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Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM

7 novembre 2017

Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa

Commento esplicativo

Entrata in vigore della modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (13.030; Integrazione)

Compendio Il 16 dicembre 2016 l’Assemblea federale ha adottato la modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) per migliorare l’integrazione (13.030; Integrazione). L’attuazione della modifica di legge è stata suddivisa in due pacchetti. Il primo pacchetto, che entrerà ve- rosimilmente in vigore all’inizio del 2018, verte essenzialmente sull’abolizione del contributo speciale sul reddito per le persone rientranti nel settore dell’asilo nonché su un adeguamento tecnico riguardante il finanziamento della somma forfettaria globale. La procedura di consul- tazione sulle necessarie modifiche di ordinanza si è svolta dal 26 aprile al 16 agosto 2017. Il secondo pacchetto, che entrerà verosimilmente in vigore nell’estate 2018, abbraccia le rimanenti modifiche della LStr, tra cui la modifica del titolo in «Legge federale sugli stranieri e sull’integrazione» (LStrI). Le modifiche del secondo pacchetto interessano l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e l’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). L’OASA definisce più da vicino i requisiti in materia d’integrazione degli stranieri, mentre l’OIntS disciplina in primo luogo la promozio- ne dell’integrazione. Le proposte modifiche dell’OASA prevedono misure del diritto in materia di stranieri per quei casi in cui sia costatato un fabbisogno integrativo. Sono definiti più da vicino i criteri per mi- surare il grado d’integrazione, di cui le autorità preposte alla migrazione devono tenere conto nelle loro decisioni inerenti il diritto in materia di stranieri. Le competenze linguistiche richie- ste in vista del rilascio e della proroga di un permesso sono definite dettagliatamente sulla base di un modello graduale: i requisiti d’integrazione sono tanto più elevati quanto più estesi sono i diritti conferiti dallo statuto giuridico auspicato. Infine sono definite concretamente an- che le misure già decise per il caso in cui uno straniero non mostri di voler contribuire in ma- niera responsabile alla propria integrazione. L’OIntS è sottoposta a revisione totale. La necessità di questa riforma è scaturita dalle modi- fiche apportate gli anni scorsi e dagli adeguamenti resi necessari dalle modifiche di legge. Diverse disposizioni dell’OIntS sono inoltre codificate a livello di legge.

L’OIntS interamente riveduta riprende in ampia misura le disposizioni vigenti. Le modifiche di legge prevedono ora espressamente l’obbligo per i Cantoni di provvedere a fornire la prima informazione ai nuovi arrivati in Svizzera. L’OIntS definisce i contenuti di fondo della prima informazione nonché pertinenti direttive attuative. Occorre inoltre disciplinare la ripartizione dei compiti all’interno dell’Amministrazione federale e dei Cantoni, la garanzia e lo sviluppo della qualità nonché la designazione delle categorie interessate dalla promozione dell’integrazione.

Art. 73a Requisiti in termini di competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del Art. 73b Requisiti in termini di competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del Art. 74a Requisiti in termini di competenze linguistiche per l’inclusione nell’ammissione

Art. 82a Comunicazione della percezione dell’aiuto sociale o di un’indennità di Art. 82b Comunicazione della percezione di prestazioni complementari al fine di esaminare

1 Situazione iniziale

Il 16 dicembre 2016 l’Assemblea federale ha adottato due progetti di modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20; FF 2016 7955; FF 2016 7937). Il primo progetto riguarda l’attuazione dell’articolo 121a Cost. (16.027; Regolazione dell’immigrazione). La procedura di consultazione sulle disposizioni esecutive si è svolta dal 28 giugno al 6 settembre 2017. Il secondo progetto riguarda le disposizioni per migliorare l’integrazione (13.030; Integrazio- ne). Con le nuove disposizioni ci si propone di attuare in maniera ancora più incisiva il princi- pio del «promuovere ed esigere». La LStr ottiene peraltro un nuovo titolo, ossia «Legge fede- rale sugli stranieri e sull’integrazione (LStrI)». L’attuazione delle nuove disposizioni sull’integrazione è stata suddivisa in due pacchetti. Il primo pacchetto, che entrerà verosimilmente in vigore all’inizio del 2018, verte essenzial- mente sull’abolizione del contributo speciale sul reddito per le persone rientranti nel settore dell’asilo nonché su un adeguamento tecnico riguardante il finanziamento della somma for- fettaria globale. La relativa procedura di consultazione si è svolta dal 26 aprile al 16 agosto 2017. Il secondo pacchetto, che entrerà verosimilmente in vigore nell’estate 2018, abbraccia le rimanenti modifiche di legge. Le modifiche del secondo pacchetto interessano l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e l’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). L’OASA definisce più da vicino i requisiti in materia d’integrazione degli stranieri («esigere»), mentre l’OIntS disciplina in primo luogo la promozione dell’integrazione da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni («promuovere»).

2 Punti essenziali del progetto

I punti essenziali dell’OASA si fondano sulle seguenti disposizioni della legge federale sugli stranieri: – Le condizioni d’entrata per consulenti e insegnanti sono ora disciplinate a livello di legge (art. 26a nLStrI). Nell’OASA sono definite le conoscenze linguistiche richieste. – I criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 nLStrI) di cui le autorità in materia di migrazione devono tenere conto nelle loro decisioni secondo il diritto in materia di migrazione so- no concretizzati nell’OASA. Sono previste sanzioni per gli stranieri che, senza un mo- tivo scusabile, non soddisfano tali criteri. Sono possibili sanzioni per esempio ove lo straniero non partecipi alla vita economica e sociale, non osservi la sicurezza e l’ordine pubblici o i valori della Confederazione oppure rifiuti di imparare una lingua nazionale. – Occorre tenere in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o sten- tano a soddisfare i criteri d’integrazione a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti (art. 58a cpv. 2 nLStrI). L’OASA concretizza que- sti casi. – Il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso (art. 58a cpv. 3 nLStrI). La disciplina contenuta nell’OASA si fonda su un modello graduale secondo cui i requisiti d’integrazione devono essere

tanto più elevati quanto più estesi sono i diritti conferiti dallo statuto giuridico auspica- to. – Gli accordi d’integrazione e le raccomandazioni per l’integrazione sono codificati a li- vello di legge (art. 58b nLStrI). L’OASA prevede pertinenti disposizioni esecutive, in particolare la procedura e le circostanze di cui tenere conto. – Il permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora ove lo straniero non mostri di voler contribuire in maniera responsabile alla propria in- tegrazione (commutazione del permesso C in permesso B; art. 63 cpv. 2 nLStrI). L’OASA codifica gli elementi che devono figurare in una decisione di commutazione. – La procedura odierna per il rilascio di un permesso a un rifugiato riconosciuto o a uno straniero ammesso provvisoriamente in vista di esercitare un’attività lucrativa è sosti- tuita da una semplice procedura di notifica (art. 85a nLStrI e art. 61 nLAsi). L’OASA definisce quali dati devono essere comunicati e da chi. Designa inoltre gli organi di controllo competenti. – Vengono precisati gli obblighi di comunicare i dati alle autorità cantonali in materia di migrazione (art. 97 cpv. 3 nLStrI). Queste notifiche consentono alle autorità di migra- zione di intervenire, se del caso, ove il comportamento di uno straniero lasci presu- mere un decorso sfavorevole dell’integrazione. L’OASA definisce più da vicino gli eventi che devono essere comunicati alle autorità di migrazione da parte delle autori- tà scolastiche, delle autorità di protezione dei minori e degli adulti e delle autorità competenti per l’erogazione delle prestazioni complementari. – L’OASA disciplina inoltre il monitoraggio delle misure dei Cantoni nel settore della mi- grazione. Queste misure possono essere valutate in maniera più efficace grazie ai nuovi parametri inerenti gli accordi d’integrazione e le raccomandazioni per l’integrazione.

3 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della

Confederazione Le ripercussioni della modifica di legge sulle finanze e sul personale sono illustrate nel mes- saggio e nel messaggio aggiuntivo.1 Le autorità federali possono attuare la modifica di legge nel quadro delle risorse disponibili. Si può dare per acquisito che l’attuazione non genererà considerevoli costi supplementari nemmeno per i Cantoni. Il fatto di dover tenere conto dei criteri d’integrazione nel quadro del rilascio o della proroga del permesso di dimora o di domicilio presuppone che il richiedente dimostri di soddisfare i criteri richiesti, per esempio producendo attestati linguistici. Questa prassi già in uso è ora codificata in maniera più vincolante. In linea di massima il richiedente deve assumersi i costi della dimostrazione delle competenze linguistiche. I costi incorsi dalle competenti autorità federali e cantonali per queste verifiche dovrebbero aggirarsi attorno ai livelli odierni. La conclusione di accordi d’integrazione e la formulazione di raccomandazioni per l’integrazione nonché la valutazione dell’integrazione in occasione del rilascio del permesso di domicilio fanno parte già tuttora dei compiti esecutivi dei Cantoni. Con la modifica di legge, gli oneri incorsi dalle autorità cantonali in materia di migrazione per le verifiche in vista del rilascio del permesso di domicilio potrebbero essere leggermente maggiori, tuttavia l’attività principale nel quadro delle circa 30 000-40 000 domande annue dovrebbe limitarsi a una mera verifica formale dei documenti afferenti.

