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22.423
Iniziativa parlamentare Per una stampa scritta indipendente è necessario adeguare gli importi del sostegno indiretto Progetto preliminare et rapporto esplicativo della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Con- siglio nazionale
del 14 novembre 2023
2019–...... 1
Compendio
Con il progetto di legge, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) propone di potenziare in modo limitato nel tempo il sostegno indiretto alla stampa, allo scopo di preservare la pluralità dei media in Svizzera. Le misure sgravano finanziariamente gli editori poiché liberano fondi per la trasformazione digitale.
Situazione iniziale I media indipendenti e pluralistici adempiono un’importante funzione in termini di politica statale e democratica. La pluralità della stampa è però minacciata proprio a livello locale e regionale. La situazione economica dei media è in continuo peggioramento. Anche la stampa associativa e delle fondazioni deve far fronte a sfide sotto il profilo finanziario. In tale contesto la CTT-N propone, con il presente rapporto, una modifica della legge sulle poste (RS 783.0). A suo avviso, il potenziamento temporaneo del sostegno indiretto alla stampa costituisce a medio termine una soluzione transitoria adeguata per preservare la pluralità mediatica.
Contenuto del progetto Il sostegno indiretto alla stampa va potenziato temporaneamente per sette anni. I contributi annuali delle risorse generali della Confederazione per la distribuzione regolare di quotidiani e periodici in abbonamento della stampa regionale e locale devono essere aumentati dagli attuali 30 milioni a 45 milioni, e per la stampa associativa e delle fondazioni dagli attuali 20 milioni a 30 milioni. Questa misura sgrava gli editori dal punto di vista finanziario, aiutando ad attutire l’impatto degli stravolgimenti dovuti alla digita- lizzazione. Una minoranza non è favorevole all’aumento del sostegno annuale alla stampa associativa e delle fondazioni. Inoltre, è necessario sostenere il recapito mattutino dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale durante la settimana. A questo scopo, la Confederazione deve fornire in via provvisoria 30 milioni di franchi all’anno provenienti dalle risorse generali. Queste misure vanno nel complesso limitate a un periodo di sette anni. Al termine di questa fase transitoria, le misure saranno nuovamente revocate e il sostegno indiretto alla stampa continuerà al livello attuale.
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Rapporto
1 Genesi del progetto
Il 18 marzo 2022 la consigliera nazionale Christine Buillard-Marbach (Il Centro, FR) ha depositato l’iniziativa parlamentare 22.423 («Per una stampa scritta indipendente è necessario adeguare gli importi del sostegno indiretto»). L’iniziativa chiede una modifica dell’articolo 16 capoverso 7 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO; RS 783.0) per garantire, attraverso un aumento del sostegno indiretto alla stampa, il recapito a prezzi ridotti di giornali e periodici per un periodo di transizione di sette anni nonché il recapito della stampa associativa e delle fondazioni per un periodo di tempo limitato. Inoltre, l’iniziativa chiede l’aggiunta alla LPO di tre nuovi articoli: 19a, 19b e 19c. Attraverso di essi, il sostegno indiretto alla stampa viene ampliato per includere un contributo per il recapito mattutino durante la settimana, soprattutto per i piccoli editori di giornali regionali. La motivazione dell’iniziativa sottolinea che il sostegno richiesto agli editori di giornali locali e regionali era una parte incontestata del pacchetto sui media respinto in occasione della votazione popolare del 13 febbraio 2022 (45,42 % di voti a favore). Nella sua seduta del 14 febbraio 2023, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) ha esaminato l’iniziativa in via preliminare e ha deciso, con 15 voti contro 9, di darvi seguito. L’omologa Commissione del Consiglio degli Stati (CTT-S) ha a sua volta approvato questa decisione durante la seduta del 3 aprile 2023 con 7 voti a favore, 4 contrari e 2 astensioni. Alla seduta del 5 settembre 2023, la CTT-N ha discusso in merito a come procedere e ha definito i parametri chiave del progetto di legge volto ad attuare l’iniziativa parlamentare. Di conseguenza, tale progetto deve essere redatto sulla base del testo dell’iniziativa ma senza tener conto della sua motivazione scritta. In questo contesto, la Commissione ha incaricato l’Amministrazione di redigere una modifica dell’articolo 16 capoverso 7 LPO e di aggiungere alla LPO i tre nuovi articoli 19a, 19b e 19c.
