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Introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere: revisione parziale della Costituzione federale nonché delle relative disposizioni di legge

Berna, 12 novembre 2025

Introduzione di una giornata informativa ob- bligatoria per le Svizzere: revisione parziale della Costituzione federale nonché delle rela- tive disposizioni di legge

Rapporto esplicativo per l’avvio della proce- dura di consultazione

Compendio

Il 15 gennaio 2025 il Consiglio federale ha deciso di introdurre una giornata in- formativa obbligatoria per le Svizzere. Nel corso di questa giornata, già oggi ob- bligatoria per gli uomini svizzeri, alle Svizzere verrà presentata una panoramica approfondita delle possibilità e opportunità offerte dall’esercito e dalla prote- zione civile. Da un lato, tale misura contribuisce a promuovere le pari opportu- nità. Dall’altro, il Consiglio federale è convinto che, grazie a un’informazione più approfondita, un numero maggiore di donne deciderà di prestare servizio volon- tario, aumentando così la presenza femminile nell’esercito e nella protezione ci- vile. L’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere rende necessaria una modifica della Costituzione federale e di diverse leggi federali.

Situazione iniziale

La giornata informativa offre alle persone che vi partecipano una panoramica appro- fondita sull’organizzazione dell’obbligo di prestare servizio militare o di protezione civile e, di conseguenza, anche sulle possibilità e opportunità personali offerte dai due ser- vizi. Informa, tra l’altro, le persone che vi partecipano sullo svolgimento del recluta- mento, sulle diverse funzioni dell’esercito e della protezione civile, sui criteri di asse- gnazione e sulle ulteriori possibilità di carriera, nonché sui loro diritti e obblighi generali nell’ambito del servizio militare e di protezione civile.

Oggi la giornata informativa è obbligatoria per gli uomini svizzeri. Le Svizzere possono parteciparvi a titolo volontario. La giornata informativa non è computata sul totale ob- bligatorio di giorni di servizio d’istruzione, ma è considerata una convocazione ufficiale ai sensi dell’articolo 324a del Codice delle obbligazioni. I partecipanti non ricevono il soldo e non hanno diritto all’indennità di perdita di guadagno. Ai lavoratori dipendenti deve essere garantito il tempo libero necessario per partecipare alla giornata informa- tiva. Le Svizzere beneficiano già oggi di queste modalità di accesso semplificate. Tut- tavia, non sono obbligate per legge a parteciparvi. Di conseguenza persistono spesso ostacoli informali che rendono difficile partecipare alla giornata informativa, sia per le Svizzere interessate sia per i datori di lavoro.

Contenuto del progetto

Il Consiglio federale intende rendere obbligatoria la giornata informativa anche per le Svizzere. Partecipando a una giornata informativa, le donne potranno beneficiare di una panoramica approfondita e paritaria delle possibilità e opportunità offerte loro dal servizio militare o dal servizio di protezione civile. Continueranno a decidere volonta- riamente se prestare servizio, ma saranno meglio informate. Dal punto di vista del Con- siglio federale, si tratta di un passo importante verso le pari opportunità e l’aumento della quota di donne nell’esercito. L’interesse pubblico ad aumentare la quota di donne e a garantire in generale l’apporto di personale all’esercito e alla protezione civile giu- stifica l’ingerenza nella libertà personale delle Svizzere che comporta l’obbligo di par- tecipare alla giornata informativa.

Il disegno disciplina gli adeguamenti necessari a livello costituzionale e legislativo af- finché si possa procedere all’introduzione della giornata informativa obbligatoria per le Svizzere. Il decreto federale sulla manifestazione informativa obbligatoria sul servizio militare e sul servizio di protezione civile per le Svizzere include la necessaria modifica costituzionale. La legge federale sulla manifestazione informativa sul servizio militare e sul servizio di protezione civile per le Svizzere disciplina, sotto forma di un atto man- tello, le modifiche legislative necessarie. Entrambi i documenti fanno parte del disegno posto in consultazione. Se la modifica costituzionale sarà approvata dal popolo e dai Cantoni, anche la legge federale entrerà in vigore allo scadere del termine per il refe- rendum facoltativo. Considerato il tempo necessario ai Cantoni per l’attuazione, il Con- siglio federale ritiene che, in caso di accettazione da parte del popolo e dei Cantoni, l’introduzione della giornata informativa obbligatoria per le Svizzere potrà avvenire il 1° gennaio 2030.