1 FF 2013 2085 segg. e FF 2016 2500 segg.

La sostituzione della procedura di autorizzazione mediante una semplice notifica in caso di assunzione di un’attività lucrativa da parte di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvi- soriamente non ha conseguenze per la Confederazione. Le spese per lo sviluppo del modulo di notifica sono coperte tramite il budget ordinario per progetti informatici della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Grazie ai notevoli agevolamenti amministrativi connessi con la notifica decadono gli emolumenti cantonali. La necessaria registrazione dei dati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) da parte dei Cantoni è coperta come sinora grazie ai contributi versati dalla Confederazione per i rifugiati e le persone ammesse provvi- soriamente, i quali comprendono anche un importo per la copertura delle spese amministra- tive (art. 88 cpv. 3 e 91 cpv. 2bis LAsi nonché art. 31 OAsi 2). Le procedure di controllo per- mangono nel settore di competenza cantonale. L’OASA codifica inoltre il monitoraggio delle misure secondo il diritto in materia di stranieri. Il monitoraggio può essere attuato con un investimento minimo da parte delle autorità cantona- li. A tal fine basta infatti impostare i pertinenti codici d’ammissione e di osservazione in SI- MIC. L’obbligo di notifica delle autorità incaricate di stabilire e versare le prestazioni complementa- ri2 nei riguardi delle autorità in materia di migrazione potrebbe comportare un leggero onere lavorativo supplementare. Tuttavia l’obiettivo conseguito grazie a queste notifiche (migliora- mento dell’esecuzione grazie a un esame agevolato del diritto di soggiorno di cittadini UE/AELS e delle condizioni di soggiorno di cittadini di Paese terzo) consente dei risparmi nel settore delle prestazioni complementari. Il nuovo obbligo delle autorità scolastiche di comunicare dati alle autorità in materia di migra- zione genera un onere supplementare piuttosto ridotto, giacché occorre notificare unicamen- te i dati che implicano un’esclusione dalla scuola. Il diritto vigente obbliga già le autorità di protezione dei minori e degli adulti a comunicare spontaneamente alle autorità in materia di migrazione le misure adottate, pertanto la disciplina introdotta non comporta nuove conse- guenze sul piano finanziario o del personale.

4 Commenti generali

4.1 Requisiti d’integrazione

Le modifiche di legge poggiano sul duplice principio secondo cui, da un lato, occorre pro- muovere e supportare l’integrazione e, dall’altro, occorre fare maggiormente leva sull’autoresponsabilità delle persone interessate in vista della loro integrazione. I nuovi criteri d’integrazione utilizzati ai sensi di requisiti in termini d’integrazione conforme- mente al diritto in materia di stranieri si compongono essenzialmente del rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblici, del rispetto dei valori della Costituzione federale, della facoltà di esprimersi in una lingua nazionale e della volontà di partecipare alla vita economica o di ac- quisire una formazione (art. 58a cpv 1 nLStrI). Si tratta delle medesime nozioni previste dalla legge sulla cittadinanza (art. 12 nLCit; RS 141.0), alla sola eccezione dell’incoraggiamento e del sostegno all’integrazione dei membri della famiglia. Conformemente al diritto in materia di stranieri, anche il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale dei membri della famiglia nonché il rispetto dei pari diritti donna-uomo e il diritto alla libertà personale costituiscono dei requisiti in tema d’integrazione. Vi è dunque una profonda coerenza del diritto in materia di stranieri e del diritto in materia di cittadinanza per quanto riguarda i criteri d’integrazione.

Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC: RS 831.30)

4.2 Competenze linguistiche

L’acquisizione di competenze linguistiche ha una funzione chiave per l’integrazione. Confor- memente all’articolo 58a capoverso 3 nLStrI, il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso. I requisiti per quanto riguar- da le competenze linguistiche sono tanto più elevati quanto più estesi sono i diritti conferiti dallo statuto giuridico auspicato.3 Sulla base dei requisiti per quanto riguarda le competenze linguistiche in vista della naturalizzazione, l’OASA definisce le competenze linguistiche ri- chieste per i vari permessi secondo il diritto in materia di stranieri. Conformemente all’ordinanza sulla cittadinanza, la naturalizzazione presuppone che sia dimostrato per quan- to riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa (QCER)4. I requisiti linguistici per la naturalizzazione sono stati confermati da un assetto quadro dell’Istituto di plurilingui- smo dell’Università di Friburgo su incarico della Commissione federale della migrazione. 5 Nel 2009 l’Istituto di plurilinguismo dell’Università di Friburgo e l’Alta Scuola Pedagogica di Friburgo hanno elaborato, su incarico della SEM, un «Curriculum di riferimento per la promo- zione delle competenze linguistiche dei migranti»6. Il curriculum è stato elaborato in collabo- razione con numerosi specialisti in materia di promozione linguistica attivi per diverse istitu- zioni pubbliche e private della Svizzera. Il curriculum ha costituito la base del sistema di promozione linguistica «fide | Français, Italiano, Deutsch in der Schweiz – imparare, insegna- re, valutare».

5 Commento alle singole disposizioni

5.1 Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 22a Condizioni d’integrazione per consulenti e insegnanti Le persone che svolgono incarichi per il conto di una comunità religiosa o che esplicano un’attività di consulenza o di insegnamento (insegnanti LCO) hanno un ruolo importante nel settore dell’integrazione (funzione chiave). Cpv. 1 La presente disposizione non si riferisce unicamente a queste attività ma a tutte le attività di carattere pubblico. È applicabile a prescindere che le persone interessate svolgano la loro attività nel quadro di un rapporto di lavoro di diritto pubblico o privato. Consulenti e insegnan- ti rivestono spesso una funzione chiave nell’integrazione e, proprio per la funzione che svol- gono, sono apprezzati e rispettati. Inoltre, in caso di bisogno, sono spesso coinvolti anche nel dialogo con le autorità locali. A fronte del loro ruolo particolare, queste persone devono conoscere le condizioni sociali e di vita in Svizzera, ossia le norme e regole fondamentali il

3 FF 2013 2045, qui 2053

Il QCER è uno standard internazionale per le conoscenze linguistiche e viene applicato in tutta Europa per descrivere le competenze linguistiche dei discenti; reperibile all’indirizzo: www.coe.int > Council of Europe > Democracy > Democratic Governance > Democracy > Activities > Languages > Common European Fra- mework of Reference for languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) (stato 26 giu. 2015). Assetto quadro per la dimostrazione delle competenze linguistiche dei migranti in vista della naturalizzazione; reperibile all’indirizzo: //www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/themen/kurzbericht_rahmen konzept.pdf (non esiste in italiano) Reperibile all’indirizzo: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/berichte/sprache/rahmencurriculum-i.pdf

cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica. Devono altresì conoscere i valori fondamentali della Costituzione federale nonché riconoscere e ri- spettare l’ordine giuridico della Svizzera. Per valutare se consulenti e insegnanti hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera si applicano per analogia i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 lettere a e b nLStrI. In base alle condizioni in tema di qualifiche (art. 23 cpv. 1 LStrI), nel caso dei consulenti e degli insegnanti si può dare per acquisito che siano in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offrono consulenza. Cpv. 2 Per l’ammissione di consulenti e insegnanti sono presupposte conoscenze linguistiche ap- propriate. La definizione delle conoscenze linguistiche richieste si ispira all’articolo 7 vigente dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). Sino- ra erano presupposte conoscenze orali e scritte pari al livello B1 della lingua nazionale parla- ta nel luogo di lavoro. Siccome il nuovo modello di valutazione distingue tra competenze orali e scritte (cfr. anche n. 4.2Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), la definizione delle competenze linguisti- che richieste per consulenti e insegnanti è stata modificata conseguentemente. Pertanto è richiesto il livello di riferimento B1 per le competenze orali e il livello di riferimen- to A1 per le competenze scritte. Ciò consente di tenere conto della situazione particolare dei consulenti e degli insegnanti provenienti da regioni con un altro alfabeto.

Art. 25 Condizioni per redditieri Complemento alla rubrica e adeguamento redazionale del capoverso 4 (inserimento dell’acronimo «LPC»).

5.2 Deroghe alle condizioni d’ammissione

Art. 30a Formazione professionale di base

Cpv. 1 lett. d Il capoverso 1 lettera d vigente presuppone che il richiedente sia «ben integrato». La nuova disposizione prevede che il richiedente deve soddisfare i criteri d’integrazione conformemen- te all’articolo 58a capoverso 1 LStrI (cfr. anche n. 4.1). Pertanto il capoverso 1 lettera d ri- manda all’articolo 58a capoverso 1 LStrI. Cpv. 1 lett. e Il criterio previsto dal diritto vigente secondo cui il richiedente deve conformarsi all’ordinamento giuridico è compreso nei criteri d’integrazione ora determinanti conforme- mente alla lettera d (sopra; art. 58a cpv. 1 lett. a). Pertanto la lettera e vigente è abrogata.

Art. 31 Casi personali particolarmente gravi

Cpv. 1 lett. a Il capoverso 1 lettera a vigente presuppone «l’integrazione del richiedente». La nuova dispo- sizione prevede che il richiedente deve soddisfare i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI (cfr. anche n. 4.1). Pertanto il capoverso 1 lettera a rimanda all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.