2 Svolgimento di una procedura di consultazione
Nella sua seduta del 14 novembre 2023, la CTT-N ha discusso il progetto preliminare di modifica di legge preparato dall’Amministrazione. Lo ha approvato con 14 voti contro 10 e ha deciso di indire una procedura di consultazione. Es liegt ein Minderheitsantrag vor, die Unterstützung der Mitgliedschafts- und Stiftungspresse gemäss geltendem Recht bei jährlich 20 Millionen Franken beizubehalten und auf eine Erhöhung um 10 Millionen Franken zu verzichten (abgelehnt mit 13 zu 11 Stim- men). Una proposta della minoranza chiedeva di mantenere il sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni a 20 milioni di franchi all'anno, conformemente al diritto vigente, e di rinunciare a un aumento di 10 milioni di franchi (respinta con 13 voti contro 11). Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061), per la prepara- zione di ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale deve essere indetta una procedura di consultazione. L’atto normativo propone un ampio potenziamento del sostegno indiretto alla stampa con un notevo- le impatto finanziario (+55 mio. di fr.) a favore dei media stampati. La procedura di consultazione dura dal 20 novembre 2023 al 1° marzo 2024.
3 Situazione iniziale
3.1 Introduzione e contesto
In Svizzera, i media indipendenti e pluralistici adempiono un’importante funzione in termini di politica statale e democratica. Soprat- tutto in tempi di crisi, assumono inoltre un fondamentale ruolo di conservazione del sistema, in quanto trattano in modo fondato i contenuti che necessitano di spiegazioni, e possono informare gli utenti dei media in modo duraturo. Allo stesso tempo però la loro situazione economica si sta deteriorando sempre più, in particolare a causa dell’erosione degli introiti pubblicitari e dei ricavi deri- vanti dagli abbonamenti. Questo sviluppo mette in pericolo la sopravvivenza della pluralità dei media in Svizzera. La stampa è parti- colarmente colpita da questi cambiamenti e si trova in una situazione finanziaria difficile. Tuttavia, una democrazia ha bisogno di media indipendenti e forti e di una popolazione informata. In questo contesto, il Parlamento e il Consiglio federale si occupano da anni della politica dei media (v. anche n. 1).
3.2 Basi giuridiche e situazione attuale
Per tenere conto dell’importanza della stampa in termini di politica statale, la distribuzione di giornali e periodici in abbonamento ha beneficiato di riduzioni per anni. Nel 2007, il Parlamento ha deciso di passare dal principio dell’innaffiatoio, precedentemente in vigore, a un sostegno mirato per la stampa regionale e locale e per le pubblicazioni delle organizzazioni senza scopo di lucro (la cosidd. stampa associativa). La Posta doveva continuare a garantire prezzi di distribuzione indipendenti dalla distanza nell’ambito degli obblighi legati al servizio universale. Il principio dell’innaffiatoio è stato abbandonato perché non vi era la necessità di pro- muovere giornali ad alta tiratura. Si riteneva che in linea di principio tali giornali avessero infatti un potere di mercato sufficiente per negoziare una tariffa adeguata con la Posta. È stato inoltre argomentato che i grandi giornali venivano distribuiti soprattutto nell’ambito del recapito mattutino e dunque non erano toccati dall’abolizione generale del sostegno indiretto alla stampa. Nel proget- to di una revisione totale della legge sulle poste, nel 2009 il Consiglio federale ha proposto di proseguire temporaneamente con il modello allora in vigore. Il Parlamento, tuttavia, è andato nella direzione opposta, eliminando la limitazione temporale e aumentando gli importi. Il campo di applicazione materiale è stato limitato all’articolo 16 LPO e all’articolo 36 dell’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO; RS 783.01). I criteri da soddisfare cumulativamente per avere diritto al sostegno sono stati ripresi senza modifiche dalla vecchia legge sulle poste (art. 15 cpv. 2 e 3a LPO 1997). La cerchia degli aventi diritto è stata modificata in alcuni punti (stam- pa delle fondazioni) e l’approvazione delle riduzioni sul prezzo di distribuzione non spetta più al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), bensì al Consiglio federale (art. 16 cpv. 6 LPO). L’Ufficio
