67 III 103
32. Sentenza 13 giugno 1941 nella causa Bulloni.
Non solo i termini che il debitore deve osservare, ma anche quelli imposti al creditore sono prorogati dalle ferie a’ sensi dell’art. 63 LEF (cambiamento di giurisprudenza).
Nicht nur die vom Schuldner, sondern auch die vom Glàubiger einzuhaltenden Fristen werden durch die Betreibungsferien nach Massgabe von Art. 68 SchKG verlaàngert (Anderung der Rechtsprechung).
Les féries de poursuites visées à l’art. 63 LP prolongent non seulement les délais que le débiteur doit observer, mais encore ceux .que le eréancier est tenu de respecter (changement de jurisprudence).
Estratto dai considerandi :
La querelata decisione dell'Autorità cantonale di vigilanza è stata intimata al Bulloni il 21 maggio 1941. Il creditore ricorrente pretende che il termine per ricorrere non spirava il 31 maggio, ma il 10 giugno, giorno in cui egli inoltrò il ricorso. Infatti, così argomenta, il 31 maggio cadeva nelle ferie di Pentecoste e, in virtù dell’art. 63 LEF, il termine di ricorso restava prorogato sino all’undici giugno.
Secondo l’attuale giurisprudenza (RU 54 III 113; 51 III 139), solo i termini che il debitore deve osservare e non quelli imposti al creditore sono prorogati dalle ferie 104 Schuldbetreibungs- und Konkuwrsrechi, No 32.
a’ sensi dell’art. 63 LEF. Ne seguirebbe in concreto l’irricevibilità del ricorso, perchè tardivo. Ma, dopo nuovo . esame, il principio che il creditore è escluso dal beneficio delle ferie non dev’essere più mantenuto. In un primo tempo, il Tribunale federale, facendo sua la giurisprudenza del Consiglio federale, ha ammesso che l’art. 63 LEF concerne soltanto i termini assegnati all’ufficio per compiere certi atti esecutivi. Tuttavia, con sentenza 13 settembre 1912 su ricorso Oppliger (RU 38 I 677 = Ed. sep. 15,258) il Tribunale federale si è dipartito da questa giurisprudenza, estendendo il beneficio dell’art. 63 LEF ai termini che deve osservare il debitore. Già allora il Tribunale federale ha rilevato che, mentre l’art. 56 LEF vieta in generale all'ufficio di procedere ad «atti esecutivi » durante un determinato periodo di tempo, l’art. 63 LEF parla soltanto di decorrenza di termini, senza menzionare gli « atti esecutivi » e senz’accennare che esso si applica soltanto ad une categoria determinata dei termini prevista dalla legge sull’esecuzione e sul fallimento. Il tenore dell’art. 63 LEF non si oppone quindi a che il creditore sia messo al beneficio della proroga dei termini che vengono a scadere durante le ferie. Tale soluzione si giustifica anche in virtù del principio della parità di trattamento : in particolare appare inammissibile esigere dal creditore ch’egli chieda, sotto pena di caducità dell’esecuzione, certi atti esecutivi, in un periodo di tempo in cui l'ufficio non può compierli. Nè vale obbiettare che le ferie hanno per iscopo di evitare. al debitore; per considerazioni umanitarie, gli imbarazzi di un’esecuzione durante un periodo determinato. Infatti questo scopo non è per nulla pregiudicato, qualora i termini assegnati al creditore, che vengono a scadere durante le ferie, siano prorogati a’ sensi dell’art. 63 LEF. Del resto, quando il legislatore ha voluto favorire esclusivamente il debitore, l’ha detto in termini espressi : così gli art. 58, 59, 60, 61 LEF prevedono la sospensione soltanto a favore del debitore. Il presente ricorso appare adunque tempestivo.