Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

72 I 83

15. Sentenza 11 luglio 1946 nella causa Jecklin contro Consiglio di Stato del Cantone Tieino.

L'art. 11 lett. a della legge ticinese sul bollo viola i} divieto della doppia imposta (art. 46 cp. 2 CF), in quanto assoggetta al bollo proporzionale al loro valore gli atti prodolti alle autorità giudiziarie ticinesì a titolo di prova, benchè siíano stati eretti in un altro cantone.

Árt. 11 lit, a des tessinischen Stempelgesetzes, wonach die einer richterlichen Behörde als Beweismittel unterbreiteten Urkun - den mit einer nach dem Werte bemessenen Stempelabgabe belegt werden, verstösst gegen das Doppelbesteuerungsverbot (Ari. 46 Abs. 2 BV), sgoweit damit auch Urkunden erfasst werden, die m einem andern Kanton errichtet worden gind, 84 Staatasrecht.

L'art. 11 lettre a de la loi tessinoise gur le droit de timbre selon lequel les actes produits devant une autorité judiciaire à titre de preuves sont soumis à un droit proporlionne!l à leur valeur est contraire à la règle qui interdit la double imposition (art. 46 at. 2 Const. féd.) dans la mesure où il se rapporte également à des actes dressés dans un autre canton.

4A. — Il 23 giugno 1944, la ditta P. Jecklin Söhne a Zurigo vendeva con riserva della proprietà a Gino Del Pietro in Zurigo un pianoforte pel prezzo de 875 fr. In data 29 giugno e 8 luglio 1945 la stessa ditta stipulava due analoghe vendite, l’una con Edvige Livello in Airolo pel prezzo di 1270 fr. e l’altra col dott. Antonio Renella in Minusiío pel prezzo de 5065 fr.

Conformemente all’art. 715 cp. 2 CC, la venditrice chiedeva l’iscrizione del patto di riserva della proprietà all’Ufficio d’esecuzione e dei fallimenti di Lugano per quanto concerne il primo contratto (nel frattempo il Del Pietro sì era trasferito a Montagnola), della Leventina per quanto riguarda il secondo contratto e di Locarno per quanto attiene al terzo contratto.

I suddetti ufficì, accertato che i contratti erano esarati su carta semplice, li trasmettevano al Dipartimento cantonale delle finanze che applicava un bollo proporzionale al loro valore, ossía di 1 fr. al primo contratto, di 2 fr. al secondo e di 6 fr. al terzo.

La ditta Jecklin adiva il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale, con risoluzioni 10 maggio 1946, dichiarava che i suddetti contratti soggiacevano al bollo ticinese in seguito alla loro produzione « ad un’autorità cantonale e ciò in conformità dell’art. 11 della legge 9 gennaio 1934 e dell’art. 2 del suo regolamento di applicazione del 4 maggio 1934, »

Sachverhalt

B. — Con un tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale la ditta Jecklin ha chiesto l’annullamento delle suddette risgoluzioni 109 maggio 1946, essendo contrarie al divieto della doppia imposta (art. 46 cp. 2 CF).

I1 Consiglio di Stato del Cantone Ticino non ha risposto al ricorso di diritto pubblico.

Considerando in diritto :

Nelle impugnate risoluzioni Consiglio di Stato sostiene che i tre contratti, pur essendo stati firmati a Zurigo, s0no assoggettati al bollo ticinese proporzionale al loro valore, perchè sono stati prodotti ai competenti uffici d’esecuzione e dei fallimenti del Cantone Ticino per essgere iscritti nel registro dei patti di riserva delle proprietà, conformemente all’art. 715 cp. 2 CC. A sostegno di questa tesì il Consiglio di Stato invoca l’art. 11 LTB e l’art. 2 del relativo regolamento d’esecuzione.

Anche prescindendo dalla censura di arbitrio che la ricorrente non. ha sollevata, l’impugnata decisione appare incompatibile col divieto sancito dall’art. 46 cp. 2 CF. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (RU 71 I 325 e 72 I 6), 1 diritto di bollo proporzionale al valore dell'atto, così come è previsto dalla LTB, è un’imposta cui sì applica il divieto sancito dall’art. 46 cp. 2 Œ. Quest’imposta, sempre secondo la suddetta giurisprudenza, colpisce il rapporto giuridico contenuto nel documento : il rapporto giuridico è imposto attraverso il documento. Ora il diritto di colpire il rapporto giuridico nasce con Tl’erezione del documento e spetta pertanto esclusivamente al Cantone sul cui territorio il documento è stato eretto, o881a, in concreto, al Cantone di Zurigo, ove le parti hanno firmato i contratti. È irrilevante che a Zurigo sia dovuto 0 no un tributo analogo a quello che il fisco ticinesge Pretende riscuotere in concreto : la doppia imposta è vietata anche se virtuale (RU 68 I 146 e sentenze ivi citate ; 69 T 233; 72 I 10).

In linea generale, per non eccedere i limiti della sua sovranità fiscale, il Cantone Ticino può colpire la Þproduzione, davanti ad un’autorità ticinese, d’un atto eretto in un altro Cantone solamente in quanto sì tratti d’un tributo per l’attività degli organi dello Stato aditi dalla 86 Staatarecht, parte producente. In altri termini questo tributo dev’esgere una tasa, che è appunto un compenso speciale Per determinate prestazioni della pubblica autorità richieste dal contribuente (RU 33 I 124 e seg., 600 e seg.) e può essere prelevato anche sotto la forma d’un diritto di bollo fisso (cfr. art. 13, lett. c della LTB).

La questione se nel caso particolare una siffatta tassa PO88a Csssere riscossa, oltre a quelle previste dall’art. 40 della tariffa sull’esecuzione e. gul fallimento (vedi regolamentò 19 dicembre 1910 del Tribunale federale in materia d’iscrizione dei patti di riserva della’ proprietà), può restare indecisa, poichè il diritto di bollo applicato è un’imposta.

Tl Tribunale federale pronuncia :

Il ficorso è ammesso e le querelate risoluzioni 10 maggio 1946 s0no annullate.

IV. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONA LER ZIVILURTEILE

———— EXÉCUTION DE JUGEMENTS CIVILS D’AUTRES CANTONS

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Art. 11 — der Erlass wurde am 1. Januar 1999, 1. April 1999, 1. Januar 2000, 1. September 2000, 1. Januar 2001, 1. Juli 2001, 1. Januar 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Juli 2010, 1. März 2012, 28. Dezember 2012, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.

Zitiert in