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Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA

e Schweizerische Eidgenossenschaft Confsderation suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale dell'interno

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Berna, 19 febbraio 2020

Rapporto esplicativo

per la procedura di consultazione

Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali {OPGA)

Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA (18.029)

lndice

1 Situazione iniziale 3

1.1 Revisione della LPGA 3

1.2 Disposizioni d'esecuzione necessarie e altre modifiche di ordinanza 3

2 Panoramica delle modifiche proposte 3

2.1 Disposizioni d'esecuzione nel contesto internazionale 3

2.2 Altre modifiche di ordinanza 5

3 Commento ai singoli articoli 6

3.1 Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (OPGA) 6

3.2 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti (OAVS) 16 3.3 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita (OPP 2) 18

4 Ripercussioni 19

4.1 Ripercussioni per le assicurazioni sociali 19

4.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione 19

4.2.1 Ripercussioni finanziarie 19

4.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 19

5 Entrata in vigore 20

1 Situazione iniziale

1.1 Revisione della LPGA

II 21 giugno 2019 l'Assemblea federale ha approvato una modifica della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (revisione della LPGA)2. II termine di referendum e scaduto inutilizzato. La modifica apporta adeguamenti alla LPGA e a varie leggi in materia di assicurazioni sociali. Con la revisione della LPGA si e proceduto tra l'altro ad adeguamenti concernenti l'esecu- zione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale e l'ottimizzazione dell'esecuzione della LPGA (p. es. nell'ambito del regresso). L'attuazione delle nuove disposizioni legali richiede adeguamenti a livello di ordinanza.

1.2 Disposizioni d'esecuzione necessarie e altre modifiche di ordinanza

Le modifiche di legge relative all'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza so- ciale comportano l'introduzione di varie disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza, per la precisione nell'ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assi~ curazioni sociali (OPGA) e nell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti (OAVS). lnoltre, considerate la giurisprudenza del Tribunale federale e la prassi organizzativa, oc- corre adeguare in alcuni punti anche due disposizioni in materia di regresso. A tal fine sono proposte due modifiche nell'OPGA e una, analoga, nell'ordinanza del 18 aprile 19845 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita (OPP 2). lnfine, nel quadro di questa revisione alcuni termini dell'OPGA ehe corrispondono ancora al previgente diritto tutorio vengono adeguati alla terminologia del vigente diritto in materia di protezione degli adulti secondo il Codice civile (CC)6. Le modifiche di ordinanza proposte, volte in parte ad attuare la revisione della LPGA e in parte ad aggiornare alcuni punti dell'OPGA, entreranno in vigore contemporaneamente alle modifiche di legge.

2 Panoramica delle modifiche proposte

2.1 Disposizioni d'esecuzione nel contesto internazionale

La Svizzera coordina le sue assicurazioni sociali con quelle degli Stati dell'UE nel quadro dell'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una

RS 830.1

2 FF 2019 3721; cfr. anche www.parlament.ch > numero dell'oggetto 18.029.

3 RS 830.11 4 RS 831.101 5 RS 831.441.1 6 RS 210 7 RS 0.142.112.681

parte, e la Cornunita europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC).

Nel quadro dell'allegato II dell'ALC sono applicabili alla Svizzera il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamente europeo edel Consiglio, del 29 aprile 2004 , relative al coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale, e il relative regolamento di applicazione, ovvero il re- golamento (CE) n. 987/2009 del Parlamente europeo edel Consiglio, del 16 settem- bre 2009 . 1 due regolamenti sono applicabili dal 1 ° aprile 2012 nei rapporti della Svizzera con gli Stati membri dell'UE e dal 1 ° gennaio 2016 in quelli con gli Stati membri dell'AELS. Sebbene questi regolamenti siano direttamente applicabili, in seguito alla modernizzazione dell'esecuzione occorrono precisazioni nel diritto nazionale. Negli allegati del regolamento di applicazione europeo (regolamento [CE] n. 987/2009), l'elenco degli organi nazionali competenti nelle relazioni internazionali del previgente regola- mento e stato infatti sostituito da un elenco elettronico pubblicamente accessibile. Queste competenze devono pertanto essere stabilite nel diritto nazionale. La LPGA riveduta (art. 75a) delega al Consiglio federale la competenza di designare a livello di ordinanza gli organi competenti in Svizzera. Occorre pertanto stabilire in particolare quali organi devono svolgere i compiti previsti in qualitä di autorita competente, organismo di collegamento e isti- tuzione competente nelle relazioni internazionali. L'allegato II sezione B punto 22 dell'ALC prevede la sostituzione dell'attuale scambio di dati in forma cartacea tra gli Stati interessati con uno elettronico. Per rendere piu semplice ed ef- ficiente la trasmissione dei dati tra le istituzioni, sono stati elaborati documenti elettronici strutturati (SED). L'intera procedura di comunicazione tra le istituzioni nazionali in merito a casi di sicurezza sociale transfrontalieri avviene tramite questi documenti", inviati tramite il sistema di trasmissione di dati messo a disposizione dalla Commissione europea (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI). La Svizzera, come tutti gli altri Paesi ade- renti a queste sistema, deve mettere a disposizione l'infrastruttura necessaria a tal fine. Lo scambio elettronico di dati con l'estero presuppone ehe tutti gli Stati predispongano al- meno un punto d'accesso elettronico ehe consenta la trasmissione di messaggi da e verso

l'estero. La LPGA riveduta (art. 75b) conferisce al Consiglio federale la competenza di desi- gnare gli organi competenti per la gestione di queste punto d'accesso. Dato ehe questa infra- struttura deve essere finanziata dagli utenti tramite emolumenti, a livello di ordinanza vanno precisate le relative rnodalita di riscossione (cfr. nuovo art. 75c LPGA). II passaggio allo scambio elettronico di dati richiede inoltre, a livello nazionale, un adegua- mento del trattamento delle informazioni soprattutto in settori delle assicurazioni sociali ehe svolgono principalmente operazioni di massa. Affinche la connessione della Svizzera a EESSI funzioni, e pertanto necessario ehe anche a livello nazionale lo scambio dei dati ne- cessari per l'esecuzione del coordinamento internazionale avvenga per via elettronica. A tal fine in due settori delle assicurazioni sociali sono state sviluppate applicazioni specifiche, ehe sono ora connesse a EESSI.

s Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamente europeo edel Consiglio, del 29 aprile 2004, relative al coor- dinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di queste regolamento e pubblicata in RS (RS 0.831.109.268.1). 9 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamente europeo edel Consiglio, del 16 settembre 2009, ehe stabili- sce le rnodalita di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di queste regolamento e pubblicata in RS (RS 0.831.109.268.11). 10 Cfr. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=868&1angld=it (consultato il 15 gennaio 2020).

