Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti
Dipartimento federale delle finanze DFF
Berna, 19.10.2020
Ordinanza del Consiglio federale sull’ade- guamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
3.2 Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) .. 6 5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per le città, 5.2.2 Ripercussioni per i fornitori di infrastrutture del mercato finanziario e per altre
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1 Situazione iniziale
Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito1. Sono quindi state adeguate in modo mirato diverse leggi federali, al fine di perfezionare le condizioni che consentono alla Svizzera di svilupparsi come centro di punta innovativo e sostenibile per le imprese attive nel settore della tecnologia di registro distribuito (TRD, «distributed ledger technology») e blockchain. Gli adeguamenti decisi dal Parlamento sono elencati qui di seguito: – Nel Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) è stata introdotta la possibilità della registra- zione elettronica di diritti valori qualificati in grado di garantire le funzioni dei titoli di cre- dito. Attraverso questo adeguamento della legislazione sui titoli di credito è stata garan- tita una base giuridica solida alla negoziazione di diritti tramite registri elettronici. Tale intervento è importante soprattutto perché consente alla Svizzera di affermarsi e conti- nuare a crescere come centro di successo per le imprese attive nel settore della tecno- logia TRD. Di conseguenza, nella legislazione sui titoli contabili (LTCo; RS 957.1) sono stati disciplinati i passaggi che riguardano gli adeguamenti della legislazione sui titoli di credito. – Nella legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) è stata discipli- nata esplicitamente a livello giuridico la rivendicazione, in caso di fallimento, dei valori patrimoniali crittografici dalla massa fallimentare e la rivendicazione dei dati. In questo modo si è aumentata la certezza del diritto per gli attori del mercato. Nella legge sulle banche (LBCR; RS 952.0), le disposizioni in materia di insolvenza delle banche sono state armonizzate alle modifiche apportate alla LEF. Inoltre, la cosiddetta «licenza tec- nofinanziaria» contenuta nella LBCR (cfr. art. 1b) è stata leggermente estesa per evitare che, sulla base degli adeguamenti apportati al diritto in materia di fallimento di cui sopra, determinati modelli aziendali simili alle banche che si occupano della custodia collettiva di valori patrimoniali crittografici possano sfuggire completamente al controllo della FINMA, anche nel caso in cui custodiscano somme ingenti. – Nella legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1) è stata creata una nuova ca-
tegoria di autorizzazioni per i «sistemi di negoziazione TRD», che possono offrire a ope- ratori del mercato finanziario regolamentati, ma anche a clienti privati, servizi negli ambiti del regolamento, della compensazione e della custodia. In questo modo è stato creato un quadro giuridico più flessibile e adeguato ai nuovi tipi di infrastrutture del mercato finanziario che potrebbero nascere a seguito degli sviluppi della tecnologia. Per tutelare l’integrità della piazza economica e finanziaria, i sistemi di negoziazione TRD soggetti ad autorizzazione sono stati assoggettati anche alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0). – Inoltre, in base a un adeguamento della legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), ora è possibile richiedere un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di società di interme- diazione mobiliare specificatamente per la gestione di un sistema organizzato di nego- ziazione. Queste modifiche hanno reso necessari anche adeguamenti in altri atti legislativi sui mercati finanziari (ad es. nella legge sui servizi finanziari [LSerFi; RS 950.0]). Con la presente ordinanza mantello, quindi, gli adeguamenti legislativi descritti vengono con- cretizzati a livello di ordinanza del Consiglio federale.
1 FF 2020 315
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1.1 Alternative esaminate e opzione scelta
Nel messaggio del 27 novembre 20192 concernente la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito sono stati motivati in modo dettagliato gli adeguamenti legislativi concretizzati con la presente ordinanza e sono state in- dicate le alternative possibili alle modifiche proposte.3 A tal proposito, è importante sottolineare che tutti gli adeguamenti legislativi proposti partivano dal presupposto che le applicazioni TRD e blockchain non dovessero mettere in discussione il quadro giuridico consolidato ed equili- brato della Svizzera, ma che, laddove necessario, dovessero apportare adeguamenti specifici e mirati. Questo principio è stato rispettato, laddove possibile, anche per le ordinanze del Con- siglio federale: ad esempio, le disposizioni che riguardano i sistemi di negoziazione TRD con- tenute nell’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi) si riallacciano alle disposizioni con- solidate previste per le sedi di negoziazione e i depositari centrali. Per ulteriori dettagli si rimanda ai commenti riportati ai numeri 3 e 4. Bisogna inoltre segnalare, in particolare, il fatto che nell’ambito della modifica dell’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD; RS 955.01) è stato appurato anche in che misura sia necessario precisare e adeguare l’ordinanza per quanto riguarda i cosiddetti offerenti di wallet. È stata quindi proposta una so- luzione applicabile sia alle piattaforme di negoziazione che agli offerenti di wallet e che si di- scosta dall’attuale principio della facoltà di disporre per orientarsi verso il nuovo criterio della relazione d’affari continua. Per ulteriori dettagli sulle alternative esaminate si rimanda ai com- menti riportati ai numeri 3.5 e 4.5.
1.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Il progetto è compatibile con gli obiettivi 2020 del Consiglio federale (obiettivo 3) ed è in linea con la politica dei mercati finanziari del Consiglio federale di ottobre 2016. Inoltre è parte inte- grante del Piano d’azione «Svizzera digitale».4
1.3 Elaborazione del progetto
Durante l’elaborazione del progetto per l’adeguamento dell’ordinanza sull’infrastruttura finan- ziaria (cfr. n. 3.6 e 4.7), l’Amministrazione si è avvalsa del parere di esperti riconosciuti, incon- trati in tre occasioni. I loro nomi sono elencati qui di seguito. – Andreas Glarner, Dr. iur., LL.M., avvocato, partner presso MME Legal | Tax | Compliance – Martin Hess, Dr. iur., avvocato, partner presso Wenger & Vieli SA – Stefan Kramer, Dr. iur., LL.M., avvocato, partner presso Homburger SA – Hans Kuhn, Dr. iur., LL.M., avvocato a Zurigo e incaricato di corsi presso l’Università di Lucerna – Reto Künzi, avvocato, capo Legal Securities & Exchanges presso SIX Group – Luzius Meisser, MSc Computer Science, MA Economics, Meisser Economics SA – Cornelia Stengel, Dr. iur., avvocata, partner presso Kellerhals Carrard
2 FF 2020 221
3 FF 2020 221, in particolare 231 segg.
4 Cfr. anche FF 2020 221, in particolare 239.
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2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto
europeo Il messaggio contiene una panoramica delle strategie adottate dagli ordinamenti giuridici stra- nieri, in particolare quelli al confine con la Svizzera, per quanto riguarda le applicazioni TRD e blockchain.5 Da questa si evince che molte Giurisdizioni straniere, come ad esempio l’UE, gli USA o la Gran Bretagna, non hanno normative specifiche per le applicazioni TRD. Al contrario, sempre più Giurisdizioni stanno elaborando strumenti per incentivare attivamente il progresso nell’ambito dei valori patrimoniali crittografici e per contenere al tempo stesso i rischi. Tra queste vi sono, in particolare, Francia, Liechtenstein, Lussemburgo, Germania e Giappone. Diverse Giurisdizioni hanno ulteriormente accelerato i lavori per l’inserimento delle applicazioni TRD e blockchain nei rispettivi ordinamenti giuridici. Dopo l’adozione del messag- gio a novembre 2019, a gennaio 2020 in Liechtenstein è entrata in vigore la legge sui token e sui fornitori di servizi basati sulle tecnologie affidabili. A luglio 2020 il governo del Lussemburgo ha approvato un disegno di legge sull’emissione di titoli di credito dematerializzati tramite tec- nologia blockchain. A marzo 2020 negli USA è stata presentata al Congresso una proposta di legge riguardante i servizi di custodia di valori patrimoniali crittografici e in Germania dal 1° gennaio 2020 l’attività di custodia di valori patrimoniali crittografici è diventata un servizio finanziario soggetto ad autorizzazione. Nel complesso, quindi, risulta evidente che un numero sempre crescente di Paesi sta lavo- rando attivamente per inserire nel proprio ordinamento giuridico le applicazioni TRD e blockchain.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Osservazioni generali
Con la presente ordinanza mantello gli adeguamenti legislativi descritti al numero 1. vengono concretizzati a livello di ordinanza del Consiglio federale. Tali adeguamenti riguardano, in par- ticolare, il regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF; RS 281.32), l’ordinanza sulle banche (OBCR; RS 952.02), l’ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi; RS 954.11), l’ORD e l’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi; RS 958.11). Le modifiche apportate a queste ordinanze possono essere anche di tipo redazionale o di impor- tanza materiale secondaria e non strettamente correlate all’emanazione delle disposizioni d’esecuzione relative alla legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (ad es. art. 38 RUF; art. 7b OBCR; art. 24 OInFi). Al contrario, non è oggetto della presente ordinanza mantello l’ordinanza sulla Banca nazio- nale (OBN; RS 951.131). Tenuto conto degli sviluppi della tecnologia e dei nuovi sistemi di negoziazione TRD, in futuro potrebbero essere necessari anche adeguamenti dell’OBN, rela- tivi soprattutto a requisiti specifici che dovranno essere soddisfatti dalle infrastrutture del mer- cato finanziario di rilevanza sistemica. Di vagliare questa eventualità si occuperebbe all’occor- renza a tempo debito la Banca nazionale svizzera (BNS), nel cui ambito di competenze rientra l’OBN.
5 FF 2020 221, in particolare 241 segg.
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3.2 Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fal-
limenti (RUF) Le modifiche della LEF previste dalla legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito rendono necessaria l’integrazione degli arti- coli 45–54 RUF, che definiscono i dettagli per far valere i diritti di rivendicazione ai sensi dell’ar- ticolo 242 LEF, affinché sia disciplinata anche la restituzione di beni crittografici (art. 242a LEF). Si rimanda in gran parte a queste disposizioni anche per la procedura relativa alla con- segna dei dati (art. 242b LEF), sebbene alcune questioni vadano disciplinate separatamente. La revisione del RUF offre inoltre l’opportunità di apportare varie correzioni redazionali. Le revisioni materiali si limitano invece a pochi punti che si sono rivelati problematici nella pratica: da un lato, si propone di sopprimere l’articolo 38 RUF perché ne è stata eliminata la base giuridica formale; dall’altro, si intendono rendere possibili i versamenti in acconto non solo in una procedura di liquidazione ordinaria, ma anche in una procedura sommaria (art. 96 RUF).
3.3 Ordinanza sulle banche
Sulla base della competenza assegnatagli all’articolo 1b capoverso 1 LBCR, il Consiglio fede- rale nell’OBCR definisce quali sono i valori patrimoniali crittografici che richiedono un’autoriz- zazione per poter essere accettati. Successivamente, inoltre, sarà necessario stabilire a livello di ordinanza quali sono i requisiti che questi valori patrimoniali crittografici sottoposti all’obbligo di autorizzazione devono rispettare, in quanto le norme attuali contenute nell’OBCR sono con- cepite per essere applicate a persone che accettano depositi del pubblico.
3.4 Ordinanza sugli istituti finanziari
Con l’introduzione del nuovo sistema di negoziazione TRD nella LInFi, in futuro i gestori patri- moniali avranno la possibilità di poter custodire i valori patrimoniali loro affidati per la gestione anche presso un sistema di negoziazione TRD. Per garantire innanzitutto la trasparenza del mercato (e in particolare per evitare abusi di mercato), nell’OIsFi è stato inoltre stabilito che le società di intermediazione mobiliare devono ottemperare agli obblighi di registrazione e di co- municazione anche per i valori mobiliari TRD ammessi al commercio presso un sistema di negoziazione TRD. Per quanto riguarda l’introduzione della nuova categoria di commercianti per conto proprio nella LIsFi, che consente di richiedere un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di società di intermediazione mobiliare specificatamente per la gestione di un sistema organizzato di nego- ziazione, non sono necessari adeguamenti all’OIsFi. Le disposizioni di esecuzione previste per le società di intermediazione mobiliare nell’OIsFi (in particolare art. 65–75) appaiono ade- guate anche per questa nuova categoria di commercianti per conto proprio. Tuttavia, vista la necessità di adeguare l’OIsFi si è colta l’occasione per apportare altre due modifiche che non riguardano gli adeguamenti legislativi necessari a seguito degli sviluppi delle applicazioni TRD e blockchain. Da un lato, per aumentare la certezza del diritto, è stata prevista l’introduzione di nuove disposizioni per quanto riguarda la computabilità dei fondi pro- pri per le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti. Tali disposizioni ricalcano quelle consolidate dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03), ma sono formulate in modo decisamente più snello e quindi di più facile applicazione. Dall’altro, per motivi di pro- porzionalità, viene stabilito che in futuro non sarà più prevista una vigilanza prudenziale sulle rappresentanze degli istituti finanziari stranieri. Tuttavia, le rappresentanze che forniscono ser- vizi finanziari, oltre a rispettare le disposizioni della LSerFi, ora dovranno anche fare in modo che i propri consulenti alla clientela siano iscritti in un registro dei consulenti se prestano i loro servizi a clienti privati.
