Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile
Berna, 10 maggio 2023
Revisione dell’ordinanza sullo stato civile e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Compendio
Con la presente revisione s’intende modernizzare sotto vari aspetti l’ordinanza sullo stato civile e adeguarla ai nuovi sviluppi. Centrale è l’ampliamento del set di caratteri standard che consentirà di registrare numerosi caratteri speciali di diverse lingue e rappresentare correttamente i nomi in questione.
Situazione iniziale
Il nuovo registro elettronico dello stato civile Infostar New Generation (Infostar NG) en trerà in funzione a inizio 2025. Il nuovo software riprenderà in linea di principio le fun zionalità esistenti dell’attuale sistema Infostar 13; tuttavia, per vari aspetti, ci saranno delle novità e l’introduzione renderà indispensabili, almeno in parte, alcuni adegua menti dell’OSC. Inoltre negli ultimi anni sono emerse delle richieste che richiedono un adattamento dell’ordinanza sullo stato civile.
Contenuto del progetto
La presente ordinanza verte sul disciplinamento della procedura per l’introduzione del nuovo ed esteso set di caratteri nel registro svizzero dello stato civile Infostar. L’am pliamento del set di caratteri consentirà alle numerose persone di adattare la grafia del loro nome straniero – finora registrato in maniera errata – nel registro dello stato civile. Ciò consentirà di rappresentare il nome in maniera corretta, con i relativi caratteri spe ciali, anche negli atti di stato civile e nei documenti.
Un’ulteriore questione da discutere nel quadro di questa consultazione è se la funzione di ufficiale dello stato civile debba anche in futuro essere esercitata soltanto da cittadini svizzeri o se sia opportuna un’apertura.
Infine saranno proposti numerosi piccoli adeguamenti dell’ordinanza sullo stato civile, resi necessari soprattutto dagli sviluppi tecnici.
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Con la presente revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC1 e dell’ordinanza su gli emolumenti in materia di stato civile (OESC2 s’intendono attuare tre obiettivi.
Il nuovo registro elettronico dello stato civile Infostar New Generation (Infostar NG) entrerà in funzione a inizio 2025. Il nuovo software riprenderà in linea di principio le funzionalità dell’attuale sistema Infostar 13; tuttavia, per vari aspetti, ci saranno delle novità e la sua introduzione renderà indispensabili, almeno in parte, alcuni adegua menti dell’OSC. È necessario eseguire la revisione dell’OSC in due tappe: in una prima fase occorre disciplinare i punti in cui la programmazione del nuovo sistema e la preparazione della migrazione dei dati esigono una pertinente base nell’ordinanza; in una seconda fase, in vista dell’introduzione di Infostar NG, occorre disciplinare i re stanti punti attraverso un ulteriore revisione dell’OSC. Pertanto, a inizio 2024 sarà probabilmente avviata un’ulteriore consultazione.
Il 2 marzo 2022 il Consiglio nazionale ha approvato il postulato 20.3046 Schlatter «Pari trattamento sul mercato del lavoro. La cittadinanza svizzera per ufficiali dello stato civile non è più al passo con i tempi» incaricando il Consiglio federale «di esami nare se occorra mantenere nell’ordinanza sullo stato civile (OCV) il requisito della cit tadinanza svizzera per l’esercizio della professione di ufficiale dello stato civile». Gli accertamenti giuridici hanno mostrato che il requisito della cittadinanza non può più essere disciplinato a livello di ordinanza e quindi la relativa disposizione è da abro gare. I partecipanti alla consultazione sono invitati a esprimere un parere sul manteni mento del requisito della cittadinanza e se disciplinarlo a livello di legge.
Infine vi sono ulteriori esigenze la cui attuazione rende necessario un rapido adegua mento dell’OSC.
1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto non è menzionato nel messaggio del 29 gennaio 20203 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20204 sul programma di legislatura 2019–2023.
Ciononostante il presente adeguamento è opportuno per attuare la decisione del Con siglio federale del 12 maggio 2021 di introdurre un set di caratteri unico per tutti i registri di persone.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
2.1.1 Modalità d’introduzione del nuovo set di caratteri standard (art. 80, 98, 99e AP-OSC; AP- OESC allegato 1 n. II 4.7a) Il 12 maggio 2021, sulla base di uno studio sulla gestione dei caratteri speciali nei re gistri di persone in Svizzera, del 1° maggio 20195, il Consiglio federale ha deciso di introdurre dal 1° gennaio 2024 e in tutti i registri di persone un set di caratteri unico che continua a basarsi esclusivamente sui caratteri latini ma al contempo prevede nu merosi caratteri speciali aggiuntivi la cui rappresentazione non è stata finora possi bile. Tale misura intende riprodurre, con poche eccezioni, tutti i caratteri speciali delle lingue europee nei registri svizzeri e quindi anche nel registro centrale dello stato ci vile. L’attuale set di caratteri ISO 8859-15 copre i caratteri delle lingue europee occi dentali, in particolare tedesco, inglese, olandese, vallone, afrikaans, danese, norve gese, faroese, islandese, francese, italiano, romancio, catalano, spagnolo, porto ghese, irlandese, scozzese, finlandese, estone, albanese, basco, swahili. Con il nuovo ed esteso set di caratteri (ISO Norm 8859-1 + Latin Extended-A) sarà possibile – eventualmente dopo una precedente trascrizione in caratteri latini – rappresentare correttamente i nomi delle lingue serba, croata, rumena, curda, ceca, ungherese, turca, slovacca e slovena. In seguito a questo adattamento del registro dello stato ci vile, le autorità potranno anche rilasciare gli atti dello stato civile e i documenti (carta d’identità e passaporto) con i nuovi caratteri speciali nonché mettere a disposizione anche degli uffici di controllo abitanti e delle assicurazioni sociali i nomi con la grafia adeguata sulle interfacce tra il registro dello stato civile e gli altri registri.
Tuttavia, questo adattamento è realizzabile solo con l’entrata in funzione di Infostar NG e non può più essere implementato nell’attuale sistema Infostar 13. Pertanto la decisione iniziale del Consiglio federale – l’introduzione del nuovo set di caratteri per il 1° gennaio 2024 – non può essere rispettata, poiché il nuovo set sarà introdotto in concomitanza con la messa in funzione di Infostar NG a inizio 2025. Da quel mo mento le nuove iscrizioni di persone nel registro dello stato civile saranno effettuate automaticamente con il nuovo set di caratteri.
Con l’introduzione del nuovo set di caratteri si pone, inoltre, la questione di come pro cedere nel caso delle persone che secondo il diritto vigente sono già correttamente registrate nel registro dello stato civile con l’attuale set di caratteri. Una rettificazione del registro secondo gli articoli 42 e 43 del Codice civile svizzero (CC6) e 29 OSC è pertanto fuori questione. Non si tratta neppure di un cambiamento di nome della per sona interessata, bensì di un aggiornamento uniforme.
Anche un adeguamento automatico d’ufficio della grafia dei nomi non è possibile né ammissibile, in quanto si toccherebbero con regolarità i diritti della personalità delle persone interessate e non si può escludere che una persona voglia mantenere la gra fia attuale del proprio nome. Pertanto, occorre accertare in ogni singolo caso se la persona interessata desidera o meno l’adattamento della grafia.
Lo studio è reperibile sul sito dell’Ufficio federale di giustizia: www.ufg.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti e perizie (disponibile solo nella versione tedesca). Codice civile svizzero (RS 210).