Un compito fondamentale nell'ambito del diritto di coordinamento europeo e la determi- nazione della Jegis/azione applicabile. L'aeeertamento dell'assoggettamento assicurativo incombe alle casse di compensazione AVS. La piattaforma «Applicable Legislation Plat- form Switzerland» (ALPS) e finalizzata allo seambio elettronico di dati in queste settore. II portale permette di registrare e trasmettere elettronicamente le riehieste di distacco, di trattare questi casi e deeidere in merito, di determinare la legislazione applieabile ai fini dell'assoggettamento assicurativo in caso di svolgimento di attivitä in piu Stati e di rila- sciare i neeessari eertificati. Nel settore delle rendite e in eorso di sviluppo l'applicazione «Swiss Web Application Pension» (SWAP), il cui scopo e eonsentire lo seambio elettronico di dati tra le casse di compensazione AVS, gli uffici Al e l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) nel quadro delle procedure per Ja richiesta di rendite tra la Svizzera e gli Stati dell'UE. La predisposizione di tali sistemi d'informazione (al riguardo cfr. anehe le disposizioni dell'art. 49a LAVS e degli art. 66 segg. LAI emanate nel quadro della revisione della LPGA) riehiede basi legali chiare e sufficientemente esplieite in materia di protezione dei dati. Poi- ehe nel diritto nazionale e nelle convenzioni internazionali di sieurezza soeiale il grado di det- taglio del trattamento dei dati negli ambiti summenzionati e disciplinato in misura insuffi- ciente, sono neeessarie basi giuridiehe piu precise. Le nuove disposizioni proposte per l'OAVS eontengono pertanto regolamentazioni in materia di diritto della protezione dei dati per i sistemi d'informazione ALPS (nel settore dell'assoggettamento assicurativo) e SWAP (per la determinazione di prestazioni).

2.2 Altre modifiche di ordinanza

Adeguamento di due disposizioni in materia di regresso La presente revisione di ordinanza offre l'oceasione di adeguare parzialmente due disposi- zioni sul (diritto di) regresso, un intervento reso necessario dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dalla prassi organizzativa. A tal fine oceorrono due adeguamenti nell'OPGA e uno, analoge, nell'OPP 2. II primo, derivante dal considerando 4.2.2 della decisione principale DTF 143 III 79 (pag. 90), e la sostituzione dell'espressione «ereditori in solido» nell'articolo 16 OPGA. Contrariamente al tenore di questa disposizione, infatti, se piu ereditori partecipano al regresso, essi non eo- stituiseono ne una cornunitä di creditori in mano comune ne una cornunita di ereditori in so- lide; in futuro essi andranno quindi eonsiderati quale sempliee pluralitä di creditori parziali. II secondo e una precisazione necessaria nell'artieolo 14 capoverso 1, seeondo periodo OPGA per quanto riguarda l'organizzazione del regresso. Con il vigente artieolo 14 eapo- verso 1 OPGA il Consiglio federale ha affidato all'Ufficio federale delle assieurazioni sociali (UFAS) il compito di esercitare il regresso per l'AVS e l'AI in eollaborazione eon le casse di compensazione e gli uffici Al. Conformemente al seeondo periodo, l'UFAS puö eonferire que- ste eompito alle casse eantonali di compensazione, alla Cassa svizzera di eompensazione (CSC) o agli uffici Al. Questo non signifiea tuttavia ehe l'UFAS possa delegare integralmente l'esercizio del regresso, il ehe non eorrisponderebbe nemmeno alla prassi organizzativa in uso. Nelle direttive, l'UFAS si riserva in ogni easo la possibilltä di una eollaborazione. Oltre ehe nelle direttive, la collaborazione delle easse di eompensazione e degli uffiei Al e definita anehe tramite apposite convenzioni. Questa prassi va dunque sancita esplicitamente pure nell'ordinanza.

Adeguamento alla terminologia del vigente diritto in materia di protezione degli adulti La revisione prevede anehe la sostituzione, negli artieoli 1 e 2 OPGA, dei termini «sottoposto a tutela» e «tutore», ehe eorrispondono aneora alla terminologia del previgente diritto tutorio, e il loro adeguamento al vigente diritto in materia di protezione degli adulti. In futuro do- vranno pertanto essere menzionate le euratele previste dal CC.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assi- curazioni sociali (OPGA)

Articoli 1 e 2 1 vigenti artieoli 1 e 2 stabiliseono le rnodalitä del versamento a terzi seeondo l'artieolo 20 LPGA, ossia del versamento di prestazioni peeuniarie a persone diverse dal benefieiario. Tra e e i easi diseiplinati vi anehe quello in eui il benefieiario sottoposto a tute/a e le prestazioni peeuniarie vanno quindi versate al tutore. La terminologia dell'OPGA, ehe eorrisponde aneora a quella del previgente diritto tutorio, va adeguata a quella del vigente diritto in materia di protezione degli adulti seeondo il CC, nel quale le misure di protezione degli adulti del previgente diritto (tutela, assistenza e euratela) sono state sostituite dall'istituto giuridieo della euratela. Negli artieoli 390 segg. CC si distin- gue fondamentalmente tra quattro generi di euratela (amministrazione di sostegno, euratela di rappresentanza, euratela di cooperazione e euratela generale); la curatela generale l'isti- e tuto giuridico subentrato all'interdizione .

Conformemente alle nozioni del diritto vigente, il tenore dell'artieolo 1 capoverso 1 sarä per- tanto adeguato affinche in caso di versamento a terzi le prestazioni vengano sempre versate al curatore (o a una persona o un'autorita da esso designata), se il benefieiario sottoposto e a curatela genera/e secondo l'articolo 398 CC. Per eontro, un nuovo eapoverso 1 bis stabilira ehe nei casi in eui sia stata istituita una euratela diversa dalla curatela generale (curatele secondo gli art. 393-396 CC), le prestazioni pecu- niarie saranno versate al curatore (oppure a una persona o un'autoritä da esso designata) e soltanto se ciö previsto esplicitamente da una deeisione della eompetente autoritä di prote- zione degli adulti o del eompetente tribunale. Nell'artieolo 2 capoverso 1 lettere b e c viene semplicemente sostituito il termine tutore con curatore. Nelle pertinenti direttive dell'UFAS, i neeessari adeguamenti sono gia stati apportati tempo addietro. Con l'adeguamento del tenore dell'OPGA nel quadro della presente revisione, an- ehe l'ordinanza verra aggiornata di conseguenza.

11 Cfr. a questo proposito il rapporto del 29 marzo 2017 del Consiglio federale Erste Erfahrungen mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, pag. 8; disponibile in tedesco e francese sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia all'indirizzo www.bj.admin.ch > Societa > Progetti di legislazione in corso > Diritto in materia di minori e di adulti (consultato il 15 gennaio 2020).

Articolo 14 Conformemente al vigente artieolo 14 eapoverso 1, primo periodo OPGA, all'UFAS e affidato il eompito di esereitare il regresso per l'AVS e l'AI in eollaborazione eon le easse di cornpen- sazione e gli uffiei Al. II seeondo periodo vigente puö essere interpretato nel sense ehe l'UFAS puo delegare integralmente l'esereizio del regresso alle easse di eompensazione o agli uffiei Al, il ehe non eorrisponde tuttavia all'organizzazione effettiva della proeedura di re- gresso. Nelle direttive, l'UFAS si riserva in ogni easo la possibilita di una eollaborazione. 1 proeessi civili, per esempio, sono gestiti, di norma, a livello eentrale dall'UFAS. La forma or- ganizzativa deeentralizzata della proeedura di regresso ha dato buoni risultati e sara pertanto mantenuta. Oltre ehe nelle direttive, la eollaborazione eon le easse di eompensazione e eon gli uffiei Al e definita anehe tramite apposite convenzioni. Questa prassi va dunque saneita esplieitamente nell'ordinanza.