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federale delle comunicazioni (UFCOM) decide in merito al diritto al sostegno. I criteri per la concessione della riduzione sul prezzo di distribuzione sono disciplinati nel dettaglio all’articolo 36 OPO. La Confederazione concede una riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare nella distribuzione regolare di - quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (art. 16 cpv. 4 lett. a LPO) - giornali e periodici di organizzazioni senza scopo di lucro ai propri abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni [art. 16 cpv. 4 lett. b LPO]). Le riduzioni sul prezzo di distribuzione sono approvate annualmente dal Consiglio federale. La Confederazione accorda ogni anno un contributo di 30 milioni di franchi alla stampa regionale e locale e 20 milioni di franchi alla stampa associativa e delle fondazioni. I contributi sono gestiti dalla Posta, la quale detrae dalla fattura delle testate con diritto al sostegno la riduzione che spetta loro. Even- tuali spese inferiori o superiori sono compensate l’anno successivo (art. 47 OPO). Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i quotidiani e settimanali in abbonamento con una tiratura media complessiva compresa fra i 1000 e i 40 000 esemplari, che sono pubblicati almeno settimanalmente, sono diffusi prevalentemente in Svizzera, non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi, presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento e sono a pagamento (art. 36 cpv. 1 OPO). Questi non possono appartenere a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione (art. 36 cpv. 2 OPO). Per avere diritto a una riduzione per la distribuzione nella categoria della stampa associativa e delle fondazioni, le pubblicazioni devono essere diffuse prevalentemente in Svizzera, pubblicate almeno trimestralmente, non servire prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi, non essere in maggioranza di proprietà pubblica, essere a pagamento, presen- tare una parte redazionale di almeno il 50 per cento e una tiratura media compresa fra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione (art. 36 cpv. 3 OPO). Non hanno diritto al sostegno gli esemplari del recapito mattutino e domenicale.
3.3 Necessità d’intervento e obiettivi
La Commissione riconosce la rilevanza della pluralità mediatica in generale e l’importanza centrale dell’informazione regionale in un sistema federale e in particolare di democrazia diretta. Agli occhi della Commissione, tuttavia, la pluralità dei media è oggi a rischio. Secondo questa, soprattutto gli editori locali e regionali sono alle prese con problemi finanziari poiché i loro introiti pubblicitari sono in forte calo a causa dello spostamento della pubblicità verso il mercato online. Anche la stampa associativa e delle fondazioni deve far fronte a sfide finanziarie. La maggioranza della Commissione sostiene quindi l’idea dell’iniziativa parlamentare che mira a un potenziamento temporaneo del sostegno indiretto alla stampa per la stampa regionale e locale, nonché per la stampa associativa e delle fondazioni. Una minoranza, invece, ritiene che si debba rinunciare ad aumentare la riduzione sul prezzo di distribuzione per la stampa associativa e delle fondazioni. A suo avviso, questo aumento non avrebbe alcun effetto sulla comunicazione delle associazio- ni e delle organizzazioni con i loro membri. Inoltre, ritiene che la situazione della stampa associativa e delle fondazioni non sia paragonabile alle attuali sfide della stampa regionale e locale. Secondo la Commissione, tale sostegno è uno strumento collaudato per garantire la pluralità dei media in Svizzera. Essa ritiene che, a causa della diminuzione della diversità nel paesaggio della stampa regionale, sia necessario agire rapidamente e sostiene che l’attuazione di misure di sostegno alternative richieda tempi troppo lunghi. Il potenziamento temporaneo del sostegno indiretto alla stampa costituisce, a suo avviso, una soluzione transitoria adeguata a medio termine per preservare la pluralità mediatica. Il margine di manovra finanziario così creato può essere utilizzato dagli editori più piccoli per affrontare sfide come la trasformazione digitale. Tuttavia, la Commissione vorrebbe astenersi dal disciplinare l’uso concreto dei fondi per i gruppi editoriali. Pertanto, il progetto di legge si basa solo sul testo dell’iniziativa parlamentare e non sulla relativa motivazione. Il potenziamento temporaneo del sostegno indiretto alla stampa faceva parte del pacchetto di misure a favore dei media (20.038), respinto in occasione della votazione popolare del 13 febbraio 2022 (45,42 % voti a favore). Per le ragioni sopra menzionate, la Commissione ritiene importante includere nella legge sulle poste questa componente del pacchetto di misure a favore dei media.