La soluzione giuridica corretta consiste nel far sì che le persone abbiano sempre la facoltà di far adeguare la grafia del proprio nome attraverso una dichiarazione perso nale ed esplicita all’ufficio dello stato civile. A tal proposito si presume che con l’intro duzione del nuovo set di caratteri, un numero elevato di persone richiederà a medio termine l’adattamento della propria iscrizione nel registro dello stato civile. Per garan tire una procedura unica in tutta la Svizzera è necessario disciplinare i dettagli nell’OSC e intervenire in particolare per quanto riguarda le formalità necessarie per l’adattamento della grafia dei nomi, le competenze, gli effetti per la persona interes sata o eventualmente su terzi, l’adattamento della grafia del nome dei minorenni, gli effetti sui documenti dello stato civile nonché gli emolumenti. Partendo da queste riflessioni il Consiglio federale propone una procedura che con sente un aggiornamento della grafia dei nomi attraverso una dichiarazione all’ufficio dello stato civile da parte della persona interessata. Per ogni persona che vuole ade guare la grafia del proprio nome è necessaria una propria dichiarazione. Lo stesso vale per i minorenni, la cui dichiarazione può essere presentata dai rappresentanti le gali, fermo restando che (conformemente alla regola dell’art. 270b CC) se al mo mento della dichiarazione il minorenne ha già compiuto 12 anni è necessario il suo consenso. Gli effetti di un tale aggiornamento non sono retroattivi, bensì – come nel caso di un cambiamento del nome e nel caso della possibilità introdotta con la revi sione del 2012 di riprendere il nome da celibe o nubile attraverso una semplice di chiarazione (risp. art. 30, 119 CC) – valgono soltanto per il futuro. Con la prevista dichiarazione presso l’ufficio dello stato civile, si dispone di una proce dura più affidabile, trasparente e plausibile che soddisfa anche i requisiti della cer tezza del diritto e della sicurezza dei dati. Il diritto di presentare una tale dichiarazione è a disposizione delle persone interessate a tempo indeterminato. Per proteggere gli uffici dello stato civile da un sovraccarico, che potrebbe presentarsi in seguito all’intro duzione simultanea di Infostar NG e della nuova dichiarazione, quest’ultima potrà es sere presentata indipendentemente da un fatto di stato civile da documentare solo sei
mesi dopo la messa in esercizio di Infostar NG.
2.1.2 Requisito della cittadinanza per gli ufficiali dello stato civile (art. 4 cpv. 3 lett. a e cpv. 6 AP- OSC)
2.1.2.1 Incarico
Il 2 marzo 2022 il Consiglio nazionale ha adottato con 110 voti contro 80 e 0 asten sioni il postulato «Pari trattamento sul mercato del lavoro. La cittadinanza svizzera per ufficiali dello stato civile non è più al passo con i tempi», depositato il 4 marzo
2020 dalla consigliera nazionale Marionna Schlatter.
Il postulato incarica il Consiglio federale «di esaminare se occorra mantenere nell’or dinanza sullo stato civile (OSC) il requisito della cittadinanza svizzera per l’esercizio della professione di ufficiale dello stato civile». Nel suo parere del 13 maggio 2020 il Consiglio federale si è detto contrario all’abrogazione del requisito della cittadinanza; gli accertamenti giuridici effettuati hanno tuttavia mostrato che il requisito non può es sere mantenuto nell’ordinanza e quindi l’articolo 4 capoverso 3 lettera a OSC è da abrogare. Pertanto va discusso unicamente se integrare il requisito nel CC o se abro garlo.
2.1.2.2 Contesto
Secondo il diritto vigente per esercitare la funzione di ufficiale dello stato civile è ri chiesta la cittadinanza svizzera (art. 4 cpv. 3 lett. a OSC); anche le versioni prece denti dell’OSC contenevano una prescrizione di questo tipo.
Il requisito si rifà alla regola usuale del passato per esercitare l’attività di funzionario. Tuttavia, in seguito alla ratifica degli accordi bilaterali con l’UE e all’approvazione del divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione (art. 8 Cost.7), la situazione si è fortemente relativizzata da questo punto di vista: oggi a livello federale la cittadinanza svizzera è richiesta soltanto per l’adempimento di compiti di sovranità nazionale (art. 23 cpv.1 OPers8). Anche a livello cantonale si rinuncia al requisito della cittadi nanza svizzera dei dipendenti9, salvo alcune eccezioni in particolare nel campo della sicurezza.
Il carattere storico del requisito della cittadinanza emerge anche dalla crescente libe ralizzazione negli ultimi anni di diverse attività sovrane, per il cui esercizio era prece dentemente richiesta la cittadinanza svizzera.
− Di interesse nel presente contesto sono i requisiti per i notai, in quanto esercitano la funzione sovrana di pubblici ufficiali così come gli ufficiali dello stato civile10. Ne emerge che la maggioranza dei Cantoni continua a richiedere la cittadinanza sviz zera11, altri vi hanno rinunciato12.
− Invece, per l’esercizio della professione di agente di polizia oggi è richiesta la citta dinanza svizzera solo in casi eccezionali13, nonostante anche la polizia eserciti una funzione sovrana.
− Lo stesso vale per la professione di avvocato: il diritto federale non prevede alcun divieto di esercizio per gli stranieri che soddisfano i requisiti fondamentali, perso nali e formativi14.
− Sono infine da menzionare le cariche politiche che presuppongono il diritto di eleg gibilità, legato nella maggioranza dei casi alla cittadinanza svizzera (cfr. a livello
Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101) Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.3). Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, Volume III: L'organisation des activités administratives. Les biens de l'Etat, 2018, pag. 579. DTF 133 I 259, consid. 2.2; 128 I 280, consid. 3; Favre, La délégation d’activités non économiques ou «à caractère ministériel», in: Favre/Martenet/Poltier (a c. di), La délégation d’activités étatiques au secteur privé, 2016, pag. 164. P. es. AG, BL, GE, NE, SO, TI e VD. P. es BE, BS, GR e ZG. La cittadinanza svizzera è richiesta nei Cantoni BE, LU, FR, SO, UR, VD e ZG (possibili eccezioni); non è richiesta nei Cantoni BS e NE. Prima dell’entrata in vigore della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA, RS 935.61), il Tribunale federale aveva già vietato ai Cantoni di prevedere nella loro legislazione un divieto per gli stranieri di esercitare la professione di avvocato, in quanto ciò avrebbe significato un’inge renza inammissibile nella libertà economica, DTF 119 Ia 35, consid. 2; DTF 123 I 19, consid. 2.a.
federale art. 136 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 143 della Costituzione fe derale15). Tradizionalmente il diritto di eleggibilità è previsto anche per la carica di giudice, in quanto di natura politica.
2.1.2.3 Discussione
Nonostante gli sviluppi illustrati poco fa, nel suo parere del 13 maggio 2020 relativo al postulato 20.30406, il Consiglio federale è rimasto fedele al requisito della cittadi nanza per gli ufficiali dello stato civile basandosi su due argomenti.
Da una parte, gli ufficiali dello stato civile esercitano funzioni sovrane nel settore della documentazione di eventi di stato civile e, come già accennato, questo può essere un motivo per richiedere la cittadinanza svizzera, anche se oggigiorno – come illustra in modo chiaro l’esempio degli agenti di polizia – molte attività sovrane sono svolte an che da stranieri.
D’altra parte, per determinare lo status giuridico della singola persona, gli ufficiali dello stato civile eseguono diverse attività importanti, come la constatazione e la do cumentazione della cittadinanza svizzera nel registro dello stato civile in occasione di un evento (nascita, riconoscimento dei figli, accertamento della paternità, ecc.). Seb bene questa funzione non preveda alcun potere decisionale o discrezionale, è legit timo presupporre la cittadinanza svizzera per l’esercizio.