Articolo 16 In eonsiderazione della giurisprudenza del Tribunale federale, nell'artieolo 16 oeeorre sosti- tuire l'espressione «ereditori in solide». Nella sua deeisione prineipale DTF 143 III 79 del 15 dieembre 2016 (eonsid. 4.2.2, pag. 90), la Garte suprema ha spiegato ehe un'azione con- giunta dei vari assieuratori soeiali in qualita di creditori di regresso nei eonfronti del responsa- bile o del debitore va promossa soltanto in presenza di un'esplieita preserizione giuridiea quale quella dell'artieolo 14 eapoverso 2 o dell'artieolo 17 OPGA. Fatta salva questa eeee- zione, ogni ereditore puö per prineipio far valere la propria pretesa, ma soltanto questa, indi- pendentemente dagli altri ereditori. Un ereditore deve oeeuparsi di rivendieare le pretese de- gli altri ereditori soltanto in presenza di una pertinente preserizione giuridiea (p. es. quella dell'art. 14 epv. 2 OPGA). Pertanto, se piu ereditori parteeipano al regresso, essi non eostituiseono ne una comunltä di ereditori in mano eomune, ne una cornunitä di creditori in solide, bensl una sempliee pluralita di ereditori parziali. Quest'ultima si eontraddistingue per il fatto ehe ogni ereditore avente di- ritto a un risareimento puö esigere dal debitore soltanto la quota della prestazione (divisibile) ehe gli spetta e ehe ildebitore deve fornire una sola volta l'integralita della prestazione. Tra il debitore e ogni ereditore intereorre un singolo rapporto debitorio. Pertanto oeeorre straleiare l'espressione «creditori in solide» utilizzata nel diritto vigente ed esprimere il fatto ehe i sin- goli ereditori possono esigere soltanto la quota di regresso spettante loro. Se del easo, la prestazione del debitore va ripartita tra i ereditori in proporzione alle presta- zioni eongruenti ehe essi hanno fornito o devono fornire. A queste proposito, nella seeonda parte del periodo oeeorre aggiungere per eompletezza «fornite», per ehiarire ehe nella riparti- zione vanno ineluse non soltanto le prestazioni future ma anehe quelle gia versate. Modifiehe analoghe sono neeessarie anehe nell'ambito della previdenza professionale, dove, per quanto riguarda gli istituti di previdenza, l'organizzazione del regresso riealca quella sta- bilita dalla LPGA e dall'OPGA. L'artieolo 27 e OPP 2 va pertanto adeguato di eonseguenza (cfr. relative eommento).

Titolo (Capitolo 3a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale) Nell'OPGA vanno inserite disposizioni d'eseeuzione per l'eseeuzione di eonvenzioni interna- zionali di sieurezza soeiale seeondo gli artieoli 75a-75c LPGA. Per motivi di sistematiea, le nuove disposizioni d'eseeuzione devono essere inserite in un nuovo eapitolo dell'ordinanza. Polehe oeeorre mantenere anehe nell'OPGA la sistematiea e l'ordine della LPGA, i nuovi arti-

coli 17a segg. OPGA concernenti l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza so- ciale devono precedere le altre disposizioni (Capitolo 4). Per queste motivo viene creato un nuovo capitolo 3a, suddiviso nelle sezioni «Definizione delle competenze» ed «Emolumenti».

Titolo (Sezione 1: Definizione delle competenze) Nei rapporti tra la Svizzera e l'UE, le basi giuridiche del coordinamento dei sistemi di sicu- rezza sociale sono state aggiornate con effetto dal 1 ° aprile 2012. Ai precedenti regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/7i sono subentrati i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 . Nel quadro di queste aggiornamento, alcuni allegati sono stati trasferiti in un elenco elettronico della Commissione europea, pubblicamente accessibile. Nei suoi allegati, il nuovo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 non contiene piu, in particolare, di- sposizioni concernenti: le autoritä competenti (precedente allegato 1 del regolamento [CEE] n. 574/72); le istituzioni competenti (precedente allegato 2 del regolamento [CEE] n. 574/72); gli organismi di collegamento (precedente allegato 4 del regolamento [CEE] n. 574/72). Queste disposizioni devono pertanto essere recepite in una normativa giuridica nazionale. In virtu dell'articolo 75a LPGA, il Consiglio federale ha la facoltä di disciplinare le competenze a livello di ordinanza (cfr. art. 17a-17dOPGA).

Articolo 17a (Autoritä competenti nei rapporti internazionali) Capoverso 1 Per «autoritä competenti» le norme di coordinamento europee intendono i ministeri o i corri- spondenti organi competenti per i sistemi di sicurezza sociale sull'intero territorio nazionale, menzionati in passato in quanto tali negli allegati dei regolamenti e ora negli elenchi elettro- nici. Per la Svizzera l'autoritä competente per tutte le prestazioni di sicurezza sociale e l'UFAS (lett. a), fatta eccezione perle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupa- zione, per le quali e competente l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoc- cupazione, diretto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO; lett. b). Capoverso 2 La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, isti- tuita presse la Commissione europea, e composta da rappresentanti governativi e consiglieri tecnici di tutti gli Stati. Essa si occupa di questioni amministrative e interpretative in relazione all'applicazione delle norme di coordinamento europee, agevola l'applicazione uniforme del diritto comunitario e promuove lo scambio di esperienze e la collaborazione tra gli Stati.

12 Regelamente (CEE) n. 1408/71 del Censiglie, del 14 giugne 1971, relative all'applieazione dei regimi di sicu- rezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonemi e ai loro familiari ehe si spostano all'interno della Cornunita. Nella versiene dell'Allegate II all'Accordo tra la Cornunita europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Cenfederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; regelamente (CEE) n. 574/72 del Censiglio, del 21 rnarzo 1972, ehe stabilisee le modalita di applieaziene del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative all'applieazione dei regimi di sieurezza soeiale ai lavoratori subordinati, ai lavora- tori autonomi e ai loro familiari ehe si spostano all'interno della Cornunita. Nella versione dell'Allegate II all'Aeeerdo tra la Cornunita europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera eireelazione delle persone.

13 Cfr. note a pie di pagina n. 8 e 9.

14 Art. 71 seg. del regelamento (CE) n. 883/2004.

L'UFAS rappresenta la Svizzera nelle sedute di questa commissione e nelle sue sottocom- missioni (commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati", commissione di con- trollo dei conti") in qualitä di osservatore; quando sono trattati temi inerenti all'assicurazione e contro la disoccupazione, esso affiancato dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Questa disposizione non cornporterä il conferimento di nuove competenze ne all'UFAS ne all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, ehe svolgono gia oggi i compiti in questione.

