R-10-70 Perfezionamento attivo
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Circolazione delle merci
Misure economiche e franchigia doganale A.57 1° febbraio 2026
Regolamento 10-70
Perfezionamento attivo
I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.
Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.
1 Basi legali
• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), articoli 12 e 59
• Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01), articoli 40–44 e 165–170
• Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 concernente il traffico di perfezionamento (RS 631.016)
• Ordinanza dell’UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC; RS 631.013), articoli 56–57 e allegato
2 Definizione e significato
Per «traffico di perfezionamento attivo (TPA)» s’intende l’introduzione temporanea di merci nel territorio doganale per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione.
Il TPA serve al mantenimento della competitività internazionale dell’economia svizzera, permettendo la fabbricazione di prodotti destinati all’esportazione sulla base di materie prime a buon prezzo senza l’aggravio di dazi doganali. Pertanto, si tratta di un regime doganale d’importanza economica, il cui svolgimento presuppone l’osservanza di diversi obblighi. Nell’ambito degli articoli 12 e 59 LD, il TPA è quindi soggetto ad autorizzazione.
Le merci esenti da dazio sulla base della tariffa o di una prova dell’origine vengono di regola messe in libera pratica secondo le prescrizioni generali e in seguito al perfezionamento asportate dal territorio doganale sotto il regime d’esportazione. Per queste merci non sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 59 LD.
3 Definizioni
Traffico di perfezionamento attivo (TPA) Perfezionamento di merci estere nel territorio doganale ed esportazione del prodotto perfezionato nel Paese di provenienza o in un Paese terzo.
Traffico di perfezionamento proprio Al momento del perfezionamento, la merce introdotta nel territorio doganale per il perfezionamento è di proprietà di una persona domiciliata nel territorio doganale.
Traffico di perfezionamento a cottimo Al momento del perfezionamento, la merce introdotta nel territorio doganale per il perfezionamento è di proprietà di una persona domiciliata fuori dal territorio doganale.
Dalle summenzionate definizioni risultano le seguenti combinazioni: traffico di perfezionamento attivo proprio e traffico di perfezionamento attivo a cottimo.
Lavorazione Trattamento che non modifica la merce nelle sue caratteristiche proprie. Ciò include anche il riempimento, l’imballaggio, il montaggio, l’assemblaggio o l’incasso.
Trasformazione Trattamento che modifica le caratteristiche essenziali di una merce (p. es. trasformare il latte in polvere in cioccolata).
Riparazione Trattamento che rende nuovamente servibili in maniera illimitata merci usate, danneggiate o sporche.
Prodotto perfezionato Prodotto che scaturisce dal perfezionamento di una merce mediante lavorazione, trasformazione o riparazione.
Termine d’esportazione Termine entro il quale una merce introdotta nel territorio doganale a scopo di perfezionamento oppure una merce svizzera di sostituzione nel regime d’equivalenza deve essere asportata dal territorio doganale come prodotto perfezionato.
Regime d’equivalenza Le merci introdotte nel territorio doganale per esservi perfezionate possono essere sostituite da merci svizzere. Le merci indigene devono avere la stessa quantità e la medesima qualità e natura delle merci introdotte nel territorio doganale. L’autorizzazione definisce le merci equivalenti.
Regime d’identità Le merci introdotte nel territorio doganale per esservi perfezionate devono essere riesportate fisicamente come prodotti perfezionati.
Organo di sorveglianza UDSC Basi o il livello locale che sorveglia un TPA.
4 Principi generali
• La materia prima è stata portata temporaneamente nel territorio doganale per il perfezionamento (lavorazione, trasformazione o riparazione), il prodotto perfezionato è destinato al territorio doganale estero.
• L’UDSC concede la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale se all’atto dell’importazione viene richiesto il regime del perfezionamento attivo.
• Il regime è soggetto ad autorizzazione.
• L’autorizzazione può essere rilasciata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
5 Autorizzazione
5.1 In generale
Le autorizzazioni sono rilasciate a persone la cui sede o domicilio si trova nel territorio doganale e che perfezionano loro stesse la merce o la fanno perfezionare da terzi e offrono garanzie per uno svolgimento regolare del regime.
Le disposizioni d’importazione particolari (p. es. le prescrizioni veterinarie oppure i permessi generali d’importazione rilasciati dagli Uffici federali) non sono abrogate con il rilascio di un’autorizzazione per il TPA.
5.2 Competenza dei livelli locali
A condizione che l’imposizione avvenga nel regime di non riscossione semplificato oppure in quello di restituzione semplificato, i livelli locali (ex uffici doganali) rilasciano le autorizzazioni per le merci e i generi di perfezionamento seguenti:
Merce Perfezionamento Esempi Merci private di Perfezionamenti di ogni ogni genere genere Merci commercia- Riparazione* Rendere nuovamente utilizzabile un mobili di ogni genere tore difettoso Merci commercia- Restauro* Riportare un armadio antico al suo stato bili di ogni genere originale Merci commercia- Lavorazioni semplici • Stampa di magliette bili di ogni genere come stampa, laccatura, levigatura, fustel- • Colorazione di tessuti latura o simili • Levigatura di parti di macchine
Fustellatura di lamiere d’acciaio
Etichettatura di bottiglie
Cromatura di articoli sanitari
Rivestimenti con polvere di parti di motore
Saldatura di parti di tubazioni Macchine e appa- Modifica, aggiorna- Equipaggiare una macchina utensile con recchi di ogni ge- mento * nuovi strumenti nere Mezzi di trasporto Lavori di carrozzeria, di ogni genere trasformazione, mon- (compresi gli ac- taggio di parti di accescessori) sori o simili.