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3.5 Ordinanza sul riciclaggio di denaro
L’ORD stabilisce che sono sottoposti alla LRD gli intermediari finanziari che permettono il tra- sferimento di valute virtuali a terzi, purché intrattengano con la controparte una relazione d’af- fari continua. Tale disposizione riguarda, ad esempio, le piattaforme di negoziazione che non sono in possesso del codice privato del cliente, ma che permettono comunque il trasferimento di valute virtuali tramite smart contract che controllano. Inoltre, si applica anche agli offerenti di wallet che dispongono di un codice privato a cui hanno accesso e con il quale devono firmare la transazione affinché questa possa essere effettuata correttamente. Data la sempre mag- giore decentralizzazione dei modelli con cui avviene il trasferimento, l’intermediario finanziario non può più disporre in modo esclusivo dei valori patrimoniali in tutti i modelli commerciali. Nella pratica, quindi, stabilire se nell’ambito di una soluzione tecnica non vi sia alcuna facoltà di disporre giuridicamente rilevante è un’operazione molto complessa che richiede molto tempo alle autorità di vigilanza. Il principio dell’esclusiva facoltà di disporre come criterio per distinguere i servizi assoggettati da quelli non assoggettati sembra quindi non essere più ade- guato. In aggiunta, nell’ORD si stabilisce che sono sottoposte alla LRD anche le valute virtuali che, effettivamente o secondo le intenzioni dell’organizzatore o dell’emittente, sono utilizzate come mezzi di pagamento digitali.
3.6 Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria
Essenzialmente nell’OInFi vengono concretizzate le condizioni per ottenere l’autorizzazione e gli obblighi del nuovo sistema di negoziazione TRD previsto dalla LInFi. In linea di massima a questi sistemi vengono applicate le stesse regole già previste per le sedi di negoziazione (ov- vero borse e sistemi multilaterali di negoziazione). Verranno tuttavia definiti requisiti specifici laddove, per considerazioni di tipo tecnologico, le attuali regole per le sedi di negoziazione non abbiano senso nel caso dei sistemi di negoziazione TRD o sia comunque necessario interve- nire perché questi ultimi, al contrario delle sedi di negoziazione, consentono anche la parteci- pazione di persone fisiche. È poi necessario sottolineare che un sistema di negoziazione TRD non può ammettere valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali che rendono particolarmente difficile l’attuazione delle disposizioni di cui alla LRD o che potrebbero pregiudicare la stabilità o l’integrità del sistema finanziario. I sistemi di negoziazione TRD che oltre ai servizi legati al commercio di valori mobiliari TRD offrono anche servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento, in generale devono soddisfare anche gli stessi requi- siti previsti per un depositario centrale. Per motivi di proporzionalità, per i piccoli sistemi di negoziazione TRD sono previste adeguate agevolazioni, volte a rispettare il principio di un quadro giuridico strutturato in maniera modulare, adeguato e flessibile (cfr. messaggio, n. 4.1.10)6. È altresì necessario ricordare che anche a livello internazionale si sta lavorando a misure di cui, a tempo debito e a seconda delle circostanze, si dovrà tenere conto a livello di legge e di ordinanze. In questo contesto rientrano, ad esempio, i lavori dell’International Orga- nisation for Securities Commissions (IOSCO) in ambito di regolamentazione delle cosiddette piattaforme di negoziazione per valori patrimoniali crittografici e quindi anche dei sistemi di negoziazione TRD (cfr. messaggio, n. 4.1.10)7.
3.7 Ulteriori adeguamenti delle ordinanze
Attraverso un adeguamento della LSerFi, l’obbligo di pubblicare un prospetto per poter am- mettere valori mobiliari TRD a un sistema di negoziazione TRD è stato disciplinato applicando le stesse regole che sanciscono l’obbligo di pubblicare un prospetto per l’ammissione di valori
6 FF 2020 221, in particolare 259 seg.
7 FF 2020 221, in particolare 259 seg.
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mobiliari tradizionali a una sede di negoziazione. A seguito di questa modifica, nell’ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi; RS 950.11) sono state adeguate anche le disposizioni di esecu- zione del Consiglio federale relative all’obbligo di pubblicare un prospetto. Inoltre, l’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA; RS 956.122) è stata integrata con disposizioni specifiche per il calcolo della tassa di base applicata ai sistemi di negoziazione TRD.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fal-
limenti
4.1.1 Modifiche materiali
4.1.1.1 Modifiche derivanti dal nuovo articolo 242a D-LEF
Art. 34 e 45-54 Gli articoli 45–54 del RUF disciplinano i dettagli per l’affermazione dei diritti di rivendicazione ai sensi dell’articolo 242 LEF. Le disposizioni in materia possono essere applicate in larga misura alla nuova normativa sulla restituzione di beni crittografici. In sostanza, si tratta di inte- grare il testo del regolamento, che attualmente fa riferimento solo alla rivendicazione ai sensi dell’articolo 242 LEF, in modo che anche la nuova restituzione dei beni crittografici possa es- sere trattata nella stessa procedura. Per procedere a tali integrazioni, il termine «proprietà» deve essere sostituito da un termine più generale, in quanto la proprietà di valori patrimoniali digitali non è possibile. Nello stesso senso, il termine «oggetto» deve essere sostituito dal termine «bene». L’articolo 50 chiarisce inoltre che in caso di rivendicazione tardiva, le spese sostenute devono essere pagate dal rivendicante. Questa disposizione corrisponde a quella dell’articolo 251 ca- poverso 2 LEF.
4.1.1.2 Modifiche derivanti dal nuovo articolo 242b D-LEF
Il nuovo articolo 242b LEF crea un diritto autonomo nei confronti della massa fallimentare re- lativamente all’accesso ai dati e alla loro consegna. Nell’ambito della pubblicazione del falli- mento, l’amministrazione del fallimento ingiunge ai creditori del fallito e a tutti coloro che van- tano pretese sulla massa fallimentare d’insinuare all’ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF). Se un terzo presenta una corrispondente richiesta all’amministrazione del fallimento, quest’ultima deve verificare l’esistenza del diritto di accesso o di consegna ed emettere una decisione corrispondente dopo la scadenza del termine di presentazione dell’articolo 232 ca- poverso 2 numero 2 LEF (art. 54a cpv. 1 AP-RUF). Se ritiene la pretesa infondata, conforme- mente all’articolo 242b capoverso 2 LEF fissa al richiedente un termine di 20 giorni entro il quale l’azione deve essere promossa dinanzi al giudice.
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Se invece l’amministrazione del fallimento intende approvare la richiesta, la procedura è disci- plinata dagli articoli 47 segg. RUF. Poiché potrebbe trattarsi di pretese senza valore patrimo- niale8, in molti casi non è possibile una cessione della pretesa ai creditori ai sensi dell’arti- colo 260 LEF. Il nuovo articolo 54a capoverso 3 AP-RUF stabilisce pertanto che i terzi che desiderano opporsi alla concessione dell’accesso ai dati e alla loro consegna devono adire il giudice competente. In applicazione per analogia dell’articolo 48 RUF, nell’avviso di convoca- zione alla seconda assemblea dei creditori o in altro modo, ai creditori deve essere concesso un termine adeguato per promuovere un’azione presso il giudice competente. In questo caso l’amministrazione del fallimento non può consegnare i dati e non può concedere l’accesso a terzi prima del passaggio in giudicato della decisione del giudice. Anche per la restante proce- dura si fa riferimento alle disposizioni sulla rivendicazione e la restituzione dei beni criptati (art. 46–54 RUF; art. 54a cpv. 2 AP-RUF).
4.1.1.3 Altre modifiche materiali
Art. 38 L’articolo 38 RUF stabilisce che, per la durata del fallimento, gli uffici dei fallimenti possono richiedere l’esibizione o la consegna d’invii postali e di fondi provenienti da assegni postali indirizzati al fallito o da lui spediti, nonché informazioni sulle relazioni postali del fallito. La disposizione fa riferimento agli articoli 14 e 18 dell’ordinanza del 1° settembre 1967 della legge sul servizio delle poste, a sua volta basata sull’articolo 6 capoverso 4 della legge del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste. Sia la legge sul servizio delle poste che la relativa ordinanza sono state abrogate il 1° gennaio 19989. Già nel 1977 il Tribunale federale aveva ritenuto che l’articolo 38 RUF costituisse un’ingerenza nel segreto postale e, di conseguenza, una grave lesione dei diritti personali del fallito10. In seguito allo stralcio senza sostituzione dell’articolo 6 capoverso 4 della legge sul servizio delle poste, l’articolo 38 RUF è l’unica base legale per l’ingerenza nel segreto postale; da allora, quindi, manca una base giuridica formale sufficiente. La dottrina considera l’articolo 38 RUF incostituzionale e le decisioni emesse in base ad esso nulle11. È inoltre significativo che il legislatore in altra sede abbia consentito la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni soltanto con una base giuridica chiara e a condizioni severe: l’articolo 269 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) richiede, in particolare, il «grave sospetto» che sia stato commesso uno dei reati menzionati nella legge. Mancando una base giuridica, la disposizione dell’articolo 38 RUF non può più essere mante- nuta, nonostante si sia dimostrata utile nella pratica per gli uffici fallimentari. È quindi abrogata senza essere sostituita.
Art. 40 cpv. 2 lett. d Gli adeguamenti redazionali del diritto in materia di protezione degli adulti e dei minori, in vigore dal 1° gennaio 2013, non hanno ancora trovato riscontro nel RUF. Con la presente modifica si procede a tali adeguamenti e si specifica che, nei casi in cui il fallito sia detentore dell’autorità parentale, curatore o mandatario designato con mandato precauzionale, il fallimento è notifi- cato all’autorità di protezione dei minori e degli adulti soltanto se vi sono indizi concreti che
8 FF 2020 221, in particolare 281
9 RU 1997 2452 e 2461
10 DTF 103 III 76, 78
11 Milani Dominik/Peter J. Schmid, in: Milani Dominik/Wohlgemuth Marc (ed.), Verordnung über die Geschäftsfüh-
rung der Konkursämter – Kommentar, Zurigo/San Gallo 2016, art. 38 n. 3 segg.; Iqbal Yasmin, SchKG und Ver- fassung – untersteht auch die Zwangsvollstreckung dem Grundrechtsschutz, Zurigo/Berna/Basilea/Ginevra 2005, pag. 198 seg., entrambi con ulteriori rinvii
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l’apertura della procedura fallimentare potrebbe mettere in pericolo il benessere del minore o gli interessi della persona sotto curatela o tutela.
Art. 96 lett. c Come esplicitamente indicato all’articolo 96 lettera c RUF, il diritto attuale non consente le co- siddette «ripartizioni provvisorie» (art. 266 LEF) nella procedura sommaria12. In considera- zione del fatto che oggi la grande maggioranza dei fallimenti non è più gestita in procedura ordinaria, ma in procedura sommaria, e che quest’ultima ha così assunto di fatto la funzione di procedura ordinaria, il divieto delle ripartizioni provvisorie non appare più appropriato. La restrizione in questione non risulta dalla formulazione della legge, né è oggettivamente giusti- ficata. Se sono soddisfatte le condizioni per il versamento di un acconto e, in particolare, se è possibile effettuarlo senza mettere in pericolo gli interessi delle parti coinvolte, esso non do- vrebbe essere categoricamente escluso. Come nella procedura ordinaria, spetta all’ufficio dei fallimenti competente decidere se in un caso specifico possono essere versati acconti e, come già avviene oggi nella procedura ordinaria, sta a tale ufficio garantire che non vengano lesi gli interessi delle parti coinvolte.
4.1.2 Modifiche dei rinvii e altre modifiche redazionali
Il riferimento all’ordinanza del 2 giugno 1976 concernente la registrazione di documenti da conservare, non più in vigore, è sostituito dal rinvio all’ordinanza sui libri di commercio (RS 221.431), in vigore dal 1° giugno 2002.
Art. 31 cpv. 1 e art. 89 Con la revisione del 26 giugno 1998 del Codice civile (CC; RS 210) le disposizioni relative agli asili di famiglia (art. 349–359 CC) sono state stralciate senza sostituzione, pertanto i corrispon- denti rimandi nell’articolo 31 capoverso 1 e nell’articolo 89 possono essere soppressi.
Art. 78 Il rinvio all’articolo 14 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) e all’articolo 11 dell’ordi- nanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) va soppresso, poiché le due disposizioni non pre- vedono più la consegna del certificato di trasloco al venditore dal 1° luglio 1999 e sono state abrogate con effetto dal 1°gennaio 2006.
4.2 Ordinanza sui servizi finanziari
Sostituzione di termini L’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della LSerFi ora non vale più soltanto per l’am- missione di valori mobiliari a una sede di negoziazione (borse e sistemi multilaterali di nego- ziazione), ma anche per l’ammissione di valori mobiliari basati sulla tecnologia di registro di- stribuito a un sistema di negoziazione TRD (cfr. art. 35 cpv. 1bis LSerFi). Nelle disposizioni di esecuzione del Consiglio federale sull’obbligo di pubblicare un prospetto (inclusi gli allegati), a «sede di negoziazione» è stato aggiunto «sistema di negoziazione TRD». Al contrario, non è
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stato ritenuto né necessario né opportuno integrare il termine «valori mobiliari» con «valori mobiliari TRD», in quanto ai sensi della LInFi il concetto di «valori mobiliari» include anche quello di valori mobiliari TRD (cfr. art. 2 lett. bbis D-LInFi).
