74 I 485
83. Sentenza 10 dicembre 1948 nella CcAusa
Sachverhalt
E. contro Commissjone dî ricorso del Cantone Ticino in materia d’imposta e di nuovo saerificio per la difesa nazionale.
Imposta e nuovo sacrificio per la difesa nazionale.
1. Le prestazioni derivanti da un'’assicurazione di rendita temporanea senza rimborso del capitale sono imponibili quale reddito a norma dell’art. 21 cifra 1 lett. ec DIN.
2. Valutazione ai fini del nuovo sacrificio dei diritti SU Prestazioni in corso a dipendenza di un contratto di asgicurazione di rendita.
temporanea senza rimborso del capitale (art. 11 cp. 2e DSN IT).
Wehrsteuer und Wehropfer II:
I. Renten aus befristeten Leibrentenverträgen sind Bestandteil des bei der Wehrsteuer anrechenbaren Einkommens (Ari. 21, Abs. 1, lis. e WStB).
2. Steuerwert von Ansprüchen aus befristeten Leibrentenverträgen beim neuen Wehropfer (Art. 11 Abs. 2 und 5 WOB ITL).
Tmpôt et nouveau sacrifice pour la défense nationale : 1. Les prestations dérivant d’une assurance do rente temporaire 8ans remboursement du capital sont imposables comme revenu au sens de l’art. 21, ch. 1, litt. e AIN.
2. Estimation, en vue du nouveau sacrifice, de la valeur des droits sur des prestations en cours qui découlent d’un contrat d’assurance de rente temporaire gans remboursement du capital (art. 11, ch. 2 et 5 ASN II).
4. — Agli effetti dell’imposta e del nuovo sacrificio per la difesa nazionale, il contribuente dichiarava, tra, l’altro, quattro polizze di assicurazione stipulate alle Seguenti condizioni : e#sicuratore sì obbliga, contro il pagamento di un premio unico, a corrispondere al contribuente una rendita determinata durante un certo numero di anni, purebè lui o sua moglie síano ancora in vita alla. scadenza delle prestazioni.
La Commissione di tassazione dichiarava imponibili le rendite contrattuali di 10 726 fr. all’anno (art. 21 DIN) ed accertava il valore patrimoniale dei diritti di assicurazione in 70 899 fr. (art. 9 e 11 DSN II). Tl reclamo interposto contro la tassazione era respinto.
B. — Il contribuente insorgeva dinanzi alla Commissione cantonale di ricorso, chiedendo che il reddito esposto di 10726 fr. fosse stralciato (subordinatamente ridotto a 1069 fr. 75) e che il valore attribuito alla polizza di asgicurazione n? 2038430 fosse ridotto da 34 080 fr. a 19 200 fr. Egli adduceva in sostanza quanto segue : Le rendite annuali di 10 726 fr. non costituiscono un reddito soggetto all’imposta per la difesa nazionale, poichè rappresentano il rimborso del capitale versato a suo tempo più. gl’interessi del 3%. Imponibile potrebbe essere tutt'al più la parte delle rendite che corrisponde agli interessì del capitale (1069 fr. 75). Per quanto concerne infine la valutazione della polizza ai fini del nuovo sacrificio, la capitalizzazione della prestazione annuale di 4800 fr. dev’esser fatta con il coefficiente 4 anzichè con quello 7,1 adottato nella decisione impugnata.
Con decisioni 15 luglio 1948 la Commissiíione cantonale di ricorso respingeva il gravame, osservando che l’autorità di tassazione sí era conformata alle direttive emanate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di rendite vitalizie condizionate nel tempo e soggette al diritto di aspettativa.
C. — II ricorrente ha deferito queste decisioni al Tribunale federale, riconfermandosi nelle sue conclusioni, essenzialmente per i seguenti motivi : Contrariamente a quanto ha giudicato la Commissione cantonale di ricorso, le prestazioni litigiose non sono rendite vitalizie, ma rendite temporanee senza rimborso del capitale residuante in cas0o di morte prematura de! beneficiario. La rinuncia del ricorrente alle annualità eventualmente non ancora scadute alla sua morte rappresenta la prestazione di costui per l’interesse, leggermente superiore a quello uguale, ‘concessogli dalla controparte. Le rendite annuali cogsti-