21.453 n Iv. pa. Hurni. No a remunerazioni eccessive dei dirigenti delle casse malati sulle spalle degli assicurati
21.453
Iniziativa parlamentare No a remunerazioni eccessive dei dirigenti delle casse malati sulle spalle degli assicurati Rapporto esplicativo della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale
del …
Compendio
Il presente progetto mira a istituire delle retribuzioni massime per i membri degli organi dirigenti degli assicuratori LAMal. Le retribuzioni massime saranno ade- guate al rincaro e terranno conto delle dimensioni e dell’economicità degli assicu- ratori LAMal. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) intende impedire le retribuzioni eccessive e ridurre in tal modo i costi amministrativi degli assicuratori LAMal. Anche le disposizioni in materia di trasparenza che disciplinano queste retribuzioni saranno rafforzate.
Situazione iniziale L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) è regolamentata in maniera rigorosa dalla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Questa legge impone un catalogo delle prestazioni uniforme e l’affiliazione obbligatoria per tutte le persone domiciliate in Svizzera. Tuttavia, gli assicuratori LAMal dispongono attualmente di una grande autonomia nella fissazione delle retribuzioni dei membri dei loro organi dirigenti. Di fronte ai costanti aumenti dei premi dell’assicurazione malattie, la CSSS-N ritiene che l’importo delle retribuzioni corrisposte a taluni membri degli organi dirigenti di assicuratori LAMal sia inaccettabile per un settore così regolamentato come quello dell’AOMS. Secondo la Commissione porre un limite alle retribuzioni è legittimo e appropriato.
Contenuto del progetto Le retribuzioni massime corrisposte ai membri degli organi dirigenti degli assicura- tori LAMal saranno fissate dal Consiglio federale. Saranno adeguate al rincaro e terranno conto dell’effettivo di assicurati e dei costi totali medi per assicurato. Se un gruppo assicurativo è composto da più soggetti giuridici che esercitano assicu- razioni LAMal, le retribuzioni massime si applicheranno al gruppo nel suo insieme. Inoltre, le retribuzioni massime si riferiranno esclusivamente alle attività nel settore della LAMal e non a quelle disciplinate dalla legge sul contratto d’assicurazione (LCA). Per fissare le retribuzioni massime versate da un assicuratore LAMal, il Con- siglio federale dovrà basarsi sulla legge sul personale federale e sulla scala degli stipendi dell’Amministrazione federale. Per poter far rispettare le retribuzioni massime introdotte con questo progetto, le di- sposizioni in materia di trasparenza che disciplinano le retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti degli assicuratori LAMal saranno rafforzate. In futuro gli assicuratori LAMal dovranno quindi pubblicare la retribuzione e il grado di oc- cupazione di tutti i membri dei loro organi dirigenti, indicando il nominativo corri- spondente. L’attuazione del progetto richiede la modifica dell’articolo 21 capoversi 2 e 4 della legge federale concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) e l’introduzione di un nuovo articolo 21a LVAMal.
Messaggio
1 Genesi del progetto
Il 3 giugno 2021 l’ex consigliere nazionale e attuale consigliere agli Stati Baptiste Hurni ha presentato l’iniziativa parlamentare 21.453, in cui chiede al Consiglio fede- rale di fissare l’importo massimo delle retribuzioni corrisposte ai membri degli organi d’amministrazione e di direzione degli assicuratori che esercitano l’assicurazione so- ciale contro le malattie (assicuratori LAMal) ai sensi della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal). Il testo dell’iniziativa precisa che queste retribuzioni massime potranno essere adattate soltanto in funzione dell’evoluzione dei premi. Nella motivazione l’autore dell’iniziativa afferma che nonostante un continuo au- mento dei premi, l’Assemblea federale si è ripetutamente rifiutata di limitare le retri- buzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti degli assicuratori LAMal. Se- condo l’autore dell’iniziativa, all’origine di questi rifiuti vi sarebbe principalmente la volontà di garantire la libertà imprenditoriale dell’assicuratore LAMal e di lasciare un margine di manovra per ricompensare i buoni risultati dei suoi dirigenti. L’iniziativa suggerisce una nuova soluzione proponendo di fissare retribuzioni massime per ogni assicuratore LAMal e di indicizzarle all’evoluzione dei premi di quest’ultimo. Sic- come il catalogo delle prestazioni è lo stesso per tutti gli assicuratori LAMal, l’inizia- tiva parte dal principio che il livello dei premi costituisce un buon indicatore della performance. Le retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti di un assi- curatore LAMal non potrebbero aumentare in maniera eccessiva fintanto che il livello dei loro premi cresce. Un tale sistema avrebbe il vantaggio di incoraggiare i dirigenti di un assicuratore LAMal a ridurre il più possibile il livello dei suoi premi. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS- N) ha dato seguito all’iniziativa il 23 giugno 2022 con 9 voti contro 9, 7 astensioni e il voto preponderante del suo presidente. Durante la seduta ha inoltre deciso, con 16 voti contro 9, di depositare la mozione 22.3866 che incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di legge in cui la retribuzione corrisposta ai membri della dire- zione degli assicuratori LAMal sarebbe fissata a 250 000 franchi all’anno e quella dei
membri del consiglio d’amministrazione a 50 000 franchi all’anno. Il 14 settem- bre 2022 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione con 113 voti contro 74 e
2 astensioni.
Il 22 maggio 2023, con 6 voti contro 4 e 1 astensione, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) si è allineata alla decisione della CSSS-N di dare seguito all’iniziativa. Al contempo ha proposto alla sua Camera di respingere la mozione 22.3866 presentata dalla CSSS-N, poiché considera gli im- porti massimi proposti troppo rigidi. Il 6 giugno 2023 il Consiglio degli Stati ha ac- colto la proposta di respingere la mozione, senza voti contrari. Dato che entrambe le Commissioni hanno dato seguito all’iniziativa parlamentare, la CSSS-N è stata incaricata di elaborare un progetto di legge che attui l’iniziativa. Si è
non devono superare le rimunerazioni massime previste dalla LPers. Con 13 voti con- tro 9 e 3 astensioni, ha deciso altresì di precisare che gli assicuratori LAMal saranno tenuti a pubblicare nella loro relazione sulla gestione le retribuzioni e il grado di oc- cupazione di ciascun membro dei loro organi dirigenti, menzionando il nominativo corrispondente. Con 15 voti contro 9 e 1 astensione, la Commissione ha invece re- spinto la proposta di introdurre una disposizione penale che sanzioni la violazione delle nuove normative riguardanti la limitazione delle retribuzioni.