4.3 Ordinanza sulle banche
Art. 4 Rimando tra parentesi e cpv. 1 lett. a Il concetto di «servizio finanziario», attualmente utilizzato nell’articolo 4 OBCR, dal 1° gennaio 2020 è definito nell’articolo 3 lettera c numeri 1–4 LSerFi. Nella LSerFi lo stesso concetto è definito in modo simile ma non del tutto identico alla definizione attualmente fornita dall’OBCR, in quanto non comprende i servizi per conto proprio e non soltanto il commercio di valori mo- biliari, ma in generale il commercio di strumenti finanziari, e anche la consulenza in investi- menti. Per garantire la coerenza della legislazione e la certezza del diritto, quindi, il termine contenuto nell’OBCR non può continuare a essere utilizzato. Di conseguenza, per chiarire il concetto, in futuro nell’articolo 4 OBCR si dovrà parlare di «servizi per operazioni finanziarie», ma non sarà necessaria una modifica materiale dell’OBCR. Modificando il rimando tra parentesi si chiarisce che il concetto di «settore finanziario» è de- terminante non soltanto per il campo di applicazione della legge ai gruppi finanziari, ma anche (come avviene già oggi) per la definizione di «banche» o di «persone» (introdotta nella LBCR il 1° gennaio 2019) ai sensi dell’articolo 1b LBCR.
Art. 5a Valori patrimoniali crittografici L’articolo 1b capoverso 1 lettera a LBCR ora prevede che debbano essere dotati di un’auto- rizzazione ai sensi dell’articolo 1b LBCR anche coloro che accettano determinati valori patri- moniali crittografici definiti dal Consiglio federale secondo la competenza attribuitagli nel qua- dro della disposizione, e ora esercitata con la presente ordinanza. Se vengono accettati valori patrimoniali crittografici di questo tipo occorre un’autorizzazione secondo l’articolo 1b LBCR. Questi valori patrimoniali non possono essere né investiti né rimunerati. Per quanto riguarda l’individualizzazione dei valori patrimoniali crittografici, l’obbligo di autoriz- zazione per la loro accettazione sussiste soltanto se vengono considerati valori depositati se- condo l’articolo 16 numero 1bis lett. b LBCR. Al contrario, se non si tratta di valori patrimoniali separati dalla massa fallimentare secondo l’articolo 37d LBCR in caso di fallimento, questi sono considerati depositi del pubblico, a cui si applicano gli obblighi di autorizzazione generali in vigore già oggi ai sensi degli articoli 1a e 1b capoverso 1 lettera a LBCR con i relativi requisiti previsti dalla LBCR. L’accettazione di valori patrimoniali crittografici che secondo la definizione sono valori depositati separabili, tuttavia, sarà comunque soggetta all’obbligo di autorizzazione solo nel caso in cui tali valori siano custoditi collettivamente. Se invece la custodia è organiz- zata in modo tale che i valori sono attribuiti individualmente a un cliente deponente (art. 16 n. 1bis lett. a LBCR), allora non vi è alcuna differenza tra questi valori e i valori depositati non crittografici (custoditi singolarmente) e, di conseguenza, non vi è l’obbligo di ottenere una nuova autorizzazione per la loro accettazione. In base a quanto esposto i valori patrimoniali crittografici, dalla cui accettazione deriva l’obbligo di autorizzazione, sono pertanto solo quelli specificati all’articolo 16 numero 1bis lett. b LBCR. Non scaturisce invece alcun obbligo di autorizzazione dall’accettazione di quei valori patrimo- niali crittografici che, analogamente a quanto stabilito per i depositi di cui all’articolo 5 capo- verso 3 lettera c OBCR, sono tenuti su conti che servono unicamente per operazioni di clienti.
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Come spiegato nel messaggio13, tra i valori patrimoniali crittografici sono in particolare i token di pagamento a necessitare di un’autorizzazione per la loro accettazione, vista la loro compa- rabilità con la moneta legale. Questa considerazione appare ancora corretta, non essendoci una giustificazione oggettiva al fatto che per l’accettazione di depositi del pubblico classici nella valuta statale in generale sia necessaria un’autorizzazione ai sensi della LBCR, ma non lo sia per l’accettazione di token di pagamento, che possono essere utilizzati come mezzo di pagamento come se fossero moneta legale. Considerato che i depositanti di token di paga- mento non sono protetti da una garanzia dei depositi, occorre ovviare al rischio di una perdita dei valori patrimoniali, di fatto facilmente trasferibili, attraverso un obbligo di autorizzazione e i relativi requisiti imposti dalla legislazione in materia di vigilanza. Per poter essere classificato come token di pagamento, il token deve poter essere utilizzato almeno di fatto come mezzo di pagamento per beni o servizi o come mezzo per il trasferimento di denaro o valori. Inoltre, a tutela dell’investitore, è sufficiente anche soltanto che questa sia l’intenzione dell’organizzatore o dell’emittente (se presente) del token. Il rischio di perdita sembra essere più ridotto nel caso dei token di utilizzo, che consentono l’accesso crittografico a un’utenza o a un servizio, o nel caso dei token di investimento, che sotto il profilo economico sono molto simili ad azioni, prestiti o derivati, in quanto ognuno di essi è più facilmente riconducibile ai relativi diritti concreti che rappresentano nel mondo reale. Di conseguenza, dall’accettazione di token di utilizzo e di investimento non dovrebbe derivare l’obbligo di autorizzazione stabilito dalla legislazione sulle banche.
Art. 6 cpv. 1 L’attività a titolo professionale è parte integrante della definizione di banche, di cui all’arti- colo 1a LBCR, e di persone, di cui all’articolo 1b LBCR, nella quale adesso rientrano anche coloro che accettano i valori patrimoniali crittografici, così come definiti dal Consiglio federale all’articolo 5a OBCR. Attualmente nell’OBCR il concetto di «attività a titolo professionale» è formulato soltanto in riferimento all’accettazione dei depositi del pubblico e con la presente ordinanza viene esteso attraverso le necessarie modifiche linguistiche in modo coerente anche all’accettazione di determinati valori patrimoniali crittografici. Così come per i depositi del pub- blico, per motivi di proporzionalità l’obbligo di autorizzazione deve essere previsto solo in caso di accettazione di valori patrimoniali crittografici secondo l’articolo 5a OBCR da almeno 20 persone. Al contrario, così come per i depositi del pubblico, per supporre che si tratti di un’at- tività a titolo professionale, è sufficiente, come da raccomandazione pubblica, che vengano accettati valori patrimoniali crittografici secondo l’articolo 5a OBCR anche da meno di 20 per- sone.
Art. 6 cpv. 2 lett. a L’articolo 6 capoverso 2 OBCR disciplina l’accettazione non a titolo professionale di depositi del pubblico. L’accettazione di depositi del pubblico per un importo massimo complessivo pari a un milione di franchi è considerata un’attività non a titolo professionale e quindi non è sotto- posta all’obbligo di autorizzazione stabilito dalla legislazione sulle banche, purché siano sod- disfatte le condizioni di cui alle lettere b e c. Per quanto riguarda il disciplinamento di determi- nati valori patrimoniali crittografici nel quadro della legislazione sulle banche (art. 1b cpv. 1 LBCR; art. 5a D-OBCR), al fine di garantire la parità di trattamento, ai valori patrimoniali crit- tografici ai sensi dell’articolo 5a OBCR si applicano le stesse regole previste per i depositi del pubblico. Chi accetta tali valori e soddisfa le condizioni di cui alle lettere a–c dell’articolo 6 capoverso 2 OBCR deve quindi essere considerato anch’esso un soggetto che opera non a titolo professionale ai sensi della legislazione sulle banche.
13 FF 2020 221, in particolare 287
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Art. 7 L’attuale divieto di pubblicità per l’accettazione a titolo professionale di depositi del pubblico deve essere esteso anche all’accettazione di valori patrimoniali crittografici secondo l’arti-
L’obbligo previsto per le persone di cui all’articolo 1b LBCR di informare i clienti con depositi del pubblico dell’assenza di una garanzia dei depositi, deve essere estesa ai clienti con valori patrimoniali crittografici ai sensi dell’articolo 5a.
Art. 7b Rappresentanze In analogia alle nuove disposizioni di cui all’articolo 82 OIsFi per gli istituti finanziari, la presente disposizione stabilisce che la rappresentanza di una banca estera che fornisce servizi finan- ziari secondo l’articolo 3 lettera c LSerFi, come l’accettazione e la trasmissione di ordini che hanno per oggetto strumenti finanziari, deve rispettare le disposizioni della LSerFi. Dal mo- mento che la rappresentanza di una banca estera non è sottoposta a vigilanza prudenziale, è inoltre previsto che faccia registrare i propri consulenti alla clientela in un registro dei consulenti conformemente all’articolo 28 LSerFi. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 31 OSerFi, l’obbligo di re- gistrazione sussiste soltanto se la rappresentanza fornisce servizi finanziari a clienti privati. In ogni caso, la banca estera che ha aperto la rappresentanza deve essere sottoposta a un’ade- guata vigilanza (cfr. art. 14 lett. a ordinanza FINMA sulle banche estere; RS 952.111).
Art. 14f rubrica, nonché cpv. 1 lett. a e 4 Al capoverso 1 le direttive per la custodia di depositi del pubblico vengono estese ai valori patrimoniali crittografici secondo l’articolo 5a OBCR. Anche questi valori devono essere custo- diti dalle persone di cui all’articolo 1b LBCR separatamente dai fondi propri (lett. a) o registrati nelle scritture contabili in modo tale da poterli presentare in ogni tempo separatamente dai loro fondi propri (lett. b). Il capoverso 4 viene adeguato, da un lato, al nuovo concetto di valore patrimoniale crittografico e, dall’altro, in modo da poter essere applicato anche ai valori patrimoniali crittografici che non vengono tenuti come depositi del pubblico. Se già oggi i valori patrimoniali crittografici che, a seguito di una mescolanza, sono considerati depositi del pubblico non possono essere modi- ficati nella forma dopo l’accettazione, per garantire la tracciabilità e il mantenimento del valore dei diritti dei depositanti, tale principio deve essere applicato a maggior ragione ai valori patri- moniali crittografici che possono essere considerati come valori depositati secondo il nuovo articolo 16 numero 1bis LBCR.
Anche le persone di cui all’articolo 1b LBCR che accettano valori patrimoniali crittografici se- condo l’articolo 5a OBCR, a seconda dell’ammontare di questi valori patrimoniali devono man- tenere un capitale minimo. Non vi è ragione di fissare condizioni diverse per quanto riguarda il capitale minimo rispetto a quelle già definite per le persone di cui all’articolo 1b LBCR che accettano depositi del pubblico. I rischi operativi connessi alla custodia sono assimilabili per entrambi i tipi di valori patrimoniali: nel caso dei depositi del pubblico non è consentito svolgere operazioni attive (art. 1b cpv. 1 lett. b LBCR), mentre nel caso dei valori patrimoniali crittogra- fici vi è l’obbligo di tenerli a disposizione in ogni momento (cfr. art. 5a OBCR in combinato disposto con art. 16 cpv. 1bis LBCR).
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4.4 Ordinanza sugli istituti finanziari
Modifica di termini Per garantire innanzitutto la trasparenza del mercato (e in particolare per evitare abusi di mer- cato), gli obblighi di registrazione e di comunicazione imposti alle società di intermediazione mobiliare ora saranno applicati anche per i valori mobiliari TRD ammessi per il commercio a un sistema di negoziazione TRD nonché per i derivati di questi valori mobiliari TRD. Negli articoli 74 e 75 OIsFi, quindi, il termine «sede di negoziazione» verrà integrato con «sistema di negoziazione TRD». Come già indicato, ai sensi della LInFi il termine «valori mobiliari» in- clude anche i valori mobiliari TRD (cfr. art. 2 lett. bbis LInFi).
Art. 24 cpv. 1 La disposizione viene precisata in modo tale che i gestori patrimoniali possano ora custodire i beni loro affidati per la gestione non solo presso una banca o una società di intermediazione mobiliare, ma anche presso un sistema di negoziazione TRD. Tuttavia, continuerà a rimanere esclusa la custodia presso un istituto ai sensi dell’articolo 1b LBCR, ossia presso un istituto titolare di una cosiddetta «autorizzazione tecnofinanziaria». I requisiti normativi posti a un tale istituto non sono paragonabili a quelli applicati a banche, società di intermediazione mobiliare o sistemi di negoziazione TRD.