A favore dell’abrogazione del requisito della cittadinanza vi è il fatto che la cittadi nanza svizzera non è fonte di garanzia per la qualità dell’attività. Certamente, per po ter eseguire bene l’attività di ufficiale dello stato civile sono necessari qualità profes sionali e personali nonché una dimestichezza con le abitudini locali; ma queste carat teristiche non dipendono dalla nazionalità e possono essere soddisfatte anche dagli stranieri. Per garantire le qualifiche professionali l’articolo 4 capoverso 3 lettera c OSC prevede pertanto anche l’attestato professionale federale per la nomina degli uf ficiali dello stato civile. Se un candidato soddisfa le qualifiche personali, deve essere invece esaminato nel quadro della procedura di reclutamento e selezione.
Con la nomina di persone che non dispongono della cittadinanza svizzera, si potreb bero presentare inoltre nuove opportunità, poiché spesso queste persone dispongono di un altro sfondo culturale o di conoscenze linguistiche particolari che possono es sere utili nell’esercizio della funzione. Gli ufficiali dello stato civile hanno a che fare nel lavoro quotidiano con tutti i gruppi della popolazione e appare quindi ovvio non esclu dere questi gruppi da tale attività.
Anche il confronto con le altre attività sovrane evidenzia la tendenza a rinunciare al requisito della cittadinanza. Una certa contraddizione è data dal fatto che i collabora tori dell’autorità di vigilanza cantonale non devono soddisfare tale condizione.
Infine va osservato che negli ultimi anni in materia di stato civile vi è un marcato pro blema di nuove leve. Poiché non è semplice acquisire nuovi ufficiali dello stato civile, l’estensione dei gruppi di presone ammessi a questa funzione potrebbe forse miglio rare la situazione.
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).
Tuttavia, come già precisato dal Consiglio federale nel suo parere del 13 maggio 2020, il mantenimento del requisito della cittadinanza per gli ufficiali dello stato civile è ammissibile dal punto di vista del diritto internazionale. In particolare l’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE prevede esplicitamente questa possibilità16.
Nel quadro del postulato 20.30406 il Consiglio federale ha anche esaminato a quale livello normativo occorra disciplinare il requisito della cittadinanza. In sostanza si pone la questione se, qualora venga mantenuto, continuare a disciplinarlo nell’ordinanza.
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che conten gono norme di diritto sono da emanare sotto forma di legge federale. Tra le altre cose, vi rientrano in particolare le restrizioni dei diritti costituzionali (lett. b) e i diritti e doveri delle persone (lett. c). Secondo l’articolo 164 capoverso 2 Cost. al legislatore è consentito delegare le competenze normative. Può essere delegata anche l’emana zione di disposizioni importanti ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1, sempreché la Costituzione non lo escluda. La legge in senso formale deve tuttavia stabilire le deci sioni essenziali, delimitare in modo chiaro la portata della delega e fissare le prescri zioni fondamentali del disciplinamento.
Nel CC il legislatore non ha stabilito alcun requisito di nomina per gli ufficiali dello stato civile; tuttavia, in termini generali, ha autorizzato il Consiglio federale a emanare disposizioni d’esecuzione (art. 48 cpv. 1 CC). Secondo l’articolo 48 capoverso 3 CC per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile. Questa norma di delega stabilisce sia l’obiettivo (garantire un’esecuzione tecnicamente corretta) sia il tipo di misure da emanare (requisiti di formazione e for mazione continua e di tasso d’occupazione). L’oggetto di questo disciplinamento, che il Consiglio federale è autorizzato a emanare, è quindi chiaramente delimitato.
L’articolo 4 capoverso 3 OSC si fonda sull’articolo 48 CC. Mentre il requisito dell’eser cizio dei diritti civili (lett. b) appare come un fatto ovvio e il requisito dell’attestato pro fessionale (lett. c) si basa sull’articolo 48 CC, il requisito della cittadinanza svizzera previsto dalla lettera a supera la norma di delega, in quanto non si tratta di un’esi genza minima per la formazione ai sensi dell’articolo 48 CC. Fino a qualche tempo fa sembrava ovvio l’obbligo di disporre della cittadinanza svizzera per esercitare funzioni pubbliche; quindi si è potuto introdurre questo requisito sulla base della norma di de lega generale. Nel frattempo si è verificata un’evoluzione: dal punto di vista odierno, l’accesso limitato a un’attività a causa della nazionalità rappresenta un’importante re strizione che può essere emanata solo sotto forma di legge federale. La legge in senso formale deve stabilire perlomeno le decisioni essenziali. Pertanto oggigiorno l’articolo 4 capoverso 3 lettera a OSC non rappresenta più una base legale sufficiente per il requisito della cittadinanza. La disposizione è pertanto da abrogare e se anche in futuro sarà applicato il requisito della cittadinanza, esso dovrà essere stabilito a li vello di legge federale. Pertanto, con la presente consultazione s’intende discutere se fissare in futuro nella legge il requisito della cittadinanza o se rinunciarvi.
Art. 15 ALC in combinato disposto con l’art. 10 allegato 1 ALC; RS 0.142.112.681. Secondo la giurispru denza del Tribunale federale (p. es. DTF 128 I 112, consid. 3.2; 140 II 112, consid. 3.2) e della CGUE (p. es. CGUE, causa C-270/13 Haralambiadis, ECLI:EU:C:2014:2185, n. marg. 58) in merito a disposizioni del diritto dell’Unione dallo stesso contenuto, si presume l’ammissibilità del requisito della cittadinanza.
2.1.3 Corretta denominazione degli Stati stranieri nel registro e negli atti dello stato civile (art. 26 cpv. 2 e 3 AP-OSC) In passato sono più volte emersi dubbi sulla denominazione nel registro di determinati Stati e regioni d’importanza internazionale geograficamente delimitate e sull’assegna zione di un determinato luogo a un determinato Stato se l’assegnazione è contro versa, ad esempio in caso di occupazione da parte di un altro Stato o di secessione. Completando l’articolo 26 OSC s’intende garantire una documentazione di questi casi uniforme e conforme con le posizioni della Svizzera nel diritto internazionale.Modifica amministrativa dei dati dello stato civile (art. 29 cpv. 2 e 3, 30, 45 cpv. 2 AP-OSC)
2.1.4.1 Rettifica attuale dei dati dello stato civile
Nonostante l’attenzione con cui sono registrati i dati in materia di stato civile, continua a essere necessario correggere dati attestati. Tuttavia occorre distinguere tra la rettifi cazione da parte del giudice (art. 42 CC) e quella da parte delle autorità dello stato ci vile (art. 43 CC in combinato disposto con l’art. 29 OSC, la cosiddetta modifica ammi nistrativa). Le disposizioni dell’OSC si limitano a disciplinare la modifica amministra tiva, applicata solo quando l’errore dipende da sbaglio o disattenzioni manifesti (art. 43 CC).
Secondo il diritto vigente, al momento dell’iscrizione di una persona (rilevamento re troattivo dal registro delle famiglie, se si tratta di un errore di trascrizione, e registra zione di stranieri) gli uffici dello stato civile correggono gli errori senza coinvolgere le autorità di vigilanza se non è stata documentato nessun ulteriore fatto di stato civile; in tutti gli altri casi la modifica può avvenire solo su decisione delle autorità di vigi lanza.