2 Situazione attuale
2.1 Contesto
Gli assicuratori LAMal dispongono attualmente di una grande autonomia nella fissa- zione delle retribuzioni dei membri dei loro organi dirigenti. Difatti, l’articolo 19 ca- poverso 1 della legge del 26 settembre 20145 sulla vigilanza sull’assicurazione malat- tie (LVAMal) è l’unico a disciplinare la questione e lo fa in modo generico, prevedendo che gli assicuratori debbano contenere i costi amministrativi dell’assicu- razione sociale malattie entro i limiti propri ad una gestione economica. La LVAMal esige dagli assicuratori LAMal una certa trasparenza sulle retribuzioni dei membri dei loro organi dirigenti. Conformemente all’articolo 21 capoverso 2 let- tere a e b LVAMal gli assicuratori LAMal sono tenuti a pubblicare sia per il consiglio d’amministrazione sia per la direzione l’importo totale delle retribuzioni e l’importo massimo percepito da un singolo membro, senza menzionarne il nominativo. L’arti- colo 21 capoverso 3 LVAMal obbliga a specificare i motivi per cui le retribuzioni sono state modificate rispetto all’esercizio precedente, mentre il capoverso 4 chiarisce cosa si intende per retribuzioni. Infine, l’articolo 34 dell’ordinanza del 18 novembre 20156 sulla vigilanza dell’assicurazione malattie (OVAMal) esige dagli assicuratori LAMal che ripartiscano i loro costi amministrativi tra l’AOMS, l’assicurazione d’in- dennità giornaliera, le assicurazioni complementari e gli altri rami d’assicurazione in funzione degli oneri effettivi. Non essendo sottoposti alla LVAMal, gli assicuratori LCA non sono tenuti a rispettare queste disposizioni. Dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, della LVAMal, è possibile comparare le retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti degli assicuratori LAMal e analizzare la loro evoluzione nel tempo. Per l’esercizio 2022, ad esempio, i 33 assicu- ratori LAMal hanno versato ai membri del loro consiglio d’amministrazione (CdA) un totale di 4,82 milioni di franchi7. Dieci di loro hanno versato in quello stesso anno oltre 220 000 franchi al loro CdA. L’assicuratore LAMal che ha corrisposto la retri- buzione più elevata ha versato 573 000 franchi al suo CdA, di cui 145 000 franchi al suo membro più pagato. Questi 33 assicuratori LAMal hanno anche versato alla loro direzione complessivamente circa 23 milioni di franchi nel 2022. Undici di loro hanno
5 RS 832.12 6 RS 832.121 7 I dati provengono dal rapporto di gestione e dal rapporto di revisione degli assicuratori LAMal (ad esclusione degli assicuratori che esercitano esclusivamente l’assicurazione d’indennità giornaliera secondo l’art. 67 segg. LAMal). Nel caso di gruppi assicurativi i dati devono essere considerati aggregati.
sborsato più di 1 milione di franchi. La retribuzione massima corrisposta a un organo dirigente ammontava a circa 2,3 milioni di franchi e quella corrisposta a ogni suo membro ammontava a 500 000 franchi. Va precisato che questi importi concernono soltanto le retribuzioni nel settore della LAMal. I membri degli organi dirigenti pos- sono essere retribuiti anche per attività nel settore di altri rami d’assicurazione.
2.2 Necessità di agire e obiettivi
La CSSS-N ritiene che in un settore così regolamentato come quello dell’AOMS, nel quale il catalogo delle prestazioni è lo stesso per tutti gli assicuratori LAMal e l’affi- liazione obbligatoria, la libertà economica e i principi dell’economia di mercato non si applicano integralmente. Considera che le retribuzioni attuali corrisposte a taluni membri degli organi dirigenti di assicuratori LAMal abbiano raggiunto livelli inaccet- tabili. Secondo la Commissione, ad esempio, è ingiustificabile che un membro dell’or- gano dirigente di una simile istituzione possa percepire una retribuzione superiore a quella di un membro del Consiglio federale. Di fronte ai costanti aumenti dei premi e alle conseguenze che questi hanno sulle finanze dell’economie domestiche e degli enti pubblici, tali retribuzioni sono inammissibili. La Commissione considera quindi che una limitazione delle retribuzioni sia legittima e appropriata. Le retribuzioni massime devono tuttavia essere applicate soltanto alle attività nel set- tore della LAMal. Le prestazioni offerte dagli assicuratori nel settore delle assicura- zioni complementari o di altri rami d’assicurazione non sono oggetto di un’affilia- zione obbligatoria né di una forte regolamentazione da parte dello Stato. La Commissione ritiene quindi che in questi settori la libertà economica degli assicuratori debba essere preservata e che non sia pertanto opportuno limitare le retribuzioni dei membri dei loro organi dirigenti. Limitando le retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti degli assicura- tori LAMal, la CSSS-N mira a ridurre i loro costi amministrativi e pertanto il livello dei premi. Benché i risparmi previsti costituiscano una percentuale minima rispetto al volume totale dei premi, la Commissione ritiene che sia necessario intervenire non solo per garantire la coerenza e la credibilità dell’AOMS ma anche per rispondere alle grandi preoccupazioni della popolazione e degli enti pubblici in merito al costante aumento dei premi. Associando le retribuzioni massime dei membri degli organi diri- genti ai costi totali medi per assicurato, la Commissione intende inoltre creare incen- tivi che aumentino l’efficienza degli assicuratori LAMal e che migliorino il controllo dei costi nel settore sanitario. Per poter far rispettare le retribuzioni massime introdotte da questo progetto, le dispo-
sizioni in materia di trasparenza che disciplinano le retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti degli assicuratori LAMal saranno rafforzate. In futuro gli assi- curatori LAMal saranno quindi tenuti a pubblicare la retribuzione e il grado di occu- pazione di tutti i membri dei loro organi dirigenti, indicando il nominativo corrispon- dente.
2.3 Alternative esaminate e opzione scelta
Fattori per la determinazione delle retribuzioni massime Per quanto concerne i fattori impiegati per determinare le retribuzioni massime, con- formemente al testo dell’iniziativa, era stato inizialmente previsto di prendere even- tualmente in considerazione il livello dei premi. Da un assicuratore LAMal all’altro e nel tempo le caratteristiche delle collettività di assicurati (Cantone di domicilio, re- gione dei premi, età, franchigia, modello assicurativo) variano però talmente tanto che il confronto del livello dei premi tra assicuratori LAMal e la determinazione dell’evo- luzione del livello dei premi di uno stesso assicuratore si dimostrano irrealizzabili. La composizione della collettività di assicurati, sulla quale l’assicuratore LAMal ha un’influenza limitata, può inoltre essere sottoposta a forti variazioni annuali, in parti- colare per quanto riguarda i piccoli assicuratori. Secondo l’articolo 16 capoverso 4 LVAMal, l’UFSP può inoltre approvare soltanto le tariffe dei premi che coprono i costi. Constatando che gli assicuratori LAMal hanno un limitato margine di manovra per i loro premi, la CSSS-N ha tacitamente rinunciato a questo criterio. Al suo posto, la Commissione ha deciso di tenere conto dei costi totali medi degli assicuratori LAMal per assicurato e dell’effettivo di assicurati. Il primo criterio im- plica che più i costi totali medi per assicurato sono esigui, più le retribuzioni corrispo- ste ai membri degli organi dirigenti di un assicuratore LAMal possono essere elevate. Gli organi dirigenti degli assicuratori LAMal saranno quindi incentivati a mantenere i loro premi a un livello più basso possibile. Con il secondo criterio dell’effettivo di assicurati si tiene conto delle crescenti responsabilità che un numero elevato di assi- curati implica.
