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278 — Familienrecht. N° 47, . A7. Estratto dalla sentenza 22 giugno 1927 della II? Sezione civile nella causa G. contro $.
Causa di paternità. — Attribuzione dell’infante al convemito con effetti di stato civile. — La questione di sapere, se promessa di matrimonio sia intervenuta, è di regola, questione di fatto; potrà però essere riveduta dai tribunale federale quando, decidendola, il giudice cant. è partito da un concetto giuridico errato. Perchè esisti promessa di matrimonio a sensi dell’art. 323 CCS non è indispensabile che il padre convenuto abbia avuto realmente l’intenzione di sposare la ragazza ; occorre solamente che dalle sue parole o dai suoi atti ed, in genere, dal suo contegno, essa abbia potuto ragionevolmente e di buona fede dedurre che tale fosse la sua intenzione, — Non occorre neppure che la promessa di matrimonio, ossia gli atti dai quali essa ha potuto essere dedotta, sia anteriore al primo contatto sessuale; basta che promessa od atti concludenti abbiano preceduto il rapporto intimo, dal quale la gravidanza ha potuto risultare.
Nella causa di paternità promessa da G. contro S. il Tribunale di Appello del cantone Ticino, con sentenza del 24 febbraio 1927, dichiarava l’infante figlia naturale del convenuto S. e lo condannava a pagare alla madre 600 franchi per l'indennità di cui all’art. 317 CCS, una pensione alimentare di mensili 50 franchi, da solvere anticipatamente sino al 18° anno di ctà della figlia. Respingeva il Tribunale di Appello invece la conclusione tendente a far attribuire la figlia al convenuto con effetto di stato civile per i motivi seguenti: Non risulta provato che il convenuto, onde indurre la Gamboni a concedergli i suoi favori, le abbia promesso di sposarla. Un simile inftendimento non è mai esistito nella sua mente. L'attrice è certamente andata troppo oltre nell’interpretare certe frasi delle lettere del convenuto, esternazioni che sono del resto posteriori al primo contatto verificatosi in Lugano.
Il Tribunale federale ha attribuito l’infante al padre illegittimo per i seguenti Familienrecht. N° 47. 279.
Considerandi
3° — Nei confronti del ricorso delle attrici occorre anzitutto esaminare se l’istanza cantonale abbia rettamente giudicato respingendo la domanda di attribuzione dell’infante al convenuto con effetti di stato civile.
Di regola, la questione, se una promessa di matrimonio sia intervenuta, è di fatto e non soggiace all’esame di questa Corte, a meno che il giudizio cantonale non sia, a questo riguardo, inconciliabile cogli atti o abbia misconosciuto principi di diritto federale sull’onere e sulla valutazione della prova. Quest'ultima eccezione non fu neanche proposta nel caso in esame e la prima non fu sollevata tempestivamente e nelle forme di legge (art. 67, cap. 2 in fine OGF).
Ma la situazione è diversa, qualora il giudice cantonale, affermando o negando la promessa di matrimonio, sia partito da un concetto giuridico errato. Ora, dai motivi invocati dal giudice cantonale e sopra riprodotti risulta che egli è incorso, a questo riguardo, in un duplice errore. Anzitutto, ritenendo che, perchè gli estremi dell’art. 323 CCS si verifichino, occorra che il padre abbia veramente e realmente avuto l'intenzione di sposare la madre dell’infante. In secondo luogo ammettendo, che agli effetti degli art. 323 e 318 CCS la « promessa di matrimonio » o di fatti dai quali essa può essere dedotta, debbano essere anteriori al primo concubito. Ambedue queste opinioni sono contrarie alla giurisprudenza di questa Corte.