La procedura di rettifica dei dati dello stato civile si svolge oggi secondo le modalità definite all’epoca dei registri cartacei: al centro del procedimento vi è il luogo in cui si trova fisicamente il registro cartaceo. Anche la definizione della procedura necessaria avviene tramite canali tradizionali, al di fuori di Infostar, quindi per e-mail, telefono o posta. Se sono interessati più Cantoni, occorre coinvolgere le rispettive autorità di vi gilanza, il che implica un aumento del flusso di informazioni e un elevato lavoro di coordinamento.
2.1.4.2 Adattamento della procedura di rettifica dei dati dello stato civile
La procedura illustrata non è più attuale; in particolare, il potenziale generato da una banca dati di persone è poco sfruttato. Inoltre nel quadro della modifica amministra tiva si presenta di solito solo un singolo errore di documentazione che, a seconda dei casi, può riprodursi nei diversi registri specifici e nel registro delle famiglie nonché ne gli stati civili di varie persone. In linea di principio, i dati attestati in modo errato de vono essere corretti fino alla fonte dell’errore e in tutti le operazioni che ne sono inte ressate. Pertanto, sotto il profilo materiale, la decisione di correggere i dati errati non comporta un esame materiale degli altri dati dello stato civile toccati, bensì soltanto un loro adeguamento tecnico. Pertanto anche a livello intercantonale è necessario che la prova materiale e l’emanazione della decisione di modifica siano di compe tenza di un solo Cantone o della relativa autorità di vigilanza. L’introduzione di Info star NG è inoltre l’occasione per alleggerire e semplificare dal punto di vista tecnico la procedura di modifica dei dati nel registro dello stato civile; l’obiettivo è evitare l’uso di supporti diversi e svolgere elettronicamente tutte le attività con Infostar NG. Un ulte riore obiettivo consiste infine nel modificare singolarmente i dati personali errati e non
più, come oggi, cambiarli attraverso la cancellazione integrale e la successiva ricosti tuzione dei dati dello stato civile.
Ne risulta quanto segue:
− l’intera procedura, ossia la definizione del processo e la modifica dei dati dello stato civile, compete d’ora in poi a una sola autorità di vigilanza. In tal modo si evi tano doppioni o decisioni materiali contraddittorie e viene meno l’usuale ed elevato onere di coordinamento;
− l’autorità di vigilanza o l’ufficio da essa designato allestisce in Infostar un piano di lavoro per la rettifica, cosicché la modifica richiesta avvenga automaticamente senza cambiare supporto. L’attuale gestione manuale dei dati dello stato civile tra mite e-mail, tabelle excel e simili non è più applicabile. Se si tratta di registri fami liari o individuali, la loro modifica può anch’essa essere inserita nel processo; an che in questo caso gli organi competenti ricevono la richiesta di modifica per via elettronica e possono in seguito confermarla;
− la rettifica in sé nel registro dello stato civile (la modifica dei dati errati, cancella zione indispensabile di tutte le operazioni e relative ricostituzioni o anche la regi strazione di fatti e dati dello stato civile finora mancanti) avviene nel quadro di questo processo sotto forma di una documentazione sospensiva condizionata ed è trasferita definitivamente nel registro dello stato civile solo dopo l’approvazione di tutti i dati rettificati. In tal modo l’autorità di vigilanza o l’organo competente può verificare prima del termine il quadro completo della modifica e, se necessario, predisporre ulteriori rettifiche. Le ripercussioni delle singole rettifiche diventano vi sibili. Ciò rappresenta un grande vantaggio, specialmente nei casi complessi che riguardano diverse persone e Cantoni, poiché aumenta inoltre la qualità dei dati e impedisce errori e una faticosa rettifica della modifica;
− Come oggi, le autorità di vigilanza competenti dispongono la modifica e gli uffici dello stato civile continuano a essere responsabili per la correttezza dei dati da loro documentati. La documentazione sospensiva condizionata non cambia la si tuazione e, come già detto, serve a semplificare la procedura, renderla uniforme per tutta la Svizzera, controllare l’iter procedurale attraverso le autorità di vigilanza nonché garantire la sicurezza dei dati. Inoltre non si tratta esplicitamente di un ob bligo di controllo materiale da parte delle autorità per i set di dati attestati da altri organi. Rimangono quindi le competenze e le responsabilità attuali;
− la cancellazione e la successiva dispendiosa ricostituzione di tutti i dati dello stato civile devono appartenere al passato, in modo da ridurre l’onere delle rettifiche per i Cantoni e i Comuni. Se in via eccezionale una cancellazione è necessaria, la ri costituzione è effettuata dagli uffici dello stato civile competenti attraverso una do cumentazione (nuovamente sospensiva condizionata);
− dei dati rettificati è responsabile il Cantone i cui collaboratori li hanno documentati. In sostanza questo significa che la competente autorità di vigilanza e il relativo Cantone rispondono dei danni sia della rettifica dei singoli dati personali sia della cancellazione. Della correttezza della registrazione dei dati nuovi o cancellati, a eccezione dei dati corretti su istruzione di un’autorità di vigilanza, è responsabile, come finora, il Cantone in cui ha sede l’ufficio dello stato civile competente se condo l’OSC. 10/21
In seguito agli adattamenti proposti, è presumibile una riduzione dell’onere comples sivo per le autorità coinvolte, in particolare in vista di un coordinamento e dell’ampia soppressione della necessità di cancellazione e successiva ricostituzione.
2.1.5 Doppia maternità della coniuge della madre biologica – dimostrazione della procedura secondo la LPAM17 (art. 35 cpv. 6 e 6bis AP-OSC) In occasione dei lavori di attuazione dell’articolo 255a CC è emerso che il disciplina mento dell’articolo 35 capoverso 6 OSC è troppo restrittivo; è opportuno rivedere nuo vamente la disposizione al fine di garantire un corretto funzionamento delle procedure pratiche ed evitare incomprensioni.
2.1.6 Comunicazione all’APMA (art. 50 cpv. 1 lett. abis AP-OSC)
Se la madre è sposata con una donna si applica l’articolo 255a CC, secondo cui la coniuge della madre è considerata una seconda madre se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi conformemente alla LPAM. A tal fine i genitori devono presentare la corrispondente prova all’ufficio dello stato civile (cfr. art. 35 cpv. 6bis AP-OSC), altrimenti la maternità rimane soltanto alla madre biologica. Inoltre vi è la possibilità che il padre riconosca il figlio in base alle regole generali.
Se entrambi i casi non si verificano, affinché possa essere stabilita una seconda geni torialità giuridica per il figlio è necessario informare l’APMA delle circostanze della na scita attraverso la presentazione di una conferma del medico conformemente all’arti colo 35 capoverso 6bis AP-OSC oppure mediante un’azione di riconoscimento o di pa ternità da parte del padre genetico. L’articolo 50 capoverso 1 OSC è da completare in tal senso.
2.1.7 Diritto dell’UFSC di adottare disposizioni generali e concrete in merito ai dati documentati (art. 88 AP-OSC) In determinate circostanze può essere necessario adattare tutti i set di dati nel regi stro dello stato civile elettronico; non si tratta di cambiare il contenuto materiale dei dati documentati ma di eseguire determinate correzioni formali. Attualmente tale ne cessità potrebbe emergere se, nel trasferire i dati del registro dello stato civile dall’at tuale banca dati Infostar 13 alla nuova banca dati Infostar NG, il formato dei dati fi nora utilizzato comportasse delle difficoltà. In questo caso sarebbe logico eseguire un adattamento di tutti i dati attraverso un’unica decisione dell’UFSC. Anche in altri casi potrebbe essere necessario adottare una simile decisione. Un esempio recente la ri determinazione del modo in cui documentare il momento della nascita o della morte a mezzanotte (ore 00:00/24:00)18. Anche l’adeguamento della denominazione degli Stati alle direttive vincolanti della Confederazione può rendere necessaria una tale decisione. Occorre precisare che si tratta di adattamenti puramente tecnici che hanno luogo in particolare per garantire un unico e corretto formato dei dati. Tale decisione non ha ulteriori ripercussioni sui dati delle persone interessate.
