Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024
Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
Berna, 3 dicembre 2021
Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2023/2024 Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Compendio Ad oggi il Parlamento ha approvato l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 108 Stati partner (dati aggiornati all’1.1.2021). Nel 2020 la Sviz- zera ha scambiato informazioni relative a conti finanziari con 86 Stati partner. In considera- zione dei recenti sviluppi internazionali nell’ambito della trasparenza fiscale, la Svizzera in- tende estendere la propria rete per lo scambio automatico di informazioni ad altri 12 Stati partner, con i quali potrebbe attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2023/2024.
Situazione iniziale Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni prevede che i singoli Stati e territori estendano la propria rete di Stati partner a tutti gli Stati che manifestano un interesse per lo scam- bio automatico di informazioni e soddisfano i requisiti dello standard elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (cosiddetti «interested appropriate partners»). L’esten- sione del campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni aumenta la trasparenza fiscale, livellando in definitiva le condizioni concorrenziali globali («level playing field»). Con la sua politica in materia di mercati finanziari il Consiglio federale mira a far diventare la piazza finanziaria svizzera una delle più importanti, moderne e attive a livello globale. Il rafforza- mento dell’integrità e della trasparenza della piazza finanziaria, così come la lotta ai flussi finanziari illeciti, sono parte integrante della sua politica e strategia. La Svizzera rispetta gli impegni politici internazionali che ha assunto e attua gli standard internazionali introducendo lo scambio automa- tico di informazioni anche con i Paesi emergenti e in via di sviluppo. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni è in una fase molto avanzata a livello inter- nazionale. Nell’estate 2021 si contavano quasi 7000 relazioni bilaterali attivate in modo vincolante per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell’Accordo multilaterale tra auto- rità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Ac- cordo SAI). Nonostante la pandemia, nel 2020 oltre 100 Stati partner si sono scambiati reciproca- mente informazioni relative a conti finanziari. Ampliando le proprie reti di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, le Giurisdizioni partecipanti concorrono al consolidamento del «level playing field» globale per la creazione di pari condizioni concorrenziali. Degli attuali 120 Stati e territori che si sono impegnati in modo vincolante ad attuare lo scambio au- tomatico di informazioni entro una determinata data («committed jurisdictions»), alla rete svizzera ne mancano ancora 11. Estendendo di conseguenza la rete di Stati partner per lo scambio auto- matico di informazioni, la Svizzera dimostra di attuare gli impegni di politica internazionale e questo
dovrebbe ripercuotersi positivamente sulla piazza finanziaria locale e sulla sua reputazione. Contenuto del progetto Alla luce degli attuali sviluppi internazionali, il Consiglio federale intende ampliare la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni: lo scopo è scambiare per la prima volta informazioni relative a conti finanziari, a partire dal 2024, con Ecuador, Georgia, Gia- maica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldavia, Montenegro, Nuova Caledonia, Thailandia, Uganda e Ucraina, purché siano soddisfatte tutte le condizioni in proposito. La procedura per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi nuovi Stati partner rimane invariata rispetto a quella seguita finora. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con altri Stati partner in virtù dell’Accordo SAI, è necessaria un’attivazione bilaterale. Il Parlamento delibererà in merito, per ogni singolo Stato partner, mediante decreto federale sem- plice.
Compendio 2
1 Situazione iniziale 4
1.1 Necessità di intervenire e obiettivi 4
1.1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera 4
1.1.2 Sviluppi internazionali recenti 5
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta 6
1.2.1 Prossimi Stati partner per lo scambio automatico di informazioni 6
1.2.2 Valutazione 7
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 8
2 Procedura preliminare 8
3 Punti essenziali del progetto 8
3.1 La normativa proposta 8
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze 8
3.3 Attuazione 9
4 Commento ai singoli articoli 9
5 Ripercussioni 10
5.1 Ripercussioni per la Confederazione 10
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati
e le regioni di montagna 10
5.3 Ripercussioni per l’economia 10
5.4 Ripercussioni per la società 11
6 Aspetti giuridici 12
6.1 Costituzionalità 12
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 12
6.3 Forma dell’atto 13
6.4 Subordinazione al freno alle spese 13
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale 13
6.6 Delega di competenze legislative 13
6.7 Protezione dei dati 13
Allegato: Informazioni dettagliate sui singoli Stati e territori 15 Ecuador 15 Georgia 16 Giamaica 17 Giordania 17 Kenya 18 Marocco 19 Moldavia 20 Montenegro 20 Nuova Caledonia 21 Thailandia 22 Uganda 23 Ucraina 24
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di intervenire e obiettivi
1.1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni. 1 A seguito di tale decisione, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito «Forum globale») ha invitato un centinaio di Stati e territori – tutti Paesi industrializzati o in via di sviluppo con una piazza finanziaria internazionale – a impegnarsi a favore dell’attuazione del nuovo standard e a effettuare il primo scambio di informazioni relative ai conti finanziari nel 2017 o nel 2018 («committed jurisdictions»). Nel contempo tali Stati e territori sono stati posti dinanzi all’aspettativa di attuare lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati e territori che hanno espresso un interesse al riguardo e che rispettano i requisiti dello standard globale in mate- ria di confidenzialità e sicurezza dei dati (cosiddetti «interested appropriate partners»).2 L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato i mandati di negoziazione per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’UE (primo mandato) e gli Stati Uniti così come con altri Stati (secondo mandato). Parallelamente la Svizzera si è impegnata politicamente nei con- fronti del Forum globale, fatte salve le procedure parlamentari interne di approvazione, a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e a effettuare nel 2018 con gli Stati partner il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari. In Svizzera, le basi legali per l’attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di infor- mazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Si tratta della Convenzione del 25 gennaio 19883 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull’as- sistenza amministrativa»), dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20144 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral Compe- tent Authority Agreement», MCAA; di seguito «Accordo SAI»), della legge federale del 18 dicem- bre 20155 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e dell’ordi- nanza del 23 novembre 20166 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.
Contestualmente all’introduzione delle basi legali, il 1° gennaio 2017 è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni con i primi 38 Stati partner, tra i quali tutti gli Stati membri dell’UE e gli Stati dell’AELS, diversi Stati e territori con piazze finanziarie importanti e gli Stati dell’OCSE vicini alla Svizzera. Nell’autunno 2018 è avvenuto il primo scambio di informazioni relative a conti finan- ziari con questi Stati partner. Nel dicembre 2017 il Parlamento ha approvato i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con altri 41 Stati e territori. Nel dicembre 2018 il Parlamento ha adottato i decreti federali con 10 Stati partner, nel dicembre 2019 con 18 Stati part- ner e nel marzo 2020 con uno Stato partner.7 Pertanto, la Svizzera conta una rete di 102 Stati part- ner con cui ha attivato lo scambio automatico di informazioni e con cui vengono scambiati dati rela- tivi a conti finanziari. Con sei Stati partner lo scambio automatico di informazioni non è ancora stato attivato perché non soddisfano i requisiti dello standard dell’OCSE o perché non hanno mani-
1 www.oecd.org/tax/transparency/documents/whatisthemultilateralcompetentauthorityagreement.htm 2 www.oecd.org/tax/transparency/documents/AEOI-terms-of-reference.pdf, in particolare pag. 2 3 RS 0.652.1 4 RS 0.653.1 5 RS 653.1 6 RS 653.11 7 L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner è avvenuto finora sulla base dei seguenti affari: - 15.081 (Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE. Modifica);
16.057 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea);
17.040 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019);
18.055 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong e con altri Stati partner);
19.033 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021).
festato un interesse per lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera. Con il presente pro- getto la Svizzera estenderebbe la propria rete a tutti i 120 Stati e territori8 che finora hanno manife- stato un interesse per l’introduzione dello standard globale per lo scambio automatico di informa- zioni e che hanno indicato una data per la sua attuazione.