* vale sempre come merce non commerciabile secondo l’elenco delle esclusioni (cifra 2.2.2.1 R-25).
Nel caso di combinazioni di diversi tipi di perfezionamento (p. es. colorare, ricamare e ritagliare o confezionare tessuti per ottenere biancheria da letto) nonché per il riempimento o l’imballaggio di merci è necessaria un’autorizzazione Da parte di WIZO.
In caso di dubbio circa la competenza per rilascio dell’autorizzazione, il livello locale può autorizzare l’invio nel regime di non riscossione semplificato o in quello di restituzione semplificato. WIZO deve essere informata mediante una copia della dichiarazione doganale.
La dichiarazione doganale per il regime di non riscossione semplificato o per quello di restituzione semplificato vale come domanda di autorizzazione. Con l’accettazione della dichiarazione, il livello locale rilascia l’autorizzazione senza alcuna formalità e in esenzione da emolumenti.
5.3 Competenza di WIZO
5.3.1 Domande
Le domande per l’ottenimento di un’autorizzazione per il TPA vanno presentate mediante modulo 47.80 pubblicato in Internet e indirizzate a WIZO. I richiedenti possono formulare le domande anche per mezzo di un modello personale, a condizione che contenga tutti i dati del modulo ufficiale.
Le domande sono accolte se nessun interesse pubblico preponderante vi si oppone. WIZO sottopone le domande per il traffico di perfezionamento attivo con prodotti agricoli e materie prime alle organizzazioni del settore e agli Uffici federali interessati per una presa di posizione.
Nelle autorizzazioni rilasciate da WIZO, oltre alla designazione delle merci, alle quantità, all’ufficio di sorveglianza eccetera, vengono anche definiti il regime da applicare (regime di non riscossione, di restituzione, di non riscossione semplificato o di restituzione semplificato) e le condizioni.
5.3.1.1 Spiegazioni relative all’autorizzazione
Forma WIZO rilascia le autorizzazioni su dei moduli. Esse costituiscono una decisone impugnabile presso il Tribunale amministrativo federale.
Quantità In caso di autorizzazioni comportanti un limite quantitativo, il/la titolare dell’autorizzazione deve assicurarsi che le quantità importate non eccedano la quantità autorizzata. Qualora le quantità importate superino le quantità autorizzate, i dazi doganali saranno riscossi, rispettivamente, non saranno rimborsati in quadro della procedura di restituzione.
Termine d’importazione Indica la data entro la quale è possibile introdurre le merci nel territorio doganale per il perfezionamento.
Termine d’esportazione Indica il termine, solitamente in mesi, entro il quale i prodotti perfezionati devono essere asportati dal territorio doganale. Tale termine inizia a decorrere dal giorno della dichiarazione doganale per il TPA (la data di emissione della decisione d’imposizione non è determinante). L organo sorveglianza può prorogare il termine d’esportazione su presentazione di una domanda motivata (vedi proroga del termine d’esportazione).
Annotazioni per l’IVA Senza IVA: o perfezionamento a cottimo o riparazione da parte di un contribuente IVA Con IVA, senza diritto alla restituzione: o perfezionamento proprio da parte di un contribuente IVA avente diritto alla deduzione integrale dell’imposta precedente Con IVA, con diritto alla restituzione: o perfezionamento a cottimo o proprio da parte di una persona non contribuente IVA o perfezionamento proprio da parte di un contribuente IVA non avente diritto alla deduzione integrale dell’imposta precedente
Obblighi Gli obblighi per il titolare dell’autorizzazione sono stabiliti individualmente, in funzione del genere di merce e del tipo di perfezionamento.
Direttive per i livelli locali (ex uffici doganali) Le direttive per i livelli locali sono stabilite individualmente, in funzione del genere di merce e del tipo di perfezionamento.
6 Possibili regimi del perfezionamento attivo
Per il perfezionamento attivo sono applicabili tre differenti tipi di regime:
• Il regime ordinario di non riscossione o di restituzione (vedi cifra 7).
• Il regime di non riscossione semplificato o di restituzione semplificato (vedi cifra 8).
• Il regime di restituzione speciale per determinati prodotti agricoli di base (vedi cifra 10).
7 Regime di non riscossione e di restituzione
7.1 Principi
Il regime di non riscossione e quello di restituzione hanno per principio lo stesso significato. Entrambi i regimi sono conclusi da un organo di sorveglianza mediante un conteggio a posteriori. Rispetto alla riscossione dei tributi essi si differenziano nel modo di procedere all’atto dell’importazione.
