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27. Sentenza 5 settembre 1939 in causa Emden, Eisecuzione concernente un credito garantito da pegno : Se il pegno sí trova all’estero, il debitore pignoratizio, contro 1l quale è stata promossa in Isvizzera esecuzione ordinaria, può invocare, aggravandosií all’Autorità di vigilanza, il beneficium excussionis realis, purchè il diritto estero preveda tale eccezione analogamente a quanto sancisce l’art. 41 cp. 1 LEF.
Betreibung für pfandwversicherte Forderungen : Auch wenn Sich die Pfandsache im Auslande befindet, kann der in der Schweiz mit gewöhnlicher Betreibung belangte Schuldner dieses Verfahren auf dem Beschwerdeweg anfechten, vorausgesetzt dass das betreffende ausländische Recht ein beneficium ezcussionts realis entsprechend Art. 41 Abs. 1 SchKG gleichfalls vorsieht.
Poursuite du chef d’une créance garantie par gage : Le débiteur qui a donné un gage et qui est poursuivi en Buisse par la voie d’une poursuite ordinaire est fondé à porter plainte contre cette poursuite même sì le gage se trouve à l’étranger, pour peu seulement que le droit étranger admette Île bénéfice de discussion, c’est-à-dire une exception analogue à l’art. 41 al. 1 LP.
Sachverhalt
A. — Con precetti esecutivi 58216/17 dell’Ufficio di Locarno Else Nathan Rubinski ed Alfredo Rubinski promovevano esecuzione ordinaria contro Max Emden, domiciliato a Brissago.
L’escusso inoltrava reclamo, domandando che i precetti fossero annullati essenzialmente per i seguenti motivi : Le somme in escussione non gono dovute da Max Emden, ma dalla ditta M. J. Emden Söhne avente la propria sede in Germania. Inoltre sí tratta di crediti garantiti da ipoteche su immobili situati in Germania : l'esecuzione per via ordinaria è quindi esclusa in virtù dell’art. 41 cp. 1 LEF.
Con decisione 6 giugno 1939 l’Autorità cantonale di vigilanza respingeva il reclamo, osservando in sostanza quanto segue : Nello stendere i due precetti l'Ufficio di Locarno sí è attenuto esattamente alle relative domande di esecuzione che non indicano l’esistenza di pegni immobiliari o mobiliari a garanzia del credito in escussione. D'altra parte, dai documenti in atti non appare dimostrata l’esistenza di un pegno. Le questioni sollevate dal reclamante non sono di competenza dell’Autorità di vigilanza.
B. — Con tempestivo ricorso al Tribunale federale Max Emden sí è riconfermato nelle sue conclusioni.
Considerando in diritto : 1. — TI ricorrente fa valere anzitutto che egli non è debitore del credito in escussione, ma che debitrice è la ditta M. J. Emden Söhne ad Amburgo.