Divieto delle casse miste e regole di trasparenza per le assicurazioni complementari La CSSS-N ha anche esaminato il caso delle casse miste, ossia degli assicuratori che esercitano, in capo a un unico soggetto giuridico, sia l’AOMS sia le assicurazioni complementari. Nell’ambito dell’oggetto 13.080 «LAMal. Compensazione dei rischi; separazione tra assicurazione di base e assicurazione complementare», il Consiglio federale aveva già proposto un simile divieto. Nel 2015 le Camere hanno tuttavia ri- fiutato di entrare in materia su questo progetto, adducendo come motivo in particolare il fatto che, creando la LVAMal, il Parlamento aveva nel frattempo rafforzato la vigi- lanza degli assicuratori LAMal. Dall’entrata in vigore della LVAMal, il 1° gennaio 2016, le casse miste sono tenute ad allestire i rapporti finanziari e a fissare i premi separatamente per il settore della LAMal e quello della LCA, a ripartire i costi ammi- nistrativi tra i diversi settori assicurativi, a imputare i costi secondo il principio di causalità e a considerare separatamente le esigenze in materia di solvibilità e di ri- serve. Inoltre, non sono autorizzate a perseguire uno scopo lucrativo o a conseguire un profitto nel settore delle assicurazioni complementari. Infine, le casse miste sono già oggetto di regole più rigorose rispetto ai soggetti giuridici separati e sottostanno alla vigilanza sia dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
sia dell’UFSP. Nel 2023 soltanto nove assicuratori LAMal di piccole e medie dimen- sioni, comprendenti a malapena il 4 per cento degli assicurati, erano casse miste 8. La CSSS-N ha pertanto rinunciato a introdurre un divieto di casse miste nel suo progetto preliminare. La Commissione si è anche chiesta se fosse opportuno introdurre disposizioni in ma- teria di trasparenza che disciplinino le retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti degli assicuratori che esercitano assicurazioni complementari. In effetti si sarebbe potuto immaginare di sancire nella LCA un principio di trasparenza compa- rabile a quello previsto per l’AOMS nell’articolo 21 LVAMal (v. n. 2.1). Conside- rando che una simile proposta contravverrebbe al principio della libertà economica, la CSSS-N ha rinunciato all’introduzione di simili disposizioni in materia di traspa- renza.
Estensione delle limitazioni a tutte le retribuzioni finanziate dall’AOMS La Commissione ha anche valutato la possibilità di estendere le limitazioni a tutte le retribuzioni finanziate dall’AOMS (remunerazioni dei medici, dei membri dei consi- gli di amministrazione, dei dirigenti di ospedali o gruppi ospedalieri, dei membri della direzione generale di un istituto che genera un fatturato significativo a carico dell’AOMS). Su mandato della Commissione, l’Amministrazione ha esaminato que- sta possibilità dal punto di vista giuridico e della praticabilità in vista di una sua even- tuale attuazione. L’estensione del campo di applicazione dell’iniziativa parlamentare 21.453 a tutte le retribuzioni finanziate dall’AOMS si scontra, in primo luogo, con ostacoli di ordine costituzionale. Conformemente all’articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 19999 (Cost.), la Confederazione legifera in materia di assicurazione malattie e assicurazione infortuni. Questa disposizione consente alla Confederazione, secondo le circostanze, di emanare misure che favoriscono il perseguimento degli obiettivi dell’assicurazione malattie sociale e che hanno quindi effetti positivi sull’efficacia del sistema sanitario e sull’evoluzione dei costi. Occorre trovare, in ogni caso concreto, un equilibrio tra la necessità di garantire che l’assicurazione malattie sia finanziaria- mente sostenibile per l’intera popolazione e quella di tutelare la ripartizione delle com- petenze prevista dalla Costituzione, secondo la quale l’assistenza sanitaria è fonda- mentalmente di competenza dei Cantoni. Sebbene la legislazione sull’assicurazione malattie abbia esercitato un influsso considerevole sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria in Svizzera e, di conseguenza, sulla medicina di base, l’articolo 117 della Costituzione federale consente di disciplinare unicamente le condizioni generiche di rimborso delle prestazioni nell’ambito dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni. Il suo scopo è quello di coprire le conseguenze finanziarie legate a una malattia. La LAMal non è quindi una legge generale sulla sanità. È importante rilevare che il legislatore non può far valere questa disposizione per legiferare diretta- mente in materia di politica salariale e quindi di retribuzione dei fornitori di presta- zioni nell’ambito dell’AOMS.
8 Sulla base dell’effettivo medio di assicurati nel 2023 (consultabile su Internet all’indi- rizzo: https://www.bag.admin.ch/fr/statistique-de-lassurance-maladie-obligatoire, disponi- bile soltanto in tedesco e in francese). 9 RS 101
La Commissione ha inoltre espresso riserve in merito alle numerose difficoltà di ap- plicazione di una misura di questo tipo, in particolare per quanto concerne la distin- zione tra le prestazioni fornite a carico dell’AOMS e quelle coperte dall’assicurazione malattie complementari. Ulteriori problemi sorgerebbero in relazione a un eventuale intervento sulle retribuzioni dei medici che esercitano come liberi professionisti e alla presa in considerazione delle differenze regionali in termini di costi di produzione e costo della vita. La Commissione constata infine che sono già state attuate o avviate misure allo scopo di intervenire, in modo indiretto e conforme alla Costituzione federale, sulle retribu- zioni finanziate dall’AOMS. Con la modifica del 23 giugno 2021 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)10, il Consiglio federale, ad esempio, ha comple- tato i criteri esistenti in materia di pianificazione ospedaliera, precisando in particolare che i mandati di prestazioni conclusi dai Cantoni con gli ospedali devono prevedere il divieto di qualsiasi sistema di incentivi economici che comporti un aumento del vo- lume delle prestazioni. Lo scopo è di evitare che i sistemi con retribuzioni fondate sul volume delle prestazioni comportino la fornitura di prestazioni inappropriate e ineffi- caci per i pazienti, nonché costi ingiustificati a carico dell’AOMS e dei Cantoni. Inoltre, quando ha approvato la nuova struttura tariffale per singola prestazione TARDOC, il Consiglio federale ha sottolineato che occorre colmare alcune lacune materiali, in particolare per quanto riguarda i minutaggi, la produttività del settore sanitario, il tempo di lavoro annuale, il reddito di riferimento e i modelli di costo. Una corretta definizione di questi parametri è essenziale, sia perché stanno alla base della retribuzione delle prestazioni mediche ambulatoriali sia perché i redditi di un gran numero di medici indipendenti provengono principalmente da queste prestazioni. Anche il legislatore si è attivato su questo fronte: nelle disposizioni transitorie relative alla modifica della LAMal del 21 marzo 2025 (Misure volte a frenare l’aumento dei costi, 2a parte11), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di modificare la struttura tariffaria ambulatoriale nazionale in modo da limitare il volume di punti fat-
turabili in ambito medico per giornata lavorativa. Ne sono interessate le «prestazioni mediche» così come definite nel sistema TARDOC. Con questa misura si intende im- pedire ai fornitori di prestazioni di fatturare, tramite la tariffa per singola prestazione, un volume di prestazioni mediche per giornata lavorativa che sarebbe irrealistico dal punto di vista medico o temporale. Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha deciso, con 12 voti contro 10 e 1 astensione, di rinunciare a estendere la limitazione delle retribuzioni e di limitare il campo d’applicazione conformemente al testo dell’iniziativa parlamentare.
