62 II 237
62. Sentenza 29 ottobre 1936 della II Sezione civile nella causa Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni in Winterthur contro Rocchi.
1. Il diritto di regresso riconosciuto dall’art. 50 cp. 2 |. f. circolazione autoveicoli all’assicuratore verso l’assicurato si preserive entro il termine di due anni.
2. L’azione di regresso dell’assicuratore non può essere fondata sul solo fatto che l’assicurato, titolare del certificato d’allievo automobilista, non era accompagnato da una persona provvista della licenza di condurre allorchè successe l’infortunio ; occorre inoltre che l’assicuratore provi che l’assicurato ha commesso nel condurre l’automobile un errore tale da dover esser considerato come la causa diretta ed efficiente dell’infortunio.
3. Le dichiarazioni inesatte fatte dall’assicurato all’assicuratore nell’intento d’ingannario comportano la decadenza dei diritti del primo verso il secondo solo se riguardano dei fatti su scettibili d’eseludere o limitare gli obblighi dell’assicuratore.
Ai. — In principio di gennaio 1934 il sottispettore forestale Piero Rocchi, che aveva acquistato poco prima una vettura Fiat 501, otteneva dall’autorità ticinese la licenza per condurre un’automobile quale allievo, Con contratto del 10 gennaio 1936 egli si assicurava presso la Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni in Winterthur, contro i rischi della responsabilità civile incombentegli quale detentore dell'automobile. L'art. 20 delle condizioni generali di questa polizza dispone quanto segue :
« Le eccezioni derivanti da questo contratto o dalla legge federale sul contratto di assicurazione, che avessero per effetto di ridurre o sopprimere il risarcimento del danno, non possono essere opposte alle pretese che spettano alla parte lesa in virtù della legge federale sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. — Invece la Società ha un diritto di regresso contro il contraente nella misura in cui essa avrebbe avuto diritto di ricusare o ridurre le sue prestazioni giusta il contratto di assicurazione. Ciò vale particolarmente per i casi di sinistri cagionati intenzionalmente o per colpa grave, per 238 Versicherungsvertrag. N° €2.
i casi di reticenza o dichiarazione inesatta alla conclusione del contratto, per quelli di aggravamento essenziale del rischio, di cambiamento dell’autoveicolo, di frode nelle giustificazioni del diritto alla garanzia di questo contratto, d’infrazione agli obblighi in occasione di un sinistro. » Fatte delle corse di tirocinio col maestro conducente Giuseppe Morganti, il Rocchi si presentava verso la metà del febbraio 1934 all'esame di conducente, ma non lo superava perchè il perito cantonale lo giudicò non sufficientemente preparato.
Il giorno 21 febbraio 1934 il Rocchi fece da solo una corsa in automobile : mentre saliva colla macchina per una strada, sita in territorio di Cadro, larga solo m. 2,70 e priva di visuale, perchè in curva, si scontrò col ciclista Carlo Meneghelli, proveniente dalla direzione opposta, il quale urtò il parafango sinistro anteriore dell’automobile e cadde fratturandosi il femore della gamba sinistra.
Con dichiarazione del giorno seguente, 22 febbraio, il Rocchi annunciava alla Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni in Winterthur l’infortunio attribuendolo ai nuvoli di polvere sollevati da un forte vento che avevano momentaneamente diminuito la visibilità. Quale testimonio dell’accaduto egli indicava all’assicuratore il Giuseppe Morganti. Nell’inchiesta eseguita dalla polizia cantonale il 23 febbraio, il Rocchi asserì d’aver avuto seco sulla macchina, al momento dell’infortunio, il Morganti che, dal canto proprio, confermò questa circostanza. In seguito quest’asserzione risultò invece inveritiera e valse al Rocchi ed al Morganti la sanzione della revoca della licenza di condurre.
La Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni in Winterthur che dapprima aveva contestato la propria responsabilità nei confronti del sinistrato Meneghelli, finì per riconoscerla versandogli un’indennità globale di 6200 fchi.
