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Decreto esecutivo concernente i criteri d’occupazione residente
Decreto esecutivo
concernente i criteri d’occupazione residente
del 17 febbraio 2016 (stato 6 febbraio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn),[1]1
decreta:
Art. 1
2Le percentuali minime di personale residente previste nel presente decreto si applicano a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.
Art. 2
3L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, compresi gli apprendisti, è residente in Svizzera. Tale percentuale minima si applica anche alle aziende del settore primario. Per le aziende industriali assoggettate dall’autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell’articolo 5, la percentuale minima di lavoratori residenti deve essere almeno pari al 30%.
Art. 3
41Il beneficiario del sussidio deve garantire il rispetto del criterio di cui all’articolo 2 su base annua per 5 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno.5
Nei casi di sussidi concessi tramite procedura agevolata ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 RLInn il termine di cui al capoverso 1 si riduce a 2 anni.6
Se il sussidio è liquidato successivamente al termine di cui ai capoversi 1 o 2, lo stesso si estende fino all’anno in cui avviene la liquidazione.7
Art. 4
8Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.9
Pubblicato nel BU 2016, 84.