Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

65 II 120

22. Sentenza 15 settembre 1939 della II Sezione civile nella causa (riulietti contro Manzoni.

1. Una transazione giudiziale, in cui è espresso il riconoscimento di un infante con effetti di stato civile e che è valida ed esecutiva secondo la procedura cantonale, ha, ai fini dell’art. 302 cp. 2 CC, la stessa efficacia di una sentenza del giudice.

2. La madre illegittima ha veste per proporre da sola scioè senza l'intervento in causa del figlio illegittimo rappresentato dal curatore) l’azione tendente a farlo attribuire al padre con effetto di stato civile. Quest’azione è indipendente da quella analoga che spetta al figlio, cosicchè la rinuncia all’una non influisce sull’altra.

Geriohiliche Zusprechung eines ausserchelichen Kindes mit Standesfolge :

— kann durch Anerkennung in einem gerichtlichen Vergleich ersetzt werden, der die Kraft eines Urteils im Sinne von Art. 302 Abs. 2 ZGB hat, wenn er nach der ihn beherrschenden Prozessordnung giiltig und vollstreckbar ist;

— kann von der Mutter aus eigenem Recht anbegehrt werden, ohne dass das gesetzlich vertretene Kind gleichfalls zu klagen oder als Intervenient aufzutreten braucht. Die Klage der Mutter und die des Kindes sind voneinander unabhéngig ; die eine falit durch Verzicht des andern Klageberechtigten nicht dahin.

1. Une transaction en justice, qui porte reconnaissance d’un enfant avec effets d’état civil et qui apparaiît valable et exécutoire selon les règles de la procédure cantonale, a, du point de vue de l’art. 302 al. 2 CC, la méème efficacité qu’un jugement proprement dit.

mère d’un enfant illégitime a qualité pour intenter d’une manière autonome (c’est-à-dire sans l’intervention de l’enfant représenté par un curateur) l’action tendante è la déclaration de paternité avec effets d’état civil. Cette action est indépendante de celle qui appartient à l’enfant et qui tend au méme but, de telle sorte que la renonciation è l’une demeure sans effet sur l’autre.

Sachverhalt

A. — Il 5 febbraio 1936, Maria Giulietti dava alla luce un figlio illegittimo, cui fu imposto il nome di Giovanni Antonio.

Il 23 luglio 1936, davanti al Giudice conciliatore del Circolo di Roveredo, Plinio Manzoni dichiarava di riconoscere per suo questo figlio illegittimo e prometteva altresì di sposare Maria Giulietti nel prossimo autunno.

Il 30 agosto 1936, l'Autorità tutoria di circolo nominava tutrice (recte curatrice) dell’infante Giovanni Antonio Giulietti la Commissione pauperile di Roveredo, la quale, con transazione conclusa il 20 gennaio 1937, rinunciava a promuovere « ogni azione di paternità e di pensione alimentare del figlio Giovanni Antonio Giulietti », purchè a quest’ultimo Plinio Manzoni versasse una volta tanto la somma di fr. 2100. In data 25 gennaio 1937 l’Autorità tutoria del Circolo di Roveredo approvava questa transazione.

B. — Con libello 2 febbraio 1937 Maria Giulietti domandava che l’infante Giovanni Antonio fosse attribuito con effetti di stato civile a Plinio Manzoni.

Il 28 febbraio 1938, il Tribunale del distretto della Moesa respingeva questa domanda, siccome improponibile dato il tenore delle transazione 20 gennaio 1937.

L’attrice si è tempestivamente aggravata al Tribunale federale a’sensi degli art. 56 e seg. OGF.

Considerando in diritto :

2. — Nel suo ricorso al Tribunale federale Maria Giulietti domanda che il figlio illegittimo Giovanni Antonio sia attribuito con effetti di stato civile a Plinio Manzoni. Sorge il quesito di sapere se questa domanda non già stata liquidata in virtù della transazione che le parti hanno conclusa il 23 luglio 1936.

Tra le parti era controverso se Giovanni Antonio Giulietti dovesse essere attribuito come figlio a Plinio Manzoni. Nessun disposto di legge impediva loro di 122 - Familienrecht. N° 22, comporre bonalmente una tale controversia. Nella transazione conclusa a tale scopo, Plinio Manzoni ha dichiarato espressamente di « riconoscere come suo » il figlio illegittimo Giovanni Antonio Giulietti : da tale dichiarazione e dal fatto che le parti non hanno previsto prestazioni pecuniarie a favore dell’infante devesi concludere che Plinio Manzoni intendeva fare un riconoscimento con effetti di stato civile.

