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3. Sentenza 4. febbrajo 1933 nella causa Volksbank Reiden.
L’ammin1istrazione del fallimento non può riconoseere una rivendicazione di oggetti iscritti ad inventario se non ove nesgsun creditore abbia chiesto la cessione dei diritti eventualmente spettant1i alla massa sui beni rivendicati in conformità dell’art. 260 LEF (art. 47 RAF).
Le controversie intorno & diritti di pegno o di ritenzione su beni riconosciuti in proprietà ad un terzo s0no estranee al procedimento fallimentare (art. 53 LEF).
L'obbligo di portars1i attrice spetta alla massa, ove Intenda possedere delle contropretese in merito agli oggetti la cui rivendicazione essa ha ammesso.
Die Konkursverwaltung darf von der Anerkennung der Eigentumsansprache an einem in das Konkursinventar aufgenommenen. Gegenstande dem Drittansprecher erst Kenntnis geben, wenn kein Konkursgläubiger nach Art. 260 SchKG Abtretung der allfälligen Ansprüche der Masse auf den Gegenstand verlangt hat (Art. 47 der Konkursverorädnung).
Streitigkeiten über Pfand- oder Retentionsrechte an Gegenständen, die von Dritten zu Eigentum angesprochen werden, sind ausserhalb des Konkursverfahrens auszutragen, wenn die Eigentumsansprache anerkannt wird (Art. 53 der Konkursverordnung).
Ist eine Eigentumsansprache bereits anerkannt worden und will die Konkursmas88 nachträglich Gegenansprüche bezüglich dieses Gggenstandes geltend machen, s80 muss s1ie Klage erheben.
L’administration de la faillite doit aviser le tiers revendiquant de la reconnaissance de 8a revendication d’un objet compris dans l’inventaire seulement lorsqu’aucun créancier du failli ne demande, conformément à L'art. 260 LP, la cession des droits éventuels de Ia masse gur l’objet revendiqué (art. 47 ord. off, de f.).
Les contestations portant sur des droits de gage ou de rétention grevant des biens dont des tiers revendiquants sont reconnus propriétaires doivent être vidées en dehors de la procédure de faillite (art. 53 ord. cit.).
C’est la masse qui doit intenter action lorsqu’elle entend faire valoir après coup des droits relativement aux objets dont elle a déjà admis la revendication.
Ritenuto in linea di fatto :
4A. — In data 14 luglio 1932 la Pretura di Locarno decretava giacente l’eredità relitta dalla signora Dora Brun, già esercente l’albergo San Gottardo in Locarno. L’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno procedeva quindi alla liquidazione di detta eredità a’ sensì dell’art. 193 LEF. L’inventario fu eretto dall’ufficio il 26 luglio 1932 e comprende 566 numeri.
Il 12 agosto 1932 la Volksbank Reiden * in Reiden quale cessionaria di certa Luisa Huwyler, già in Locarno, basandosi gu un contratto 18 giugno 1930 col quale la detta signora Huwyler aveva venduto alla sígnora Dora Brun, sotto riserva di proprietà, per 30 000 fchi. Tl’inventario (mobilio) che serviva ad arredare l’albergo San Gottardo, rivendicava gli oggetti igcritti ad inventario sotto 95 numeri e come meglio al verbale d'inventario, di un valore complessivo di 7870 fechi. La riserva di proprietà fu iscritta nel registro dei patti di riserva di proprietà delIUfficio di Locarno sotto la data del 17 luglio 1930. La prima adunanza dei creditori ebbe luogo il 10 agosto 1932. L’amministrazione del fallimento fu affidata all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
Sachverhalt
B. — Con officio 25 ottobre 1932 l'Ufficio di Locarno comunicava alla Volksbank in Reiden quanto segue : « Per comunicare che la rivendicazione da Voi « vantata e portante su diversì beni mobili (quelli rivendicati) — di un valore complesstvo di stima di 7870 fchi. e garantita da. insecrizione sul Reg. Patti Ris. Proprietà — inscriz. N. 1498 — venne ammessa, ritenuta la restituzione da parte della Banca rivendicante, dell’importo di 16 000 fchi. pagato dalla signora Dora Brun, deduzion fatta di 3000 fehi. quale indennizzo per uso e deprezzamento del mobilio — Totale da restituire 13 000 fchi. : Per tale importo sì trattengono i mobili a garanzia (diritto di ritenzione). — In ordine ai dispositivi dell’art. 242 della LEF vi viene assegnato un termine di giorni dieci per promuovere 14 BSchuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 83, azione giudiziaria contro la decisione di cui sopra. Non avvenendo azione giudiziaria entro il termine suddetto, la decisione di cui sopra sì avrà per accettata e riconoscIuta. » Il giorno seguente veniva deposta la graduatoria. In essa figurano sotto i Nri. 2 e 3, iscritti ed ammessi come creditori garantiti da pegno immobiliare, G. B. Bonetti per un credito dipendente da locazione dell’importo dì 8600 fchi e G. Loser a Svitto, parimenti per canone di locazione, di 5971 fchi. 60 : a favore di ambedue è menzionato in graduatoria « un diritto di ritenzione sui mobili di cui all’inventario dal N. 1 al 566 ».
