Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

60 I 149

23. Sentenza del 28 giugno 1934 nella causa Strade ferrate federali contro Cantone del Ticino.

Criteri d’applicazione dell’immunità fiscale concessa alle strade ferrate federali dall’art. 3 1]. f. 1 febbraio 1923, tranne per gli immobili che, pur essendo di loro proprietà, non sono necessari al loro esercizio.

I. L’immunità fiscale compete fra altro (consid. 2 let. a, b, c) a. ai locali in cui è allogato l’ufficio cambio in una stazione di confine importante.

b. alle edicole delle stazioni in cui si vendono giornali e altri articoli utili ai viaggiatori.

Non sono invece esentuati i locali delle stazioni in cui si trovano 1 bagni pubblici, almeno quando detti bagni servono pressochè esclusivamente alla populazione locale e non ai viaggia - tori.

2. I locali di proprietà delle S F F utilizzati dall’amministrazione federale delle poste per i propri servizi sono esenti dall’imposta in virtù dell’immunità generale della Confederazione anche quando non appaiano necessari all’esercizio ferroviario (consid. 2 let. c).

Sunto dei fatti :

A. — Con risoluzione 29 dicembre 1933 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino decise fra l’altro di non accordare alle Strade ferrate federali l'estensione da esse chiesta dell’esenzione fiscale alle seguenti parti del fabbricato della stazione internazionale di Chiasso :

a) l'ufficio cambio ;

b) le edicole dei giornali ;

c) i bagni pubblici;

d) ilocali occupati dalle amministrazioni postali svizzere ed italiane.

B. — Mediante atto 9 febbraio 1934 intitolato « Ricorso di diritto pubblico », le SFF, e per esse la divisione amministrativa del II° circondario lanno adito il Tribunale 150 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

federale chiedendogli di dichiarare esenti dall’imposta i locali della stazione di Chiasso in cui si trovano l’ufficio cambio, le edicole dei giornali, i bagni e le amministrazioni postali svizzera ed italiana.

C. — Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha chiesto la reiezione della domanda per ragioni d’ordine e di merito.

Considerando in diritto :

1. — Secondo l’art. 18 lett. a GAD il Tribunale federale giudica come istanza unica «le contestazioni relative all'esenzione da contribuzioni cantonali od alla limitazione delle stesse previste dal diritto federale. » Si è quindi a torto che le attrici hanno intitolato « ricorso di diritto pubblico » l'atto del 9 febbraio 1934. Malgrado questa denominazione .inesatta esso è però ricevibile poichè possiede tutti gli elementi essenziali d’una petizione regolare.

2. — Giusta l’art. 3 cp. 1 della 1. f. 1 febbraio 1923 concernente l’organizzazione e l’amministrazione delle SFF, il quale riproduce sostanzialmente l’art. 10 cp. 1 e 2 della I. f. 15 ottobre 1897 concernente l’acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione, le SFF sono esenti da qualsiasi imposta cantonale o comunale tranne per gli immobili che pur essendo di loro proprietà, non sono necessari al loro esercizio. Affinchè un immobile debba ritenersi necessario all’esercizio ferroviario a’ sensi di questa norma, non occorre, secondo la giurisprudenza costante (RU 29 I 195, 32 I n. 69 consid. 3 e 6, 33 I 787, 42 I 368, 46 I 158), che l'esercizio non possa concepirsi senza di esso, ma basta che appaia effettivamente destinato a funzioni pertinenti all’esercizio o, quanto meno, a creare condizioni favorevoli alla sicurezza e regolarità dello stesso.

a) Sulla scorta di queste norme giurisprudenziali, da cui non v'è motivo di scostarsi, non appare dubbio che, in una stazione internazionale di confine importante come quella di Chiasso, l’istituzione di un ufficio cambio in cui i numerosissimi viaggiatori di passaggio possano procedere al cambio della moneta sul posto e senza perdita di tempo durante le non lunghe fermate, risponde ad un bisogno manifesto, se pure non essenziale dell’esercizio ferroviario. I locali in cui detto ufficio è allogato sono quindi essenti dai tributi cantonali in virtù dell’art. 10 cp. 2 summenzionato. Il Cantone Ticino ha invero eccepito a questa conclusione che anche la popolazione di Chiasso frequenta l’ufficio cambio della stazione, ma la circostanza non appare influente, dato che questa frequentazione non è che una conseguenza accessoria e secondaria dell’esistenza dell’ufficio il cui scopo primordiale e precipuo è quello di servire ai bisogni del pubblico della stazione.

b) Per ragioni analoghe dev’essere ammessa l'esenzione fiscale anche per le edicole della stazione in cui si vendono giornali, riviste, cartoline, tabacchi ed altri articoli utili ai viaggiatori. Anche queste edicole servono infatti a funzioni che, se non sono essenziali allo svolgimento dell’esercizio ferroviario, ne sono però diventate col tempo, almeno nelle stazioni un po’ importanti, un elemento integrante, a cui il pubblico è avvezzo per lunga consuetudine e la cui mancanza sarebbe da esso risentita come una grave lacuna dell’esercizio.

c) Per quanto riguarda i bagni pubblici, le attrici non hanno criticato gli accertamenti di fatto su cui è fondata la risoluzione cantonale 29 dicembre 1933, accertamenti secondo i quali detti bagni, distinti da quelli per il personale, sono utilizzati quasi esclusivamente dalla popolazione di Chiasso, mentre i viaggiatori, data la breve fermata dei treni e le formalità doganali che devono compiere durante essa, non hanno neppure il tempo materiale di servirsene. In base a questo stato di fatto ammesso dalle attrici e che è del resto, almeno in parte, di pubblica notorietà (secondo l’orario vigente i diretti si fermano a Chiasso soltanto circa mezz'ora) la connessione di questi bagni coll’esercizio ferroviario appare troppo remota perchè si possa ammettere l’immunità fiscale.