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Oggi circa 1 200 donne partecipano ogni anno volontariamente a una giornata infor- mativa1. In occasione di questa giornata, già oggi obbligatoria per i giovani uomini, i partecipanti ricevono una panoramica approfondita delle possibilità e opportunità of- ferte dall’esercito e dalla protezione civile. In assenza dell’obbligo di prestare servizio e di partecipare alla giornata informativa, oggi per molte donne la soglia di inibizione rimane alta ed esitano quindi a parteciparvi. Poiché la maggior parte di loro non riceve informazioni dirette e approfondite in merito al sistema di politica di sicurezza della Svizzera, all’esercito o alla protezione civile, le donne spesso ignorano le possibilità e le opportunità che si offrono loro. Secondo il Consiglio federale, la mancanza di infor- mazioni è uno dei motivi per cui solo poche donne decidono di prestare servizio volon- tario. Parallelamente, negli ultimi anni la situazione di minaccia in materia di politica di sicurezza in Europa è nettamente peggiorata. Di conseguenza i lavori attualmente in corso per garantire un adeguato apporto di personale all’esercito e alla protezione civile hanno quindi assunto un'ulteriore dimensione di urgenza. Il Consiglio federale ritiene che l’aumento previsto della quota di donne nell’esercito e nella protezione civile con- tribuirà anche a un miglioramento generale dell’apporto di personale.

Per tutti questi motivi, in occasione della discussione sull’ulteriore sviluppo del sistema dell’obbligo di prestare servizio del 15 gennaio 2025, il Consiglio federale ha deciso di introdurre una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere. Il DDPS ha illustrato nel suo rapporto del 12 luglio 20242 gli accertamenti preliminari per l’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere. Nella sessione estiva del 2025, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di introdurre il più rapidamente possibile l’obbligo di prestare servizio di sicurezza. L’introduzione di tale obbligo non prevede l’estensione alle Svizzere dell’obbligo di prestare servizio e non ha quindi alcuna riper- cussione sull’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere. I due progetti di legge continueranno quindi a essere trattati separatamente.

Nel 2024 le donne che hanno partecipato a una giornata informativa sono state 1243, mentre 685 hanno preso parte al reclu- tamento. La scuola reclute è stata frequentata da 549 donne. A loro volta 416 donne sono state incorporate nell’esercito per la prima volta dopo l’istruzione di base e 48 sono state attribuite o assegnate all’esercito. Rapporto del DDPS del 12 luglio 2024 sull‘introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne svizzere («Sta- tus quo plus»).

L’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne richiede una modi- fica della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19993 (Cost.) nonché alcuni adeguamenti legislativi. Sono interessate la legge federale del 3 febbraio 19954 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM), il Co- dice penale militare del 13 giugno 19275 (CPM), la legge federale del 3 ottobre 20086 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM) nonché la legge federale del 20 dicembre 20197 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC).

1.1 Definizioni

La definizione di «manifestazione informativa» ricorre all’articolo 8 della legge militare e all’articolo 11 dell’ordinanza del 22 novembre 20178 concernente l’obbligo di prestare servizio militare. Poiché la manifestazione informativa dura di norma un’intera giornata, nella pratica si è affermato il termine «giornata informativa». Nel rapporto esplicativo viene, di conseguenza, utilizzato il termine «giornata informativa» ogni volta che si fa riferimento alla giornata informativa attuale o futura. Il termine «giornata informativa» non intende tuttavia fissare espressamente la durata della manifestazione informativa a un’intera giornata. I Cantoni continuano a essere liberi quanto alle modalità di attua- zione, senza essere vincolati a una durata fissa (ad es. una o due mezze giornate).

La definizione di «manifestazione informativa» è utilizzata nel rapporto esplicativo come definizione generica per indicare diverse possibili forme di manifestazione o al- lorquando sono citate o parafrasate basi giuridiche.

1.2 Obiettivi

Con l’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere, il Consiglio federale persegue due obiettivi principali. Da un lato, intende migliorare le pari oppor- tunità. Nel corso della giornata di orientamento, le Svizzere ricevono una panoramica approfondita delle possibilità e opportunità offerte da un servizio nell’esercito o nella protezione civile e possono capire come trarne vantaggio. Le Svizzere ricevono, inol- tre, informazioni sul sistema di politica di sicurezza della Svizzera, sull’esercito e sulla

3 RS 101 4 RS 510.10 5 RS 321.0 6 RS 510.91 7 RS 520.1 8 RS 512.21

protezione civile. Sulla base di queste informazioni, esse potranno continuare a deci- dere liberamente, ma con maggiore consapevolezza, se intendono prestare servizio.

Dall’altro lato, il Consiglio federale è convinto che l’introduzione della giornata infor- mativa obbligatoria contribuirà a incentivare un maggior numero di donne a prestare servizio volontario. La misura intende, pertanto, aumentare la quota di donne nell’esercito e nella protezione civile e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Parità 2030 del 28 aprile 20219. Le esperienze maturate nel mondo del lavoro civile e nelle forze armate con una quota di donne più elevata hanno mostrato che i team misti spesso ottengono risultati migliori rispetto a quelli composti esclusiva- mente da uomini o da donne. Il Consiglio federale ritiene, pertanto, che una quota di donne più elevata avrà un’influenza positiva sulla qualità delle prestazioni dell’esercito e della protezione civile. Inoltre, prevede che la maggiore disponibilità delle donne a prestare servizio volontario porterà anche a un graduale miglioramento dell’apporto di personale all’esercito e alla protezione civile.