Art. 70a Fondi propri computabili Il Consiglio federale deve stabilire l’ammontare dei fondi propri delle società di intermediazione mobiliare (art. 46 cpv. 3 LIsFi). Mentre secondo il diritto vigente per le società di intermedia- zione mobiliare che tengono conti valgono tutte le disposizioni dell’OFoP (art. 70 cpv. 4 OIsFi), per quelle che non tengono conti i requisiti relativi ai fondi propri al momento sono disciplinati solo in parte: all’articolo 70 capoversi 1–3 OIsFi vengono stabiliti l’ammontare e i metodi per il calcolo dei fondi propri minimi, ma mancano disposizioni sulla computabilità di tali fondi. Tali lacune saranno colmate dal nuovo articolo 70a OIsFi. Le regole proposte per la computabilità dei fondi propri delle società di intermediazione mobiliare che non tengono conti ricalcano le disposizioni consolidate dell’OFoP, ma sono formulate in modo decisamente più snello e quindi di più facile applicazione. Continueranno a essere computabili come fondi propri il capitale sociale versato e, nel caso delle società di persone, anche gli strumenti di capitale alternativi (cfr. attuale art. 69 cpv. 1–3 OIsFi e art. 21 cpv. 1 lett. a e art. 25 OFoP). Dal punto di vista pratico, però, possono essere computabili come fondi propri anche altri fondi, come le riserve palesi (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b OFoP), un utile riportato (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. d OFoP) o un utile trimestrale con una detra- zione del 30 per cento. Attraverso questa computabilità estesa è possibile evitare, in partico- lare, di dover aumentare il capitale sociale (pari almeno a 1,5 mio. fr.) nel caso vi sia un au- mento dei requisiti relativi ai fondi propri. Tuttavia dai fondi propri computabili dovranno essere dedotti eventuali perdite riportate e una perdita dell’esercizio corrente (cfr. art. 32 lett. a OFoP), il valore di eventuali partecipazioni nel quadro del calcolo per il singolo istituto, l’avviamento («goodwill») e i valori immateriali (cfr. art. 32 lett. c OFoP) nonché le attività fiscali differite (cfr. art. 32 lett. d OFoP). La deduzione delle partecipazioni a livello di singolo istituto è richiesta per motivi prudenziali. Tuttavia, è stato deciso consapevolmente di rinunciare a tutte le altre deduzioni previste dall’OFoP. Per le società di intermediazione mobiliare che non detengono conti la loro materialità sembra essere secondaria.
Inoltre potranno essere computabili come capitale aggiuntivo i prestiti postergati che sono rim- borsabili solo con il consenso della FINMA (senza la clausola di «point of non viability» [PONV], senza disposizioni sull’ammortamento). Gli importi sono computabili solo fino al 40 per cento dell’ammontare del capitale in grado di assorbire le perdite che supera gli 1,5 milioni di franchi (capitale minimo secondo l’art. 69 cpv. 1 OIsFi). Questa percentuale del 40 per cento ricalca
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anch’essa la percentuale minima di fondi propri ai sensi dell’OFoP e garantisce che la maggior parte dei fondi propri computabili sia a disposizione per assorbire eventuali perdite per la con- tinuazione dell’attività ordinaria. Come indicato all’inizio del commento alla presente disposizione, per le società di intermedia- zione mobiliare che detengono conti si applicano tutte le disposizioni dell’OFoP, e questo vale anche per quanto riguarda la computabilità dei fondi propri (art. 70 cpv. 4 OIsFi).
Art. 82 Conformemente all’articolo 82 lettera b OIsFi attualmente in vigore la rappresentanza di un istituto finanziario estero è sottoposta a una vigilanza prudenziale della FINMA (facendo in parte ricorso a un’organizzazione dell’esercito) e, di conseguenza, deve generalmente sotto- porsi a una verifica prudenziale una volta all’anno. Dal momento che le rappresentanze non hanno bisogno di un’autorizzazione, in quanto è l’istituto finanziario estero a doverla richiedere (cfr. art. 58 cpv. 1 LIsFi), e non svolgono alcuna attività rilevante dal punto di vista dei controlli prudenziali (in quanto si limitano a trasmettere gli ordini ricevuti dai clienti all’istituto finanziario estero e si occupano della rappresentanza per fini pubblicitari o di altro tipo), tale disposizione appare sproporzionata, soprattutto dati i costi della verifica. In futuro si rinuncerà pertanto alla vigilanza prudenziale delle rappresentanze. Tuttavia, le rappresentanze che forniscono servizi finanziari secondo l’articolo 3 lettera c LSerFi, oltre a rispettare le disposizioni della LSerFi, da adesso dovranno anche far iscrivere i propri consulenti alla clientela nel registro dei consulenti conformemente all’articolo 28 LSerFi se prestano i loro servizi a clienti privati. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 31 OSerFi, l’obbligo di registrazione sussiste soltanto se la rappresentanza forni- sce servizi finanziari a clienti privati e, in ogni caso, l’istituto estero che ha aperto la rappre- sentanza deve essere sottoposto a un’adeguata vigilanza (cfr. art. 59 cpv. 1 lett. a LIsFi).
4.5 Ordinanza sul riciclaggio di denaro
Art. 4 cpv. 1 lett. b La nuova lettera b intende assoggettare alla LRD gli intermediari finanziari che permettono il trasferimento di valute virtuali a terzi, purché intrattengano con la controparte una relazione d’affari continua. Tra questi rientrano, ad esempio, le piattaforme di negoziazione che non sono in possesso del codice privato del cliente, ma che permettono comunque il trasferimento di valute virtuali tramite smart contract e che possono confermare, approvare o bloccare gli incarichi o che hanno in altro modo il controllo sullo smart contract (cosiddette piattaforme di negoziazione decentralizzate). Rientrano in questa categoria anche quegli offerenti di wallet, ad esempio, che dispongono di un codice a cui hanno accesso e con il quale devono firmare la transazione affinché questa possa essere effettuata correttamente (cosiddetta multi-signa- ture). Possono inoltre essere sottoposti alla LRD anche servizi per la custodia sicura di codici privati, anche se sono criptati e in generale devono essere decodificati dal cliente. I rischi collegati a questo tipo di wallet, che non sono né custody wallet né non custody wallet in senso stretto, sono paragonabili a quelli dei money transmitter, ma il servizio è scalabile molto più rapidamente. Attraverso il trasferimento da un wallet ibrido a un altro e all’interno di strutture di indirizzi è possibile celare la provenienza delle valute virtuali. Non tutte le transazioni devono essere su blockchain accessibili pubblicamente. Vi è però un rischio a livello di reputazione se i fornitori di questi servizi non sono sottoposti alla LRD. Gli offerenti di non custody wallet in senso stretto che mettono semplicemente a disposizione un software una tantum continue- ranno a non essere assoggettati alla LRD. Gli offerenti non sono sottoposti alla LRD neppure se prestano il servizio soltanto a intermediari finanziari. Ciò è giustificato dal fatto che è esposto al rischio di riciclaggio chi ha contatto con il cliente, in questo caso l’intermediario finanziario che fruisce del servizio dell’offerente di wallet. La situazione si presenta analoga ai sistemi di
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carte di credito, dove secondo la prassi della FINMA è assoggettata anche la parte che ha diretto contatto con il cliente. Data la sempre maggiore decentralizzazione dei modelli con cui avviene il trasferimento, è una pluralità di persone a disporre dei valori patrimoniali, ragione per cui la facoltà di disporre a livello tecnico non può essere l’unico criterio per stabilire gli obblighi in materia di riciclaggio di denaro nell’ambito dell’aiuto fornito dall’offerente a trasferire i valori patrimoniali. Questo tanto più che i regolari chiarimenti volti a individuare se nell’ambito di una soluzione tecnica vi sia una facoltà di disporre giuridicamente rilevante ai fini degli obblighi in materia di riciclaggio di denaro costituiscono un’istantanea molto dispendiosa. A ciò si aggiunge che i chiarimenti sono spesso impraticabili. Per dette ragioni, la facoltà di disporre quale criterio unico e decisivo per distinguere i servizi assoggettati da quelli non assoggettati non sembra essere più adeguato.14 Il risultato dell’utilizzo del codice, ovvero la possibilità di effettuare il trasferimento, è lo stesso ottenuto dagli offerenti di wallet che sono esclusivamente in possesso del codice privato. Pro- prio là dove sussiste un rapporto stabile con il cliente e per l’utilizzo della soluzione tecnica è necessario che il servizio sia disponibile si sconfina nell’attività di mediazione finanziaria, no- nostante probabilmente il fornitore del servizio non disponga dell’esclusiva facoltà di disporre. Come criterio per l’assoggettamento viene quindi proposto di introdurre l’aiuto al trasferimento di valuta virtuale unito a una relazione d’affari continua. Questo criterio consente di prendere decisioni in merito all’assoggettamento che garantiscano la certezza del diritto, tengano conto dei rischi e siano praticabili, determinando un dispendio proporzionato, senza che debba es- sere analizzata nel dettaglio ogni singola soluzione tecnica adottata. In più, la soluzione pro- posta consentirebbe anche di rilevare in modo più chiaro e sicuro le tendenze nel mondo reale. Sarebbero quindi esclusi dall’obbligo di assoggettamento alla LRD i sistemi completamente autonomi, che non hanno relazioni d’affari continue. Continuerebbero a non essere assogget- tate neppure le piattaforme di negoziazione che fanno unicamente incontrare venditori e ac-
quirenti e attraverso le quali la transazione viene effettuata senza smart contract con possibilità di accesso della piattaforma, che in questo caso svolge una semplice attività di intermedia- zione e non è coinvolta nel trasferimento delle valute virtuali. Va osservato che i servizi collegati alle valute virtuali e ad altri prodotti basati sulle TRD, tra cui rientrano anche le piattaforme di negoziazione decentralizzate e gli offerenti di wallet, pos- sono ricadere anche in altre fattispecie previste dalla LRD, come ad esempio il trasferimento di denaro e di valori o l’attività di cambio, che non presuppongono una relazione d’affari conti- nua. Alternative esaminate È stata esaminata la possibilità di non apportare modifiche all’ORD, in quanto l’articolo 2 ca- poverso 3 LRD sarebbe formulato in modo sufficientemente ampio da giustificare in linea di massima anche un assoggettamento degli offerenti di wallet che non mettono soltanto a di- sposizione un software una tantum. Tuttavia, questa soluzione comporta una notevole incer- tezza giuridica per gli offerenti e le autorità di vigilanza. Adottando questa soluzione si sarebbe in ogni caso ribadito che, dal momento che offrono il trasferimento di valute virtuali mediante smart contract, le piattaforme di negoziazione decentralizzate sono soggette alla LRD.Per ga- rantire la certezza del diritto, non si è optato per questa soluzione. È stato valutato anche un assoggettamento di quei fornitori di servizi che consentono il trasfe- rimento di valute virtuali a un terzo, a patto che il trasferimento non possa essere effettuato correttamente senza la partecipazione dell’intermediario finanziario. In questo caso, così come
14 Nel suo documento «Guidance for a risk-based approach – virtual assets and virtual asset service providers»,
per quanto riguarda la custodia e la gestione delle valute virtuali e degli strumenti che ne consentono il controllo, il GAFI stabilisce che tali servizi implicano persone che hanno il controllo esclusivo e indipendente sui codici pri- vati che consentono di accedere alle valute virtuali di terzi (cfr. n. 41).
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nella soluzione proposta, sarebbero sottoposti alla normativa le piattaforme di negoziazione che trasferiscono valute virtuali tramite smart contract. Inoltre, sarebbero sottoposti alla LRD anche, ad esempio, i wallet multi-signature che dispongono di un codice a cui hanno accesso e con il quale devono firmare la transazione affinché questa possa essere effettuata corretta- mente. Oltre ai servizi rientranti nella soluzione proposta, non sarebbero sottoposti alla LRD gli offerenti di wallet che offrono servizi per la custodia sicura dei codici privati senza avere accesso diretto a questi codici e la cui partecipazione al momento dell’esecuzione del trasfe- rimento non è necessaria. Tra questi rientrano, tra gli altri, gli offerenti che conservano i codici privati in formato cifrato per conto dei clienti, ma soltanto questi ultimi possono decrittografare i codici e quindi autorizzare un trasferimento. Questa soluzione, però, avrebbe comportato un’analisi dettagliata di ogni singola soluzione tecnica del servizio fornito. Infine è stata valutata e scartata, poiché non teneva conto dei rischi, la variante che prevedeva di limitare il contenuto dell’articolo in modo tale che gli offerenti potessero essere assoggettati solo nel caso in cui solo loro potevano autorizzare il corretto trasferimento. Tuttavia, questa variante non fornirebbe sufficiente chiarezza, in particolare nel settore dei wallet multi-signa- ture, e potrebbe escludere alcuni fornitori dalla LRD, a seconda della configurazione tecnica. Il Consiglio federale seguirà con attenzione le evoluzioni in questo ambito.
L’emissione a titolo professionale di un mezzo di pagamento ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 3 lettera b LRD in combinato disposto con l’articolo 4 capoverso 1 lettera b ORD rappre- senta un’attività di intermediazione finanziaria. Il diritto svizzero non fornisce una lista esau- stiva dei mezzi di pagamento. L’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD nomina, ad esempio, soltanto mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio, mentre l’articolo 4 lettera b ORD menziona genericamente mezzi di pagamento con i quali possono essere effet- tuati pagamenti a terzi, senza fornire alcun esempio. Inserendo nell’articolo 4 capoverso 1bis lettera c ORD alcuni mezzi di pagamento diversi dai contanti, a titolo di esempio, si chiarisce, in particolare, che anche le valute virtuali che vengono utilizzate effettivamente o secondo le intenzioni dell’organizzatore o dell’emittente, come mezzi di pagamento digitali, sono sottopo- ste alle disposizioni dell’articolo e quindi alla LRD. Il termine «valute virtuali»15, utilizzato già dal 2016 nell’articolo 4 capoverso 2 ORD e nell’ORD- FINMA, deve essere utilizzato per coerenza anche nella nuova lettera b e nel capoverso 1bis. Nel frattempo questo termine si è affermato nel settore del riciclaggio di denaro e viene utiliz- zato in diversi rapporti del Consiglio federale, ma anche nei documenti della FINMA. Per que- sto si è deciso di evitare di utilizzare nuovi termini e definizioni.