Nelle sentenze del 30 settembre 1926 in causa Gavillet c. Bonzon (non intieramente pubblicata nella R.U. vol. 52, N° 48, p. 309 e seguenti), il Tribunale federale ha dichiarato, che perchè esista promessa di matrimonio a sensi dell’art. 323 CCS non è indispensabile che il padre convenuto abbia avuto realmente l’intenzione di sposare la ragazza ; occorre solamente che dalle sue parole o dai suoi atti ed, in genere, dal suo contegno, la madre abbia 280 _ Familienrecht. N° 47.
potuto, ragionevolmente e di buona fede, dedurre, che tale fosse la sua volontà.
D'altro canto il Tribunale federale, confermando la sua precedente giurisprudenza (R. U. 51 II p. 485; 48 II p. 189 e 190), ha, nella stessa sentenza, ribadito il principio, che a giustificare un giudizio di attribuzione dell’'infante al padre con effetti di stato civile, non è necessario che la promessa di matrimonio (ossia gli atti dai quali essa ha potuto essere dedotta) sia anteriorie al prima contatto sessuale : basta che promessa od atti concludenti abbiano preceduto il rapporto intimo, dal quale la gravidanza ha potuto risultare (R. U. 52 II p. 312 e seg.).
4° — Esaminando la questione dell’attribuzione con effetti civile sotto questo aspetto, la risposta non può essere che affermativa.............-.2000 ei E lecito ammettere che l'attrice non si è lasciata indurre al primo concubito, se non dopo aver avuto da S. assicurazioni tali da poter ragionevolmente ritenere probabile un matrimonio per il caso di una gravidanza. È quanto essa ha esplicitamente affermato a diversi testi. Ma, indubbiamente, queste affermazioni dell’attrice stessa, riferite dai testi, non avrebbero forza di prova, se non fossero confortate dall’atteggiamento del convenuto in genere ed in ispecie da quanto risulta dalla sua corrispondenza. Nella lettera all’ attrice del 1° dicembre 1922 (dunque posteriore al primo concubito, ma precedente il periodo critico), il convenuto scrive : « Sta buona e sarai un giorno contenta : ... sono pronto a tutto e penso a tutto. Il bene che ti voglio è molto più grande di tutti i beni di questa terra. Ed il 4 gennaio 1923 «C'è O. che ti aiuta e ti salverà di qualsiasi situazione critica. » È ben vero che qualche frase della corrispondenza può essere interpretata come una semplice promessa di aiuto finanziario : altre sono alquanto equivoche e tradiscono lo sforzo dello scrivente di intrattenere nell'animo dell'amante la speranza del matrimonio senza troppo compromettersi. Esse però sono tali che, date le circostanze e considerate le espressioni di vivo amore e di fedeltà, di cui il convenuto non era avaro nelle sue lettere, potevano ragionevolmente e di buona fede essere interpretate come assicurazioni di futuro matrimonio. Indubbio, in ogni caso, il contenuto di una lettera del 1° giugno 1923, la quale cade invero nell’ultima fase del periodo critico, ma che serve ad interpretare le altre : « Non voglio lasciarti ad ogni costo : ti voglio bene e devi essere mia.» Frase quest’ultima punto ambigua poichè, a quell’epoca, il convenuto possedeva l’attrice già da un pezzo. Scrivendole egli « dev’essere mia », non voglio lasciarti ad ogni costo, essa doveva o almeno poteva in buona fede ritenere che intendesse dire : « devi essere mia per vincolo legittimo e duraturo ». A quest’illazione indarno si opporrebbe la deposizione di una teste, la quale narra, che l’attrice le avrebbe confidato di non aver mai sperato
di unirsi in matrimonio collo Stoffel. Questa testimonianza non è conciliabile con altre, le quali affermano il contrario. Da quanto precede risulta che, respinto il ricorso del convenuto, l’infante deve, in base all’art. 323 CCS, essere assegnata al convenuto con effetti di stato civile.
Il Tribunale federale pronuncia :
Il ricorso delle attrici à ammesso parzialmente nel senso che, in riforma della querelata sentenza, la figlia vien attribuita al convenuto cogli effetti di stato civile.