Cpv. 1 lettere b e d I criteri per valutare se sussiste un caso personale particolarmente grave conformemente alle lettere b e d (rispetto dei principi dello Stato di diritto e situazione finanziaria nonché vo- lontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione) sono compresi nei criteri d’integrazione ora determinanti conformemente alla lettera d (sopra; art. 58a cpv. 1 lett. a). Pertanto le lettere b e d sono abrogate. Il criterio della «situazione finanziaria» (lett. d) applicato sinora si riferisce per esempio ad arretrati d’imposte o di pagamento di pigioni, di premi della cassa malati o di multe, al man- cato pagamento di contributi di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia oppure all’accumulo di debiti o di esecuzioni in corso. Questo criterio è ora compreso nella nozione di «rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici» (art. 58a cpv. 1 lett. a nLStrI) men- tre la capacità di mantenersi economicamente è compresa nella nozione di «partecipazione alla vita economica e acquisizione di una formazione» (art. 58a cpv. 1 lett. d nLStrI, vedi an- che n. 4.1Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Il capoverso 6 corrisponde al vigente articolo 6 capoverso 3 OIntS ed è integrato per motivi sistematici nel capoverso 31 OASA. Disciplina il rilascio del permesso di dimora a persone ammesse provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni (attuazione dell’art. 84 cpv. 5 nLStrI). Queste domande sono esaminate approfonditamente consideran- done il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza. Nell’esaminarle occorre considerare anche se gli interessati hanno partecipato con successo a un programma di formazione o di occupazione.

Art. 52 Richiedenti l’asilo Cpv. 2 L’attività lucrativa dei richiedenti l’asilo continua a soggiacere ad autorizzazione (art. 43 LAsi e art. 40 cpv. 2 nLStrI; vedi anche n. 5.5) Per chiarezza e per ragioni di sistematica è opportuno riassumere nel presente articolo tutte le disposizioni riguardanti l’attività lucrativa dei richiedenti l’asilo (attività lucrativa temporanea e cambiamento d’impiego).

Art. 53 Persone bisognose di protezione Le modifiche della presente disposizione sono una conseguenza dell’articolo 85a nLStrI e dell’articolo 61 LAsi (procedura di notifica anziché procedura di autorizzazione per persone ammesse provvisoriamente). Cpv. 1–3 L’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione continua a essere soggetta ad auto- rizzazione (art. 75 LAsi e art. 40 cpv. 2 nLStrI; vedi anche n. 5.5). Per chiarezza e per ragioni di sistematica è opportuno riassumere nell’articolo 53 tutte le disposizioni riguardanti l’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione (attività lucra- tiva temporanea e cambiamento d’impiego).

Art. 53a Programmi d’occupazione (nuovo) I programmi d’occupazione non sono considerati un’attività lucrativa (vedi anche n. 5.5). Per coerenza, la partecipazione a programmi d’occupazione da parte di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione è disciplinata in un unico articolo.

5.3 Permesso di dimora

Art. 58 Validità del permesso di dimora Cpv. 1 D’ora in poi, ove si possa prevedere un buon decorso dell’integrazione, il permesso di dimo- ra può essere rilasciato o prorogato direttamente per una durata di due anni. Nel valutare l’integrazione l’autorità competente considera il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici, il rispetto dei valori della Costituzione federale, la conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza e la volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una for- mazione (art. 58a cpv. 1 lett. a–d nLStrI).

5.4 Permesso di domicilio

Art. 60 Rilascio del permesso di domicilio Cpv. 1 Conformemente alla disposizione vigente, prima del rilascio del permesso di domicilio, occor- re verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo gra- do d’integrazione. D’ora in poi devono essere soddisfatti i criteri d’integrazione conforme- mente all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI. Cpv. 2 Il rilascio del permesso di domicilio presuppone, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 4.2).

Art. 61 Nuovo rilascio del permesso di domicilio La rubrica è modificata in «Nuovo rilascio del permesso di domicilio». La nuova rubrica de- scrive in maniera più esatta il contenuto della disposizione. La rubrica vigente «Rilascio anti- cipato del permesso di domicilio» ha creato confusione con il rilascio del permesso di domici- lio in caso di integrazione riuscita, detto correntemente «rilascio anticipato del permesso di domicilio». Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 61 vigente. Cpv. 2 Come il rilascio ordinario del permesso di domicilio (art. 34 in combinato disposto con l’art. 60 nLStrI), il nuovo rilascio del permesso di domicilio presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 4.2). Se al rilascio originario del permesso di domicilio sono già state esami- nate le conoscenze linguistiche, di norma questo requisito è soddisfatto.

Art. 61a Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione (nuovo)

Cpv. 1 La sostituzione del permesso di domicilio mediante un permesso di dimora (art. 63 cpv. 2 nLStrI) fa scattare un periodo d’attesa di cinque anni per il nuovo rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 6 nLStrI). Il periodo d’attesa inizia a decorrere il giorno del passaggio in giudicato della commutazione. Cpv. 2 Lett. a Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se non vi sono motivi di revoca conformemente all’articolo 62 o 63 capoverso 2 nLStrI. Ciò corrisponde alle condizioni per il primo rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 lett. b nLStrI). Lett. b Per il nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione devono essere soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI (vedi anche n. 4.1). Lett. c Come il rilascio ordinario del permesso di domicilio, il nuovo rilascio del permesso di domici- lio dopo commutazione presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto ri- guarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 4.2).

Art. 62 Rilascio anticipato del permesso di domicilio

Cpv. 1 Come il rilascio ordinario del permesso di domicilio, il rilascio anticipato del permesso di do- micilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI. I criteri applicati sinora per valutare l’integrazione avvenuta con successo, codificati nelle lettere a e c vigenti (rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale nonché volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione) sono compresi nei criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 lett. a, b e d nLStrI). Il criterio delle competenze linguistiche è codificato al capoverso 1bis (vedi sotto). D’ora in poi anche la legge definisce requisiti per quanto riguarda la conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (art. 34 cpv. 4 nLStrI). Sinora questa limitazione era codificata a livello esecutivo (art. 62 cpv. 1 lett. b OASA). D’ora in poi il rilascio del permesso di domicilio in caso d’integrazione riuscita presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livel- lo di riferimento A1. Nell’articolo 62 capoverso 1 lettera b vigente è richiesto il livello A2. Il rialzamento del livello di riferimento richiesto è il risultato dell’attuazione sistematica del mo- dello graduale (vedi anche n. 4.2Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). La possibilità, in casi motivati, di considerare le conoscenze di un’altra lingua nazionale (se- condo periodo) consente per esempio ai Cantoni con più lingue nazionali di derogare al prin-

cipio sancito dalla legge secondo cui in linea di massima occorrono buone conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (art. 34 cpv. 4 nLStrI).

Art. 62a Commutazione del permesso di domicilio in permesso di dimora (nuovo) È introdotta la possibilità di revocare il permesso di domicilio e di rimpiazzarlo mediante un permesso di dimora ove l’interessato non soddisfi i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI (commutazione). Lo scopo della commutazione è quello di indurre l’interessato a modificare il proprio comportamento e a integrarsi meglio. La commu- tazione riveste pertanto un carattere preventivo. Nella valutazione della commutazione occorre dapprima stabilire in che misura il comporta- mento dell’interessato non risponde ai criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI. Tuttavia se dagli accertamenti emerge che sono soddisfatti addirittura i presupposti per la revoca del permesso di domicilio (art. 63 cpv. 1 nLStrI), anziché la commutazione oc- corre ordinare la revoca del permesso. La commutazione ottiene in questo modo un’importanza propria, distinta dalla revoca. La commutazione è pronunciata nei casi in cui, nonostante il comportamento scorretto dell’interessato, la sua permanenza in Svizzera resti comunque possibile. Siccome il prosie- guo del soggiorno è retto da un permesso di dimora, è consigliabile stipulare un accordo d’integrazione con l’interessato o formulare nei suoi riguardi una raccomandazione per l’integrazione (cpv. 1; art. 58b nLStrI). Ove ci si astenga dal farlo, nella decisione di commu- tazione occorre tuttavia precisare quali sforzi integrativi ci si aspetta in futuro dall’interessato (cpv. 2 lett. b). Lo scopo della commutazione è raggiunto unicamente se le autorità compe- tenti forniscono all’interessato le indicazioni necessarie affinché egli possa modificare il pro- prio comportamento in modo tale da poter rimanere in Svizzera. In linea di principio, dopo la commutazione è possibile, quale passo supplementare, revocare il permesso di dimora o rifiutarne la proroga qualora, senza validi motivi, non siano soddisfat- te le condizioni connesse con il permesso oppure non sia rispettato un accordo di integrazio- ne (art. 62 cpv. 1 lett. d e f nLStrI). In ogni caso occorre dare all’interessato il tempo neces- sario per adempiere le esigenze formulate nei suoi riguardi. In capoverso 2 elenca gli elementi che devono figurare in una decisione di commutazione.

Tra di essi figurano, come di consueto, la motivazione della decisione, le condizioni per poter rimanere in Svizzera, la durata di validità del permesso di dimora e le possibili conseguenze per il soggiorno in Svizzera in caso d’inadempienza di un accordo d’integrazione o delle con- dizioni connesse al permesso di dimora.