1.3 Esame delle alternative e soluzione adottata

Negli ultimi anni sono già state adottate e attuate diverse soluzioni alternative e misure volte ad aumentare la quota di donne nell’esercito e nella protezione civile, meno radi- cali rispetto a un obbligo costituzionale per le Svizzere. Ad esempio, l’esercito ha isti- tuito il Servizio specializzato «Donne nell’esercito e diversità» e ha integrato nell’eser- cito di milizia le donne assegnate al contingente del promovimento della pace. Inoltre, sia l’esercito che l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) hanno lanciato campagne per migliorare la percezione pubblica delle due organizzazioni di sicurezza. Sono inoltre in corso diverse iniziative congiunte tra l’Esercito svizzero e i Cantoni, per raggiungere e informare ancora meglio la popolazione giovane. È previsto, ad esempio, che l’esercito inviti le scuole professionali o cantonali alle giornate di visita. L’esercito intende, inoltre, migliorare ulteriormente la sua presenza alle giornate infor- mative e alle giornate Nuovo Futuro. Le misure descritte sono riportate nel rapporto del DDPS sull’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne svizzere10.

Le iniziative e le campagne già avviate contribuiscono in modo significativo a rendere le Svizzere più consapevoli delle possibilità e delle opportunità offerte da un servizio nell’esercito o nella protezione civile. Tuttavia, queste misure oggi non riescono a rag- giungere gran parte delle Svizzere: sulla base delle esperienze degli ultimi anni, non è quindi realistico prevedere che esse possano, in futuro, contribuire a un aumento so- stanziale della quota di donne nell’esercito e nella protezione civile. Il Consiglio federale

Strategia Parità 2030 del 28 aprile 2021, p. 7. Rapporto del DDPS del 12 luglio 2024 sull‘introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne svizzere («Sta- tus quo plus»), p. 8.

ritiene, pertanto, che l’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Sviz- zere rappresenti una soluzione più efficace, pur restando proporzionata, per raggiun- gere gli obiettivi auspicati.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e con la pianificazione finan-

ziaria nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202411 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202412 sul programma di legislatura 2023–2027. Il presente progetto legislativo contribuisce al persegui- mento di alcune componenti dell’obiettivo 18 del programma di legislatura 2023– 2027: la Svizzera accresce le proprie capacità di condotta nella gestione delle crisi, rafforza la propria capacità di resistenza e dispone degli strumenti e dei mezzi neces- sari per affrontare i pericoli e le minacce alla propria sicurezza.

1.5 Interventi parlamentari

Con i presenti progetti vengono creati i presupposti, fatta riserva della necessaria vo- tazione popolare, per adempiere le richieste del postulato 21.3815 «Obbligo di parteci- pazione alla giornata informativa anche per le donne» del 17 giugno 2021.

2 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

Le modifiche proposte nel progetto sono compatibili con il diritto europeo vigente o con quello in corso di elaborazione, nonché con le raccomandazioni pertinenti in materia di protezione dei diritti umani (Consiglio d’Europa, ONU) (v. anche n. 6.2).

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La nuova normativa proposta

3.1.1 Decreto federale sulla manifestazione informativa obbligatoria per le

donne (revisione della Costituzione) L’introduzione di una giornata informativa obbligatoria richiede una modifica della Co- stituzione federale. È la conclusione cui giunge una perizia commissionata dal DDPS13.

11 FF 2024 525 12 FF 2024 1440 Kurzgutachten betreffend Verfassungsänderungsbedarf bei Einführung eines obligatorischen Orientierungstags für Schweize- rinnen vom 31. Januar 2018. Redatto su incarico del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport dal Prof. Dr. Benjamin Schindler.

La perizia giustifica la necessità di modificare la Costituzione affermando che una gior- nata informativa obbligatoria per le Svizzere costituisce un nuovo dovere civico. Poiché l’introduzione di un nuovo dovere civico a livello federale sia possibile, è necessario che vi sia almeno un collegamento minimo nel testo della Costituzione. Dato che un simile collegamento non è garantito dalla Cost. vigente, il rapporto conclude che per introdurre una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere è necessaria una mo- difica della Costituzione federale. Il Consiglio federale condivide questo parere. La pro- posta di modifica prevede, pertanto, che l’obbligo di partecipare alla giornata informa- tiva sia aggiunto all’articolo 59 capoverso 2 Cost. L’articolo5 9 della Cost. sancisce i doveri e i diritti dei cittadini svizzeri in materia di servizio militare. Con il complemento proposto, tutti i doveri e i diritti in materia continuano a essere disciplinati in un unico luogo e in modo chiaro. Questo modo di procedere è supportato dalla perizia.

