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48. Sentenza 19 sottembro 1924 nella causa Camporini.

Estradizione richiesta per omicidio Volontario. — Valutazione delle prove (documenti) fornite dalle parti. — La questione, Se i tribunali dello Stato richiedente (cui, se la domanda fosse accolta, sarebbe deferito l’estradando) sìiano da ritenersi imparziali, non è di competenza del giudice di estradizione. — Rifiuto dell’estradizione per l'indole prevalentemente politica dell’imputazione.

Sachverhalt

A. — Il 6 aprile 1924 avvenivano in Italia i comizi generali per le elezioni al Parlamento. Come in molti altri Comuni, l’avvenimento diede luogo anche in quello di Cureggio (Provincia di Novara) a disordini, violenze e tumulti assai gravi. Verso sera, in una rissa svoltasi davanti alla sezione di voto tra Socialisti e fascisti, alla quale parteciparono parecchi Pparligiani delle due fazioni, cadde, mortalmento colpito da arma da fuoco, il fascista Modesto Tizzoni. Tl presunto autore del delitto, Vincenzo Camporini fu Francesco, nato il 5 aprile 1892, Segretario del partito socialista massimalista di Cureggio € già sindaco di quel paese, riparava in Isvizzera e sì accassava Presso dei parenti in Genevra.

B. — Con istanza 21 maggio- 1924, la R. Legazione d’Italia in Berna domandava l’estradizione del Camporini basandosi su mandato di cattura 24 aprile u. s. nel quale ess0 è imputato di omicidio volontario nella persona del prefato Tizzoni. Nel corso del procedimento la R. Legazione, invitata dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia a meglio precisare i fatti sui quali intendeva basare l’estradizione, con nota verbale del 6 agosto u. s. Ii esponeva nel modo seguente : « Le » 6 avril dernier, à l’occasion des élections politiques et » dès le début des opérations électorales, des fascistes » et des individus appartenant à la milice nationale s’é- » talent installés près de la salle électorale de la petite » commune de Cureggio. Vers 7 heures du soir, lenommé » Camporini Vincenzo, ancien maire communiste de » Cureggio, se rendait au vote et à ce moment une ba- ° garre se produisait entre plusieurs individus apparte- » nant aux différents partis. Dans un groupe se trouvaient » ledit Camporini Vincenzo et son neveu Camporini » Germano et dans le groupe adversaire se trouvaient, » parmi d’autres, le nommé Moja et le nommé Tizzoni » Modesto, la victime, appartenant à la milice nationale. » Le nommé Moja étant tombé frappé par un coup de » poing du nommé Camporini Germano, lutteur pro- » fessionnel, les frères Tizzoni s'étaient approchés de lui, » le croyant mort. C'est à ce moment que Camporini » Vincenzo a — paraît-il — tiré un coup de revolver » Sur le nommé Tizzoni Modesto. Celui-ci est mort le » lendemain, quelques instants après avoir été interrogé » par le Juge d’instruction et le Procureur du Roi, et » a déclaré que s0on meurtrier était le susnommé Cam- » porini Vincenzo. Plusieurs individus qui avaient été » arrêtés ont été aussitôt mis en liberté, ayant été établi » que, même s'ils ont pris part à la bagarre, ils ne peuvent. » Pas être tenus responsables du meurtre, dont le seul » auteur est le nommé Camporini Vincenzo. Le Minis- » Lère Royal de la Justice considère que le crime en e » question, dont la cause occasionnelle a été un litige » Provoqué par des questions électorales, n’a pas le » caractère d’un crime politique proprement dit, n’ayant » pas eu pour cause des idéalités politiques et que son » auteur est partant passible de former l’objet d’une » demande d'extradition. »

