67 III 133
42. Sentenza 23 settembre 1941 nella causa Ghidoni.
Art. 92 cifra 3 LEF : Impignorabilità di un furgoncino sautoveicolo per forniture).
Art. 92 Zifft. 3 SchKG: Unpfàndbarkeit eines Lieferwagens.
Art. 92 ch. 3 LP. Insaisissabilité d’un camion de livraisons.
Ritenuto în fatto :
Sachverhalt
A. — Nell’esecuzione 69450 promossa da Agostino Ghidoni contro Carlo Baruscotti l'Ufficio di Locarno pignorava, tra l’altro, « 1 camion marca Ford tipo 1929 HP 16,73 » stimato 500 fchi.
L’escusso insorgeva, adducendo che l’autoveicolo pignorato era assolutamente indispensabile alla sua azienda di trasporti ed era già stato dichiarato impignorabile dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale con sentenza 16 febbraio 1937.
Mediante decisione 9 luglio 1941 l’Autorità cantonale di vigilanza ammetteva il reclamo.
B. — Il creditore procedente ha deferito tempestivamente questa decisione alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, chiedendo che, in base ai principi 134 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 42.
enunciati nella sentenza 18 febbraio 1938 su ricorso Dettwyler (RU 64 III 23 e seg.), l’autoveicolo in questione fosse dichiarato pignorabile.
Considerando in diritto :
Nella sentenza 18 febbraio 1938 su ricorso Dettwyler (RU 64 III 23 e seg.) il Tribunale federale ha dichiarato pignorabile l’autocarro col quale un conducente eseguisce trasporti per proprio conto. Che un autocarro vero e proprio non goda del beneficio dell’impignorabilità si giustifica pel fatto che l’esercizio di un autocarro comporta spese così grandi e presuppone una cifra d’affari tale che l’elemento capitalistico prevale di gran lunga sull'elemento professionale.
Ma la sentenza sopra citata distingue e riserva espressamente il caso del furgoncino (autoveicolo per forniture).
Ora, in concreto, l’autoveicolo pignorato è appunto un furgoncino, come risulta dal fatto che esso ha una potenza di HP 16,73, ben lontana quindi da quella di un autocarro vero e proprio e corrispondente a quella di un’automobile di media potenza pel trasporto di persone. Con questo furgoncino, le cui spese di esercizio sono modiche, il ricorrente può effettuare soltanto trasporti di piccola entità e su percorsi relativamente brevi. D'altra parte, egli non dispone per l’esecuzione dei suoi trasporti che di questo furgoncino, analogamente all’autista di piazza che lavora per suo conto con un’unica automobile propria.
Così stando le cose, si giustifica di ammettere che l’attività del Ghidoni è una professione e non un’impresa (cfr. RU 61 III 48).
All’esercizio di questa professione è indispensabile il furgoncino in parola, il quale è pertanto impignorabile a’sensi dell’art. 92 cifra 3 LEF.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :
Il ricorso è respinto.