La transazione in parola è state consegnata in un verbale steso dal Giudice conciliatore. Questo verbale soddisfa ai requisiti di forma previsti dall'art. 81 del codice di procedura civile grigionese : infatti porta la data dell’udienza, menziona il nome del conciliatore funzionante, indica esattamente le parti, specifica che si tratta di una « causa a titolo di paternità », riproduce în extenso le dichiarazioni delle parti ed è munito delle firme delle parti e del conciliatore. Inoltre la transazione è esecutiva in virtù dell’art. 275 cp. 2 del codice di procedura civile grigionese.

Ci si trova adunque in presenza di una transazione giudiziale, in cui è espresso il riconoscimento di un infante con effetti di stato civile, e che è valida ed esecutiva secondo la procedura cantonale : un tale atto ha, ai fini dell’art. 302 cp. 2 CC, la stessa efficacia di una sentenza del giudice.

Ne segue che la res transacia in sè toglierebbe a Maria Giulietti il diritto di chiedere giudizialmente che l’infante Giovanni Antonio sia attribuito con effetti di stato civile a Plinio Manzoni. Il ricorso principale da lei inoltrato al Tribunale federale sarebbe adunque irricevibile.

Devesi però osservare che l’exceptio rei transactae non è stata sollevata dalle parti davanti al Tribunale del distretto della Moesa : sia l’attrice; sia il convenuto hanno agito come se la transazione conclusa il-23 febbraio 1936 non esistesse. Ci si chiede pertanto se il giudice grigionese doveva considerare questa eccezione come perenta, oppure se era tenuto a rilevarla e ad esaminarla d’ufficio. Tale questione può tuttavia restare indecisa, poichè il ricorso principale, ammesso che sia ricevibile, appare fondato nel merito, ossia, come a’sensi della transazione del 23 luglio 1936, l’infante Giovanni Antonio Giulietti va attribuito con effetti di stato civile a Plinio Manzoni.

Il Tribunale del distretto della Moesa ha ritenuto che l’attrice non avesse qualità per chiedere in giudizio l'attribuzione dell’infante al convenuto con effetti di stato civile, poichè la Commissione pauperile di Roveredo, nella sua qualità di curatrice di Giovanni Antonio Giulietti, ha rinunciato, in virtù della transazione conclusa il 20 gennaio 1937 con Plinio Manzoni, a promuovere azione di paternità e di alimenti.

Questo modo di vedere è errato. Il Tribunale federale ha già statuito che la madre illegittima ha veste per proporre da sola (cioè senza l’intervento in causa del figlio illegittimo rappresentato dal curatore) l’azione tendente a farlo attribuire al padre con effetti di stato civile (RU 44 II 219/223). D’altra parte, anche il figlio illegittimo ha qualità per intentare una tale azione senza l'intervento della madre. Dal fatto che si tratta di due azioni indipendenti segue che la rinuncia all'una non influisce sull’altra.

Applicando questi principî al caso concreto, si deve ammettere che la transazione conclusa il 20 gennaio 1937 tra la Commissione pauperile di Roveredo, curatrice dell’infante Giovanni Antonio Giulietti, e Plinio Manzoni non può essere opposta alla madre Maria Giulietti, ossia non toglie a quest’ultima il diritto di promuovere azione per far attribuire l'infante a Plinio Manzoni con effetti di stato civile.

Considerando nel merito la domanda di attribuzione dell’infante al convenuto con effetti di stato civile, devesi rilevare che il giudice cantonale ha dichiarato doversi presumere che, prima e durante il concubito, l’attrice ha potuto ragionevolmente ed in buona fede dedurre dalla relazione tra le parti e dal contegno del convenuto che egli l'avrebbe sposata. Si tratta di una cosiddetta 124 Familienrecht. No 23.

presunzione di: fatto che vincola il Tribunale federale (art. 81 OGF). Inoltre il fatto, cui essa si riferisce, basta in sè, secondo la giurisprudenza di questa Corte (RU 53 Il 276), a creare gli estremi della promessa di matrimonio, di cui agli art. 323 e 318 CC.

RAZZA RZZIZZZZZERI Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso di Maria Giulietti è ammesso, la sentenza 11 gennaio 1939 del Tribunale del distretto della Moesa, in quanto impugnata, è annullata e l’infante Giovanni Antonio Giulietti è attribuito cogli effetti di stato civile al convenuto Plinio Manzoni di Giovanni.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 302, Art. 318 und Art. 323 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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