1.1.2 Sviluppi internazionali recenti
Il Forum globale esegue diversi processi di valutazione tra pari («peer-review») allo scopo di verifi- care se gli Stati partner hanno attuato lo scambio automatico di informazioni in conformità con lo standard. Il momento e il contenuto di tali verifiche sono definiti così da poter valutare in modo og- gettivo e significativo i relativi requisiti: (i) verifiche volte ad assicurare che gli Stati e i territori partecipanti adempiano i requisiti giuridici e operativi in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati: in considerazione della sensibilità delle informazioni sui contribuenti che vengono scambiate, il Forum globale esegue tali verifiche prima dell’inizio dello scambio. Ciò consente il riconoscimento tempestivo di eventuali lacune, dando modo ai Paesi di colmarle prima dello scambio. All’occorrenza il Forum globale offre il proprio sup- porto nella risoluzione di eventuali problemi. Una volta avviato lo scambio di informazioni, il Forum globale esegue ulteriori verifiche relativamente alle misure adottate in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, al fine di assicurare continuativamente l’adempimento dello standard. Ora di- spone anche di un meccanismo consolidato che permette di intervenire sulle infrazioni contro la confidenzialità e la sicurezza dei dati. La verifica del 2016 relativa alla Svizzera è stata soddisfa- cente. La prossima verifica avrà luogo nel 2° trimestre del 2024. (ii) Valutazioni tra pari del quadro giuridico relativo all’attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni: queste valutazioni riguardano il quadro giuridico nazionale e internazionale per l’attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni, e ne garantiscono la completezza e la conformità ai requisiti dello standard. Gli esiti delle valutazioni tra pari costituiscono il cardine del rapporto del 2020. A causa delle deroghe all’obbligo di comuni- cazione non conformi allo standard, il quadro giuridico della Svizzera è stato giudicato «in place but needs improvement». (iii) Valutazioni tra pari dell’efficacia dell’attuazione dello standard globale per lo scambio automa- tico di informazioni da parte di singoli Stati partner nella prassi, ivi compreso il quadro giuridico operativo volto ad assicurare il rispetto sia degli obblighi da parte degli istituti finanziari sia dei si-
stemi e processi per la trasmissione delle informazioni: il Forum globale sta attualmente svolgendo le verifiche dell’efficacia, che si concluderanno nel 2022. La bozza del rapporto attesta alla Sviz- zera un’attuazione corretta dello scambio automatico di informazioni nella prassi (conferendole il miglior giudizio possibile, ossia «on track»). Secondo i «Terms of Reference» la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni è un elemento di valutazione importante.9 Gli Stati e i territori che non hanno introdotto lo scambio automatico di informazioni appena gli Stati partner idonei interessati hanno manifestato il proprio interesse in tal senso, ricevono una raccomandazione. Qualora uno Stato o un territorio non ottem- perasse adeguatamente alle raccomandazioni formulate dal Forum globale, ciò potrebbe ripercuo- tersi negativamente sul giudizio delle valutazioni tra pari concernenti lo scambio automatico di in- formazioni. In virtù di un mandato del G20, l’OCSE ha definito i criteri10 con cui identificare gli Stati partner che non hanno attuato in modo soddisfacente gli standard internazionali in materia di trasparenza fi- scale. Anche la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni e la disponibilità a
8 Con i Paesi Bassi la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni in virtù dell’Accordo sullo scambio automatico di informa- zioni tra la Svizzera e l’UE. I Comuni d’oltremare (Bonaire, Saba e Sant’Eustachio) non sono considerati territori dell’UE, ragione per cui lo scambio automatico di informazioni con questi territori avviene sulla base dell’Accordo SAI. I Paesi Bassi contano per- tanto come due Stati e/o territori. 9 2016 Terms of Reference to monitor and review progress towards transparency and exchange of information on request for tax purposes, C.2, note 32; www.oecd.org/tax/transparency/documents/terms-of-reference.pdf
introdurre lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati partner interessati e idonei («sub- stantially all interested appropriate partners») costituisce un criterio essenziale per non figurare sulla lista del G-20/OCSE degli Stati non cooperativi. Anche l’UE ha elaborato una procedura analoga, secondo la quale, in caso di mancato adempi- mento dei criteri menzionati, gli Stati e i territori non cooperativi sono inseriti nella lista UE delle Giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (lista dell’UE).11 Gli Stati e i territori la cui rete di Stati partner a fine 2019 non comprendeva tutti gli Stati partner idonei interessati e che non introducono lo scambio automatico di informazioni con tutti questi Stati partner entro il termine previsto ri- schiano di essere considerati non cooperativi. Il rapporto di verifica «Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020»12 contiene per la prima volta tutte le conclusioni cui sono giunte le valutazioni tra pari sul quadro giuridico creato dai singoli Stati partner per attuare lo standard globale per lo scambio auto- matico di informazioni. I risultati riguardano i 100 Stati partner che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2017 o dal 2018. Dal rapporto emerge che la maggior parte degli Stati e dei territori ha mantenuto l’impegno di attuare lo scambio automatico di informazioni al più tardi dal 2018. Solo pochi Stati e territori non hanno rispettato l’impegno preso e sono ora con- siderati non cooperativi. Nel 2019 86 Stati partner si sono scambiati informazioni su 84 milioni di conti finanziari per un valore complessivo di circa 10 miliardi di euro. Ciò dimostra la crescente importanza dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni. Nonostante la pandemia, nel 2020 oltre 100 Stati partner si sono scambiati reciprocamente informazioni relative a conti finanziari e la rete delle relazioni bila- terali di scambio è aumentata del 15 per cento a circa 7000 relazioni.13
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
1.2.1 Prossimi Stati partner per lo scambio automatico di informazioni
Alla luce degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale propone di estendere la rete di Stati part- ner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni agli Stati e ai territori che si dichiarano favorevoli ad attuare lo standard globale e che nei confronti del Forum globale hanno indicato come data vincolante per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni al massimo il 2023. Nello specifico si tratta dei seguenti 12 Stati e i territori: Ecuador, Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldavia, Montenegro, Nuova Caledonia, Thailandia, Uganda e Ucraina. Affin- ché lo scambio automatico di informazioni possa entrare in vigore con questi nuovi Stati partner il 1º gennaio 2023 e il primo scambio di dati possa avvenire l’anno successivo, il Parlamento deve poter approvare il progetto entro il 2022. La Giordania, il Montenegro e la Thailandia sono oggetto della procedura del Forum globale che prevede l’identificazione degli Stati rilevanti ai fini dell’attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni (cosiddette «jurisdictions of relevance»). Questi Paesi benefi- ciano del vantaggio concorrenziale di non aver finora partecipato allo scambio automatico di infor- mazioni, ragione per cui il Forum globale li avrebbe esortati ad attuarlo entro un termine stabilito. Per evitare tale la procedura, questi Stati si sono nel frattempo impegnati spontaneamente ad at- tuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2023. Tutte le «committed jurisdictions» che hanno comunicato un quadro temporale per lo scambio au- tomatico di informazioni possono essere incluse nella rete di Stati partner per lo scambio automa-
11 Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (2021/C 66/10); www.consilium.eu- ropa.eu/de/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/. 12 www.oecd.org/tax/peer-review-of-the-automatic-exchange-of-financial-account-information-2020-175eeff4-en.htm 13 Gli elenchi delle relazioni per lo scambio automatico di informazioni attivate bilateralmente sono consultabili all’indirizzo www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/.
tico di informazioni, anche se manifestano solo successivamente il proprio interesse per lo scam- bio con la Svizzera.14 In un’ottica di economia procedurale, tali Stati e territori devono essere presi in considerazione tempestivamente. Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati part- ner, non sussistono differenze rispetto alla procedura seguita finora. I decreti federali specifici per ogni Paese devono essere stati approvati dal Parlamento e i nuovi Stati partner devono soddisfare i requisiti dello standard globale (ivi comprese le prescrizioni in materia di protezione dei dati for- nite in base alle dichiarazioni degli Stati partner nel quadro dell’Accordo SAI15) al più tardi prima che sia avviato il primo scambio di informazioni relative ai conti. Quest’ultimo punto sarà accertato dal meccanismo di verifica per l’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di in- formazioni. L’approvazione da parte del Parlamento dei decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni non è sufficiente allo scambio di informazioni relative a conti finanziari. Occorre in- fatti anzitutto la notifica degli Stati partner all’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI, con cui lo scambio automatico di informazioni viene attivato in modo giuridica- mente vincolante nel rapporto bilaterale. Gli Stati e i territori approvati dal Parlamento che, al ter- mine dell’iter parlamentare di approvazione, non abbiano ancora manifestato interesse a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera o non abbiano ancora notificato la Svizzera quale Stato partner non saranno notificati dal Consiglio federale all’OCSE come Stati partner, il che rimanderà l’attivazione dello scambio automatico di informazioni a data da destinarsi. In allegato al presente rapporto sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate su tali Stati e terri- tori.
