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Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione

144.100 · Legislazione Ticino

Vom 5. Juni 2000

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ti/rl/144-100/it/legge-di-applicazione-della-legge-federale-sull-armonizzazione-dei-registri-e-concernente-la-banca-dati-movimento-della-popolazione

Abgerufen am 4. Sept. 2026

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144.100

Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione

Legge

di applicazione della legge federale sull’armonizzazione

dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione[1]1

(del 5 giugno 2000)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

-visto il messaggio 7 dicembre 1999 n. 4946 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 19 maggio 2000 n. 4946 R della Commissione della legislazione;

-viste la legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa) e l’ordinanza del 21 novembre 2007 sull’armonizzazione dei registri (OArRa);[2]2

decreta:

Disposizioni generali

Footnotes

  1. [1] Titolo modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  2. [2] Ingresso modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Capitolo primo[3]

Art. 1 Scopo e campo di applicazione[4]

34151La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone.

Essa persegue lo scopo:

  • a) di semplificare la raccolta dei dati a fini statistici attraverso l’armonizzazione dei registi ufficiali di persone;

  • b) di semplificare lo scambio dei dati personali tra i diversi registri;

  • c) di permettere la raccolta e l’aggiornamento coordinato, economico, rapido e sicuro dei dati dei registri, per gli usi di organi amministrativi della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di terzi autorizzati (in seguito utilizzatori).

Essa si applica:

  • a) ai registri degli abitanti e ai cataloghi elettorali dei Comuni;

  • b) alla banca dati Movimento della popolazione (in seguito Movpop);

  • c) ad altri archivi cantonali o comunali di persone designati dal Consiglio di Stato in quanto rientrino nella fattispecie del cpv. 2.

Footnotes

  1. [3] Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  2. [4] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  3. [5] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. 2 Autorità competenti[6]

627Il Consiglio di Stato designa:

  • a) il servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione dei registri (in seguito Servizio);

  • b) il servizio preposto alla gestione di Movpop (in seguito Servizio Movpop).

Footnotes

  1. [6] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  2. [7] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Capitolo secondo[8]

Armonizzazione dei registri

Art. 2a Consiglio di Stato

82a91Il Consiglio di Stato può ordinare la raccolta di informazioni supplementari necessarie o utili allo svolgimento dei compiti che la legislazione federale o cantonale assegna al Cantone.

Il Consiglio di Stato regola l’accesso e l’utilizzazione del nuovo numero AVS a 13 cifre da parte dei Servizi dell’Amministrazione pubblica che ne fanno richiesta per lo svolgimento dei loro obblighi legali.

Footnotes

  1. [8] Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  2. [9] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. 2b Servizio

10Il Servizio è competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione, in particolare:

  • a) coordina la collaborazione con gli altri Servizi dell’amministrazione, con i Comuni e con le ditte informatiche che forniscono loro i programmi di gestione dei dati, sia per quanto riguarda l’adeguamento dei registri degli abitanti alle direttive federali, sia per quanto riguarda la verifica e l’adeguamento del registro federale degli edifici e delle abitazioni (in seguito REA);

  • b) organizza in proprio le attività volte al miglioramento del REA;

  • c) è competente per la trasmissione dei dati ai servizi federali conformemente a quanto previsto dalle disposizioni federali in materia di armonizzazione dei registri.

Footnotes

  1. [10] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. 2c Comuni

2c11Le autorità comunali collaborano con le autorità federali e cantonali nell’applicazione delle normative sull’armonizzazione dei registri, e in particolare:

  • a) adeguano il contenuto del loro registro degli abitanti e le modalità tecniche di gestione e trasmissione dei dati alle direttive emanate dal servizio Movpop, in collaborazione con il Servizio, in applicazione delle normative federali;

  • b) mettono a disposizione di Movpop i dati dei registri degli abitanti;

  • c) collaborano con il Servizio nella verifica del REA e nell’assegnazione a ogni persona degli indicatori dell’edificio e dell’abitazione (in seguito identificatori).

