SR 784.101.113/1.4 Interfacce delle reti di telecomunicazione
1 In generale
1.1 Campo d’applicazione
Le presenti prescrizioni tecniche e amministrative costituiscono l’oggetto dell’allegato 1.4 dell’ordinanza dell’UFCOM sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo [6] e si fondano sugli articoli 62 capoverso 2 della legge sulle telecomunicazioni (LTC) [1], 7 capoverso 5 dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) [3], 3 dell’ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT) [4] nonché sull'articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT) [5].
Esse si rivolgono ai fornitori di servizi di telecomunicazione e regolamentano la pubblicazione e l’informazione concernenti le specifiche relative alle interfacce offerte al pubblico per l’accesso alle reti di telecomunicazione e per l’utilizzo di servizi di telecomunicazione.
Queste disposizioni si applicano anche a interfacce e servizi prescritti da ordinanze, prescrizioni e concessioni dell'UFCOM esistenti (ad es. requisiti d'interfaccia RIR, disposizioni secondo l'articolo 64 RTVG [2]).
1.2 Riferimenti
[1] RS 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)
[2] RS 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
[3] RS 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)
[4] RS 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
[5] RS 784.101.21 Ordinanza dell’UFCOM del 26 maggio 2016 sugli impianti di telecomunicazione (OOIT)
[6] RS 784.101.113 Ordinanza dell’UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo
Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications Part 1: "General and common aspects”
Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications Part 2: "Analogue narrow-band wire-line interfaces"
Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications Part 3: "Digital wire-line interfaces"
Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications Part 4: "Broad-band multimedia cable network interfaces"
Le PTA sono consultabili sul sito internet www.ufcom.admin.ch e sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), rue de l’avenir 44, casella postale 256, CH-2501 Biel/Bienne.
Le norme dell'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (European Telecommunications Standardisation Institute [ETSI]) sono disponibili presso l'Institut européen des normes de télécommunication, 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, Francia, (www.etsi.org).
1.3 Abbreviazioni
DVB-C Digital Video Broadcast Cable, standard per la trasmissione di programmi nelle reti via cavo
FTTH Fibre to the Home
LTE Long Term Evolution, standard di radiocomunicazione mobile
NSN Network Service Number, caratteristica d’identificazione per le linee xDSL
OIT Network Termination Equipment
NTP Network Termination Point
OTDR Optical Termination Outlet
SPF Over The Top, servizi indipendenti dalla rete, generalmente via Internet
RIR Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce per gli impianti di radiocomunicazione
SIP-Credentials Session Initiation Protocoll, Einwahldaten, ad es. nella telefonia VoIP
TPEG Transport Protocol Experts Group, servizio di informazione digitale sul traffico
VoIP Voice over Internet Protocol
xDSL Digital Subscriber Line, standard di trasmissione delle informazioni per il doppino in rame
1.4 Definizioni
1.4.1 Punto terminale di rete (NTP)
Secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 1 OIT [4] un NTP è il punto di una rete di telecomunicazione utilizzato interamente o parzialmente per fornire servizi di telecomunicazione al pubblico. Definisce un punto di collegamento materiale tramite il quale l’utente può avere accesso alla rete di telecomunicazione, come pure le sue specifiche tecniche. L'NTP può essere costituito da un'interfaccia aerea (via etere), da un punto di disconnessione della rete (via cavo) o da un terminale di terminazione (NTE).
Non sottostanno alle presenti disposizioni le interfacce che servono esclusivamente all’interconnessione di diverse reti di telecomunicazione o quelle che vengono utilizzate all’interno di una rete di telecomunicazione (ad es. rete privata, per l’allestimento di reti d’accesso).
Nota: Maggiori dettagli sul NTP (interfacce radio o via filo) e sulla tipologia di pubblicazione richiesta sono contenuti nei documenti ETSI EG 201 730 (Parti 1 – 4 , [7], [8], [9], [10]).
1.4.2 Punto di accesso al servizio
Il punto di accesso al servizio è l'interfaccia tecnica presso la quale un fornitore di servizi di telecomunicazione prepara e offre il servizio di telecomunicazione tramite l'hardware o il software fornito.
Mediante tecnologie di trasmissione universale dell'informazione e dei dati (ad es. Internet, radiodiffusione digitale), possono essere offerti servizi indipendenti dal NTP. Il punto di accesso al servizio può quindi essere identico all'NTP o trovarsi nell'area di installazione del sistema, a monte o a valle dell'NTP utilizzato a tale scopo. Inoltre in reti di comunicazione virtuali può essere situato sul dispositivo terminale dell'utente.
Ai sensi di queste norme, i servizi basati su OTT non hanno un punto di terminazione di rete, ma solo un punto di accesso al servizio.
1.4.3 Posizione del punto terminale di rete
In linea di massima i fornitori di servizi di telecomunicazione determinano autonomamente la posizione del punto terminale di rete o del punto di accesso al servizio e le apposite interfacce, tenendo conto delle specifiche dell’OIT [4]. A tale scopo si attengono alle vigenti ordinanze, prescrizioni e alle concessioni rilasciate dall'UFCOM.
Se un fornitore non definisce per contratto la posizione delle interfacce, l'UFCOM la stabilisce secondo l'articolo 3 capoverso 2 OIT [4], tenendo conto della prassi internazionale.
Il seguente grafico mostra esempi di possibili posizioni delle interfacce per il NTP.