Soddisfatte tali condizioni, l’UFSC dovrebbe emanare la relativa decisione. Trattan dosi di dati documentati, tale adattamento dovrebbe fondarsi su una decisione, la cui base deve essere creata nell’OSC. Poiché l’UFSC è un’autorità dello stato civile ai
Legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione (RS 810.11). Cfr. la comunicazione ufficiale UFSC n. 140.19 del 1° novembre 2022 «Documentazione del momento della nascita e della morte».
sensi dell’articolo 43 CC, quest’ultimo può fungere come base giuridica per la disposi zione dell’ordinanza.
2.1.8 Rettifiche in caso di carenza di personale: rettifiche eseguite da autorità dello stato civile di altri Cantoni (art. 88a AP-OSC) In passato è più volte accaduto che a causa di un’assenza per dimissione, malattia o ferie non vi era alcuna persona atta ad eseguire una modifica urgente dei dati dello stato civile. Pertanto sembra opportuno prevedere una possibilità per superare rapi damente tali difficoltà nei casi in cui la situazione è limpida, l’ulteriore trattamento sia urgente e un’attesa comporti casi personali gravi, perdite di posizioni legali o la re sponsabilità di un Cantone. Con l’articolo 88a AP-OSC si propone pertanto la possibi lità che le autorità dello stato civile di un altro Cantone eseguano tali modifiche. L’arti colo 43 CC rappresenta la base legale per un tale disciplinamento.
2.1.9 Abolizione dell’obbligo della registrazione dei pubblici ufficiali nel RegPU (art. 99e AP-OSC) Secondo l’articolo 47b capoverso 1 OSC gli ufficiali dello stato civile sono autorizzati a redigere documenti dello stato civile in forma elettronica. Lo stesso vale per le au tenticazioni realizzate dalle autorità di vigilanza e dai collaboratori dell’UFSC (Art. 47b cpv. 2 e 3 OSC). Per allestire atti elettronici, è necessaria la registrazione dei pubblici ufficiali interessati nel relativo registro svizzero RegPU (art. 6 cpv.2 OAPuE19).
Tuttavia, soltanto pochi Cantoni hanno finora sfruttato la possibilità di emettere atti dello stato civile in forma elettronica; il motivo risiede generalmente nella presunzione che non sussista una domanda di documenti dello stato civile elettronici. Inoltre sia la riorganizzazione generale degli uffici dello stato civile sia l’allestimento degli atti elet tronici nel singolo caso comportano ancora un onere considerevole. L’obbligo di regi strazione per i collaboratori previsto nell’OSC costituisce certamente un requisito ne cessario ma non sufficiente per il passaggio agli atti elettronici. Un cambiamento del sistema a livello nazionale dovrebbe obbligare i Cantoni a redigere e ricevere, a par tire da una certa data, atti elettronici su richiesta; come è accaduto per i tribunali civili e gli uffici d’esecuzione con l’entrata in vigore del Codice di procedura civile il 1° gen naio 2011.
Considerando che presto con Infostar NG tutti gli uffici avranno a disposizione un unico software in cui saranno gestiti i dati necessari per l’allestimento di atti dello stato civile elettronici, è comprensibile che i Cantoni oggi non sviluppino numerose soluzioni individuali, bensì attendano fino a quando non sarà disponibile la funzione aggiuntiva di Ingotar NG promessa (in modo non vincolante e senza indicazione con creta della data) per redigere atti elettronici direttamente nel software.
Alla luce di queste circostanze non sembra necessario continuare a obbligare i Can toni a registrare i pubblici ufficiali nel RegPU; quindi il vigente obbligo è da abrogare. Non appena una futura versione di Infostar NG consentirà di redigere atti elettronici, si discuterà da quando tali saranno da allestire su richiesta.
Ordinanza dell’8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (RS 211.435.1)
2.1.10 Ulteriori modifiche redazionali (art. 5 cpv. 1 lett. e AP-OSC; art. 14 AP-OESC) Infine, in occasione della presente revisione si effettuano due ulteriori modifiche pura mente redazionali nell’OSC e nell’OESC.
2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Gli adeguamenti proposti non comportano nuovi costi ricorrenti, né per la Confedera zione né per i Cantoni.
2.3 Attuazione
La maggior parte degli adeguamenti proposti sono attuati direttamente nel nuovo si stema Infostar NG, in fase di programmazione; il resto concerne le procedure che i Cantoni devono attuare nel quadro dell’esecuzione del diritto federale. Questi adatta menti non richiedono ulteriori misure da parte dei Cantoni, fuorché una formazione sulle nuove regole.
3 Commento ai singoli articoli
3.1.1 Modalità dell’introduzione del nuovo set di caratteri standard (art. 80, 98, 99f AP-OSC; AP- OESC allegato 1 n. II 4.7a)
3.1.1.1 Adeguamenti dell’OSC
Introduzione del nuovo set di caratteri standard L’adeguamento dell’articolo 80 OSC stabilisce in modo vincolante l’impiego del nuovo set di caratteri. In tal modo a partire dall’entrata in vigore, all’inizio del 2025, delle di sposizioni riviste, le nuove iscrizioni di persone nel registro dello stato civile saranno effettuate automaticamente con il nuovo set di caratteri. Impiego del nuovo set di caratteri per le persone già registrate Alle persone già registrate nel registro dello stato civile si applica l’articolo 99f AP-OSC. Per ogni adeguamento è necessaria una dichiarazione esplicita e indivi duale della persona interessata. Nella nuova disposizione si distinguono due casi: a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione le persone già registrate possono richiedere l’adeguamento del proprio nome con il nuovo set di caratteri in occasione di un altro fatto di stato civile da documentare, come la nascita di un figlio o la celebrazione di un matrimonio. Inol tre, una volta trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della modifica, presumibilmente dal 1° luglio 2025, le persone già registrate possono dichiarare di voler adeguare il proprio nome con i nuovi caratteri speciali, indipendentemente da un fatto di stato ci vile. Lo scaglionamento temporale proposto è stato espressamente voluto dalle auto rità cantonali dello stato civile in vista dell’onere considerevole che spetterà agli uffici dello stato civile in seguito all’introduzione del nuovo registro dello stato civile Infostar NG, con cui lavoreranno da inizio 2025. Al contempo si prevedono numerose persone desiderose di aggiornare il loro nome ufficiale con i caratteri speciali. Ai fini di un effi ciente e funzionale adempimento dei compiti, è quindi necessario non far coincidere i due casi. Conformemente al disciplinamento di casi analoghi, ad esempio quelli dell’articolo 8a titolo finale CC, la dichiarazione è possibile a tempo indeterminato. Per analogia ad altre procedure dello stato civile (p. es riconoscimento, art. 11 cpv. 5 OSC, dichiarazioni concernenti il cognome, art. 13 e 14a OSC, o dichiarazione con cernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile, art. 14b