Sia il Consiglio federale sia la perizia escludono che l’introduzione di una giornata in- formativa obbligatoria per le Svizzere violi il divieto di lavoro forzato e obbligatorio san- cito dall’articolo 4 capoverso 2 della Convenzione europea del 4 novembre 195014 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione dei diritti dell’uomo, CEDU). Tuttavia, poiché l’introduzione di una giornata informativa obbliga- toria per le Svizzere rappresenta una significativa violazione della libertà personale ga- rantita dall’articolo 10 capoverso 2 Cost., la perizia solleva il quesito se sia rispettato il principio di proporzionalità prescritto dall’articolo 5 capoverso 2 e dall’articolo 36 capo- verso 3 della Cost. Secondo la perizia, gli obiettivi perseguiti con la giornata informativa obbligatoria per le Svizzere, ossia l’aumento della quota di donne nell’esercito, il mi- glioramento delle pari opportunità e la sensibilizzazione alla politica di sicurezza, non giustificano l’ulteriore restrizione del diritto fondamentale alla libertà personale. Dalla pubblicazione del rapporto sono state attuate diverse misure di minore portata per in- crementare la quota di donne nell’esercito e nella protezione civile. Tuttavia, l’obiettivo auspicato di aumentare in modo significativo la quota di donne non è stato raggiunto. Secondo il Consiglio federale, sono ora adempiuti sia il requisito della proporzionalità, sia l’interesse pubblico, in conformità con l’articolo 36 capoverso 2 Cost., al fine di au- mentare la quota di donne e il correlato apporto di personale all’esercito e alla prote- zione civile, alla luce dell’attuale situazione di minaccia in materia di politica di sicurezza in Europa.

3.1.2 Legge federale sulla manifestazione informativa per le donne (modifiche

di legge) Per attuare la giornata informativa obbligatoria per le Svizzere, è necessario introdurre diversi adeguamenti a livello legislativo. Gli adeguamenti necessari riguardano la LM, il CPM, la LSIM e la LPPC. Le modifiche di legge sono riassunte in un atto mantello.

Le disposizioni della LM attualmente in vigore prevedono la partecipazione volontaria delle Svizzere alla giornata informativa. Per attuare il nuovo obbligo costituzionale è necessaria una base giuridica corrispondente nella LM. Questa è ora garantita dall’ar- ticolo 8. Per semplificare il più possibile le procedure amministrative per la giornata

14 RS 0.101

informativa, i Cantoni spediranno ora anche gli inviti destinati alle Svizzere mediante il sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA). Ai sensi dell’articolo 11 capoverso LM, i Comuni di domicilio sono già tenuti a notificare alle autorità militari cantonali i dati personali delle persone soggette all’obbligo di leva. Per estendere tale obbligo alle Svizzere, l’articolo in questione viene completato di conse- guenza. Salvo questi adeguamenti, la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni rimane invariata. Non si rendono quindi necessari ulteriori adeguamenti nella LM.

L’obbligo di partecipare alla giornata informativa deve potere essere imposto per via legale. Il progetto prevede che le Svizzere siano soggette al diritto penale militare in relazione al loro obbligo di partecipazione nonché durante la loro partecipazione alla giornata informativa. Il campo di applicazione del CPM, ai sensi dell’articolo 3, è com- pletato di conseguenza.

La LSIM disciplina lo scopo d’uso del PISA e dei dati necessari al suo funzionamento. Attualmente, l’articolo 13 non prevede esplicitamente che durante la giornata informa- tiva siano raccolti anche dati relativi alle Svizzere. La lettera a viene, pertanto, comple- tata di conseguenza. Poiché i dati delle Svizzere non hanno lo stesso scopo d’uso dei dati delle persone soggette all’obbligo di leva, anche l’articolo 17 sarà modificato. È previsto che i dati delle Svizzere, non essendo soggette all’obbligo di prestare servizio militare, vengano conservati per un periodo più breve rispetto a quelli delle persone soggette all’obbligo di leva.

Nell’ambito delle giornate informative, già oggi le autorità cantonali competenti forni- scono informazioni anche sulla protezione civile. Tuttavia, diversamente da quanto av- viene per il servizio civile (art. 15a cpv. 2 della legge sul servizio civile15), questa prassi non è disciplinata dalla legge. La LPPC sarà, pertanto, completata con una corrispon- dente disposizione. Per garantire il rispetto di tutte le disposizioni di legge, compreso il fatto che vengono informate in merito al servizio civile soltanto le persone soggette all’obbligo di leva, spetta ai Cantoni organizzare la giornata informativa, che verosimil- mente prevederà la partecipazione di un pubblico misto, in modo tale da informare tutti i partecipanti in merito all’obbligo di prestare servizio militare e di protezione civile. La parte informativa riguardante il servizio civile dovrà tuttavia essere rivolta unicamente alle persone soggette all’obbligo di leva.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

A livello legislativo non vengono apportate modifiche all’attuale ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni per quanto riguarda l’organizzazione della giornata infor- mativa. Da un punto di vista formale, l’unico cambiamento è costituito dal fatto che gli inviti alla giornata informativa per le Svizzere non saranno più spediti separatamente,

15 RS 824.0

ma inviati e controllati in modo centralizzato dai Cantoni tramite il sistema PISA, ana- logamente agli inviti per gli Svizzeri.