10 RS 832.101 11 FF 2025 1108
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Maggiore trasparenza sulle retribuzioni corrisposte
ai membri degli organi dirigenti degli assicuratori LAMal Il progetto crea una base legale per il contenimento delle retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti degli assicuratori LAMal (v. più nel dettaglio n. 3.2). Affinché il rispetto di queste retribuzioni massime possa essere verificato, è necessa- rio estendere gli obblighi già esistenti (conformemente all’art. 21 cpv. 2 LVAMal; v. n. 2.1). Secondo il progetto preliminare gli importi delle retribuzioni devono quindi essere riportati singolarmente per ogni membro indicandone anche il grado di occu- pazione. Il nominativo del membro in questione sarà menzionato. Per verificare in maniera efficace il rispetto delle retribuzioni massime, occorre anche garantire che gli importi pubblicati dagli assicuratori LAMal comprendano tutte le componenti di rimunerazione. Questo richiede una precisazione della definizione di retribuzione attraverso la menzione esplicita anche dei contributi del datore di lavoro alla previdenza professionale sovraobbligatoria e delle prestazioni accessorie.
3.2 Delega della competenza al Consiglio federale di
fissare le retribuzioni massime Il progetto crea le basi legali per l’introduzione di retribuzioni massime per gli organi dirigenti degli assicuratori LAMal. Questi importi massimi non sono fissi, ma possono variare in base a determinati parametri. La competenza di fissare le retribuzioni massime è delegata al Consiglio federale, che nell’ambito di questo suo compito deve considerare i seguenti parametri: l’effettivo di assicurati dell’assicuratore LAMal (v. n. 3.2.1), i costi totali medi dell’assicuratore LAMal per assicurato (v. n. 3.2.2), l’importo massimo della classe di stipendio mas- sima del personale dell’Amministrazione federale (v. n. 3.2.3) e il rincaro (v. n. 3.2.4).
3.2.1 Considerazione dell’effettivo di assicurati
dell’assicuratore LAMal Le retribuzioni massime corrisposte ai membri degli organi dirigenti devono essere adeguate al numero di assicurati di ogni assicuratore LAMal. Questo parametro è giu- stificato dal fatto che con l’effettivo di assicurati aumenta anche la responsabilità degli organi dirigenti, e ciò giustifica a sua volta una retribuzione più elevata.
3.2.2 Considerazione dei costi totali dell’assicuratore
LAMal per assicurato Le retribuzioni massime corrisposte ai membri degli organi dirigenti degli assicuratori LAMal devono inoltre dipendere dai loro costi totali per assicurato e, in questo senso,
dalla loro economicità. L’attività di un assicuratore LAMal può essere definita eco- nomica quando è in grado di mantenere i suoi costi totali medi per assicurato a un livello relativamente basso (v. n. 4.1). Un aumento dell’economicità deve in linea di massima permettere agli assicuratori LAMal interessati di versare retribuzioni più ele- vate ai loro organi dirigenti. Questo dovrebbe creare anche un incentivo a ridurre i costi totali medi per assicurato nell’ambito delle disposizioni legali.
3.2.3 Considerazione dell’importo massimo
della classe di stipendio massima del personale dell’Amministrazione federale Il progetto di legge prevede un limite massimo per le retribuzioni corrisposte agli or- gani dirigenti degli assicuratori LAMal: il Consiglio federale non può fissare un limite superiore all’importo massimo previsto per la più alta classe di stipendio del personale dell’Amministrazione federale. Gli importi massimi delle classi di stipendio del per- sonale federale sono elencati nell’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 200112 sul personale federale (OPers).
3.2.4 Considerazione del rincaro
Le retribuzioni massime corrisposte ai membri degli organi dirigenti devono essere adeguate anche al rincaro. Conformemente al progetto preliminare, questo adegua- mento è garantito da una verifica regolare degli importi da parte del Consiglio fede- rale. L’ordinanza disporrà che ai fini della fissazione delle retribuzioni massime oc- corre riferirsi alla relativa scala degli stipendi dell’Ufficio federale del personale (UFPER) in vigore (v. n. 3.3): la compensazione del rincaro sarà dunque già conside- rata.
3.2.5 Retribuzioni massime nel caso di un gruppo
assicurativo Quando un gruppo assicurativo è composto da più soggetti giuridici che esercitano assicurazioni secondo la LAMal, si pone la questione se le retribuzioni massime si riferiscono ai singoli soggetti giuridici o al gruppo assicurativo nel suo insieme. Se- condo il progetto preliminare, in casi come questo gli importi massimi fissati si appli- cano all’insieme dei membri del gruppo. Pertanto, se un organo dirigente svolge atti- vità per più membri del gruppo che esercitano assicurazioni secondo la LAMal, il totale delle sue retribuzioni per queste attività non può superare l’importo fissato dal Consiglio federale (v. n. 3.2.6).
12 RS 172.220.111.3
3.2.6 Retribuzioni massime nel caso di più settori di
attività dell’assicuratore Conformemente al progetto preliminare, le retribuzioni massime degli organi dirigenti si riferiscono esclusivamente ai settori degli assicuratori che esercitano l’assicura- zione sociale contro le malattie (settori della LAMal). Le retribuzioni versate ad esem- pio per settori che concernono le assicurazioni complementari (settori della LCA) non sono interessate dal progetto.
3.3 Attuazione
Le disposizioni di ordinanza che dovranno essere emanate in virtù dell’articolo 21a capoverso 1 PP-LVAMal (v. n. 4.1) dovranno stabilire che le retribuzioni massime corrisposte ai membri degli organi dirigenti si riferiscono a un grado di occupazione del 100 per cento e si riducono corrispondentemente nel caso di un’occupazione a tempo parziale. Inoltre, se necessario, la definizione di retribuzione potrà essere ulte- riormente precisata a livello di ordinanza13. Nel fissare le retribuzioni massime il Consiglio federale si basa sull’articolo 15 LPers e sulla scala degli stipendi dell’Amministrazione federale (art. 36 OPers). In questa scala degli stipendi dell’UFPER in vigore dal 1° gennaio 2025, è fissato per le classi di stipendio da 1 a 38 un importo massimo in franchi (retribuzioni lorde al
100 %) (ad es. 405 251 franchi nella classe di stipendio 38)14.
