813.650
Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista
Regolamento
concernente l’esercizio della professione di estetista
(del 5 luglio 1995)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli articoli 53, 66 e 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);
decreta:
Art. 1 Definizione
L’esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a) drenaggio linfatico a fini estetici;
b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;
c) estrazione dei grani di miglio;
d) trucco permanente, semi-permanente e simili;1
e) microblading;2
f) microneedling;3
g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni).4
Art. 2 a) estetista diplomato/a (maestria)
5Per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 sono necessari i seguenti titoli, diplomi e corsi:
a)
drenaggio linfatico a fini estetici;
Estetista con attestato professionale federale
Estetista AFC con corso AESI o equivalente
b)
epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;
Estetista con attestato professionale federale
Estetista AFC con corso AESI o equivalente
c)
estrazione dei grani di miglio;
Estetista con attestato professionale federale
Estetista AFC
d)
trucco permanente, semi-permanente e simili (introduzione a fini estetici di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma);
Derma-pigmentologa con attestato professionale federale
Estetista AFC con corso AESI o equivalente
e)
microblading;
Derma-pigmentologa con attestato professionale federale
Estetista AFC con corso AESI o equivalente
f)
microneedling;
Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica»
Estetista AFC con corso AESI o equivalente
g)
utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni);
Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» con corso AESI o equivalente
Estetista AFC con corso AESI o equivalente6
Art. 3 Autorizzazione
L’autorizzazione prevista dall’art. 54 della Legge sanitaria per l’esercizio della professione di estetista è concessa dall’Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 2 di questo regolamento.
Art. 4 Domanda di autorizzazione
7La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) attestato o diploma specifico ai sensi dell’art. 2;
b) estratto del casellario giudiziale;
c) certificato medico di idoneità psico-fisica;
d) per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni.
Art. 5 Locali
Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali adeguati e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.
L’istituto è diretto da un’estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli orari di apertura al pubblico.
Art. 6 Istituto di estetista
Prima dell’apertura e quando necessario i locali dell’istituto sono esaminati dall’ispettore dell’Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità.
Art. 7 Denominazione
All’esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome dell’estetista responsabile.
Art. 8 Norma transitoria
L’estetista che non dispone dell’attestato di capacità ma che documenta di aver esercitato per almeno nove anni una delle attività di cui all’art. 1 prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.
L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all’Ufficio di sanità entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 8a Norma transitoria della modifica del 4 luglio 2018
81Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o equivalente se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. d), e) e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l’istante abbia inoltre assolto il relativo corso proposto dall’Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o equivalente.9
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.10
Pubblicato nel BU 1995, 328.