• Nel regime di non riscossione per i tributi (comprese l’imposta sulle bevande spiritose, le imposte sul tabacco e sulla birra, l’imposta sugli oli minerali nonché l’imposta sugli autoveicoli) si applica la non riscossione condizionata
• Nel regime di restituzione i tributi sono riscossi all’atto dell’introduzione delle merci nel territorio doganale e restituiti su richiesta dopo l’esportazione dei prodotti perfezionati dal territorio doganale
Per il regime di non riscossione e di restituzione è in ogni caso necessaria un’autorizzazione di WIZO, la quale prescrive il regime applicabile.
Per l’IVA sono determinanti prescrizioni particolari. L’applicazione del regime di non riscossione o di restituzione non influenza l’eventuale riscossione dell’IVA.
7.2 Introduzione della merce nel territorio doganale per il perfezionamento
La dichiarazione doganale è effettuata mediante e-dec Importazione o e-dec web Importazione.
Esempio di imposizione mediante e-dec: documento sull’imposizione di casi speciali (cifra 1.1.1, non disponibile in italiano).
In linea di massima, il titolare dell’autorizzazione è destinatario o importatore della merce. Nel caso in cui egli non fosse né importatore né destinatario diretto, occorre menzionare il titolare dell’autorizzazione nella rubrica «Designazione delle merci».
7.2.1 Autorizzazione mancante
Se all’atto dell’importazione manca l’autorizzazione per il perfezionamento attivo, le merci posso essere imposte provvisoriamente all’aliquota normale su domanda della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. Nel caso in cui fosse presentata una prova dell’origine valida all’atto della dichiarazione, è possibile procedere a un’imposizione provvisoria all’aliquota preferenziale. La procedura si basa sul R-10-90.
Il livello locale autorizza il traffico di perfezionamento attivo per la merce soltanto in presenza di un’autorizzazione per questo tipo di regime.
7.3 Asportazione dei prodotti perfezionati dal territorio doganale
La dichiarazione doganale è effettuata mediante e-dec Esportazione, e-dec web Esportazione o Passar Esportazione. Nella DE/DM-E, oltre alle consuete indicazioni occorre annotare le indicazioni supplementari secondo il foglio informativo modulo 47.81.
7.4 Conteggio
7.4.1 Regime di non riscossione
Il titolare dell’autorizzazione deve concludere il regime di non riscossione con un conteggio presso l’organo di sorveglianza entro il termine fissato nell’autorizzazione. La domanda di conteggio va presentata mediante modulo 47.92. Nel conteggio il titolare dell’autorizzazione comprova la quantità di merci introdotte nel territorio doganale nel traffico di perfezionamento o di merci svizzere ammesse nel regime d’equivalenza che sono state esportate entro il termine come prodotti perfezionati. I dati vanno comprovati mediante decisioni d’imposizione d’importazione e d’esportazione (e-dec Esportazione e Passar con copia della DE/DM-E o lista dei codici a barre), ricette, rapporti di fabbricazione e simili.
Per i conteggi sono accettate esclusivamente decisioni d’imposizione rilasciate sotto il regime del perfezionamento attivo. Per le imposizioni con e-dec fa stato la corretta combinazione del tipo d’imposizione e del regime. Per le imposizioni con Passar invece la corretta destinazione delle merci e del regime di perfezionamento.
In caso di decisioni d’imposizione errate presentate nel conteggio è possibile ricorrere alla rettifica ai sensi degli articoli 34 o 116 LD, a condizione che il termine di ricorso di 30 o 60 giorni non sia scaduto. In questo caso, la domanda di conteggio vale come domanda di rettifica della decisione d’imposizione.
Merci che rimangono nel territorio doganale
Rifiuti e sottoprodotti risultanti dal perfezionamento
7.4.1.1 Conteggio su richiesta entro il termine fissato
La domanda di conteggio deve essere inoltrata all’organo di sorveglianza da parte del titolare dell’autorizzazione mediante modulo 47.92 al più tardi 60 giorni dopo la scadenza del termine d’esportazione. D’intesa con l’organo di sorveglianza, il titolare dell’autorizzazione può utilizzare ï propri modelli per il conteggio dettagliato.
Il trattamento di merci che rimangono nel territorio doganale (consumo sul territorio svizzero, sottoprodotti, rifiuti) si basa sulla cifra 8.6. Il titolare dell’autorizzazione deve richiedere, mediante domanda di conteggio ordinaria (mod. 47.92), il computo della relativa quantità di materie prime nel conteggio del TP.
7.4.1.2 Conteggio d’ufficio dopo la scadenza del termine
Se il titolare dell’autorizzazione non presenta la domanda di conteggio entro il termine, il regime del perfezionamento attivo non è considerato concluso regolarmente e i tributi non riscossi in modo condizionato all’atto dell’importazione diventano esigibili (art. 59 cpv. 4 LD).
L’imposizione delle quantità non conteggiate entro il termine si basa sulla classificazione tariffale secondo la decisione d’imposizione d’importazione. Occorre tenere conto di eventuali merci immesse in libera pratica entro il termine.
Nel caso di merci fruenti di agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego, l’imposizione a un’aliquota di dazio ridotta è possibile anche quando il titolare dell’autorizzazione non ha depositato alcun impegno, a condizione che non sussistano dubbi sul fatto che la trasformazione o l’impiego siano avvenuti secondo l’agevolazione doganale.