Non cambierà nulla nemmeno per quanto riguarda la compatibilità finanziaria di base. La Confederazione continuerà a sostenere i Cantoni, come avviene attualmente, for- nendo personale, materiale e vitto per l’organizzazione delle giornate informative. I co- sti aggiuntivi dovuti al maggior numero di partecipanti potranno essere coperti dal pre- ventivo globale dell’Aggruppamento Difesa e dell’esercito.

I costi aggiuntivi per i Cantoni sono attualmente difficili da stimare. I Cantoni li quantifi- cano in circa 3,3 milioni di franchi. La stima comprende sia i costi per il personale sia i costi per le infrastrutture. Il Consiglio federale intende fare in modo che i Cantoni si assumano i costi aggiuntivi, al netto del sostegno finanziario già esistente della Confe- derazione nell’ambito del bilancio cantonale ordinario.

3.3 Questioni relative all’attuazione

3.3.1 Competenze di Confederazione e Cantoni

Le competenze relative alle giornate informative rimangono invariate anche in caso di estensione dell’obbligo di partecipazione alle Svizzere. Attualmente, le giornate infor- mative sono di competenza in parte sia della Confederazione che dei Cantoni. Le basi giuridiche sono stabilite negli articoli 7, 8 e 11 LM e negli articoli 10 e 11 OOPSM, fatti salvi gli adeguamenti descritti al numero 4.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Costituzione federale

Articolo 59 capoverso 2

L’adeguamento di questo capoverso introduce l’obbligo di partecipare a una manife- stazione informativa per le Svizzere a livello costituzionale.

4.2 Legge militare

Articolo 5

Adeguamento grammaticale dell’articolo nella versione francese della legge.

Articolo 8

La modifica dell’articolo 8 sancisce a livello legislativo l’obbligo costituzionale per le Svizzere di partecipare a una giornata informativa.

L’articolo 8 capoverso 1 integra l’obbligo già esistente per le persone soggette all’ob- bligo di leva di partecipare alla giornata informativa con il nuovo obbligo per le Svizzere.

Sono fatti salvi le Svizzere e gli Svizzeri all’estero che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito presta- zioni sostitutive.

L’articolo 8 capoverso 2 stabilisce che per le Svizzere, l’obbligo di partecipare alla ma- nifestazione informativa sul servizio militare inizia nell’anno in cui compiono i 18 anni.

Siccome l’introduzione di una giornata informativa obbligatoria costituisce un’ingerenza statale nella libertà personale ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 Cost., la durata di tale ingerenza deve essere disciplinata dalla legge. L’articolo 8 capoverso 3 stabilisce, pertanto, che la giornata informativa dura un giorno.

Ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 della legge militare in vigore, le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e fornire infor- mazioni sul loro stato di salute (lettera a) e sulla data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola reclute (lettera b). L’obbligo di fornire informazioni è ora disciplinato nell’articolo 8 capoverso 4. Il contenuto del disciplinamento rimane invariato.

La disposizione dell’articolo 8 capoverso 2 della LM in vigore, secondo cui la manife- stazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istru- zione, è ora disciplinata nel capoverso 5.

Finora, la possibilità di partecipare volontariamente alla giornata informativa per le Sviz- zere non soggette all’obbligo di leva era disciplinata nel capoverso 3. Con l’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne, questa disposizione viene a ca- dere. Ora si applica solo alle Svizzere e agli Svizzeri all’estero non soggetti all’obbligo di leva ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 o dell’articolo 4 capoverso 2 LM ed è com- presa nel nuovo capoverso 6 dell’articolo 8.

Articolo 11 capoversi 1 e 2 lettere a, d ed e

La spedizione degli inviti per tutte le persone soggette all’obbligo di leva viene attual- mente effettuata dai Cantoni tramite il PISA. I Comuni di domicilio notificano gratuita- mente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e numero AVS delle persone soggette all’obbligo di leva secondo il loro registro degli abitanti.

Per ridurre al minimo l’onere amministrativo aggiuntivo causato dall’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere, in futuro anche gli inviti per le Svizzere dovranno essere spediti tramite lo stesso sistema. Di conseguenza, i Comuni di domi- cilio dovranno registrare nel PISA anche i dati personali delle Svizzere. Con l’adegua- mento dell’articolo 11 capoverso 1 LM, i Comuni di domicilio metteranno a disposizione i dati richiesti. L’attuale revisione della LM contempla anche l’adeguamento dell’arti- colo 11 capoverso 1 della LM. Fatto salvo un eventuale referendum, gli adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. La modifica prevista è inclusa nel progetto in consultazione. la formulazione attualmente in vigore verrebbe integrata con l’aggiunta che i dati devono essere forniti anche per le Svizzere.

Il controllo militare verifica se l’obbligo di partecipare alla giornata di orientamento è stato rispettato. Per garantire che possa essere verificata anche la partecipazione delle Svizzere alla giornata informativa, viene modificata la disposizione dell’articolo 11 ca- poverso 2 lettera a LM. Sia le Svizzere che gli Svizzeri annunciati saranno ora inclusi nel controllo militare.

Nella versione francese della MG è stata inoltre apportata una modifica grammaticale all’articolo 11, capoverso 2, lettera d.

