944.140
Regolamento del Fondo gioco patologico
Regolamento
del Fondo gioco patologico[1]1
del 16 aprile 2008 (stato 26 gennaio 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD);
vista la legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 15 marzo 2023 (LALGD);
vista la convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019;
visto il concordato intercantonale concernente l’organizzazione in comune di lotterie del 20 maggio 2019,[2]2
decreta:
Art. 1 Campo d’applicazione, scopo e finanziamento
Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai sensi dell’art. 18 della convenzione.
Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco.3
Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della convenzione.
Art. 2 Commissione
Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di:
a) definire i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e della lotta contro la dipendenza da gioco;
b) preavvisare all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo;4
c) stimolare la presentazione di progetti.
La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati.
Art. 3 Gestione amministrativa e finanziaria
Il Fondo è gestito dall’Ufficio fondi Swisslos.5
I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.
Art. 4 Beneficiari
6Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino.
Art. 5 Requisiti
I contributi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con esso direttamente collegati.7
Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti in Ticino.
In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.
L’attività, il progetto o l’iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.
Contributi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano.8
Art. 6 Ammontare del contributo
9Il contributo è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell’impatto delle misure proposte.
Richieste di contributo10
Art. 7
Le richieste di contributo devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all’Ufficio fondi Swisslos.11
La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell’anno di competenza.
La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una descrizione del progetto.
L’Ufficio fondi Swisslos può richiedere ulteriore documentazione.12
Il contributo massimo è fissato in base al preventivo. Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo.13
A giudizio dell’Autorità competente possono essere versati acconti.
Art. 8 Competenze decisionali
141Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:
a) al capoufficio fino a 10’000 franchi;
b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a 10’000 franchi e fino a 30’000 franchi;
c) al direttore del dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a 100’000 franchi;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100’000 franchi.
Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Art. 9 Disposizioni finali
15Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.16
Pubblicato nel BU 2008, 216.