Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia
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16.452
Iniziativa parlamentare Aggiornare l’esame dell’impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produ- zione e lo stoccaggio di energia Rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del ter- ritorio e dell’energia del Consiglio nazionale
del 9 ottobre 2018
Compendio
In occasione del rinnovo di una concessione di diritti d’acqua a una centrale idroe- lettrica a bacino d’accumulazione o a una centrale idroelettrica a filo d’acqua con una potenza installata superiore a 3 MW è necessario effettuare un esame dell’im- patto sull’ambiente (EIA) allo scopo di valutare la compatibilità del progetto con le esigenze ecologiche. Alla luce della prassi attuale in materia, il significato del con- cetto di «stato iniziale» di cui all’articolo 10b capoverso 2 lettera a LPAmb risulta essere poco chiaro. L’iniziativa parlamentare chiede che lo stato iniziale sia chiara- mente definito e in particolare che esso sia considerato come lo stato al momento della presentazione della domanda (stato attuale). Stabilire che lo stato iniziale cor- risponde allo stato attuale significa che questo stato deve fungere da base per le ve- rifiche necessarie sia per la stesura di un rapporto sull’impatto ambientale (RIA) in vista del primo conferimento della concessione sia per il rinnovo della concessione. Nel contempo, questo stato serve quale valore di riferimento per definire se e in che misura debbano essere adottate misure di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1ter LPN. Con questa normativa si crea la necessaria cer- tezza del diritto.
Rapporto
1 Genesi del progetto
Il 16 giugno 2016 il consigliere nazionale Albert Rösti ha presentato l’iniziativa par- lamentare «Aggiornare l’esame dell’impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia» in cui chiedeva di modificare le disposizioni legislative concernenti l’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) eseguito per il rilascio di una nuova concessione di diritti d’acqua o di modifiche a una concessione già in vigore. Secondo l’autore dell’iniziativa è ne- cessario che per l’EIA si consideri non tanto lo stato iniziale, ossia quello precedente la costruzione della centrale idroelettrica in questione (che spesso è titolare di una concessione decennale), quanto lo stato esistente prima del rilascio della nuova con- cessione o della concessione modificata (stato attuale).
Il 26 settembre 2013 il consigliere nazionale Rösti aveva già presentato la mozione
13.3883 «Aggiornare l’esame dell’impatto ambientale per consentire un maggiore
sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia» che era però stata tolta dal ruolo il 25 settembre 2015 non essendo stata trattata dalla Camera in via definitiva entro i due anni dal suo deposito. A fare da sfondo a questi interventi parlamentari vi erano questioni riguardanti la definizione di stato iniziale che riemer- gevano ogni qual volta venivano rinnovate concessioni per l’utilizzazione delle forze idriche.
Nell’ambito dell’esame preliminare di cui all’articolo 109 capoverso 2 della legge sul Parlamento (LParl)1, il 27 giugno 2017 la Commissione dell’ambiente, della pianifi- cazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha deciso, con 15 voti contro 7 e 3 astensioni, di dare seguito all’iniziativa. Il 18 agosto 2017 l’omologa Commissione del Consiglio degli Stati ha aderito a tale decisione con 5 voti contro 4. La CAPTE-N ha quindi elaborato un progetto preliminare con il soste- gno dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) del DATEC.
Il 9 ottobre 2018 la CAPTE-N ha approvato il progetto preliminare con 17 voti contro
7 e 1 astensione e ha avviato la proceduta di consultazione.
La maggioranza della Commissione constata che con l’articolo 58a capoverso 5 della legge sulle forze idriche (LUFI)2 la richiesta formulata nell’iniziativa parlamentare è stata attuata in modo chiaro e nello spirito del suo autore. La disposizione stabilisce in modo inequivocabile che lo stato iniziale corrisponde allo stato al momento della presentazione della domanda per il rinnovo della concessione. Si ottiene così la chia- rezza giuridica necessaria per poter definire le misure di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1ter della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)3 in occasione del rinnovo delle concessioni. La maggioranza della Commissione respinge invece altre misure proporzionate basate
sul potenziale ecologico presente nella zona dell’impianto come vorrebbe invece la minoranza mediante l’aggiunta di un capoverso 6.
Con la disposizione contenuta nell’articolo 58a capoverso 6 la minoranza della Com- missione vuole creare le basi affinché in occasione del rinnovo delle concessioni si esaminino misure proporzionate a favore della natura e del paesaggio, indipendente- mente dal fatto che tale rinnovo sia o meno connesso a nuovi interventi in biotopi degni di protezione. Se con l’articolo 58a capoverso 5 lo stato iniziale per la defini- zione di misure di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1ter verrà fatto corrispondere allo stato attuale, la disposizione di cui al capoverso 6 aggiungerà la base per misure proporzionate a favore della natura e del paesaggio che dovrebbero basarsi sul potenziale ecologico presente in quel momento nella zona di concessione.
2 Condizioni giuridiche quadro e prassi attuale
2.1 Legislazione in materia di concessioni
La legge sulle forze idriche disciplina sia la procedura per il primo conferimento della concessione (nuova concessione), sia quella per il rinnovo di un diritto esistente di utilizzazione delle forze idriche (rinnovo della concessione; al riguardo si veda in par- ticolare l’art. 58a LUFI).
In caso di rinnovo di una concessione occorre distinguere i casi seguenti:
- rinnovo della concessione senza modifiche edilizie o dell’esercizio (prosegui- mento invariato dell’esercizio);
- rinnovo della concessione senza modifiche edilizie ma con modifiche dell’eser- cizio;
- rinnovo della concessione con modifiche edilizie ma senza modifiche dell’eser- cizio;
- rinnovo della concessione con modifiche edilizie e dell’esercizio.
Nella prassi è inoltre riconosciuto lo strumento della concessione complementare. Esso permette, entro certi limiti, di ampliare il diritto di utilizzazione delle forze idri- che durante il periodo di validità della concessione senza dover richiedere una nuova concessione per l’intero impianto4.