Per fissare le retribuzioni massime corrisposte ai membri degli organi dirigenti se- condo l’articolo 21a capoverso 1 PP-LVAMal, il Consiglio federale si riferirà all’im- porto massimo della classe di stipendio 38 (405 251 franchi all’anno) conformemente all’attuale scala degli stipendi dell’UFPER15. Questo importo è definito come retribu- zione massima assoluta, ovvero ammissibile soltanto se anche tutti i parametri rile- vanti («effettivo di assicurati» e «costi totali medi dell’assicuratore LAMal per assi- curato»; v. n. 4.1) si situano nella rispettiva soglia massima o migliore.
3.4 Proposte di minoranza
3.4.1 Non entrata in materia
Una minoranza (Silberschmidt, Aellen, de Courten, Hess Lorenz, Mettler, Rechsteiner Thomas, Sauter, Vietze) propone di non entrare in materia sul progetto, poiché esso comporterebbe un elevato onere amministrativo per la Confederazione e per gli assi- curatori. Siccome le retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti degli
13 Secondo l’articolo 57 LVAMal il Consiglio federale esegue la LAVMal ed emana le di- sposizioni d’esecuzione. 14 Ad es. i segretari di Stato sono assegnati alla classe di stipendio 38 parimenti alla fun- zione di capo dell’esercito. La classe di stipendio 37 costituisce la massima classifica- zione possibile per i direttori degli Uffici. 15 Se ci si basasse sulla relativa scala degli stipendi in vigore, il rincaro verrebbe già preso in considerazione (v. n. 3.2.4 e 4.1).
assicuratori LAMal ammontano soltanto allo 0,02 per cento dei premi, il progetto non porterebbe a un risparmio significativo. Inoltre, non riguarderebbe gli altri attori i cui stipendi sono finanziati dall’AOMS, mentre il potenziale di risparmio sarebbe, in con- fronto, nettamente più elevato. Le eventuali riduzioni delle retribuzioni degli organi dirigenti permetterebbero di destinare maggiori fondi per gli onorari di consulenti o, ad esempio, di assumere altri membri della direzione. Inoltre, un assicurato che con- sidera le retribuzioni degli organi dirigenti del suo assicuratore LAMal troppo elevate potrebbe cambiare la cassa malati, dato che le relative cifre sono pubbliche.
3.4.2 Sanzioni penali
Una minoranza (Weichelt, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Wyss) propone che nell’elenco delle infrazioni penali sia in- serita la violazione delle prescrizioni concernenti le retribuzioni degli organi dirigenti. In assenza di una tale disposizione, in caso di violazione potrebbero essere adottati soltanto provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza. Per questa minoranza ciò è insufficiente, motivo per cui propone di completare il progetto della Commissione con una disposizione penale.
3.4.3 Divieto di casse miste
Una minoranza (Meyer Mattea, Alijaj, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Prelicz- Huber, Rumy) propone di introdurre anche un divieto di casse miste (v. n. 2.3). Nelle casse miste il potenziale di abuso sarebbe elevato in particolare nel settore delle retri- buzioni. Inoltre, il divieto di tali casse era originariamente stato proposto anche dal Consiglio federale.
3.4.4 Introduzione di disposizioni in materia di
trasparenza nel settore della LCA per quanto riguarda le retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti Mentre nel settore della LAMal è già garantita, in virtù dell’articolo 21 LVAMal, un’ampia trasparenza sulle retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti, ulteriormente rafforzata dalla modifica prevista di questa disposizione (v. n. 3.1), nel settore della LCA la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) non prevede simili prescrizioni in materia di trasparenza. L’opinione pubblica percepisce quindi spesso le retribuzioni totali corrisposte ai membri degli organi diri- genti come importi finanziati unicamente dal settore della LAMal. Una minoranza (Marti Samira, Alijaj, Crottaz, Gysi Barbara, Meyer Mattea, Prelicz-Huber, Rumy) propone di introdurre nella LSA disposizioni in materia di trasparenza che disciplinino anche per il settore della LCA le retribuzioni dei membri degli organi dirigenti, in
16 RS 961.01
modo da impedire che si tenti di eludere le retribuzioni massime che saranno fissate per il settore della LAMal.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Progetto preliminare della Commissione
Art. 21 cpv. 2 lett. a PP-LVAMal Questa disposizione obbliga gli assicuratori LAMal a pubblicare nel loro rapporto di gestione per ogni singolo membro del consiglio d’amministrazione l’importo totale delle sue retribuzioni e il suo grado di occupazione. Il nominativo del membro in que- stione deve ora essere menzionato. Questa menzione corrisponde a quanto inizial- mente previsto per l’articolo 21 LVAMal dal Consiglio federale, che riteneva che nel caso di un’assicurazione sociale a cui gli assicurati hanno l’obbligo di affiliarsi, la trasparenza deve essere totale. L’estensione dei dati da pubblicare rispetto al diritto vigente garantisce che l’osser- vanza delle retribuzioni massime – che conformemente al progetto preliminare sa- ranno fissate dal Consiglio federale – può essere verificata.
Art. 21 cpv. 2 lett. b PP-LVAMal La lettera b concerne le indicazioni sulle retribuzioni dei membri della direzione e corrisponde per il resto alla normativa di cui alla lettera a (v. sopra).
Art. 21 cpv. 4 PP-LVAMal Al capoverso 4 lettere a–g sono elencati diversi tipi di retribuzione che rientrano nella definizione di retribuzione secondo il capoverso 2. Oltre ai salari, agli onorari, ai bo- nus, agli accrediti, alle prestazioni che retribuiscono lavori supplementari, le presta- zioni accessorie e le indennità di assunzione e di partenza, sono esplicitamente men- zionati anche i contributi del datore di lavoro alla previdenza professionale sovraobbligatoria. L’elenco non è esaustivo, pertanto, oltre ai suddetti tipi di retribu- zione, possono essere considerate retribuzioni secondo il capoverso 2 anche altre pre- stazioni.
Capoverso 1: il capoverso 1 delega la competenza di fissare le retribuzioni massime corrisposte ai membri degli organi dirigenti degli assicuratori LAMal al Consiglio federale. Le modalità concrete per fissare tali importi massimi devono quindi essere definite a livello di ordinanza, ossia nell’OVAMal (v. n. 3.3). Nel fissare le retribuzioni massime corrisposte ai membri degli organi dirigenti de- vono essere presi in considerazione, conformemente all’articolo 21a capoverso 1 PP- LVAMal, sia l’effettivo di assicurati dell’assicuratore LAMal sia i costi totali medi per assicurato.
