Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 41 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

119 III 81

119 III 81

Rubrum

23. Estratto della sentenza 29 settembre 1993 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa K contro T e C S.A. (ricorso)

Regesto

o Se la massa cede una pretesa nei confronti di un terzo che nel contempo è pure creditore, questi ha la legittimazione ad inoltrare reclamo adducendo che la cessione non è avvenuta in conformità della legge e delle relative ordinanze.

Fatti

A.

- Nell'ambito del fallimento di U, la cui amministrazione era curata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno (UEF), la seconda assemblea dei creditori è stata convocata per il 15 settembre 1988. Dalla relazione dell'amministrazione risultava, fra l'altro, che l'assemblea doveva decidere se promuovere o meno l'azione revocatoria a seguito della vendita da parte della fallita al marito K dell'inventario di due negozi nel 1987. Durante l'assemblea non è stata presa alcuna decisione per mancanza del quorum necessario. Con lettera del 15 luglio 1988 il patrocinatore delle creditrici T S.A. e C S.A. aveva chiesto all'UEF di farsi attivo nell'ambito di un'eventuale azione revocatoria contro K. Il 15 dicembre 1988 l'UEF ha rilasciato alle suddette creditrici la cessione della pretesa verso K.

Nella graduatoria del fallimento e nello stato di riparto con conto finale è stato ammesso in 5a classe un credito di K.

B.

- Nella causa revocatoria promossa dalle creditrici cessionarie, K ha contestato la validità della cessione 15 dicembre 1988. Dopo un giudizio interlocutorio del Tribunale cantonale dei Grigioni, l'UEF ha assegnato ai creditori, con circolare del 28 settembre 1992, un primo termine per comunicare se la massa intendeva promuovere un'azione revocatoria contro K e un secondo termine per chiedere la cessione in conformità dell'art. 260 LEF. Gli unici creditori che hanno fatto uso di questa facoltà sono la T S.A. e la C S.A. Il 30 ottobre 1992 l'UEF ha rilasciato alle due creditrici una nuova cessione di tenore analogo alla precedente.

C.

- Con reclami del 2 risp. del 13 novembre 1992, K si è rivolto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, autorità di vigilanza, chiedendo che fossero dichiarati nulli la cessione del 15 dicembre 1988, il provvedimento di assegnazione di termine del 28 settembre 1992 e la cessione del 30 ottobre 1992. Il 12 luglio 1993 la Corte ha dichiarato nulla la cessione del 15 dicembre 1988. Di contro, il reclamo del 13 novembre 1992 è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.

D.

- Insorto alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, K chiede che, ammessa la sua legittimazione, sia dichiarata nulla ev. annullata la cessione del 30 ottobre 1992. Le creditrici cessionarie postulano la reiezione del ricorso.

Considerandi

2.

Dopo che l'autorità di vigilanza ha annullato d'ufficio la cessione 15 dicembre 1988, litigiosa è unicamente la questione di sapere se il ricorrente sia legittimato a presentare reclamo contro la cessione 30 ottobre 1992.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta ad ogni persona toccata nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell'Ufficio (DTF 112 III 1 consid. 3b pag. 3 e rinvii; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5a edizione, Berna 1993, § 6 n. 19, pag. 58; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3a edizione, Losanna 1993, pag. 56; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, § 6 n. 19 e 20). La Corte cantonale riferendosi a AMONN (loc.cit., § 47 n. 44 e 45 pag. 383 seg.) ha ritenuto che al ricorrente, nella sua doppia qualità di creditore e debitore della fallita, non poteva essere riconosciuta la legittimazione a censurare la nota cessione.

La conclusione a cui è giunta la Corte cantonale non può essere condivisa. Infatti, nella sua qualità di creditore il ricorrente ha diritto, come tutti gli altri creditori, a che gli atti d'amministrazione del fallimento avvengano in conformità della legge e delle ordinanze vigenti in materia e, in caso d'inosservanza di queste prescrizioni, egli è senz'altro legittimato a presentare reclamo. Ciò detto non si vede per quale motivo il diritto di ogni creditore di esigere che l'amministrazione del fallimento avvenga in modo conforme alla legge dovrebbe decadere nel caso in cui la cessione concerne una pretesa della massa rivolta contro il creditore stesso, né perché in simile evenienza si dovrebbe negargli la possibilità di inoltrare reclamo contro una cessione a suo avviso contraria alle norme legali. Il Tribunale federale si è espresso in questo senso nella sentenza pubblicata in DTF 53 III 71segg.; v. inoltre anche se meno esplicita DTF 48 III 88segg.). Pure dello stesso avviso è la maggior parte della dottrina (BRIDEL, Contribution à l'étude de l'art. 260 LP, in JdT 1939 III pag. 98 segg., in particolare n. 34 pag. 116 seg.; FLACHSMANN, Die Abtretung der Rechtsansprüche der Konkursmasse nach Art. 260 des schweizer. Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes, tesi Zurigo 1927, pag. 91 in basso; cfr. inoltre FAVRE, Droit des poursuites, pag. 347 lett. D). Per quanto concerne l'opinione contraria di AMONN (loc.cit.) si può osservare ch'essa è motivata in modo sommario e che questo autore non muove alcuna critica alla sentenza pubblicata in DTF 53 III 71segg.

Discende da queste considerazioni che il ricorrente ha un interesse a contestare la legalità della cessione e che a torto la Corte cantonale ha negato la legittimazione. Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto, la sentenza impugnata annullata e gli atti rinviati alla giurisdizione cantonale affinché esamini il reclamo nel merito.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 260 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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