L’organo di sorveglianza riscuote l’IVA per la merce introdotta nel territorio doganale in esenzione d’imposta sul valore aggiunto.
L’organo di sorveglianza conclude il regime per mezzo di una decisione.
7.4.2 Regime di restituzione
Se il titolare di un’autorizzazione richiede una restituzione dei tributi doganali per le merci perfezionate, deve inoltrare all’organo di sorveglianza la domanda di conteggio entro 60 giorni dalla scadenza del termine d’esportazione. Il livello locale effettua la restituzione mediante modulo 25.70, indicandone importo e quantità nel sistema e-dec. Le restituzioni dei tributi riscossi nel traffico di perfezionamento sono esenti da emolumenti (gli emolumenti sono già riscossi al momento del rilascio dell’autorizzazione).
In modo analogo al regime di non riscossione, anche nel regime di restituzione occorre comprovare la quantità di merci esportate come prodotti perfezionati del traffico di perfezionamento attivo, mediante presentazione di decisioni d’imposizione nonché ricette, rapporti di fabbricazione e simili. Per i conteggi sono accettate esclusivamente le decisioni d’imposizione rilasciate nel regime del perfezionamento attivo. Le pertinenti disposizioni della cifra 7.4.1 si applicano per analogia.
Nelle autorizzazioni sono definite le condizioni per la restituzione dei tributi doganali per eventuali perdite di fabbricazione. In caso di mancata osservanza del termine di conteggio non si entra nel merito di eventuali richieste di restituzione.
7.4.3 Conseguenze se la dichiarazione doganale non è riconosciuta per il conteggio
• Nel regime di non riscossione: riscossione posticipata dei tributi all’importazione in questione. Nel principio di equivalenza vi è la possibilità di esportare la quantità mancante in modo conforme entro il termine d’esportazione.
• Nel regime di restituzione: nessuna restituzione dei tributi all’importazione in questione.
8 Regime di non riscossione semplificato e di restituzione semplificato
8.1 Applicazione
Il regime di non riscossione semplificato o di restituzione semplificato è applicato nei casi in cui i livelli locali sono competenti per il rilascio di un’autorizzazione oppure quando è prescritto da WIZO in un’autorizzazione per il TPA.
Per l’imposizione di mezzi di trasporto da carrozzare o trasformare oppure su cui montare accessori o scopi simili esiste una regolamentazione particolare (vedi cifra 9.8).
8.2 Autorizzazione
Nel caso di merci e generi di perfezionamento di cui all’allegato dell’OD-UDSC, il livello locale rilascia l’autorizzazione con l’accettazione della dichiarazione doganale.
Per altre merci e generi di perfezionamento è necessaria l’autorizzazione da parte di WIZO. Se in un caso simile manca l’autorizzazione, l’imposizione va chiesta in modo provvisorio mediante e-dec Importazione (vedi cifra 7.2.1).
8.3 Introduzione delle merci nel territorio doganale
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve richiedere l’imposizione del regime di non riscossione semplificato con il modulo 11.71 (fideiussione) e il regime di restituzione semplificato con il modulo 11.72 (deposito in contanti). Per l’imposizione vedi anche foglio informativo modulo 47.84 e indicazioni riportate sul retro di entrambi i moduli.
Il livello locale:
• verifica che la dichiarazione doganale sia compilata secondo il modello e che le indicazioni siano plausibili;
• stabilisce il termine d’esportazione, che generalmente è di 12 mesi (se l’ultimo giorno del termine stabilito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo generale, il termine d’esportazione scade il giorno lavorativo successivo);
• calcola i tributi all’importazione in caso di importazione temporanea e ne verifica la loro garanzia. In caso di modulo 11.71 (importo garantito) il conto PCD utilizzato deve inoltre presentare una garanzia per le imposizioni intermedie con un importo pari almeno ai tributi all’importazione da garantire;
• registra, in caso di modulo 11.72 (importo depositato), anche una versione in e-gate e riscuote in contanti l’importo da garantire;
• approva la dichiarazione doganale mediante timbro e firma, dopo aver corretto eventuali discordanze;
• controlla le merci in funzione dei rischi;
• assegna le cedole come segue:
Modulo 11.71 Modulo 11.72
Cedola A Livello locale Livello locale Cedola B Persona soggetta all’obbligo di Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dichiarazione (decisione d’imposizione) (decisione d’imposizione)
Pagamento in contanti: consegna diretta
Conto PCD: notifica da parte del centro di trattamento Cedola C UDSC, Statistica del commer- Livello locale cio esterno Cedola D Copia per la persona soggetta Copia per la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione all’obbligo di dichiarazione
Con la decisione d’imposizione la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione viene informata in modo giuridicamente valido sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine d’esportazione.
8.4 Garanzia dei tributi all’importazione
Nel caso di imposizione con modulo 11.71 i tributi all’importazione vengono garantiti mediante fideiussione, mentre nel caso di imposizione con modulo 11.72 mediante deposito in contanti. Nell’eventuale autorizzazione necessaria, WIZO può prevedere che l’IVA non debba essere garantita (rubrica IVA all’importazione: «senza»). Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione presenta una prova dell’origine valida, questa deve essere menzionata nella dichiarazione doganale e l’aliquota di dazio preferenziale deve essere garantita.