1.2.2 Valutazione
Per consolidare il «level playing field» internazionale, gli Stati e i territori che aderiscono allo scam- bio automatico di informazioni ampliano costantemente la loro rete di Stati partner. L’estensione prevista della rete di Stati partner della Svizzera risponde infatti a un requisito internazionale. Pres- soché tutti gli Stati membri del G20, dell’OCSE e dell’UE hanno già scambiato dati nell’autunno
2021 con alcuni degli Stati partner proposti o lo hanno previsto per il 2022.16
In futuro, l’estensione della rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni si concentrerà sui Paesi emergenti e in via di sviluppo, come previsto dalla strategia generale del Consiglio fede- rale in materia di mercati finanziari per una piazza finanziaria integra e trasparente, che tra l’altro include anche la lotta contro i flussi finanziari illeciti («illicit financial flows»).17 La Svizzera aderisce agli standard internazionali consolidati in materia di lotta contro la criminalità finanziaria, l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e la corruzione, alla cui elaborazione partecipa attivamente e per la cui attuazione ed esecuzione si è impegnata politicamente. Nel quadro della cooperazione allo svi- luppo, la Svizzera supporta inoltre numerosi programmi di contenimento dei flussi finanziari illeciti, così come gli sforzi profusi dal Forum globale nel settore della «technical assistance», con cui pro- muove lo sviluppo delle capacità dei Paesi emergenti e in via di sviluppo nell’ambito della traspa- renza fiscale. Il Kenya e l’Uganda, per esempio, sul continente africano sono i precursori della lotta contro i flussi finanziari illeciti, ruolo che prevede anche l’impegno ad attuare lo scambio automa- tico di informazioni. In termini procedurali, il modo di procedere proposto è pienamente in sintonia con le attivazioni av- venute fino a questo momento e in base alle quali vengono presi in considerazione soltanto gli
14 Nel momento in cui si concludeva la stesura del presente rapporto non avevano ancora formalmente comunicato all’OCSE il proprio interesse allo scambio automatico di informazioni con la Svizzera i seguenti Stati e territori: Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldavia, Montenegro, Thailandia, Uganda e Ucraina. 15 Cfr. RU 2017 3533 per la notifica della Svizzera secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera d dell’Accordo SAI. 16 Numerosi Stati terzi hanno già notificato all’OCSE gli Stati e i territori che il Consiglio federale ha proposto come partner per lo scambio automatico di informazioni: Germania, Francia, Liechtenstein, Lussemburgo, Singapore e Regno Unito hanno già inserito Ecuador, Marocco e Nuova Caledonia nei loro elenchi di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI. 17 Per gli sforzi compiuti dalla Svizzera nella lotta contro i flussi finanziari illeciti si veda il sito www.sif.admin.ch/sif/de/home/finanzmarkt- politik/illicit-financial-flows/iff.html.
Stati partner che al primo scambio di dati soddisfano pienamente i requisiti stabiliti dall’OCSE. Per questo motivo gli altri 42 Stati e territori (prevalentemente Paesi emergenti o in via di sviluppo) 18, che si sono dichiarati favorevoli allo scambio automatico di informazioni ma che finora non hanno indicato una data per l’attuazione, al momento non sono ancora considerati.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202019 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202020 sul programma di legislatura 2019– 2023. È tuttavia parte integrante degli obiettivi 1 (finanze) e 11 (multilateralismo). Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale, in particolare per quanto attiene alla tra- sparenza e allo scambio di informazioni, è anche parte integrante della strategia del Consiglio fe- derale per una piazza finanziaria svizzera competitiva. L’obiettivo è in linea anche con la «Strategia per uno sviluppo sostenibile», con la quale la Sviz- zera intende adempiere i propri impegni scaturiti dall’«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che contiene 17 obiettivi di sviluppo sostenibile («Sustainable Development Goals», SDG; in particolare l’obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze all’interno dei Paesi e fra gli stessi).
2 Procedura preliminare
Nell’ottobre 2018 il Consiglio federale ha consultato le Commissioni della politica estera (CPE) e le Commissioni dell’economia e dei tributi (CET) di entrambe le Camere in merito all’estensione fu- tura della rete della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni.21 La maggioranza dei membri delle Commissioni erano sostanzialmente favorevoli all’attuazione dello scambio automa- tico di informazioni con altri Stati partner e hanno aderito alla procedura proposta dal Consiglio fe- derale. Durante il dibattito in Consiglio nazionale è stato precisato che la Svizzera non notificherà quegli Stati e quei territori che sono stati approvati dal Parlamento come Stati partner ma che non adempiono i criteri necessari all’introduzione dello scambio automatico di informazioni, rinviando di conseguenza lo scambio di un anno o più.22
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
Fatto salvo lo svolgimento dell’iter parlamentare di approvazione, il Consiglio federale propone di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni ad altri nove Stati partner.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
I costi infrastrutturali sostenuti per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni sono stati sostenuti una tantum e i costi d’esercizio annuali sono già stati messi in conto, cosicché
18 Si tratta nello specifico dei seguenti Stati e territori (dati aggiornati a ottobre 2021): Egitto, Armenia, Bielorussia, Benin, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Gibuti, Repubblica Dominicana, Costa d’Avorio, El Salvador, eSwatini, Gabun, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Cambogia, Camerun, Cabo Verde, Lesoto, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Mongolia, Na- mibia, Niger, Macedonia del Nord, Palau, Papua-Nuova Guinea, Paraguay, Filippine, Ruanda, Senegal, Serbia, Tanzania, Togo, Ciad, Tunisia e Vietnam. 19 FF 2020 1565 20 FF 2020 7365
21 Decisione del Consiglio federale del 14.9.2018 (EXEBRC 2018.1586)
22 Cfr. www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47150. In questo contesto il Consiglio federale non ha ancora posto in vigore lo scambio automatico di informazioni con sei Stati e territori che sono stati approvati dal Parlamento ma non attuano conformemente lo standard e/o non hanno manifestato interesse per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Svizzera (Kazakistan, Maldive, Niue, Oman, Sint Maarten, Trinidad e Tobago).
l’estensione dello scambio automatico di informazioni ai nuovi Stati partner proposti non dovrebbe comportare sostanziali maggiori oneri.
3.3 Attuazione
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono le informazioni all’Amministra- zione federale delle contribuzioni (AFC). Quest’ultima inoltra i dati in forma cifrata alle autorità competenti dello Stato partner mediante una piattaforma di scambio commissionata dall’OCSE. Viceversa, essa riceve le informazioni sulle persone assoggettate a imposta in Svizzera che hanno un conto in uno Stato partner. L’AFC mette i dati ricevuti a disposizione dei Cantoni, che a loro volta possono utilizzare le informazioni nel quadro della procedura di tassazione. Da settembre 2018 la Svizzera scambia annualmente informazioni relative a conti finanziari con i primi Stati partner. Finora lo scambio di dati è andato a buon fine. Nel caso del reciproco scambio automatico di informazioni, l’invio dei dati è stato coordinato con i partner. La trasmissione dei dati è avvenuta con il «Common Transmission System» dell’OCSE, sistema che è stato potenziato a livello tecnico.
4 Commento ai singoli articoli
I decreti federali in virtù dei quali sarà introdotto lo scambio automatico di informazioni con Ecua- dor, Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldavia, Montenegro, Nuova Caledonia, Thailandia, Uganda e Ucraina si rifanno ai decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con gli attuali Stati partner. Art. 1 Con la presente disposizione, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a notificare al Segreta- riato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI che gli Stati e i territori proposti nel presente progetto devono figurare nell’elenco delle Giurisdizioni con le quali la Svizzera introduce lo scam- bio automatico di informazioni (cpv. 1). Il Parlamento delega inoltre al Consiglio federale la compe- tenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni relative ai conti finanziari sono scam- biate (cpv. 2). L’attivazione dello scambio automatico di informazioni obbliga gli istituti finanziari degli Stati part- ner a raccogliere e comunicare alle autorità competenti, dal momento della notifica, le informazioni relative ai conti di persone residenti negli Stati partner in questione, conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE. Art. 2 Il decreto federale del 6 dicembre 201723 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti fi- nanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 definisce i criteri per la verifica che il Consiglio federale deve eseguire prima di avviare il primo scambio di dati e disciplina l’iter procedurale. Con un ri- mando a questo decreto federale si assicura che anche i nuovi Stati partner siano oggetto di una verifica atta a garantire l’adempimento dei requisiti necessari per l’attuazione conforme allo stan- dard dello scambio automatico di informazioni. Concretamente, anche dopo l’attivazione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati partner, prima di avviare il primo scambio di dati, il Consiglio federale verificherà nuovamente se tali Stati partner, con i quali lo scambio auto- matico di informazioni deve avvenire su base reciproca, soddisfino le prescrizioni dello standard. Qualora dalla verifica risultasse che in uno Stato partner l’attuazione dello scambio automatico di
informazioni non è conforme allo standard, il Consiglio federale potrà sospendere lo scambio di dati con tale Stato partner. Dopo il primo scambio di dati, tale verifica dovrà essere ripetuta periodicamente, in funzione dei rischi. Nel caso degli Stati e dei territori per i quali non si applica reciprocità, occorrerà verificare in particolare se le rispettive notifiche siano ancora valide.