La concessione di diritti d’acqua attribuisce al concessionario, nei limiti dell’atto di concessione, il diritto all’utilizzazione esclusiva della forza idrica in un luogo e per un tempo determinato (art. 43 cpv. 1 LUFI). Secondo l’articolo 58 LUFI la conces- sione ha una durata di ottant’anni al massimo. Allo scadere della concessione il diritto
4 Cfr. postulato 12.3223 (N Guhl) «Aumento dell’efficienza delle centrali idroelettriche senza necessità di nuove concessioni»
di utilizzazione del concessionario decade. La limitazione temporale del diritto di uti- lizzazione consente all’ente pubblico competente di emanare una nuova decisione sull’utilizzazione al più tardi dopo ottant’anni. Esso può riattribuire i diritti d’acqua all’attuale concessionario, concederli a un terzo, sfruttare in prima persona la forza idrica oppure decidere di rinunciare a una sua utilizzazione. In questo contesto l’at- tuale concessionario non può esigere che la concessione gli venga rinnovata. D’altro canto non è nemmeno possibile esigere che l’autorità concedente non rilasci nuova- mente la concessione.
Con il rinnovo della concessione nasce un nuovo rapporto giuridico. Le condizioni del diritto di utilizzazione devono essere nuovamente concordate e stabilite sempre nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (in particolare della LUFI e del diritto ambientale).
Il rinnovo della concessione non equivale alla costruzione di un nuovo impianto, per la quale oltre alla concessione è necessario anche un permesso di costruzione. Infatti, al momento del rinnovo della concessione alle centrali idroelettriche esistenti vi è già un permesso di costruzione passato in giudicato, che non deve dunque essere nuova- mente rilasciato. Tale documento è necessario soltanto per le parti dell’impianto che devono ancora essere costruite.
2.2 Condizioni quadro vigenti in materia di diritto ambientale
2.2.1 Principi applicabili all’EIA
Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, l’autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche (art. 10a cpv. 1 della legge federale del 7 ottobre 19835 sulla protezione dell’ambiente, LPAmb). È necessario effettuare un EIA nel quadro del rilascio di una nuova conces- sione, dunque del primo conferimento di una concessione a una centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, a una centrale idroelettrica a filo d’acqua o a una centrale elettrica ad accumulazione / pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW (art. 1 in combinato disposto con l’allegato n. 21.3 dell’ordinanza del 19 ottobre 19886 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente, OEIA). È prassi consolidata che si effettui un EIA anche in caso di rinnovo della concessione delle centrali idroelettriche con una potenza installata superiore a 3 MW.
L’EIA si effettua sulla base di un rapporto sull’impatto ambientale (RIA). L’esame è svolto nell’ambito delle relative procedure di riferimento. Le centrali su corsi d’acqua internazionali sono autorizzate dalla Confederazione nell’ambito di procedure per il rilascio della concessione e per l’approvazione dei piani eseguite in modo coordinato e in una sola fase (art. 62 segg. LUFI). Le centrali situate sugli altri corsi d’acqua sono approvate – a seconda delle disposizioni cantonali – con una procedura a una fase oppure a due fasi (art. 60 e 61 LUFI, allegato OEIA, tipo d’impianto n. 21.3). Se il
5 RS 814.01 6 RS 814.011
diritto cantonale prevede un esame ripartito in diverse fasi procedurali, in ogni singola fase l’esame si protrae fintanto che l’impatto sull’ambiente non sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente (art. 6 OEIA).
Il RIA contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. Tra questi figurano anche i dati relativi allo stato ini- ziale (art. 10b cpv. 2 lett. a LPAmb). Per stato iniziale s’intende in genere la situazione ambientale non ancora influenzata dal progetto con le sue caratteristiche naturali e il carico ambientale già esistente prima della costruzione di un impianto. Confrontando lo stato prima della costruzione dell’impianto allo stato dopo la costruzione dell’im- pianto si può stabilire l’impatto che l’impianto ha sull’ambiente e pianificare misure di protezione ambientale.
La stesura di un RIA in occasione del rinnovo delle concessioni ha senso anche se non vengono apportate modifiche all’impianto, dato che nelle procedure di rinnovo delle concessioni va comunque verificato il rispetto delle disposizioni vigenti della LUFI e del diritto ambientale. Se, con l’indagine preliminare, gli effetti del progetto sull’am- biente e le misure di protezione ambientale possono essere accertati ed esposti in modo completo, l’indagine preliminare può essere presentata come RIA (art. 8a cpv. 1 OEIA). Nei casi semplici questa normativa può essere applicata anche per i rinnovi delle concessioni delle centrali idroelettriche e consente di semplificare la procedura.
2.2.2 Spiegazioni relative al diritto ambientale
Tra le misure di protezione dell’ambiente figurano, oltre a quelle di protezione durante la fase di costruzione e d’esercizio (ad es. protezione fonica, protezione da radiazioni non ionizzanti), in particolare misure di risanamento, ripristino e sostituzione confor- memente alla legge federale del 24 gennaio 19917 sulla protezione delle acque (LPAc), alla legge federale del 14 dicembre 19738 sulla pesca (LFSP) e alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Il risanamento degli spazi vitali (biotopi) acquatici è disciplinato nella LPAc e nella LFSP, mentre le mi- sure volte ad assicurare una sostituzione confacente in caso di interventi nei biotopi terrestri o semiterrestri degni di protezione di cui all’articolo 18 capoverso 1bis sono previste nell’articolo 18 capoverso 1ter LPN.
Secondo l’articolo 18 capoverso 1bis LPN devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell’equilibrio naturale hanno una fun- zione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. Secondo l’ar- ticolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 gennaio 19919 sulla protezione della na- tura e del paesaggio (OPN) i biotopi degni di protezione sono designati sulla base dei
7 RS 814.20 8 RS 923.0 9 RS 451.1
tipi di ambienti naturali giusta l’allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indi- catrici, delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20 OPN, dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca, delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi, nonché di altri criteri, quali le esi- genze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.
Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l’intervento prende misure spe- ciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente (art. 18 cpv. 1ter LPN).
L’obbligo di protezione, di ripristino o di sostituzione sancito nell’articolo 18 capo- verso 1ter LPN vige fondamentalmente per tutti i biotopi degni di protezione elencati nell’articolo 18 capoverso 1bis LPN, vale a dire per i biotopi acquatici, semiterrestri e terrestri degni di protezione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 14 capoverso 3 OPN. Pertanto, se vengono costruiti nuovi impianti o parti di essi, vanno ripristinati o sostituiti tutti i biotopi degni di protezione che sono stati compromessi. Vanno tuttavia ripristinati o sostituiti soltanto gli ambienti acquatici degni di protezione come ad esempio i luoghi di riproduzione e non l’intero corso d’acqua.
2.2.2.2 Obbligo di sostituzione degli oggetti d’importanza nazionale di cui
all’articolo 5 LPN e dei biotopi d’importanza nazionale di cui all’articolo 18a LPN Oltre ai biotopi degni di protezione, la LPN definisce anche altri beni da proteggere, tra cui gli inventari federali degli oggetti d’importanza nazionale (art. 5 LPN).
Tra gli inventari federali degli oggetti d’importanza nazionale figurano l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, l’inventario federale degli abitati svizzeri meritevoli di protezione, d’importanza nazionale e l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, disciplinati rispettivamente nell’ordi- nanza del 29 marzo 201710 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e mo- numenti naturali (OIFP), nell’ordinanza del 9 settembre 198111 riguardante l’inventa- rio degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) e nell’ordinanza del 14 aprile 201012 riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS).
Gli oggetti elencati negli inventari citati devono essere conservati intatti, ma, in ogni caso, devono essere salvaguardati per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. È possibile derogare al principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto sol- tanto se vi si oppone un interesse equivalente o maggiore, parimente d’importanza nazionale (art. 6 cpv. 2 LPN).
10 RS 451.11 11 RS 451.12 12 RS 451.13
I biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN comprendono le zone golenali, i siti di riproduzione degli anfibi, i prati e i pascoli secchi. L’obbligo di adot- tare misure di sostituzione per i biotopi d’importanza nazionale – laddove effettiva- mente possibile – è sancito esplicitamente nelle ordinanze pertinenti (cfr. tra l’altro l’art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza del 28 ottobre 199213 concernente la protezione delle zone golenali d’importanza nazionale).
Secondo la prassi in vigore, per determinare le misure di sostituzione per gli oggetti d’importanza nazionale di cui all’articolo 5 LPN e i biotopi di cui all’articolo 18a LPN si parte sempre dallo stato attuale e ciò non va cambiato.
2.2.2.3 LPAc e LFSP
Anche nel campo d’applicazione della LPAc e della LFSP occorre verificare il rispetto del diritto vigente al momento del rinnovo della concessione. Secondo la LPAc de- vono tra l’altro essere restituiti i necessari deflussi residuali ed eliminati gli effetti negativi dei deflussi discontinui, se non già fatto. Il concessionario deve inoltre ado- perarsi per ristabilire il bilancio in materiale detritico. La LFSP prescrive che per gli impianti esistenti siano adottati provvedimenti intesi a creare condizioni favorevoli all’esistenza della fauna acquatica, ad assicurare la libera migrazione dei pesci e ad agevolare la riproduzione naturale. Vanno inoltre adottati provvedimenti per proteg- gere i pesci. I requisiti in materia di risanamento previsti dalla LPAc e dalla LFSP devono essere soddisfatti anche se non vi è alcuna coincidenza temporale con la pro- cedura di rinnovo della concessione14. Diversamente da quanto accade per l’ambito relativo alla LPN, nel campo d’applicazione della LPAc e della LFSP la determina- zione dello stato iniziale non ha posto problemi.
2.3 Prassi vigente
Nel caso di nuovi impianti lo stato iniziale secondo l’articolo 10b capoverso 2 lettera a LPAmb corrisponde allo stato esistente prima della costruzione dell’impianto (stato attuale). Nel caso di rinnovo della concessione, lo stato iniziale dei biotopi degni di protezione equivale invece, in base alla prassi vigente, alla situazione che si sarebbe prefigurata qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l’im- pianto non fosse mai esistito. Dal profilo giuridico questa prassi deriva dal fatto che non vi è alcun diritto al rinnovo della concessione.
Con la costruzione e l’esercizio dell’impianto sono stati compromessi biotopi che se- condo la LPN oggi sarebbero considerati degni di protezione. Per definire le misure di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1ter LPN l’UFAM e i servizi cantonali di protezione dell’ambiente partono pertanto dal presup- posto – basandosi su una decisione del Tribunale federale concernente il Lago di Lun- gern15 – che lo stato inziale sia lo stato naturale prima della costruzione dell’opera e che debbano essere adottate misure di ripristino e di sostituzione per mantenere gli
13 RS 451.31
14 Cfr. In merito le esigenze di cui all’art. 83a LPAc
15 Sentenza del Tribunale federale 1A.59/1995 del 28 aprile 2000
interventi della centrale durante la durata della nuova concessione, ossia per al mas- simo 80 anni. Nel manuale EIA del 2009, l’UFAM descriveva dunque lo stato iniziale in occasione del rinnovo di una concessione come la situazione che ci sarebbe stata oggi qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l’impianto non fosse mai stato costruito.
Di conseguenza, nel caso del rinnovo della concessione senza un nuovo impatto am- bientale vengono imposte misure di sostituzione per mantenere gli interventi sui bio- topi terrestri e semiterrestri in prossimità dei corsi d’acqua di cui all’articolo 18 capo- verso 1bis LPN. Per far questo viene considerata la differenza tra la situazione che si sarebbe prefigurata qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l’impianto non fosse mai stato costruito e la situazione in caso di rinnovo della con- cessione. Deve tuttavia essere sostituito soltanto ciò che la centrale ha danneggiato nei biotopi degni di protezione e non quanto causato da terzi, come ad esempio con provvedimenti di protezione contro le piene. Già con la prassi attuale le autorità de- vono tenere conto del principio di proporzionalità nel determinare le misure di sosti- tuzione. Anche se a volte non è facile valutare la situazione prima della costruzione di una centrale già esistente, nella prassi si sono sempre trovate soluzioni sensate.