La garanzia rimane invariata sino al momento della conclusione regolare e completa.
8.5 Asportazione dei prodotti perfezionati dal territorio doganale
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve richiedere la conclusione regolare della procedura semplificata del perfezionamento attivo entro il termine d’esportazione. La dichiarazione per l’asportazione dei prodotti perfezionati dal territorio doganale avviene mediante il modulo 11.86. Per l’imposizione vedi anche il foglio informativo modulo 47.84 e le indicazioni riportate sul retro del modulo 11.86.
Il livello locale:
• verifica che il termine d’esportazione sull’imposizione all’importazione (mod. 11.71 e 11.72) non sia ancora scaduto;
• verifica che il modulo 11.86 sia compilato secondo il modello e che le indicazioni coincidano con l’imposizione all’importazione;
• rileva sul retro della cedola B dei moduli 11.71 e 11.72 le merci riesportate;
• approva il modulo 11.86 mediante timbro e firma, dopo aver corretto eventuali discordanze;
• controlla le merci in funzione dei rischi;
• assegna le cedole del modulo 11.86 come segue:
Cedola A Livello locale
Cedola B UDSC, Statistica del commercio esterno
Cedola C Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
• consegna, dietro firma, le imposizioni all’importazione parzialmente concluse alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione;
• sbriga interamente i moduli 11.71 e 11.72 conclusi con la menzione «completo» (conclusione totale) e li invia come segue:
o modulo 11.71: livello locale attraverso il quale viene effettuata l'importazione
o modulo 11.72: rimane al livello locale attraverso il quale viene effettuata l'esportazione.
Immissione in libera pratica
Se le merci importante mediante la procedura semplificata del perfezionamento attivo non vengono riesportate, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiararle per l’immissione in libera pratica, entro il termine d’esportazione, presso il livello locale che ha aperto la procedura semplificata del perfezionamento attivo. La dichiarazione doganale deve contenere un rimando ai relativi moduli 11.71 e 11.72 (numero, data e livello locale attraverso il quale viene effettuata l’esportazione).
8.6 Conclusione non regolare della procedura semplificata
Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non conclude regolarmente la procedura semplificata del perfezionamento attivo entro il termine per la riesportazione, l’obbligazione doganale condizionata diventa definitiva.
8.7 Sorveglianza
Il livello locale presso il quale ha luogo l’imposizione della merce nel perfezionamento attivo sorveglia il regime.
Il livello locale deve sbrigare il modulo 11.71 non concluso entro 60 giorni dalla scadenza del termine d’esportazione mediante computo dell’importo garantito. Le conclusioni parziali vengono prese in considerazione se note.
I moduli 11.72 non conclusi vengono conteggiati automaticamente in e-gate 60 giorni dopo la scadenza del termine d’esportazione.
9 Particolarità
9.1 Perfezionamento successivo
Nel perfezionamento successivo, il titolare dell’autorizzazione trasmette le materie prime risp. i prodotti perfezionati, introdotti nel territorio doganale, a un altro titolare di un’autorizzazione nel territorio doganale per un ulteriore perfezionamento. Con il passaggio della merce al titolare dell’autorizzazione per il perfezionamento successivo termina il regime del primo perfezionamento.
Il perfezionamento successivo necessita in ogni caso di un’autorizzazione di WIZO per ogni autore del perfezionamento.
Lo schema «Perfezionamento successivo», ripreso nell’appendice offre una panoramica di tutto il regime, mediante un esempio pratico, (vedi cifra 11.1).
9.1.1 Regime del primo perfezionamento
L’introduzione delle materie prime nel territorio doganale avviene in base alle disposizioni della cifra 7.2. Invece dell’asportazione dal territorio doganale ha luogo il passaggio dei prodotti perfezionati al titolare dell’autorizzazione per il perfezionamento successivo.
Il conteggio del regime presso l’organo di sorveglianza si basa sulle disposizioni della cifra 7.4. Tuttavia, al posto delle decisioni d’imposizione d’esportazione, il titolare dell’autorizzazione deve presentare le copie delle dichiarazioni doganali per il passaggio al regime di perfezionamento successivo (vedi cifra 9.1.2).
9.1.2 Passaggio dal primo perfezionamento a quello successivo
Entro 10 giorni dal passaggio dei prodotti perfezionati al titolare dell’autorizzazione per il perfezionamento successivo, il titolare dell’autorizzazione per il primo perfezionamento deve fornire al livello locale designato nella sua autorizzazione una nuova dichiarazione. Le materie prime introdotte nel territorio doganale per il primo perfezionamento e contenute nel prodotto perfezionato rappresentano la base di calcolo per la nuova dichiarazione.
Disposizioni per la dichiarazione doganale:
• dichiarazione mediante e-dec;
• presentazione dell’autorizzazione per il perfezionamento successivo;
• indicazioni secondo il foglio informativo modulo 47.81;
• merce non commerciabile secondo l’elenco delle esclusioni (cifra 2.2.2.1 R-25);
• nel termine di 10 giorni possono essere indicati diversi passaggi nel regime di perfezionamento successivo;
• il termine d’esportazione è calcolato a decorrere dalla data della dichiarazione (la data di emissione della decisione d’imposizione non è rilevante).