4 Principi del progetto
La nuova regolamentazione proposta risponde alle preoccupazioni principali dell’iniziativa parlamentare 22.423. Concretamente, il sostegno indiretto alla stampa andrebbe potenziato come segue:
- Il contributo per la distribuzione di giornali e periodici in abbonamento della stampa regionale e locale previsto nella LPO deve essere aumentato. L’aumento del contributo della Confederazione comporta, per i quotidiani e i settimanali in abbo- namento aventi diritto, un aumento della riduzione per ciascun esemplare. In questo modo si sgrava finanziariamente la stampa aiutando ad attutire l’impatto degli stravolgimenti dovuti alla digitalizzazione.
- Deve essere aumentato anche il contributo per la distribuzione di pubblicazioni della stampa associativa e delle fondazioni. Anche questa categoria contribuisce al funzionamento del dibattito democratico e promuove la coesione della Svizzera.
- Oggi il sostegno indiretto alla stampa si limita alla distribuzione regolare tramite il canale postale. La Posta fornisce questo servizio a livello nazionale nell’ambito degli obblighi legati al servizio universale. Per i quotidiani e i settimanali in abbo- namento il recapito mattutino riveste un’importanza fondamentale per conquistarsi il favore dei lettori. I quotidiani e setti- manali che oggi beneficiano di prezzi ridotti distribuiscono complessivamente oltre la metà della tiratura in abbonamento nell’ambito del recapito mattutino; il rapporto tra gli esemplari recapitati nel quadro della distribuzione regolare e quelli del recapito mattutino varia sensibilmente a seconda della testata. Pertanto, è necessario promuovere il recapito mattutino dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale durante la settimana.
- Queste misure devono essere limitate a un totale di sette anni. Dopo la fase di transizione, queste saranno nuovamente revo- cate e la promozione indiretta della stampa continuerà al livello attuale.
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5 Commento ai singoli articoli
Art. 2 lett. abis Definizione Nel recapito mattutino, la consegna è assicurata nei giorni feriali fino alle 6.30 da parte di organizzazioni di distribuzione specializza- te1. La copertura territoriale si basa sulla domanda e sulla redditività economica del servizio per l’editore (numero di copie e redditività finanziaria attraverso gli introiti degli abbonamenti). Su richiesta degli editori, le organizzazioni che effettuano il recapito mattutino valutano la possibilità di offrire il servizio nelle zone che ne sono ancora sprovviste. A differenza della distribuzione regolare, non esiste un’offerta capillare.
