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31. Sentenza 30 gennaio 1912 nella causa Bianchi, Art. 83 LEeF : Un'azione promossa dal debitore prima della tenza di rigetto impedisce che il rigetto diventi definitivo tanto se la questione dell’esistenza o non esistenza del de! è sottoposLla al giudice. Che l’azione sía sfata introdotta in } tempo anche da un lite-consorte del debitore, © irrilevante.
Pietro Cremonini spiccava contro (Gaetano Bianchi, a _ rano, un precetto esecutivo per la sonuna di fr. 5000 dip dente da un riconoscimento di debito 30 luglio 1910. L’op Sizione sollevata dal debitore contro il precetto esecu veniva respinta in appello con sentenza passata ora in C giudicata. Non avendo il debitore promossa l’azione in L razione del debito, a tenor dell’art. 83, Cremonini chied il pignoramento definitivo. L'Ufficio faceva luogo alla manda e notificava al debitore l’avviso di pignoramento. questi insorgeva con ricorso all'Autorità di vigilanza chiede l’annullazione dell’avviso ed allegando in appoggio qua Segue :
Da Gaetano Bianchi, unitamente’a 8uo fratello, venne prima che fosse iniziata l’esecuzione, intentata azione C01 Cremonini in pagamento di una s0mma di fr. 20 000 a ti di atto ülecito. La causa è attualmente pendente in appe Nella procedura di rigetto il ricorrente dichiarava che int deya di compensare il suo credito, oggetto di tale azione, ten ¿credito Cremonini di cui al precetto esecutivo. L'azione penine dente costituiva pertanto un'azione in liberazione del credito des escuss0o. Ciò dato il ricorrente non era tenuto di introdurre ist, una nuova azione nei fatali di legge per impedire che da der provvisorio il rigetto divenisse definitivo. — [Il ricorrente chiedeva in pari tempo la sospensione in via provvisoria dell’esecuzione, la quale domanda non essendo stata accolta, l’Ufficio procedeva al pignoramento.
on decisione 29 novembre 1911 l'Autorità cantonale re- 8piageva il ricorso, oservando :
Non avendo il Presidente dell'Autorità di vigilanza accolta la domanda provvisionale di sospensione dell’esecuzione e di conseguenza avendo Il’Ufficio proceduto al pignoramento, il ricors0 è già per tale motivo senza oggetto. Ma lo stess80 è anche privo di fondamento. L'azione per danni pendente dacol. vanti il Tribunale di Appello venne introdotta da Gaetano e Dito Lnigi Bianchi e non solamente da Gaetano Bianchi. Quest’azione ari tende inoltre a far condannare Cremonini al pagamento di una s80mma di fr. 26000 per atto illecito e non ha nessun U- rapporto coll’esecuzione colla quale si chiede il pagamento di en- fr. 5000 dipendente da un riconoscimento di debito. Essa po- non può quindi considerarsi come l’equivalente di un'azione ivo in liberazione di debito, vista la diversità delle parti in causa 08a e dello scopo a cui tende. be- È contro questa decisione che Gaetano Bianchi ricorre a eva questa Camera Esecuzioni e Fallimenti riprendendo le condo- clusioni e gli argomenti già svolti davanti l’istanza cantonale. Ma Considerando in diritto : ndo 1° — Non può ammettersiìi la tesi dell’istanza cantonale nto che îl pignoramento praticato dall’Ufficio in seguito al rigetto della domanda provvisionale tendente ad ottenere la s808pengià sione dell’esecuzione fino a decisione del ricorso lo abbia ro res0 senza oggetto. olo II ricorso era diretto contro l'avviso di pignoramento defillo. nitivo. Suo scopo era di far dichiarare che il creditore proen- cedente non era in diritto di chiedere il pignoramento deficol nitivo, perchè non poteva ritenersi che il rigetto dell’opposi-