Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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10. Sentenza del 18 marzo 1910 nella causa Cedraschi, attore ed anpellante, contro Credito Ticinese, convenuto ed appeilato.

Diritto del portatore della cambiale di procedere in via cambiaria per l’intero suo credito in confronto di ciascuno dei singoli obbligati (art. 808 CO). — Norvazione (art, 143. CO)? Il rilascio di un effetto cambiario per un credito determinato non implica una novazione di questo credito, in ispecie quando il nuovo titolo non è destinato a circolazione ma 8010. per supplire ad un efffetto scaduto, In questa causa il Tribunale di Appello del Cantone Ticino, adito come unica istanza cantonale, ebbe a pronunciare con sentenza 22 ottobre/16 dicembre 1909:

« La domanda di disconoscimento del debito di cui SOPTa > non è ammessa.

>» La Banca Credito Ticinese dovrà dedurre dalla s0mma. » domandata esecutivamente al sig. Cedraschi quanto ha rice- > vuto e riceverà dai coobbligati Scarabelli e Cavalieri. » Appellante da questo giudizio l’attore, il quale conchiude,. con atto 30 dicembre 1909, all’annullazione del giudizio appellato nel senso delle domande da lui presentate davanti il primo giudice ;

Assenti dagli odierni dibattimenti i rappresentanti di ambedue le parti ;

Gonsiderando in fatto :

carabelli Giovanni e Michele Cedraschi, titolari di un’azienda agricola (Società in nome collettivo) passata in liquidazione, avevano ottenuto dalla Banca Credito Ticinese loSconto di diversi effetti cambiari che essi andavano rinnovando e minorando alle rispettive scadenze, Alla rinnovazionedelle cambiali i liquidatori incassavano da ognuno dei s0oci 1a. loro quota per gli acconti e per le spese (di sconto e commis-- Sione e presentavano loro i nuovi effetti da firmare. Di tredi questi effetti, l'uno di fr. 1300 a scadenza 20 settembre:

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