Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 101 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

106 III 97

106 III 97

Rubrum

20. Sentenza della II Corte civile del 9 ottobre 1980 nella causa Mafer S.A. in liquidazione contro Banca popolare svizzera (ricorso di diritto pubblico)

Regesto

o Art. 82 cpv. 1 LEF: nozione di riconoscimento di debito. 1. Requisiti del riconoscimento di debito costatato mediante scrittura privata (consid. 3). 2. L'approvazione tacita di un estratto di conto corrente, unitamente al contratto d'apertura di credito sottoscritto dal debitore, non costituisce riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto (consid. 4).

Fatti

La Banca popolare svizzera di Locarno fece intimare alla Mafer S.A. in liquidazione un precetto esecutivo di Fr. 161'067.95. Il debito si fondava sull'avere della banca relativo ad un conto corrente intestato alla debitrice. L'opposizione interposta al precetto esecutivo venne rigettata in prima istanza dal Pretore di Bellinzona e in seconda istanza dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, con sentenza del 26 giugno 1980. Contro quest'ultima decisione insorse la debitrice con ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 4 Cost. Il Tribunale federale ha accolto il gravame.

Considerandi

Considerando in diritto:

1.

Il ricorso di diritto pubblico ha di regola natura esclusivamente cassatoria: le conclusioni ricorsuali tendenti al rinvio degli atti all'autorità cantonale sono irricevibili (DTF 106 Ia 54).

2.

L'istanza di rigetto dell'opposizione si fondava sul contratto di apertura di credito in conto corrente, sottoscritto dalle parti il 20 maggio 1974, e sull'estratto conto del 19 settembre 1979, dal quale risultava un saldo a favore della banca di Fr. 161'067.95. La ricorrente insorge in primo luogo contro l'affermazione dell'autorità cantonale, secondo cui l'estratto succitato è menzionato nel precetto esecutivo.

Questa affermazione della Camera di esecuzione e fallimenti appare invero poco comprensibile: nel precetto esecutivo notificato alla ricorrente - sotto la rubrica "Titolo di credito con la data, o causa del credito" - è indicato solo il numero del conto corrente, senza riferimento all'estratto conto del 19 settembre 1979. Tuttavia, malgrado questa lacuna, sin dall'inizio della procedura esecutiva non v'è stato alcun dubbio sull'identità tra il credito posto in esecuzione e quello risultante dai documenti prodotti dalla creditrice a sostegno dell'istanza di rigetto dell'opposizione. Sotto questo aspetto il giudizio impugnato non è quindi arbitrario.

3.

La Camera di esecuzione e fallimenti ha rilevato che sull'estratto conto del 19 settembre 1979, inviato alla ricorrente, è indicato che esso è considerato accettato se non è contestato per scritto entro un mese. Dopo aver accertato che in concreto l'estratto del 19 settembre 1979 non è stato contestato, l'autorità cantonale ha ravvisato nell'accettazione per atti concludenti del saldo passivo del conto corrente la volontà del correntista di riconoscere il debito. A sostegno delle proprie conclusioni essa ha fatto riferimento, oltre che alla giurisprudenza cantonale, al parere di diversi autori. Secondo la ricorrente tali considerazioni sono insostenibili e rendono arbitrario il giudizio impugnato.

La dottrina citata dall'autorità cantonale non è pertinente: OSER e SCHÖNENBERGER, art. 117 CO n. 2, trattano tutt'altre questioni, mentre HESS, Die materiellen Grundlagen der provisorischen Rechtsöffnung und der Aberkennungsklage, pag. 61, e JÄGER, art. 82 LEF n. 4, considerano come riconoscimento di debito il benestare scritto. Il parere di questi autori è senz'altro esatto (cfr. MEYER, Die Rechtsöffnung auf Grund synallagmatischer Verträge, tesi Zurigo 1979, pag. 165; CAPREZ, FJS 186 pag. 6); esso si riferisce tuttavia a una fattispecie differente da quella in esame. Infatti la questione che si pone in concreto è quella di sapere se un contratto di apertura di credito in conto corrente, firmato dal debitore, possa costituire, unitamente ad un estratto conto non firmato, un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto. In altre parole occorre esaminare se l'autorità cantonale abbia violato in modo insostenibile la nozione di "riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata" dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Questa nozione, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile (JÄGER, art. 82 LEF n. 4; FAVRE, Droit des poursuites, 3a edizione, pag. 154). Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (PANCHAUD et CAPREZ, Die Rechtsöffnung, § 6).

4.

Il contratto di apertura di credito sottoscritto dalla debitrice contiene la clausola seguente:

"Il titolare del Conto deve accusare immediatamente ricevuta

dell'estratto, dandone benestare. Se tale benestare non si troverà nelle

mani della Banca al più tardi 5 giorni dopo l'avvenuta spedizione

dell'estratto, si riterrà che il debitore ne approva in ogni sua parte le

risultanze ed il saldo. Il debitore si obbliga a versare od a garantire

adeguatamente, entro il più breve termine, la eventuale eccedenza passiva

sorpassante il credito accordatogli."

Ciò significa che la ricorrente si è impegnata per scritto e senza riserve a pagare il saldo del conto corrente e a riconoscere come esatto quello risultante dall'estratto conto non contestato. Nella fattispecie il saldo passivo di Fr. 161'067.95 è determinabile sulla base dell'estratto conto del 19 settembre 1979; esso non è stato contestato e non è stato riportato a nuovo. Neppure è contestato l'adempimento del contratto da parte della banca creditrice.

Nondimeno, l'unico documento firmato dalla debitrice è il contratto d'apertura di credito, da cui l'ammontare del debito posto in esecuzione non è determinabile. Infatti, ovviamente, il saldo del conto corrente non era determinabile al momento della conclusione del contratto. Di conseguenza la Banca popolare svizzera non dispone di un riconoscimento di debito firmato dalla ricorrente, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta: i documenti da lei prodotti a sostegno dell'istanza di rigetto dell'opposizione non adempiono i requisiti del riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF (cfr. HESS, op.cit. pag. 22; cfr. tuttavia ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, pag. 521 lett. F, che sembra voler conferire la qualità di riconoscimento di debito anche all'estratto di conto corrente approvato tacitamente). È del resto opportuno precisare che la Camera di esecuzione e fallimenti ticinese, nella sentenza del 19 luglio 1956 in re Banco di Roma per la Svizzera, era giunta alla medesima conclusione, considerando irrilevante dal punto di vista esecutivo la clausola contrattuale secondo cui un estratto conto non contestato equivale al riconoscimento del saldo (Rep. 1965 pag. 400).

La sentenza impugnata viola quindi in modo arbitrario l'art. 82 LEF e deve essere annullata. Siffatta soluzione s'impone, anche se nella procedura ordinaria il giudice, nell'ambito del suo libero apprezzamento delle prove, può prendere in considerazione l'approvazione tacita o per atti concludenti del saldo di un conto corrente. Il rigetto dell'opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione qualora egli disponga di un riconoscimento di debito scritto.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 117 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 4 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 82 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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