Capoverso 3 In virtu dell'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, direttamente applica- bile, l'UFAS, di comune accordo con l'autorita competente di uno Stato membro dell'UE e nell'interesse di talune persone o categorie di persone, puö prevedere eccezioni agli arti- coli 11-15, concernenti la determinazione della legislazione applicabile. lnoltre, in qualitä di autorita competente, l'UFAS puö concludere convenzioni di natura tecnico-amministrativa con le autorita competenti di uno Stato membro dell'UE, ad esempio circa una procedura al- ternativa per il rimborso di prestazioni in natura, secondo quanto previsto dall'articolo 35 pa- ragrafo 3 del summenzionato regolamento. In virtu dell'articolo 84 paragrafo 4 del regola- mento (CE) n. 883/2004, l'UFAS puo anche convenire integrazioni relative al recupero di contributi e alla ripetizione di prestazioni, incluso il rimborso dei costi. Per motivi di trasparenza, queste competenze saranno recepite nella legislazione nazionale. e II denominatore comune di tutte queste convenzioni ehe si tratta di normative di natura am- e ministrativa o inerenti alla collaborazione organizzativa, la cui portata pertanto limitata.

Articolo 17b (Organismi di collegamento) Gli organismi di collegamento sono organi designati dall'autorita competente di uno Stato per uno o piu settori delle assicurazioni sociali, ehe sono incaricati di rispondere a domande di vario genere e a richieste di assistenza amministrativa e, in generale, di agevolare lo scam- bio di informazioni a livello internazionale. Svolgono inoltre ulteriori compiti quali ad esempio l'esecuzione delle procedure di rimborso delle prestazioni in natura fornite in caso di malattia o infortunio e delle prestazioni versate in caso di disoccupazione. La nuova disposizione stabilisce le competenze degli organismi di collegamento. Per quanto concerne le prestazioni in caso di malattia e maternitä (lett. a) e le prestazioni familiari (lett. f), va rilevato quanto segue: In queste contesto, l'lstituzione comune LAMal viene indicata come organismo di col- legamento per tutte le prestazioni in caso di malattia e maternita secondo il diritto eu- ropeo, anche per le prestazioni ehe non rientrano nel campe d'applicazione della LA- Mal, quali le eure fornite all'estero o l'indennita di rnaternita svizzera. Per quanto ri- guarda le prestazioni secondo la LAMal, l'articolo 19 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie precisa gia i compiti di queste organismo di collega- mento. e In merito alle prestazioni familiari, l'UFAS l'organismo di collegamento per tutte le prestazioni familiari secondo il diritto europeo (p. es. prestazioni per i figli estere) e non soltanto per quelle ehe rientrano nell'arnbito di applicazione delle pertinenti leggi

15 Art. 73 del regolamento (CE) n. 883/2004.

16 Art. 74 del regolamento (CE) n. 883/2004.

svizzere (legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari [LAFam] e legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura [LAF]).

Articolo 17c (lstituzioni competenti) Le istituzioni competenti sono per principio gli organi ehe attuano le assicurazioni sociali nel proprio settore di competenza e ehe erano elencati in quanto tali negli allegati dei precedenti regolamenti e figurano ora negli elenchi elettronici. Si tratta di regola degli organi di assicura- zione sociale (cassa, assicuratore) presse cui gli interessati sono assicurati o nei confronti dei quali possono far valere il diritto a prestazioni. In alcuni ambiti, il regolamento (CE) n. 883/2004 impone direttamente agli Stati di designare un organo preposto a un determi- nato compito, per esempio l'assistenza amministrativa internazionale in materia di esecu- zione.

Articolo 17d (lstituzioni competenti per l'assistenza reciproca) Le istituzioni competenti per l'assistenza reciproca sono gli organi ehe forniscono prestazioni in natura in caso di malattia e infortunio nel quadro dell'assistenza reciproca. Esse pagano i trattamenti di assicurati stranieri presse fornitori di prestazioni svizzeri e si fanno poi rimbor- sare dalla competente istituzione estera.

Articolo 17e (Organi federali competenti per l'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l'estero) A livello europeo, in futuro tutti gli scambi di dati sui casi di sicurezza sociale internazionali saranno effettuati esclusivamente per via elettronica (cfr. n. 2.1). A tal fine la Svizzera neces- sita di un'infrastruttura ehe permetta la ricezione e l'invio dei moduli elettronici. Secondo il nuovo articolo 75b LPGA, il Consiglio federale designa gli organi federali competenti per la predisposizione e la gestione di questa infrastruttura. II coordinamento della sicurezza sociale con l'UE concerne tutti i rami della sicurezza so- ciale, fatta eccezione per l'aiuto sociale. Tutti i settori delle assicurazioni sociali sono per- tanto tenuti a passare dallo scambio di informazioni cartaceo con l'estero allo scambio elet- tronico di dati. Tutti gli organi federali responsabili per la gestione e la predisposizione dell'in- frastruttura comune sono menzionati nella presente disposizione, vale a dire: l'Ufficio fede- rale della sanltä pubblica (UFSP) per il settore malattie e infortuni, l'UCC per l'assicurazione di rendite, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione per l'assicu- razione contro la disoccupazione e l'UFAS per i rimanenti settori (p. es. prestazioni familiari, determinazione della legislazione applicabile).

Titolo (Sezione 2: Emolumenti) Conformemente al nuovo articolo 75c LPGA, l'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati deve essere finanziata dalle istituzioni di sicurezza sociale, nel rispetto del principio di causa- lita, tramite emolumenti calcolati in funzione della misura in cui l'infrastruttura viene utilizzata. 1 dettagli circa la riscossione degli emolumenti non sono precisati nella legge, ehe delega al Consiglio federale la competenza di stabilirli.

17 RS 836.2 18 RS 836.1

La preserizione seeondo eui l'infrastruttura va finanziata tenendo eonto della misura in eui essa viene utilizzata (efr. art. 75c epv. 2 LPGA) puö essere adempiuta innanzitutto riseuo- tendo gli emolumenti dagli utenti della medesima, dato ehe sono loro a generare le spese, e in seeondo luogo ealeolando gli emolumenti in funzione della misura in eui l'infrastruttura e sollecitata dai messaggi trasmessi. La misurazione del volume di utilizzo, vale a dire uria rile- vazione basata sul numero di messaggi trasmessi o sul relative volume di dati, eauserebbe perö oneri supplementari eeeessivi, ragion per eui si e deciso di stabilire la ehiave di riparti- zione sulla base del numero di utenti.

Articolo 17f (Principio) Le spese per la gestione dell'infrastruttura si suddividono in spese di base e spese di utilizzo. La eomposizione di queste spese e preeisata agli artieoli 17g-17i. L'emolumento annuo e eomposto dalle quote delle spese di base e delle spese di utilizzo dei singoli utenti.