5.5 Stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati esercitanti

un’attività lucrativa Il tasso di occupazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente è piuttosto basso, soprattutto nei primi anni di soggiorno in Svizzera. 7 Ciò, non da ultimo, a causa di numerosi ostacoli amministrativi. La sostituzione, decisa dal Parlamento, della procedura di autorizzazione soggetta a tassa per svolgere un’attività lucrativa mediante una semplice notifica è un agevolamento conside- revole (art. 85a nLStrI e art. 61 nLAsi).

In media il 24 % dei rifugiati riconosciuti e il 29 % delle persone ammesse provvisoriamente. Il loro tasso di occupazione cresce di circa 3 punti percentuali dopo 24 mesi e si attesta attorno al 50, ovvero 40 % dopo set- te anni. Cfr. statistica sull’asilo del maggio 2017: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni e servizi > Statistiche sull’asilo > Statistiche sull’asilo.

Sezione 4 Stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati esercitanti un’attività lucrativa A fronte del campo d’applicazione della nuova notifica occorre adeguare conseguentemente il titolo della sezione 4.

Art. 64 Cambiamento d’impiego L’articolo 64 vigente disciplina il cambiamento d’impiego dei richiedenti l’asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione. Conformemente all’articolo 85a capoverso 2 nLStrI, il cambiamento d’impiego delle persone ammesse prov- visoriamente non soggiace più ad autorizzazione. Il cambiamento d’impiego dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione è ormai codificato negli articoli 52 e 53 (vedi anche n. 5.2). Pertanto il presente articolo è abrogato.

Art. 65 Notifica di un’attività lucrativa Il presente articolo disciplina la notifica dell’attività lucrativa di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente (art. 85 cpv. 6 nLStrI). La nozione di attività lucrativa abbraccia le attività indipendenti e dipendenti (art. 11 cpv. 2 nLStrI e art. 1a e 2 OASA). Cpv. 1 I rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente sono autorizzati a svolgere un’attività lucrativa se la stessa è stata notificata. Pertanto la notifica deve precedere l’inizio dell’attività. L’attività può essere svolta in tutta la Svizzera. Restano tuttavia applicabili le norme riguardanti il cambiamento d’impiego (art. 37 nLStrI) o i soggiorni settimanali (art. 16 OASA). Cpv. 2–4 La notifica dell’attività lucrativa dipendente incombe al datore di lavoro. Se l’attività è parte integrante di un programma d’integrazione svolto da terzi incaricati nel quadro di una con- venzione di programma relativa a un programma cantonale d’integrazione (PIC), la notifica può essere effettuata dai terzi incaricati (p.es. istituzione, istituzione di soccorso, servizio comunale o cantonale). In caso di attività indipendente, la notifica è effettuata dallo straniero stesso. Oltre ai dati elencati in maniera non esaustiva nell’articolo 85a capoversi 2 e 3 nLStrI, occor- re notificare anche i dati seguenti (cpv. 2): – ulteriori dati sulla persona che esercita l’attività lucrativa – ulteriori dati sul datore di lavoro; i lavoratori indipendenti forniscono unicamente le proprie generalità – dati sull’attività svolta  Il tipo di attività notificata si riferisce in particolare alle condizioni speciali in cui viene svolta l’attività (p. es. pratico, programma d’integrazione, formazione paral- lela all’esercizio della professione, ecc.).  Per salario s’intende il salario annuo lordo o il salario mensile lordo e il numero di versamenti (12 o 13) oppure il salario orario lordo. La notifica di un cambiamento d’impiego (art. 85a cpv. 2 nLStrI) è effettuata, da un lato, con la notifica della fine dell’attività da parte del datore di lavoro precedente e, dall’altro, con la notifica

dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro. Non si può chiedere a un datore di lavoro di fornire informazioni riguardanti un altro datore di lavoro.  Se il luogo di lavoro è trasferito in un altro Cantone, il datore di lavoro deve notifi- care l’attività nel nuovo Cantone. Si applica la medesima procedura. – la dichiarazione:  con cui il datore di lavoro (cpv. 2) s’impegna a osservare le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 85a cpv. 3 nLStrI) e, se del caso, le condizioni speciali conformemente alla tipologia dell’attività (p. es. condizioni speciali stipulate nel quadro di un pratico);  con cui la persona esercitante attività lucrativa indipendente (cpv. 3) conferma che sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di ta- le attività (art. 19 lett. b nLStrI);  con cui i terzi incaricati (cpv. 4) s’impegnano parimenti a verificare che siano soddisfatte le condizioni particolari definite nel programma d’integrazione (con- formemente ai mandati o alle convenzioni di prestazione nel quadro di programmi cantonali d’integrazione PIC; cfr. art. 21 OIntS avamprogetto in consultazione). Queste condizioni speciali vanno definite d’intesa con i servizi cantonali compe- tenti, ovvero con le parti sociali del settore (commissioni tripartite o paritetiche). Per consentire l’inoltro elettronico di queste dichiarazioni unitamente al modulo di no- tifica, la persona soggetta all’obbligo di notifica deve confermarle completando il campo dati corrispondente. Si rinuncia a dichiarazioni e conferme sotto forma di do- cumenti allegati. I richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoria- mente che svolgono un’attività nel quadro di un programma d’occupazione conformemente all’articolo 43 LAsi continuano a soggiacere alle condizioni definite nel programma d’occupazione. Pertanto non soggiacciono all’obbligo di notifica (cfr. n. 5.2). Cpv. 5 La notifica va inoltrata elettronicamente all’autorità cantonale competente designata dal Can- tone in cui è situato il luogo di lavoro (art. 85a cpv. 2 nLStrI). La persona soggetta all’obbligo di notifica (cfr. cpv. 2–4) può inoltrare la notifica con il modulo sviluppato dalla SEM in colla- borazione con l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). Il modulo è

reperibile sul sito web della SEM (www.sem.admin.ch). I Cantoni sono liberi di prevedere un altro sistema per l’inoltro elettronico dei dati necessari conformemente ai capoversi 2–4. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di notifica è punito con la multa (art. 120 cpv. 1 lett. f nLStrI). Cpv. 6 e 7 Questi due capoversi disciplinano i compiti che incombono all’autorità cantonale competente per il luogo di lavoro (cpv. 5): – registrare manualmente in SIMIC i dati seguenti:  l’identità del datore di lavoro;  l’attività svolta e il luogo di lavoro;  la data di inizio o fine dell’attività. Questi dati servono al calcolo degli importi forfettari versati dalla Confederazione ai Cantoni per le persone ammesse provvisoriamente (art. 87 nLStrI) e per le persone del settore dell’asilo (art. 88 e 89 LAsi). Sulla base di questi dati è stabilita anche la

quota parte di rifugiati riconosciuti e di persone ammesse provvisoriamente (occorre verificare l’efficacia dei provvedimenti della Confederazione; art. 170 Cost.);8 – inoltrare copia del modulo di notifica all’organo designato dal Consiglio federale inca- ricato di verificare il rispetto delle condizioni di lavoro e salario (art. 83 e 85a cpv. 5 nLStrI). I dati contenuti nel modulo servono a fini di controllo; – inoltrare copia del modulo all’autorità competente del Cantone di residenza qualora il luogo di lavoro si trovi in un altro Cantone.

5.6 Ricongiungimento familiare

Art. 73a Requisiti in termini di competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare (nuovo) Cpv 1 D’ora in poi il rilascio e la proroga di un permesso di dimora nel quadro del ricongiungimento familiare presuppongono, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A1 (art. 43 cpv. 1 lett. d in com- binato disposto con l’art. 58a cpv. 3 nLStrI).

Cpv. 2

Se la condizione di cui al capoverso 1 non è soddisfatta, è sufficiente dimostrare l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello A1 (art. 43 cpv. 2 e 44 cpv. 4 nLStrI).

Art. 73b Requisiti in termini di competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare (nuovo) Conformemente al diritto vigente, il coniuge di un cittadino svizzero o di un titolare del per- messo di domicilio ha diritto al rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni (art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LStr). D’ora in poi dovranno essere soddisfatti anche i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI (art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 5 nLStrI). In questi casi il rilascio del permesso di domicilio presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto ri- guarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 4.2). Ciò corri- sponde alle competenze linguistiche richieste per il rilascio ordinario del permesso di domici- lio.

Art. 74a Requisiti in termini di competenze linguistiche per l’inclusione nell’ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare (nuovo) Cpv. 1 D’ora in poi per il ricongiungimento familiare e l’inclusione nell’ammissione provvisoria occor- re, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di resi- denza, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa (vedi anche n. 4.2; art. 85 cpv. 7 lett. d nLStrI).

Statistiche dell’asilo reperibili all’indirizzo: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni e servizi > Statistiche sull’asilo > Statistiche sull’asilo

Cpv. 2 Se la condizione di cui al capoverso 1 non è soddisfatta, è sufficiente dimostrare l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello A1 (art. 85

Art. 77 Scioglimento della comunità familiare

Cpv. 1 lett. a

Al fine di evitare casi di rigore, la disciplina del soggiorno resta valevole, a determinate con- dizioni, anche dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, sempreché una buona integrazione o importanti motivi personali esigano il proseguo della dimora in Svizzera. D’ora in poi dovranno essere soddisfatti anche i criteri d’integrazione conforme- mente all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI (art. 50 cpv. 1 lett. a nLStrI). Pertanto è inserito un rimando ai criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a.