Art. 16 cpv. 5-7 Prezzi Continueranno a essere concesse riduzioni per la distribuzione regolare della stampa regionale e locale e della stampa associativa e delle fondazioni. I criteri per il sostegno rimangono invariati. Per ottenere la riduzione sul prezzo di distribuzione è necessaria una tiratura di almeno 1000 esemplari in abbonamento per edizione sia per la stampa regionale e locale sia per la stampa associativa e delle fondazioni. Ciò corrisponde alla volontà del legislatore se- condo cui le riduzioni devono essere concesse solo ai prodotti della stampa con una tiratura compresa entro i limiti che il Consiglio federale deve determinare. La tendenza al continuo calo della tiratura giustifica il disciplinamento esplicito nella legge di una tiratura minima (cpv. 5). L’ammontare delle riduzioni deve essere approvato dal Consiglio federale (cpv. 6). Questo approva ogni volta a fine anno la riduzio- ne sul prezzo di distribuzione per esemplare che sarà applicata l’anno successivo. La disposizione è adeguata puramente a livello linguistico. Per un periodo limitato di 7 anni, il contributo annuo della Confederazione per la stampa regionale e locale deve essere aumentato da 15 milioni di franchi a 45 milioni di franchi (cpv. 7 lett. a in combinato disposto con cifra II cpv. 3). Questo aumento si traduce in una riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare nettamente superiore rispetto al livello attuale. Tenendo conto della prevista diminuzione dei volumi, la riduzione per esemplare passerà da 26 centesimi (2023) a circa 43 centesimi. Il meccanismo fornirà temporaneamente un più forte sgravio finanziario ai giornali regionali e locali che già ricevono finanziamenti, consentendo inoltre agli editori locali e regionali di investire maggiormente nell’offerta digitale. Secondo la Posta, il prezzo medio per la distribuzione dei quotidiani e dei settimanali regionali e locali in abbonamento è attualmente di circa 47 centesimi per copia. Anche la stampa associativa e delle fondazioni è fortemente colpita dalla trasformazione digitale. Il contributo annuo della Confede- razione deve essere aumentato, per un periodo limitato, dagli attuali 10 milioni di franchi a 30 milioni di franchi (cpv. 7 lett. b in combinato disposto con cifra II cpv. 3). La riduzione sul prezzo di distribuzione di ciascun esemplare aumenterebbe da 18 centesimi (2023) a circa 29 centesimi. I fondi risparmiati potrebbero essere utilizzati anche per investire maggiormente nelle offerte digitali di questa categoria. Una minoranza vorrebbe rinunciare ad aumentare la riduzione sul prezzo di distribuzione per la stampa associativa e delle fondazioni e lasciare il contributo federale a 20 milioni di franchi. La riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare non può in nessun caso essere superiore al prezzo di distribuzione (cpv. 6). Le eventuali differenze della Confederazione saranno compensate l’anno successivo nel calcolo delle nuove riduzioni (art. 47 cpv. 5 OPO). L’aumento dei contributi della Confederazione è valido per sette anni dalla sua entrata in vigore. Trascorso questo termine la modifi- ca di legge decade (cifra II cpv. 3) e torneranno a valere gli importi del sostegno attuale, ossia 30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale e 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.
Art. 19a Riduzioni per il recapito mattutino della stampa regionale e locale L’attuale riduzione per le copie di giornale consegnate tramite la distribuzione regolare è legata all’obbligo della Posta di fornire il servizio universale. Questo mandato di servizio universale potrebbe in linea di principio essere esteso al recapito mattutino, obbli- gando la Posta a garantire tale distribuzione in ogni località. La fornitura di un recapito mattutino capillare sarebbe particolarmente impegnativa dal punto di vista logistico e di conseguenza molto costosa da attuare. Anche le scadenze delle redazioni e le tempistiche di stampa per la produzione dei giornali dovrebbero essere anticipate enormemente la sera precedente. Il recapito mattutino finirebbe per soppiantare la distribuzione regolare, che diventerebbe nettamente più cara. Ora dovrà essere sostenuta finanziariamente anche la parte di tiratura che gli editori distribuiscono tramite il recapito mattutino. Gli editori dovrebbero essere liberi di scegliere liberamente il proprio partner di distribuzione a tal fine. Sono dunque concesse riduzioni per il recapito mattutino di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale da parte di organizzazioni per il recapito mattutino notificate (cpv. 1). Gli esemplari distribuiti da organizzazioni per il recapito mattutino non notificate sono automa- ticamente esclusi dal sostegno. Ove possibile, si seguiranno le migliori pratiche di sostegno indiretto alla stampa nella distribuzione regolare. Tra le procedure con- solidate rientrano la valutazione del diritto al sostegno e il calcolo, effettuato dall’UFCOM, delle riduzioni sul prezzo di distribuzio- ne, come anche lo svolgimento delle operazioni di pagamento da parte della Posta. Le nuove procedure sono la notifica delle orga- nizzazioni per il recapito mattutino, la fornitura delle prestazioni e la relativa fatturazione da parte di queste organizzazioni e il versamento del sostegno da parte dell’organo amministrativo (Posta). Dato il forte parallelismo tra distribuzione regolare e recapito mattutino, se possibile bisognerà sempre rifarsi alle procedure consolidate, adattandole se necessario. Per il diritto al sostegno di una testata nell’ambito del recapito mattutino si applicano gli stessi criteri attualmente in vigore, fa ecce- zione l’affidamento alla Posta per la distribuzione regolare (art. 36 cpv. 1 lett. b OPO). Questo ultimo criterio è sostituito dall’affidamento delle copie dei giornali a un’organizzazione notificata ai fini del recapito mattutino. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sostegno nell’ordinanza (cpv. 2).