Articolo 17g (spese di base) Capoverso 1 Per lo seambio elettronieo di dati e neeessario un punto d'aeeesso elettronieo ( «aeeess point» ). Questa gestione tecnica dell'infrastruttura e di eompetenza dell'Uffieio federale dell'informatiea e della teleeomunieazione (UFIT) e include, tra l'altro, la gestione del eentro di ealeolo, della rete, dei server e delle neeessarie lieenze per i software, la manutenzione e il supporto teenieo del punto d'aeeesso elettronieo nonche la predisposizione di applieazioni supplementari per garantire il buon funzionamento dell'infrastruttura. Dal eanto suo, l'UFAS provvede alla gestione specializzata centra/e, assieurando il supporto e l'amministrazione degli utenti, la gestione dei servizi, il eontrollo e la gestione dei fornitori (p. es. di software e servizi TIC) e la eomunieazione eon l'UE. Queste attivitä amministrative eil supporto operative generano spese per il personale ed'esercizio. Queste voei di spesa eostituiseono le spese di base. Capoverso 2 Le spese di base menzionate nel eapoverso 1 devono essere sostenute indipendentemente dall'utilizzo effettivo dell'infrastruttura. Nel loro easo si giustifiea pertanto una ripartizione tra tutti i settori del/e assicurazioni sociali. La ehiave di ripartizione sara stabilita in funzione del numero di istituzioni (ovvero le istituzioni eompetenti di eui all'art. 17c e le istituzioni eompe- tenti per l'assistenza reeiproea di eui all'art. 17 cf) preposte all'eseeuzione della sieurezza so- eiale internazionale nei singoli settori. Maggiore e il numero di istituzioni ehe si oeeupano di easi internazionali, maggiore sarä la quota di parteeipazione del loro settore alle spese di base. Tutte le istituzioni svizzere inearieate dell'esecuzione della sieurezza soeiale internazionale sono iseritte in un eleneo elettronieo europeo pubblieamente aeeessibile («Institution Reposi- tory»). Queste registro permette di stabilire il numero delle istituzioni dei vari settori, determi- nante per la fissazione della chiave di ripartizione. Le istituzioni ehe non hanno una connes- sione diretta a EESSI, per esempio perche hanno delegato la loro attivita internazionale a un'altra istituzione di sieurezza sociale, sono comunque prese in considerazione per la ripar- tizione delle spese tra i settori delle assicurazioni sociali. Per il conteggio sono considerate

soltanto le unitä organizzative principali, ma non le filiali, le agenzie, gli uffici di pagamento eee. figuranti nel registro. Gli assicuratori contro gli infortuni vanno registrati quali assicuratori

malattie nell'«lnstitution Repository», poiche nel diritto di coordinamento europeo le presta- zioni in caso di infortunio non professionale sono qualifieate eome prestazioni in easo di ma- lattia. Nel ealeolo del numero di istituzioni del settore dell'assieurazione malattie non ven- gono inclusi gli assieuratori eontro gli infortuni ehe non operano anehe eome assieuratori ma- lattie. Nell'eseeuzione della sieurezza sociale internazionale assume un ruolo importante anehe il settore dell'assoggettamento assieurativo. In Svizzera sono le easse di eompensazione AVS, in qualita di istituzioni eompetenti, e l'UFAS, in qualita di organismo di eollegamento, a es- sere responsabili per la determinazione della legislazione applieabile nei easi internazionali. e Queste ambito pertanto eonsiderato quale settore delle assieurazioni soeiali a se stante.

Capoverso 3 Le spese di base saranno dapprima ripartite tra i settori delle assicurazioni soeiali eonforme- mente al capoverso 2. Sueeessivamente, gli organi federali eompetenti riseuoteranno gli emolumenti presse le istituzioni dei rispettivi settori di eompetenza. Nei easi di eui al eapoverso 3 (istituzioni di un settore delle assieurazioni soeiali eonnesse al punto d'accesso elettronieo tramite un'applicazione standard), la ehiave di ripartizione sara stabilita in base al numero di eonti utente detenuti dalle singole istituzioni. Per potersi connettere al punto d'aeeesso elettronieo e neeessaria un'applieazione. La Com- missione europea ne ha sviluppata una standard, denominata RINA (Referenee Implementa- tion for a National Applieation), ehe ha messe a disposizione delle istituzioni di sieurezza so- eiale. Per l'utilizzo di questa applieazione standard dell'UE, alle istituzioni di sieurezza soeiale sono attribuiti eonti utente ehe permettono ai loro eollaboratori di accedere all'applieazione mediante nome utente, password e altri elementi d'identifieazione. II metodo di ealeolo basato sul numero di eonti utente detenuti gravera maggiormente le isti- tuzioni ehe trattano un maggior numero di easi internazionali rispetto a quelle ehe ne trattano pochi, dato ehe le prime neeessitano di un maggior numero di eonti utente. Capoverso 4 Le istituzioni non sono tenute a utilizzare l'applieazione standard dell'UE RINA (efr. epv. 3), ma hanno la possiblllta di sviluppare proprie applieazioni speeifiehe eon eui eonnettersi al punto d'accesso elettronieo tramite un'interfaeeia. Per il settore dell'assoggettamento assieurativo e stata sviluppata un'applieazione speeifiea, il sistema d'informazione ALPS (efr. anehe art. 141quater seg. OAVS). Le easse di eompensa- zione AVS e l'UFAS registrano i loro dati in queste sistema, ehe li trasmette sueeessiva- mente al punto d'aeeesso elettronieo. L'organo responsabile per questa applieazione e l'UFAS. Anehe nel settore dell'assieurazione di rendite del 1 ° pilastro sara probabilmente elaborata un'applieazione speeifica (efr. anehe art. 141bis seg. OAVS). Gli uffiei Ale le easse di eom- pensazione AVS forniseono all'UCC i dati neeessari per l'eseeuzione della sieurezza soeiale internazionale direttamente tramite l'applieazione SWAP. In futuro l'UCC inviera questi dati

all'estero tramite la medesima applieazione oppure un'altra applieazione interna. L'organo responsabile per questa applieazione speeifiea e pertanto l'UCC. Queste eapoverso ehiarisee ehe nei settori delle assieurazioni soeiali ehe impiegano eselusi- vamente proprie applieazioni speeifiehe non saranno riseossi emolumenti presse le istitu- zioni, poiche esse non sono direttamente connesse all'infrastruttura. Le spese saranno in- veee fatturate agli organi responsabili per queste applieazioni.

Di eonseguenza, nel settore dell'assoggettamento assieurativo, ehe lavora esclusivamente eon ALPS, non saranno riseossi emolumenti presso le singole istituzioni, bensl le spese sa- ranno fatturate all'UFAS, ehe se le farä poi rimborsare dal Fondo AVS. Capoverso 5 Per i settori delle assieurazioni soeiali ehe impiegano simultaneamente l'applicazione stan- dard dell'UE e una propria applieazione speeifiea, questo eapoverso prevede ehe le spese di base a earieo del settore vengano ripartite al suo interne in base al numero di istituzioni, ana- logamente a quanto previsto al eapoverso 2.

