Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

65 III 45

13. Sentenza maggio 1939 nella causa Malandrini.

L’incapacità di discernimer.t» dell'escuss80 basta per se Stessa & far annullare la notifica degli atti esecutivi sattz a lui personalmente.

All’Autorità cantonale di vigilanza incombe di pronunciarsi gul punto di sapere se l’escusso fosse capace 0 no di discernimento al momento della notifica degli atti esecutivi.

Urteilsunsähigket des betriebenen Schuldners rechtfert‘gt ohne weiteres die Aufhebung einer an ihn vorgenommenen Zustellung von Betreibungsakten.

Es steht der kantonalen Aufsichtsbehörde zu, darüber zu befinden, ob der Schuldner zur Zeit der Zustellung urteilsfähig war oder nicht.

46 Schuldbetreibungs- und : Konkursrecht. N° 13.

L’incapacité de discernement du débiteur suffit à faire annuler ls notification des actes de poursuite faite à lui personnellement.

TI appartient à FPantorité cantonale de surveillance de dire sí le débiteur était» ou non capable de discernement lorsque l’acte de poursuite en question lui a été notifié.

Kitenuto in fatto :

4. — Con precetto esecutivo 40 533 dell'Ufficio di Béllinzona la Handels- und Verwaltungs- A. G. chiedeva a Rinaldo Ramatico, a Sementina, il pagamento della s80mma di 727 fechi. 60 oltre accessori.

L'escuss0 non faceva opposizione al precetto notificatogli 1 14 agosto 1938.

II 29 settembre 1938, l'Ufficio di Bellinzona procedeva al pignoramento dei diritti ereditari spettanti all’escusso nella guccessione di Defendente Ramatico.

Con circolare 13 gennaio 1939 l’Ufficio di Bellirizona indiceva una riunione di tutti gli interessati per Taggiungere un accordo conformemente all’art. 9 del regolamento 17 gennaio 19283 circa il pignoramento e la realizzazione dei beni in comunione.

Sachverhalt

B. — Il 21 gennaio 1939, Eligio Malandrini, curatore di Rinaldo Ramatico, inolirava reclamo all’Anutorità cantonale di vigilanza, chiedendo che l’esecuzione in parola fosse annullata essenzialmente per i seguenti motivi : L’escusso è menomato nelle sue facoltà mentali ; sino dal 19 Iuglio 1938 la Delegazione tutoria di Sementina gli ha nominato un curatore. T1 precetto avrebbe dovuto essere notificato al curatore, il quale ebbe notizia dellFesecuzione soltanto mediante Ia circolare 13 gennaio 1939 dell’Ufficio di Bellinzona.

Con decisione 15 marzo 1939 l’Autorità cantonale di vigilanza respingeva il reclamo, osservando che il semplice curatore (art. 392 cifra 1 CC) non può essere considerato come rappresentante legale in quanto la sua nomina non impedisce al rappresentato l’esercizio dei diritti civili.

Contro questa decisione il curatore Eligio Malandrini ha interposto tempestivo ricorso al Tribunale federale, riconfermandosiïi nelle sue conclusioni. In particolare egli ins1ste sul fatto che Rinaldo Ramatico è colpito da infermità mentale.

Consìiderando in diritto : Dalle concordi dichiarazioni delle parti risulta che PVescusso non è stato interdetto, ma soltanto messo sotto curatela a stregua dell’art. 392 cifra 1 CC. Che questa curatela sía stata istituita per l’affare che ha dato luogo alla presente esecuzione non risulta dagli atti. A quanto sembra,, le mangioni del curatore sì limitano alla riscossione della pensione dell’escusso. Siccome pel caso presente mancava un rappresentante legale, gli atti eseccutivi dovevano essere notificati all’escuss0, tuttavia con la risgerva seguente : : Secondo la sentenza pronunciata da questa Camera, il 24 dicembre 1921, nella causa Mauch (RU 47 III 210 e seg.), la notifica degli atti esecutivi al debitore incapace di discernimento non è contraria all’art. 47 LEF finchè l’Autorità tutoria non ha aperto la procedura d’interdizione o le circostanze: non sono tali che appaia opportuna al- _ Pufficio di esecuzione l’apertura di una tale procedura. Ma, con sentenza 15 luglio. 1931 nella causa Waisenamt Altstätten, questa Camera, dipartendosi da questo principio, ha dichiarato che l’incapacità di discernimento dell’escusso basta per se stessa a far annullare la notifica degli atti esecutivi e che incombe all’Autorità cantonale di vigilanza di pronunciarsi sul punto di sapere se l’escusso fosse capace di discernimento, punto che in molti casì potrà essere chiarito soltanto mediante una perizia Ppsi- ‘chiatrica, le cui spese devranno essere anticipate dalIn concreto il ricorrente ha invocato già in sede cantonale l’incapacità di discernimento dell’escusso e anche TUfficio di esecuzione di Bellinzona, nelle sue osservazioni all’Autorità cantonale di vigilanza, ammette che, secondo informazioni assunte, il debitore Rinaldo Ramatico è 48 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 183.

menomato nelle sue facoltà mentali. L'Autorità cantonale di vigilanza sí è pronunciata gul reclamo senz’aver esaminato la questione di sapere se effettivamente l’escusso era incapace di discernimento allorchè gli fu notificato il precetto esecutivo ; le gi debbono quindi rinviare gli atti per nuovo giudizio, fermo restando che il ricorrente deve anticipare le spese di un'eventuale Perizia.

# * 2 * # Li 2 4 LJ * . » . - *. * € . e LJ € 4 - .* E LJ La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

La querelata decisione è annullata e la causa è rinviata all’Autorità cantonale di vigilanza affinchè Pronunci un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

Schuldbebreibungs- und Konkursrecht, Poursuile et faillite.

—— LE — TL. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 47 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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