4.6 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA
Osservazioni generali La FINMA riscuote dai propri assoggettati una tassa di vigilanza. Il nuovo sistema di negozia- zione TRD introdotto nella LInFi (cfr. art. 73a segg. LInFi) è sottoposto alla vigilanza della FINMA e deve quindi essere inserito nell’Oem-FINMA).
15 Le valute virtuali sono un tipo di valori patrimoniali crittografici e si caratterizzano specialmente per il fatto di
poter essere utilizzate come mezzo di pagamento.
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Art. 3 cpv. 1 lett. aquater I sistemi di negoziazione TRD offrono sempre servizi paragonabili a quelli dei sistemi multila- terali di negoziazione. Di conseguenza i sistemi di negoziazione TRD sono imputati all’ambito di vigilanza delle sedi di negoziazione. Si rinuncia a creare un ambito di vigilanza a parte per i sistemi di negoziazione TRD.
La LInFi differenzia i sistemi di negoziazione TRD a seconda della loro offerta di servizi (cfr. art. 73a LInFi). Di conseguenza, anche la tassa di base applicata ai sistemi di negoziazione TRD è strutturata in modo diverso: si distingue infatti tra i sistemi di negoziazione TRD che offrono soltanto servizi commerciali (lett. f) e quelli che mettono a disposizione servizi aggiun- tivi nell’ambito della custodia, del regolamento e della compensazione (lett. g). Quindi, per motivi di proporzionalità, ai piccoli sistemi di negoziazione TRD cui si fa riferimento nella LInFi (cfr. art. 73f LInFi) vengono applicate tasse inferiori. La tassa di base dei sistemi di negoziazione TRD è in linea con quella delle sedi di negozia- zione (art. 19a cpv. 1 lett. a Oem-FINMA). Per i sistemi di negoziazione TRD che offrono ser- vizi aggiuntivi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettere b o c LInFi sono previste tasse ag- giuntive in linea con la tassa di base dei depositari centrali. A differenza delle disposizioni previste per i depositari centrali, però, in questo caso viene effettuata una classificazione in base al totale di bilancio del rispettivo sistema di negoziazione TRD (come all’art. 19a cpv. 1 lett. a). I piccoli sistemi di negoziazione TRD versano una tassa di base ridotta. Con il sistema di negoziazione TRD è stato introdotto per la prima volta nella LInFi un nuovo tipo di infrastruttura del mercato finanziario, strutturata in modo modulare. Per questo a oggi mancano ancora informazioni sull’effettivo lavoro di vigilanza richiesto alla FINMA per queste nuove infrastrutture del mercato finanziario. Il Consiglio federale seguirà quindi gli sviluppi e, se necessario, in un secondo momento apporterà eventuali adeguamenti necessari al regime di tassazione dei sistemi di negoziazione TRD.
4.7 Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria
Osservazioni generali Gli adeguamenti dell’OInFi riguardano principalmente l’introduzione del nuovo sistema di ne- goziazione TRD (cfr. art. 73a LInFi). Il sistema di negoziazione TRD è un’infrastruttura del mercato finanziario per il commercio di valori mobiliari TRD. Aggiuntivamente può offrire servizi nell’ambito della custodia, della compensazione e del regolamento (cfr. art. 73a cpv. 1 lett. b e c LInFi). La base di partenza per la concretizzazione dei requisiti normativi previsti per i sistemi di ne- goziazione TRD è data dagli attuali requisiti per le sedi di negoziazione e i depositari centrali. Vengono tuttavia definiti requisiti specifici là dove, alla luce di considerazioni di tipo tecnolo- gico, le attuali disposizioni per le sedi di negoziazione o i depositari centrali non abbiano senso, o per altri motivi sia opportuno prevedere delle deroghe, ad esempio perché un sistema di negoziazione TRD, al contrario delle sedi di negoziazione e dei depositari centrali, consente anche la partecipazione di persone fisiche. In tutti i casi in cui risulta appropriato, quindi, viene fatto riferimento alle disposizioni in vigore. Tuttavia, i rimandi fatti «per analogia» (ad es. nell’art. 58a OInFi) sottendono che la terminolo- gia contenuta nelle disposizioni di destinazione deve essere interpretata in senso lato in riferi- mento ai sistemi di negoziazione TRD o ai valori mobiliari TRD. In altre parole, i rimandi per analogia devono riferirsi ai necessari adeguamenti terminologici, ma non al contenuto. Quindi,
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all’articolo 22 OInFi il sistema di negoziazione TRD è incluso nel concetto di «sistema di ne- goziazione»; la definizione legale di «regole non discrezionali» (art. 23 OInFi) deve essere applicata parimenti ai sistemi di negoziazione TRD e alle sedi di negoziazione; i requisiti posti alle sedi di negoziazione di cui agli articoli 24–32 e all’articolo 35 OInFi si applicano, in base al rimando nell’articolo 58c capoverso 1 OInFi, anche ai sistemi di negoziazione TRD, benché nelle disposizioni si parli di «sedi di negoziazione».
Art. 2 cpv. 1 All’articolo 2 capoverso 1 OInFi vengono ora riportati i diritti valori registrati. La disposizione riflette la definizione legale modificata di «valori mobiliari» riportata nella legge (art. 2 lett. b LInFi).
Art. 12 cpv. 2 lett. f e g Con l’inserimento dei sistemi di negoziazione TRD come nuova infrastruttura del mercato fi- nanziario si è resa necessaria un’integrazione dell’articolo 12 capoverso 2 OInFi. La disposi- zione indica in modo non esaustivo i servizi essenziali di un’infrastruttura del mercato finan- ziario. Dal momento che i sistemi di negoziazione TRD offrono servizi diversi, anche le regole sono diverse: la lettera f definisce i servizi essenziali dei sistemi di negoziazione TRD che forniscono esclusivamente servizi commerciali. In questo caso sono considerati servizi essenziali gli stessi considerati tali per le sedi di negoziazione (lett. a); la lettera g contiene le disposizioni per i sistemi di negoziazione TRD che in aggiunta for- niscono anche servizi nell’ambito della custodia, della compensazione o del regolamento. In questo caso vengono definiti come servizi essenziali gli stessi considerati tali per i de- positari centrali (lett. c). Se un sistema di negoziazione TRD fornisce sia servizi relativi al commercio di valori mobiliari TRD, che alla loro custodia, compensazione o regolamento, sono considerati come essenziali tutti i servizi elencati alle lettere f e g. L’introduzione dei sistemi di negoziazione TRD e la designazione dei relativi servizi essenziali non richiede alcuna modifica sostanziale delle disposizioni in materia di esternalizzazione dei servizi essenziali. Nell’ambito TRD, tuttavia, possono insorgere questioni specifiche, ad esem- pio nel caso in cui un sistema di negoziazione TRD desideri utilizzare un registro elettronico distribuito non dipendente da esso (ad es. Ethereum). Per quanto riguarda le esternalizzazioni, la questione fondamentale è se esiste un fornitore di servizi con il quale sia possibile concludere un accordo. Se esiste, allora è possibile un’ester- nalizzazione secondo l’articolo 11 LInFi. Al contrario, se manca un fornitore di servizi identifi- cabile, non si può parlare di esternalizzazione secondo l’articolo 11 LInFi, anche nel caso in cui si tratti di un servizio essenziale secondo l’articolo 12 OInFi. Quindi, se un sistema di negoziazione TRD basa i propri servizi su un registro elettronico di- stribuito gestito da un soggetto terzo identificabile (eventualmente anche un consorzio), è pos- sibile parlare di esternalizzazione secondo l’articolo 11 LInFi e l’articolo 12 OInFi. Se invece il
sistema di negoziazione TRD utilizza un registro elettronico distribuito non dipendente da esso senza un gestore identificabile (ad es. le blockchain Bitcoin o Ethereum) non si parla di ester- nalizzazione, ma il sistema di negoziazione TRD deve poter sempre presentare, nella proce- dura di autorizzazione e nell’ambito della vigilanza continua, le modalità con cui rispetta i re- quisiti stabiliti dalla LInFi. Queste considerazioni si applicano per analogia anche alle costellazioni in cui il sistema di negoziazione TRD, ad esempio, utilizza uno smart contract per determinati servizi. Anche in questo caso si pone la questione se questo è messo a disposi- zione da uno sviluppatore identificabile.
Art. 13 cpv. 1 lett. a, f e g nonché 1bis Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare minimo regolamentare del capitale per tutte le in- frastrutture del mercato finanziario (art. 12 cpv. 2 LInFi). Con l’integrazione dell’articolo 13 OInFi il Consiglio federale assume questa competenza per i nuovi sistemi di negoziazione TRD. Dal momento che i sistemi di negoziazione TRD forniscono servizi diversi, anche le regole sono diverse: per la definizione del capitale minimo di un sistema di negoziazione TRD viene fatta una distinzione tra i sistemi che forniscono e quelli che non forniscono servizi nel settore della custodia, della compensazione o del regolamento (art. 73a cpv. 1 lett. b o c LInFi): per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono esclusivamente servizi inerenti il com- mercio di valori mobiliari TRD, il capitale minimo è fissato in 1 milione di franchi, come per le sedi di negoziazione (art. 13 cpv. 1 lett. a OInFi); per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono in aggiunta anche servizi nell’ambito della custodia, della compensazione o del regolamento, il capitale minimo previsto è di cinque milioni di franchi, riprendendo quindi le disposizioni per i depositari centrali (art. 13 cpv. 1 lett. c OInFi). Tuttavia non è possibile cumulare i capitali minimi. In entrambi i casi la FINMA, come nel caso della regolamentazione delle sedi di negoziazione, può decidere di aumentare il capitale minimo fino al 50 per cento in più (art. 13 cpv. 1bis OInFi, in precedenza per le sedi di negoziazione art. 13 cpv. 1 lett. a OInFi). Tale disposizione rispec- chia la regolamentazione attualmente in vigore per le sedi di negoziazione e appare adeguata anche per i sistemi di negoziazione TRD che offrono sempre servizi di commercio di valori mobiliari TRD.
L’esperienza pratica ha dimostrato che sarebbe necessario rafforzare in modo puntuale l’indi- pendenza sotto il profilo del personale e dell’organizzazione dell’organismo di autodisciplina e sorveglianza di una sede di negoziazione. Oggi gli organi coinvolti devono essere indipendenti dalla direzione della sede di negoziazione. Con la presente modifica i requisiti posti all’indi- pendenza vengono formalmente suddivisi in due capoversi. Per quanto riguarda i compiti di autodisciplina, ora si richiede anche che i relativi organi siano il più possibile indipendenti anche dai partecipanti e dagli emittenti ammessi alla relativa sede di negoziazione. L’indipendenza nei compiti di sorveglianza (cpv. 2bis), per contro, deve essere regolamentata, in linea con l’attuale prassi della FINMA, in modo da garantire la completa indipendenza dai partecipanti e dagli emittenti.
Art. 58a Negoziazione multilaterale e non discrezionale L’articolo 58a stabilisce che le definizioni concernenti la negoziazione multilaterale secondo l’articolo 22 e la negoziazione non discrezionale secondo l’articolo 23 OInFi si applicano per analogia ai sistemi di negoziazione TRD e ai valori mobiliari TRD. Per il significato del termine «per analogia» si rimanda a quanto specificato nella sezione «Osservazioni generali».
Art. 58b Carattere professionale L’articolo 58b al capoverso 1 stabilisce quale sistema di negoziazione TRD fornisce i propri servizi a titolo professionale. Un sistema di negoziazione TRD gestito a titolo professionale deve rispettare i requisiti imposti dalle disposizioni in materia di vigilanza. Al contrario, un si- stema di negoziazione TRD gestito a titolo non professionale non ha bisogno di un’autorizza- zione secondo la LInFi. Le attività corrispondenti potrebbero però ricadere nel campo di appli- cazione di altre leggi sui mercati finanziari, in particolare la LRD. Anche un sistema di
negoziazione TRD che non opera a titolo professionale e non è soggetto all’obbligo di autoriz- zazione secondo la LInFi, a seconda dei servizi che offre concretamente può essere comun- que sottoposto alla LRD (cfr. art. 2 cpv. 3 LRD). La definizione di «attività a carattere professionale» si basa sull’articolo 19 OIsFi. Il carattere professionale dell’attività viene stabilito in base al ricavo lordo, al numero di controparti con relazioni d’affari basate su un sistema di negoziazione TRD o alla facoltà di disporre di valori mobiliari TRD di terzi. In deroga all’articolo 19 capoverso 1 lettera b OIsFi, il limite di 20 parte- cipanti si applica soltanto ai partecipanti non assoggettati alla vigilanza ai sensi dell’arti- colo 73c capoverso 1 lettera e LInFi. Se un sistema di negoziazione TRD ammette partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettere a–d LInFi, viene in ogni caso considerato un sistema gestito a titolo professionale.