Articolo 17h (Spese di utilizzo in caso di connessio.ne al punto d'accesso elettronico tramite un'applicazione standard) Capoverso 1 Oltre alle spese di base per la gestione vi sono anehe spese di utilizzo. Questa disposizione diseiplina le spese di utilizzo in easo di connessione delle istituzioni al punto d'aeeesso elet- tronieo tramite un'applicazione standard (efr. anehe eommento all'art. 17g epv. 3). La gestione dell'applieazione standard e assunta dall'UFIT. Le spese di utilizzo eonstano dell'onere per la gestione dell'applieazione standard, dell'onere per la manutenzione e il supporto operative dell'applieazione standard, dell'onere per la pre- disposizione di applieazioni adeguate e dell'onere per altre eomponenti teeniehe. Queste ul- time sono neeessarie, per esempio, per garantire il rispetto delle preserizioni relative ai diritti d'aeeesso, eome nel easo delle spese fatturate dall'UFIT per i servizi elAM, ehe regolano l'aeeesso alle applieazioni webe le proteggono da aeeessi non autortzzati". Capoverso 2 Le eonsiderazioni relative all'artieolo 17 g eapoverso 3 valgono analogamente per il presente eapoverso. Gli organi federali eompetenti per i singoli settori riseuoteranno emolumenti per le spese di utilizzo presso le istituzioni di sieurezza soeiale eompetenti, in funzione del numero di conti utente da esse detenuti per l'applieazione standard dell'UE RINA. Capoverso 3 Per principio le spese di utilizzo sono ripartite tra tutti gli utenti. Aleune eomponenti teeniehe sono tuttavia utilizzate soltanto da una parte delle istituzioni. II Token Vaseo, per esempio, e un dispositive per l'autentieazione a due fattori di eui neee_ssitano eselusivamente istituzioni esterne alla Confederazione per l'aeeesso sieuro, mentre altri utenti dispongono gia oggi di un'autentieazione a due fattori senza dispositive partieolare, per esempio tramite la smart eard della Confederazione. Questo eapoverso preeisa ehe, nel rispetto del prineipio di causa- lita, le spese per tali eomponenti teeniehe devono essere sostenute soltanto dalle istituzioni ehe le utilizzano effettivamente.

19 Cfr. anche www.isb.admin.ch > E-Services Bund > Zugriffsberechtigungen > elAM (disponibile in tedesco e in francese).

Articolo 17i (Spese di utilizzo in caso di connessione al punto d'accesso elettronico tramite un'interfaccia di collegamento a un'applicazione specifica) Capoverso 1 Le istituzioni di sieurezza soeiale possono utilizzare anehe una propria applieazione speci- fiea. A tal fine sono neeessari sistemi di interfaeeia (middleware), ehe eollegano l'appliea- zione speeifiea al punto d'aeeesso elettronieo. In tal easo, le spese di utilizzo eonstano dell'onere per la gestione dell'interfaccia, dell'onere per la manutenzione e il supporto opera- tive dell'interfaeeia, dell'onere per la predisposizione di applieazioni adeguate e dell'onere per altre eomponenti teeniehe. Capoverso 2 Le eonsiderazioni relative all'artieolo 17 g eapoverso 4 valgono analogamente per il presente eapoverso. Le spese di utilizzo per i sistemi di interfaeeia andranno a earieo degli organi re- sponsabili per l'applieazione specifiea e non saranno quindi riseossi emolumenti presse le singole istituzioni.

Articolo 17j (Quadro tariffario) Capoverso 1 L'emolumento annuo a earieo delle singole istituzioni e eomposto dalle rispettive quote delle spese di base e delle spese di utilizzo. L'emolumento annuo per le spese di base a earieo delle istituzioni ehe impiegano unieamente l'applieazione standard e ealeolato dapprima in funzione della quota delle spese di base del rispettivo settore (efr. art. 17g epv. 2) e poi in funzione del numero di eonti utente detenuti dall'istituzione in questione (efr. art. 17g epv. 3). L'emolumento annuo per le spese di utilizzo e ealeolato in funzione del numero di eonti utente detenuti e puö ammontare al massimo a 8000 franehi per ogni eonto utente. Gli emolumenti possono variare in base al numero eomplessivo di eonti utente in Svizzera e del numero di quelli detenuti da una singola istituzione. Se il numero eomplessivo e esiguo, le spese per eiascun eonto risultano plu elevate per la singola istituzione; inoltre, le istituzioni ehe detengono molti eonti utente dovranno sostenere spese piu elevate di quelle eon poehi conti. Capoverso 2 Nei settori ehe impiegano un'applieazione speeifiea il numero di eonti utente e irrilevante. In queste easo la quota delle spese di base a earieo del settore in questione, insieme eon le spese di utilizzo per l'interfaecia, viene fatturata direttamente all'organo responsabile per l'applieazione speeifiea. Considerato queste quadro tariffario, l'emolumento per l'organo re- sponsabile puö arnrnontare al massimo a 100 000 franehi.

Articolo 17k (Modalitä) Capoverso 1 L'infrastruttura teeniea e gestita dall'UFIT, il fornitore standard di servizi informatiei della Con- federazione, ehe fattura le relative spese all'UFAS. A queste si aggiungono le spese per il personale e di amministrazione sostenute dall'UFAS (efr. anehe eommento all'art. 17g epv. 1 ). L'insieme di queste spese determina l'importo degli emolumenti.

Capoverso 2 Per il ealeolo degli emolumenti ci si baserä sul numero di istituzioni eompetenti per l'eseeu- zione della sieurezza soeiale internazionale e sul numero di eonti utente detenuti dalle istitu- zioni per l'applieazione standard dell'UE RINA. Polehe questi valori possono variare nel tempo, per il ealeolo ei si baserä sui valori rilevati al 31 dieembre dell'anno preeedente.

Capoverso 3 Le istituzioni di eui all'artieolo 17 c, attive nell'ambito della sieurezza soeiale internazionale, sono eompetenti per l'attivita operativa. Esse neeessitano dell'infrastruttura per poter inviare in futuro elettronieamente i dati ehe attualmente vengono trasmessi in forma eartaeea. In quanto utenti dell'infrastruttura dovranno pagare gli emolumenti, ehe saranno fatturati loro annualmente dai eompetenti organi federali (UFSP, UCC, uffieio di eompensazione dell'assi- eurazione eontro la disoeeupazione e UFAS). Le istituzioni di sieurezza sociale eonnesse a EESSI dovranno finanziare la totalita delle spese tramite emolumenti. La eonnessione delle istituzioni avverra in modo seaglionato ed e quindi probabile ehe solo nel 2023 tutte le istituzioni saranno eennesse all'infrastruttura e le spese potranno essere interamente eoperte dagli emelumenti. Per queste periedo transitorio (2019-2022) l'UFAS ha pertanto ricevuto mezzi eentrali perle teenologie dell'informazione e della eomunieaziene (mezzi eentrali TIC). Seeende quanto de- eiso dal Consiglie federale, l'UFAS e incaricato di riseuetere emelumenti adeguati gia dalla data dell'entrata in vigore, evvero il 1 ° gennaie 2021. Fine alla conclusione del processo di connessione, l'UFAS finanziera pertanto solo una parte proporzionale delle spese mediante emelumenti degli utenti gia connessi, coprendo la parte rimanente tramite i mezzi eentrali TIC.

