Quelle

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Regolamento del Centro di risorse didattiche e digitali

Regolamento

del Centro di risorse didattiche e digitali

(del 3 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

–richiamato l’art. 67 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,

decreta:

Art. 1 Istituzione e compiti

Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Centro di risorse didattiche e digitali (di seguito CERDD).

Il CERDD è subordinato alla Divisione della scuola, lavora in stretta collaborazione con la Divisione della formazione professionale e si occupa:

  • a) di raccogliere, rendere fruibile e curare la produzione di risorse didattiche per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche grazie ai propri servizi di documentazione;

  • b) di definire e aggiornare il quadro di riferimento di valenza pedagogica del Dipartimento riguardo alle tecnologie e ai media elettronici;

  • c) di stimolare, promuovere e sostenere l’adozione delle risorse digitali per l’apprendimento (di seguito RDA), sulla base della ricerca-azione;

  • d) di progettare, realizzare e gestire le infrastrutture informatiche delle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con gli altri attori di cui all’art. 4, nonché fungere da «service desk» per istituti e docenti;

  • e) di progettare, realizzare e gestire i servizi e i materiali didattici in collaborazione con i docenti e gli esperti di materia;

  • f) di stimolare la collaborazione e la condivisione fra docenti e fra allievi a proposito di materiali didattici e RDA;

  • g) di collaborare a definire le necessità di formazione iniziale e continua dei docenti e dei quadri scolastici in merito alle RDA, individuando gli attori in grado di garantire la formazione necessaria e sorvegliandone l’operato;

  • h) di fungere da riferimento e sostegno per i docenti in ambito RDA e per la produzione di supporti multimediali;

  • i) di studiare l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento in merito alle RDA;

  • j) di seguire e valutare l’evoluzione dei dispositivi tecnici, dei servizi e delle infrastrutture in collaborazione con il Centro sistemi informativi;

  • k) di pianificare e gestire gli investimenti in tecnologia e RDA (personale, infrastrutture hardware e software) in collaborazione con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica;

  • l) di organizzare eventi culturali, esposizioni didattiche ecc.

Art. 2 Organizzazione

Il CERDD è composto dai seguenti settori operativi:

  • a) servizi di documentazione e attività culturali;

  • b) risorse digitali per l’apprendimento;

  • c) servizi web e multimediali;

  • d) servizi informatici.

Il direttore del CERDD:

  • a) ne dirige e coordina l’attività;

  • b) ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e i servizi che svolgono attività o ricerche utili agli scopi del centro;

  • c) lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;

  • d) ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri Cantoni e intercantonali.

Art. 3 Sede e sottosede

La sede del CERDD è a Bellinzona e la sottosede nel Luganese.

Art. 4 Collaborazione

Il CERDD collabora con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale, con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica.

Il CERDD inoltre può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come esposizioni, conferenze o seminari.

Art. 5 Competenze decisionali in materia finanziaria[1]

12Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

  • a) al direttore del CERDD fino a fr. 10’000.–;

  • b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.– e fino a fr. 30’000.–;

  • c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;

  • d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.

Art. 6 Entrata in vigore[3]

3Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Pubblicato nel BU 2014, 505.