A seguito delle richieste di definizione dello stato iniziale determinante in vista dei prossimi rinnovi delle concessioni, in particolare per la centrale idroelettrica di fron- tiera di Reckingen e la centrale dell’Etzel delle FFS (Sihlsee) e in seguito all’accesa discussione sulla correttezza della prassi ufficiale, nella primavera del 2015 l’UFAM ha incaricato il dott. iur. Peter Keller di esaminare nel dettaglio quale fosse lo stato iniziale o di riferimento da considerare per procedere all’EIA delle centrali idroelet- triche. La perizia16 è stata ultimata nella primavera del 2016.
Il perito ha concluso che lo stato iniziale dipende in primo luogo dal destino degli edifici dell’impianto al termine della concessione. Per rispondere a questa domanda sono determinanti le singole concessioni di diritti d’acqua e le singole legislazioni cantonali in materia.
L’Ufficio federale dell’energia (UFE) ha respinto la motivazione giuridica concer- nente lo stato iniziale determinante in caso di rinnovo della concessione. Neppure l’UFAM si è detto soddisfatto del risultato della perizia, perché in base ad essa ogni Cantone avrebbe uno stato iniziale determinante diverso.
In una dichiarazione congiunta del 2016 allegata alla perizia Keller, i due Uffici hanno pertanto tra l’altro raccomandato che per i prossimi rinnovi delle concessioni ci si basi sullo stato attuale per determinare le misure di sostituzione secondo l’articolo 18 ca- poverso 1ter LPN. Hanno inoltre raccomandato che, in sede di valutazione dell’ade- guatezza delle misure succitate si tenga conto del potenziale ecologico della zona in- teressata dalla centrale idroelettrica per la scelta del tipo di misura ecologica. Infine, le possibilità di valutazione, discrezione e negoziazione dovrebbero essere utilizzate nel migliore dei modi, per trovare di volta in volta soluzioni ragionevoli e proporzio- nate.
16 https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/eia/diritto/parere.html
2.4 Panoramica delle misure di compensazione e di valorizzazione
previste per i singoli tipi di concessione
2.4.1 Osservazioni generali
Stabilire che lo stato iniziale è lo stato al momento della presentazione della domanda (stato attuale) modifica la prassi vigente soltanto per quanto riguarda la definizione delle misure di compensazione in relazione all’articolo 18 capoverso 1ter LPN. Le mi- sure da adottare secondo la LPAc e la LFSP risultano dalle pertinenti disposizioni di legge che non sono invece toccate della prevista modifica della LUFI. Per questo mo- tivo i seguenti capitoli trattano esclusivamente la sostituzione o la valorizzazione dei biotopi terrestri (ad es. prati secchi ricchi di specie) e semiterrestri (ad es. canneti) degni di protezione.
2.4.2 Nuova concessione
In occasione della costruzione di un nuovo impianto lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale. Se non è possibile evitare che la costruzione dell’impianto pregiudichi biotopi degni di protezione di cui all’articolo 18 capoverso 1bis LPN (migliore prote- zione possibile), questi biotopi devono in primo luogo essere ripristinati o in alterna- tiva sostituiti in modo confacente (art. 18 cpv. 1ter LPN).
Il ripristino e la sostituzione sono quindi misure equivalenti o adeguate dal profilo ecologico se grazie ad esse è possibile ripristinare lo stato come si presentava prima dell’intervento, se il biotopo è disponibile tempestivamente e se il suo mantenimento è garantito a lungo termine. Adeguato significa tuttavia anche che l’onere (economico) per chi è tenuto ad adottare misure di sostituzione debba rispettare il principio di pro- porzionalità.
2.4.3 Concessione complementare
La concessione complementare consente di modificare una concessione ancora valida per permettere un cambiamento limitato dell’utilizzazione. In linea di massima una concessione di questo tipo non prolunga la durata della concessione iniziale. Se il cambiamento d’utilizzazione porta a un nuovo intervento in biotopi degni di prote- zione, questi vanno ripristinati o sostituiti in modo confacente conformemente all’ar- ticolo 18 capoverso 1ter LPN. Lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale. Nell’am- bito del conferimento di una concessione complementare vengono compensati soltanto i nuovi interventi ad essa associati; altre misure sono valutate soltanto nell’ambito del rinnovo della concessione. Pertanto se la concessione complementare non causa pregiudizi ai sensi dell’articolo 18 capoverso 1ter LPN, non si deve provve- dere ad alcuna compensazione secondo la LPN.
2.4.4 Rinnovo della concessione senza modifiche edilizie o dell’esercizio
(proseguimento invariato dell’esercizio) In caso di rinnovo della concessione senza un ulteriore impatto ambientale, la prassi vigente chiede fondamentalmente una compensazione tra la situazione che si prefigu- rerebbe qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l’impianto non fosse mai esistito e lo stato al momento del rinnovo della concessione.