23 FF 2018 41
Art. 3 Conformemente all’articolo 39 lettera a LSAI, il Parlamento approva mediante decreto federale semplice, che non sottostà a referendum facoltativo (art. 163 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.]24), l’inclusione di uno Stato o di un territorio nell’elenco depositato al Segretariato dell’Or- gano di coordinamento secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner non dovrebbe impli- care un aumento sostanziale degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organizzativi, tecnici e in materia di personale necessari a tal fine erano già stati previsti nel quadro dell’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo SAI e della LSAI.25 I valori empirici osservati sul piano tecnico indicano che i provvedimenti già adottati dovrebbero coprire in linea di massima anche per il futuro l’aumento degli oneri dovuto all’attivazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner. Per quanto concerne le ripercussioni fiscali occorre distinguere tra le comunicazioni della Svizzera destinate alle autorità fiscali di tali Paesi e quelle che il fisco svizzero riceverà da loro. Considerate le comunicazioni della Svizzera all’estero, non si possono escludere minori introiti per Confedera- zione e Cantoni (in particolare riduzione degli utili del settore finanziario, minori entrate dell’imposta preventiva). Viceversa; l’elemento di reciprocità previsto dallo scambio automatico di informazioni implica un potenziale aumento delle entrate derivante dagli averi ad oggi non dichiarati che le per- sone fiscalmente residenti in Svizzera detengono presso istituti finanziari negli Stati partner (cfr. al riguardo il n. 5.3).26
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna Le premesse organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie per l’utilizzo delle infor- mazioni provenienti dall’estero dovevano già essere date in vista del primo scambio di dati relative a conti finanziari nel 2018. Non è escluso che, ampliando la rete di Stati partner, i Cantoni po- tranno aver bisogno di maggiori risorse, anche se l’esigua rilevanza economica della maggior parte degli Stati e dei territori proposti rende questo scenario poco realistico. Il presente progetto non dovrebbe comportare maggiori uscite per i Comuni, non essendo coinvolti nell’attuazione dello scambio automatico di informazioni. È invece plausibile un aumento delle en- trate per Cantoni e Comuni se, grazie allo scambio automatico di informazioni, saranno resi noti i valori patrimoniali finora non dichiarati negli Stati partner di persone fiscalmente residenti in Sviz- zera. Le persone residenti in Svizzera provenienti dagli altri Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni rappresentano nell’insieme soltanto lo 0,4 per cento della popolazione residente permanente in Svizzera (dati aggiornati a maggio 2021).27 Un sostanziale aumento delle entrate appare pertanto improbabile. Altrettanto improbabile appare l’eventualità di un minor gettito fiscale dovuto agli effetti negativi sui patrimoni gestiti dagli istituti finanziari svizzeri, come illustra la sezione successive Non sono previste particolari ripercussioni per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
5.3 Ripercussioni per l’economia
L’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2023/2024 con gli Stati partner proposti mira a rafforzare la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera a livello internazionale, ottimizzare la certezza del diritto e della pianificazione e migliorare l’accesso ai mercati rilevanti per
24 RS 101 25 Cfr. le relative spiegazioni contenute nel FF 2015 4467, in particolare 4544 seg., e nel FF 2016 5945, in particolare 5979 seg. 26 Cfr. al riguardo anche lo sviluppo dell’autodenuncia esente da pena registrato negli ultimi anni: www.estv.admin.ch/estv/it/home/im- posta-preventiva/contatto-ip/divisione-affari-penali-inchieste.html. 27 Totale della popolazione straniera per Cantone e provenienza al 31.5.2021: www.sem.admin.ch › data › statistik › 2021/05
i fornitori svizzeri di servizi finanziari che operano all’estero. In questo modo le misure proposte servono a garantire gli obiettivi generali della partecipazione allo scambio automatico di informa- zioni e danno un contributo essenziale alla reputazione della piazza finanziaria svizzera. Inoltre, l’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2023/2024 con gli Stati partner proposti sottolinea l’impegno della Svizzera nell’ambito della trasparenza fiscale. Il progetto ha solo un effetto marginale sulle imprese e sulle persone che risiedono fiscalmente in Svizzera e che detengono un conto finanziario in uno degli Stati partner proposti. Nei confronti del proprio istituto finanziario estero devono presentare le informazioni o le spiegazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica. Al contrario, i circa 7500 istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono raccogliere, elaborare e comuni- care le informazioni relative ai conti finanziari delle persone fiscalmente residenti negli Stati part- ner. Il progetto non allarga la cerchia degli istituti tenuti alla comunicazione ai sensi dello scambio automatico di informazioni e gli istituti finanziari interessati dispongono già da diversi anni dell’infra- struttura e dei processi necessari. Per questo motivo, nonostante l’inclusione di questi ulteriori Stati partner, i costi supplementari sopportati sotto forma di costi di introduzione una tantum e di costi d’esercizio ricorrenti dovrebbero risultare modesti. Per quanto concerne le ripercussioni sulla competitività, occorre tenere presente che lo scambio automatico di informazioni è uno standard internazionale, applicato secondo regole uniformi dagli Stati e dai territori partecipanti. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni non pregiu- dica quindi la piazza finanziaria svizzera in termini di competitività rispetto ad altre piazze finanzia- rie. Lo scambio automatico di informazioni e la sua estensione indeboliscono tuttavia, nel tempo, il posizionamento della piazza finanziaria svizzera rispetto alla concorrenza. In particolare, sono ipo- tizzabili minori introiti per le banche che esercitano attività transfrontaliere, se si verificassero de- flussi di denaro dalla Svizzera a causa dell’estensione dello scambio automatico di informazioni.
Tuttavia, le stime sull’andamento dei patrimoni offshore amministrati in Svizzera evidenziano un’evoluzione positiva a seguito dell’emanazione dello standard per lo scambio automatico di infor- mazioni nel 2014, anche se la quota di mercato della Svizzera ha registrato una contrazione.28 Ap- pare dunque improbabile che la proposta di estensione dello scambio automatico di informazioni comporti un deflusso significativo dei patrimoni della clientela. Una tale evoluzione sarebbe da escludere in particolare perché i nuovi Stati partner proposti per lo scambio automatico di informa- zioni presentano una minore rilevanza economica e – fatta eccezione per il Kenya, che è interes- sato a migliorare l’accesso al mercato per i fornitori svizzeri di servizi finanziari – rappresentano mercati di sbocco meno importanti per i servizi finanziari transfrontalieri rispetto agli attuali Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia, a medio termine lo scambio automa- tico di informazioni dovrebbe determinare un livellamento della concorrenza internazionale, grazie al quale verrebbe a crearsi un contesto favorevole per la piazza finanziaria svizzera, in cui i van- taggi competitivi del Paese (stabilità politica, moneta forte e stabile, capitale umano) recherebbero a lungo termine beneficio. Il progetto non dovrebbe avere ripercussioni dirette sulla crescita, sul grado di occupazione, sui prezzi e sul livello salariale in Svizzera.
5.4 Ripercussioni per la società
Si osserva che le misure adottate per accrescere la trasparenza fiscale a livello internazionale con- tribuiscono anche a migliorare l’adempimento fiscale in Svizzera, come dimostra l’elevato numero di autodenunce esenti da pena presentate prima dell’introduzione dello scambio automatico di in- formazioni.29
28 Associazione svizzera dei banchieri (2018): Banking Barometer 2018, pag. 49, consultabile all’indirizzo www.swissban- king.org/en/services/library/studies-reports; Boston Consulting Group (2014): Global Wealth 2014, pag. 10, consultabile all’indirizzo image-src.bcg.com/Images/Riding_a_Wave_of_Growth_Jun_2014_tcm20-74487.pdf; Boston Consulting Group (2021): Global Wealth 2021, pag. 10, consultabile all’indirizzo web-assets.bcg.com/d4/47/64895c544486a7411b06ba4099f2/bcg-global-wealth- 2021-jun-2021.pdf. 29 Secondo quanto comunicato dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni, l’importo degli averi non dichiarati emersi a partire dall’1.1.2010 grazie alle autodenunce ammontava a fine 2020 a circa 71,4 miliardi di franchi. Va tenuto conto che i dati sono in parte aggiornati al 31.12.2019, in parte basati su stime, e in alcuni Cantoni comprendono i patrimoni detenuti all’estero, mentre in altri no.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
I disegni di decreto federale si fondano sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Con- federazione la competenza generale in materia di affari esteri. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un’ingerenza nella sfera privata, in particolare nel diritto all’autodeterminazione informativa. Tuttavia, i requisiti costituzionali previsti dall’arti- colo 36 Cost. per la restrizione dei diritti fondamentali sono soddisfatti, considerato che trovano una base legale nella LSAI e lo scambio automatico di informazioni costituisce una misura oppor- tuna e necessaria per garantire la conformità fiscale dei clienti esteri, il riconoscimento internazio- nale e la competitività della piazza finanziaria svizzera. Mediante la garanzia della via giudiziaria, concretizzata nell’articolo 19 LSAI, per le persone interessate dallo scambio di dati sono altresì adempiuti i diritti di accesso e di rettifica conferiti dalla legislazione sulla protezione dei dati, non- ché il diritto all’emanazione di una decisione.30
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non ha alcun effetto sulle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in essere con gli Stati partner seguenti:
Ecuador (Convenzione del 28 novembre 199431 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo del 26 luglio 2017]);
Georgia (Convenzione del 15 giugno 202132 tra la Confederazione Svizzera e la Georgia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo]);
Giamaica (Convenzione del 6 dicembre 199433 tra la Confederazione Svizzera e la Giamaica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito);
Kenya (Scambio di note del 26 febbraio/30 ottobre 197334 tra la Svizzera e il Kenya concernente l’imposizione delle imprese di navigazione aerea);
Marocco (Convenzione del 31 marzo 199335 tra il Consiglio federale svizzero e il governo del Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito);
Moldavia (Convenzione del 13 gennaio 199936 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio);
Montenegro (Convenzione del 13 aprile 200537 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio);
Thailandia (Convenzione del 12 febbraio 199638 tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Thailandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito);
Ucraina (Convenzione del 30 ottobre 200039 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio). Per procedere allo scambio automatico di informazioni, la Svizzera e i nuovi Stati partner potranno avvalersi della Convenzione sull’assistenza amministrativa, del Accordo SAI multilaterale e dell’at- tivazione bilaterale, a condizione che siano in vigore e applicabili.