Siccome l’effettivo di assicurati è regolarmente soggetto a fluttuazioni nel corso dell’anno, ad esempio a causa di cambiamenti di domicilio, nascite o decessi, occorre basarsi sull’effettivo medio annuo di assicurati17. Come anno di riferimento va consi- derato un anno civile risalente ad almeno due anni, perché altrimenti a seconda delle circostanze la retribuzione massima può non essere fissata per tempo18. Basarsi su un periodo risalente al passato può portare a distorsioni, ad esempio in caso di forte au- mento o calo dell’effettivo di assicurati da un anno all’altro. Per eliminare queste di- storsioni, occorrerebbe basarsi su stime e apportare le corrispondenti correzioni in un secondo momento. Tuttavia un simile modo di procedere comprometterebbe eccessi- vamente la fattibilità della fissazione delle retribuzioni massime. Tra i costi totali medi degli assicuratori LAMal figurano anche le prestazioni fornite da questi ultimi agli assicurati. Per determinare i costi totali, occorre basarsi sulla somma dei conti spese conformemente ai numeri 4 e 5 del piano contabile generale allegato all’ordinanza dell’UFSP del 25 novembre 201519 sulla presentazione dei conti e i rendiconti nell’assicurazione sociale contro le malattie. Per il numero di as- sicurati è determinante di nuovo l’effettivo medio di assicurati nell’anno corrispon- dente (v. sopra)20. Come anno di riferimento deve essere anche in questo caso considerato un anno civile risalente ad almeno due anni. Come già esposto in merito all’effettivo di assicurati, ciò può portare a distorsioni21, che devono però essere accettate per una questione di fattibilità. I costi amministrativi medi per assicurato sarebbero invece meno significativi quanto all’efficienza di un assicuratore. Non investire nell’informatica o risparmiare nel per- sonale per il controllo delle fatture, ad esempio, avrebbe un impatto positivo su questo valore, ma ciò potrebbe portare a disincentivi. Per fissare le retribuzioni massime, il Consiglio federale si basa sull’articolo 15 LPers e sulla scala degli stipendi contenuta nell’articolo 36 OPers. La retribuzione massima
17 I valori possono essere scaricati da Internet all’indirizzo: https://www.bag.admin.ch/it/bi- lanci-e-conti-desercizio-degli-assicuratori-malattie. Nel 2023 il valore di questo parame- tro si situava tra 1 501 294 (effettivo di assicurati medio massimo) e 2570 (effettivo me- dio di assicurati più basso). 18 Basarsi sull’anno precedente significherebbe ad esempio che nel momento dell’assun- zione di un membro degli organi dirigenti nel 2025 per un’entrata in funzione al 1° gen- naio 2026 i valori relativi all’effettivo medio di assicurati nel 2025 non sarebbero ancora disponibili e pertanto non se ne conoscerebbe l’impatto sulla retribuzione massima. Di conseguenza, nel momento dell’assunzione rimarrebbe ancora aperta la questione del sa- lario da convenire con la persona interessata. 19 RS 832.121.1 20 Nel 2023 il valore del parametro «costi totali medi dell’assicuratore LAMal per assicu- rato» si situava tra 2731 franchi (massima economicità raggiunta di un assicuratore) e 4776 franchi (valore più basso, nel senso di peggiore economicità). I costi totali e gli ef- fettivi di assicurati medi degli assicuratori LAMal possono essere consultati in Internet all’indirizzo: https://www.bag.admin.ch/it/bilanci-e-conti-desercizio-degli-assicuratori- malattie. 21 Se un assicuratore LAMal registra ad esempio per il 2025 un’elevata crescita del suo ef- fettivo di assicurati, i relativi oneri amministrativi sono sostenuti già nel 2024 e sono quindi contabilizzati nel 2024.
non potrà superare l’importo fissato per la classe di stipendio più elevata, ossia la classe 38. Dall’articolo 21a capoverso 1 PP-LVAMal si desume anche che le retribuzioni mas- sime si riferiscono esclusivamente alle attività dell’assicuratore che concernono il set- tore della LAMal. Se ad esempio, nel caso di un gruppo assicurativo, una persona opera come membro della direzione per due membri del gruppo, una società attiva nel settore della LAMal e l’altra in quello della LCA, i compensi ricevuti da quest’ultima società sono irrilevanti per la determinazione delle retribuzioni massime secondo l’ar- ticolo 21a PP-LVAMal. Lo stesso vale nel caso di una cassa mista (v. in merito il n. 3.4.2) per le retribuzioni basate su attività che esulano dal settore della LAMal22. Nel caso di una violazione delle disposizioni sulle retribuzioni dei membri degli or- gani dirigenti, l’UFSP, in quanto autorità di vigilanza competente, può adottare misure di vigilanza corrispondenti, ossia provvedimenti conservativi ai sensi dell’articolo 38 LVAMal. L’elenco dei provvedimenti contenuti all’articolo 38 capoverso 2 LVAMal non è esaustivo. A seconda della gravità e della ripetizione dell’infrazione alla dispo- sizione sulle retribuzioni massime, l’UFSP può, per esempio, revocare all’organo d’amministrazione la competenza di fissare lo stipendio dell’organo di direzione, ob- bligare l’assicuratore LAMal a rimborsare la parte dello stipendio che eccede il limite autorizzato o revocare il membro dell’organo dirigente interessato. La Commissione ha rinunciato a inserire la violazione della disposizione sulle retribuzioni massime degli organi dirigenti nell’elenco delle infrazioni penali contenuto nella LVAMal (cfr. art. 53 e 54 LVAMal). Chi contravviene a questa disposizione non incorre dunque in alcuna sanzione penale, salvo che il suo comportamento costituisca un’altra infrazione ai sensi del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193723.
Capoverso 2: il capoverso 2 stabilisce che nel caso di un gruppo assicurativo le retri- buzioni massime debbano riferirsi a tutti i membri del gruppo. Per gruppo assicurativo si intende un gruppo di due o più imprese che nel loro insieme operano prevalente- mente nel settore assicurativo e costituiscono un’unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro per influenza o controllo (art. 2 OVAMAL). La disposizione dell’articolo 21a capoverso 2 PP-LVAMal ha lo scopo di impedire che la stessa per- sona operante per più società del gruppo eluda la limitazione delle retribuzioni previ- sta accumulando i vari compensi. Capoverso 3: conformemente al capoverso 3 il Consiglio federale è tenuto a verificare regolarmente le retribuzioni che ha fissato e ad adeguarle in particolare al rincaro. Per attuare la compensazione del rincaro, deve considerare la situazione economica e fi- nanziaria degli assicuratori nonché la situazione sul mercato del lavoro. Questa dispo- sizione corrisponde a quella dell’articolo 16 capoverso 1 secondo periodo LPers. I componenti salariali per i quali deve essere concessa la compensazione del rincaro devono essere specificati a livello di ordinanza (cfr. anche l’art. 44 cpv. 2 OPers).
22 Nelle casse miste i costi amministrativi – tra cui anche le retribuzioni corrisposte ai mem- bri degli organi dirigenti – devono essere suddivisi tra i diversi settori assicurativi. L’im- putazione di questi costi deve seguire il principio di causalità, e ciò deve essere garantito sotto il punto di vista economico-aziendale con i principi generali e i principi guida. 23 RS 311.0
Come già esposto, l’attuazione di una compensazione del rincaro diventa superflua, dato che per fissare le retribuzioni massime a livello di ordinanza si prende come ri- ferimento la relativa scala degli stipendi dell’UFPER in vigore (v. n. 3.2.4).