Articolo 18 (Lavoro considerevole nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministra- tiva) Seeondo l'articolo 32 LPGA l'assistenza giudiziaria e amministrativa e prestata per prineipio gratuitamente, polche si parte dal presupposte ehe si tratti di norma di riehieste di informa- zioni singele e sempliei. Tuttavia, una parte delle riehieste presentate nell'ambite di questa assistenza costituisce piu una forma di collaborazione eostante dovuta a rnotivi organizzativi ehe una singela riehiesta di informazioni. II fatto di ehiedere a un'altra autorita la fornitura si- stematiea di informazioni presentate in una forma particolare puö essere ragienevele e addi- rittura neeessarie. Per questo motivo il vigente articolo 18 stabilisee ehe quande i dati, su ri- ehiesta dell'assieuratore, devono essere comunicati in una forma ehe cornporta un lavoro considerevole, l'assistenza giudiziaria e amministrativa e rimbersata (lett. a). Queste deve essere esplieitamente previste dalla legislaziene di un ramo delle assieurazieni soeiali (lett. b), il ehe eil easo ad esempio nell'AVS e nell'assieuraziene contro gli infortuni (art. 27 OAVS, art. 54 dell'ordinanza del 20 dieembre 1982 sull'assieuraziene contro gli infortuni [OAINF]). La nuova disposizione dell'artieolo 32 capoverso 3 LPGA, introdetta nel quadro della revi- sione della LPGA, eonsente a determinati ergani la eemunieazione dei dati neeessari per l'adempimente dei loro compiti nel quadro di convenzioni internazienali e, eontrariamente a quanto sancito dalle disposizieni generali sull'assistenza giudiziaria e amministrativa, le auto- rizza a farlo non soltanto per seritto e su speeifiea riehiesta. Sarä pertanto pessibile ebbligare

20 RS 832.202

determinati organi a eomunieare sistematieamente informazioni. Dato ehe l'onere ammini- strativo ehe ne deriva deve essere indennizzato adeguatamente, bisogna autorizzare questi organi a riseuotere emolumenti, il ehe avviene mediante il nuovo eapoverso 2 del presente artieolo. Salvo disposizioni diverse di leggi speciali, essi sono retti dall'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti. ·

Articolo 18a (Ordinanza generale sugli emolumenti) L'ordinanza generale sugli emolumenti diseiplina gli emolumenti dell'Amministrazione fede- rale in modo da garantire una prassi uniforme in materia. Restano tuttavia possibili regola- mentazioni partieolari derogatorie, al fine di tenere adeguatamente eonto di situazioni indivi- duali. Le disposizioni dell'OPGA prevalgono pertanto su quelle dell'ordinanza generale sugli emolumenti, ehe si appliea in assenza di disposizioni partieolari della prima.

Articolo 18b II vigente artieolo 18a (Disposizioni transitorie della modifiea del 7 giugno 2019) diventera l'artieolo 18b.

3.2 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti (OAVS)

Titolo dopo l'articolo 141 (H'", Sistemi d'informazione per l'esecuzione di convenzioni internazionali) Nell'ambito dell'AVS ein eorso lo sviluppo di due sistemi d'informazione (SWAP e ALPS; efr. anehe spiegazioni al n. 2.1 ). Polehe nel diritto nazionale e nelle eonvenzioni internazionali di sieurezza soeiale il grado di dettaglio del trattamento dei dati e diseiplinato in misura insuffi- eiente, oeeorre introdurre nell'OAVS ulteriori regolamentazioni in materia di protezione dei dati per questi sistemi d'informazione. Tali disposizioni saranno inserite nel eapo quarto «Or- ganizzazione» dopo il eapitolo Hbis_ «Certifieato di assieurazione e eonto individuale» e prima del eapitolo J. «Regolamento dei eonti e dei pagamenti».

1. Sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in vlrtü di convenzioni internazionali II titolo I eontempla le disposizioni eoneernenti il sistema d'informazione destinato alla deter- minazione delle prestazioni previste in virtu di eonvenzioni internazionali. Nel quadro dell'introduzione dello seambio elettronieo di dati tra gli Stati europei e la Sviz- zera (EESSI) e in eorso lo sviluppo dell'applieazione SWAP. SWAP eoordina lo seambio di dati neeessario eon gli Stati dell'UE nel quadro delle proeedure di riehiesta di rendite. 1 dati sono reqistrati dalle easse di eompensazione AVS o dagli uffiei Al, ehe li trasmettono in seguito all'UCC affinche li inoltri allo Stato dell'UE interessato. 1 dati in questione sono regi- strati in SWAP e messi a disposizione dell'UCC soltanto se il easo eonereto ha una dimen- sione internazionale.

21 RS 172.041.1

Articolo 141bis (Scopo, competenza e registrazione dei dati) L'artieolo 141bis definisee lo seopo del sistema d'informazione SWAP eonformemente agli ar- tieoli 3 lettera i e 4 eapoversi 3 e 4 della !egge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD). Nell'ambito dell'AVS ein quello dell'AI, l'UCC svolge la funzione di organismo di eollega- mento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009. In questa funzione assume il e eoordinamento eon l'estero, ragion per eui l'UCC a sviluppare il sistema d'informazione SWAP. Le easse di eompensazione AVS e gli uffiei Al sono tenuti a inserire in SWAP i dati preseritti dall'allegato II dell'ALC. 1 dati neeessari perle proeedure di riehiesta di rendite a livello euro- peo sono fissati mediante dettagliati moduli elettroniei dell'UE, ehe sono determinanti per la Svizzera in eonsiderazione della eollaborazione al eoordinamento dei sistemi di sieurezza so- eiale europei. Con l'obbligo di utilizzare SWAP si puö tra l'altro evitare ehe l'impiego di solu- zioni informatiehe e standard differenti eompliehi o renda addirittura impossibile l'ulteriore trattamento dei dati da parte degli organi sueeessivi oppure eausi spese eeeessive. L'UCC deve inoltrare i dati elettroniei agli Stati esteri interessati. Questi seambi elettronici sono ope- razioni di massa, ehe sarebbero piu eomplieate o addirittura impossibili se non si utilizzasse SWAP.

Articolo 141ter (Trattamento dei dati) Per prineipio, i dati personali possono essere trattati e eomunieati soltanto se esiste una base legale ehe autorizza a farlo (art. 17 epv. 1 e 19 epv. 1 LPD). Oeeorre definire quali or- gani eompetenti possono trattare quali dati personali. 1 dati neeessari per le proeedure di ri- ehiesta di rendite a livello europeo sono fissati mediante dettagliati moduli elettroniei dell'UE, ehe sono determinanti per la Svizzera in eonsiderazione della eollaborazione al eoordina- mento dei sistemi di sieurezza soeiale europei nel quadro dell'ALC. II presente artieolo ri- manda pertanto all'ALC e si limita a indieare il tipo di dati trattati e gli organi eompetenti per il loro trattamento.

Titolo dopo l'articolo 141ter (II. Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggetta- mento assicurativo) II titolo II eontempla le disposizioni eoneernenti il sistema d'informazione nell'ambito dell'as- soggettamento assieurativo.

