Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Novembre 2026
Rapporto esplicativo concernente la revisione di no- vembre 2026 dell’ordinanza sul CO₂
Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sul CO₂
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni
Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sul CO₂
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per i veicoli
Nell’ambito dell’esecuzione, attualmente in corso, delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ dei veicoli, l’Uf f icio federale dell’energia (UFE) ha rilevato la necessità di apportare modif iche puntuali al f ine di aumentare la certezza del diritto, migliorare la qualità dei dati e adeguare singole disposizioni concer- nenti i veicoli pesanti alle disposizione in vigore nell’UE.
1.2 Geotermia
Vengono aggiunte rispettivamente una nuova disposizione all’allegato 12 numero 2.5 e una all’alle- gato 12a numero 2.4 lettera b; così facendo si chiarisce la definizione di costi computabili e si precisa che da essi sono esplicitamente esclusi gli importi che sono già coperti da altre fonti di finanziamento. I costi rimunerati da terzi, per esempio dai Cantoni, non possono quindi essere computati nel calcolo del contributo f ederale. L’obiettivo di questa modifica è evitare il cumulo di contributi di promozione per le stesse voci di spesa nei progetti di geotermia e garantire un uso efficiente delle risorse f inanziarie della Conf ederazione. Questa precisazione giuridica crea maggiore trasparenza per i richiedenti e conf erma che gli aiuti f i- nanziari della Conf ederazione possono essere concessi solo per la parte dei costi di investimento ef - f ettivi sostenuti dal promotore del progetto dopo aver dedotto tutti gli altri contributi pubblici o privati. Va ricordato che non soltanto i privati, ma anche le corporazioni di diritto pubblico (soprattutto i Can- toni) possono richiedere contributi d’investimento, e che anche a loro si applicano gli stessi requisiti. Le nuove disposizioni di cui sopra non sono da intendersi come modifica, ma come una precisazione volta a evitare un doppio finanziamento da parte della Confederazione e dei Cantoni. Il metodo di calcolo non viene modif icato. Inoltre, nell’allegato 12 numero 2.1, l’ordine delle lettere a e b è stato invertito in modo da rispecchiare in modo più logico la sequenza dei passaggi di natura tecnica: i lavori di preparazione sono ora citati prima dell’ef f ettiva acquisizione di nuovi geodati.
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e
di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni Le modifiche relative alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ sono di portata limitata e non comportano oneri supplementari. Pertanto, possono essere implementate senza ripercussioni f inanziarie. Le modifiche che riguardano la geotermia non comportano costi supplementari per l’autorità di esecu- zione. Si tratta di precisazioni che f acilitano a tutti i livelli il lavoro della pubblica amministrazione.
3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla so-
cietà Le modifiche relative alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ sono di portata limitata e hanno ripercus- sioni per lo più irrilevanti.
Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sul CO₂
Le modifiche che riguardano la geotermia contribuiscono a chiarire le condizioni f inanziarie per i pro- getti: le loro ripercussioni sulla società e sull’ambiente sono di portata minima.
4. Commento ai singoli articoli
Da quanto è emerso dall’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per le automobili e i vei- coli commerciali leggeri, in alcuni casi sono stati immatricolati veicoli che erano stati dichiarati alla do- gana prima dell’introduzione dei valori obiettivo di CO₂ per i veicoli leggeri. Di norma si tratta di veicoli in stock che sono rimasti in deposito per periodi insolitamente lunghi o di veicoli che sono stati utiliz- zati senza ammissione alla circolazione stradale (ad es. perché utilizzati soltanto nel perimetro azien- dale). Secondo la legislazione sul CO₂, in linea di principio i veicoli rientrano nel campo di applica- zione delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ dal momento della messa in circolazione in Svizzera. Nelle situazioni sopra descritte, ciò significa, ad esempio, che un veicolo che si trova in Svizzera da 20 anni è assoggettato alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ al momento della prima immatricola- zione, 20 anni dopo il suo sdoganamento. Si tratta di casi singoli che, vista la dimensione temporale di cui si parla, appare opportuno escludere dal campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂.
Nell’UE, ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2400 1 della Commissione, i veicoli fuoristrada, i veicoli per uso speciale e i veicoli f uoristrada per uso speciale sono esentati dall’obbligo di effettuare simulazioni al fine di stabilire il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. Secondo l’articolo 3a paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1242 2, le emissioni medie di CO₂ di que- sti veicoli non vengono ridotte. Essi sono quindi esclusi dagli obiettivi europei di riduzione delle emis- sioni di CO₂ per i veicoli pesanti. Per questo aspetto, il campo di applicazione delle prescrizioni sviz- zere relative alle emissioni di CO₂ va armonizzato con la normativa europea e tali veicoli vanno dun- que esclusi dagli obiettivi di riduzione. In termini di esecuzione, ciò riguarda un numero limitato di vei- coli: nel 2025, essi rappresentavano una quota pari a pochi punti percentuali rispetto al totale del parco veicoli nuovi composto da veicoli pesanti.
La disposizione concernente i veicoli esclusi dal campo di applicazione resta pressoché invariata nella sostanza. Finora erano esclusi i veicoli che erano stati immatricolati per la prima volta all’estero più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera e i veicoli che erano stati immatricolati per la prima volta all’estero più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera e aventi un chilo- metraggio pari o superiore a 5000 km al momento della dichiarazione in dogana. Tali termini sono ora indicati non più in mesi, bensì in giorni: invece di 12 e sei mesi sono ora determinanti rispettivamente 360 e 180 giorni. Da un lato questa modifica introduce una regolamentazione uniforme per tutti i veicoli, visto che, a seconda del momento in cui si verifica l’evento iniziale, sei mesi non corrispondono sempre
Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determi- nazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la diret- tiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Com- missione, GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1; modif icato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/258, GU L 2025/258 del 18.7.2009. Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che def i- nisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regola- menti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la diret- tiva 96/53/CE del Consiglio, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1045, GU L 2025/1045 del 25.7.2025.
Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sul CO₂
allo stesso numero di giorni. Dall’altro, permette di uniformare anche il trattamento informatico dei dati e quindi di ottimizzare la qualità degli stessi.
Art. 23b Indicazioni nella dichiarazione doganale Per valutare se un veicolo rientra o meno nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂, nella dichiarazione doganale devono essere indicate anche data della prima ammissione alla cir- colazione all’estero e il chilometraggio del veicolo (art. 17d cpv. 3). Attualmente, queste indicazioni ven- gono rilevate al momento della notifica del veicolo presso l’Ufficio f ederale delle strade (USTRA). In alcuni casi, vengono anche dichiarate su base volontaria nell’ambito della dichiarazione doganale all’Uf- f icio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Tuttavia, visto che in passato l’UFE ha riscontrato incongruenze tra la notif ica volontaria all’UDSC e la registrazione presso l’USTRA, ora chi importa un veicolo già messo in circolazione all’estero dovrà indicare nella dichiarazione doganale an- che le indicazioni relative alla prima immatricolazione all’estero e al chilometraggio. Questi dati saranno trasmessi automaticamente al portale dell’USTRA e non dovranno più essere comunicati a quest’ultimo.
Art. 30 cpv. 2 lett. a Nell’ambito della revisione dell’ordinanza sul CO₂ entrata in vigore il 1° gennaio 2025, l’arrotondamento delle emissioni di CO₂ che superano l’obiettivo individuale era stato modificato a un centesimo di grammo di CO₂/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri rispetto al precedente decimo di grammo di CO₂/km, e ciò con l’intento di armonizzare il più possibile tale arrotondamento con quello per i veicoli pesanti (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. b). Tuttavia, la prassi esecutiva ha dimostrato che questa modifica comporta uno sproporzionato onere supplementare di gestione dei dati e che in questo caso l’armonizzazione tra veicoli leggeri e pesanti non è opportuna. Per questo motivo, ai f ini del calcolo della sanzione, le emissioni che superano l’obiettivo individuale vengono nuovamente arrotondate per dif etto a un decimo di grammo di CO₂/km.
Art 130 cpv. 2 L’articolo 130 disciplina le competenze per l’esecuzione delle disposizioni dell’ordinanza sul CO₂. Du- rante l’ultima revisione dell’ordinanza sul CO₂, erroneamente non era stata aggiunta la categoria dei veicoli pesanti al capoverso 2, secondo cui l’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO₂ di automobili, autof urgoni e trattori a sella leggeri. Questa svista è ora corretta.
Allegato 4a numeri 2.1, 2.2 e 3.3 Secondo l’articolo 135 lettera c dell’ordinanza sul CO₂, il Dipartimento f ederale dell’ambiente, dei tra- sporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua il peso a vuoto medio delle automobili, degli autof urgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell’anno civile prece- dente. Al numero 2.1 (automobili) e al numero 2.2 (autofurgoni e trattori a sella leggeri) dell’allegato 4a viene quindi aggiunto l’anno 2025. Visto che non si dispone ancora dei dati per il calcolo del peso a vuoto, per il momento vengono inseriti caratteri segnaposto che saranno sostituiti dai pesi a vuoto medi di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nel 2025 non appena i dati saranno disponibili. La Commissione europea ha modificato i valori di riferimento per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2545 3. Questo perché la procedura di simu- lazione (il cosiddetto software VECTO) è cambiata in modo che i valori di emissione di CO₂ risultanti siano più bassi. I valori di rif erimento sono stati modificati per tenere conto di tale adeguamento. In questa modifica, vengono adottati analogamente all’UE i valori modificati per i veicoli pesanti immatri- colati per la prima volta in Svizzera nel numero 3.3 dell’allegato 4a. Diversamente da quanto previsto
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2545 della Commissione, del 15 dicembre 2025, che modi- f ica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 def inendo le emissioni di CO₂ di rif erimento ade- guate e specif icando la metodologia per def inire i veicoli rappresentativi, versione della GU L 2025/2545 del 16.12.2025.
Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2026 dell’ordinanza sul CO₂
dalla normativa europea, i valori di riferimento modificati vengono utilizzati su base non continuativa a partire dal periodo di riferimento 2025 tenendo conto della quota di veicoli autorizzati secondo la proce- dura modificata. A partire dal 1° gennaio 2027, invece, per calcolare l’obiettivo individuale verranno uti- lizzati soltanto i nuovi valori di riferimento dell’UE. Tale procedura semplificata è sensata visto che tiene conto del fatto che da questa data saranno pochi i veicoli immatricolati per la prima volta ancora auto- rizzati secondo la vecchia procedura.
Allegato 5 numeri 1 e 2 Secondo l’articolo 135 lettera c bis dell’ordinanza sul CO₂, il DATEC stabilisce annualmente gli importi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO₂. Al numero 1 (automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri) e al numero 2 (veicoli pesanti) dell’allegato 5 viene quindi aggiunto l’anno 2027. Visto che gli importi delle sanzioni non saranno noti prima della metà di luglio 2026, nei punti pertinenti vengono inseriti caratteri segnaposto che saranno poi sostituiti con gli importi corrispondenti.