OSC), ogni ufficio dello stato civile in Svizzera è competente per il ricevimento della dichiarazione secondo l’articolo 99f AP-OSC. La nuova dichiarazione deve essere fir mata personalmente in presenza dell’ufficiale dello stato civile conformemente al di sciplinamento previsto per le altre dichiarazioni. Portata dell’adeguamento della grafia dei nomi La dichiarazione concerne tutti i nomi presenti attualmente nel registro dello stato ci vile: nomi, altri nomi ufficiali e cognomi. Occorre adattare anche il cognome da celibe o nubile, poiché figura su parecchi documenti dello stato civile. Con la dichiarazione è possibile solo l’adattamento di tutti i nomi presenti nel registro dello stato civile; una limitazione a singoli nomi o singoli caratteri speciali non è possi bile. La modifica della grafia dei nomi per le persone già iscritte nel sistema si applica solo per il futuro; non vi è quindi alcuna rettifica per gli stati civili antecedenti. Procedura Come per ogni altra operazione, gli uffici dello stato civile svizzero esaminano le con dizioni di cui all’articolo 16 OSC. Per ogni persona è necessaria una dichiarazione. Occorre comprovare i caratteri speciali con documenti stranieri idonei (carta d’identità o passaporto) o con documenti dello stato civile esteri. Il cognome viene aggiornato con i caratteri speciali mediante l’operazione «Dichiarazione concernente il co gnome», per la quale il sistema mette automaticamente a disposizione il rispettivo modulo di dichiarazione. Per quanto riguarda le formalità si applicano le direttive generali per una dichiara zione concernente il cognome: la dichiarazione è da rilasciare per scritto e le firme sono da autenticare. Se la grafia dei nomi è diversa non solo in termini di caratteri speciali, occorre una ve rifica con i documenti che sono alla base della registrazione. In caso di ulteriori modi fiche che non si spiegano con la trascrizione in occasione della registrazione, occorre verificare sulla base dei documenti di registrazione se è stato fatto un cambiamento di nome o se la grafia è stata modificata per un altro motivo. In assenza di tali elementi, non deve essere eseguita un’ulteriore verifica. Necessità di una dichiarazione individuale La dichiarazione è individuale e incide esclusivamente sul nome del dichiarante. Per
tanto, se si desidera adattare la grafia dei nomi di più persone, occorre una propria dichiarazione di ogni persona e nel caso di una dichiarazione concomitante di coniugi e figli l’emolumento va riscosso soltanto una volta. Può così verificarsi che i dati di filiazione di una determinata persona, che ha rila sciato la dichiarazione, continuino a essere forniti senza i caratteri speciali se i geni tori non hanno presentato alcuna dichiarazione. Ciò corrisponde alla prassi vigente, secondo sui documenti che comprendono i genitori è adeguata solo la grafia delle persone che hanno fatto la dichiarazione. Se la dichiarazione concerne il cognome coniugale, i coniugi che conformemente all’articolo 160 capoverso 2 CC lo portano devono farla congiuntamente. Con la scelta di un cognome coniugale, i coniugi sono legati giuridicamente dal nome e al contempo hanno deciso come chiamare i loro figli. Sarebbe quindi contrario alla legge se i nomi di queste persone d’un tratto fossero scritti in maniera differente; anche un ritorno alla decisione iniziale di portare un cognome coniugale non è possibile, in quanto ciò richiederebbe una base legale in una legge in senso formale.
Per quanto concerne minori, spetta ai genitori dichiararne l’aggiornamento con i carat teri speciali. Se l’autorità parentale è congiunta, è necessaria una dichiarazione di en trambi i genitori. Il genitore che desidera fare richiesta da solo deve presentare docu menti attuali (non anteriori a sei mesi) che attestino la detenzione unica dell’autorità parentale. Per quanto possibile, è necessario informare l’altro genitore circa la dichia razione concernente il cognome. Conformemente al disciplinamento dell’articolo 270b CC, per cambiare il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età è necessario che quest’ultimo approvi la dichiarazione concernente il cognome presentata dai genitori. Atti dello stato civile e documenti d’identità Dopo l’aggiornamento, i documenti dello stato civile come il certificato di stato civile e di famiglia nonché il certificato relativo allo stato di famiglia registrato saranno rila sciati con la nuova grafia. Anche gli atti di nascita saranno redatti nella forma aggior nata, se la nascita è stata documentata in Infostar. È necessario aggiornare anche il registro delle nascite (art. 98 AP-OSC) affinché un atto di nascita possa essere rilasciato anche nel caso di una nascita in Svizzera all’epoca non documentata su Infostar. Invece continueranno a essere emessi con la grafia attuale (senza i caratteri speciali secondo ISO 8859-15) i documenti relativi a eventi passati che non vengono aggior nati, per esempio un matrimonio (analogamente alla fattispecie secondo l’art. 8a titolo finale CC). Anche nell’ambito del regime esistente la Svizzera emette pertanto atti dello stato civile con diverse grafie per la stessa persona. Attraverso le interfacce l’adattamento della grafia dei nomi è trasferito a parecchi si stemi attinenti, tra cui quelli del controllo abitanti, dell’AVS e della SEM; quindi i nuovi nomi ufficiali vengono depositati automaticamente in ulteriori registri affinché possano essere impiegati anche da queste autorità. Subito dopo il trattamento della dichiara zione gli interessati possono inoltre farsi rilasciare (a pagamento) dagli organi compe tenti i documenti (carta d’identità/passaporto) con la nuova grafia del nome. Adeguamenti di ulteriori disposizioni L’articolo 98 OSC è inoltre da completare. Il nome modificato sulla base della dichia
razione concernente il cognome è da inserire nel registro delle nascite come annota zione a margine. Ciò comporta un onere aggiuntivo non irrilevante per gli ufficiali dello stato civile, ma è inevitabile per garantire il corretto rilascio degli atti dal registro carta ceo.
Le ulteriori disposizioni dell’OSC concernenti il set di caratteri (art. 24 cpv. 1 e art. 26 lett. b OSC) rimandano all’articolo 80 OSC e non devono essere modificate.
3.1.1.2 Adeguamenti dell’OESC
Se hanno luogo in occasione della documentazione di un altro fatto di stato civile sog getto a emolumento, la dichiarazione e l’aggiornamento del registro dello stato civile sono esenti da emolumento per le persone già registrate (art. 99f cpv. 1 AP-OSC).