C. — Nel frattempo Camporini era stato incarcerato in Ginevra in seguito della domanda di estradizione. Negli interrogatori del 22 maggio e 2 giugno u. s. Camporini sì oppose all’estradizione contestando di aver commesso il delitto imputatogli e dichiarando che, del resto, il reato aveva carattere politico. Nel memoriale 18 giugno 1924, molto circostanziato, l’estradando dà opera a dimostrare la sua incolpevolezza e l'indole politica del. delitto. Passati partitamente in rassegna i moti violenti ed i reati commessì in Italia e principalmente nei dintorni di Novara dal 1922 in poi, che addebita al partito fascista, l’estradando assevera : Già in una Spedizione punitiva del maggio 1922 i fascisti, incendiata la Casa del Popolo in Cureggio, ebbero a chiedere ad alte grida la «testa di Camporini », il quale, costretto dai faséisti, dovette in seguito dare le demissioni da sindaco del comune cogli altri membri della Municipalità. Nell’approssimarsi delle elezioni generali le violenze ed i SOprusií di ogni sorta sì multiplicarono ed il 6 aprile fu testimone, in moltissimi luoghi (vengono citati i fatti di Mojano, Savona, Perugia, Palombaro Sabina, Napoli ecc. del marzo e dell’aprile u. s.), di atti sanguinosì e di Sopraffazioni inaudite per impedire gli avversari del fascismo di recarsì alle urne. A quest’uopo i fascisti erano venuti in gran numero a Cureggio : la sezione di voto era vigilata da carabinieri, da Tascisti e dalla milizia nazionale, composta pure di fascisti. Conflitti avvennero già nella mattinata. Un pò più tardi, verso le due, altre risse sì produssero. Camporini fu, una prima volta, violentemente allontanato dalle urne. Vi ritornò più tardi e in quel momento avvenne la zuffa genera!

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in cui il Tizzoni trovò la morte, ma della quale egli, Camporini, è affatto innocente. Sin dal principio della mischia esso fu atterrato da violentissimi colpi e giacque svenuto finchè non potè essere ricoverato in casa amica. In queste condizioni il carattere politico del fato non può essere contestato. Da ultimo l’estradando assevera : Attualmente i tribunali italiani giudicano sotto la press1one del partito fascista o sotto il terrore di rappresaglie : i fascisti vengono, se pure rimandati a giudizio, assolti, i socialisti immancabilmente condannati. Anche per questo motivo la domanda di estradizione deve essere respinta.

D. — Quest’ultimo argomento fu esaminato dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, 1il quale, in un rapporto 11 agosto 1924 al Consiglio federale, allega in sostanza : L’imputato non sostiene esplicitamente, che, se estradato, sarà deferito ad un tribunale di eccezione : sospetia i tribunali ordinari italiani di non sapere resistere a pressioni esercitate su di essi da un partito. In altri termini : Camporini contesta che attualmente î tribunali italiani meritino fiducia, non pretende che quelli chiamati a giudicarlo, se viene estradato, siano tribunali di eccezione nel senso dell’art. 9 della legge federale sull’estradizione del 22 gennaio 1892. L'’argomento non è di ostacolo all’estradizione. Sintanto che vige il trattato di estradizione tra la Svizzera e l’Italia la mutua fiducia nella regolarità ed imparzialità dei loro tribunali deve essere ammessa, fiducia che sta di base alla convenzione stessa e ne forma propriamente 1l presupposto. Del resto, le affermazioni dell’estradando non bastano per dimostrare l’assunto, Questo modo di vedere fu approvato dal Consiglio federale nella sua seduta del 12 agosto 1924.

E. — Il procuratore pubblico della Confederazione propone nella sua memoria del 21 agosto 1924 il rigetto della domanda di estradizione.

i Considerando in diriflo :

1° — Il reato di omicidio volontario, del quale Camporini è imputato, è delitto di estradizione, poichè è previsto dal trattato di estradizione 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l’Italia (art. 2 cif. 1) e contemplato tanto dalla legge penale dello Stato richiedente (cod. pen. italiano art. 364), quanto da quella dello Stato di rifugio (cod. pen. ginevrino art. 291 e seg.).

20 — Delle eccezioni sollevate dall’estradando, le seguenti appaiono senz’altro irricevibIili.

a) Anzitutto quella che concerne la colpevolezza dell'imputato.