30 Cfr. breve perizia del 13.8.2015 del prof. dr. iur. René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informa- zioni: biblio.parlament.ch/e-docs/383331.pdf. 31 RS 0.672.932.71 32 RS 0.672.936.01 33 RS 0.672.945.81 34 RS 0.672.947.25 35 RS 0.672.954.91 36 RS 0.672.956.51 37 RS 0.672.968.21 38 RS 0.672.974.51 39 RS 0.672.976.71
La Convenzione sull’assistenza amministrativa costituisce inoltre la base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo stan- dard dell’OCSE. Di conseguenza, anche in assenza di una CDI o di un accordo sullo scambio au- tomatico di informazioni conclusi bilateralmente, possono essere scambiate informazioni di natura fiscale su domanda o su base spontanea con tutti i nuovi Stati partner, a condizione che la Con- venzione sull’assistenza amministrativa sia in vigore e applicabile. Gli altri impegni internazionali non sono interessati dal presente progetto. Inoltre, con l’attuazione dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera adempie i propri impegni scaturiti dall’«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» adottata dall’ONU e contenente 17 obiettivi di sviluppo sosteni- bile (in particolare l’obiettivo 10).
6.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 39 lettera a LSAI, i singoli decreti federali che dispongono l’inclusione di uno Stato o di un territorio nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI devono essere approvati dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice che, in quanto tale, non sottostà a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.).
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito di impegno o un limite di spesa.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l’autonomia organiz- zativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.). La ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni determinata dall’introduzione dello scam- bio automatico di informazioni è proporzionale alla ripartizione delle maggiori entrate fiscali gene- rate dallo scambio automatico stesso.
6.6 Delega di competenze legislative
Il progetto non contiene alcuna base per la delega di competenze legislative.
6.7 Protezione dei dati
Gli Stati partner proposti nel quadro del presente progetto, con i quali lo scambio automatico di in- formazioni deve essere attuato su base reciproca, sono qualificati nell’elenco dei Paesi stilato dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) come Stati che pre- sentano un livello insufficiente di protezione dei dati, per cui si rendono necessarie opportune ga- ranzie aggiuntive in questo ambito. Il Consiglio federale tiene conto di questo aspetto, tanto che il 4 maggio 2017, nell’ambito della procedura ai sensi della sezione 7 paragrafo 1 dell’Accordo SAI, la Svizzera ha trasmesso una notifica sulla protezione dei dati all’Organo di coordinamento.40 In questa notifica vengono definite le garanzie previste dal diritto in materia di protezione dei dati che devono valere anche per i contribuenti in questi Stati e territori partner, in particolare il diritto delle persone interessate all’accesso, alla rettifica o alla cancellazione dei loro dati personali. Se uno Stato o un territorio include la Svizzera nell’elenco dei propri Stati partner è tenuto a rispettare le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati. Questo meccanismo è equiparabile a un ac- cordo sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 6 LSAI e rappresenta un deciso rafforzamento delle garanzie di protezione dei dati per i contribuenti negli Stati partner della Svizzera.
40 RU 2017 3533
Nell’ambito dell’attivazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell’Accordo SAI, an- che gli Stati membri dell’UE, che presentano una legislazione sulla protezione dei dati simile a quella svizzera, hanno trasmesso notifiche che contengono garanzie in materia di protezione dei dati e, come la Svizzera, si aspettano di conseguenza che questi Stati partner ne rispettino i prin- cipi in materia di protezione dei dati. Nel momento in cui verrà attivato lo scambio automatico di informazioni, gli Stati membri dell’UE e la Svizzera potranno sospendere lo scambio di dati, qua- lora constatino che uno Stato partner non soddisfa i requisiti minimi in materia di protezione dei dati definiti nel quadro della notifica AIA.
Allegato: Informazioni dettagliate sui singoli Stati e territori Le indicazioni dettagliate sullo scambio automatico di informazioni riportate di seguito tengono conto degli sviluppi e della situazione nei singoli Stati e territori fino a fine ottobre 2021. Alla luce dei numerosi sviluppi internazionali in materia, queste informazioni verranno aggiornate prima dei dibattiti parlamentari. Ulteriori aggiornamenti potrebbero seguire nelle fasi rilevanti della procedura.
Ecuador Creazione delle basi giuridiche necessarie in Ecuador
In seno all’OCSE e al Forum globale l’Ecuador si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informa- zioni con un primo scambio di dati nel 2021. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 29 ottobre 2018 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2019. L’Ecuador ha firmato l’Accordo SAI il 29 ottobre 2018.41 La legislazione di attuazione nazionale («Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000003» del 5.2.2019 [Expedir las normas y el procedimiento para la implemtación efectiva del estándar común de comu- nicación de información y debida diligencia relativa al intercambio automático de información y aprobar el anexo de cuentas financieras de no residentes] e «NAC-DGERCGC19-00000028» del 12.6.2019 [«Reforma la resolución No. NAC-DGERCGC19-00000003»]) è entrata in vigore a fine 2019. L’Ecuador dispone dun- que delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. L’Ecuador ha notificato all’OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Ecuador
Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tec- nico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati di cui dispone l’Ecuador. Il Dipartimento federale delle fi- nanze (DFF) si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.
L’Ecuador non ha concluso un accordo intergovernativo («Integovernamental Agreement», IGA) sulla base del «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’autorità fiscale degli Stati Uniti («Inter- nal Revenue Service», IRS.
Durante il primo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda non è stato possibile tenere in considerazione l’Ecuador, motivo per cui non è possibile esprimere giudizi sulla conformità del quadro giuri- dico e regolatorio di questo Paese con lo standard per lo scambio di informazioni su domanda né sull’attua- zione pratica dello standard.42 Queste verifiche si svolgeranno per l’Ecuador nel secondo ciclo di valutazione, previsto tra fine 2021 e inizio 2022.
Il 10 maggio 2021 l’Assemblea nazionale dell’Ecuador ha adottato all’unanimità la legge sulla protezione dei dati, fondata sul regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati («GDPR»), che esige dai titolari del trattamento dei dati l’implementazione di misure di protezione dei dati personali, la designazione di un re- sponsabile della protezione dei dati e l’informazione delle persone prima del trattamento di determinati dati personali. La legge sulla protezione dei dati, inoltre, (1) istituisce un’autorità nazionale per la protezione dei dati, (2) disciplina la trasmissione transfrontaliera dei dati, e (3) attribuisce ai cittadini ecuadoriani il diritto all’accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei propri dati. La nuova legge dovrebbe entrare in vigore entro quest’anno. Regolarizzazione del passato in Ecuador
Una modifica di legge posta in vigore nel 2018 statuiva che i contribuenti ecuadoriani che non avevano an- cora dichiarato o non avevano dichiarato tutti gli averi patrimoniali detenuti all’estero, con la denuncia a po- steriori dovevano versare, oltre alle imposte dovute, anche una multa. L’entità della multa era dell’1–
41 L’attivazione vincolante di diritto internazionale dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner avviene sulla base di una reciproca notifica depositata presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI. 42 Si fa riferimento alla seconda fase della valutazione, concernente l’attuazione dello standard sullo scambio di informazioni su do- manda, conclusasi alla fine del 2016. Un nuovo ciclo di valutazione, iniziato nel 2017, prevede anche un esame della maggior parte degli Stati partner proposti, che dovrebbe svolgersi tra il 2021 e il 2023.
5 per cento del valore patrimoniale o reddituale complessivo dell’ultimo anno fiscale (determinante era l’im- porto più elevato). Si è rinunciato a comminare altre sanzioni. Il programma si è concluso a fine dicembre 2020. Da allora la regolarizzazione degli averi patrimoniali non dichiarati segue la procedura fiscale ordina- ria, in base alla quale le imposte ancora dovute devono essere corrisposte con gli interessi e una multa.
Georgia Creazione delle basi giuridiche necessarie in Georgia
In seno all’OCSE e al Forum globale la Georgia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informa- zioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2010 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2011. La Georgia non ha ancora firmato l’Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di infor- mazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Georgia
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Georgia.
