805.110
Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna (RMont)
Regolamento
sul servizio medico nelle zone di montagna
(RMont)[1]1
(del 26 gennaio 1999)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sul servizio medico nelle zone di montagna del 5 novembre 1997 (LMont),
decreta:
Art. 1 Istanza amministrativa e di vigilanza
21L’Area di gestione sanitaria è l’istanza designata dal Consiglio di Stato per l’applicazione della LMont.
Essa esercita l’attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio medico nelle zone di montagna.
Art. 2 Caratteristiche della convenzione
Nel modello di convenzione di cui all’art. 3 cpv. 1 lett. b) LMont sono stabiliti in particolare:
a) gli impegni che il medico contraente deve adempiere per garantire il servizio nella circoscrizione su tutto l’arco dell’anno;
b) l’espressione “medico contraente” può riferirsi a un solo medico, a più medici o a un circolo medico;3
c) l’indennità di cui ha diritto il medico contraente, tenuto conto della vastità della circoscrizione e delle condizioni topografiche che la caratterizzano, nonché le modalità di versamento della stessa;4
d) la durata della convenzione e le condizioni di disdetta.5
Art. 3 Obblighi del medico contraente
Il medico contraente si impegna a garantire il servizio medico-sanitario sull’arco di tutta la giornata e per tutto l’anno nei riguardi delle persone che risiedono in forma stabile o soggiornano transitoriamente nella circoscrizione di sua competenza.
Esso si impegna in particolare ad eseguire consultazioni e visite ai pazienti in base ai disposti contenuti nella convenzione e agli accordi intervenuti tra il medico stesso e i Comuni che formano la circoscrizione.
Art. 4 Assenza del medico contraente
In caso di assenza per giorni di riposo, vacanze, servizio militare, malattia, infortunio, aggiornamento o altro, il medico contraente affida a proprie spese l’incarico di svolgere il mandato che gli è stato affidato ad un altro medico autorizzato all’esercizio dall’Autorità cantonale.
Di quanto previsto al cpv. 1 devono essere tempestivamente informati:
a) l’Autorità cantonale di vigilanza;
b) i Municipi dei Comuni interessati, affinché questi abbiano ad informare in modo conveniente la popolazione.
Art. 5 Versamento dell’indennità
6L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è versata dall’Area di gestione sanitaria in rate mensili posticipate.
Art. 6 Contributi sociali
71L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è assoggettata ai contributi sociali ai sensi dell’AVS/AI/IPG/AD e della LAINF per gli infortuni professionali.
Il Cantone effettua il riversamento dei contributi sociali agli enti assicurativi o ne verifica l’attuazione.
Art. 7
…8
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.9
Pubblicato nel BU 1999, 22.