38 I 269
48. Sentenza 1° aprile 1912 neila causa Antognini.
Art. 140 LEeF : Obbligo dell’Ufficio Esecuzioni d’iscrivere all'elenco oneri la rivendicazione d’un credito privilegiato o ipotecario rigultante da reparazioni fatte all'immobile da realizzare.
In una esecuzione promossa dall'Avv’ Francesco Ántognini contro Marcellina Bariffi per sè e quale rappresentante dei propri figli, l’Ufficio di Bellinzona pignorava il 12 maggio 1911 uno stabile situato a Cadenazzo pel prezzo di stima di fr. 600. Qualche tempo dopo, minacciando lo stabile rovina, il ricorrente Antognini, s0lo creditore ipotecario, vi faceva praticare delle riparazioni per un costo di fr. 374.70.