Articolo 141quater (Scopo, competenza e registrazione dei dati) L'UFAS funge da organismo di eollegamento per la determinazione della legislazione appli- eabile ( efr. art. 17 b lett. g OPGA). A tal fine ha sviluppato il portale ALPS, ehe permette di raeeogliere e seambiare in formato elettronieo le informazioni neeessarie. Questa appliea- zione web eoordina la proeedura per la determinazione della legislazione applieabile, per- mette il rilaseio diretto di eertifieati e eonsente lo seambio elettronieo di dati eon altri Stati. II presente artieolo definisee lo seopo di questo sistema d'informazione eonformemente agli ar- tieoli 3 lettera i e 4 eapoversi 3 e 4 LPD. Le easse di eompensazione AVS hanno l'obbligo di utilizzare ALPS e di registrarvi determi- nati dati. 1 dati neeessari per la determinazione della legislazione applieabile sono fissati me-

22 RS 235.1

diante dettagliati moduli elettroniei dell'UE, ehe sono determinanti per la Svizzera in eonside- razione della sua eollaborazione al eoordinamento dei sistemi di sieurezza soeiale europei. Con l'obbligo di utilizzare ALPS si intende evitare ehe l'impiego di soluzioni informatiehe e standard differenti eompliehi o renda addirittura impossibile l'inoltro elettronieo dei dati ai Paesi europei. L'UFAS inserisee nel sistema d'informazione i dati neeessari per la eonelu- sione di aeeordi speeiali.

Articolo 141quinquies (Trattamento dei dati) L'applieazione web ALPS permette di eoordinare la proeedura per la determinazione della legislazione applicabile tra le persone interessate e gli organi eseeutivi eompetenti, segnata- mente i datori di lavoro, le easse di eompensazione AVS e l'UFAS. Per prineipio, i dati personali possono essere trattati e comunieati soltanto se esiste una base legale ehe autorizza a farlo (art. 17 epv. 1 e 19 epv. 1 LPD). Dato ehe in ALPS non sono trattati dati degni di partieolare protezione o profili della personalltä e non e previsto al- cun aeeesso a dati di queste tipo mediante procedura di riehiamo, non e necessaria una base legale. Occorre invece definire in modo sufficientemente dettagliato quali dati personali possono essere trattati da quali organi, ragion per cui il presente articolo provvede a questa precisazione. Le easse di compensazione e l'UFAS sono autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 3 lettera e LPD, mentre i datori di lavoro e gli assicurati possono soltanto inserire e eonsultare i dati.

3.3 Ordinanza del 18 aprile 198423 sulla previdenza professionale per la vec-

chiaia, i superstiti e l'invalidita (OPP 2)

Articolo 27 e Dato ehe l'organizzazione del regresso nella previdenza professionale ricalea quella stabilita dalla LPGA e dall'OPGA, anche nell'articolo 27 e OPP 2 e neeessaria una modifiea analoga a quella dell'articolo 16 OPGA (cfr. sopra). Queste significa ehe, nel primo periodo, «azione di regresso» va sostituito eon «regresso» (soltanto nella versione italiana) e ehe il passaggio «l'istituto e le assicurazioni costituiscono una cornunita di creditori in solide» va sostituito con la perifrasi «l'istituto puö esigere soltanto la propria quota di regresso». Per motivi di completezza, inoltre, nel secondo periodo oceorre menzionare anche le prestazioni «fornite». Sul piano materiale si rinvia al commento dettagliato relative all'artieolo 16 OPGA (cfr. so- pra).

23 RS 831.441.1

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per le assicurazioni sociali

L'infrastruttura per lo seambio elettronieo di dati sarä interamente finanziata tramite un emo- lumento a earieo degli utenti, ossia degli organi eseeutivi. L'ammontare delle spese per i sin- goli organi esecutivi dipenderä dalla misura in cui essi e il loro rispettivo settore delle assieu- razioni sociali utilizzeranno l'infrastruttura e dal numero di conti utente di cui necessiteranno.

In base a ipotesi relative al numero di istituzioni e di conti utente, per la gestione si stimano spese annue nell'ordine di grandezza di 2,5 milioni di franehi, ehe eomprendonö le spese fat- turate dall'UFIT per la gestione del punto d'accesso elettronico ( «aeeess point») e la ge- stione dell'applicazione standard dell'UE RINA, ehe consente di aeeedere al punto d'aeeesso elettronieo, nonche le spese per la gestione speeializzata eentrale sostenute dall'UFAS (efr. n. 4.2.2). L'entitä delle spese effettive puö essere stimata solo approssimativamente prima dell'attiva- zione dell'infrastruttura e dipendera anche dalla stabilita e dalla performance del software. Va inoltre tenuto presente ehe si possono verificare fluttuazioni annue, ad esempio in seguito a nuove versioni piu o meno eostose messe a disposizione dall'UE, ehe devono essere im- plementate per poter eontinuare a garantire il funzionamento del software.

4.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confedera-

zione

4.2.1 Ripercussioni finanziarie

Le spese di gestione dell'infrastruttura per lo scambio elettronieo di dati saranno coperte da- gli utenti, nel rispetto del prineipio di causalita, e non dalla Confederazione. La connessione degli organi avverra in modo seaglionato; si presume ehe solo nel 2023 tutti gli organi sa- ranno eonnessi all'infrastruttura e le spese potranno essere interamente coperte dagli emolu- menti. Per il periodo transitorio (2019-2022) la Confederazione mette a disposizione mezzi centrali TIC.

4.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

La Svizzera deve mettere a disposizione l'infrastruttura tecniea neeessaria per lo scambio e elettronieo di dati eon i Paesi europei. A tal fine necessaria una gestione specializzata een- trale ehe garantisca il supporto e l'amministrazione degli utenti, la gestione dei sevizi, il eon- trollo e la gestione dei fornitori (p. es. di software e servizi TIC) nonche la comunicazione con l'UE. Le spese supplementari a earico dell'UFAS per il personale neeessario per queste atti- vita eil supporto da fornire agli utenti ammonteranno a circa 350 000 franchi (corrispondenti a due posti a tempo pieno). A partire dal 2023 queste spese saranno interamente coperte tramite emolumenti. Nella fase di implementazione dell'infrastruttura (2019-2022), ossia nel periodo di transizione dallo seambio di dati eartaeeo a quelle elettronieo, queste spese sa- ranno finanziate dalla Confederazione.

5 Entrata in vigore

Secondo la cifra III capoverso 2 della modifica del 21 giugno 2019 della LPGA, l'entrata in vigore e determinata dal Consiglio federale. Si prevede ehe il Consiglio federale porrä in vigore le modifiche della LPGA e quelle dell'OPGA al 1 ° gennaio 2021. Questa data di entrata in vigore e imperativa per quanto ri- guarda le disposizioni in ambito internazionale, poiche, conformemente a una decisione del Consiglio federale, l'UFAS dovra riscuotere gia dal 2021 emolumenti adeguati presse le isti- tuzioni connesse all'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati.

Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA | Lexipedia | Lexipedia