Il capoverso 2 disciplina i casi in cui un sistema di negoziazione TRD gestito non a titolo pro- fessionale supera uno dei valori soglia stabiliti al capoverso 1 e, di conseguenza, deve otte- nere un’autorizzazione secondo la LInFi. In questo caso il sistema è tenuto a inoltrare la ri- chiesta di autorizzazione alla FINMA entro 30 giorni. Durante la fase di elaborazione della domanda, il sistema può proseguire la propria attività nella misura e fin quando la FINMA non lo vieta. Se la finalità di tutela della LInFi lo impone, la FINMA può vietare al richiedente di esercitare le attività riservate al sistema di negoziazione TRD (cpv. 3). Questa disposizione corrisponde al principio sancito all’articolo 6 capoverso 4 OBCR.
Art. 58c Validità di determinati requisiti stabiliti per le sedi di negoziazione I sistemi di negoziazione TRD offrono sempre servizi relativi a valori mobiliari TRD. Di conse- guenza, funzionano in modo simile alle sedi di negoziazione. L’articolo 58c capoverso 1 stabi- lisce dunque che determinate disposizioni dell’OInFi relative alle sedi di negoziazione vengano applicate per analogia, quindi senza modifiche sostanziali, anche ai sistemi di negoziazione TRD (art. 24–32 e 35 OInFi). Nel rimando non sono invece citate le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 OInFi relative all’ammissione di valori mobiliari. Al riguardo l’OInFi contiene specifiche disposizioni per i sistemi di negoziazione TRD e i valori mobiliari TRD. Per la pos- sibilità di correggere transazioni è prevista una norma specifica (cpv. 2).
Art. 58d Obbligo di registrazione e di comunicazione Per i partecipanti a un sistema di negoziazione TRD valgono gli stessi obblighi di registrazione e di comunicazione previsti per i partecipanti alle sedi di negoziazione (art. 73c cpv. 3 LInFi). Gli obblighi di questo tipo sono indicati per gli assoggettati alla legislazione sui mercati finan- ziari o per gli operatori del mercato finanziario che operano ad altro titolo in modo professionale (ad es. BNS, BRI). Per i partecipanti a un sistema di negoziazione TRD il capoverso 2 di con- seguenza rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 OInFi. Questi obblighi tuttavia non possono essere facilmente trasferiti ai clienti privati se partecipano a un sistema di nego- ziazione TRD. All’articolo 58d OInFi il Consiglio federale ricorre alle proprie facoltà per dispen- sare i partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi dall’obbligo di registra- zione e di comunicazione (art. 38 e 39 LInFi). Le transazioni di questi partecipanti, tuttavia, sono comunque sottoposte agli obblighi di documentazione e conservazione previsti per i si- stemi di negoziazione TRD conformemente all’articolo 19 LInFi. In questo contesto il sistema di negoziazione TRD, ad esempio, fisserà anche ampi obblighi di informazione e di documen- tazione nel rapporto contrattuale tra il sistema di negoziazione TRD e i suoi clienti, anche con l’obiettivo di ottemperare ai propri requisiti normativi. Va anche tenuto conto degli obblighi in capo al sistema di negoziazione TRD secondo l’articolo 58g capoversi 1 e 2 OInFi.
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Art. 58e Ammissione, obblighi ed esclusione di partecipanti Sulla base dell’articolo 73c capoverso 4 LInFi viene precisato il requisito che prevede un ac- cesso non discriminatorio e aperto ai sistemi di negoziazione TRD. Questi requisiti (art. 18 LInFi; art. 17 OInFi) sono applicati solo ai partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 let- tere a–d LInFi. I requisiti di accesso non discriminatorio e aperto risultano però non giustificati per quanto riguarda i clienti privati. Il sistema di negoziazione TRD, nell’ambito dell’articolo 73a LInFi, deve poter scegliere liberamente se e quali partecipanti secondo l’articolo 73c capo- verso 1 lettera e LInFi intende ammettere. Questo significa che un sistema di negoziazione TRD può escludere determinati partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi per motivi oggettivi, ad esempio se in base alla nazionalità o allo Stato in cui ha sede un de- terminato partecipante, il sistema di negoziazione TRD deve sostenere spese di compliance elevate per ammetterlo.
Art. 58f Ammissione di valori mobiliari TRD e di altri valori patrimoniali
Capoverso 1
Il sistema di negoziazione TRD deve specificare in un regolamento quali sono i valori mobiliari TRD e gli altri valori patrimoniali ammessi. Il regolamento può elencare singolarmente tutti questi valori patrimoniali oppure descriverne in generale la tipologia e la funzione. Inoltre, deve essere approvato dalla FINMA (art. 73b lett. a in combinato disposto con art. 27 cpv. 4 LInFi).
Capoverso 2 Sulla base dell’articolo 73d capoverso 3 LInFi, il Consiglio federale può indicare i valori patri- moniali che non possono essere ammessi a un sistema di negoziazione TRD. Ai sensi del capoverso 2 non sono autorizzabili i derivati strutturati come valori mobiliari TRD nonché i valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali che rendono particolarmente difficile l’attuazione dei requisiti della LRD o che potrebbero pregiudicare la stabilità o l’integrità del sistema finan- ziario. Il Consiglio federale ha già specificato le proprie intenzioni a riguardo nel messaggio (cfr. pag. 299). In generale questo tipo di valori patrimoniali non dovrebbero essere ammessi. Questa disposizione si concentra su quei valori patrimoniali che, attraverso misure tecniche per esempio, aumentano l’anonimato delle transazioni e quindi rendono più difficile o impossi- bile la loro tracciabilità. D’altro canto, l’esclusione dei derivati (art. 58f cpv. 2 lett. a OInFi) deve essere considerata in modo diverso nel tempo. Il Consiglio federale ritiene che al momento sia prematuro ammettere i derivati ai sistemi di negoziazione TRD. Si tratta infatti di una tecnologia recente e ancora in rapida evoluzione. Anche il mercato per i derivati basati sulla tecnologia TRD si sta iniziando a sviluppare solo adesso. Il Consiglio federale seguirà quindi le evoluzioni e, quando saranno disponibili valori empirici concreti in relazione ai sistemi di negoziazione TRD, verificherà nuovamente se i derivati strutturati come valori mobiliari TRD possano essere ammessi ai sistemi di negoziazione TRD.
Capoverso 3 La FINMA può definire nel dettaglio i valori mobiliari TRD e i valori patrimoniali di cui al capo- verso 2 lettera b. Una pubblicazione di tali definizioni può risultare opportuna soprattutto nel caso in cui la FINMA abbia autorizzato molti sistemi di negoziazione TRD e si desideri armo- nizzare il metodo con cui la FINMA decide di escludere determinati sistemi di negoziazione TRD.
Capoverso 4 Il sistema di negoziazione TRD deve redigere un regolamento sulle procedure per la revoca dell’ammissione di valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali. Inoltre, questo è sottoposto all’approvazione della FINMA (art. 73b lett. a in combinato disposto con art. 27 cpv. 4 LInFi).
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Capoverso 5
Un sistema di negoziazione TRD deve garantire che tutti i valori mobiliari TRD ammessi al commercio vengano trattati in modo equo, efficiente e ordinato. Inoltre deve prendere provve- dimenti per verificare che i valori mobiliari TRD da lui ammessi al commercio soddisfino i re- quisiti per l’ammissione, ovvero quelli stabiliti all’articolo 34 capoversi 1 e 3 OInFi.
Art. 58g Comunicazioni in relazione a determinati valori mobiliari TRD
Capoverso 1 I valori mobiliari TRD possono riferirsi ad altri valori mobiliari. Un emittente, per esempio, può sia quotare le proprie azioni come valori mobiliari su una borsa tradizionale, sia ammettere azioni sotto forma di token come valori mobiliari TRD su un sistema di negoziazione TRD. In questo caso la stessa azione esiste in due diverse forme di cartolarizzazione. Questo paralle- lismo, però, può influire negativamente sulla capacità di garantire l’integrità del mercato e la sorveglianza del commercio (art. 32 LInFi per le sedi di negoziazione; art. 73b LInFi per i si- stemi di negoziazione TRD). Quindi, in tal caso, quale ulteriore misura a sostegno dell’integrità del mercato, i sistemi di negoziazione TRD sono tenuti a notificare tutte le transazioni che riguardano questi valori mobiliari TRD alla sede di negoziazione svizzera dove sono stati am- messi al commercio i valori mobiliari corrispondenti. La sede di negoziazione che riceve tali dati li include nella sorveglianza del mercato ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 LInFi.
Capoverso 2 In linea di principio gli stessi valori mobiliari TRD possono essere ammessi al commercio su diversi sistemi di negoziazione TRD. Ai fini di una sorveglianza del mercato funzionante, deve essere garantita non solo la sorveglianza del commercio tra il sistema di negoziazione TRD e le sedi di negoziazione (cpv. 1), ma anche tra diversi sistemi di negoziazione TRD, se hanno ammesso al commercio gli stessi o valori mobiliari TRD tra loro interdipendenti. L’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 2 serve a garantire la trasparenza e l’integrità del mercato; i dati rilevanti devono essere inclusi nella sorveglianza del mercato.
Capoverso 3 I dati comunicati secondo il capoverso 1 alle sedi di negoziazione e quelli comunicati secondo il capoverso 2 ai sistemi di negoziazione TRD devono essere utilizzati esclusivamente per la sorveglianza del commercio.
Capoverso 4 La FINMA può disciplinare i dettagli delle comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2.
Art. 58h Requisiti minimi relativi a determinati valori mobiliari TRD Con l’articolo 58g OInFi il Consiglio federale esercita la sua competenza secondo l’articolo 73d capoverso 3 lettera a LInFi e fissa i requisiti minimi per l’ammissione dei valori mobiliari TRD sui sistemi di negoziazione TRD.
Capoverso 1 Affinché i valori mobiliari TRD possano essere ammessi da un sistema di negoziazione TRD, il registro elettronico distribuito sul quale si basano i valori mobiliari TRD deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 973d capoverso 2 CO. Per i valori mobiliari TRD che si fondano su diritti valori registrati ai sensi del CO, tali requisiti sono già soddisfatti per ragioni sistematiche (art. 2 lett. bbis n. 1 LInFi in combinato disposto con art. 973d cpv. 2 CO). I valori mobiliari TRD tuttavia possono essere creati anche sulla base di altri diritti valori (art. 2 lett. bbis n. 2 LlnFi), che possono essere sottoposti al diritto estero, per cui l’articolo 973d CO non trova applica- zione. Se questi valori mobiliari TRD devono essere introdotti sul mercato finanziario tramite
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ammissione a un sistema di negoziazione TRD, il registro alla base di questi diritti valori deve comunque soddisfare i requisiti previsti in Svizzera per i registri di diritti valori. Questo per la tutela dei clienti, in quanto viene garantito che tutti i valori mobiliari TRD ammessi a un sistema di negoziazione TRD abbiano caratteristiche paragonabili, in particolare per quanto riguarda l’integrità e la pubblicità del registro.
Capoverso 2 Un sistema di negoziazione TRD può gestire autonomamente il registro su cui si basano i valori mobiliari TRD (ad es. un registro di diritti valori ai sensi dell’art. 973d CO) oppure utiliz- zare un registro gestito da terzi. In quest’ultima categoria rientrano anche i registri gestiti senza un gestore identificabile in modo decentralizzato (ad es. la blockchain Ethereum). Se il registro su cui si basano i valori mobiliari TRD ammessi non è gestito direttamente dal sistema di negoziazione TRD, quest’ultimo deve verificare che il registro soddisfi i requisiti stabiliti al capoverso 1. Questa verifica deve essere effettuata prima dell’ammissione dei rela- tivi valori mobiliari TRD e dopo l’ammissione deve essere ripetuta regolarmente almeno una volta all’anno. Rientrano in questa verifica periodica anche controlli spontanei durante l’anno al verificarsi di episodi particolari collegati al registro come, ad esempio, biforcazioni della ca- tena (forks16), modifiche al protocollo tecnico, in particolare relative al meccanismo di con- senso, modifica della governance (riguardante in particolare i processi decisionali per gli ade- guamenti del protocollo o altri sviluppi del registro di notevole portata), ma anche episodi che si verificano con un breve preavviso come modifiche sostanziali dell’hash rate, se queste pos- sono avere effetti svantaggiosi sul registro o sui valori mobiliari TRD ivi registrati. Per quanto riguarda i contenuti, tenuto conto dei requisiti centrali di integrità e pubblicità (cfr. art. 73d cpv. 3 lett. a LlnFi; art. 973d cpv. 2 n. 2–4 CO), la verifica dovrà riguardare le proce- dure tecniche specifiche adottate dal registro a garanzia dell’integrità e della pubblicità. Oltre agli aspetti tecnici l’integrità riguarda anche questioni più fattuali, ad esempio se l’integrità del registro utilizzato potrebbe essere influenzata negativamente da singoli gruppi (ad es. mining pools) o se il registro presenta vulnerabilità di altro tipo riconoscibili (single point of failure) o influenze non ammissibili (single point of control). La verifica è responsabilità del sistema di negoziazione TRD, che può eseguirla personal- mente o affidarla a terzi. In quest’ultimo caso il sistema di negoziazione TRD rimane respon- sabile della selezione, dell’istruzione e del controllo puntuale sulla terza parte coinvolta. Il coin-
volgimento di terzi non modifica in alcun modo la responsabilità del sistema di negoziazione TRD sancita dalle disposizioni in materia di vigilanza. Di conseguenza, anche la società di audit prudenziale del sistema di negoziazione TRD (art. 84 LInFi; art. 71 OInFi; art. 24 LFINMA) si farà un’idea sulla verifica ai sensi del capoverso 2.