9.1.3 Regime del perfezionamento successivo
Il regime inizia con la decisione d’imposizione per il passaggio al perfezionamento successivo (dichiarazione doganale secondo la cifra 9.1.2). Per l’asportazione dei prodotti perfezionati dal territorio doganale e il conteggio presso l’organo di sorveglianza si applicano le disposizioni delle cifre 7.3 e 7.4.
9.2 Asportazione dal territorio doganale da parte di terzi
È permessa l’asportazione dei prodotti perfezionati dal territorio doganale da parte di terzi. In questo caso occorre menzionare nella DE/DM-E, oltre alle indicazioni necessarie per il traffico di perfezionamento attivo, che il conteggio viene effettuato dal titolare dell’autorizzazione. Quest’ultimo è responsabile del conteggio corretto.
9.3 Proroga del termine d’esportazione
Sulla base di una domanda scritta, motivata e presentata entro il termine, è possibile prorogare il termine d’esportazione come segue:
Prima di procedere alla proroga del termine, l’organo di sorveglianza verifica se le condizioni per un perfezionamento attivo sono ancora adempiute, in particolare:
• la domanda è stata presentata tempestivamente, ossia entro il termine d’esportazione?
• la motivazione del richiedente è plausibile?
• la merce importata nel traffico di perfezionamento deve ancora essere esportata come prodotto perfezionato oppure è destinata a restare nel territorio doganale?
• nel regime d’identità e nel regime di equivalenza: la merce importata, la merce di sostituzione svizzera o i prodotti perfezionati si trovano ancora nel territorio doganale presso il magazzino del titolare dell’autorizzazione? La data di scadenza della merce (derrate alimentari) non è ancora stata oltrepassata?
• vi sono indizi in merito a un cambiamento dell’impiego della merce (perfezionamento e successiva esportazione)?
9.3.1 Condizioni adempiute
9.3.1.1 Procedura semplificata (mod. 11.71 e 11.72)
Il livello locale:
• completa i nuovi moduli 11.71 e 11.72 con un rinvio alla dichiarazione doganale originaria (numero, livello locale, data di allestimento, data della prima introduzione delle merci);
• stabilisce il nuovo termine;
• riporta eventuali conclusioni parziali dei moduli originari 11.71 e 11.72 nei due rispettivi moduli nuovi;
• conclude i moduli originari 11.71 e 11.72 con un rinvio ai due rispettivi moduli nuovi;
• autentica i nuovi moduli 11.71 e 11.72 e assegna le cedole secondo la cifra 8.3;
• riscuote un emolumento conformemente all’ordinanza sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035).
9.3.1.2 Regime di non riscossione e di restituzione
L’organo di sorveglianza conferma al richiedente una proroga del termine per scritto e riscuote un emolumento conformemente all’ordinanza sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035).
9.3.2 Condizioni non adempiute
Il livello regionale competente decide il rifiuto di una domanda di proroga del termine secondo la PA e allo stesso tempo toglie l’effetto sospensivo.
9.4 Reimportazione definitiva di merci del traffico di perfezionamento attivo
Le merci contenenti delle componenti del traffico di perfezionamento attivo e reintrodotte definitivamente nel territorio doganale dopo essere state esportate non sono considerate merci svizzere di ritorno ai sensi dell’articolo 10 LD. Infatti, tali merci non provengono, almeno in parte, dalla libera pratica. Esse devono essere imposte all’aliquota normale o preferenziale.
L’organo di sorveglianza del regime del perfezionamento attivo originario può ammettere queste merci in franchigia di dazio, dietro presentazione di una richiesta, entro 60 giorni dalla loro imposizione, a condizione che:
• le rimanenti condizioni per l’ammissione quali merci svizzere di ritorno siano adempite;
• i tributi doganali per le componenti introdotte originariamente nel territorio doganale nel traffico di perfezionamento attivo siano versati.
9.5 Reimportazione temporanea di merci del traffico di perfezionamento attivo
Nel caso in cui delle merci contenenti delle componenti del traffico di perfezionamento attivo vengano reintrodotte temporaneamente nel territorio doganale (p. es. per ulteriore lavorazione oppure sostituzione dell’imballaggio), è necessario chiedere una nuova autorizzazione per il TPA (WIZO oppure Il livello locale nei casi di cui alla cifra 5.2). Tali merci non possono essere imposte mediante la prima autorizzazione per ilTPA se non corrispondono più (genere di merce e/o genere di perfezionamento) alle condizioni dell’autorizzazione originaria.
9.6 Merci che rimangono nel territorio doganale
9.6.1 Principio
Le merci che rimangono nel territorio doganale (consumo sul territorio svizzero, sottoprodotti, rifiuti utilizzabili) vanno dichiariate per l’immissione in libera pratica entro il termine di conteggio presso l’organo di sorveglianza. In linea di massima per le merci importate nel regime di restituzione l’immissione in libera pratica non è necessaria, poiché i tributi sono stati riscossi all’atto dell’importazione. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può tuttavia chiedere un’immissione in libera pratica anche nel regime di restituzione.