La Georgia ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1B (scambio non reci- proco di informazioni), che è entrato in vigore il 10 settembre 2015. Per il momento non sono disponibili i ri- sultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
A marzo 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fi- scale offerto dalla Georgia. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Georgia contengono una clausola di confi- denzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Inoltre, il «Tax Code» e il decreto mi- nisteriale n. 996 includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali. Il secondo ciclo di valutazione è previsto per il 2022. La Georgia è membro dell’Inclusive Framework on BEPS e il 30 giugno 2016 ha firmato l’Accordo multilate- rale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP).
La Georgia dispone di una legge sulla protezione dei dati (legge n. 5669 del 28.12.2011), che contiene i prin- cipi fondamentali per la raccolta, la trasmissione e la protezione dei dati personali. A maggio 2019 è stato presentato al Parlamento georgiano un disegno di legge che mira ad armonizzare la legislazione georgiana in materia di protezione dei dati personali con il GDPR. La Georgia ha ratificato anche la Convenzione 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, che prescrive la garanzia dei diritti di protezione individuale (accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, opposizione contro la trasmissione di dati personali). Regolarizzazione del passato in Georgia
La Georgia non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della de- nuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. Non viene comminata una multa se la persona interessata presenta una dichiarazione di imposta corretta prima che venga comunicata una decisione giudiziaria sullo svolgimento di un controllo fiscale o una decisione ap- plicabile dell’autorità fiscale oppure venga steso un rapporto su un delitto fiscale. In caso di frode fiscale grave viene avviato un procedimento penale.
43 Tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 si sono impegnati a introdurre una rendicontazione Paese per Paese («country-by-coun- try reporting») secondo le disposizioni del rapporto sull’azione 13 («Documentazione dei prezzi di trasferimento e rendicontazioni Paese per Paese») del piano d’azione dell’OCSE. Considerati i notevoli vantaggi che la rendicontazione Paese per Paese offre alle amministrazioni fiscali nello svolgimento di una valutazione generale dei rischi legati alla determinazione dei prezzi di trasferimento così come di altri rischi fiscali nell’ambito dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (BEPS), si sono impegnati ad attuare la rendicontazione Paese per Paese anche alcuni altri Stati e territori (che insieme agli Stati membri dell’OCSE formano l’Inclusive Framework on BEPS), tra cui anche Paesi in via di sviluppo. Cfr. al riguardo il sito www.sif.admin.ch/sif/de/home/multila- teral/gremien/inclusive-framework-on-beps.html.
Giamaica Creazione delle basi giuridiche necessarie in Giamaica
In seno all’OCSE e al Forum globale la Giamaica si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di infor- mazioni con un primo scambio di dati nel 2022. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata fir- mata il 1° giugno 2016 ed è entrata in vigore il 1° marzo 2019. La Giamaica non ha ancora firmato l’Ac- cordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automa- tico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Giamaica
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Giamaica.
La Giamaica ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1A (scambio reci- proco di informazioni), che è entrato in vigore il 24 settembre 2015. Prima di concludere l’accordo, l’IRS ha verificato la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Giamaica, giudicandole adeguate.
A marzo 2018, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fi- scale offerto dalla Giamaica. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Georgia contengono una clausola di confi- denzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Inoltre, l’«Income Tax Act» (se- zione 4), il «Tax Administration Jamaica Act» (sezione 17) e il «Revenue Administration Act» (sezione 17H) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.
La Giamaica è membro dell’Inclusive Framework on BEPS.
Da maggio 2020 la Giamaica dispone di una legge sulla protezione dei dati («Data Protection Act», 2020) applicabile a tutte le persone fisiche e giuridiche che raccolgono dati personali. Nonostante sia già in vigore, è previsto un periodo di transizione di due anni per garantirne la corretta attuazione. La legge mira ad armo- nizzare la protezione dei dati personali in Giamaica con il GDPR e contiene i principi fondamentali in materia di raccolta, trattamento, archiviazione, utilizzo e trasmissione dei dati personali in forma fisica o digitale. Inol- tre, sancisce che i dati possono essere raccolti soltanto per determinati fini leciti e con il consenso della per- sona interessata e non possono essere trasmessi o trattati incompatibilmente con la finalità originaria. I dati raccolti devono essere corretti ed eventualmente aggiornati; non devono essere conservati più a lungo di quanto previsto dalla finalità originaria e devono essere protetti con adeguate misure tecniche e organizza- tive. La legge prevede, inoltre, che i dati non possano essere trasmessi a uno Stato o un territorio al di fuori della Giamaica che non possa garantire un livello di protezione adeguato dei diritti e delle libertà della per- sona titolare dei dati. Regolarizzazione del passato in Giamaica
La Giamaica non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordina- ria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. In caso di frode fiscale viene avviato un procedimento penale.
Giordania Creazione delle basi giuridiche necessarie in Giordania
In seno all’OCSE e al Forum globale la Giordania si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di infor- mazioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata fir- mata il 29 settembre 2020 ed è entrata in vigore il 1°dicembre 2021. La Giordania non ha ancora firmato l’Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Que- sto Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio auto- matico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.
Confidenzialità e sicurezza dei dati in Giordania
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Giordania.
La Giordania non ha concluso un accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Durante il primo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda non è stato possibile tenere in considerazione la Giordania, motivo per cui non è possibile esprimere giudizi sulla conformità del quadro giu- ridico e regolatorio di questo Paese con lo standard per lo scambio di informazioni su domanda né sull’attua- zione pratica dello standard. Queste verifiche si svolgeranno per la Giordania nel secondo ciclo di valuta- zione, previsto per il 2023.
La Giordania è membro dell’Inclusive Framework on BEPS.
Nonostante non disponga attualmente di una legge sulla protezione dei dati, la Giordania sta intraprendendo diverse misure per l’introduzione di norme giuridiche volte a proteggere i dati personali. Nel 2014 il ministero dell’economia e dell’imprenditoria digitale ha presentato un progetto di legge sulla protezione dei dati che proponeva tra le altre cose l’istituzione di un comitato consultivo a supporto della commissione per la prote- zione dei dati. Il progetto di legge si basa sul GDPR e contiene alcuni dei suoi principi più rilevanti, quali la trasparenza, la precisione, il limite di archiviazione e la minimizzazione dei dati. Una versione aggiornata del progetto è stata pubblicata il 23 gennaio 2020, la versione definitiva deve tuttavia ancora essere approvata. Fino alla sua entrata in vigore, la protezione dei dati in Giordania è disciplinata dalla Costituzione e da leggi settoriali. Regolarizzazione del passato in Giordania
La Giordania non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. Nella prassi avviene di frequente la cosiddetta «riconciliazione fiscale». Se gli averi non sono stati dichiarati correttamente, si avvia un procedimento, se del caso penale, per evasione fiscale. Prima della sentenza definitiva, il contribuente inadempiente ottiene tuttavia in via ufficiosa la possibilità di pagare le imposte dovute e una pena pecuniaria quale risarcimento di diritto civile pari all’importo dell’imposta. Se sceglie questa possibilità, si ha la cosiddetta «riconciliazione», con il conseguente abbandono del procedi- mento o del procedimento penale e di altre sanzioni.
Kenya Creazione delle basi giuridiche necessarie in Kenya
In seno all’OCSE e al Forum globale il Kenya si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informa- zioni con un primo scambio di dati nel 2022. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata l’8 febbraio 2016 ed è entrata in vigore il 1° novembre 2020. Il Kenya ha firmato l’Accordo SAI il 6 luglio 2021. La legislazione di attuazione nazionale si trova attualmente in fase di emanazione. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di infor- mazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Kenya
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Kenya.
Il Kenya non ha concluso un accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla va- lutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
A marzo 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fi- scale offerto dal Kenya. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Kenya contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Inoltre, l’«Income Tax Act» includono diverse disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali. Il secondo ciclo di valutazione è previ- sto per il 2021.
Il Kenya è membro dell’Inclusive Framework on BEPS.
La Costituzione del Kenya garantisce il diritto alla sfera privata in quanto diritto fondamentale. Per rendere efficace tale diritto costituzionale secondo gli articoli 31(c) e (d) è stato emanato il «Data Protection Act», en- trato in vigore il 25 novembre 2019. La legge comprende i principi generalmente riconosciuti in materia di protezione dei dati e prevede un garante della protezione dei dati. Regolarizzazione del passato in Kenya
Il «Voluntary Tax Disclosure Programme» è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 per un periodo di tre anni, ossia fino al 31° dicembre 2023.44 Offre ai contribuenti la possibilità di dichiarare averi finora omessi e di pa- gare le imposte dovute senza sanzioni né interessi. Il programma mira a incrementare il gettito fiscale e a migliorare l’adempimento delle prescrizioni, ampliando la rete dei contribuenti. Se l’autorità fiscale ritiene cre- dibili i fatti esposti nella richiesta, può concedere al contribuente un condono degli interessi e delle sanzioni oggetto del recupero d’imposta (condono al 100% se il debito fiscale è saldato nel primo anno del pro- gramma, condono al 50 % se è saldato nel secondo anno del programma, e condono al 25 % se è saldato nell’ultimo anno del programma). Se il richiedente omette di dichiarare fatti essenziali, l’autorità fiscale può negargli l’esenzione, decidere il pagamento di ulteriori imposte o avviare un procedimento penale.
