Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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9. Sentenza del 27 febbraio 1947 nella causa Bisi c. Seattini.

Art. 47 ep. 2 OGF. Condizioni, alle quali deve soddisfare una domanda riconvenzionale per essere impugnata da sola mediante ricorso per riforma.

Art. 47 Abs. 3 0@. Voraussetzungen, unter denen eine Widerklage fùr sich allein auf dem Wege der Berufung weitergezogen werden kann.

Art. 4? al. 3 OJ. Conditions que doit remplir la demande reconventionnelle pour pouvoir faire è elle seule l’objet d’un recours en réforme.

Ritenuto in fatto :

Fatti

A. — Nella causa promossa con petizione 19 febbraio 1944 davanti alla Pretura di Locarno gli attori Andrea e Andreina Bisi chiedevano per riparazione morale la somma di 4000 fr. e il convenuto Giovanni Scattini domandava riconvenzionalmente, per lo stesso titolo, 2000 fr.

Il 19 luglio 1944, il Pretore di Locarno respingeva le conclusioni della parte attrice e ammetteva nella misura di 500 fr. quelle riconvenzionali.

Scattini si adagiava a questo giudizio ; i Bisi riproponevano invece integralmente la loro domanda alla Camera civile del Tribunale d’appello che, con sentenza 11 settembre 1946, confermava il giudizio pretoriale.

B. — Gli attori hanno inoltrato al Tribunale federale un tempestivo ricorso per riforma, chiedendo soltanto che anche la domanda riconvenzionale sia integralmente respinta.

Considerando in diritto :

In concreto la domanda riconvenzionale non può essere impugnata da sola, poichè non raggiunge il valore litigioso previsto dalla legge come minimo (art. 46 OGF). Sarebbe stata impugnabile in virtù dell’art. 47 cp. 3 OGF soltanto congiuntamente con la domanda principale, ossia se anche questa fosse stata deferita al giudizio del Tribunale federale. Infatti la pretesa in sè non riformabile davanti alla giurisdizione federale lo diventa a motivo della sua dipendenza dalla contropretesa, con la quale dev'essere giudicata e che è suscettibile di ricorso per riforma al Tribunale federale. Una siffatta competenza manca se, come in concreto, nessuna delle parti in causa ha sottoposto la contropretesa al giudizio del Tribunale federale : in questo caso le cose stanno tanto processualmente, quanto sostanzialmente come se la pretesa non impugnabile fosse stata fatta valere in una procedura a sè.

È irrilevante che davanti all’ultima giurisdizione cantonale-si fosse ancora in presenza della domanda principale e della domanda riconvenzionale. Infatti l’art. 46 OGF vale soltanto pel calcolo del valore litigioso della domanda principale da una parte e della domanda riconvenzionàle dall’altra parte.

Il Tribunale federale pronuncia : Il ricorso è irricevibile.

4 AS 73 II — 1947

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