La normativa odierna, ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera e LM, prevede che i Cantoni invitino le donne alla giornata informativa. Con l’introduzione della giornata informativa obbligatoria per le donne questa normativa non è più necessaria e sarà quindi abrogata.

4.3 Codice penale militare

Articolo 3 capoverso 1 numeri 5, 5bis e 6

L’articolo 3 disciplina il campo d’applicazione del CPM. Il numero 5 stabilisce che, du- rante la giornata informativa, le persone soggette all’obbligo di leva sottostanno al CPM. Allo scopo di unificare la terminologia, anche al numero 5 si adotta ora l’espres- sione «manifestazione informativa», in luogo di «giornata informativa».

L’adeguamento al numero 5bis stabilisce che anche le Svizzere sono sottoposte al di- ritto penale militare per quanto concerne il loro obbligo di partecipazione alla manife- stazione informativa nonché durante la manifestazione informativa. In base al principio della parità di trattamento, l’inosservanza dell’obbligo di partecipare sarà sanzionata allo stesso modo della mancata partecipazione alla giornata informativa da parte delle persone soggette all’obbligo di leva. La Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP) e l’Associazione svizzera dei comandanti di circondario (VSK), in collaborazione con l’Ufficio dell’uditore in capo, hanno elaborato raccomandazioni sulla prassi penale, che dovrebbero fungere da orientamento per le autorità competenti16. Le Svizzere sono soggette alla medesima prassi penale in caso di mancata partecipazione.

La formulazione del numero 6 viene adattata. Siccome la LM è già menzionata nel precedente numero 5bis, al numero 6 il rinvio completo con la nota a piè di pagina non è più necessario e viene meno.

Rapporto del DDPS del 12 luglio 2024 sull‘introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne svizzere («Sta- tus quo plus»)), p. 16 segg.

4.4 Legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’infor- mazione nel DDPS Articolo 13 lettera a

L’articolo 13 elenca i compiti adempiuti con l’aiuto del PISA. Affinché gli inviti per le Svizzere alla giornata informativa obbligatoria possano essere spediti anche tramite il PISA, è necessario adattare il suo scopo d’uso. La lettera a viene quindi integrata con il corrispondente scopo d’uso aggiuntivo.

Articolo 17 capoverso 4quinquies

Quando una Svizzera ha adempiuto il suo obbligo costituzionale e ha partecipato alla giornata informativa, non c’è più motivo di conservare i suoi dati nel PISA. Il nuovo capoverso prevede, pertanto, che i dati delle Svizzere non sono soggette all’obbligo di leva devono essere cancellati al più tardi tre anni dopo la partecipazione alla giornata informativa. Una Svizzera che decidesse di prestare servizio militare è soggetta all’ob- bligo di leva e sottostà dunque alle disposizioni già esistenti. Il termine legale per la cancellazione dei dati è stato volutamente mantenuto il più breve possibile. La modifica della legge tiene così conto del principio sancito nell’articolo 6 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 202017 sulla protezione dei dati (LPD), in base al quale i dati personali devono essere distrutti non appena non sono più necessari allo scopo del trattamento. Allo stesso tempo, il periodo di tre anni tiene conto del fatto che la maggior parte delle Svizzere non decide di prestare servizio militare subito dopo aver parteci- pato alla giornata informativa. La scadenza rappresenta quindi un compromesso tra il principio della LPD e l’intenzione di ridurre al minimo lo sforzo aggiuntivo di raccogliere due volte i dati se una Svizzera decidesse di prestare servizio militare solo alcuni anni dopo aver partecipato alla giornata informativa. Lo sforzo aggiuntivo necessario per raccogliere nuovamente i dati delle Svizzere interessate a prestare servizio militare dopo che i loro dati sono già stati cancellati a causa della scadenza legale sarà presu- mibilmente limitato.

4.5 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Articolo 38a

Le autorità cantonali competenti informano già oggi sulla protezione civile e sul servi- zio di protezione civile nell’ambito della giornata informativa. Tuttavia, dato che que- sta prassi non è attualmente disciplinata nella legge, essa viene sancita nel nuovo ar- ticolo 38a della LPPC.

17 RS 235.1

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1 Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione sono di duplice natura. In primo luogo, la Confederazione mette già oggi a disposizione dei Cantoni materiale informa- tivo e militare nonché viveri dell’esercito per la giornata informativa. Inoltre, sostiene i costi per la formazione delle moderatrici e dei moderatori che conducono le singole giornate informative. Il raddoppio dei partecipanti comporta un aumento corrispondente dei costi in questo settore. Il Consiglio federale stima che i costi aggiuntivi per la Con- federazione ammonteranno a circa 150 000 franchi all’anno.

In secondo luogo, il Consiglio federale ritiene che a seguito del nuovo obbligo di parte- cipare alla giornata informativa un maggior numero di Svizzere sceglierà di prestare servizio militare. Anche in questo caso deriveranno dei costi aggiuntivi. Occorre creare le capacità necessarie, sia nel settore del reclutamento che nelle ubicazioni dell’eser- cito interessate. Ciò comprende, in particolare, l’adeguamento delle infrastrutture per l’alloggio separato dei due sessi, nonché personale aggiuntivo specificamente formato. Al momento non è ancora possibile calcolare con precisione i costi aggiuntivi. La loro entità dipenderà dal numero di Svizzere che potranno essere reclutate per il servizio militare.

