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Legge cantonale sul registro di commercio
Legge
cantonale sul registro di commercio
(del 12 marzo 1997)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-visto il messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato;
-visto il rapporto 21 febbraio 1997 n. 4600 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Organizzazione[1]1
Art. 1
2È istituito un ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull’intero Cantone.
Art. 2 Autorità di vigilanza
3Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento4 competente quale autorità di vigilanza amministrativa sul registro di commercio.
Controllo cantonale delle finanze5
Art. 3
6La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata al Controllo cantonale delle finanze.
Art. 4
…7
Rimedi di diritto8
Art. 6
91Contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio è dato ricorso alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni.
Nel caso delle ammende previste dagli art. 943 CO, 152 e 153 ORC è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; negli altri casi la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.10
Art. 7
…11
Art. 8 Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all’iscrizione
12Le autorità giudiziarie, i municipi e gli uffici circondariali di tassazione comunicano all’ufficio del registro di commercio le imprese obbligate all’iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l’obbligo d’iscrizione, di modifica e di cancellazione (art. 157 ORC).
Art. 9 Pubblicazioni
13Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 35 ORC).
Art. 10 Tasse
14L’ufficio del registro è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale15, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.16
Pubblicata nel BU 1997, 213 e 281.