È regola generale ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 32 I p. 346 ; 39 I. p. 355 ; 41 I p. 141 ecc.), che la questione della colpabilità non può essere nê esaminata nè decisa, neanche a titolo provvisorio, dal giudice di estradizione.

b) Sull'argomento dedotto dall’estradando dalla pretesa parzialità ed inattendibilità dei tribunali italiani attuali il Consìiglio federale ha statuito e l’ha respinto. Non spetta a questa Corte il rivedere questo giudizio, poiché, come rettamente osserva 1il Consiglio federale, non sì tratta dell’eccezione prevista dall’art. 9 della legge di estradizione, sibbene di un argomento che concerne una delle condizioni preliminari e generiche alle quali è sottoposta la presa in consìiderazione di una richiesta di estradizione a sensì dell’art. 16 legge cit.

39 — La domanda di estradizione deve guindi essere accolta, ove non risulti fondata l’eccezione, che il delitto imputato all’estradando è di indole politica, ciò che la richiedente Legazione contesta.

a) A dimostrare le affermazioni contenute nel suo memoriale del 18 giugno e altro complementare del 25 giugno u. s., l’imputato ha dimesso agli atti ampia prova documentaria consìistente, per lo più, in giornali, ritagli di pubblicazioni ed altri stampati concernenti le violenze ed i disordini, che, a suo dire, precedettero e susseguirono il fatto in discorso. È evidente che noti- ‘zie riferite da giornali sono ben lungi dal constituire una prova ineccepibile : la loro attendibilità deve essere esaminata con molta prudenza. Nel loro insieme però ‘esse contribuiscono a dare una idea del quadro e dell’ambiente nel quale si prepararono e svolsero- le elezioni in Italia e nel quale avvenne il fatto. Secondo la sua costante giurisprudenza, questa Corte apprezza liberamente le prove dedotte in giudizio di estradizione

E. Secondo il suo prudente criterio, riterrà le allegazioni che le sembrano plausibili, sopratutto quelle che non s0no in contraddizione cogli atti ufficiali (RU 33 I p. 188). Occorre del resto rilevare che anche altri documenti, più attendibili, l’estradando ha prodolto : così, tra altri, le dichiarazioni fatte da quattro testi giurati davanti a pubblico notaio. i b) È fuori di dubbio che il reato in esame non costituisce un. delitto politico nel senso stretto della parola ; un reato cioè, in cui l’offesa sía rivolta direttamente contro lo Stato o le sue istituzioni fondamentali e ne costituisca un suo estremo oggettivo (ad es. alto tradimento, rivolta ecc.). Trattasi invece di sapere, se ess0 non debba essere considerato- come un delitto politico in senso relativo : di un delitto che, pur rivestendo gli estremi di reato comune, acquisti indole politica per il Su0i moventi, il fine cui era inteso e le circonstanze nelle quali venne commesso (RU 32 I p.-539 e le sentenze ivi citato ; 49 I p. 266 e seg.). In altri termini : di un delitto in sè ‘di natura comune-ma avente prevalentemente carattere politico (art. 10 della legge federale precitata).