Cpv. 4 I criteri per valutare l’integrazione previsti dalle lettere a e b vigenti (rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale nonché volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza) sono compresi nei criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 lett. a–d nLStrI) ai quali rimanda già il capoverso 1 lettera a (vedi sopra). Pertanto il contenuto del capoverso 4 vigente può essere abrogato. D’ora in poi il rilascio del permesso di dimora in questi casi presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 4.2Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

5.7 Criteri d’integrazione

Art. 77a Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici Questo articolo corrisponde all’articolo 80 vigente, il cui contenuto è integrato nella presente disposizione per motivi sistematici. La definizione si fonda come sinora sulle considerazioni del messaggio dell’8 marzo 20029 relativo alla legge federale sugli stranieri. Per motivi reda- zionali, nell’intero articolo la nozione di «violazione» della sicurezza e dell’ordine pubblici è sostituita con quella di «inosservanza» della sicurezza e dell’ordine pubblici. Cpv. 1 Le lettere a e b restano invariate. L’elenco della lettera c è in parte modificato. Nell’articolo 80 vigente sono elencati diversi comportamenti. Si tratta in parte di reati, tuttavia con un riferimento solo parziale a determi- nate fattispecie del codice penale oppure descritti in maniera incompleta. In parte i compor- tamenti elencati si riferiscono a fattispecie penali esulanti dal codice penale. Con riferimento al tenore degli articoli 258 segg. del codice penale (CP; RS 311.0) è precisato che si tratta di «crimini o delitti contro la tranquillità». Oltre a queste fattispecie e ai crimini di guerra (art. 264b segg.) nonché ai crimini contro l’umanità (art. 264a CP) è ora citato anche il geno- cidio (art. 264 CP). Cpv. 2 Il presente capoverso resta invariato.

9 FF 2002 3327, qui 3424

Art. 77b Compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera Nel diritto in materia di stranieri e asilo la nozione di compromissione (o esposizione a peri- colo) della sicurezza interna o esterna della Svizzera ricorre sovente, per esempio nel qua- dro della revoca dell’asilo (cfr. art. 75 cpv. 1 lett. d e 103 cpv. 2 LStr), della revoca di per- messi previsti dalla legislazione sugli stranieri (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c, 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStr) nonché della revoca della qualità di rifugiato (cfr. art. 78 cpv. 1 lett. b LAsi). Una definizione della nozione è già prevista nel settore della cittadinanza (art. 3 nO- Cit). Essa è qui ripresa letteralmente. Lett. a e b Compromette la sicurezza chi commette, sostiene (materialmente o personalmente), inco- raggia o istiga pubblicamente reati di terrorismo o estremismo violento. Per istigazione pub- blica s’intende qualsiasi comportamento atto a reclutare persone per attività terroristiche, per esempio interpellandole personalmente o indottrinandole in un centro comunitario, in un con- testo religioso o su internet. Un simile comportamento può compromettere la sicurezza inter- na o esterna della Svizzera. Commette atti di terrorismo chi, commettendo o minacciando di commettere gravi reati e diffondendo la paura e il terrore, mira a influenzare o trasformare con metodi illeciti lo Stato e la società (art. 13a cpv. 1 lett. b della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, LMSI; RS 120). L’estremismo violento comprende le attività delle organizzazioni i cui membri si rifiutano di rispettare la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto e commettono o approvano atti violenti (art. 14c cpv. 3 lett. b n. 4 LMSI). Lett. c Compromette la sicurezza anche chi partecipa a un’organizzazione criminale (art. 260 ter CP), sostiene una tale organizzazione o la istiga pubblicamente. In linea di principio i partiti estremisti e le formazioni o organizzazioni politiche d’opposizione che si servono di strumenti adeguati (non criminosi) non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 260ter CP. Lett. d Compromette la sicurezza anche chi svolge, sostiene o istiga pubblicamente attività di spio- naggio. Per spionaggio s’intendono lo spionaggio politico, economico o militare nonché lo spionaggio in danno di Stati esteri (art. 272–274 e 301 CP).

Art. 77c Rispetto dei valori della Costituzione federale (nuovo) La nozione di rispetto dei valori della Costituzione federale ricorre già nel diritto in materia di stranieri, per esempio nel contesto dei principi dell’integrazione (art. 4 cpv. 1 LStr). Nell’OASA la nozione è ora concretizzata analogamente a quanto fatto nell’OCit (art. 5 nO- Cit). I valori della Costituzione federale comprendono i principi fondamentali, i diritti fondamentali e gli obblighi nei riguardi dello Stato di diritto (lett. a). Il principio democratico e il principio dello Stato di diritto sono considerati principi portanti della Costituzione federale. Attività di pubblica propaganda che espongano a pericolo gli interessi della democrazia liberale e dello Stato di diritto possono essere contrari alla nostra nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. I diritti costituzionali citati nell’ordinanza sono la parità donna-uomo, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione (lett. b). Con- vinzioni o comportamenti di stranieri quali l’intolleranza nei confronti di altri gruppi o l’approvazione dei matrimoni forzati contraddicono questi diritti fondamentali. Anche il rigetto di forme di testimonianza di rispetto nei riguardi di insegnanti o impiegati delle autorità può

costituire un comportamento contrario ai diritti fondamentali. Infine, anche il fatto di calunnia- re in pubblico e in maniera sommaria minoranze, seguaci di una data religione o persone con un determinato orientamento sessuale è del tutto contrario ai valori della Costituzione federale. L’ordinanza menziona l’ordine sancito dalla Costituzione federale di assolvere la scuola dell’obbligo (lett. c). In Svizzera la partecipazione all’insegnamento sportivo (scolastico) rive- ste un’importante funzione socializzante. In una recente sentenza la Corte EDU ha stabilito che i genitori musulmani di una ragazza pre-pubescente non hanno diritto di vietarle di fre- quentare le lezioni di nuoto miste impartite dalla scuola. La scuola riveste un’importanza del tutto centrale per l’integrazione sociale dei figli di famiglie straniere. Le lezioni di nuoto non servono soltanto a imparare a nuotare ma sono anche un’occasione per i ragazzi di svolgere un’attività comune con i compagni di classe.10 Secondo il Tribunale federale occorre evitare che i ragazzi vengano spinti nella marginalità sin dall’età scolastica. 11 Il divieto di partecipare alle lezioni di nuoto obbligatorie nel quadro della scuola può pertanto rappresentare una vio- lazione degli obblighi sanciti dalla Costituzione federale, in particolare ove la scuola si sia mostrata particolarmente compiacente verso le richieste religiose. Contrariamente alla disciplina nel settore della naturalizzazione (art. 5 lett. c nOCit), l’OASA non menziona l’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo, giacché gli stranieri non vi soggiacciono.

Art. 77d Competenze linguistiche e loro dimostrazione (nuovo)

Cpv. 1 In generale è considerata competenza linguistica la facoltà di esprimersi in una lingua nazio- nale (lingua standard, non dialetto) nelle situazioni quotidiane. In linea di principio gli stranieri devono essere in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza. Si deroga a tale disposizione nel caso dei consulenti e degli insegnanti (art. 26a nLStrI) e in vista del rilascio anticipato del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4 nLStrI), dove si richiede che gli interessati siano in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro. Nei Cantoni bilingui o delle zone lungo i confini linguistici occorre decidere caso per caso quali competenze linguistiche sono richieste. Cpv. 2 La presente disposizione ricalca l’articolo 6 capoverso 2 nOCit. Nelle costellazioni seguenti le competenze linguistiche sono considerate dimostrate: – la lingua ufficiale parlata nel luogo di residenza è anche la lingua madre dello stranie- ro: per «lingua madre» s’intende la lingua imparata nella prima infanzia senza insegna- mento formale. Ciò significa che lo straniero ha imparato tale lingua sin dalla prima in- fanzia, a contatto con i genitori e con il contesto sociale immediato. La lingua madre è quella che una persona padroneggia perfettamente, usa correntemente per comuni- care (lingua principale) e sente emozionalmente più vicina; – frequenza della scuola dell’obbligo per almeno cinque anni: di norma gli stranieri che hanno frequentato la scuola dell’obbligo in una lingua uffi- ciale dispongono di competenze linguistiche altrettanto elevate che se avessero ap- preso la lingua dal contesto sociale immediato. In questi casi tuttavia non si può par-