C. — Con ricorso del 3 novembre 1932 la Volksbank Reiden chiedeva all’Autorità cantonale di Vigilanza di Dronunciare :
« 1. L’assegno di termine di cui alla comunicazione del 25 ottobre 1925 è annullato.
2. La graduatoria deposta nel corso della liquidazione è rettificata nel senso che vien esclusa dalla stessa ogni decisione concernente il diritto di ritenzione accampato dai sigg. G. B. Bonetti in Locarno e G. Loser in Svitto Sugli oggetti rivendicati dalla Volksbank in Reiden. »
D. — L'Autorità cantonale di Vigilanza avendo respinto il TICOorsO con decisione del 21 dicembre 1932, intimata alla Volksbank il 18 gennaio 1933, questa ha inoltrato ricorso al Tribunale federale domandandone lI’annullamento e riproponendo a giudicare le ‘due conclusioni dedotte in sede cantonale.
Considerando in diritto :
I. — L'art. 47 del Regolamento 183 luglio 1911 sull’amministrazione dei. fallimenti (RAF) dispone : « Se l’amministrazione del fallimento intende di riconoscere la pretesa del terzo, deve aspettare a dargliene communicazione ed a restituirgli la cosa rivendicata fino a che constiì che la seconda assemblea dei creditori non ha preso una contraria decisione in proposito, e che nessun creditore ha chiesto la cessione dei diritti della massa sulla cosa rivendicata, in conformità dell’art. 280 LEF ». Questo diseposto vale anche quando la rivendicazione è basata su un diritto di risgerva di proprietà : in concreto, gulla riserva di proprietà pattuita, tra la venditrice originaria, signora Huwyler e signora Dora Brun, iséritta a registro a Locarno il 17 luglio 1930 sotto il N. 1498.
Nel caso in esame la seconda adunanza dei creditori ebbe luogo solo il 24 novembre 1932 : era dunque di un mese posteriore alla comunicazione 25 ottobre 1932 di riconoscimento parziale della rivendicazione inoltrata. Sembrerebbe quindi che le condizioni di cui all’art. 47 RAF predetto non furono osservate. Comunque, nessuna parte lagnandosîí dell’ inosservanza di questo disposto, non occorre, sU questo punto, procedere d’officio ad ulteriori indagini e sí può ritenere, ai fini dell’attuale giudizio, che il riconoscimento della rivendicazione in discorso siía avvenuto in modo regolare e legale e sía ormai inoppugnabile.
2. — Ciò posto, l’amministrazione della liquidazione Dora Brun non aveva più il diritto di assegnare alla Volksbank quale rivendicante, un termine di dieci giorni per procedere in giudizio. Se la massa ritiene di possedere un credito verso la rivendicante in restituzione delle rate solute dalla signora Dora Brun sul prezzo di compera dei mobili in discorso, a lei spetta l’obbligo di portarsìï attrice. Se intende esercitare un diritto di ritenzione sull’inventario in discorso a garanzia di quella sua pretesa essa potrà tutt’al più prevalersene per costringere de facto la Volksbank a farsi attrice. Ma in questo cas0 non è lecito di assegnare alla Volksbank un termine fatale per proporre l’azione e tanto meno di minacciarla della sanzione che, nel caso in cui l’azione non fosse iniziata entro questo termine, la pretesa della massa sarebbe da ritenersì accettata e riconosciuta. Siffatto diritto di ritenzione portando su beni che non spettano alla massa e non essendo accampato Per un’insinuazione fallimentare, non può essere oggetto di decisione unilaterale da parte dell’ufficio in 16 SehuldÞbetireibunga- und Konkuragrecht. N° 4, sede di graduatoria. L’'impugnato assegno di termine a’ sens1 della comunicazione 25 ottobre 1932 alla Volksbank, deve quindi essere annullato. come a ragione chiede la ricorrente.