9.6.1.1 Termine di dichiarazione per l’immissione in libera pratica
Se il titolare dell’autorizzazione vende a terzi, merci che rimangono nel territorio doganale (materiale greggio, prodotti perfezionati), deve disporre di una dichiarazione d’adesione territorio svizzero (autorizzazione dell’AFC) per l’immissione in libera pratica a proprio nome. Inoltre, il titolare dell’autorizzazione deve immettere le merci in libera pratica. La relativa dichiarazione doganale può essere presentata all’organo di sorveglianza anche a seguito di questo cambiamento, tuttavia al più tardi il mese seguente la vendita, la consegna o l’impiego (tenendo conto del termine di conteggio).
Il rispetto del termine può essere verificato dall’organo di sorveglianza consultando i giustificativi di vendita, le conferme di riprese o giustificativi analoghi. L’autore del perfezionamento deve in ogni momento essere in grado di comunicare se la merce che rimane in Svizzera vale già come merce immessa in libera pratica o si trova ancora nel regime del perfezionamento attivo.
ll titolare dell’autorizzazione deve dichiarare l’immissione in libera pratica mediante modulo 47.95. Parallelamente occorre dichiarare la merce interessata con e-dec Importazione indicando l’imposizione all’importazione originaria (merci non commerciabili).
9.6.1.2 La dichiarazione per l’immissione in libera pratica avviene entro il termine fissato
Se le merci che rimangono nel territorio doganale vengono dichiarate per l’immissione in libera pratica entro il termine fissato, vi è un cambiamento del regime doganale ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 LD.
Per l’imposizione sono applicabili i seguenti principi.
• Peso: aggiungere parte dell’imballaggio tara addizionale.
• Imposizione secondo la natura, la quantità e lo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all’organo di sorveglianza nonché secondo le basi di calcolo valide all’atto dell’immissione in libera pratica.
• IVA:
− Il titolare dell’autorizzazione intende immettere le merci in libera pratica per venderle a terzi nel territorio doganale:
o La base di calcolo dell’imposta è la controprestazione fatturata a terzi. Se il titolare dell’autorizzazione non dispone di una dichiarazione d’adesione territorio svizzero, quale importatore nella dichiarazione doganale va indicato il suo acquirente.
− Il titolare dell’autorizzazione intende immettere le merci in libera pratica senza venderle a terzi:
o Viene imposto il valore di mercato delle merci interessate (art. 54 cpv. 1 lett. g LIVA). È considerato valore di mercato il prezzo che l’autore del perfezionamento, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale (posticipata), dovrebbe pagare per le merci se le comprasse presso un fornitore indipendente in condizioni di libera concorrenza. Il valore va comprovato per mezzo di documenti adeguati.
9.6.1.3 La dichiarazione per l’immissione in libera pratica non avviene entro il termine
fissato Se l’immissione in libera pratica viene dichiarata dopo la scadenza del termine determinante, si tratta di una mancata conclusione regolare del regime doganale del traffico di perfezionamento attivo conformemente all’articolo 59 capoverso 4 LD. Ne consegue che i tributi all’importazione diventano esigibili in funzione della classificazione tariffale conformemente alla decisione d’imposizione all’importazione (vedi cifra 7.4.1.2).
9.6.2 Rifiuti e sottoprodotti
I rifiuti e ai sottoprodotti del perfezionamento possono essere esportati entro il termine d’esportazione analogamente ai prodotti perfezionati oppure immessi in libera pratica conformemente alle condizioni definite nell’autorizzazione.
Le disposizioni della cifra 9.6.1.1 relative al termine per l’immissione in libera pratica valgono anche in questo caso.
Se l’ufficio emittente dell’autorizzazione è WIZO, nelle autorizzazioni è definito il trattamento da riservare ai rifiuti e ai sottoprodotti del perfezionamento.
Se l’ufficio emittente dell’autorizzazione è Il livello locale, i rifiuti e i sottoprodotti devono essere dichiarati al momento dell’imposizione all’esportazione dei prodotti perfezionati per l’immissione in libera pratica. Valgono le seguenti disposizioni:
• i rifiuti e i sottoprodotti utilizzabili devono essere imposti in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce al momento dell’immissione in libera pratica;
• per i rifiuti e i sottoprodotti utilizzabili che sono distrutti nel territorio doganale oppure utilizzati come mangime, concime o simili, sono determinanti le disposizioni delle cifre 9.6.3 e 9.6.4;
• i rifiuti e i sottoprodotti non utilizzabili comprovati possono essere ammessi in franchigia di tributi.
Nel regime d’equivalenza è possibile esportare prodotti svizzeri di sostituzione lavorati anziché imporre i rifiuti e i sottoprodotti.
9.6.3 Distruzione
Le merci imposte nel regime del perfezionamento attivo che rimangono nel territorio doganale senza perfezionamento possono essere distrutte dopo la presentazione di una domanda motivata. Distruzione significa che le merci vengano distrutte a seguito di un processo di distruzione e non siano più utilizzabili. È tollerato che calore o energia vengano recuperati attraverso il processo, come avviene, ad esempio, in un inceneritore di rifiuti o in un impianto di biogas. Il prerequisito, tuttavia, è che il proprietario delle merci non riceva nessun compenso. La domanda deve essere inoltrata all’organo di sorveglianza prima della scadenza del termine d’esportazione. L’organo di sorveglianza decide in base all’analisi dei rischi se è sufficiente la presentazione della prova di distruzione oppure se la distruzione va effettuata sotto sorveglianza doganale.