c) La risposta non può essere che affermativa. Un precedente di capitale importanza per il caso in esame ¿È quello della sentenza di estradizione Ragni, colla quale la domada venne respinta da questa Corte con giudizio del 14 luglio 1923 (RU 49 I. p. 266 e seg.). TI reato del quale allora sí trattava (complicità in mancato omicidio di. due persone) avvenne in ambiente e su uno sfondo politico non essenzialmente diverso dall’attuale. L’estradizione venne allora negata per i motivi seguenti : II reato rimproverato al Ragni deve essere considerato come la conseguenza e la manifestazione di una stra- ‘ordinaria agitazióne e tensione d’animo ‘tra i principab Partiti politici italiani ; agitazioni e turbamenti collettivi che condussero le parti ad usare mezzi violenti contro le parti avverse, causarono disordini e reati di sangue in gran numero. Fatti tutti però che, anche considerati singolarmente, devono essere ritenuti come conseguenze ed episodi di. un vasto rivolgimento politico e di una lotta, accesissima, per il potere, non come l’estrinsecazione di motivi personali o dell’intenzione di raggiungere Uno scopo individuale e privato. À questi fatt1, se commessì « per un fine nazionale » un decreto regio del 22 dicembre 1922 ha concesso l’amnistia, dichiarandoli esplicitamente di natura politica ; amnistia e qualificazione che quel decreto tuttavia intendeva limitare ai reati commessì da una parte e negarla a quelli compiuti dall’altra. Questa tesi non fu accolta da questa Corte la quale nella succitata sentenza dichiarava : « Tl ca- » rattere politico dei fatti in questione deve essere riconos- » ciuto ai reati avvenuti in quella lotta di parte, siano » ess1 stati commessi dal partito vincente e da quello » Che in essa ebbe la peggio. » Quest’argomentazione vale, in sostanza, anche per il caso in esame. Anche la rissa avvenuta il 6 aprile davanti la sezione di voto di Cureggio e nélla quale Tizzoni trovò la morte deve essere considerata come un episodio della lotia combattuta in- Italia dai. partiti per il potere, colla differenza, indifferente per l’attuale giudizio, che, se prima della marcia su Roma, il movimento generale, non dissimile da una guerra civile, era inteso al conseguimento del potere, le turbazioni dell’ordine pubblico che avvennero prima e durante le 308 : : Staatszrecht.

elezioni del 6 aprile, tendevano per una parte a mantenere il potere intanto da essa conseguito, per le altri a strapparglielo. À mezzo di violenze di ogni sorta le parti miravano a terrorizzare gli avversari onde tenerli lontani dalle urne o da esse espellerli Questi reati, pur essendo in sè di diritto comune, hanno, come nel caso Ragni, in modo prevalente indole politica, poichè sono manifestazioni di un movimento polilico generale, ad ess0 connessì quali mezzi per raggiungere le finalitá politiche, che le fazioni con quei moti sì s0no proposte (RU 49 I p. 270). Tale é pure l’indole delle risse avvenuto il 6 aprile a Cureggio e nel tumulto delle quali venne commesso il reato in discorso.

Emerge dagli atti e anche dalla nota verbale 6 agosto 1924 della R. Legazione italiana che, in quella occasiíione, fascisti e agenti della milizia nazionale (pure composta da fascisti) sì erano appostati nei dintorni della sala di voto, e ciò allo scopo evidente di tenere in rispetto è di intimorire gli avversari. Che questo atteggiamento, dovuto ad intenti politici, abbia contribuito a suscitare 1 disordini che poi avvennero, é fuori di dubbio. Dalla deposizione precitata, fatta da quattro testimoni giurati davanti notaio, e da altri documenti risulta che certo Castaldi, predecessore del Camporini come síindaco di Cureggio, fu, in quell’occasione, percosso da colpi di bastone ed impedito di votare : che quando Camporini, verso le 17, volle votare, fu violentemente espulso dal locale di voto ; che, ritornalovi alle 19, fu assalito da un gruppo di avversari politivi a colpi di bastone e che sì fu in un conflitto prodottosì tra individui di diverse fazioni, in modo tumultuario, che Tizzoni ricevette il colpo mortale. Se sí considera inoltre, che Camporini, nella sua qualità di segretario della fazione socialista e di antico sindaco socialista del comune di Cureggio, era agitatore ed esponente principale del suo partito in quel paese, che già anteriormente erano in Cureggio listi, in seguito ai quali andó in fiamme la « Casa del Popolo », piana ne scende la conclusione, che il conflitto del 6 aprile non era che un episodio del grande turbamento politico, cui fu sopra accennato. Il reato commesso allora in un conflitto tumultuario e generale, reato non isolato e certamente né predisposto nè premeditato, ha quindi indubbiamente indole prevalenlemente politica ; illazione questa tanto più ovvia ove sì consìderi, che dagli atti non emerge il minimo indizio onde ritenere, che motivi di odio, di vendetta o altro qualsiasì movente personale ne siano stata la causa anche solamente concoinitante.

Tl Tribunale federale pronuncia :

L’opposizione interposta dall’imputato Vincenzo Camporini contro la domanda di estradizione è accolta e lestradizione risiutata.

VI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE

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