2.4.5 Rinnovo della concessione con modifiche edilizie e/o modifiche
dell’esercizio In caso di rinnovo della concessione – indipendentemente dall’esistenza o no di nuovi pregiudizi ai biotopi terrestri degni di protezione a seguito del rinnovo – la prassi vi- gente chiede fondamentalmente una compensazione tra lo stato naturale prima della costruzione della centrale idroelettrica e lo stato dopo il rinnovo della concessione.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La nuova normativa proposta
La prassi attuale ha mostrato che non è chiaro cosa s’intenda con il termine di «stato iniziale» di cui all’articolo 10b capoverso 2 lettera a LPAmb. L’iniziativa parlamen- tare motiva la normativa proposta nel modo seguente:
Una questione controversa è quale sia lo stato iniziale o di riferimento per procedere all’esame di impatto ambientale e per stabilire l’entità del risarcimento [leggasi: delle misure di sostituzione] in caso di interventi in ambienti naturali degni di prote- zione. Le disposizioni legali non forniscono al riguardo alcuna risposta definitiva. Un’indicazione concreta è invece contenuta nel manuale EIA dell’UFAM, dove si legge quanto segue: «Nel caso dello sfruttamento della forza idrica, dove non sussiste il diritto al rinnovo automatico di una concessione, lo stato iniziale equivale alla si- tuazione che si prefigurerebbe qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l’impianto non fosse mai esistito.»17 Questa prassi ha risvolti rilevanti per lo sfruttamento della forza idrica. Se nell’ambito del rinnovo o di modifiche im- portanti di una concessione dovesse essere corrisposto un risarcimento [leggasi: si dovessero prendere misure volte ad assicurare una sostituzione confacente] non solo per i nuovi interventi in ambienti naturali degni di protezione bensì anche per gli interventi precedenti, risalenti all’epoca della costruzione del primo impianto, ne de- riverebbero costi ingenti e la produzione di energia idroelettrica diventerebbe costo- sissima.
A ciò si aggiunga il fatto che lo stato iniziale, precedente alla costruzione degli im- pianti esistenti e risalente per lo più a diversi decenni indietro, è difficilmente rico- struibile e che ciò comporta inevitabilmente difficoltà interpretative e lunghi proce- dimenti. Per non rallentare inutilmente l’aumento di produzione di corrente 17 Ufficio federale dell’ambiente 2009: manuale EIA, Direttiva della Confederazione per l’esame dell’impatto sull’ambiente, UV-0923-I, p. 115 (= Modulo 5, p. 21)
idroelettrica proposto dal Consiglio federale, sarebbe opportuno che in futuro l’esame di impatto ambientale si basasse sullo stato dell’impianto [leggasi: lo stato attuale] precedente il rilascio della nuova concessione.
L’iniziativa parlamentare chiede di modificare le basi legali in modo tale che in caso di rilascio di una nuova concessione di diritti d’acqua o di modifiche di una conces- sione già in vigore, lo stato iniziale sia lo stato al momento della presentazione della domanda (cosiddetto stato attuale).
Sotto il titolo marginale «Rinnovo della concessione», l’articolo 58a LUFI contempla già alcune condizioni quadro che vanno considerate in occasione della riattribuzione del diritto di utilizzazione delle forze idriche (rinnovo della concessione), ma anche in caso di attribuzione di tale diritto a terzi. Sembra dunque opportuno disciplinare in questa stessa sede un altro criterio applicabile in questo contesto. Completando l’arti- colo 58a LUFI con il capoverso 5 in cui viene definito lo stato iniziale, si ottiene una normativa snella.
3.2 Motivazione e valutazione della nuova normativa
All’articolo 58a LUFI deve essere aggiunto un capoverso 5, dal seguente tenore:
Lo stato iniziale secondo l’articolo 10b capoverso 2 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente corrisponde, per la definizione di mi- sure a favore della natura e del paesaggio, allo stato al momento della presentazione della domanda.
Il rispetto delle disposizioni legali vigenti, in particolare anche del diritto ambientale, è verificato non soltanto in occasione della costruzione di una nuova centrale idroe- lettrica e del conseguente primo conferimento della concessione, ma anche al mo- mento del rinnovo della concessione. Questo viene fatto indipendentemente dal fatto che con il rinnovo della concessione siano o no previsti ampliamenti o modifiche dell’impianto. Lo stesso vale per gli adeguamenti di una concessione ancora valida, resi necessari a causa di modifiche rilevanti, per esempio a seguito di un ampliamento importante della centrale idroelettrica. Dal profilo materiale questi casi equivalgono al rilascio di una nuova concessione e pertanto è necessario un nuovo esame generale dell’intero impianto, tra l’altro in merito al suo impatto ambientale.
Avendo stabilito che per stato iniziale s’intende lo stato al momento della presenta- zione della domanda di rinnovo della concessione (cosiddetto stato attuale) il concetto è stato chiarito. Questo è essenziale per valutare i beni da proteggere che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 18 capoverso 1ter LPN. La nuova normativa non si applica agli ambiti disciplinati agli articoli 5 e 18a LPN, nella LPAc e nella LFSP in quanto finora vi è stata unanimità su quali fossero gli stati determinanti. Stabilire che lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale significa che questo stato deve fungere da base per le verifiche necessarie sia per la stesura di un RIA in vista del primo conferimento della concessione sia per il rinnovo della concessione. Nel contempo, questo stato serve quale valore di riferimento per definire se e in che misura
debbano essere adottate misure di ripristino e di sostituzione conformemente all’arti- colo 18 capoverso 1ter LPN.
Se gli interventi tecnici legati al primo conferimento dei diritti di utilizzazione delle forze idriche pregiudicano i biotopi degni di protezione di cui all’articolo 18 capo- verso 1bis LPN, in virtù dell’articolo 18 capoverso 1ter LPN chi opera l’intervento deve prendere misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino e se necessario una sostituzione confacente.
Se con il rinnovo della concessione l’impianto subisce modifiche edilizie o dell’eser- cizio che hanno un nuovo impatto negativo su biotopi degni di protezione, si dovrà anche in questo caso compensare in egual misura questi impatti negativi.
Se invece il rinnovo della concessione non è accompagnato da modifiche edilizie o dell’esercizio, l’impatto sui biotopi degni di protezione rimane invariato. Di conse- guenza lo stato prima del rinnovo della concessione è identico allo stato che si presenta dopo il rinnovo. Se con il rinnovo della concessione la centrale idroelettrica non ha un ulteriore impatto sui biotopi degni di protezione, contrariamente all’attuale prassi non sono necessarie misure di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1ter LPN, poiché non viene creato un nuovo deficit. Lo stesso vale anche nel caso in cui il diritto di utilizzazione delle forze idriche non viene più concesso all’attuale concessionario bensì a un terzo.