Art. 54 cpv. 1 lett. h PP-LVAMal Minoranza (Weichelt, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Wyss) Questa minoranza chiede che nell’elenco delle infrazioni penali sia inserita la viola- zione delle prescrizioni concernenti le retribuzioni degli organi dirigenti. Conforme- mente al principio della legalità, è necessario che la legge contempli questa infrazione, in modo che sia possibile sanzionare come contravvenzione una violazione dell’arti- colo 21a PP-LVAMal. La minoranza propone dunque che l’elenco contenuto nell’ar- ticolo 54 capoverso 1 LVAMal sia completato da una lettera h. Secondo questa nuova disposizione, chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni concernenti le retribu- zioni di cui all’articolo 21a PP-LVAMal è punito con una multa che può arrivare sino a 500 000 franchi. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi (art. 54 cpv. 2 LVAMal).
4.2 Minoranza Meyer Mattea concernente un divieto di
casse miste Art. 1 cpv. 1 lett. b PP-LVAMal L’articolo 1 capoverso 1 lettera b LVAMal deve essere abrogato poiché in caso di divieto di casse miste le imprese di assicurazione private sottoposte alla LSA non po- trebbero più esercitare l’assicurazione sociale contro le malattie. Pertanto, la LVAMal non può più applicarsi a tali imprese.
Art. 2 cpv. 2 e 4 PP-LVAMal Dato che in questa variante gli assicuratori LAMal non potrebbero più esercitare le assicurazioni sottoposte alla LCA, l’attuale capoverso 2 deve essere abrogato. Per contro il capoverso 3, conformemente al quale gli assicuratori LAMal possono eser- citare l’assicurazione contro gli infortuni (nei limiti previsti dall’art. 70 cpv. 2 della legge federale del 20 marzo 198124 sull’assicurazione contro gli infortuni [LAINF]), deve essere mantenuto perché anche questa assicurazione rappresenta un’assicura- zione sociale. Nel capoverso 4 viene precisato per motivi di chiarezza che gli assicu- ratori LAMal non possono esercitare altri rami d’assicurazione.
Art. 3 PP-LVAMal L’articolo 3 LVAMal concerne le imprese di assicurazione private secondo l’arti- colo 1 capoverso 1 lettera b LVAMal e deve pertanto essere abrogato.
24 RS 832.20
Art. 4 cpv. 1 PP-LVAMal L’articolo 4 capoverso 1 LVAMal deve essere adeguato a causa del rinvio all’arti- colo 3 LVAMal, di cui è proposta l’abrogazione.
Art. 7 cpv. 2 lett. o PP-LVAMal Siccome in questa variante gli assicuratori LAMal non possono più esercitare le assi- curazioni complementari né altri rami d’assicurazione, anche l’articolo 7 capoverso 2 lettera o LVAMal deve essere abrogato.
Art. 29 cpv. 1 lett. b PP-LVAMal Abrogando l’articolo 1 capoverso 1 lettera b LVAMal, che introduce l’abbreviazione «LSA» (v. sopra), questa abbreviazione deve essere introdotta all’articolo 29 capo- verso 1 lettera b LVAMal.
Art. 30 cpv. 3 lett. d PP-LVAMal
Abrogando l’articolo 7 capoverso 2 lettera o LVAMal (v. sopra), che introduce l’ab- breviazione «FINMA», tale abbreviazione deve essere introdotta nell’articolo 30 ca- poverso 3 lettera d LVAMal.
Art. 34 cpv. 5 PP-LVAMal Il primo periodo dell’articolo 34 capoverso 5 LVAMal, secondo il quale l’esercizio delle assicurazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 LVAMal soggiace alla vigilanza della FINMA conformemente alla LSA, deve essere abrogato a causa dell’abroga- zione del suddetto capoverso 2. Il secondo e il terzo periodo dell’articolo 34 capo- verso 5 LVAMal devono tuttavia essere mantenuti poiché un coordinamento e uno scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza (UFSP e FINMA) possono conti- nuare a essere importanti. Questo è il caso, ad esempio, quando in un gruppo assicu- rativo sussiste un’unione personale a livello di soggetti giuridici della LAMal e della LCA e quindi potrebbero insorgere conflitti di interesse.
Art. 7 cpv. 7 e 8 PP-LAMal L’articolo 7 capoversi 7 e 8 LAMal si riferisce a una costellazione in cui sono state concluse presso l’assicuratore LAMal anche assicurazioni complementari all’assicu- razione sociale contro le malattie, cosa che in questa variante non è più ammessa. I capoversi in questione devono quindi essere abrogati.
4.3 Minoranza Marti Samira concernente l’introduzione
di disposizioni in materia di trasparenza nel settore della LCA Art. 26a PP-LSA Capoverso 1: oggi soltanto gli assicuratori che esercitano l’assicurazione sociale con- tro le malattie sono tenuti, in virtù dell’articolo 21 LVAMal, a esporre ogni anno il sistema retributivo dei loro organi dirigenti. Alle imprese d’assicurazione sottoposte alla LSA che esercitano assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie ma non prodotti dell’AOMS si applicano invece le disposizioni del diritto privato. Le disposizioni della circolare della FINMA 10/1 «Sistemi di remunera- zione»25 nonché in parte le disposizioni della legge federale del 30 marzo 191126 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, [CO]) concernenti le retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa sono di conseguenza applicabili. Contrariamente alle disposizioni del CO, la suddetta cir- colare della FINMA non contiene tuttavia – a parte le indennità di assunzione e di partenza (cfr. n. marg. 69/70) – disposizioni in materia di trasparenza esplicite per quanto concerne le retribuzioni dei membri degli organi dirigenti. La ripresa nella LSA, per analogia, dell’articolo 21 capoversi 1 e 3 LVAMal, più specificamente dell’articolo 21 capoversi 2 e 4 PP-LVAMal (v. n. 3.1 e 4.1), permette di colmare questa lacuna e di garantire che tutti gli offerenti dell’assicurazione malattie sotto- stiano allo stesso regime di trasparenza nel settore del diritto in materia di remunera- zione. L’obbligo di pubblicare le retribuzioni è limitato al settore dell’assicurazione comple- mentare all’assicurazione sociale contro le malattie in particolare per motivi legati al principio di proporzionalità (ramo assicurativo B2 «Malattia»). Capoverso 2: l’obbligo di pubblicare le retribuzioni dei membri degli organi dirigenti e di esporre le forme retributive delle imprese d’assicurazione che esercitano l’assi- curazione malattie sono un principio affermato del governo d’impresa. La disposi- zione sulla trasparenza prevista nel capoverso 2 corrisponde a quella contemplata nel capoverso 2 dell’articolo 21 PP-LVAMal (v. n. 3.1). Pertanto, è possibile rinviare alle spiegazioni esposte sopra (v. n. 4.1) in merito al suddetto articolo 21 capoverso 2 PP-
25 Circolare della FINMA 2010/1 «Sistemi di remunerazione» del 21 ottobre 2009 concer- nente «standard minimi per i sistemi di remunerazione negli istituti finanziari», consulta- bile in Internet all’indirizzo: https://www.finma.ch/it/~/media/finma/dokumente/dokume- ntencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2010-01-01-07-2017.pdf. La circolare si applica obbligatoriamente alle imprese di assicurazione, ai gruppi e ai conglomerati assi- curativi che a livello d’impresa, di gruppo o di conglomerato assicurativo devono dete- nere fondi propri necessari in funzione dei rischi a cui l’impresa, il gruppo o il conglome- rato assicurativo è esposto (capitale previsto) pari ad almeno 15 miliardi di franchi svizzeri (cfr. n. marg. 7*). In casi motivati la FINMA può inoltre imporre a un istituto fi- nanziario che non ha l’obbligo di applicare la circolare di implementare alcune o tutte le disposizioni da essa sancita. Una simile decisione può imporsi ad esempio in ragione del profilo di rischio, delle attività commerciali o delle relazioni d’affari dell’istituto finanzia- rio, oppure se il relativo sistema di remunerazione comporta rischi eccessivi (cfr. n. marg. 9*). 26 RS 220
