Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

71 IV 233

54, Sentenza 14 dicembre 1945 della Corte di cassazione penale nella causa Alberti contro Corti.

Portata dell’art. 72 ep. 2 CP.

Il ricorso col quale l’imputato, facendo uso d’un diritto accorda»

togli dalla legge, deferisce all’autorità superiore la sentenza di condanna, dev'essere equiparato ad un interrogatorio ai sensi dell’art. 72 cp. 2 CP e ha quindi forza interruttiva della prescrizione.

T'raqweite des Art. 72 Abs. 2 StGB.

Die Beschwerde, mit welcher der Beschuldigte, von einem gesetzlichen Rechte Gebrauch machend, einen verurteilenden Entscheid an die obere Instanz weiterzieht, ist einer Einvernahmeo im Sinne des Art. 72 Abs. 2 StGB gleichzustellen und unterbricht daher die Verjé&hrung. .

Portée de l’art. 72 al. 2 CP.

Le recours par lequel l’inculpé fait usage de la faculté que lui donne la loi de porter un jugement de condamnation devant la juridietion supérieure doit étre assimilé è un interrogatoire au sens de l'art. 72 al. 2 CP et interrompt par conséquent la preseription.

234 Strafgesetzbuch. N° 54.

Ritenuto in fatto :

Sachverhalt

A. — In data 5 novembre 1944, il guardiacaccia Virginio Alberti denunciava Giacomo Corti per contravvenzione agli art. 42 cp. 2 e 55 della legge federale sulla caccia.

Nelle osservazioni dell’undici novembre 1944 il denunciato contestava la contravvenzione.

Con risoluzione 22 febbraio 1945 il Dipartimento cantonale forestale infliggeva al Corti una multa di 50 fr.

Contro questa risoluzione il Corti interponeva ricorso al Consiglio di Stato in data 15 marzo 1945.

Statuendo il 14 agosto 1945, il Consiglio di Stato confermava la multa.

Il 14 settembre 1945, il Corti insorgeva davanti alla Camera dei ricorsi penali, la quale, con decreto 17 ottobre . 1945, annullava la multa, osservando che dal 22 (recte 11) novembre 1944 non era stato compiuto alcun atto d’istruttoria, cosicchè il termine di sei mesi per definire l’azione penale in corso era già spirato allorchè la causa pendeva davanti al Consiglio di Stato.

B. — Tempestivamente il denunciante ha deferito questo decreto alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, adducendo in sostanza quanto segue : Tanto il ricorso al Consiglio di Stato, quanto il gravame alla Camera dei ricorsi penali sono atti interruttivi della prescrizione a’ sensi dell’art. 72 cifra 2 CP. Se così non fosse, le multe inflitte in materia di contravvenzioni dalle autorità ticinesi sarebbero prescritte, nella maggior parte dei casi, pel semplice fatto che il denunciato ha adito tutte le giurisdizioni cantonali. La Camera dei ricorsi penali ha annullato, per prescrizione dell’azione penale, quasi tutte le multe inflitte da un anno in qua.

Il denunciato ha concluso pel rigetto del ricorso, Considerando in diritto :

L’art. 72 ep. 2 CP enumera esaurientemente gli atti interruttivi della prescrizione : la citazione dell’imputato davanti ad un giudice istruttore o ad un tribunale svizzero, come pure l'interrogatorio dell'imputato nel corso dell’istruzione.

Il legislatore ha limitato a queste due categorie di atti l'efficacia d’interrompere la prescrizione, affinchè l’azione penale non diventasse praticamente imprescrittibile. Di questa ratio si deve quindi tener conto nell’interpretazione del concetto d’interrogatorio a’ sensi dell’art. 72 cp. 2 CP. Non appare contrario a questa reizo che quale interrogatorio dell'imputato s’intenda non soltanto l’interrogatorio in senso stretto, sotto forma di domande e risposte davanti al funzionario inquirente, ma anche l’interrogatorio in senso più lato, ossia anche quello fatto per iscritto su ordine del giudice o in virtù della legge. In tale senso si ‘è già pronunciato il Tribunale federale per quanto concerne la risposta presentata dall’imputato su ordine del giudice (RU 69 IV 156). Lo stesso deve valere per l’esposto che l’imputato rivolge sua sponte al giudice, facendo uso d’un diritto accordatogli dalla legge. Un siffatto esposto è l'allegato col quale l'imputato deferisce alla giurisdizione superiore la sentenza di condanna, ossia il ricorso dell’imputato.. D’altra parte è chiaro che, data ia sua. natura, il ricorso dell’imputato non può essere considerato altrimenti che la sua risposta al ricorso del denunciante : supposto che in concreto l’imputato fosse stato assolto in tutto o in parte e che il denunciante avesse ricorso contro questa decisione, la risposta che l’imputato, su invito del giudice, avrebbe data al ricorso costituirebbe indubbia. mente un «interrogatorio dell'imputato nel corso dell'istruzione » a’ sensi dell’art. 72 cp. 2 CP. Il negare al ricorso dell’imputato l’efficacia interruttiva della preserizione, the possiede la sua risposta al ricorso del denunciante, porterebbe seéd un grave inconveniente : l’interrogatorio dell'imputato sotto forma di ricorso diventerebbe, in quei Cantoni che prevedono più giurisdizioni in materia di contravvenzioni (il Cantone Ticino ne prevede tre), un mezzo sicuro per ottenere la prescrizione dell’azione penale 236 Strafgesetzbuch. N° 54. nel caso in cui le giurisdizioni inferiori hanno pronunciato una sentenza di condanna.

Del resto, un altro motivo induce ad equiparare il ricorso dell’ imputato al suo interrogatorio. Col ricorso egli mira ad ottenere un nuovo giudizio più favorevole ; prolunga l’azione penale, invece di adagiarsi all'esecuzione della sentenza. Sarebbe quindi una contradictio in adjecto l’ammettere che col ricorso l'imputato possa ottenere la prescrizione dell’azione penale.

Ne segue che in concreto il ricorso, che il Corti ha interposto il 15 marzo 1945 al Consiglio di Stato contro la risoluzione dipartimentale, interruppe la prescrizione. Allorchè il Consiglio di Stato giudicò, ossia il 14 agosto 1945, il nuovo termine di prescrizione di sei mesi non era ancora spirato, ma continuò tuttavia a decorrere, poichè il giudizio non era esecutivo, dato il diritto di deferirlo alla Camera dei ricorsi penali. Col ricorso inoltrato il 14 settembre 1945 alla Camera dei ricorsi la prescrizione dell’azione penale venne nuovamente interrotta e, il 17 ottobre 1945, allorchè detta camera si pronunciò, non era ancora acquisita. Ma prima che gli atti giungessero alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, ossia prima del 5 novembre 1945, si è verificata la prescrizione assoluta di un anno a contare dal giorno del reato, conformemente all’art. 72 cp. 3 combinato con l’art. 109 CP. Così stando le cose, un rinvio degli atti alla Camera dei ricorsi penali sarebbe senza scopo, poichè essa non potrebbe pronunciare un nuovo giudizio di condanna.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è respinto a’ sensi dei considerandi.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 72 und Art. 109 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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