Sentenza della Corte EDU del 10 gen. 2017 nella causa Osmanogˇlu e Kocabas¸ contro la Svizzera; decisio- ne del Tribunale federale 2C_666/2011 del 7 mar. 2012 e decisione del Tribunale federale 2C_1079/2012 dell’11 apr. 2013 consid. 3.6 DTF 135 I 79

lare di lingua madre in senso stretto. La scuola dell’obbligo non dev’essere stata fre- quentata necessariamente in Svizzera; – formazione ultimata di livello secondario II o terziario nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza: sono comprese le formazioni ultimate di livello secondario II (formazione professiona- le di base, maturità) o terziario (SUP, università). Anche in questi casi, infatti, gli stra- nieri dispongono di buone o ottime conoscenze di una lingua nazionale. La formazio- ne di livello secondario II o terziario non dev’essere stata conseguita necessariamen- te in Svizzera; – certificato attestante le competenze linguistiche orali e scritte richieste, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le pro- cedure di test linguistici: il raggiungimento del livello linguistico richiesto va dimostrato mediante un attestato linguistico (certificato, diploma o affini). Per il rilascio del permesso sono accettati uni- camente gli attestati ottenuti mediante procedure di test conformi agli standard quali- tativi internazionali, come per esempio quelli dell’Association of Language Testers in Europe (ALTE)12. Questi standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale defini- scono criteri da applicare allo sviluppo, all’attuazione e alla valutazione delle procedu- re di test onde garantire una valutazione quanto più possibile affidabile delle compe- tenze linguistiche degli interessati. I compiti assegnati devono consentire una valuta- zione obiettiva del livello linguistico. I candidati devono essere informati preliminar- mente in merito all’iter della procedura di test. Nel quadro dello svolgimento e della valutazione dei test dev’essere garantita la confidenzialità. Infine, i risultati vanno co- municati per scritto e in maniera comprensibile e la descrizione delle competenze lin- guistiche orali e scritte dev’essere formulata in riferimento al QCER. Le autorità can- tonali competenti devono garantire la conformità della dimostrazione della lingua agli standard qualitativi dell’ALTE13. Con l’attuazione del sistema di promozione linguistica della Confederazione «fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera – imparare, insegnare, valutare»14 la SEM ha incaricato il se- gretariato fide di esaminare le procedure di dimostrazione delle competenze linguistiche esi-

stenti per stabilire se rispondono agli standard qualitativi internazionalmente riconosciuti dell’ALTE. Le procedure di dimostrazione delle conoscenze linguistiche conformi agli stan- dard qualitativi dovrebbero figurare in un elenco non esaustivo (elenco delle equivalenze) da aggiornare costantemente su incarico della SEM da parte del segretato fide e da mettere a disposizione dei Cantoni. Per la dimostrazione delle competenze linguistiche la SEM ha sviluppato un’apposita proce- dura che si fonda sul sistema di promozione linguistica fide e adempie gli standard qualitativi dell’ALTE. Il sistema di promozione linguistica fide poggia a sua volta sui livelli di riferimento del QCER. Nel quadro del progetto fide sono state sviluppate, tra le altre cose, le basi ne- cessarie affinché i corsi di lingua destinati agli stranieri siano incentrati sulle esigenze lingui- stiche necessarie per muoversi nella realtà quotidiana svizzera. Grazie a fide gli stranieri imparano ad adempiere i propri compiti e a muoversi in modo sufficientemente autonomo nel contesto sociale in cui si trovano (p. es. contatti con le autorità, redazione di una candidatu- ra, prendere appuntamento dal medico). La procedura di dimostrazione delle competenze linguistiche sviluppata nel quadro di fide è parimenti improntata a situazioni concrete quoti- diane reali. Permette di verificare la padronanza della lingua ufficiale in situazioni concrete e quotidiane.

www.fide-info.ch

Cpv. 3 La SEM supporta i Cantoni nell’esaminare le prove delle competenze linguistiche. Lo fa per esempio fornendo consulenza o mettendo a disposizione ausili utili. La SEM può demandare questo compito a terzi. Quello delle competenze linguistiche sufficienti non è un requisito assoluto. Conformemente all’articolo 58a capoverso 2 nLStrI, si tiene in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i requisiti linguistici a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti. In questo modo è tenuto conto in particolare del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Infatti è ipotizzabile che una persona non sia in grado di conseguire buone conoscenze di una lingua nazionale giacché a motivo di una disabilità riscontra grandi diffi- coltà a imparare, leggere o scrivere. L’articolo 77f concretizza le deroghe possibili.

Art. 77e Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (nuovo) La nozione di partecipazione alla vita economia o acquisizione di una formazione è utilizzata nell’OASI per analogia con l’OCit (art. 7 nOCit). Cpv. 1 La nozione di partecipazione alla vita economica si fonda sul criterio della capacità di mante- nersi economicamente. A medio termine, il richiedente deve essere in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto. Tra le prestazioni di terzi figurano per esempio alimenti secondo il Codice civile (CC; RS 210) e prestazioni delle assicurazioni sociali, come per esempio della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità o dell’assicurazione contro la disoccupazione. In questo modo uno straniero che non esercita un’attività lucrativa ma dispone di mezzi finanziari suffi- cienti partecipa alla vita economica. Chi beneficia di prestazioni dell’aiuto sociale, invece, non partecipa alla vita economica.15 La percezione dell’aiuto sociale può essere un motivo di revoca dei permessi previsti dal diritto in materia di stranieri. 16 Cpv. 2 Il diritto in materia di cittadinanza come quello in materia di stranieri equiparano la partecipa- zione alla vita economica e l’acquisizione di una formazione. L’acquisizione di una formazio- ne si manifesta tra l’altro attraverso la partecipazione a una formazione o formazione conti- nua nel quadro della formazione formale. Si pensi in particolare alle formazioni e formazioni continue che sfociano nei certificati seguenti: certificato e attestato federale di capacità, certi- ficato di una scuola specializzata, maturità professionale, maturità specializzata o maturità liceale; attestato professionale federale, diploma di una scuola superiore specializzata (SSS), Bachelor, Master o PhD/dottorato. Possono entrare in linea di conto anche attività di apprendimento al di fuori del sistema educativo formale – p. es. corsi, seminari o insegna- mento privato –, purché siano atti a promuovere in maniera durevole la futura capacità di mantenersi economicamente dell’interessato. Conformemente all’articolo 58a capoverso 2 nLStrI, in caso di disabilità, malattia o altre cir- costanze personali gravi si può prescindere dalla partecipazione alla vita economica o

dall’acquisizione di una formazione e ossequiare in tal modo il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). L’articolo 77f concre- tizza le deroghe possibili.

Tra tante: decisione del TF 2C_430/2011, consid. 4.2 Tra tanti: DTF 137 II 297, consid. 4

Art. 77f Considerazione delle circostanze personali (nuovo)

Lett. a e b È possibile derogare all’articolo 58a capoverso 1 lettere c e d nLStrI se menomazioni fisiche, mentali o psichiche colpiscono l’interessato nelle sue condizioni di vita. Lo stesso vale per analogia anche in caso di malattia, ove la stessa colpisca l’interessato nelle sue condizioni di vita. Di norma è il caso di malattie di una certa gravità e/o che si protraggono per un periodo di tempo lungo e, nel peggiore dei casi, non sono (completamente) guaribili, come per esempio gravi disturbi alla vista e all’udito, malattie psichiche o tumori maligni. Lett. c Anche altre altre gravi circostanze personali possono giustificare una deroga ai due criteri d’integrazione, segnatamente ove lo straniero riscontri gravi difficoltà a imparare, leggere o scrivere (illetteratismo), sia un lavoratore povero o adempia obblighi di assistenza (famiglia monoparentale). N. 1 Si deve prestare adeguata attenzione agli stranieri che hanno grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere non facili da superare. Si tratta in particolare di persone che hanno una formazione scolastica molto basilare o addirittura non ne hanno affatto. N. 2 Occorre parimenti tenere debito conto della situazione degli stranieri che, nonostante un’attività lucrativa di lungo periodo (di norma in ragione del 100%) non guadagnano di che garantire il minimo esistenziale e dipendono pertanto dall’aiuto sociale. Pur non beneficiando di un reddito di esistenza sufficiente, concretamente queste persone partecipano alla vita economica. N. 3 Si deve tenere conto anche della situazione degli stranieri che adempiono obblighi di assi- stenza. Si pensi a chi accudisce un familiare bisognoso di cure (p. es. un genitore ammalato, un figlio disabile), oppure alle coppie di cui un coniuge si dedica esclusivamente ai lavori domestici e all’educazione e accudimento dei figli. N. 4 La dipendenza dall’aiuto sociale non imputabile alla persona (p.es. persone con una disabili- tà o una malattia che, a causa di prestazioni assicurative insufficienti, dipendono dall’aiuto sociale oppure persone che, pur prodigandosi alla ricerca di un impiego, non riescono a pro- curarsi un reddito sufficiente e dipendono quindi dall’aiuto sociale) non rappresenta un indi- zio d’integrazione insufficiente. La nozione di dipendenza dall’aiuto sociale non imputabile

all’interessato comprende anche i casi di dipendenza dall’aiuto sociale dovuta alla partecipa- zione dell’interessato a una formazione formale. Le cose cambiano se la dipendenza da tale aiuto è imputabile alla persona stessa oppure se vi sono indizi concreti di abuso.

