2 lettera b chi abbia acquistato la vecchia arma dell’esercito da una terza persona, e quindi non direttamente dall’amministrazione militare. In tali casi l’arma sarà pertanto soggetta all’obbligo di conferma ai sensi del capoverso 1, a meno che non figuri già nel registro cantonale delle armi.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

Attualmente l’UE sta ancora elaborando le modalità secondo cui trasporre a livello tecnico lo scambio d’informazioni tra gli Stati Schengen previsto dall’articolo 32a. Considerato lo stato attuale dei lavori è tuttavia probabile che la Confederazione (DFGP/fedpol) sarà tenuta a realizzare un collegamento a un sistema dell’UE. A tal fine andranno sostenuti costi di investimento di circa 350 000 franchi per gli anni 2019 e 2020 nonché, a partire dal 2020, spese d’esercizio di circa 40 000 franchi all’anno. Per una stima affidabi- le delle ripercussioni finanziarie occorrerà tuttavia attendere che venga reso noto il contenuto del pertinente atto di esecuzione della Commissione. Non sono previste ripercussioni sul personale.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna I Cantoni applicano la legge sulle armi conformemente all’articolo 38 LArm. Gli uffici cantonali delle armi dovranno confermare il legittimo possesso delle armi da fuoco che in futuro saranno classificate nella categoria delle armi vietate (cfr. commento all’art. 42b LArm). Considerando le deroghe previste all’obbligo di dichiarazione (cfr. cpv. 2), il numero delle conferme da emettere dovrebbe

essere contenuto. Il rilascio di autorizzazioni eccezionali per le nuove acquisizioni di armi vietate (rispetto al precedente rilascio di permessi d’acquisto) sarà inoltre più dispendioso per i gli uffici cantonali delle armi poiché i tiratori sportivi, i musei e i collezionisti dovranno fornire documenti di prova aggiuntivi. L’esame di queste documentazioni è suscettibile di protrarre la procedura per il rilascio di autorizzazioni eccezionali. I Cantoni dovranno inoltre creare i presupposti per ricevere le segnalazioni sulle transazioni da parte dei commercianti di armi e degli intermediari ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1bis LArm e per registrarle nei sistemi d’informazione cantonali al fine di garantire la tracciabilità del percorso di un’arma da fuoco. Occorrerà quindi adeguare i sistemi d’informazione cantonali e il sistema d’informazione armonizzato di cui all’articolo 32a capoverso 3 LArm. Anche l’estensione della durata di conservazione dei dati fino a 30 anni dopo la distruzione dell’arma da fuoco prevista dalla direttiva UE sulle armi modifica- ta, richiederà modifiche nei sistemi d’informazione cantonali. Ad oggi non è possibile determinare l’entità di questi costi. Una stima in tal senso dovrà essere elaborata insieme ai Cantoni. Una volta entrate in vigore, le nuove disposizioni genereranno, almeno temporaneamente, un aumento dell’onere in termini di perso- nale presso le autorità d’esecuzione cantonali per quanto concerne il rilascio delle conferme di cui all’articolo 42b LArm.

5.3 Ripercussioni per l’economia, la società e l’ambiente

I titolari di una patente di commercio di armi saranno soggetti a obblighi di contabilità più estesi poiché dovranno registrare anche le transazioni relative ai caricatori ad alta capacità di colpi (cfr. commento all’art. 21 LArm). Inoltre saranno soggetti a un nuovo obbli- go di comunicare, entro dieci giorni, agli uffici cantonali delle armi le transazioni effettuate se l’acquirente è domiciliato in Svizzera (cfr. commento all’art. 21 LArm). Questi obblighi aggiuntivi non dovrebbero tuttavia ripercuotersi sull’economia. Poiché è stato deciso di non vincolare l’acquisto e il possesso di armi delle categorie A6 e A7 da parte di tiratori sportivi esclusiva- mente alla prova dell’appartenenza del tiratore a una società di tiro, non si prevedono ripercussioni dirette sulla società. Le modifiche di legge non comportano, infine, neanche ripercussioni per l’ambiente.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE relativo al recepimento della direttiva (UE) 2017/853 si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)30, secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati interna- zionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. art. 24 cpv. 2 LParl31 e art. 7a cpv. 1 LOGA32), ipotesi che non si verifica nella fattispecie. Le modifiche della legge sulle armi sono rette dall’articolo 107 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione il compito di emanare prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

6.2 Forma dell’atto

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale, comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Lo scambio di note può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS. Il recepimento della direttiva non prevede alcuna adesione a un’organizzazione internazionale. La presente direttiva UE sulle armi modificata, recepita mediante scambio di note, comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Sono considerate tali in virtù dell’articolo 22 capoverso 4 LParl le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il recepimento della direttiva UE sulle armi modificata richiede inoltre adeguamenti della LArm (cfr. n. 6.1). Il decreto federale che approva e traspone la direttiva UE sulle armi modificata sottostà pertanto a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capover- so 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referen- dum (art. 24 cpv. 3 LParl).

6.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera è tenuta a recepire la direttiva (art. 2 par. 3 in combinato disposto con l’art. 7 AAS). Le modifiche della LArm proposte per trasporre la direttiva sono compatibili sia con le prescrizioni di quest’ultima sia con i restanti impegni internazionali della Svizze- ra.

30 RS 101 31 Legge federale del 13 dic. 2002 sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10) 32 Legge del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) | Lexipedia | Lexipedia