Le merci distrutte devono essere indicate nella relativa domanda di conteggio. Le quantità distrutte con il consenso dell’organo di sorveglianza sono ammesse in esenzione da tributi (regime di non riscossione) oppure i relativi tributi doganali vengono restituiti (regime di restituzione).
9.6.4 Utilizzo anziché distruzione
Il titolare dell’autorizzazione può richiedere di utilizzare la merce rimasta nel territorio doganale come mangime, concime o per impieghi simili. La relativa domanda deve essere presentata all’organo di sorveglianza entro il termine d’esportazione e prima dell’utilizzo della merce nel territorio doganale.
Le quantità utilizzate con il consenso dell’organo di sorveglianza devono essere dimostrate e indicate nella relativa domanda di conteggio. L’organo di sorveglianza impone tali merci all’aliquota di dazio e IVA corrispondenti al relativo impiego.
9.7 Riesportazione senza perfezionamento
Le merci del traffico di perfezionamento attivo possono essere riesportate nel Paese di provenienza senza essere perfezionate ed entro il termine d’esportazione, a condizione che sia comprovato che tali merci erano inadatte al perfezionamento oppure che l’ordine di perfezionamento è stato annullato. All’atto dell’esportazione tali merci devono essere dichiarate nel regime di perfezionamento (vedi mod. 47.81). Occorre inoltre menzionare che si tratta di merci non perfezionate. Le rispettive quantità vanno indicate nella domanda di conteggio. L’organo di sorveglianza può tenerle in considerazione nel conteggio.
Per le merci riesportate non modificate per altri motivi è necessaria una decisione di WIZO.
9.8 Mezzi di trasporto da riparare, carrozzare o trasformare oppure su cui montare
accessori o scopi simili Per mezzi di trasporto ai sensi della presente cifra si intendono veicoli stradali, ferroviari e aerei nonché imbarcazioni, privati e commerciali (compresi veicoli speciali e contenitori). Per l’imposizione nel traffico di perfezionamento attivo fanno stato le seguenti disposizioni speciali.
9.8.1 Aeromobili immatricolati
Gli aeromobili immatricolati devono essere imposti nel regime semplificato di non riscossione o di restituzione.
Gli uffici di servizio aeroportuali possono autorizzare, al posto del regime semplificato, l’impiego di altri mezzi di controllo, come certificati d’annotazione, tabelle Excel o altro.
9.8.2 Altri mezzi di trasporto immatricolati
Gli altri mezzi di trasporto immatricolati possono essere introdotti nel territorio doganale senza formalità ed essere in seguito riesportati.
Su richiesta, i livelli locali possono imporre gli altri mezzi di trasporto immatricolati nel regime di non riscossione semplificato o di restituzione semplificato, anziché mediante dichiarazione senza formalità.
9.8.3 Mezzi di trasporto non immatricolati
I mezzi di trasporto non immatricolati devono essere imposti nel regime semplificato di non riscossione o di restituzione.
9.8.4 Materiale nuovo
Mezzi di trasporto importati senza formalità
Il materiale nuovo aggiunto nel territorio doganale, con una massa netta superiore a 200 chilogrammi o un valore statistico di oltre 2000 franchi, deve essere dichiarato all’esportazione (mediante e-dec Esportazione, e-dec web Esportazione o Passar Esportazione).
Mezzi di trasporto importati nell’ambito della procedura semplificata del perfezionamento attivo
L’imposizione si basa sul modulo 47.84.
9.9 Disposizioni sul drawback
Per le merci ottenute con prodotti del perfezionamento attivo possono essere allestite prove dell’origine, nell’ambito degli accordi di libero scambio della Svizzera, solo a determinate condizioni. Le disposizioni dettagliate sono regolate nel R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci.
10 Regime di restituzione speciale
10.1 Campo d’applicazione
Il perfezionamento attivo secondo il regime di restituzione speciale si limita ai seguenti prodotti agricoli di base:
• oli e grassi vegetali alimentari del capitolo 15, fra di loro;
• oli e grassi animali alimentari del capitolo 15, fra di loro;
• saccarosio, ad eccezione dello zucchero di canna greggio;
• altri zuccheri e melasse delle voci di tariffa 1702 e 1703, ad eccezione di zuccheri, sciroppi e melasse aromatizzati o colorati nonché fruttosio e maltosio chimicamente puri;
• grano duro;
• burro;
• uova di volatili, in guscio, fresche, come uova di trasformazione destinate all’industria alimentare.
10.2 Imposizione doganale
Le materie prime devono essere dichiarate in base alle prescrizioni generali per l’immissione in libera pratica.
La DE/DM-E dei prodotti perfezionati deve essere effettuata nel traffico di perfezionamento secondo il regime speciale, vedi foglio informativo modulo 47.91.
ZOWI è l’organo di sorveglianza del regime di restituzione speciale. Essa restituisce, su domanda e sulla base delle ricette depositate, i dazi all’importazione per i prodotti agricoli di base trasformati, vedi istruzioni modulo 47.90.