Art. 77g Accordi d’integrazione e raccomandazioni per l’integrazione Adeguando le regole di ammissione e soggiorno ci si propone di rendere più vincolante l’autoresponsabilità dello straniero in materia di integrazione. A fronte di un bisogno d’integrazione particolare l’autorità in materia di migrazione competente può stipulare accordi d’integrazione e indicare così agli interessati cosa ci si aspetta da loro. La procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) si è svolta dal 23 novembre 2011 al 23 marzo 2012. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è detta contraria alla conclusione obbligatoria di accordi

d’integrazione in determinati casi.17 Conseguentemente ci si è astenuti dall’obbligare per legge i Cantoni a stipulare siffatti accordi d’integrazione. L’autorità cantonale in materia di migrazione può pertanto decidere liberamente se stipulare un contratto d’integrazione. Tutta- via la conclusione di un siffatto accordo è vivamente raccomandata in caso di un bisogno d’integrazione particolare. La conclusione di accordi d’integrazione con cittadini di Stati terzi può essere utile nel caso di persone che soggiornano già in Svizzera e il cui comportamento rischia di mettere in discus- sione il prosieguo del loro soggiorno in Svizzera, in caso di ricongiungimento familiare e nel caso di persone ammesse provvisoriamente con un bisogno particolare d’integrazione. Per quanto riguarda i cittadini UE/AELS, non è prevista la possibilità di concludere un accordo d’integrazione ma unicamente di formulare una raccomandazione per l’integrazione. Cpv. 1 L’autorità cantonale competente in materia di migrazione esamina caso per caso se si debba stipulare un accordo d’integrazione o formulare una raccomandazione per l’integrazione. L’esame si fonda tra le altre cose sull’esito del colloquio in cui sono fornite prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera (art. 57 cpv. 3 nLStrI). L’esistenza di una comunicazione ai sensi dell’articolo 97 capoverso 3 nLStrI può essere segno di un bisogno particolare d’integrazione.18 Cpv. 2 Nel quadro degli accordi d’integrazione le autorità cantonali competenti convengono con le persone interessate obiettivi e provvedimenti in vista dell’adempimento dei criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI. Nell’esaminare ciascun caso occorre tenere debito conto della situazione particolare degli stranieri interessati (art. 58a cpv. 2 nLStrI). Cpv. 3 Ove sia costatato un bisogno particolare d’integrazione e sia pertanto stipulato un accordo d’integrazione, occorre assicurare all’interessato, all’occorrenza, una consulenza per l’attuazione dell’accordo. L’esperienza ha infatti dimostrato che gli accordi d’integrazione si dimostrano particolarmente efficaci laddove gli interessati vengono accompagnati da vicino nell’attuazione degli stessi.19 Cpv. 4 Il capoverso 4 stabilisce chiaramente che gli obiettivi e i provvedimenti previsti in un accordo

d’integrazione sono al tempo stesso condizioni per il rilascio e la proroga del permesso di dimora. Cpv. 5 L’accordo d’integrazione è vincolante. L’inosservanza senza motivi validi è passibile di san- zioni (art. 62 cpv. 1 lett. f nLStrI). Un motivo valido può essere, per esempio, una lunga ma- lattia20. Qui non occorre più considerare la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 lettere c e d nLStrI a cau- sa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti. Di queste circo-

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, reperibile all’indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2011 > DFGP

18 FF 2013 2405, qui 2079

Vedi al riguardo, p. es., il rapporto finale riguardante il progetto pilota «Accordi d’integrazione» a Ostermundi- gen. 2012. http://www.gef.be.ch/gef/de/index/soziales/soziales/publikationen/migration.assetref/content/dam/

20 FF 2013 2437, qui 2078

stanze è infatti tenuto debito conto già al momento di definire gli obiettivi, i provvedimenti e i termini dell’accordo d’integrazione (cpv. 2). In assenza di un motivo valido, nel quadro della propria decisione discrezionale in merito alla revoca del permesso di dimora l’autorità cantonale competente in materia di migrazione deve ponderare gli interessi pubblici e la situazione personale (art. 96 cpv. 1 nLStrI).

Art. 77h Monitoraggio (nuovo) L’articolo 77h obbliga l’autorità cantonale competente in materia di migrazione a segnalare la conclusione di un accordo d’integrazione o la formulazione di una raccomandazione d’integrazione e a comunicare alla SEM determinati dati afferenti. Se rinuncia alla conclusio- ne di un contratto d’integrazione e alla formulazione di raccomandazioni per l’integrazione e rilascia un permesso vincolato a condizioni riguardanti provvedimenti integrativi, l’autorità è tenuta a comunicare questi provvedimenti. In questo modo è garantita in ogni caso la regi- strazione dei provvedimenti integrativi ordinati. Il monitoraggio è gestito e attuato tramite SIMIC. Deve consentire la stesura di statistiche, in particolare per quanto riguarda il numero di accordi e raccomandazioni in materia d’integrazione associati al rilascio di un permesso nonché i gruppi di persone interessati (p.es. persone ammesse provvisoriamente, ricongiungimento familiare, commutazione). Oc- corre rilevare anche il contenuto degli accordi d’integrazione (obiettivi, provvedimenti, riferi- mento ai criteri d’integrazione).

5.8 Fine del soggiorno

Art. 80 Violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici L’articolo 80 vigente è abrogato. Per motivi sistematici, la disposizione è integrata nel nuovo

5.9 Assistenza amministrativa e comunicazione di dati

Art. 82 Obbligo di comunicare in casi di diritto civile e penale Con la revisione di legge è stato completato e precisato l’obbligo di comunicare i dati (art. 97 cpv. 3 nLStrI). Lo scopo di quest’obbligo è di consentire alle autorità in materia di migrazione di intervenire nei casi in cui il comportamento di uno straniero lasci presagire un esito sfavo- revole del processo d’integrazione. L’articolo 82 è adeguato e completato per consentire una maggior comprensibilità e leggibilità dei diversi obblighi di comunicazione. Siccome l’articolo 82 si riferisce ormai unicamente all’avvio di inchieste penali, ai casi di dirit- to civile e penale, alle modifiche legate allo stato civile e al diniego a contrarre matrimonio nonché alle misure di protezione dei minori e degli adulti, nella rubrica non deve più figurare l’iperonimo «obbligo di comunicare» bensì la menzione più concreta dell’«obbligo di comuni- care in casi di diritto civile e penale». Ciò richiede anche un adeguamento del riferimento tra parentesi. Il capoverso 2 rimane pressoché invariato. L’unico cambiamento è che sono ora menzionate unicamente le misure di protezione degli adulti. Le misure che riguardano un minore sono rette dal nuovo capoverso 2bis (vedi sotto). Per motivi redazionali la nozione di «autorità tuto- rie» è sostituita con «autorità di protezione dei minori e degli adulti». Il capoverso 2bis concretizza la comunicazione di misure di protezione dei minori. La nomina di un curatore (art. 308 CC; RS 210), la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

(art. 310 CC), la privazione dell’autorità parentale (art. 311 CC) e la nomina di un tutore (art. 327a CC) possono avere conseguenze in materia di diritto degli stranieri. La comunica- zione spontanea di questi provvedimenti serve ai fini di un coordinamento precoce tra la de- cisione dell’APMA e l’eventuale decisione dell’autorità competente in materia di migrazione. Senza un pertinente coordinamento tra le autorità può capitare, per esempio, che una fami- glia straniera debba lasciare la Svizzera in virtù del diritto in materia di stranieri e che nel contempo l’APMA ordini l’affidamento separato dei figli. Cpv. 5–7 Per motivi sistematici i capoversi 5–7 diventano il nuovo articolo 82a, mentre l’articolo 82a vigente (Comunicazione di dati a uno Stato Dublino) diventa, senza cambiamenti, il nuovo articolo 82d.

Art. 82a Comunicazione della percezione dell’aiuto sociale o di un’indennità di di- soccupazione Cpv. 1 Il capoverso 5 dell’articolo 82 vigente diventa il capoverso 1 dell’articolo 82a con gli adegua- menti seguenti: Secondo il diritto vigente, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmen- te e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera non può essere revocato a causa di una dipendenza dall’aiuto sociale (art. 63 cpv. 2 LStr). Questa norma è abolita e sostituita me- diante la commutazione del permesso di domicilio in permesso di dimora (art. 63 cpv. 2 nLStrI). Pertanto il secondo periodo dell’articolo 82 capoverso 5 vigente, che fa riferimento al diritto vigente, non è ripreso. Cpv. 2 Il capoverso 6 dell’articolo 82 vigente diventa, con piccolissimi adeguamenti, il capoverso 2 dell’articolo 82a. Per motivi redazionali è menzionato per primo l’organo responsabile per la notifica. Cpv. 3 Il capoverso 7 dell’articolo 82 vigente diventa il capoverso 3 dell’articolo 82a. Il riferimento è adeguato conseguentemente.

Art. 82b Comunicazione della percezione di prestazioni complementari al fine di esaminare le condizioni per il ricongiungimento familiare (nuovo) Cpv. 1 e 2 L’articolo 97 capoverso 3 lettera dter nLStrI e l’articolo 26a della nuova legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30) introducono uno scambio di dati tra le autorità competenti in materia di migrazio- ne e le autorità competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni comple- mentari ai sensi della LPC riguardo alla percezione di prestazioni complementari da parte di uno straniero.21 Qui vengono disciplinati lo scopo dello scambio di dati, il campo di validità personale e materiale, i dati da comunicare e i termini da rispettare. Le autorità competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari devono informare le autorità competenti in materia di migrazione in merito alla percezione di