Fatti
B. — Con petizione 28 marzo 1935 la Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni in Winterthur conveniva in giudizio Piero Rocchi domandandogli la rifusione dei 6200 fchi. da essa pagati al Meneghelli coll’interesse al 5 % dal 2 novembre 1934. A sostegno di questa domanda, appoggiata agli art. 40 e seg. LCA e 20 delle condizioni generali della polizza, l’attrice invocava la falsità delle dichiarazioni fattele dal convenuto circa la presenza del maestro conducente Morganti all’infortunio e la violazione delle prescrizioni della legge federale sulla circolazione commessa dal Rocchi conducendo l’automobile senza essere titolare della licenza necessaria.
Il convenuto conchiudeva per il rigetto della petizione, prescritta perchè non proposta entro l’anno dall’infortunio, e infondata nel merito.
Con sentenza 21 maggio 1936 il Pretore di LuganoCampagna respingeva la petizione.
C. — Questo giudizio è stato confermato con sentenza 23 giugno 1936 del Tribunale d’appello del Cantone Ticino adito dall’attrice.
E. — La Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni in Winterthur s'è appellata tempestivamente al Tribunale federale proponendogli la riforma della sentenza 23 giugno 1936 e l'ammissione delle domande della petizione.
L’appellato Piero Rocchi ha conchiuso per il rigetto dell’appellazione.
Considerando in diritto :
1. — L’eccezione di prescrizione opposta dal convenuto all’attrice perchè non iniziò la causa entro l’anno dal giorno dell’infortunio (21 febbraio 1934), ma solo il 28 marzo 1935, non è fondata. Colla petizione l’attrice domanda infatti al convenuto il pagamento d’una somma di denaro invocando il diritto di regresso conferitole dagli art. 20 e 21 delle condizioni generali della polizza. La lite verte dunque su un «credito derivante dal contratto d’assicurazione » a’ sensi dell'art. 46 LCA, che come tale 240 Versicherungsvertrag. No 62.
sl prescrive, in forza di quest'articolo, nel termine di due L’azione non sarebbe del resto prescritta neppure se fosse retta dal termine di un anno fissato dall’art. 60 CO. Trattandosi dell’esercizio di un diritto di regresso, il termine di prescrizione non decorrerebbe infatti dal giorno dell’infortunio, ma da quello in cui l’assicuratore indennizzò il danneggiato o, tutt’al più, dal giorno in cui riconobbe nei confronti di costui l’obbligo del risarcimento (RU 61 II 197 e seg.).
2. — La legge federale sulla circolazione degli autoveicoli prescrive (art. 49) che l’assicurazione per la responsabilità civile contratta per un autoveicolo conferisce alla parte lesa un’azione diretta contro l'assicuratore, il quale non può opporle (art. 50 cp. 1) le eccezioni che avrebbe contro l’assicurato, ma ha invece contro costui un diritto di regresso nella misura in cui avrebbe potuto ricusare o ridurre le sue prestazioni giusta il contratto d’assicurazione o la legge sul contratto d’assicurazione (art. 50 cp. 2).
Nel caso concreto l’appellante, che ha risarcito il sinistrato Meneghelli del danno da lui subito, fonda l’azione di regresso verso l’assicurato Rocchi su due eccezioni che le spetterebbero verso costui in virtù della polizza e della legge sul contratto d’assicurazione.