5.1.2 Ripercussioni sul personale

L’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere si ripercuote sul personale della Confederazione. Ciò riguarda soprattutto il personale di accompagna- mento per le singole giornate informative. Il fabbisogno di moderatrici e moderatori sarà superiore a quello attuale. L’esercito è responsabile di mettere a disposizione le mode- ratrici e i moderatori. Esso copre l’attuale fabbisogno assegnando i militari idonei a speciali distaccamenti d’esercizio. Questo modello di reclutamento e impiego ha dimo- strato la sua validità. Se verrà introdotta una giornata informativa obbligatoria per le donne, altri militari dovranno essere assegnati ai distaccamenti d’esercizio. Il recluta- mento e la formazione di questi militari devono iniziare due anni prima dell’introduzione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nonché per i centri urbani, gli ag-

glomerati e le regioni di montagna Se la partecipazione alle giornate informative diventerà obbligatoria anche per le Sviz- zere, si prevede che il numero di partecipanti raddoppierà. I costi aggiuntivi per i Can- toni varieranno a seconda del numero di abitanti. Si tratta principalmente del personale supplementare necessario per la preparazione e l’organizzazione delle giornate infor- mative e per l’adeguamento delle infrastrutture. Durante l’elaborazione del rapporto del DDPS sull’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere, sono state stimate in linea di massima le ripercussioni finanziarie per i Cantoni. In base ai riscontri ricevuti, i Cantoni prevedono costi aggiuntivi per circa 3,3 milioni di franchi. Insieme ai costi per le giornate informative per gli Svizzeri, i costi totali per le giornate

informative obbligatorie sono stimati a circa sette milioni di franchi18. I costi futuri per le infrastrutture sono più difficili da valutare. Tuttavia, si deve presumere che, a causa del raddoppio del numero di partecipanti, l’infrastruttura attualmente in uso non sarà suffi- ciente né potrà sempre esserne garantita la disponibilità. Ciò potrebbe comportare ul- teriori costi aggiuntivi. Inoltre, si prevedono ulteriori costi amministrativi in ambito disci- plinare, dovuti alla mancata partecipazione ingiustificata alla giornata informativa. La parziale digitalizzazione dell’offerta informativa può contribuire a ridurre i costi, fatta astrazione per il relativo finanziamento di partenza. Prime soluzioni in questo senso sono già in fase di elaborazione.

5.3 Ripercussioni per l’economia nazionale

Non si prevedono ripercussioni significative per l’economia nazionale. Il Consiglio fe- derale stima che i costi macroeconomici aggiuntivi a carico dei datori di lavoro saranno dello stesso ordine di grandezza dei costi sopportati in precedenza per gli uomini. Nello specifico, è molto probabile che i costi per i datori di lavoro risultino comparativamente leggermente inferiori a causa del più alto livello di scolarizzazione delle donne. I costi diretti annuali per le aziende raddoppierebbero quindi a causa dell’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne, passando dagli attuali 2,5 milioni a circa cinque milioni di franchi. La stima si basa sul numero di Svizzere e di Svizzeri tra i 18 e i 19 anni che esercitano un’attività lucrativa o un apprendistato e sul loro salario orario medio (lordo) secondo la RIFOS (2024). A questi costi diretti si aggiungono anche costi indiretti, ad esempio per la compensazione delle assenze dal posto di lavoro supple- mentari delle Svizzere. Secondo il Consiglio federale questi costi dovrebbero attestarsi sullo stesso ordine di grandezza dei costi diretti. Data la loro portata limitata, si è rinun- ciato a un calcolo approfondito dei costi indiretti sottoforma di valutazione dell’impatto normativo. Le aziende sono tenute a concedere alle Svizzere tempo libero per parteci- pare alla giornata informativa, analogamente a quanto avviene per le persone soggette all’obbligo di leva, in quanto si tratta dell’adempimento di un obbligo legale. La conti- nuazione del pagamento del salario è disciplinata dall’articolo 324a CO. Poiché la mag- gior parte delle Svizzere interessate sono apprendiste e studentesse, il costo organiz- zativo e finanziario di un giorno di assenza per l’economia e per le singole aziende può essere ritenuto giustificato.

5.4 Ripercussioni per la società

Il nuovo obbligo costituzionale di partecipare a una giornata informativa avrà ripercus- sioni dirette, una volta approvata la proposta, su tutte le giovani Svizzere. Si tratta di un’ingerenza nella libertà personale delle persone interessate. La proporzionalità dell’ingerenza è già stata spiegata nel contesto della nuova normativa proposta (n. 3.1). La partecipazione obbligatoria alla giornata informativa permette alle Svizzere di cono- scere meglio la politica di sicurezza svizzera, l’esercito e la protezione civile. A lungo

Rapporto del DDPS del 12 luglio 2024 sull‘introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne svizzere («Sta- tus quo plus»), p. 16 segg.

termine, questo porterà a una migliore comprensione della politica di sicurezza nella società.