21 FF 2016 2471, qui 2477 seg.

prestazioni complementari. Lo devono fare spontaneamente, ossia senza previa richiesta delle autorità in materia di migrazione. L’obbligo di comunicazione è limitato alle prestazioni complementari annue versate conformemente al diritto federale (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC); non riguarda le prestazioni complementari cantonali né il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC). La disciplina riguarda tutti gli stranieri cittadini di Stati terzi, non dunque i cittadini UE/AELS. Questo scambio di dati consente alle autorità di esaminare le modificate condizioni in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi con permesso di domicilio, di dimora o di soggiorno di breve durata o al beneficio di un’ammissione provvisoria (non ricevere pre- stazioni complementari; art. 43 cpv. 1 lett. e, 44 cpv. 1 lett. e e 85 cpv. 7 lett. e nLStrI). A fronte dei termini previsti (termine d’attesa per il ricongiungimento familiare e termine d’attesa per la riscossione di prestazioni complementari da parte di cittadini di Stati terzi 22), si può dare per acquisito che vi sarà un numero di casi molto esiguo. Occorre comunicare ogni percezione di prestazioni complementari da parte di cittadini di Stati terzi, in modo che in caso di futura domanda di ricongiungimento familiare siano dispo- nibili le pertinenti informazioni. Lo scambio di dati deve intervenire entro 20 giorni. Questo termine richiede un inoltro rapido dei dati, in modo da consentire l’assunzione rapida della decisione di ricongiungimento fami- liare secondo il diritto in materia di stranieri. Il termine inizia a decorrere il giorno dopo il pri- mo versamento mensile della prestazione complementare annua (art. 20 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021). In caso di cambiamento di domicilio del beneficiario delle prestazioni complementari è appli- cabile l’articolo 54a capoverso 4 dell’ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni com- plementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301). In questo caso anche l’autorità competente per la determinazione e il versa- mento delle prestazioni complementari del nuovo Cantone di domicilio soggiace all’obbligo di comunicare spontaneamente i dati conformemente all’articolo 82b. Deve pertanto informare

l’autorità in materia di migrazione sin dall’inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente. L’autorità competente in materia di migrazione, invece, non è tenuta a informare l’autorità responsabile della determinazione e del versamento delle prestazioni complementari in meri- to alla decisione di ricongiungimento familiare passata in giudicato. La legge prevede che fintantoché una persona percepisce prestazioni complementari non può farsi raggiungere in Svizzera da parenti all’estero, pertanto una comunicazione generale delle decisioni di ricon- giungimento familiare non è rilevante per l’autorità responsabile della determinazione e del versamento delle prestazioni complementari ed è quindi superflua. Lo scambio di dati tra le autorità va eseguito per scritto (per fax, e-mail o corrispondenza cartacea). Per il resto i Can- toni sono liberi di definire le modalità dello scambio di dati. La modifica della LStr del 16 dicembre 201623 (16.027; Regolazione dell’immigrazione) pre- vede parimenti una modifica della disposizione sullo scambio di dati riguardante la percezio- ne di prestazioni complementari. La procedura di consultazione relativa alla necessaria mo- difica dell’OASA si è svolta dal 28 giugno al 6 settembre 2017. I commenti riguardanti la boz- za sottoposta a consultazione figurano nella documentazione relativa alla consultazione (art. 82 cpv. 6bis–8 AP-OASA). Il Consiglio federale adotterà queste modifiche nel dicem- bre 2017. Questa nuova disposizione è ripresa senza cambiamenti nell’OASA nel quadro del

I cittadini di Stati terzi devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (periodo d’attesa); per i rifugiati e gli apolidi il termine d’attesa è di cinque anni (art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 LPC). Pertanto i soggiornanti a breve termine e i richiedenti l’asilo non sono, di fatto, interessati. 23 FF 2016 7955

presente progetto legislativo, fatti salvi eventuali cambiamenti decisi dal Consiglio federale. Le disposizioni esecutive relative al progetto summenzionato dovranno, a suo tempo, essere coordinate con le presenti disposizioni esecutive della LStrI.

Art. 82c Comunicazione di misure disciplinari delle autorità scolastiche (nuovo)

Cpv. 1 L’articolo 97 capoverso 3 lettera dquater nLStrI prevede un nuovo obbligo di comunicare i provvedimenti disciplinari disposti da autorità scolastiche. L’esclusione dalla scuola è un provvedimento ordinato in ultima ratio. Di norma interviene dopo l’accumularsi di un certo numero di eventi. Accanto al numero e alla ricorrenza dei comportamenti imputabili è data particolare rilevanza alla loro gravità. In testa ai motivi di esclusione vi sono le infrazioni che mettono direttamente in pericolo l’integrità fisica e psichica di docenti, allievi o altri terzi coin- volti. Le violazioni delle norme che portano all’esclusione dalla scuola sono da considerarsi tali per cui non si può escludere un processo di integrazione sfavorevole. Infrazioni più leggere come il fumo illegale durante la pausa, la mancata partecipazione alle lezioni o il rifiuto di eseguire i compiti assegnati sono di solito sanzionate con provvedimenti disciplinari minori. Può trattarsi, per esempio, dell’obbligo di svolgere prestazioni lavorative di pubblica utilità, del trasferimento in un’altra classe o scuola, dell’esclusione da determinate materie o di un ammonimento scritto. La possibilità prevista da alcuni Cantoni di esentare anticipatamente un allievo dall’obbligo scolastico nonché l’esclusione dalla scuola pronunciata dapprima con effetto immediato non costituiscono misure disciplinari, bensì provvedimenti temporanei a fini di sicurezza. 24 Cpv. 2 Il capoverso 1 non è applicabile agli allievi stranieri che non dimorano legalmente in Svizze- ra. Conformemente al messaggio dell’8 marzo 201325 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (integrazione), nel caso di allievi privi di documenti («sans-papiers») occorre derogare dall’obbligo di comunicazione delle autorità scolastiche. Il 15 giugno 2012 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di stato del 9 maggio 201226 sullo scambio semplificato di dati tra autorità federali e cantonali del DFGP e ha deciso di non introdurre a livello di legge un obbligo di comunicazione generale per le autorità scolastiche in caso di scolari in situazione irregolare in Svizzera.

Art. 82d Comunicazione di dati a uno Stato Dublino Per motivi sistematici il vigente articolo 82a è ripreso senza cambiamenti nel nuovo artico-

A questo proposito: Rahel Rohr, Der disziplinarische Schulausschluss, Verwaltungs- und Verfassungsrechtli- che Betrachtungen, Diss. Universität Bern, Zürich/St. Gallen, 2010, pag. 56, 152, 169 e 186 seg.

25 FF 2013 2045, qui 2078 seg.

Reperibile all’indirizzo: www.bj.admin.ch > Temi > Stato & Cittadino > Verifiche dell’efficacia/valutazioni / Valu- tazione > Scambio di dati personali (2010 - 2012) > Statusbericht: Erleichterter Datenaustausch zwischen Bundes- und Kantonsbehörden vom 9. Mai 2012 (stato: 19.6.2017; non disponibile in italiano).

5.10 Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al

mercato del lavoro e procedura d’approvazione

Art. 83 Decisione preliminare

Cpv. 2 Il cambiamento d’impiego delle persone ammesse provvisoriamente soggiace ormai a un obbligo di notifica (art. 85a cpv. 2 nLStrI; cfr. n. 5.5). Pertanto questa categoria di persone non è più menzionata nella presente disposizione. Cpv. 5 I rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente hanno bisogno di una tutela dal dumping salariale e da condizioni lavorative precarie, pertanto è importante prevedere una possibilità di verifica delle condizioni di lavoro e salario notificate. Conformemente all’articolo 85a capoverso 5 nLStrI, il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti. Tra le autorità chiamate a eseguire i controlli figurano anche le autorità responsabili per le decisioni di massima inerenti al mercato del lavoro (art. 40 cpv. 2 nLStrI). Esse decidono liberamente se inviare per informazione ad altri organi competenti per il moni- toraggio e per il controllo dei salari copia del modulo di notifica. Se lo ritengono necessario, questi organi, dal canto loro, hanno la possibilità di esigere una copia del modulo di notifica. Gli organi di controllo determinano autonomamente, di propria competenza e nel quadro della loro strategia d’esame, quali controlli svolgere eventualmente. La comunicazione e l’inoltro del modulo di notifica non sono connessi con nuovi compiti o obblighi di controllo. Conseguentemente non è prevista un’indennità finanziaria supplementare nel quadro dell’esecuzione delle misure accompagnatorie. L’organo che costata l’inosservanza delle condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione può avviare una procedura onde evitare che il rifugiato riconosciuto o la persona ammessa provvisoriamente assuma un’attività lucrativa (non si tratta di un obbligo di notifica con riserva di contraddizione27). Tuttavia è punito con una multa chi, intenzional- mente o per negligenza, viola gli obblighi di notificazione (art. 120 cpv. 1 lett. f e g nLStrI). Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato previsto dal diritto federa- le a un’autorità di perseguimento penale (art. 1 e 301 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007, CPP; RS 312.0). Siccome l’articolo 120 nLStrI rientra nel diritto penale ac- cessorio, sono applicabili anche l’articolo 333 CP e le disposizioni generali del CP.

5.11 Disposizioni finali

Art. 91a Disposizione transitoria (nuovo) Affinché siano presi in considerazione anche gli stranieri al beneficio di prestazioni comple- mentari che hanno percepito le prestazioni complementari annue sin da prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, occorre una disposizione transitoria. Anche queste persone soggiacciono all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 82b capoverso 1. Solo così è possibile esaminare debitamente i presupposti per il ricongiungimento familiare.

Felix Uhlmann, Judith Kaspar, Meldepflichten im Verwaltungsrecht, in: recht – Zeitschrift für juristische Wei- terbildung und Praxis 2013,135–141, qui 137.

A fronte del numero ignoto di persone interessate è giustificato richiedere una notifica entro tre mesi dall’entrata in vigore della disposizione.

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Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri | Lexipedia | Lexipedia