Marocco Creazione delle basi giuridiche necessarie in Marocco
In seno all’OCSE e al Forum globale il Marocco si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informa- zioni con un primo scambio di dati nel 2022. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 21 maggio 2013 ed è entrata in vigore il 1° settembre 2019. Il Marocco ha firmato l’Accordo SAI il 1° settem- bre 2019. La legislazione di attuazione nazionale si trova attualmente in fase di emanazione. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Marocco
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Marocco.
Il Marocco non ha concluso un accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
A marzo 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fi- scale offerto dal Marocco. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Marocco contengono una clausola di confiden- zialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Inoltre la legge fiscale e il diritto penale includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali. Il secondo ciclo di valutazione è previsto per il 2022.
Il Marocco è membro dell’Inclusive Framework on BEPS e il 25 giugno 2019 ha firmato l’Accordo SRPP.
In Marocco la protezione della sfera privata e dei dati è garantita dalla legge n. 09-08 del 18 febbraio 2009 per la protezione delle persone fisiche nell’ambito del trattamento di dati personali e dal relativo decreto d’esecuzione n. 2-09-165 del 21 maggio 2009 (insieme costituiscono la legge sulla protezione dei dati). La legge offre un quadro normativo generale per la protezione dei dati personali, corrispondente agli standard generalmente riconosciuti in materia di protezione dei dati. Attualmente è in corso un progetto di revisione della legge sulla protezione dei dati, per adeguarla ulteriormente agli standard globali e per migliorare la pro- tezione dei dati personali dei cittadini. Inoltre il Marocco ha ratificato la Convenzione 108 del Consiglio d’Eu- ropa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, che prescrive la garanzia dei diritti di protezione individuale (accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, opposizione contro la trasmissione di dati personali). Regolarizzazione del passato in Marocco
Una modifica della legge finanziaria del 2020 consente ai contribuenti di regolarizzare la propria situazione fiscale.45 Si tratta della regolarizzazione spontanea di averi patrimoniali e liquidi che erano detenuti all’estero
44 kra.go.ke/en/helping-tax-payers/faqs/voluntary-tax-disclosure-programme
45 www.finances.gov.ma/Publication/db/2020/np-plfr2020-fr.pdf
prima del 30 settembre 2019, in violazione delle disposizioni in materia di cambio e della legislazione vi- gente. L’imposta applicata è pari al 5 per cento dell’importo degli averi liquidi rimpatriati in Marocco in valuta estera, su conti in valuta estera o in dirham convertibili. Gli interessati avevano tempo dal 1° gennaio 2020 al 31° dicembre 2020 per presentare la dichiarazione e pagare le imposte dovute. Si è rinunciato a comminare interessi o sanzioni fiscali.
Moldavia Creazione delle basi giuridiche necessarie in Moldavia
In seno all’OCSE e al Forum globale la Moldavia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di infor- mazioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata fir- mata il 27 gennaio 2011 ed è entrata in vigore il 1° settembre 2012. La Moldavia non ha ancora firmato l’Ac- cordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. La Moldavia non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio auto- matico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Moldavia
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Moldavia.
La Moldavia ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 2 (scambio non reci- proco di informazioni), che è entrato in vigore il 21 gennaio 2016. Per il momento non sono disponibili i risul- tati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Nel quadro della verifica relativa allo scambio di informazioni su domanda nell’agosto 2021, il Forum globale non ha riscontrato carenze sostanziali nell’ambito della confidenzialità dei dati fiscali in Moldavia. Il relativo rapporto giunge alla conclusione che la Moldavia dispone di un quadro giuridico e regolatorio in grado di ga- rantire in ampia misura la disponibilità, l’accesso e lo scambio di informazioni rilevanti a fini fiscali, nono- stante sia passibile di miglioramento sotto vari aspetti. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Moldavia conten- gono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Inoltre, la legge fiscale («Tax Code No. 1163-XIII», art. 136, 226) così come la legge sui servizi pubblici e sullo status dei dipendenti statali («Law no. 158/2008 on the Civil Service and the Status of the Civil Servant», art. 57, 58) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.
Il diritto alla protezione dei dati personali è sancito dalla Costituzione della Moldavia (art. 28, diritto alla vita intima, familiare e privata). La legge n. 133 dell’8 luglio 2011 sulla protezione dei dati personali attua la diret- tiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il campo di applicazione comprende tutti i dati personali trattati nella Giuri- sdizione della Moldavia o trasmessi all’estero. Inoltre la Moldavia ha ratificato la Convenzione 108 del Consi- glio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere perso- nale, che prescrive la garanzia dei diritti di protezione individuale (accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, opposizione contro la trasmissione di dati personali). Regolarizzazione del passato in Moldavia
Il 27 luglio 2018 il Parlamento moldavo ha adottato la legge sull’amnistia, che offriva ai cittadini moldavi la possibilità di regolarizzare averi finora omessi attraverso il pagamento di un «emolumento» del 3 per cento del valore patrimoniale dichiarato. Non erano previste imposte né interessi e agli interessati veniva garantito di non essere perseguiti per evasione fiscale. Il programma di amnistia si è concluso nel marzo 2019. Da al- lora la regolarizzazione degli averi non dichiarati ha seguito la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale a posteriori devono essere corrisposte le imposte dovute con i relativi interessi, nonché multe elevate.
Montenegro Creazione delle basi giuridiche necessarie in Montenegro
In seno all’OCSE e al Forum globale il Montenegro si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di infor- mazioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata fir-
mata il 3 ottobre 2019 ed è entrata in vigore il 1° maggio 2020. Il Montenegro non ha ancora firmato l’Ac- cordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automa- tico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Montenegro
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Montenegro.
Il Montenegro ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di informazioni), che è entrato in vigore il 28 marzo 2018. Per il momento non sono disponibili i ri- sultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Durante il primo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda non è stato possibile tenere in considerazione il Montenegro, motivo per cui non è possibile esprimere giudizi sulla conformità del quadro giuridico e regolatorio di questo Paese con lo standard per lo scambio di informazioni su domanda né sull’at- tuazione pratica dello standard. Queste verifiche si svolgeranno per il Montenegro nel secondo ciclo di valu- tazione, previsto per il 2023.
Il Montenegro è membro dell’Inclusive Framework on BEPS.
La legge 79/08 e 70/09 per la protezione dei dati personali («PDPL») è l’atto normativo più importante in Montenegro per il trattamento dei dati personali. È stato istituito sull’esempio della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. L’iter legislativo per l’adozione di una nuova PDPL, corrispondente in buona parte al GDPR, è in corso. Regolarizzazione del passato in Montenegro
Il Montenegro non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordina- ria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. In caso di frode fiscale viene avviato un procedimento penale.
Nuova Caledonia Creazione delle basi giuridiche necessarie in Nuova Caledonia
La Nuova Caledonia non è membro del Forum globale, ma appartiene alla Francia, che ha chiesto la verifica tra pari per questo territorio d’oltremare. La Francia e con essa la Nuova Caledonia si sono impegnate nei confronti dell’OCSE e del Forum globale per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni con un primo scambio di informazioni (non reciproco) nel 2020. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 27 maggio 2010 ed è entrata in vigore per la Francia e per la Nuova Caledonia il 1° aprile 2012. La Nuova Caledonia ha firmato l’Accordo SAI il 3 settembre 2020. La legislazione di attuazione nazio- nale (art. Lp. 920.9 «Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie») è entrata in vigore. La Nuova Caledonia dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Questo territorio ha notificato all’OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni.
La Nuova Caledonia non è uno Stato membro dell’UE, ragione per cui lo scambio automatico di informazioni non può essere attuato attraverso l’Accordo tra la Svizzera e l’UE. La Nuova Caledonia deve infatti firmare l’Accordo SAI. La partecipazione della Francia serve esclusivamente ad attuare lo scambio automatico di informazioni in tempi rapidi sulla base delle infrastrutture esistenti. La Nuova Caledonia parteciperà allo scambio automatico di informazioni dapprima in forma non reciproca, ossia esclusivamente con la trasmis- sione di dati agli Stati partner. Sotto il profilo operativo, lo scambio della Nuova Caledonia dovrà essere effet- tuato interamente attraverso l’autorità francese competente, quindi senza la partecipazione delle autorità della Nuova Caledonia.
Confidenzialità e sicurezza dei dati in Nuova Caledonia
Per ragioni pratiche, ai fini dello scambio automatico di informazioni la Nuova Caledonia viene trattata come se rientrasse nella valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati relativa alla Francia. Nel quadro del secondo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda nel marzo 2018, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello della confidenzialità in ambito fiscale offerto dalla Francia. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Francia contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Inoltre, il diritto in materia di procedura fiscale e il diritto pe- nale includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.
