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Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista

813.650 · Legislazione Ticino

Vom 5. Juli 1995

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ti/rl/813-650/it/regolamento-concernente-l-esercizio-della-professione-di-estetista

Abgerufen am 30. Aug. 2026

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  2. Tessin
  3. Tessin Gesetzessammlung
Quelle

813.650

Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista

Regolamento

concernente l’esercizio della professione di estetista

(del 5 luglio 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 53, 66 e 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

decreta:

Art. 1 Definizione

L’esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:

  • a) drenaggio linfatico a fini estetici;

  • b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;

  • c) estrazione dei grani di miglio;

  • d) trucco permanente, semi-permanente e simili;1

  • e) microblading;2

  • f) microneedling;3

  • g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni).4

Footnotes

  1. [1] Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
  2. [2] Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
  3. [3] Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419; precedente modifica: BU 2018, 292.
  4. [4] Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

Art. 2 a) estetista diplomato/a (maestria)

5Per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 sono necessari i seguenti titoli, diplomi e corsi:

  • a)

drenaggio linfatico a fini estetici;

Estetista con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

  • b)

epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;

Estetista con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

  • c)

estrazione dei grani di miglio;

Estetista con attestato professionale federale

Estetista AFC

  • d)

trucco permanente, semi-permanente e simili (introduzione a fini estetici di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma);

Derma-pigmentologa con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

  • e)

microblading;

Derma-pigmentologa con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

  • f)

microneedling;

Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica»

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

  • g)

utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni);

Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» con corso AESI o equivalente

Estetista AFC con corso AESI o equivalente6

Footnotes

  1. [5] Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
  2. [6] Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

Art. 3 Autorizzazione

L’autorizzazione prevista dall’art. 54 della Legge sanitaria per l’esercizio della professione di estetista è concessa dall’Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 2 di questo regolamento.

Art. 4 Domanda di autorizzazione

7La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

  • a) attestato o diploma specifico ai sensi dell’art. 2;

  • b) estratto del casellario giudiziale;

  • c) certificato medico di idoneità psico-fisica;

  • d) per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni.

Footnotes

  1. [7] Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

Art. 5 Locali

Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali adeguati e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.

L’istituto è diretto da un’estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli orari di apertura al pubblico.

Art. 6 Istituto di estetista

Prima dell’apertura e quando necessario i locali dell’istituto sono esaminati dall’ispettore dell’Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità.

Art. 7 Denominazione

All’esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome dell’estetista responsabile.

Art. 8 Norma transitoria

L’estetista che non dispone dell’attestato di capacità ma che documenta di aver esercitato per almeno nove anni una delle attività di cui all’art. 1 prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.

L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all’Ufficio di sanità entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8a Norma transitoria della modifica del 4 luglio 2018

81Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o equivalente se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. d), e) e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l’istante abbia inoltre assolto il relativo corso proposto dall’Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o equivalente.9

Footnotes

  1. [8] Art. introdotto dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
  2. [9] Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.10

Pubblicato nel BU 1995, 328.

Footnotes

  1. [10] Entrata in vigore: 11 luglio 1995 - BU 1995, 328.