1 Fra queste vi sono Presto Presse-Vertriebs AG, Schazo AG, Pomona Media AG, La Liberté Média SA, Somedia Distribution AG, Expedito SA, Messageries Romandes SA, Messageries du Rhône SA, Centro Stampa Ticino SA, AZ Vertriebs AG, VS Vertriebs GmbH
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Il Consiglio federale approva la riduzione per esemplare nell’ambito del recapito mattutino. Tale riduzione non può superare il relati- vo prezzo di distribuzione (cpv. 3). Il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza che eventuali differenze sono compensate l’anno successivo nel calcolo delle nuove riduzioni (analogamente all’art. 47 cpv. 5 OPO). Durante un periodo di transizione di sette anni, la Confederazione fornirà un contributo annuo di 30 milioni di franchi per la riduzio- ne a favore del recapito mattutino (cpv. 4 in combinato disposto con cifra II cpv. 4). L’estensione al recapito mattutino durante la settimana consentirebbe di sostenere circa 163 milioni di copie in più. Ciò comporterebbe una riduzione per il recapito mattutino di
18 centesimi per esemplare.
Art. 19b Notifica delle organizzazioni per il recapito mattutino I fornitori di servizi postali che effettuano il recapito mattutino dei giornali beneficiando della riduzione devono notificarsi presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) (cpv. 1). Questo obbligo si applica anche alle organizzazioni che, in una determina- ta regione, effettuano il recapito mattutino per conto di un’altra organizzazione. La notifica serve, fra l’altro, a garantire che le orga- nizzazioni per il recapito mattutino si attengano agli standard minimi vincolanti per lo svolgimento operativo (ad es. un’interfaccia conforme per la trasmissione dei dati). In quanto fornitori di servizi postali, le organizzazioni per il recapito mattutino sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 4 LPO. Ciò comporta in particolare il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore, l’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro (CCL) e l’esistenza di una sede, di un domicilio o di una stabile organizzazio- ne in Svizzera. Chiunque sia soggetto all’obbligo di notifica deve separare sul piano contabile il recapito mattutino di giornali che beneficiano della riduzione da altre attività (cpv. 2 lett. a) e non può utilizzare le entrate derivanti dal recapito mattutino di giornali che beneficiano della riduzione per diminuire i costi di altre attività (cpv. 2 lett. b). Queste disposizioni sono concepite per impedire e verificare sovvenzionamenti trasversali illeciti fra prestazioni. In particolare, occorre garantire che le organizzazioni di recapito mattutino non incassino riduzioni, invece di trasferirle interamente agli editori aventi diritto, aumentando i prezzi di distribuzione in modo ingiusti- ficato. A differenza del sostegno indiretto alla stampa nel caso della distribuzione regolare da parte della Posta, i cui prezzi sono disciplinati nel quadro del servizio universale, per i prezzi del recapito mattutino non vi sono disposizioni specifiche. Non è quindi garantito che i contributi vengano trasferiti integralmente agli editori aventi diritto. Le organizzazioni per il recapito mattutino devono fornire all’UFCOM tutte le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti (cpv. 3). Ciò comprende in particolare la documentazione necessaria per vigilare sul rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale. Eventualmente, l’UFCOM può emanare norme amministrative e tecniche sulla base dell’articolo 34 capoverso 1 LPO.
