Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

52 III 22

7. Sentenza 18 febbrajo 1926 nella causa Riva.

‘ Ove il debitore sia stato diseredato e non abbia contestata la diseredazione, i creditori, che al momento dell’apertura della successione sono portatori di certificati di carenza di beni, sono autorizzati a promuovere l’azione di diseredazione, ma sino a tanto che la diseredazione non é annullata, non è possibile il pignoramento della quota che spetterebbe al debitore se non fosse stato diseredato.

Sachverhalt

A. — I 24 settembre 1925 mancava ai vivi Pia Albrizzi, nata Primavesi, in Lugano. Con testamento luglio 1925, la defunta aveva disereditato il marito Giuseppe Albrizzi, di modo che la successione passava alle figlie Andreina, Augusta, Maria Luigia e Giuseppina. Il 23 ottobre 1925 l’Ufficio di Lugano pignorava a favore dei creditori Adolfo e Alfonso Riva e Giuseppe Moccetti in Lugano (gruppo N° 2460) «la quota parte di eredità » spettante al debitore Giuseppe Albrizzi nella successione » della defunta di lei consorte Pia Albrizzi nata Primavesi ». In precedenza, in occasione di un sequestro ottenuto dal creditore Moccetti, le coeredì, con communicazione del 3 ottobre 1925, avevano notificato all'Ufficio che il padre loro era stato disereditato dalla consorte a norma dell’art. 477 cif. 2 CCS. In seguito, essendo loro stato communicato anche il pignoramento 23 ottotre, con lettere 19 e 30 novembre, esse notificavano all'Ufficio, che la communicazione 3 ottobre doveva essere considerata come atto di rivendicazione dei diritti staggiti, e domandavano che l'Ufficio dovesse procedere in conformità degli art. 106-109 LEF, assegnando ai creditori pignoranti il termine di 10 giorni per procedere in giudizio.

B. — Nel frattempo, i creditori Adolfo ed Alfonso Riva avevano diffidato il debitore Giuseppe Albrizzi (art. 524 CCS) a dare inizio entro 20 giorni all’azione di contestazione della clausola di diseredazione, sotto la comminatoria che, in caso negativo, l’azione sarebbe stata proposta dai creditori stessi. Il 15 novembre il diffidato dichiarava di rifiutarsi dal contestare la diseredazione, ritenendola giusta e meritata. In seguito di che i creditori Alfonso ed Adolfo Riva, asserendosi in possesso di regolari atti di carenza di beni, iniziarono, per loro conto, contro le coeredi Alibrizzi la causa di contestazione della diseredazione, la quale è pendente avanti la Pretura di Lugano-Città.

C. — Con lettera 2 dicembre 1923 l'Ufficio, rispondendo alla diffida 3 ottobre delle coeredì |Albrizzi di procedere, in relazione al pignoramento 23 ottobre, giusta gli art. 106-109 LEF, dichiarava di non ritenere applicabile nella fattispecie questa procedura, dovendosi invece seguire quella dell’art. 122, poiché si trattava del pignoramento di una quota creditaria.

24 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 7.

D. — Da questo provvedimento le coeredì ricorsero all'Autorità cantonale di Vigilanza domandando che fosse ingiunto all'Ufficio di fare applicazione dell’art. 109 LEF.

Con decisione 13 gennaio u. s. l'Autorità di Vigilanza accolse il gravame. Motivi : Non è vero che la procedura di rivendicazione a norma degli art. 106-109 LEF non sia applicabile nell’ipotesi in cui il pignoramente porti su diritti immateriali. Occorre dunque dar seguito alla rivendicazione. Più tardi, supposto che una causa a sensi dell’art. 109 sia introdotta, potrà essere il caso di sospenderla in attesa dell’esito della causa iniziata dai creditori Riva contro la diseredazione del padre Albrizzi.

E. — Da questa decisione i creditori Riva ricorrono al Tribunale federale domandandone l’annullamento.

Considerando in diritto :

Il debitore Giuseppe Albrizzi è stato diseredato e non solo ha rinunciato a contestare la diseredazione, ma ha espressamente dichiarato di riconoscerla come giusta e fondata. Egli non ha quindi alcun diritto ad una quota dell’eredità di sua moglie e questo diritto inesistente non può per conseguenza formare oggetto di pignoramento. In mancanza di una disposizione speciale, si sarebbe soltanto potuto chiedere, se la rinuncia del debitore a contestare la validità della sua diseredazione non avesse potuto formare oggetto di azione revocatoria da parte dei suoi creditori danneggiati, ma anche in questo caso il pignoramento della sua quota non sarebbe stato possibile che dopo l’ammissione dell’azione revocatoria.

Ma -questa disposizione speciale esiste. L'art. 524 CCS autorizza espressamente i creditori, che al momento dell’apertura della successione erano già portatori di un atto di carenza di beni contro il debitore, a contestare la sua diseredazione, ove egli rifiuti di farlo. Questa disposizione regola la situazione e provvede in modo sufficiente alla salvaguardia degli interessi dei creditori, che in caso di ammissione della loro azione possono agîre direttamente contro gli eredi onde ottenere il pagamento del loro credito fino a concorrenza dell’importo della quota del loro debitore diseredato.

Ma sino a tante che la diseredazione non è annullata, il pignoramento della quota del discredato non è possibile per mancanza di oggetto, l’erede, come tale, non avendo più nessun diritto alla sua quota in seguito alla sua rinuncia ed i suoi creditori non avendo nessun diritto all’infuori di quello loro accordato dell’art. 524 CCS.

Una diversa soluzione avrebbe per conseguenza di ledere i diritti degli altri creditori portatori di un atto di carenza di beni contro l’erede diseredato. Essi hanno, per legge, il diritto di contestare la diseredazione ed hanno un anno di termine per proporre la loro azione. Questo diritto diventerebbe praticamente illusorio, se si permettesse ad un creditore di pignorare la quota creditaria, prima che la diseredazione sia annullata, e di acquistare cosi un diritto di preferenza su di essa nei confronti dei creditori che non hanno chiesto di parteciparvi nei termini di trenta giorni.

Dispositiv

Per questi motivi il pignoramento 23 ottobre 1925 vien annullato d’ufficio per mancanza di oggetto e la procedura di rivendicazione risulta per ciò stesso inapplicabile.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :

lì} pignoramento 23 ottobre 1925 viene annullato d’ufficio e di conseguenza è annullata anche la decisione 13 gennaio dell’Autorità cantonale di Vigilanza.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 524 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 106, Art. 107, Art. 108 und Art. 109 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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