3. — Anche 1 diritti di ritenzione vantati dai locatori dell’albergo San Gottardo Bonetti e Loser sul mobiglio, non possono essere liquidati nell’attuale procedimento fallimentare per quanto essi concernono oggetti che non spettano alla massa, ma furono riconosciuti di proprietà di un terzo (la Volksbank). Secondo l’art. 53 RAF siffatta controversía dev’essere definita all’infuori del fallimento : e cioè dev’essgere definita fuori del procedimento fallimentare tanto la controversia che può sorgere tra il proprietario degli oggetti ed i locatori sull’esistenza di un diritto di ritenzione. quanto quella che possa concernere il grado delle due pretese di ritenzione. In quale modo poi queste due controversie debbano essere iniziate e liquidate, non è questione da decidersì in questo procedimento.
Ne segue, che anche la seconda conclusione della ricorrente (v. s0pra stato di fatto lett. C, cifra 2) dev’essere accolta e viene quindi annullata, nel senso0 gsuesposto, e cioè nei confronti degli oggetti rivendicati dalla ricorrente, la decisione contenuta nella graduatoria concernente le pretese di un diritto di ritenzione a favore di G. B. Bonetti e (. Loser.
La Camera esecuzioni ‘e fallzmenti pronuncia :
TI ricorso è ammesso.
4. Entacheid vom 4. Febrrar 1933 i. S. Soviété financière pour valeurs scandinaves en Bnisse.
Hat der Faustpfandgläubiger auf sein Faustpfandrecht verzichtet, s80 kann er gewöhnliche Betreibung auf Pfändung oder Konkurs anheben, auch wenn die Faustpfandgegenstände dem Verpfänder noch nicht zurückgegeben sind.
Schuldhbetreibungs- und Konkursrecht. N» 4. 17 Der Verzicht auf das Faustpfandrecht karn wirksam noch im Betreibungsbegehren erklärt werden. Art. 41 SchKG.
Lorsque le créancier gagiste a renoncé à son droit de gage, il peut intenter une poursuite ordinaire par voie de saisíe ou de faillite, alors même que l’objet dont il est nanti n’aurait pas encore étó rendu au constituant du gage.
La renonciation anu droit de gage peut avoir encore lieu valablement dans la réquisition de pourauite.
Ove il creditore pignoratizio abbia rinunciato al suo diritto di Pegno, potrà introdurre un’ esecuzione in via ordinaria di pignoramento o di fallimento, anche quando gli oggetti del Pegno non 8010 ancora stati restituiti a chi li ha costituiti in Pegno. La rinuncia al diritto di pegno è valida anche se fatta solo nella domanda di esecuzione.
A. — Auf Begehren der Rekurrentin stellte das Betreibungsamt Bern-Stadt dem Schuldner de Grenus einen Zahlungsbefehl (auf Pfändung oder Konkurs) No. 35955 für eine Forderung von 2025 Fr. 80 Cts. zu. Auf demselben war nach Angabe des Forderungsgrundes vermerkt, die Gläuberin verzichte auf ihr Faustpfandrecht an 225 in ihren Händen befindlichen Aktien des Consortium de Meunerie. Der Schuldner erhob Rechtsvorschlag und führte gleichzeitig Beschwerde mit dem Antrag, den Zahlungsbefehl aufzuheben und die Gläubigerin auf eine Pfandverwertungsbetreibung zu verweisen.
B. — Mit Entscheid vom 30. Dezember 1932 hat die kantonale Aufsichtsbehörde die Beschwerde gutgeheissen, im Wesentlichen mit der Begründung, der Verzicht auf das Faustpfandrecht sei nicht perfekt, solange dem Schuldner das Faustpfand nicht ausgehändigt worden sei ; hieran fehle es im vorliegenden Fall. Das blosse Angebot, dem Schuldner die Pfandsache zur Verfügung zu halten, genüge nicht, abgesehen davon, dass es hier erst nach Anlegung des Zahlungsbefehls erfolgt und deswegen nicht beachtlich sei.
AS 39 IIT 21933 2