Art. 19c Procedura Nell’ordinanza il Consiglio federale stabilisce la procedura per il calcolo e il pagamento delle riduzioni per il recapito mattutino (cpv. 1). La procedura si ispira a quella attualmente in uso per la distribuzione regolare (art. 47 cpv. 5 e 6 OPO). La riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare risulta dalla divisione del contributo di sostegno per il numero di esemplari aventi diritto. L’elaborazione sarà ad opera di un organo amministrativo. Anche in questo caso occorre basarsi sulle esperienze maturate nell’ambito del sostegno indiretto alla stampa nella distribuzione regolare. L’UFCOM può coinvolgere la Posta nell’esecuzione (cpv. 2). La Posta dispone di sistemi informatici, che possono essere utilizzati come base per la gestione del recapito mattutino, e anche di competenze soprattutto per convalidare i volumi di distribuzione dichiarati e verificare la loro plausibilità. Il DATEC stipula con la Posta un relativo accordo sulle prestazioni. La gestione della riduzione sul prezzo di distribuzione è un’attività amministrativa ausiliaria. La responsabilità di garantire la riduzione sul prezzo di distribuzione spetta in ogni momento all’UFCOM. Per l’implementazione dei processi e dei sistemi necessari presso l’organo amministrativo e le organizzazioni per il recapito mattutino occorre un periodo di transizione. Oltre ai compiti dell’organo amministrativo, nell’ordinanza sono specificati anche gli obblighi delle organizzazioni per il recapito mattutino e degli editori aventi diritto al sostegno. Questi ultimi devono garantire che i volumi dichiarati siano registrati in modo completo e senza sovrapposizioni con gli esemplari che rientrano nella distribuzione regolare della Posta.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Per il pacchetto di misure proposto occorreranno ulteriori 55 milioni di franchi all’anno, da prelevare dalle risorse generali della Confederazione.
La proposta avanzata in questo progetto rende necessario il reclutamento di nuovi collaboratori presso l’UFCOM. Con il potenzia- mento del recapito mattutino il dispendio amministrativo aumenterà considerevolmente e non potrà essere gestito tramite le risorse di personale esistenti. Per i compiti aggiuntivi dovrà essere creato un nuovo posto a tempo pieno. 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna Il potenziamento del sostegno indiretto alla stampa rafforza i media locali, a beneficio di tutte le regioni. I giornali e i periodici a carattere locale e regionale a bassa tiratura saranno ulteriormente agevolati perché sarà aumentato l’importo della riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare. Le regioni periferiche e gli agglomerati urbani ne trarranno vantaggio perché aumenterà la distribuzione nell’ambito della distribuzione regolare e del recapito mattutino.
Non vi sono implicazioni finanziarie o di personale per i Cantoni e i Comuni.
6.3 Ripercussioni sull’economia
Le ripercussioni sull’economia si prospettano da lievi a trascurabili.
L’estensione del sostegno indiretto alla stampa al recapito mattutino riduce l’effetto di distorsione della concorrenza causata dal sostegno stesso.
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6.4 Ripercussioni sulla società
Gli effetti sulla società sono positivi. Si migliorano infatti le condizioni quadro per garantire in tutte le regioni linguistiche un’offerta mediatica variata, rilevante per la democrazia e la società.
6.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il progetto di modifica di legge ha un impatto positivo sull’ambiente. Se il maggiore margine di manovra finanziario viene utilizzato per convertire offerte stampate in quelle online, a lungo termine il consumo di carta e di energia nella produzione diminuirà.