LVAMal. Non è possibile opporsi alla pubblicazione delle retribuzioni individuali in- vocando la protezione della personalità, poiché secondo la legge federale del 25 set- tembre 202027 sulla protezione dei dati (LPD) le condizioni di reddito e di sostanza non rientrano tra i dati personali degni di particolare protezione. Capoverso 3: le imprese d’assicurazione private sottoposte alla LSA che esercitano assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie devono spe- cificare nella relazione sulle retribuzioni perché le retribuzioni sono eventualmente diminuite o aumentate rispetto all’esercizio precedente. Le modifiche possono deri- vare ad esempio dal rincaro o da un cambiamento del sistema retributivo. Capoverso 4: l’elenco riportato non è esaustivo. Anche le prestazioni in natura e le retribuzioni versate agli ex membri degli organi dirigenti devono ad esempio essere considerate se sono correlate alla precedente attività di organo dell’impresa d’assicu- razione che esercita assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie. Capoverso 5: dal 1° gennaio 2023 gli articoli 732–735d CO si applicano alle retribu- zioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. Contengono disposizioni in materia di trasparenza che vanno ben oltre quelle dei capoversi 1–4 dell’articolo 26a PP-LSA (cfr. in particolare art. 734a–734f CO). Il capoverso 5 in questione specifica che l’articolo 26a PP-LSA non si applica alle imprese d’assicurazione le cui azioni sono quotate in borsa o che secondo l’articolo 732 capoverso 2 CO hanno previsto nello statuto che le disposizioni degli articoli 734–734f CO si applicano integralmente.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ripercussioni finanziarie
La modifica dei singoli articoli non ha ripercussioni finanziare per la Confederazione.
5.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Il progetto non comporta un onere supplementare significativo per il personale fede- rale. Non sono necessari posti supplementari.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri
urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna La modifica dei singoli articoli non ha ripercussioni per i Cantoni, i Comuni nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.
27 RS 235.1
5.3 Ripercussioni sull’economia
Le modifiche di legge proposte non hanno ripercussioni significative sull’economia. Dal punto di vista dell’economia aziendale la fissazione di retribuzioni massime cor- risposte ai membri degli organi dirigenti degli assicuratori LAMal potrebbe compor- tare che per questi assicuratori diventerà più difficile rioccupare i posti vacanti con candidati dal profilo ricercato.
5.4 Ripercussioni sugli assicurati e sulla società
Le retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti fanno parte dei costi am- ministrativi28. Le modifiche di legge proposte potrebbero pertanto determinare una lieve riduzione dei costi amministrativi degli assicuratori LAMal.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La competenza della Confederazione di emanare prescrizioni sull’assicurazione con- tro le malattie deriva dall’articolo 117 capoverso 1 Cost.. L’articolo 27 capoverso 1 Cost. garantisce la libertà economica. Essa include in par- ticolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica pri- vata e il suo libero esercizio (art. 27 cpv. 2 Cost.). Sono ammissibili deroghe al prin- cipio della libertà economica, in particolare anche provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla Costituzione o fondate su regalie cantonali (art. 94 cpv. 4 Cost.). Nella sua sentenza 9C_878/2013 del 14 ottobre 2014 il Tribunale federale ha affer- mato che gli assicuratori malattie che nel settore dell’AOMS fungono da assicuratori sociali (cfr. art. 117 Cost.) non possono invocare il principio della libertà economica nel campo di applicazione di disposizioni legali vincolanti (cfr. art. 27 e 94 Cost.). Secondo la giurisprudenza l’assicurazione sociale è ampiamente sottratta alla libertà economica (consid. 3.4). Considerato quanto esposto sopra, il progetto risulta conforme alla Costituzione.
28 Nel 2022 la somma delle retribuzioni dei membri degli organi dirigenti corrispondeva all’1,63 per cento dei costi amministrativi totali degli assicuratori LAMal (fonte: rapporti di gestione e di revisione degli assicuratori LAMal [senza gli assicuratori che esercitano esclusivamente l’assicurazione d’indennità giornaliera secondo l’art. 67 segg. LAMal]).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Le modifiche di legge proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Gli impegni derivanti dall’Accordo del 21 giugno 199929 tra la Confedera- zione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, dalla Convenzione del 4 gennaio 196030 istitu- tiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e dall’Accordo del 9 set- tembre 202131 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera non sono interessati.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto presenta importanti disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., poiché concerne diritti e obblighi di persone giu- ridiche. Deve pertanto essere emanato sotto forma di legge federale che sottostà a referendum facoltativo.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede né sussidi né crediti d’impegno o limiti di spesa implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 mi- lioni di franchi. Non sottostà quindi al freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale Nell’attribuzione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.). Conformemente all’articolo 43a capoverso 1 Cost. la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Nel contempo, deve fare ri- corso in modo moderato alle proprie competenze, lasciando ai Cantoni un margine sufficiente per l’adempimento dei loro compiti. In virtù dell’articolo 117 Cost. la Confederazione dispone di un’ampia competenza normativa nel settore dell’assicurazione malattie, nella quale rientrano anche le mo- difiche di legge proposte. Per rispettare il principio della sussidiarietà, queste modifi- che richiedono una normativa uniforme da parte della Confederazione. Il principio dell’equivalenza fiscale non è interessato dal progetto.
29 RS 0.142.112.681 30 RS 0.632.31 31 RS 0.831.109.367.2
6.6 Delega di competenze legislative
L’articolo 21a capoverso 1 PP-LVAMal delega al Consiglio federale la competenza di fissare a livello di ordinanza le retribuzioni massime corrisposte ai membri degli organi dirigenti degli assicuratori LAMal. Nel fissare queste retribuzioni, il Consiglio federale deve rispettare le guide direttrici definite all’articolo 21a capoversi 1–3 PP- LVAMal (v. n. 4.1). L’articolo 57 LVAMal, inoltre, attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni di esecuzione relative alla presente legge.