Per non rallentare inutilmente l’aumento di produzione di corrente idroelettrica pro- posto dal Consiglio federale, sarebbe opportuno che in futuro l’EIA si basasse sullo stato attuale.
3.3 Proposta di minoranza: art. 58a cpv. 6 LUFI
3.3.1 Contenuto della proposta
La minoranza propone di aggiungere all’articolo 58a, oltre al capoverso 5, anche un capoverso 6 dal tenore seguente:
Ad ogni rinnovo della concessione l’autorità concedente esamina misure proporzio- nate a favore della natura e del paesaggio. Queste si basano sul potenziale di valo- rizzazione della zona dell’impianto e sono definite di comune accordo. Se non si per- viene a un accordo, l’autorità concedente ordina tali misure.
Con il rinnovo della concessione, al concessionario viene conferito il diritto di utiliz- zare l’impianto e il bene pubblico «acqua» per altri decenni. I commissari che sosten- gono la proposta di minoranza esigono quindi che, ad ogni ogni rinnovo di conces- sione, l’autorità concedente esamini misure proporzionate a favore della natura e del paesaggio indipendentemente dal fatto che tale rinnovo sia o meno connesso a nuovi interventi in biotopi degni di protezione. L’entità di queste misure non dovrà però essere determinata – come fatto sino ad ora – sulla base della differenza tra lo stato esistente prima della costruzione dell’impianto e lo stato attuale, ma sulla base del potenziale ecologico presente nella zona dell’impianto (perimetro della concessione e
area direttamente adiacente). Le misure devono essere definitie di comune accordo. In assenza di accordo saranno imposte mediante decisione amministrativa.
Rispetto ad oggi questa soluzione permetterebbe di limitare l’entità delle misure e il perimetro per la loro realizzazione consentendo di sgravare economicamente le cen- trali idroelettriche. Il fatto che l’entità delle misure concordate con la concessione debba essere ridotta e che al richiedente della concessione debba essere accordata maggiore voce in capitolo scaturisce anche dal fatto che, in linea di massima, autorità concedente e concessionario dovrebbero essere tenuti a definire di comune accordo misure proporzionate. Se non è possibile giungere a un accordo, l’autorità concedente deve comunque ordinare tali misure.
In caso di nuovi interventi in biotopi degni di protezione devono inoltre essere adottate misure di ripristino e sostituzione in applicazione dell’articolo 18 capoverso 1ter LPN.
3.3.2 Misure sui generis
Con le misure di sostituzione secondo l’articolo 18 capoverso 1ter LPN le perdite di biotopi degni di protezione devono essere sostituite nel modo più possibile equiva- lente sia a livello qualitativo che quantitativo e nella stessa regione.
Con il disciplinamento di cui all’articolo 58a capoverso 6 LUFI proposto dalla mino- ranza concernente l’adozione di misure a favore della natura e del paesaggio verrebbe creata una categoria di misure sui generis, che non si rifarebbe all’articolo 18 capo- verso 1ter LPN ma avrebbe una valenza propria. L’autorità concedente e il concessio- nario definirebbero di comune accordo le misure nell’ambito di disposizioni legali secondo cui tali misure devono basarsi sul potenziale di valorizzazione ecologico della zona di concessione. Senza tale accordo le misure dovrebbero essere ordinate me- diante decisione amministrativa.
3.3.3 Potenziale di valorizzazione
Gli spazi che, allo stato attuale, non presentano un particolare valore dal punto di vista ecologico possono tuttavia celare un particolare potenziale in tal senso. Il potenziale ecologico può essere misurato valutando se e quali misure sono necessarie per elimi- nare stati indesiderati e sviluppare una situazione vicina allo stato naturale auspicato (valorizzazione ecologica).
Bisogna presumere che nelle zone di concessione oggi molto impoverite dal punto di vista ecologico siano tendenzialmente possibili maggiori misure rispetto alle zone di concessione in cui, negli ultimi decenni, sono già state preservate e mantenute super- fici vicine allo stato naturale. Non sarebbe necessario che le misure portino a una so- stituzione equivalente come richiesto dall’articolo 18 capoverso 1ter LPN. Inoltre non si dovrebbero nemmeno adottare misure a favore della natura e del paesaggio di entità tale da esaurire il potenziale di valorizzazione . Le superfici che non presentano costruzioni, con una vegetazione piuttosto banale si- tuate in prossimità dei fiumi potrebbero ad esempio essere trasformate in superfici particolarmente ricche di specie e quindi in strutture di collegamento. Oppure una superficie, parte di una zona di concessione, situata ai margini di una foresta mono- specie e senza una particolare struttura potrebbe essere valorizzata ecologicamente
procedendo a una deforestazione e a nuove piantagioni. La valorizzazione ecologica potrebbe anche comportare misure volte a organizzare e mantenere vicine allo stato naturale aree situate nei pressi di un corso d’acqua d’aggiramento.
3.3.4 Consensualità e diritto di ricorso
Nonostante le divergenze di opinione sulla sua natura giuridica, la concessione per l’utilizzazione delle forze idriche è generalmente considerata dal diritto procedurale una decisione che presuppone un dovere di collaborazione delle parti (mitwirkung- sbedürftige Verfügung) in quanto presenta sia elementi della decisione amministrativa sia elementi del contratto di diritto pubblico-privato18. Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) questo vale anche quando il contenuto della concessione non risulta direttamente dall’applicazione delle disposizioni legali deter- minanti ma può essere negoziato tra le parti e quindi la concessione contiene anche elementi contrattuali. Fanno parte della decisione amministrativa le disposizioni della concessione definite per lo più dalla legge e che disciplinano gli obblighi del conces- sionario, la cui osservanza risulta di notevole interesse pubblico. Hanno invece natura contrattuale le parti della concessione per cui la base legale non è molto specifica e quindi esiste un ampio margine di manovra per strutturare il rapporto di concessione nel caso specifico19. L’autorità concedente e il concessionario possono concordare liberamente elementi contrattuali con riserva delle norme imperative di diritto pub- blico. Gli elementi concordati o disposti mediante decisione sono inclusi nell’atto della concessione e ne sono parte integrante.