6.6 Altre ripercussioni
Il progetto di modifica di legge non ha altre ripercussioni rilevanti.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Le modifiche proposte si basano sull’articolo 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il quale attribuisce alla Confederazione le competenze nel settore postale. Con le modifiche proposte si continua fondamentalmente ad applicare il modello di sostegno indiretto alla stampa già in uso.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni della Svizzera a livello di accordi internazionali o relativi alla sua adesione a organizzazioni internazionali. Rispetta in particolare le esigenze, vincolanti per la Svizzera, della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salva- guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e tiene conto della libertà di espressione (art. 10 CEDU).
7.3 Forma dell’atto
Il progetto modifica la LPO. Gli articoli 2 lettera abis e 19a-19c nonché la modifica dell’articolo 16 capoverso 7 sono limitati a un periodo di sette anni.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione, gli articoli 19a e 16 capoverso 7 LPO necessitano del consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, dato che possono comportare nuovi sussidi ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi (55 milioni di franchi supplementari). 7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata.
7.6 Conformità alla legge sui sussidi
Oggigiorno per la distribuzione regolare di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale, nonché di pub- blicazioni della stampa associativa e delle fondazioni, sono concesse riduzioni pari a 50 milioni di franchi. L’importanza sul piano democratico e di politica istituzionale di un sostegno indiretto alla stampa è già stata illustrata al numero 3.3. I criteri per avere diritto alla riduzione e la procedura per l’assegnazione dei contributi, contenuti nell’ordinanza sulle poste, rimangono invariati. Nel caso specifico l’UFCOM decide, come avviene attualmente, rilasciando una decisione sul diritto al sostegno, e il Consiglio federale ap- prova le riduzioni per esemplare. Il sostegno indiretto alla stampa è stato approvato l’ultima volta dal Parlamento nel 2010 e va mantenuto. Per un periodo di transizione di sette anni, i giornali regionali e locali saranno finanziati con 75 milioni di franchi l’anno (di cui 45 mio. di fr. per la distribuzione regolare e 30 mio. di fr. per il recapito mattutino) e la stampa associativa e delle fondazioni sarà sostenuta con 30 milioni di franchi l’anno. Dopo la scadenza del termine, i finanziamenti scenderanno nuovamente al livello attuale, ossia 30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale e 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazio- ni. Inoltre, il sostegno indiretto alla stampa per il recapito mattutino dei giornali regionali e locali sarà abolito.
7.7 Delega di competenze legislative
L’articolo 16 capoverso 5 LPO prevede già oggi una delega al Consiglio federale per stabilire i criteri per il sostegno indiretto alla stampa. Il Consiglio federale ha sancito tali criteri all’articolo 36 capoversi 1-4 OPO. Questi rimangono invariati. Con l’aumento dei contributi rispettivamente a 45 e 30 milioni di franchi l’anno, gli importi delle riduzioni sul prezzo di distribuzione per copia possono essere aumentati per entrambe le categorie. Per quanto riguarda l’estensione al recapito mattutino, l’articolo 19a capoverso 2 del progetto di modifica della LPO prevede analo- gamente una delega al Consiglio federale per stabilire i criteri di sostegno. L’articolo 19c del progetto di modifica della LPO trasferi- sce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la procedura per il calcolo e il pagamento delle riduzioni riguardanti il recapi- to mattutino (cfr. anche n. 5).
7.8 Protezione dei dati
Il progetto non contiene alcuna modifica rilevante per la protezione dei dati.
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Allegato
Sostegno indiretto alla stampa oggi e in futuro
Scopo di utilizzo Importo totale annuo in mio. di fr.* Importo totale annuo in mio. di fr.*
2023; Per un periodo di 7 anni dopo il periodo di transizione
Distribuzione regolare da parte della Posta 30 45 Stampa locale e regionale 20 30 Stampa associativa e delle fondazioni
Recapito mattutino
Stampa locale e regionale 0 30
Totale 50 105
* Provenienza dei fondi: risorse generali della Confederazione
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