Capoverso 3 Il sistema di negoziazione TRD è tenuto a informare tutti i suoi partecipanti sulle verifiche ef- fettuate ai sensi del capoverso 2 e sui relativi risultati.
Art. 58i Obblighi di informazione Se un sistema di negoziazione TRD ammette partecipanti non assoggettati alla vigilanza (art. 73c cpv. 1 lett. e LInFi) è tenuto a rispettare ulteriori obblighi di informazione anche verso questi partecipanti. Questo per tutelare i clienti privati. Ai sensi del capoverso 1, il sistema di negoziazione TRD deve mettere a disposizione dei suddetti partecipanti il prospetto o il foglio informativo di base di ciascun valore mobiliare TRD ammesso al sistema di negoziazione TRD, sempre che l’emittente lo abbia redatto. L’obbligo
16 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 14 dicembre 2018 «Rechtliche Grundlagen für Distributed Ledger-Tech-
nologie und Blockchain in der Schweiz», pag. 22 e 23.
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di informare non produce alcuna responsabilità (retta dall’art. 69 LSerFi) per il sistema di ne- goziazione TRD in merito ai contenuti di questi documenti. Il sistema di negoziazione TRD deve tuttavia garantire che tutti i partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi possano accedere semplicemente e in modo illimitato ai documenti. Ai sensi del capoverso 2 e nel rispetto della trasparenza post-negoziazione, il sistema di ne- goziazione TRD deve rendere pubblici per i partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi le informazioni su altri valori patrimoniali. La disposizione ricalca l’articolo 29 capoverso 2 LInFi e si applica anche ai sistemi di negoziazione TRD per i valori mobiliari TRD (art. 73b lett. c LInFi). Il capoverso 2 ora amplia questa trasparenza post-negoziazione ad altri valori patrimoniali ammessi che non sono valori mobiliari TRD (ad es. token di pagamento). Il capoverso 3 contiene altri obblighi di informazione del sistema di negoziazione TRD nei con- fronti dei propri partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi. Il sistema è te- nuto a informare tali soggetti su determinati aspetti del registro sul quale si basano i valori mobiliari TRD ammessi, ovvero la governance (ad es. quali processi vengono seguiti per pren- dere le decisioni circa gli adeguamenti del protocollo, incluso il meccanismo di consenso) e i rischi tecnici. Rientrano in quest’ultimi in particolare i rischi di perdite relativi ai valori mobiliari TRD. Questo obbligo di informare integra l’obbligo stabilito all’articolo 21 LInFi.
Art. 58j Ulteriori requisiti relativi ai servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento Con l’articolo 58i OInFi il Consiglio federale esercita la sua competenza ai sensi dell’arti- colo 73e capoverso 2 LInFi. I sistemi di negoziazione TRD possono offrire servizi nell’ambito della custodia, della compensazione o del regolamento (cfr. art. 73a cpv. 1 lett. b e c LInFi). Questi sistemi di negoziazione TRD, a livello della loro funzionalità, sono equiparabili ai depo- sitari centrali (art. 61–73 LInFi). Di conseguenza i requisiti previsti per questi sistemi di nego- ziazione TRD devono orientarsi a quelli per i depositari centrali (art. 73e cpv. 3 LInFi).
Capoverso 1 Nel capoverso 1 viene stabilito che tutti i requisiti previsti per i depositari centrali (ovvero art. 62–73 LInFi e art. 52–58 OInFi) sono applicabili per analogia ai sistemi di negoziazione TRD ai sensi dell’articolo 73a cpv. 1 lettera b o c LInFi. Deroghe specifiche a queste disposi- zioni vengono poi sancite ai capoversi 2–5.
Capoverso 2 Anche i sistemi di negoziazione TRD devono rispettare i requisiti di segregazione di cui all’ar- ticolo 69 LInFi. La segregazione dei valori mobiliari TRD tuttavia può essere effettuata non solo nei sistemi del sistema di negoziazione TRD, ma anche direttamente nel registro elettro- nico distribuito sul quale si basano i valori mobiliari TRD.
Capoverso 3 Tradizionalmente un depositario centrale consente l’adempimento degli obblighi di pagamento tramite depositi detenuti presso una banca centrale (art. 65 LInFi). Ciò presuppone che il de- positario centrale disponga di un conto corrente presso la Banca nazionale svizzera (BNS) e sia ammesso al sistema di pagamento interbancario svizzero Swiss Interbank Clearing (SIC). L’accesso ai conti correnti e al sistema SIC competono secondo la legge sulla Banca nazionale (RS 951.11) alla BNS. Al momento non è possibile dare indicazioni circa la misura in cui un giorno i sistemi di negoziazione TRD potranno avere accesso diretto a un conto corrente della BNS e al sistema SIC. Di conseguenza, il requisito di cui all’articolo 65 capoverso 1 LInFi è stato reso più flessibile per i sistemi di negoziazione TRD, in modo tale che gli obblighi di pagamento possano essere soddisfatti anche coinvolgendo soggetti terzi. Tale soggetto terzo deve in tal caso essere assoggettato alla vigilanza della FINMA.
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Capoverso 4 Per un sistema di negoziazione TRD sono considerate liquidità ai sensi dell’articolo 67 LInFi anche i valori patrimoniali crittografici (ad es. Bitcoin, Ether, XCHF, moneta tokenizzata della banca centrale17 o valori patrimoniali equiparabili). Un sistema di negoziazione TRD può uti- lizzare questi valori patrimoniali crittografici per adempiere obblighi di pagamento, ma solo nel caso in cui il relativo obbligo di pagamento è stato formulato nella stessa unità. In considera- zione dei rischi collegati, infatti non è possibile che la valuta nella quale viene formulato l’ob- bligo di pagamento sia diversa da quella utilizzata per adempiere tale obbligo.
Capoverso 5 Il comitato degli utenti per i depositari centrali risponde a un requisito stabilito dal diritto dell’UE (art. 28 Central Securities Depositories Regulation). Per i sistemi di negoziazione TRD non sembra essere necessario istituire un comitato degli utenti (art. 52 OInFi). Tuttavia, i sistemi di negoziazione TRD su base volontaria possono istituire un comitato degli utenti o una commis- sione simile.
Art. 58k Piccoli sistemi di negoziazione TRD La LInFi prevede disposizioni diverse per vari tipi di sistemi di negoziazione TRD. Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD il Consiglio federale può prevedere delle agevolazioni (art. 73f cpv. 1 LInFi). Con gli articoli 58k e 58l OInFi il Consiglio federale assume questa competenza. In aggiunta alle agevolazioni previste dall’articolo 58l OInFi, ovviamente è necessario tenere conto anche durante la verifica dei requisiti organizzativi e dell’organizzazione dei processi operativi che il sistema di negoziazione TRD è considerato di piccole dimensioni.
Capoverso 1 Sulla base dell’articolo 73f capoverso 2 LInFi vengono definiti i sistemi di negoziazione TRD considerati di piccole dimensioni. I criteri riportati nella legge sono il volume di transazioni, il volume di depositi da custodire nonché il volume di compensazione e regolamento. I valori soglia si applicano in modo cumulativo. Perché un sistema di negoziazione TRD non venga più considerato piccolo è sufficiente che venga superato uno dei valori soglia. Dall’analisi del rischio (cfr. art. 73f cpv. 2 LInFi) il volume di depositi da custodire è il criterio più importante. Riprendendo gli attuali valori soglia previsti dalla legislazione sulle banche (art. 1b LBCR) tale limite è stato fissato a 100 milioni di franchi. Il volume di compensazione e regolamento, aspetti ugualmente importanti dal punto di vista del rischio, ma meno prioritari, sono derivati dal volume di depositi da custodire e permettono di fissare valori soglia più ele- vati. Tuttavia, fino a questo momento non sono ancora state istituite né nel nostro Paese né all’estero strutture che consentano un confronto adeguato con il sistema di negoziazione TRD. Il Consiglio federale, quindi, osserverà gli sviluppi e in caso di necessità adeguerà i valori soglia di cui al capoverso 1.
Capoverso 2 Se viene superato uno dei valori soglia di cui al capoverso 1, il sistema di negoziazione TRD non può più essere considerato piccolo. Il superamento del valore soglia deve essere comu- nicato alla FINMA entro dieci giorni. Quindi, dopo tale comunicazione, il sistema di negozia- zione TRD è tenuto a presentare entro 90 giorni una richiesta di autorizzazione alla FINMA.
17 Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 14 dicembre 2018 (nota 16), pag. 40.
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Capoverso 3 In ogni caso, trascorsi i 90 giorni dal superamento di un valore soglia il sistema di negoziazione TRD non è più considerato piccolo. Per il periodo di tempo necessario alla FINMA per esami- nare la richiesta di autorizzazione, il sistema di negoziazione TRD può continuare a beneficiare delle agevolazioni secondo l’articolo 58l finché la FINMA non avrà deciso in merito alla richie- sta. Tuttavia, se la finalità di tutela della LInFi lo impone, durante la procedura di autorizzazione la FINMA può comunque vietare al sistema di negoziazione TRD di ammettere ulteriori parte- cipanti.
Capoverso 4 Ai piccoli sistemi di negoziazione TRD non è concesso concedere crediti per considerazioni legate ai rischi, anche perché questi sistemi di negoziazione TRD non sono soggetti ai requisiti relativi ai fondi propri e alla liquidità (art. 58l cpv. 2 OInFi). Questo aspetto è importante in particolare per la potenziale concessione di crediti nell’ambito delle attività simili alla custodia accentrata di un sistema di negoziazione TRD (cfr. art. 64 LInFi).
Art. 58l Agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD Al capoverso 1 vengono sancite le agevolazioni previste rispetto a quanto stabilito dalla LInFi. Se non vengono applicati determinati requisiti stabiliti dalla legge, ne consegue che ai piccoli sistemi di negoziazione TRD non dovranno essere applicate neppure le corrispondenti dispo- sizioni di esecuzione. Il capoverso 2 disciplina ulteriormente e in modo più specifico le agevo- lazioni per i piccoli sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell’ambito della custodia, della compensazione e del regolamento. Il capoverso 3 contiene le agevolazioni in deroga all’OInFi. Il capoverso 1 si concentra sulle agevolazioni che hanno effetto sull’onere personale dei piccoli sistemi di negoziazione TRD (cpv. 1 lett. a, d ed e; cpv. 3 lett. a). Il capoverso 1 lettera b limita per i piccoli sistemi di negoziazione TRD le misure di cui all’articolo 10 capoverso 3 LInFi alle misure organizzative; i requisiti supplementari come pure i requisiti relativi ai fondi propri e alla liquidità dovranno essere applicati nel caso del sistema di negoziazione TRD soltanto se que- sto gestisce anche un sistema organizzato di negoziazione (art. 43 LInFi). Il capoverso 1 lettera c e il capoverso 3 lettera b stabiliscono requisiti meno stringenti per quanto riguarda la continuità operativa. Tale requisito può essere soddisfatto anche attraverso l’assunzione della gestione del sistema di negoziazione TRD da parte di un altro titolare dell’autorizzazione al verificarsi di incidenti. In tal caso, come è evidente, il titolare dell’autoriz- zazione che assume la gestione può fornire i servizi del sistema di negoziazione TRD che devono essere proseguiti in modo da non trovarsi egli stesso in difficoltà. Date le dimensioni ridotte e i rischi limitati dei piccoli sistemi di negoziazione TRD, per tali sistemi non sono previsti requisiti in merito ai fondi propri e alla liquidità (cpv. 2).
Art. 58m Obbligo d’informazione di piccoli sistemi di negoziazione TRD Il piccolo sistema di negoziazione TRD beneficia di diverse agevolazioni normative (cfr. art. 58l OInFi). Di conseguenza è tenuto a informare i propri clienti in merito alle agevolazioni di cui usufruisce. Quest’obbligo d’informazione vale anche per una relazione d’affari in corso in caso di modifiche delle agevolazioni usufruite secondo l’articolo 58l OInFi.
Art. 58n Capitale minimo di piccoli sistemi di negoziazione TRD All’articolo 58n OInFi viene stabilito il capitale minimo previsto per i piccoli sistemi di negozia- zione TRD in deroga all’articolo 13 OInFi. Per motivi di proporzionalità, anche in questo caso,
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sono previste disposizioni diverse a seconda se il piccolo sistema di negoziazione TRD forni- sce servizi nell’ambito della custodia, della compensazione o del regolamento (analogamente alle disposizioni di cui all’art. 13 cpv. 1 lett. f e g OInFi). Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD che non forniscono questi servizi il capitale minimo è pari a 500 000 franchi o al 50 per cento di quanto stabilito all’articolo 13 capoverso 1 lettera f OInFi. Per i sistemi di negozia- zione TRD più complessi, con servizi nell’ambito della custodia, della compensazione o del regolamento, il capitale minimo è pari al 5 per cento dei valori mobiliari custoditi, ma almeno a 500 000 franchi. Un piccolo sistema di negoziazione TRD può conservare al massimo 100 mi- lioni di valori mobiliari TRD (art. 58k cpv. 1 OInFi). Di conseguenza il suo capitale minimo oscilla tra 500 000 franchi e 5 milioni di franchi. Quest’ultimo importo corrisponde nuovamente al capitale minimo stabilito per un sistema di negoziazione TRD non piccolo con gli stessi esatti servizi (art. 13 cpv. 1 lett. g OInFi).