Una base legale è necessaria sia che l’autorità disponga unilateralmente mediante de- cisione le misure sia che queste vengano prese di comune accordo. Se le misure di valorizzazione tra l’autorità concedente e il concessionario sono stabilite di comune accordo, il concessionario dà fondamentalmente il suo accordo su questo punto nel quadro della convenzione che in seguito non potrà impugnare. Se invece le misure di valorizzazione sono disposte unilateralmente da parte dell’autorità concedente e ordi- nate per via ufficiale, il concessionario può contestarne la natura e l’entità mediante ricorso. La normativa proposta non influisce sull’impugnabilità degli altri elementi della concessione.
La concessione per l’utilizzazione delle forze idriche è impugnabile con ricorso al TAF rispettivamente al competente tribunale amministrativo cantonale. Le relative sentenze possono a loro volta essere impugnate dinnanzi al Tribunale federale. Il con- cessionario può quindi rinunciare alla concessione che gli è stata rilasciata senza bi- sogno di interporre un ricorso.
La proposta di minoranza prevede che le misure di valorizzazione vengano ordinate dall’autorità concedente nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo a tal proposito. La nuova disposizione sarebbe pertanto di diritto pubblico obbligatorio. Le associazioni ambientaliste aventi diritto di ricorso avrebbero quindi la possibilità di far verificare l’applicazione della nuova regolamentazione in sede giudiziaria, indi- pendentemente dal fatto che le misure di valorizzazione siano state definite di comune accordo o ordinate unilateralmente. Tuttavia nel caso di un ricorso contro le misure di
18 Ad esempio DTF 130 II 18, consid. 3.1
19 Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8516/2010 del 15.11.2011, consid. 7.1
valorizzazione disposte unilateralmente, il tribunale potrebbe solo esaminare se le mi- sure sono effettivamente basate sul potenziale di valorizzazione e se sono proporzio- nate.
3.3.5 Assenza di possibili misure
È altamente improbabile che nel perimetro delle concessioni e nelle zone direttamente confinanti non vi sia alcun potenziale ecologico. Se tuttavia dovesse presentarsi un caso del genere, si potrebbe rinunciare a imporre delle misure, in particolare se il con- cessionario ha già fatto molto per valorizzare l’area in questione.
3.4 Diritto comparato
Per la Svizzera il Land Baden-Württemberg è un partner importante nell’ambito dell’utilizzazione delle forze idriche nell’Alto Reno. Tutti i progetti in questo ambito devono essere approvati congiuntamente, il che richiede un consenso su tutti i punti. Quale «stato iniziale» il diritto del Land tedesco conosce solo lo «stato attuale». Sta- bilendo anche nel diritto svizzero che lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale allineerebbe le disposizioni legali permettendo quindi anche di facilitare lo svolgi- mento della procedura. L’articolo 58a capoverso 6 LUFI costituisce invece un uni- cum, nessun Paese confinante conosce infatti una regolamentazione analoga.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Articolo 58a capoverso 5 LUFI
Il capoverso 5 stabilisce che se la concessione deve essere rinnovata, lo stato iniziale secondo l’articolo 10b capoverso 2 lettera a LPAmb deve essere sempre lo stato al momento della presentazione della domanda per il rinnovo della concessione. Se- condo l’articolo 10b LPAmb, negli altri casi (in particolare per nuove costruzioni), per la definizione di misure di sostituzione secondo l’articolo 18 capoverso 1ter LPN lo stato iniziale da considerare è già oggi lo stato al momento della presentazione della domanda a meno che un disciplinamento speciale non preveda altrimenti (ad es. de- flusso residuale conformemente all’art. 4 lett. h LPAc)
Lo stato iniziale corrisponde allo stato dei vari beni da proteggere per legge al mo- mento della presentazione della domanda. Il confronto tra lo stato iniziale e lo stato dopo l’attuazione di tutti i lavori e le misure in relazione al rilascio di una nuova con- cessione o al rinnovo di una concessione, serve a definire l’obbligo di compensazione. La nuova regolamentazione si applica indipendentemente dal fatto che il diritto di utilizzazione delle forze idriche sia conferito al concessionario precedente o a un nuovo concessionario.
4.2 Proposta di minoranza: articolo 58a capoverso 6 LUFI
Le misure a favore della natura e del paesaggio avanzate nella proposta di minoranza sono delle misure di valorizzazione sui generis che non vanno confuse con le misure di sostituzione secondo l’articolo 18 capoverso 1ter LPN. La disposizione trova appli- cazione in relazione ad ogni rinnovo di una concessione. In linea di massima, l’auto- rità concedente e il concessionario sono tenuti a definire tali misure di comune ac- cordo. Se però non è possibile giungere a un accordo, tali misure vengono ordinate dall’autorità concedente. Nel far questo deve basarsi sul potenziale ecologico presente nel perimetro della concessione e nella zona direttamente adiacente. Le misure di va- lorizzazione devono inoltre rispettare il principio della proporzionalità.
Nel caso di interventi che vanno a influire su biotopi degni di protezione devono inol- tre essere adottate misure di ripristino e sostituzione in applicazione dell’articolo 18 capoverso 1ter LPN.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ripercussioni finanziarie
Il progetto non ha alcuna ripercussione diretta sul bilancio della Confederazione e sulla perequazione finanziaria.
5.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Il progetto di legge crea le premesse per semplificare la procedura di rinnovo delle concessioni gestita dalla Confederazione in particolare per quanto concerne la valuta- zione dei rapporti sull’impatto ambientale che i futuri concessionari devono presen- tare. La nuova disposizione può essere attuata dalle autorità federali competenti con il personale esistente. Il nuovo regime sarà applicato direttamente nelle procedure di rinnovo della concessione.
Anche la proposta di minoranza non avrebbe ripercussioni sull’effettivo del personale.