La prima di queste eccezioni è desunta dal fatto che conducendo l’automobile senza esser accompagnato da una persona provvista della licenza di condurre, il Rocchi, ch’era solo allievo conducente, sarebbe incorso in una colpa grave a’ sensi degli articoli 14 cp. 2 LCA e 20 della polizza. Ora non è dubbio che in questo modo d’agire del Rocchi si deve ravvisare una contravvenzione grave alle regole della legge federale sulla circolazione degli autoveicoli (articolo 14). Questa circostanza non basta però da sola per costituire la colpa grave di cui è parola agli articolo 14 cp. 2 LCA e 20 della polizza, i quali esigono un nesso causale fra i fatti ascritti a colpa e il sinistro. Contrariamente a quanto reputa l’appellante, l’esistenza di questo nesso non risulta già dal fatto che un allievo conducente ha condotto l’automobile senz’essere’ accompagnato da una persona provvista della licenza di condurre : anche ad un conducente siffatto può infatti capitare un infortunio che sia cagionato unicamente dal caso o dall’inosservanza altrui delle norme per la circolazione. Occorre dunque che l’assicuratore, a cui incombe l’onere della prova dell’esistenza del nesso causale fra la colpa grave e l’infortunio, dimostri, oltre alla mancanza della licenza regolare, che l’assicurato ha commesso nel condurre la macchina un errore tale da dover essere considerato come la causa diretta ed efficiente dell’infortunio. Ciò non significa beninteso che l'irregolarità della licenza del conducente sia un fatto irrilevante per il giudizio della causa : nella valutazione delle prove concernenti i fatti che cagionarono l’infortunio, il giudice può indubbiamente attribuirgli un’importanza notevole, ad esempio quale indizio dell’imperizia del conducente. In mancanza di qualsiasi altro errore imputabile all’automobilista nel modo con cui condusse il veicolo, non è invece possibile considerare questa unica irregolarità come la causa dell’infortunio. Nel caso concreto l’appellante non ha allegato a ‘carico dell’appellato nessun errore nel modo con cui condusse l'automobile e dalle constatazioni di fatto del giudice cantonale, vincolanti per questa Corte perchè non contraddette dagli atti della causa, risulta anzi che l’infortunio del 21 febbraio 1934 fu causato da circostanze affatto indipendenti dal modo di condurre dell’assicurato (e quindi anche dalla presenza o meno di una persona
provvista della licenza di condurre accanto a lui) quali la strettezza della strada, la scarsa visibilità e, forse, la velocità eccessiva del ciclista. La contravvenzione commessa dall’appellato circolando solo non ha quindi cagionato quest’infortunio.
3. — Il secondo argomento invocato dall’appellante è fondato sulla frode tentata in suo confronto dall’assicurato, il quale volle farle credere che al momento dell’inforAS 62 II — 1936 16 242 Versicherungsvertrag. N° 62.
tunio era accompagnato dal suo maestro conducente mentre in realtà era solo.
I tribunali cantonali hanno scartato questo argomento opinando che la dichiarazione menzognera dell’assicurato non aveva indotto in errore l’assicuratore circa la sua. responsabilità verso il sinistrato Meneghelli, la quale esisteva indipendentemente dal fatto che il Rocchi fosse o no accompagnato nella sua corsa. Quest’argomentazione dev'essere completata. Se infatti l’assicuratore può di regola prevalersi dell’inesattezza dei fatti dichiarati dall’assicurato solo in quanto abbiano influito sul giudizio circa la responsabilità (art. 18 cp. 1 delle condizioni generali della polizza) la situazione è invece diversa (art. 40 LCA, 18 cp. 2 della polizza) se l’assicurato ha voluto indurre in errore l’assicuratore facendogli delle dichiarazioni inesatte. In questo caso l’assicurato decade da tutti i suoi diritti verso l’assicuratore anche se la frode non riuscì. In quest’eventualità pure l'assicuratore può però prevalersi, giusta il prescritto dell’art. 40 LCA, delle dichiarazioni inesatte fattegli solo se riguardano dei fatti « che escluderebbero o limiterebbero » i suoi obblighi. Il che non è il caso in concreto, per quanto concerne l’asserzione menzognera della presenza del Morganti all’infortunio, poichè, come già fu detto, la responsabilità dell’appellante verso la parte lesa Meneghelli era affatto indipendente da questa presenza o assenza.
Il Tribunale federale pronuncia :
L’appello è respinto e la sentenza querelata è confermata. i V. URHEBERRECHT nn DROIT D'AUTEUR