Se la dichiarazione è invece ricevuta e trattata indipendentemente da un altro fatto di stato civile, è riscosso un emolumento di 75 franchi. Questo sistema di riscossione degli emolumenti esiste già in altri ambiti, ad esempio per la dichiarazione concer nente il cognome in concomitanza con la procedura preparatoria del matrimonio o a
prescindere da quest’ultimo con un appuntamento distinto (OESC, allegato 1 n. II 4.3). L’ammontare dell’emolumento qui proposto si basa sulla considerazione che l’onere lavorativo da parte dell’ufficio dello stato civile è di circa mezz’ora e la tariffa generale dell’OESC per mezz’ora è di 75 franchi. Si tratta anche della tariffa abituale per il rice vimento di una dichiarazione e l’aggiornamento dell’iscrizione nel registro. Questa ta riffa comprende l’organizzazione dell’appuntamento, il ricevimento della dichiarazione (incl. consulenza, verifica delle generalità, ecc.) e il conseguente trattamento nel regi stro dello stato civile informatizzato. Se i coniugi richiedono insieme il medesimo adattamento del cognome coniugale, l’emolumento va riscosso soltanto una volta – nonostante le due dichiarazioni formali – in quanto è organizzato un solo appuntamento e la procedura avviene per entrambi nello stesso momento. Anche la dichiarazione per i figli minorenni non è soggetta a emolumento, se ricevuta insieme alla dichiarazione dei genitori. Per cambiare il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età, è ne cessario che quest’ultimo approvi la dichiarazione concernente il cognome presentata dai genitori (art. 99f cpv. 4 AP-OSC). Così come nel diritto vigente, la richiesta del consenso non è soggetta a emolumento, indipendentemente dal fatto che essa abbia luogo separatamente o insieme alla richiesta di uno o entrambi i genitori. Conformemente alle regole generali del sistema di emolumenti in materia di stato ci vile e di documenti d’identità, gli emolumenti per il rilascio di nuovi atti dello stato ci vile o nuovi documenti vengono fatturati in tutti i casi. 3.1.2 Requisito della cittadinanza per gli ufficiali dello stato civile (art. 4 cpv. 3 lett. a e cpv. 6 AP- OSC) Abrogando l’articolo 4 capoverso 3 lettera a OSC si abolisce il requisito della cittadi nanza svizzera per gli ufficiali dello stato civile. Il Consiglio federale non intravede al cun margine di manovra, poiché, come illustrato, un siffatto disciplinamento andrebbe inserito in una legge in senso formale. I partecipanti alla consultazione sono invitati a esprimere un parere su una pertinente revisione del CC per sancire il requisito della cittadinanza svizzera a livello di legge.
Occorre inoltre chiedersi se, dopo l’abrogazione dell’articolo 4 capoverso 3 lettera a OSC, i Cantoni saranno ancora liberi di chiedere il requisito della cittadinanza sviz zera ai loro ufficiali dello stato civile in virtù dell’articolo 4 capoverso 6 OSC e indipen dentemente dal disciplinamento nel diritto federale. Poiché il Consiglio federale ritiene che in futuro sia necessario che esso stesso disciplini i requisiti per gli ufficiali dello stato civile a livello nazionale e in via definitiva nell’OSC, occorre abrogare anche l’ar ticolo 4 capoverso 6. In futuro i Cantoni non potranno imporre agli ufficiali dello stato civile ulteriori condizioni personali o professionali al di fuori dell’OSC, eccetto i requi siti generali che un Cantone applica ai propri impiegati e non solo agli ufficiali dello stato civile.
3.1.3 Corretta denominazione degli Stati stranieri nel registro e negli atti dello stato civile (art. 26 cpv. 2 e 3 AP-OSC) Il capoverso 2 precisa che gli Stati esteri sono da inserire nel registro dello stato civile secondo la lista della denominazione degli Stati gestita dalla Confederazione e reperi bile sulla pagina internet del Dipartimento federale degli affari esteri20. Conseguente mente, anche negli atti dello stato civile è necessario adattare tale denominazione de gli Stati esteri. Per la Turchia, ad esempio, occorre impiegare la denominazione «Tür kiye» nel registro dello stato civile e in tutti gli atti dello stato civile. È necessario utiliz zare sempre la denominazione abbreviata e non la denominazione completa indicata sul predetto elenco.
Il capoverso 3 stabilisce che laddove l’assegnazione di un determinato luogo a un de terminato Stato sia controversa, l’indicazione da inserire nel registro dello stato civile (e negli atti dello stato civile) deve obbligatoriamente corrispondere alle posizioni della Svizzera nel diritto internazionale. Quindi per esempio un luogo in Kosovo (ricono sciuto dalla Svizzera come Stato indipendente) è da indicare necessariamente con l’indicazione «Kosovo». Invece per un luogo che si trova nella Crimea occupata dalla Russia continuerà a essere impiegata l’indicazione «Ucraina», poiché l’occupazione russa non è riconosciuta dalla Svizzera. Per le sigle è determinante la versione at tuale dei Codici degli Stati e dei territori gestita dall’Ufficio federale della statistica e reperibile sul relativo sito internet21.
3.1.4 Modifica amministrativa dei dati dello stato civile (art. 29 cpv. 2 e 3, 30, 45 cpv. 2 AP-OSC) Il vigente articolo 29 capoverso 1 OSC stabilisce che qualora dopo la documenta zione erronea non sia avvenuta alcuna ulteriore documentazione di atti concernenti la stessa persona, gli uffici dello stato civile stessi possono eseguire la rettifica. Se dopo la registrazione erronea sono documentati ulteriori fatti di stato civile, l’autorità di vigi lanza dispone la modifica amministrativa. Poiché in linea di principio permangono le strutture e le competenze esistenti, il capoverso 1 non deve essere modificato. Per contro, è stata ridefinita la competenza per le rettifiche intercantonali.
Secondo l’avamprogetto, l’autorità di vigilanza di un Cantone dispone la rettifica com pleta e i suoi uffici sono competenti per la modifica e la cancellazione dei dati perso nali interessati. La registrazione dei fatti di stato civile completamente cancellati av viene come finora, ma su indicazione dell’autorità di vigilanza competente nel luogo del registro interessato; anche se il registro si trova in un altro Cantone (p. es. la retti fica di una nascita nel luogo di documentazione). Alla base della modifica amministra tiva vi è di norma un errore che si riproduce in diversi dati dello stato civile. Se la deci sione di correggere questo errore in modo amministrativo non è controversa, da un lato non si tratta di un caso per i tribunali e, dall’altro, per motivi di tecnica di registra zione ciò implica la correzione dei dati di tutte le persone registrate senza che la que stione materiale debba essere riesaminata ogni volta. È quindi opportuno che la mo difica amministrativa sia disposta da un’unica autorità di vigilanza, anche se riguarda dati dello stato civile in diversi Cantoni.
www.dfae.admin.ch > Politica estera > Diritto internazionale pubblico > Osservanza e promozione del diritto internazionale pubblico > Il riconoscimento di Stati e governi > Lista della denominazione degli Stati. www.bfs.admin.ch > Basi statistiche e rilevazioni > Stati e territori > Elenco degli Stati e dei territori.
Dal momento che tutte le fasi di rettifica sono disposte da un’autorità di vigilanza, è necessario trasformare la «responsabilità» fattuale vigente in una vera competenza al fine di evitare doppioni e ridondanze. In tal modo, attraverso Infostar, l’autorità di vigi lanza competente può includere nel processo di rettifica anche gli uffici dello stato ci vile di altri Cantoni e assegnare loro incarichi.
Infine, nel quadro dell’organizzazione esecutiva cantonale, l’autorità di vigilanza com petente può tuttora esaminare la modifica materiale e assegnare l’allestimento di un piano di lavoro o una fase della modifica a un ufficiale di un ufficio dello stato civile (assegnazione ruolo «pubblico ufficiale autorità di vigilanza» PUAV). Quindi in parti colare piccole autorità di vigilanza possono, come finora, delegare i compiti in que stione.
Se i dati dello stato civile da rettificare sono controversi si applicano le competenze conformemente all’articolo 42 CC in combinato disposto con l’articolo 22 CPC. Sono legittimati all’azione chiunque abbia un interesse e le autorità di vigilanza sullo stato civile competenti conformemente all’OSC (art. 42 cpv. 1 e 2 CC).
Il vigente articolo 30 OSC può essere abrogato poiché ripete solo quanto è già stabi lito in modo vincolante dalla legge (art. 42 CC). Il rimando nell’articolo 45 capoverso 2 OSC va adeguato in tal senso.