La Nuova Caledonia non ha concluso un accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sotto- posta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Durante il primo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda non è stato possibile tenere in considerazione la Nuova Caledonia, motivo per cui non è possibile esprimere giudizi sulla conformità del quadro giuridico e regolatorio di questo Paese con lo standard per lo scambio di informazioni su domanda né sull’attuazione pratica dello standard. Queste verifiche si svolgeranno per la Nuova Caledonia nel se- condo ciclo di valutazione, previsto per il 2023.
La «Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés» ha chiarito nel 2018 che il GDPR non è appli- cabile alla Nuova Caledonia e la legge del 6 gennaio 1978 «Informatique et libertés» è applicabile soltanto nella sua versione del 25 maggio 2018. In Nuova Caledonia è pertanto garantita un’ampia protezione dei dati. Regolarizzazione del passato in Nuova Caledonia
La Nuova Caledonia non prevede né un’amnistia fiscale né un programma specifico di regolarizzazione degli averi finora non dichiarati. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue pertanto la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e un’imposta sanzionatoria. In caso di frode fiscale grave viene avvito un procedimento penale.
Thailandia Creazione delle basi giuridiche necessarie in Thailandia
In seno all’OCSE e al Forum globale la Thailandia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di infor- mazioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata fir- mata il 3 giugno 2020 e non è ancora entrata in vigore. La Thailandia non ha ancora firmato l’Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di infor- mazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Thailandia
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Thailandia.
La Thailandia ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1A (scambio reci- proco di informazioni), che non è ancora entrato in vigore. Attualmente non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Durante il primo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda non è stato possibile tenere in considerazione la Thailandia, motivo per cui non è possibile esprimere giudizi sulla conformità del quadro giuridico e regolatorio di questo Paese con lo standard per lo scambio di informazioni su domanda né sull’at- tuazione pratica dello standard. Queste verifiche si svolgeranno per la Thailandia nel secondo ciclo di valuta- zione, previsto per il 2023
La Thailandia è membro dell’Inclusive Framework on BEPS.
Il nuovo «Personal Data Protection Act» (PDPA) entrerà in vigore il 1° giugno 2022. I principi fondamentali che contiene sono fortemente influenzati dal GDPR, tuttavia con alcune importanti differenze locali. Il PDPA
riconosce il diritto delle persone interessate di controllare come i propri dati personali vengono rilevati, archi- viati, trattati e trasmessi dai titolari del trattamento dei dati, fornisce le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali e prescrive gli obblighi e le responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trat- tamento. Gli obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi del PDPA si applicano in generale a tutte le organizzazioni che rilevano, utilizzano o trasmettono dati personali in Thailandia o dati di persone residenti in Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano state costituite secondo il diritto thailandese o siano rico- nosciute dallo stesso e che siano residenti o abbiano una sede commerciale in Thailandia. Questo campo di applicazione extraterritoriale del PDPA costituisce una notevole estensione degli obblighi in materia di prote- zione dei dati secondo il diritto thailandese, finalizzata a rilevare tutte le attività di trattamento dei dati che interessano i residenti in Thailandia. Regolarizzazione del passato in Thailandia
La Thailandia ha offerto ai propri contribuenti la possibilità di dichiarare a posteriori averi patrimoniali detenuti all’estero che finora non erano stati dichiarati o non erano stati dichiarati del tutto. Gli interessati dovevano soddisfare determinati criteri per poter beneficiare del programma. Gli averi patrimoniali dichiarati a posteriori venivano tassati a un’aliquota forfettaria tra il 15 e il 20 per cento a compensazione degli interessi e delle multe. Fatta eccezione per i comportamenti penalmente rilevanti, si è rinunciato in linea di massima a com- minare altre sanzioni. Nel frattempo il programma si è concluso. Da allora la regolarizzazione degli averi pa- trimoniali non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale le imposte ancora dovute de- vono essere corrisposte con gli interessi e una multa.
Uganda Creazione delle basi giuridiche necessarie in Uganda
In seno all’OCSE e al Forum globale l’Uganda si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informa- zioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 4 novembre 2015 ed è entrata in vigore il 1° settembre 2016. L’Uganda non ha ancora firmato l’Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di infor- mazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Uganda
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Uganda.
L’Uganda non ha concluso un accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
A novembre 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall’Uganda. Tutti gli accordi fiscali conclusi dall’Uganda contengono una clausola di confiden- zialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Inoltre, l’«Income Tax Act» e il «Tax Pro- cedure Code Act» includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali. Il secondo ciclo di valutazione è previsto per il 2023.
L’articolo 27 della Costituzione ugandese garantisce dal 1995 il diritto alla sfera privata. Contestualmente all’attuazione di tale diritto costituzionale, nel 2019 è stato emanato il «Data Protection and Privacy Act», che garantisce la tutela della sfera privata nel mondo digitale. La legge disciplina la protezione della sfera privata e dei dati personali, regolando rilevamento, trattamento e archiviazione di questi ultimi. Riprende in ampia misura la legge sulla protezione dei dati britannica del 1998 e include tutti i principi fondamentali riconosciuti in questo settore. Regolarizzazione del passato in Uganda
Il 16 luglio 2020 la «Uganda Revenue Authority» (URA) ha comunicato la possibilità di divulgare spontanea- mente gli averi patrimoniali.46 Sulla base delle disposizioni del «Tax Procedures Code Act» i contribuenti che
dichiarano volontariamente averi patrimoniali finora omessi vengono esentati dal pagamento di interessi e multe. Questo a condizione che l’URA non abbia disposto o minacciato un controllo fiscale. L’autodenuncia deve essere completa e corretta e contenere l’indicazione di passate imprecisioni e degli averi patrimoniali non dichiarati o non dichiarati interamente in precedenza. L’agevolazione viene meno se gli averi omessi emergono nell’ambito delle intense misure di controllo previste a breve dall’URA.
Ucraina Creazione delle basi giuridiche necessarie Ucraina
In seno all’OCSE e al Forum globale l’Ucraina si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informa- zioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 27 maggio 2017 ed è entrata in vigore il 1° settembre 2013. L’Ucraina non ha ancora firmato l’Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di infor- mazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Ucraina
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Ucraina.
L’Ucraina ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1B (scambio non reci- proco di informazioni), che è entrato in vigore il 18 novembre 2019. Per il momento non sono disponibili i ri- sultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Nel quadro della verifica relativa allo scambio di informazioni su domanda nel marzo 2021, il Forum globale non ha riscontrato carenze sostanziali nel quadro giuridico e regolatorio relativo alla garanzia della confiden- zialità delle informazioni ricevute. Tutti gli accordi fiscali conclusi dall’Ucraina dopo il 2016 contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Inoltre, il «Tax Code» (art. 73.3) e la legge «On Banks and Banking Activities» (art. 62) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.
L’Ucraina è membro dell’Inclusive Framework on BEPS.
L’Ucraina dispone di una legge sulla protezione dei dati (n. 2297-VI dell’1.6.2010), che disciplina il tratta- mento dei dati personali. Il suo campo di applicazione comprende qualsiasi azione o combinazione di azioni dirette a rilevare, archiviare, utilizzare e trasmettere dati personali e si estende a tutti i dati personali trattati nella Giurisdizione dell’Ucraina (indipendentemente dal fatto che siano trattati da un servizio estero o ucraino) e alla trasmissione di dati dall’Ucraina. L’Ucraina ha ratificato anche la Convenzione 108 del Consi- glio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere perso- nale, che prescrive la garanzia dei diritti di protezione individuale (accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, opposizione contro la trasmissione di dati personali). Regolarizzazione del passato in Ucraina
Il 15 giugno 2021 il Parlamento ucraino ha adottato una legge denominata comunemente «legge sull’amni- stia fiscale» e un programma per la dichiarazione volontaria dei redditi e dei patrimoni finora omessi. La legge è entrata in vigore il 21 luglio 2021. Il programma condona alle persone ammesse a parteciparvi le vio- lazioni nell’ambito dei controlli fiscali e sui cambi, a condizione che dichiarino correttamente e nel rigoroso rispetto della procedura prevista gli averi patrimoniali omessi. L’amnistia fiscale è limitata al periodo tra il 1° settembre 2021 e il 1° settembre 2022 e offre alle persone ammesse al programma il vantaggio di regola- rizzare averi patrimoniali dichiarati a posteriori a un’aliquota fiscale speciale tra il 2,5 e l’11,5 per cento. Per- sone politicamente esposte non sono ammesse al programma di amnistia fiscale.
47 Legge ucraina n. 1539-IX del 15 giugno 2021 «sulla modifica del codice fiscale dell’Ucraina volta a promuovere la regolarizzazione dei redditi e a migliorare la cultura fiscale dei cittadini attraverso l’introduzione di un programma (speciale) di dichiarazione volonta- ria una tantum di averi patrimoniali detenuti da persone fisiche e il versamento di un’imposta unica al bilancio del Stato».