Figura 1: Esempi di posizione del punto terminale di rete NTP
2 Disposizioni relative alla pubblicazione e
all’informazione
2.1 Pubblicazione delle specifiche
Conformemente all’articolo 7 capoverso 1 OST [3] i fornitori di servizi di telecomunicazione devono pubblicare le specifiche tecniche delle interfacce necessarie all’accesso fisico alle reti di telecomunicazione. A tale scopo, devono comunicare all’UFCOM un link verso un sito Internet per il quale si sono assunti la responsabilità editoriale e sul quale si trovano le informazioni richieste. Nel caso di interfacce provenienti da servizi all’ingrosso di altri fornitori registrati, questo sito web può fare riferimento alle corrispondenti informazioni offerte da questi ultimi.
2.2 Informazioni su richiesta
2.2.1 Informazioni relative alle interfacce dei servizi di telecomunicazione
Secondo l'articolo 7 capoverso 2 OST [3], su richiesta i fornitori devono rendere noti all'UFCOM, ai clienti, ai produttori di impianti di telecomunicazione e di software per l'utilizzazione di servizi di telecomunicazione, i tipi di interfaccia che mettono a disposizione per il servizio di accesso a Internet e per i servizi forniti mediante risorse di cui all'articolo 4 capoverso 1 LTC [1] (ad es. servizio telefonico pubblico, trasmissione di programmi, TPEG).
2.2.2 Informazioni relative all’accesso
I fornitori comunicano ai loro clienti gratuitamente su richiesta le caratteristiche d'identificazione e i dati necessari all'accesso alle reti di telecomunicazione e alla fruizione di servizi secondo i capoversi 1 e 2 OST [3]. Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 OST [3], ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve mettere a disposizione dei clienti le informazioni necessarie a garantire la libertà di scelta delle apparecchiature terminali e delle applicazioni software, nonché il cambiamento del fornitore di rete. L'obbligo di informazione sussiste per quanto riguarda le informazioni individuali necessarie, giustificate nel rispettivo rapporto con il cliente, relative al collegamento nella rete di telecomunicazione e all'utilizzo dei servizi. In particolare si tratta di denominazioni che identificano una linea per il cambiamento di provider (ad es. numero OTO per FTTH e NSN per le connessioni xDSL), e di dati di login per accedere a un server al fine di utilizzare i servizi (ad es. credenziali SIP per la telefonia basata su VoIP).
3 Forma e contenuto delle indicazioni
3.1 Contenuto
Secondo l’articolo 7 capoverso 3 OST [3] le indicazioni di cui all’articolo 7 capoversi 1 e 2 OST [3] devono essere così dettagliate da permettere la produzione e l'utilizzazione di impianti terminali di telecomunicazione per la fruizione di tutti i servizi proposti tramite l'interfaccia di un determinato fornitore.
Le indicazioni richieste devono riflettere le caratteristiche del servizio attuale o quelle esistenti al momento della richiesta e devono indicare chiaramente le modifiche di contenuto effettuate, come minimo, negli ultimi 12 mesi di calendario.
Occorre fornire informazioni relative alle esigenze in materia di hardware e software nonché su determinate regolazioni di parametri inerenti ai servizi di base. Inoltre devono essere indicati tutti i servizi supplementari offerti tramite detta interfaccia.
Le specifiche per le NTP fisiche devono inoltre contenere tutte le informazioni necessarie affinché i produttori e gli installatori possano effettuare gli esami relativi alle esigenze fondamentali applicabili
agli impianti in questione. Le specifiche qui richieste devono rispecchiare le caratteristiche attuali dei servizi.
3.2 Forma
Occorre indicare il tipo (norma, prescrizione interna, ecc.) della specifica ed eventualmente rimandare a documenti di riferimento e alle relative fonti (ad es. organo di standardizzazione internazionale, RIR dell’UFCOM).
Come guida per le specifiche si possono consultare i documenti ETSI EG 201 730 (Part1 1 – 4, [7], [8], [9], [10]).
Quando si fa riferimento agli standard, le implementazioni parziali devono essere chiaramente identificate.
Le specifiche possono essere fornite in forma mista
come pagina web che può essere visualizzata con un browser disponibile in commercio al momento della pubblicazione,
come documento elettronico in formato PDF compatibile con la norma ISO 19005-1 (PDF/A)
Le specifiche relative alle interfacce con il punto di accesso al servizio possono essere offerte in formato cartaceo rilegato con il consenso del richiedente.
Le informazioni vanno fornite gratuitamente.
Se vengono richieste informazioni già pubblicate dal fornitore, basta un riferimento all’offerta corrispondente.
4 Scadenze
4.1 Scadenze per la pubblicazione
Le specifiche d’interfaccia devono essere pubblicate al più tardi al momento della prima fornitura dei servizi di telecomunicazione ivi descritti.
Le modifiche alle specifiche già pubblicate devono essere aggiornate secondo lo stesso principio e indicare retroattivamente in modo chiaro le modifiche di contenuto effettuate negli ultimi 12 mesi rispetto alle specifiche d'interfaccia vigenti.
Dopo l'interruzione dei servizi offerti tramite l'interfaccia in questione, la relativa documentazione deve rimanere a disposizione per almeno 12 mesi.
4.2 Scadenze per le informazioni su richiesta
Le informazioni devono essere fornite su richiesta agli aventi diritto generalmente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Queste possono essere limitate alle interfacce delle offerte esistenti. Le specifiche in questione devono indicare retroattivamente in modo chiaro le modifiche di contenuto effettuate negli ultimi 12 mesi rispetto alle specifiche d'interfaccia vigenti.
Biel/Bienne, 18.11.2020
Bernard Maissen Direttore