Art. 126, frase introduttiva e lett. d Il sistema di negoziazione TRD viene inserito nella frase introduttiva e alla lettera d come nuova infrastruttura del mercato finanziario, per garantire un allineamento delle relative dispo- sizioni. Non devono essere fatte distinzioni tra i valori mobiliari ammessi al commercio in borsa e i valori mobiliari TRD ammessi presso un sistema di negoziazione TRD.
L’articolo 131 capoverso 5bis OInFi disciplina il termine transitorio per lo scambio di garanzie per operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni. Conformemente a tale disposizione, il termine transitorio sarebbe scaduto il 4 gennaio 2020. In vista degli sviluppi nell’UE e in virtù dell’articolo 131 capoverso 6 OInFi, la FINMA ha tuttavia prorogato il termine transitorio fino al 4 gennaio 2021 (cfr. Comunicazione FINMA sulla vigi- lanza 04/2019). In considerazione dei continui sviluppi normativi nell’UE relativi a questi requi- siti e della verifica generale della LInFI18 annunciata dal Consiglio federale nel 2018, questo termine transitorio deve essere prorogato fino al 1° gennaio 2024 in modo da ottenere una sincronizzazione dei termini con l’articolo 130 capoverso 1 lettera c OInFi.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni non-
ché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna Le ripercussioni principali risultano direttamente dal progetto di legge e sono presentate nel messaggio del Consiglio federale19. Il progetto di ordinanza contribuisce anch’esso, seppur in misura minore, al miglioramento delle condizioni quadro per le imprese attive nel settore della tecnologia di registro distribuito e per gli investitori generando un potenziale aumento delle entrate fiscali sul lungo termine. Va sottolineato che un contesto propizio all’innovazione può anche avere effetti negativi su imprese e professioni specifiche, ad esempio quando queste ultime diventano obsolete. I Cantoni con un elevato potenziale di innovazione dovrebbero quindi trarre maggiormente vantaggio dal progetto di ordinanza. È probabile che il progetto di ordinanza contribuisca anche a ridurre i rischi finanziari e reputazionali grazie alle nuove di- sposizioni volte a migliorare la resistenza e l’integrità della piazza finanziaria svizzera.
18 https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-72174.html
19 FF 2020 221, in particolare 305
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I costi generati dalla mole di lavoro supplementare che la FINMA dovrà assumersi per evadere le nuove domande di autorizzazione (in particolare le autorizzazioni ai sensi dell’art. 1b LBCR e quelle concernenti il nuovo sistema di negoziazione TRD) saranno coperti dalle tasse di vigilanza. Il progetto di ordinanza fissa le tasse per i nuovi sistemi di negoziazione TRD in modo da coprire i costi della FINMA. Poiché il progetto non propone servizi di post-negozia- zione, la tassa di base per i sistemi di negoziazione TRD è di un importo pari alla tassa già esistente applicata alle borse e ai sistemi multilaterali di negoziazione. In questo modo si ga- rantisce una regolamentazione equa e tecnologicamente neutrale. La tassa di base per i si- stemi di negoziazione TRD che offrono servizi di post-negoziazione ammonta a 550 000 fran- chi per un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi, a 225 000 franchi per un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi e a 100 000 franchi per un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi. Questa tassa non è paragonabile con le tasse esistenti poiché attualmente non è possibile ottenere un’autorizzazione sia per i servizi di negoziazione che per quelli di post-negoziazione. Con il sistema di negoziazione TRD viene quindi istituito nella LInFi per la prima volta un nuovo tipo di autorizzazione concepito in maniera modulare. Le informazioni sui costi previsti per la FINMA non sono quindi disponibili. Il Consiglio federale seguirà la situazione da vicino e, se lo ritiene necessario, adeguerà le relative disposizioni in un secondo tempo. La nuova tassa sarà meno elevata dei costi complessivi per le tre autoriz- zazioni corrispondenti nel regime tradizionale. Ciò sembra giustificato poiché i costi di vigilanza della FINMA dovrebbero essere meno elevate se le attività di negoziazione e di post-negozia- zione sono coperte da un’unica autorizzazione. Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD la tassa è ridotta e corrisponde al 50 per cento della tassa di base applicata al sistema di nego- ziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi. Anche in questo caso l’aliquota applicata sembra giustificata perché i costi di vigilanza in capo alla FINMA sono ridotti a seguito delle agevolazioni normative.
5.2 Ripercussioni sull’economia
5.2.1 Ripercussioni per la piazza economica svizzera
Le ripercussioni principali derivano direttamente dal disegno di legge e sono illustrate nel mes- saggio del Consiglio federale. L’avamprogetto di ordinanza disciplina segnatamente determi- nati particolari relativi alla rivendicazione fallimentare. Ciò contribuisce al rafforzamento della certezza giuridica in relazione ai beni crittografici in caso di fallimento, che a sua volta do- vrebbe avere effetti positivi per l’accettazione delle nuove tecnologie e quindi per la competiti- vità della piazza economica e finanziaria svizzera. In questo contesto vanno altresì menzionate le agevolazioni per i piccoli sistemi di negoziazione TRD e le nuove esigenze volte a migliorare l’integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Anche in questo senso l’ordinanza dovrebbe partecipare al rafforzamento della piazza economica e finanziaria svizzera.
5.2.2 Ripercussioni per i fornitori di infrastrutture del mercato finanziario e per altre istituzioni finanziarie Il progetto di ordinanza disciplina diversi elementi della nuova autorizzazione proposta nel di- segno di legge per il sistema di negoziazione TRD. La nuova autorizzazione permette in par- ticolare di offrire parallelamente servizi di negoziazione e servizi di post-negoziazione e di am- mettere clienti privati. Ad eccezione delle disposizioni addizionali relative all’ammissione di clienti privati (cfr. n. 4.7), le esigenze recepite nell’ordinanza sono materialmente molto simili a quelle previste per le infrastrutture tradizionali. Alcuni parametri divergono tuttavia, circo- stanza che si spiega con la possibilità di offrire parallelamente attività di negoziazione e attività di post-negoziazione o con la possibilità di ammettere clienti privati. Per quanto riguarda il capitale minimo, ad esempio, i sistemi di negoziazione TRD senza attività di post-negoziazione sono sottoposte alle medesime esigenze delle borse o dei sistemi multilaterali di negoziazione. Sebbene le autorizzazioni tradizionali impongano esigenze distinte ai depositari centrali
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(5 mio. di fr.) e ai sistemi di pagamento (1,5 mio. di fr.), per i sistemi di negoziazione TRD con attività di post-negoziazione (5 mio. di fr.) vale un’unica esigenza. Inoltre, la nuova autorizza- zione per i sistemi di negoziazione TRD prevede agevolazioni per i piccoli sistemi di negozia- zione TRD, a differenza del regime di autorizzazione tradizionale. Queste agevolazioni riguar- dano in particolare le prescrizioni relative alla governance, ai fondi propri e alla liquidità. Sono previste agevolazioni anche in materia di capitale minimo, che rimane a un livello relativamente alto. Ciò dovrebbe quindi permettere di garantire un livello sufficiente di solidità. I criteri per determinare il valore soglia al di sotto del quale un sistema di negoziazione TRD è considerato piccolo sembrano adatti ad arginare i rischi. Segnatamente la limitazione di 100 milioni di fran- chi concernente la custodia dei valori mobiliari si rifà alla soglia di 100 milioni di franchi già applicata alle persone indicate all’articolo 1b LBCR. Il presente avamprogetto d’ordinanza propone adeguamenti dell’ORD per assoggettare altre istituzioni finanziarie (segnatamente determinati sistemi di negoziazione TRD e certi wallet provider) al dispositivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Queste esigenze aumentano sicuramente i costi per i fornitori interessati. Le modifiche proposte permettono tuttavia di ga- rantire l’integrità della piazza finanziaria svizzera, con effetti positivi per l’immagine dell’intera piazza finanziaria ed economica svizzera. Il disegno di legge aveva esteso l’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 1b LBCR ai casi in cui determinati beni crittografici sono accettati per garantire sia la protezione degli investitori che l’integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Il presente progetto completa questo obbligo a livello di ordinanza (ad es. capitale minimo). Infine sono state modificate le norme sulla rappresentanza di un istituto finanziario estero. L’obbligo che impone una verifica prudenziale è stato sostituito da un obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti vincolato a determinate condizioni. Questa disposizione permette di sostituire un obbligo giudicato sproporzionato.
5.2.3 Ripercussioni per gli investitori
Il disegno di legge autorizza i sistemi di negoziazione TRD ad accettare clienti privati. Questa soluzione potrebbe essere vantaggiosa per i clienti privati sotto diversi aspetti, in particolare in termini di costi, perché non sarebbero più tenuti a versare commissioni agli intermediari. Per il sistema di negoziazione TRD, essa comporta obblighi d’informazione nei confronti dei clienti privati. Il sistema di negoziazione TRD deve mettere a disposizione il prospetto o il foglio in- formativo di base relativo ai valori mobiliari TRD. In questo modo i clienti privati devono essere informati anche in merito alla governance e ai rischi tecnici del registro distribuito. La messa a disposizione di queste informazioni dovrebbe rafforzare la protezione degli investitori. Inoltre, l’obbligo di registrazione e di comunicazione per le società di intermediazione mobiliare sarà applicabile anche ai valori mobiliari ammessi alla negoziazione presso un sistema di ne- goziazione TRD. Ciò consente di aumentare la trasparenza sul mercato e quindi di proteggere meglio gli investitori dalle manipolazioni del mercato. Una trasparenza adeguata è cruciale per il buon funzionamento dei mercati e per la protezione degli investitori. Va inoltre sottolineato che il progetto di ordinanza disciplina determinati dettagli relativi alla rivendicazione in caso di fallimento, aspetto che rafforza la certezza giuridica per gli investitori.
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Le disposizioni che modificano le ordinanze del Consiglio federale si fondano sugli articoli delle rispettive leggi federali citati in rubrica e sono conformi alla legge. Riguardo alla costituzionalità si rimanda alle spiegazioni nel messaggio.20
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Gli impegni internazionali della Svizzera non sono toccati dal progetto.
6.3 Forma dell’atto
Le modifiche vengono attuate nell’ambito di un atto mantello. Con l’ordinanza vengono ade- guate in modo puntuale sette ordinanze in totale.
6.4 Delega di competenze legislative
Il progetto contiene deleghe di competenze legislative. L’articolo 58f capoverso 3 consente alla FINMA di definire nel dettaglio determinati valori mobiliari TRD e valori patrimoniali che non possono essere ammessi a un sistema di negoziazione TRD. L’articolo 58g capoverso 4 OInFi consente alla FINMA di disciplinare i dettagli delle comunicazioni tra i sistemi di nego- ziazione TRD e le sedi di negoziazione nonché tra diversi sistemi di negoziazione TRD.
7 Entrata in vigore
Il Consiglio federale porrà in vigore le modifiche delle leggi e delle ordinanze verosimilmente con effetto dal 1° agosto 2021. È prevista invece un’entrata in vigore anticipata per le modifiche della legge sui servizi finanziari e della legge sugli istituti finanziari, adottate dal Parlamento nell’ambito del progetto TRD. Queste modifiche limitano l’obbligo di affiliazione a un organo di mediazione per determinati fornitori di servizi finanziari.
20 FF 2020 221, in particolare 306
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8 Elenco delle abbreviazioni
ad es. ad esempio
art. articolo
BNS Banca nazionale svizzera
BRI Banca dei regolamenti internazionali
CC Codice civile svizzero
cfr. confronta
CO Codice delle obbligazioni
CPP Codice di procedura penale
cpv. capoverso
D Disegno
DTF Decisione del Tribunale federale
FF Foglio federale
FF Foglio federale
FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati fi- nanziari
GAFI Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale
LBCR Legge sulle banche
LBCR Legge sulle banche
LEF Legge federale sulla esecuzione e sul falli- mento
lett. lettera
LFE Legge sulle epizoozie
LInFi Legge sull’infrastruttura finanziaria
LInFi Legge sull’infrastruttura finanziaria
LIsFi Legge sugli istituti finanziari
LRD Legge sul riciclaggio di denaro
LSerFi Legge sui servizi finanziari
LTCo Legge sui titoli contabili
Nota Nota a piè di pagina
OBCR Ordinanza sulle banche
OBN Ordinanza sulla Banca Nazionale
Oem Ordinanza sugli emolumenti
OFE Ordinanza sulle epizoozie
OFoP Ordinanza sui fondi propri
OInFi Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria
OIsFi Ordinanza sugli istituti finanziari
ORD Ordinanza sul riciclaggio di denaro
OSerFi Ordinanza sui servizi finanziari
pag. pagina
PONV Point of Non-Viability
RS Raccolta sistematica
RU Raccolta ufficiale
RUF Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti
seg. seguente
segg. seguenti
SIC Swiss Interbank Clearing
TRD Tecnologia di registro distribuito
TRD Tecnologia di registro distribuito
VA Virtual Asset
VASP Virtual Asset Service Provider