152 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

Le stesse SFF non hanno infatti preteso che esse rispondano ad un bisogno sentito dei viaggiatori in arrivo ed in partenza dalla stazione di Chiasso, i soli che, dati gli accertamenti sopra riferiti, potrebbero entrare in linea di conto nel caso concreto.

d) Per quanto riguarda l’imponibilità dei locali ceduti dalle SFF alle poste federali, occorre rammentare anzitutto che l’una e l’altra di queste amministrazioni non sono che degli organi senza personalità giuridica distinta dalla Confederazione (v. per le poste federali l’art. 36 CF ; per le SFF gli art. 1, 5 e seg., 27 Dl f. 1° febbraio 1923, RU 29 I 194), la quale assolve pel loro tramite i compiti affidatile dalla Costituzione (art. 26 e 36 CF) e dalle leggi in materia postale e d'esercizio ferroviario. Ora, l'art. 7 della 1. f. 23 dicembre 1851 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione dispone che la cassa federale e tutti i fondi amministrati dalla Confederazione come pure gli immobili e materiale direttamente destinati ad uno scopo federale, sono esenti da ogni imposta cantonale diretta. Anche se per avventura i locali occupati dalle poste non fossero necessari al traffico ferroviario sarebbero quindi ciònondimeno franchi d’imposta in forza del citato art. 7, pel motivo che dalla Confederazione sono direttamente destinati ad uno scopo federale qual’è il servizio postale. La circostanza che nel caso concreto la Confederazione è proprietaria dei locali in questione sotto la denominazione di « Strade ferrate federali » non esclude l’applicabilità di questa norma che contrasta solo apparentemente coll’art. 3 1. f. 1° febbraio 1923 sull’organizzazione e l’amministrazione delle SFF. L’art. 3 regola infatti il regime fiscale a cui la Confederazione è sottoposta nei confronti dei Cantoni unicamente nell’ambito dell’amministrazione e dell’esercizio delle ferrovie e con esso il legislatore non ha affatto inteso sopprimere o limitare l’immunità fiscale goduta dalla Confederazione in virtù dell’art. 7 della legge del 1851 per gli immobili di sua proprietà diretfamente destinati ad altri scopi federali come ad es. il servizio delle poste scfr. al riguardo la discussione seguita al Consiglio degli Stati intorno all’art. 10 della l. f. 15 ottobre 1897 concernente l'acquisto e l’esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione, articolo il quale è sostanzialmente identico all’art. 3 della legge del 1923, Bollettino stenografico 1897 pagine 526-536). Da questa discussione appare chiaro che escludendo dall’esenzione fiscale gli immobili non necessari all’esercizio delle SFF, il legislatore volle

in realtà impedire che la Confederazione beneficiasse di detta esenzione per delle attività non rientranti direttamente nei compiti dello Stato federale (come ad es. secondo gli esempi citati allora l'esercizio di negozi, d’alberghi fuori stazione, di depositi merci, il possesso di case d’affitto per gli impiegati, di terreni da costruzione, ecc.), ma che non intese invece privare dell’immunità fiscale degli immobili di proprietà della Confederazione, sia pure sotto il nome di SFF, quando fossero destinati direttamente ad uno scopo federale. Il criterio decisivo per l’esenzione dev'essere cercato nel fatto di questa destinazione diretta e non della circostanza accidentale che l'immobile è intitolato al nome di un’amministrazione federale piuttosto che di un’altra. Per questi motivi l'immunità fiscale dev'essere riconosciuta ai locali occupati dall’Amministrazione federale delle poste nella stazione di Chiasso senza che occorra ricercare se le operazioni svolte in essi siano o meno necessarie all’esercizio ferroviario.

e) A questo esame si deve invece procedere pei locali affittati dalle attrici alle poste italiane, in cui queste effettuano le operazioni loro incombenti di transito e di smistamento degli invii postali da e per la Svizzera. In essi si eseguisce dunque il complesso delle operazioni tecniche rese necessarie dal fatto che gli invii postali transitanti per Chiasso in ferrovia devono essere consegnati dall’Amministrazione postale svizzera a quella italiana. Trattasi dunque d’operazioni strattamente connesse coll’esercizio ferroviario, che ha fra le sue funzioni precipue 154 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspîlege.

il trasporto degli invii postali, operazioni la cui sede naturale è nella stazione (ove del resto furono effettuate anche prima del recente rimodernamento degli impianti), perchè fuori di essa potrebbero essere eseguite solo con una maggiore spesa ed una perdita di tempo dannosa non solo al servizio postale, ma anche alla celerità dell’esercizio ferroviario. Data questa connessione, che è in fondo riconosciuta dallo stesso Consiglio di Stato sotto il termine equivalente di « interdipendenza », l'immunità fiscale dev’essere quindi ammessa, giusta la giurisprudenza già citata, anche pei locali in discorso.

Il Tribunale federale pronuncia :

1. La domanda d’esenzione fiscale è ammessa pei seguenti enti della stazione di Chiasso : a) ufficio cambio, 6) le edicole dei giornali, c) i locali occupati dall’Amministrazione federale delle poste, 4) i locali occupati dalle poste italiane. 2. La domanda è respinta per quanto riguarda i bagni pubblici.

IV. VERFAHREN

Sachverhalt

Vgl. Nr. 21. — Voir n° 21.

C. STRAFRECHT — DROIT PENALO I. MOTORFAHRZEUG- UND FAHRRADVERKEHR CIRCULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES CYCLES

Zitiert in