Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_111/2023

1B_111/2023

Rubrum

Sentenza del 21 marzo 2023

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Müller, Giudice presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Procura pubblica dei Grigioni, Rohanstrasse 5, 7000 Coira.

Oggetto

Procedimento penale,

ricorso contro il decreto emanato il 25 gennaio 2023

dal Tribunale cantonale dei Grigioni, Seconda Camera penale (SK2 22 60).

Considerandi

che con decreto del 25 gennaio 2023 la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha dichiarato inammissibile, per carenza di capacità processuale, un reclamo presentato da A.________ nell'ambito di una comunicazione della Procura pubblica con la quale, in relazione a una sua denuncia penale contro un centro di cure, lo si invitava a firmare uno svincolo dal segreto professionale;

che avverso questo decreto A.________ insorge al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo;

che, come a lui noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3), come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_48/2023 del 6 marzo 2023 consid. 5);

che l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario del ricorrente è stato limitato in via definitiva mediante l'istituzione di una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore, con lo scopo di rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie: quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (sentenza 5D_14/2023 del 6 marzo 2023 consid. 5);

che con scritto del 15 marzo 2023 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso in esame che si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Procura pubblica e al Tribunale cantonale dei Grigioni, Seconda Camera penale.

Losanna, 21 marzo 2023

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Müller

Il Cancelliere: Crameri

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2022; der Erlass wurde am 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 394 — gelesen in der Fassung vom 23. Januar 2023; der Erlass wurde am 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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