3.1.5 Doppia maternità della coniuge della madre biologica – dimostrazione della procedura secondo la LPAM (art. 35 cpv. 6 e 6bis AP-OSC) La versione vigente dell’articolo 35 capoverso 6 OSC limita l’obbligo di provare che il concepimento mediante dono di spermatozoi sia avvenuto secondo la LPAM ai casi in cui la nascita è notificata da una persona di cui all’articolo 34 lettera bbis OSC. In vece nel caso di notifica da parte di una persona di cui all’articolo 34 lettere a o b OSC non è necessaria alcuna prova; probabilmente perché originariamente si presu meva che la conferma sarebbe avvenuta da parte della clinica di maternità o dello specialista che notifica la nascita. Ma spesso nella prassi questi ultimi non sono in grado di rilasciare una conferma, in quanto la loro partecipazione si limita alla nascita ed essi non dispongono di conoscenze qualificate circa il concepimento del bambino. Vi è pertanto il rischio che la conferma si basi solamente sulla dichiarazione della ma dre biologica. La relativa prova va quindi distinta del tutto dalla notificazione della na scita e fatta in un documento a sé stante. Secondo l’avamprogetto i genitori devono in ogni caso presentare all’ufficio dello stato civile una conferma rilasciata da una per sona con conoscenze qualificate sulle circostanze del concepimento e capace di esprimersi in maniera vincolante sul fatto che il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM. Conformemente all’articolo 25 LPAM tale persona potrebbe essere il medico curante in questione, che secondo l’articolo 25 capoverso 1 LPAM è tenuto anche per legge a trasmettere la comunicazione all’Ufficio federale dello stato civile, per l’iscrizione nel registro dei donatori di sperma. In tal modo si ga rantisce che si tratta di una clinica in Svizzera soggetta alla LPAM.
In qualsiasi momento dopo la nascita, il medico curante rilascia la conferma ai geni tori affinché possano presentarla all’ufficio dello stato civile. Per evitare falsificazioni, la dichiarazione deve contenere il nome del medico curante e il relativo numero GLN (Global Location Number conformemente all’ordinanza sul registro LPMed22). L’ufficio dello stato civile deve esaminare se la prova richiesta sia realmente fornita (art. 16 Ordinanza del 5 aprile 2017 sul registro delle professioni mediche universitarie (RS 811.117.3).
cpv. 1 lett. c OSC); in caso di dubbio può disporre accertamenti supplementari (art. 16 cpv. 5 OSC), ad esempio contattare il medico indicato e verificarne la conferma.
3.1.6 Comunicazione all’APMA (art. 50 cpv. 1 lett. abis AP-OSC)
Come già esposto, occorre prevedere nell’OSC un obbligo di comunicazione aggiun tivo all’APMA nel caso in cui la madre biologica sia sposata con una donna, non sia stata ancora presentata all’ufficio dello stato civile una conferma medica attestante il concepimento del figlio mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della LPAM e nessun riconoscimento da parte del padre abbia avuto luogo.
3.1.7 Diritto dell’UFSC di definire prescrizioni generali e concrete in merito ai dati documentati (art. 88 AP-OSC) Con la nuova possibilità di definire prescrizioni generali e concrete per l’adeguamento del registro dello stato civile non s’intendono adeguare singole iscrizioni, bensì ese guire meri adeguamenti tecnici dei dati per interi gruppi di iscrizioni che per determi nati motivi non corrispondono alle regole.
3.1.8 Rettifiche in caso di carenza di personale: rettifiche eseguite da autorità dello stato civile di altri Cantoni (art. 88a AP-OSC) D’intesa con l’UFSC, l’autorità dello stato civile di un altro Cantone può eseguire le rettifiche e registrarle nel registro dello stato civile.
3.1.9 Abolizione dell’obbligo della registrazione dei pubblici ufficiali nel RegPU (art. 99e AP-OSC) Come precisato, s’intende abolire fino a nuovo avviso il termine entro il quale i Can toni devono registrare i pubblici ufficiali nel RegPU. Finché il diritto federale non ob bliga i Cantoni a emettere atti elettronici, non vi è alcuna necessità di registrare i pub blici ufficiali. Naturalmente sarà comunque possibile effettuare registrazioni ed emet tere atti dello stato civile elettronici.
3.1.10 Ulteriori modifiche redazionali
3.1.10.1 Articolo 5 capoverso 1 lettera e AP-OSC
Poiché l’articolo 12a capoverso 2 OSC è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2022, la dichiarazione concernente il cognome da esso prevista non è più possibile. Tutta via è stato tralasciato di adeguare l’articolo 5 capoverso 1 lettera e OSC e la presente ordinanza intende rimediare a questa dimenticanza.
3.1.10.1.1 Articolo 14 AP-OESC Fino al 1° gennaio 2011 le decisioni delle autorità amministrative in merito agli obbli ghi di diritto pubblico non valevano automaticamente come titolo definitivo di rigetto. L’equiparazione alle sentenze giudiziarie doveva essere precisata espressamente nella legge. Per questo motivo l’articolo 14 OESC stabilisce tuttora che anche le con seguenti decisioni concernenti gli emolumenti valgono come titolo definitivo di rigetto ai sensi dell’articolo 80 LEF23. Tuttavia il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore una ver sione riveduta dell’articolo 80 LEF, secondo cui tutte le «decisioni di autorità ammini
Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1).
strative svizzere» valgono come titolo definitivo di rigetto. Poiché oggi non è più ne cessaria un’esplicita equiparazione alle sentenze giudiziarie nelle leggi speciali, l’arti colo 14 OESC può essere abrogato.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Gli adattamenti proposti non hanno ripercussioni dirette sulla Confederazione poiché le autorità dello stato civile sono cantonali e il nuovo diritto deve essere eseguito dai Cantoni.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le
regioni di montagna Si presume che con l’introduzione del nuovo set di caratteri standard nel registro dello stato civile, numerose persone si avvarranno del diritto di chiedere l’adeguamento della grafia del loro nome. Il Consiglio federale ha già decretato l’introduzione del set di caratteri esteso; la presente revisione intende agevolarne l’introduzione e ridurre per quanto possibile l’onere dei Cantoni.
4.3 Ripercussioni sulla società
Viste le numerose richieste e i riscontri è presumibile che l’estensione del set di carat teri rappresenterà per molte persone l’occasione per adeguare la grafia del nome nel registro dello stato civile e per farsi rilasciare nuovi documenti d’identità. La possibilità di adeguare il nome risponde pertanto a un’importante richiesta.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
La presente revisione dell’OSC si basa sulla corrispondente norma di delega del CC (art. 48 CC), che autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni esecutive ne gli ambiti interessati. La predetta norma del CC si basa a sua volta sulla competenza federale nel campo del diritto civile (art. 122 Cost.).
5.2 Forma dell’atto
Si tratta di disposizioni d’esecuzione con le quali il Consiglio federale concretizza i dettagli indicati nell’articolo 48 CC e completa le vigenti disposizioni d’esecuzione nell’OSC.
5.3 Subordinazione al freno delle spese
Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a uno dei valori soglia) né nuovi crediti d’impegno/dotazioni finanzia rie (con superamento di uno dei valori soglia).
6 Entrata in vigore
Le diverse finalità della revisione fanno sì che non necessariamente debba essere prevista un’unica data per un’eventuale entrata in vigore. I punti della revisione legati all’introduzione di Infostar NG devono entrare in vigore con la messa in esercizio del programma. Il requisito della cittadinanza è da abrogare in tempi relativamente rapidi, poiché secondo le considerazioni giuridiche precedentemente esposte è contrario alla
legge. Anche gli ulteriori punti della revisione devono essere messi in vigore il prima possibile affinché sia garantita la certezza del diritto necessaria per la prassi.