5.5 Ripercussioni per l’ambiente

La prevista introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere non ha alcuna ripercussione sull’ambiente.

6 Aspetti legali

6.1 Costituzionalità

L’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere richiede una nuova base costituzionale (cfr. n. 3.1.1). L’obbligo costituisce, infatti, un nuovo dovere civico e richiede, pertanto, una modifica della Cost. In tal senso, il nuovo articolo 59 capoverso 2 Cost. crea la necessaria base costituzionale.

La manifestazione informativa per le donne rappresenta un’ingerenza nella libertà di movimento ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 Cost. La restrizione soddisfa i requisiti dell’articolo 36 Cost. e viene disciplinata a livello della Costituzione e della legge mili- tare (art. 8 LM). La limitazione della libertà di movimento si giustifica in base all’inte- resse pubblico, ovvero all’incremento della quota di donne nell’esercito e alla garanzia di un sufficiente apporto di personale. La misura può, inoltre, essere ritenuta idonea, necessaria e appropriata per raggiungere gli obiettivi auspicati (vedi n. 3.1.1).

6.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche previste sono conciliabili con gli impegni di diritto internazionale della Svizzera e non creano nuovi obblighi per la Confederazione nei confronti di altri Stati od organizzazioni internazionali. Sono, inoltre, compatibili con il diritto europeo vi- gente o quello in corso di elaborazione, nonché con le raccomandazioni pertinenti in materia di protezione dei diritti umani (Consiglio d’Europa, ONU). Due obblighi inter- nazionali che sono direttamente interessati dalla modifica costituzionale sono discussi in dettaglio di seguito.

6.2.1 Risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell’ONU

La risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza è stata adottata all’unanimità dal Consiglio di sicurezza dell’ONU il 31 ottobre 2000. Oltre alla protezione dei diritti delle donne contro la violenza di genere nei conflitti armati, la risoluzione e quelle successive chiedono in particolare una maggiore parte- cipazione delle donne ai processi di pace, l’integrazione delle questioni femminili nelle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e il coinvolgimento paritario delle donne nei contingenti militari e civili. Nel 2007, la Svizzera si è impegnata ad attuare questa risoluzione e le relative risoluzioni successive con un Piano d’azione nazionale 1325 (PAN 1325), sia nella politica estera che nella politica interna.

La partecipazione obbligatoria alla giornata informativa per le Svizzere è una misura adeguata ad aumentare il coinvolgimento delle donne nei settori rilevanti per la sicu- rezza in Svizzera, in linea con la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

6.2.2 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei con-

fronti della donna La Convenzione del 18 dicembre 197919 sull’eliminazione di ogni forma di discrimina- zione nei confronti della donna impegna la Svizzera a:

▪ astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna e ad agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;

▪ prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che co- stituisca discriminazione nei confronti della donna.

La Convenzione intende per discriminazione ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l’uomo e la donna.

L’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere eliminerebbe o almeno attenuerebbe la discriminazione nei confronti delle Svizzere nell’accesso alle informazioni e alle attività relative alla politica di sicurezza.

6.3 Forma dell’atto

La revisione parziale della Cost. può essere decisa dall’Assemblea federale (art. 194 cpv. 1 Cost.). Entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni (art. 195 Cost.). I necessari adeguamenti legislativi costituiscono importanti norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 Cost. Gli adeguamenti sono adottati sotto forma di un atto mantello.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né la creazione di nuove disposizioni in materia di sussidi che implicano spese al di sopra di uno dei valori soglia, né l’adozione di nuovi crediti d’im- pegno / dotazioni finanziarie (cfr. art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

19 RS 0.108

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-

scale Il principio di sussidiarietà (art. 5a Cost.) e il principio di equivalenza fiscale (art. 127 Cost.) non sono interessati dalle modifiche previste.

6.6 Rispetto dei principi della legge sui sussidi

L’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere non prevede al- cuna modifica delle competenze vigenti o degli obblighi finanziari della Confederazione e dei Cantoni. I principi della legge federale del 5 ottobre 199020 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) continuano a essere rispettati.

6.7 Delega di competenze legislative

Le modifiche pianificate non comportano una nuova delega di competenze normative ai sensi dell’articolo 164 capoverso 2 Cost.

6.8 Protezione dei dati

Come menzionato al numero 4.4 si prevede che gli inviti per le Svizzere e per Svizzeri siano spediti tramite il sistema PISA dell’esercito. Saranno ora registrati nel PISA anche i dati personali delle Svizzere in vista della giornata informativa. Verranno raccolti gli stessi dati che già oggi vengono rilevati per tutte le persone soggette all’obbligo di leva. Non si tratta di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 let- tera c LPD. La prassi di base del trattamento dei dati nel PISA non sarà modificata.

20 RS 616.1

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