5.1.3 Altre ripercussioni
Non si prevedono altre ripercussioni per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati
e le regioni di montagna Non si prevedono ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
5.3 Ripercussioni per l’economia
La rinuncia a rilevare e a descrivere lo stato antecedente al primo conferimento della concessione e la limitazione dell’entità delle misure di valorizzazione da adottare con- sentono di sgravare il settore dell’energia idroelettrica. Questo costituisce senz’altro un vantaggio in un periodo contraddistinto da tariffe dell’elettricità basse e da condi- zioni economiche quadro difficili.
Rispetto all’attuale situazione giuridica, il nuovo regolamento non ha un impatto mi- surabile sull’economia nazionale. In particolare non è possibile prevedere se si assi- sterà a una riduzione effettiva delle misure a favore dell’ambiente in seguito a una migliore definizione della situazione iniziale. Si può tuttavia presumere che il chiari- mento giuridico avrà un effetto positivo sulla durata del procedimento e sull’impu- gnazione.
5.4 Ripercussioni per l’ambiente
Secondo la modifica proposta dalla maggioranza, se il rinnovo delle concessioni non comporta cambiamenti di natura edilizia,non dovrebbero più essere sostituiti i biotopi degni di protezione di cui all’articolo 18 capoverso 1bis LPN. Ciò significa che alcune porzioni di paesaggio non verrebbero valorizzate. Secondo la proposta di minoranza, sarebbe necessario procedere almeno a una parziale valorizzazione ecologica di que- ste aree.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sulla competenza costituzionale della Confederazione di emanare disposizioni nei settori della protezione dell’ambiente (art. 74 Cost.), delle acque (art. 76 Cost.), delle foreste (art. 77 Cost.), della pesca e della caccia (art. 79 Cost.), in particolare però anche nel settore della protezione della natura e del paesaggio (art.
78 Cost.).
La LUFI ha la sua base costituzionale primaria nell’articolo 76 capoverso 2 Cost. La Confederazione ha la competenza di emanare norme di principio nell’ambito dell’uti- lizzazione dei corsi d’acqua per produrre energia elettrica. Nella LUFI può in partico- lare disciplinare in modo uniforme questioni d’importanza fondamentale. Tali disci- plinamenti si applicano in egual misura a Confederazione e Cantoni.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nessun impegno internazionale della Svizzera si oppone al progetto. In particolare, la normativa prevista non presenta conflitti né con il diritto europeo in vigore né con quello in fase di elaborazione. Non influisce sugli impegni internazionali della Sviz- zera dato che, nella procedura per il rinnovo delle concessioni di centrali idroelettriche
di frontiera, l’esame dell’impatto sull’ambiente deve rispettare gli ordinamenti giuri- dici di entrambi i Paesi.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto le quali, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto (art. 22 cpv. 1 LParl). La re- visione della LUFI concernente lo stato iniziale avviene quindi secondo la procedura legislativa.
6.4 Subordinazione al freno delle spese
Non vi sono spese connesse alla definizione della situazione iniziale nella LUFI e alla determinazione di come debbano essere definite le misure a favore della natura e del paesaggio. Di conseguenza il presente progetto non è subordinato al freno delle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale Il progetto non ha nessuna ripercussione sulla ripartizione o sull’adempimento dei compiti da parte della Confederazione o dei Cantoni.
6.6 Delega di competenze legislative
Grazie alla definizione dello stato iniziale nella LUFI e alle spiegazioni su come bi- sogna procedere concretamente in caso di rinnovo di una concessione per definire misure a favore della natura e del paesaggio, diventa superflua qualsiasi ulteriore pre- cisazione. Una delega di competenze legislative al Consiglio federale non è necessa- ria.
6.7 Protezione dei dati
Il progetto non richiede un trattamento dei dati ai sensi della legge federale del 19 giugno 199220 sulla protezione dei (LPD) per i quali si pone il problema della prote- zione della personalità e dei diritti fondamentali delle persone.
20 RS 235.1
1 Genesi del progetto 3
2 Condizioni giuridiche quadro e prassi attuale 4
2.1 Legislazione in materia di concessioni 4
2.2 Condizioni quadro vigenti in materia di diritto ambientale 5
2.2.1 Principi applicabili all’EIA 5
2.2.2 Spiegazioni relative al diritto ambientale 6
2.3 Prassi vigente 8
2.4 Panoramica delle misure di compensazione e di valorizzazione
previste per i singoli tipi di concessione 10
2.4.1 Osservazioni generali 10
2.4.2 Nuova concessione 10
2.4.3 Concessione complementare 10
2.4.4 Rinnovo della concessione senza modifiche edilizie o
dell’esercizio (proseguimento invariato dell’esercizio) 11
2.4.5 Rinnovo della concessione con modifiche edilizie e/o
modifiche dell’esercizio 11
3 Punti essenziali del progetto 11
3.1 La nuova normativa proposta 11
3.2 Motivazione e valutazione della nuova normativa 12
3.3 Proposta di minoranza: art. 58a cpv. 6 LUFI 13
3.3.1 Contenuto della proposta 13
3.3.2 Misure sui generis 14
3.3.3 Potenziale di valorizzazione 14
3.3.4 Consensualità e diritto di ricorso 15
3.3.5 Assenza di possibili misure 16
3.4 Diritto comparato 16
4 Commento ai singoli articoli 16
4.1 Articolo 58a capoverso 5 LUFI 16
4.2 Proposta di minoranza: articolo 58a capoverso 6 LUFI 17
5 Ripercussioni 17
5.1 Ripercussioni per la Confederazione 17
5.1.1 Ripercussioni finanziarie 17
5.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale 17
5.1.3 Altre ripercussioni 17
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli
agglomerati e le regioni di montagna 17
5.3 Ripercussioni per l’economia 18
5.4 Ripercussioni per l’ambiente 18
6 Aspetti giuridici 18
6.1 Costituzionalità 18
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 18
6.3 Forma dell’atto 19
6.4 Subordinazione al freno delle spese 19
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale 19