Footnotes

  1. [11] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Capitolo terzo[12]

Banca dati Movimento della popolazione

Art. 3 Consiglio di Stato[13]

1213Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza sul Movpop e definisce in particolare:14

  • a) il catalogo dei dati di Movpop;

  • b) ...;15

  • c) le modalità di elaborazione dei dati di Movpop;

  • d) le modalità d’accesso a Movpop;

  • e) la ripartizione proporzionale all’uso dei costi di Movpop, tra i centri di costo dell’amministrazione cantonale;

  • f) le tariffe e gli emolumenti a copertura dei costi per l’accesso ai dati di Movpop da parte di terzi ai sensi dell’art. 8, ritenuta la gratuità per i Comuni, i Patriziati e i consorzi di Comuni e la facoltà di prevedere tariffe ridotte per giustificati motivi di interesse pubblico.16

Footnotes

  1. [12] Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  2. [13] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  3. [14] Frase modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  4. [15] Lett. abrogata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  5. [16] Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 83.

Art. 4 Proprietà dei dati[17]

17... 18

I dati sono proprietà del Comune.

L’iscrizione a Movpop non si sostituisce al valore dei registri pubblici e delle procedure stabilite per legge.

Footnotes

  1. [17] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  2. [18] Cpv. abrogato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. 5 Origine, aggiornamento e scambio dei dati[19]

195201I dati di Movpop provengono dal controllo abitanti dei Comuni, mentre altri soggetti amministrativi (federali o cantonali) possono proporre modifiche, che divengono effettive solo con il consenso del Comune proprietario dei dati.

Il Consiglio di Stato può autorizzare servizi dell’amministrazione cantonale ad aggiornare dati di cui i Comuni non sono in possesso.

I Comuni aggiornano tempestivamente i dati raccolti in Movpop, nel rispetto delle segnalazioni giunte da altri servizi amministrativi federali o cantonali, e dei contenuti, delle modalità tecniche e dei tempi di trasmissione fissati dal servizio Movpop.

In caso di cambiamento di domicilio, viene assicurato lo scambio informatizzato e criptato dei dati di base della persona tra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

Lo scambio di dati tra Comuni, amministrazione cantonale e amministrazione federale è gratuito.

Footnotes

  1. [19] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  2. [20] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. 6 1. ai Comuni

6211Il Consiglio di Stato regola l’accesso dei Comuni ai dati di Movpop.

I Comuni non possono fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.

Footnotes

  1. [21] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. 7 2. all’amministrazione cantonale

Il Consiglio di Stato regola l’accesso a Movpop degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale, nei limiti della LPDP.

I Comuni non sono tenuti a fornire separatamente agli utilizzatori di Movpop i dati ai quali essi possono accedere tramite Movpop.

Art. 8 3. a terzi

8221Il Consiglio di Stato conferisce in via eccezionale a terzi l’autorizzazione d’accesso a Movpop.

L’autorizzazione presuppone lo svolgimento di un compito pubblico previsto dalla legge e un interesse legittimo importante a svolgerlo utilizzando Movpop.

Un diritto all’autorizzazione esiste soltanto per i consorzi di Comuni e per le amministrazioni patriziali. Negli altri casi, il Consiglio di Stato decide a propria discrezione e definitivamente.

L’autorizzazione a scopi di ricerca scientifica è possibile anche a privati, se è garantita l’anonimità dei dati.

Footnotes

  1. [22] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. 9 Autorizzazione tecnica

Le applicazioni informatiche dei Comuni e di terzi che interfacciano Movpop devono essere autorizzate dal Consiglio di Stato.

Art. 10 Rimedi giuridici[23]

231024Contro le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti Movpop è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Footnotes

  1. [23] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  2. [24] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Capitolo quarto[25]

Disposizioni finali

Art. 11 Protezione dei dati[26]

25261127 Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati personali.

Footnotes

  1. [25] Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  2. [26] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
  3. [27] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. 11a Disposizioni esecutive

28Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all’applicazione della presente legge.

Footnotes

  1. [28] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. 12 Entrata in vigore

121Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.29

Pubblicata nel BU 2001, 281.

Footnotes

  1. [29] Entrata in vigore: 1° ottobre 2001 - BU 2001, 281.