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Legge sul servizio medico nelle zone di montagna (LMont)
Legge
sul servizio medico nelle zone di montagna
(LMont)
(del 5 novembre 1997)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 16 ottobre 1996 n. 4589 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 2 settembre 1997 n. 4589 R della Commissione speciale sanitaria,
decreta:
Disposizioni generali
Capitolo I
Art. 1 Scopo e campo di applicazione
Questa legge definisce il servizio medico nei Comuni delle zone di montagna riconosciute dal Consiglio di Stato.
Essa si applica ai Comuni di montagna e ai medici che sottoscrivono una convenzione volta a garantire il servizio medico secondo questa legge.
Art. 2 a) convenzione
Per garantire il servizio medico nelle regioni di montagna, singoli Comuni o gruppi di Comuni possono stipulare convenzioni con uno o più medici.
Essi presentano la relativa richiesta, in forma scritta, al Consiglio di Stato.
Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 giugno di ogni anno.
Art. 3 della convenzione e verifica alla sua scadenza
Il Consiglio di Stato:
a) fa accertare se ricorrono le condizioni per l'istituzione del servizio;
b) approva la convenzione stipulata secondo un modello da lui prescritto e fa pubblicare l'approvazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino;
c) definisce la circoscrizione.
La convenzione esplica effetto a fare stato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della relativa richiesta.
Ad ogni scadenza della convenzione, il Consiglio di Stato fa verificare se sussistono ancora i presupposti per il suo mantenimento.
Capitolo II
Medico contraente, indennità e fatturazione
Art. 4 a) compiti
Il Consiglio di Stato definisce i compiti del medico contraente e i suoi doveri nei confronti della popolazione compresa nella sua circoscrizione.
Art. 5 b) indennità di picchetto
Al medico contraente viene assegnata un'indennità annua di picchetto; l'importo e le relative modalità sono definite dal Consiglio di Stato.
L'indennità è adeguata all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, applicando la medesima percentuale stabilita per gli impiegati dello Stato e per i docenti.
Art. 6 Fatturazione del medico
Per le sue prestazioni, il medico contraente applica le tariffe vigenti in regime convenzionale o aconvenzionale.
Art. 7 Spesa sociale cantonale
Le indennità previste dalla presente legge sono conteggiate nella spesa globale cantonale relativa alle assicurazioni sociali.
Esse sono ripartite tra Cantone e Comuni ai sensi dei criteri definiti nella Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal).
Capitolo III
Contenzioso e mezzi di impugnazione
Art. 8 Contestazioni tra medici e comuni
1Le contestazioni tra medici e Comuni che si fondano sulla presente legge sono decise dal Consiglio di Stato (legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013).
Art. 9 Rimedi di diritto[2]
23Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Capitolo IV
Disposizioni penali, transitorie e finali
Art. 10 Contravvenzioni
È punito con la multa fino a fr. 5'000.-- chi si sottrae agli obblighi definiti dalla presente legge o derivanti dalla convenzione.
Art. 11 Convenzioni in atto
Le convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità nella forma e nella sostanza fino al termine di scadenza.
Art. 12 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.4
Pubblicata nel BU 1998, 51.